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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2664/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonina Parte_1
Minneci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Principe di
Paternò, n. 18.
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv.to Maria Grazia Sparacino e dall'avv.to Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59.
- resistenti -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che l' , dopo aver accolto la domanda presentata in data 08.07.2022 CP_1
volta ad ottenere l'accoglimento dell'indennità NASPI, ne aveva disposto la reiezione, con provvedimento del 06.12.2022, per la mancata presentazione della documentazione richiesta. Deduceva, sul punto, che nessuna richiesta le era stata notificata dall' , con CP_2
conseguente violazione del principio del contraddittorio nonché del proprio diritto di difesa.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione Naspi con inizio dell'08.07.2022 e per l'effetto annullare il provvedimento di reiezione del 06.12.2022 emesso dall' di Petralia CP_1
Soprana; condannare l' al pagamento dell'indennità di disoccupazione Naspi a CP_1
partire dal 08.07.2022 o in quell'altra data che verrà accertata durante l'istruttoria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
21.01.2025 per il deposito di note.
*******
Il ricorso è infondato.
L'art. 10 del D.Lgs. 22/2015 prevede per il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASPI, intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, l'onere di informare l' - mediante la presentazione di CP_1
un'autocertificazione – dell'ammontare del reddito annuo che prevede di percepire, entro un mese dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza dalla fruizione dell'indennità, ai sensi dell'art.11, lett. c) D.Lgs. 22/2015.
La circolare n. 174 del 23/11/2017 precisa che tale termine decorre dalla data di CP_1
presentazione della domanda della NASPI, qualora l'attività intrapresa sia preesistente. In tal senso, si è pronunciata anche la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 11543 del 30.04.2024, che ha chiarito che “dal tenore testuale dell'art.
10 cit, risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della contemporaneità tra il CP_1
godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo della percezione della NASPI”.
Nel caso di specie, dunque, la ricorrente era tenuta a presentare l'autocertificazione attestante i redditi in questione entro un mese dalla presentazione della domanda, a prescindere dal ricevimento di una richiesta da parte dell' , in Controparte_3
capo al quale non sussiste alcun obbligo di comunicazione.
Il provvedimento emesso dall' deve reputarsi, pertanto, legittimo, in quanto si CP_1
limita a prendere atto del mancato rispetto del termine da parte della ricorrente, la quale ha provveduto ad allegare l'autocertificazione in data 07.10.2022, quindi tardivamente (avendo presentato la domanda, come detto, in data 08.07.2022), con conseguente decadenza dal diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna, inoltre, a rifondere all' le spese Parte_1 CP_1
del giudizio che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge.
Termini Imerese, 22.01.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano