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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2024, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10731/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10731/2019 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Giovanna Ciunfrini, presso il cui studio, sito in Bacoli (Na), alla via Cornelia
Dei Gracchi n. 42 è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Petrarolo, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Dei Sanniti n. 4, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10731/2019
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 22.1.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che in data Parte_1
8.11.2011, alle ore 16:00 circa, in Giugliano in Campania mentre si accingeva ad attraversare a piedi la via Vicinale Scuotto era stato investito, all'altezza del deposito
[...]
, dall'autoveicolo Fiat Punto targato CB042HD di proprietà di , CP_3 CP_2
assicurato per la r.c.a. con la;
che a seguito del sinistro aveva Controparte_4
riportato gravi lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto presso l'Ospedale di Pozzuoli (Na) dove i sanitari avevano Organizzazione_1
diagnosticato una “frattura lussazione radio carpica a sinistra”; che era stato poi operato d'urgenza per una riduzione cruenta e stabilizzazione con filo di che, a seguito Org_2
dell'infortunio, aveva riportato un'invalidità temporanea totale di 30 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 50%, un'invalidità temporanea di 30 giorni al 25%, nonché postumi permanenti quantificabili nella misura del 15% di danno biologico, oltre a spese per radiografie e medicinali;
che il danno subito era complessivamente quantificabile nella misura di € 70.000,00; che la responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente al conducente del suddetto autoveicolo Fiat Punto;
che erano state costituite in mora a mezzo lettere raccomandate a/r, inviate e regolarmente ricevute, la e la senza ottenere alcun esito. Controparte_4 Controparte_5
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio , proprietario del veicolo CP_2
Fiat Punto, e la compagnia concludeva affinché venissero condannati Controparte_6
in solido al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma pari ad € 70.000,00, oltre interessi come per legge, “ovvero di quella somma maggiore o minore che l'on.
Giudicante riterrà giusta ed equa nei limiti, comunque, della somma di € 260.000,00”, con vittoria di spese di lite.
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Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto della domanda, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della pretesa azionata;
la maturata prescrizione ex art. 2947, 2° comma del diritto al risarcimento vantato da parte attrice;
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio;
che la parte attrice, sebbene invitata, non si era sottoposta alla visita medico-legale da parte del medico fiduciario;
la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza della domanda poiché non supportata da elementi probatori idonei a dimostrare la veridicità del fatto storico posto a base della pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio;
che non era stato provato il nesso di causa tra le lesioni personali lamentate e l'incidente stradale per come descritto dall'attore; che la vittima del sinistro non aveva dimostrato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada durante la fase di attraversamento pedonale;
che l'autoveicolo Fiat
Punto targato CB042HD, tra il 2009 ed il 2014, era stato coinvolto in quattro sinistri;
che il responsabile civile, , tra il 2009 ed il 2016, era stato coinvolto in otto CP_2
ricorrenze, e che in capo all'attore danneggiato, risultavano quattro Parte_1
ricorrenze; che i danni erano stati quantificati senza un concreto ed oggettivo riscontro probatorio.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della citazione, la prescrizione del diritto azionato, l'improcedibilità della domanda, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda affinché fosse dichiarata la corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno, con vittoria di spese di lite.
, seppur regolarmente evocato in giudizio, restava contumace. CP_2
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente, subentrato nella titolarità del ruolo a far data dal 27.9.2021.
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto
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di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione della dinamica dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Sempre in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. dimostrata mediante la produzione, in atti, delle richieste risarcitorie trasmesse a mezzo raccomandata e ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta in data 11.5.2012 e
5.8.2016 (cfr. allegati alla memoria 183 c.p.c. 6° comma n.2 della parte attrice).
Tali missive risultano redatte in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 cod. ass., con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato e all'entità delle lesioni subite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la Compagnia convenuta, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i
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motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta.
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 145 cod. ass. 1° comma, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata ha richiesto in via stragiudiziale alla ed alla Controparte_7 [...]
il risarcimento dei danni subiti (cfr. richieste di risarcimento allegate al CP_1
fascicolo di parte attrice).
Nessuna valenza ostativa alla proponibilità della domanda riveste la circostanza della mancata presentazione dell'attore alla visita medica.
Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della Controparte_5
In considerazione della tardività con cui – solo in data 7.1.2020 - la i costituiva CP_1
in giudizio, deve considerarsi inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da tale parte.
Passando al merito, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata da parte attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale e nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, oltre che nella documentazione processuale allegata, ed in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche, quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria, trova riscontro anche nel referto di pronto soccorso n. n.46659 del 8.11.2011 in cui viene indicata come causa dell'infortunio un “incidente stradale”, diagnosticandosi già in quella sede “politrauma arto superiore sin. con s.l.o. , trauma torace e ferita l.c. al collo” (cfr. referto di pronto soccorso allegato al fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, la ricostruzione del sinistro effettuata nella domanda viene confermate dalle dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice, la quale riferisce con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'investimento stradale subito da Parte_1
In particolare, quanto alla dinamica dell'accadimento dannoso, la teste escussa, Tes_1
da ritenersi attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate
[...]
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e coerenti e per assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi dell'incidente stradale secondo le modalità descritte nell'atto di citazione.
A riguardo, la teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che, agli Tes_1
inizi del mese di novembre del 2011, verso le ore 16:00 circa, mentre Parte_1
attraversava la strada via Vicinale Scuotto, da destra verso sinistra, era stato investito da un autoveicolo che procedeva a velocità sostenuta;
in particolare, la teste ha Tes_1
precisato che l'autovettura colpiva con la sua parte anteriore destra il fianco sinistro del ragazzo che in conseguenza dell'urto cadeva a terra, (“conosco i fatti di causa per aver assistito al sinistro. Erano i primi giorni di novembre del 2011, alle ore 16:00. Ero come passeggera a bordo dell'auto di un mio amico, ; ci trovavamo a Licola, Persona_1
frazione di Giugliano in Campania, alla via Vicinale Scuotto, una strada non asfaltata.
Davanti a noi vi era un'auto che procedeva a velocità sostenuta, credo a 60 km/h; non ne ricordo il modello, era di colore scuro, non era grandissima, forse una utilitaria. Ad un certo punto mi sono resa conto che un ragazzo stava attraversando la strada da destra verso sinistra e, non appena ha iniziato l'attraversamento, è stato investito dall'auto che ci precedeva. L'auto lo ha colpito con la sua parte anteriore destra, travolgendo il pedone dal suo fianco sinistro. Il ragazzo è caduto a terra;
non sono in grado di dire a che distanza si trovasse l'auto dal ragazzo nel momento in cui lui iniziava l'attraversamento. Ricordo di essermi solo resa conto dell'investimento. Su quella strada non vi erano marciapiedi.
L'auto su cui viaggiavo era abbastanza vicina al punto di impatto”).
La teste escussa, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore sul lato sinistro del corpo a causa della colpevole condotta di guida tenuta dall'autoveicolo Fiat Punto targato CB042HD.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata dall'impatto con Parte_1
l'autoveicolo investitore risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. Persona_2
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente
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tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, Persona_2
consente di ritenere dimostrata, in primo luogo, l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso (l'investimento ad opera di un'autovettura) e le lesioni iniziali riportate dal ovvero un “politrauma con ferita l.c. al collo e lussazione Pt_1
radiocarpica sinistra con frattura della stiloide radiale”, essendo accertato, infatti, che “le lesioni sono compatibili con investimento da parte di un'auto e quindi con la dinamica descritta”; nonché, in secondo luogo, la compatibilità tra la lesività accertata e gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti esiti cicatriziali consolidati di lievissimo impatto visivo alla parte sinistra del collo e limitazioni algico-funzionali di lieve entità al polso sinistro.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la modalità di svolgimento dell'investimento descritto nell'atto di citazione, consentendo di ritenere provato il nesso di causalità giuridica intercorrente tra il danno-evento e i postumi derivati dalle menomazioni anatomiche e funzionali riscontrate.
Con riguardo ai profili di responsabilità, l'investimento di un pedone, da parte di un automobilista, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale “senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c.
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Il conducente si presume responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del danno, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa sia stata imprudente, oggettivamente pericolosa e ragionevolmente imprevedibile, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente (cfr. Cass. civ., n. 18872 del 10.7.2008).
Ragion per cui il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente, a tal fine, una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto storico in assenza specifici elementi contrari di valutazione.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che può escludersi la responsabilità del conducente solo ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento dannoso;
a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone ma è necessario dimostrare l'adozione da parte del conducente di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (in questo senso cfr., ex multis, da ultimo, Cass. 9856/2022).
Nella fattispecie, giova richiamare l' art. 141 codice della strada secondo cui “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"
Sul tema, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti
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(in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (cfr., ex multis, Cass., 13 febbraio 2013 n. 3542 e, da ultimo, Cass. civ. 842/2020).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole sancite dal codice della strada) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen.,
12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
Anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è sempre tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore, in quanto l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile. (Cass. Pen., 06.02.2015 n. 30989).
In sostanza, “il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento: così Cassazione civile sez. III 28.2.2020
n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”.
Nel caso di specie, la Compagnia assicurativa convenuta non ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attore si siano verificata con modalità
o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
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Sul punto, né la né il responsabile civile (rimasto contumace) hanno fornito CP_1
alcuna prova contraria o dedotto circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale dell'incidente al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Considerata poi la dinamica del sinistro così come descritta dalla testimone escussa, le buone condizioni di visibilità della strada in ragione dell'orario diurno di verificazione dell'incidente e la mancanza di tentativi di frenata nella fase antecedente all'investimento,
è ragionevole presumere che il conducente al momento del sinistro procedesse ad una velocità sostenuta che gli ha impedito di avere lo spazio di frenata necessario per evitare l'investimento del Pt_1
Ne consegue che deve ritenersi più che verosimile che laddove il conducente dell'autovettura avesse tenuto una condotta di guida maggiormente prudente ben avrebbe potuto compiere tutte le manovre necessarie, quale ad esempio l'arresto tempestivo del veicolo, dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, quale nella specie l'attraversamento di un pedone.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., del soggetto danneggiato nella determinazione dell'evento lesivo in quanto non
è stato provato che il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato ad imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza.
Di contro se ne inferisce che il conducente dell'autovettura con una condotta di guida imprudente ed avventata abbia causato in via esclusiva il sinistro.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è ravvisabile una responsabilità esclusiva dell'autovettura investitrice nel sinistro verificatosi in data
8.11.2011 in danno di Parte_1
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale,
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culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Con riferimento al danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto
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di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico una “sindrome algico-funzionale di lieve entità al polso sin. ed una cicatrice ben consolidata alla parte sinistra del collo di lievissimo impatto visivo e quindi con lieve pregiudizio estetico”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, Dott. ha quantificato complessivamente in Persona_2
una percentuale del 7% di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così
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individuato, può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge
57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 trattandosi di fattispecie in cui si è in presenza di una lesione personale di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, derivante da sinistro conseguenti alla circolazione di un veicolo a motore.
In tale ipotesi il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica per lesioni c.d. "micropermanenti" derivante da incidente stradale va calcolato sulla base di Tabelle legalmente prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 che prevede un meccanismo di conversione che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
In particolare, la norma dell'art. 139 cod. ass. può trovare applicazione richiamando i criteri tabellari indicanti i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, nonché
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta o temporanea.
In particolare, ai sensi dell'art. 139 cod. ass. il danno biologico, da intendere secondo la definizione normativa quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” deve essere monetizzato sulla base dei criteri e dei parametri di conversioni previsti dalla Tabella ministeriale, aggiornata dal D.M. 16.10.2023, precisando il terzo comma dell' art. 139 cod. ass. che l'ammontare del danno biologico liquidato [...] può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
I parametri risarcitori legalmente previsti dal sistema tabellare ministeriale tengono quindi conto dell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli di natura dinamico- relazionale subite dal danneggiato da liquidarsi nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente
13 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10731/2019
accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
La conversione della clausola generale equitativa in ipotesi standardizzate previste dalla tabella ministeriale, alla stessa stregua di fattispecie, risponde quindi all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza, consentendo però al contempo al Giudice la personalizzazione del danno non patrimoniale al fine di garantire l'integralità del risarcimento a fronte dell'allegazione e prova di circostante anomale e del tutto peculiari.
L'applicazione della Tabella ministeriale non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
Sul tema la Giurisprudenza di legittimità pronunciandosi a Sezioni unite (sentenza n.
26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve poi essere applicato in armonia con i valori monetari prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni e con i parametri di adeguamento proporzionale previsti dalla normativa stessa.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale può essere definito come uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che per
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quanto il danno morale possa considerarsi una voce autonoma di danno non rientrante nella previsione di cui all'art 139 c.d.a., ciò non è sufficiente a ritenerla ex se risarcibile, atteso che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti) purché si tengo conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dall'allegazione e dalla prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. n 339/2016).
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il Giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno morale soggettivo da sofferenza interiore non
è stata allegata, né provata, neanche in via presuntiva, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 22 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del
15 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10731/2019
danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle ministeriali, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 30 di ITT al 100% → € 1.644,00
- gg. 30 di ITP al 50% → € 822,00
- gg. 30 di ITP al 25% → € 411,00
- danno biologico permanente al 7% → € 11.749,13
Pertanto, va stimato in € 2.877,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
11.749,13 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 14.626,13.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura del risarcimento prevista dalle tabelle ministeriali può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari tramite una personalizzazione che, all'interno delle aliquote previste dall'art. 139 cod. ass., deve avvenire in maniera unitaria, tenendo conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale, sia della correlata maggior sofferenza soggettiva interiore (Tribunale Milano sez. X, 05.10.2022, n.7670).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, questo Giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile alcuna personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali e del materiale istruttorio, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita peculiari, anomali ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la normale sofferenza soggettiva ad esso correlata.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 187,80.
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
187,80
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta deve essere condannata, in solido con , a corrispondere a CP_2
a titolo di risarcimento danni non patrimoniali l'importo di € Parte_1
16 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10731/2019
14.626,13 ed a titolo di risarcimento di danni patrimoniali l'importo di € 187,80.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (8.11.2011), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali e con gli interessi Org_3
di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum - quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 5.200,01 a € 26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
17 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10731/2019
Vanno definitivamente poste a carico della Compagnia convenuta e del responsabile civile le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido e la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
di della somma di € 14.626,13 a titolo di risarcimento per il danno Parte_1
non patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in solido e la in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
187,80 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, oltre agli interessi come in motivazione;
• condanna in solido e la in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante, al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
processuali che si liquidano in € 27,00 per esborsi ed € 3.200,00, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Giovanna Ciunfrini, dichiaratasi antistataria.
• pone definitivamente a carico di ed le CP_2 Controparte_1
spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa in data 10.5.2024
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10731/2019 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Giovanna Ciunfrini, presso il cui studio, sito in Bacoli (Na), alla via Cornelia
Dei Gracchi n. 42 è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Petrarolo, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Dei Sanniti n. 4, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10731/2019
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 22.1.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che in data Parte_1
8.11.2011, alle ore 16:00 circa, in Giugliano in Campania mentre si accingeva ad attraversare a piedi la via Vicinale Scuotto era stato investito, all'altezza del deposito
[...]
, dall'autoveicolo Fiat Punto targato CB042HD di proprietà di , CP_3 CP_2
assicurato per la r.c.a. con la;
che a seguito del sinistro aveva Controparte_4
riportato gravi lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto presso l'Ospedale di Pozzuoli (Na) dove i sanitari avevano Organizzazione_1
diagnosticato una “frattura lussazione radio carpica a sinistra”; che era stato poi operato d'urgenza per una riduzione cruenta e stabilizzazione con filo di che, a seguito Org_2
dell'infortunio, aveva riportato un'invalidità temporanea totale di 30 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 50%, un'invalidità temporanea di 30 giorni al 25%, nonché postumi permanenti quantificabili nella misura del 15% di danno biologico, oltre a spese per radiografie e medicinali;
che il danno subito era complessivamente quantificabile nella misura di € 70.000,00; che la responsabilità del sinistro era imputabile esclusivamente al conducente del suddetto autoveicolo Fiat Punto;
che erano state costituite in mora a mezzo lettere raccomandate a/r, inviate e regolarmente ricevute, la e la senza ottenere alcun esito. Controparte_4 Controparte_5
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio , proprietario del veicolo CP_2
Fiat Punto, e la compagnia concludeva affinché venissero condannati Controparte_6
in solido al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma pari ad € 70.000,00, oltre interessi come per legge, “ovvero di quella somma maggiore o minore che l'on.
Giudicante riterrà giusta ed equa nei limiti, comunque, della somma di € 260.000,00”, con vittoria di spese di lite.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10731/2019
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto della domanda, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della pretesa azionata;
la maturata prescrizione ex art. 2947, 2° comma del diritto al risarcimento vantato da parte attrice;
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio;
che la parte attrice, sebbene invitata, non si era sottoposta alla visita medico-legale da parte del medico fiduciario;
la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza della domanda poiché non supportata da elementi probatori idonei a dimostrare la veridicità del fatto storico posto a base della pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio;
che non era stato provato il nesso di causa tra le lesioni personali lamentate e l'incidente stradale per come descritto dall'attore; che la vittima del sinistro non aveva dimostrato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada durante la fase di attraversamento pedonale;
che l'autoveicolo Fiat
Punto targato CB042HD, tra il 2009 ed il 2014, era stato coinvolto in quattro sinistri;
che il responsabile civile, , tra il 2009 ed il 2016, era stato coinvolto in otto CP_2
ricorrenze, e che in capo all'attore danneggiato, risultavano quattro Parte_1
ricorrenze; che i danni erano stati quantificati senza un concreto ed oggettivo riscontro probatorio.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della citazione, la prescrizione del diritto azionato, l'improcedibilità della domanda, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda affinché fosse dichiarata la corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno, con vittoria di spese di lite.
, seppur regolarmente evocato in giudizio, restava contumace. CP_2
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente, subentrato nella titolarità del ruolo a far data dal 27.9.2021.
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10731/2019
di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione della dinamica dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Sempre in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. dimostrata mediante la produzione, in atti, delle richieste risarcitorie trasmesse a mezzo raccomandata e ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta in data 11.5.2012 e
5.8.2016 (cfr. allegati alla memoria 183 c.p.c. 6° comma n.2 della parte attrice).
Tali missive risultano redatte in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 cod. ass., con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato e all'entità delle lesioni subite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la Compagnia convenuta, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i
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motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta.
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 145 cod. ass. 1° comma, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata ha richiesto in via stragiudiziale alla ed alla Controparte_7 [...]
il risarcimento dei danni subiti (cfr. richieste di risarcimento allegate al CP_1
fascicolo di parte attrice).
Nessuna valenza ostativa alla proponibilità della domanda riveste la circostanza della mancata presentazione dell'attore alla visita medica.
Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della Controparte_5
In considerazione della tardività con cui – solo in data 7.1.2020 - la i costituiva CP_1
in giudizio, deve considerarsi inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da tale parte.
Passando al merito, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata da parte attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale e nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, oltre che nella documentazione processuale allegata, ed in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche, quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria, trova riscontro anche nel referto di pronto soccorso n. n.46659 del 8.11.2011 in cui viene indicata come causa dell'infortunio un “incidente stradale”, diagnosticandosi già in quella sede “politrauma arto superiore sin. con s.l.o. , trauma torace e ferita l.c. al collo” (cfr. referto di pronto soccorso allegato al fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, la ricostruzione del sinistro effettuata nella domanda viene confermate dalle dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice, la quale riferisce con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'investimento stradale subito da Parte_1
In particolare, quanto alla dinamica dell'accadimento dannoso, la teste escussa, Tes_1
da ritenersi attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate
[...]
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e coerenti e per assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi dell'incidente stradale secondo le modalità descritte nell'atto di citazione.
A riguardo, la teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che, agli Tes_1
inizi del mese di novembre del 2011, verso le ore 16:00 circa, mentre Parte_1
attraversava la strada via Vicinale Scuotto, da destra verso sinistra, era stato investito da un autoveicolo che procedeva a velocità sostenuta;
in particolare, la teste ha Tes_1
precisato che l'autovettura colpiva con la sua parte anteriore destra il fianco sinistro del ragazzo che in conseguenza dell'urto cadeva a terra, (“conosco i fatti di causa per aver assistito al sinistro. Erano i primi giorni di novembre del 2011, alle ore 16:00. Ero come passeggera a bordo dell'auto di un mio amico, ; ci trovavamo a Licola, Persona_1
frazione di Giugliano in Campania, alla via Vicinale Scuotto, una strada non asfaltata.
Davanti a noi vi era un'auto che procedeva a velocità sostenuta, credo a 60 km/h; non ne ricordo il modello, era di colore scuro, non era grandissima, forse una utilitaria. Ad un certo punto mi sono resa conto che un ragazzo stava attraversando la strada da destra verso sinistra e, non appena ha iniziato l'attraversamento, è stato investito dall'auto che ci precedeva. L'auto lo ha colpito con la sua parte anteriore destra, travolgendo il pedone dal suo fianco sinistro. Il ragazzo è caduto a terra;
non sono in grado di dire a che distanza si trovasse l'auto dal ragazzo nel momento in cui lui iniziava l'attraversamento. Ricordo di essermi solo resa conto dell'investimento. Su quella strada non vi erano marciapiedi.
L'auto su cui viaggiavo era abbastanza vicina al punto di impatto”).
La teste escussa, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore sul lato sinistro del corpo a causa della colpevole condotta di guida tenuta dall'autoveicolo Fiat Punto targato CB042HD.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata dall'impatto con Parte_1
l'autoveicolo investitore risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. Persona_2
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente
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tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, Persona_2
consente di ritenere dimostrata, in primo luogo, l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso (l'investimento ad opera di un'autovettura) e le lesioni iniziali riportate dal ovvero un “politrauma con ferita l.c. al collo e lussazione Pt_1
radiocarpica sinistra con frattura della stiloide radiale”, essendo accertato, infatti, che “le lesioni sono compatibili con investimento da parte di un'auto e quindi con la dinamica descritta”; nonché, in secondo luogo, la compatibilità tra la lesività accertata e gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti esiti cicatriziali consolidati di lievissimo impatto visivo alla parte sinistra del collo e limitazioni algico-funzionali di lieve entità al polso sinistro.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la modalità di svolgimento dell'investimento descritto nell'atto di citazione, consentendo di ritenere provato il nesso di causalità giuridica intercorrente tra il danno-evento e i postumi derivati dalle menomazioni anatomiche e funzionali riscontrate.
Con riguardo ai profili di responsabilità, l'investimento di un pedone, da parte di un automobilista, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale “senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c.
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Il conducente si presume responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del danno, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa sia stata imprudente, oggettivamente pericolosa e ragionevolmente imprevedibile, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente (cfr. Cass. civ., n. 18872 del 10.7.2008).
Ragion per cui il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente, a tal fine, una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto storico in assenza specifici elementi contrari di valutazione.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che può escludersi la responsabilità del conducente solo ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento dannoso;
a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone ma è necessario dimostrare l'adozione da parte del conducente di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (in questo senso cfr., ex multis, da ultimo, Cass. 9856/2022).
Nella fattispecie, giova richiamare l' art. 141 codice della strada secondo cui “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"
Sul tema, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti
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(in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (cfr., ex multis, Cass., 13 febbraio 2013 n. 3542 e, da ultimo, Cass. civ. 842/2020).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole sancite dal codice della strada) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen.,
12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
Anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è sempre tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore, in quanto l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile. (Cass. Pen., 06.02.2015 n. 30989).
In sostanza, “il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento: così Cassazione civile sez. III 28.2.2020
n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”.
Nel caso di specie, la Compagnia assicurativa convenuta non ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attore si siano verificata con modalità
o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
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Sul punto, né la né il responsabile civile (rimasto contumace) hanno fornito CP_1
alcuna prova contraria o dedotto circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale dell'incidente al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Considerata poi la dinamica del sinistro così come descritta dalla testimone escussa, le buone condizioni di visibilità della strada in ragione dell'orario diurno di verificazione dell'incidente e la mancanza di tentativi di frenata nella fase antecedente all'investimento,
è ragionevole presumere che il conducente al momento del sinistro procedesse ad una velocità sostenuta che gli ha impedito di avere lo spazio di frenata necessario per evitare l'investimento del Pt_1
Ne consegue che deve ritenersi più che verosimile che laddove il conducente dell'autovettura avesse tenuto una condotta di guida maggiormente prudente ben avrebbe potuto compiere tutte le manovre necessarie, quale ad esempio l'arresto tempestivo del veicolo, dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, quale nella specie l'attraversamento di un pedone.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., del soggetto danneggiato nella determinazione dell'evento lesivo in quanto non
è stato provato che il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato ad imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza.
Di contro se ne inferisce che il conducente dell'autovettura con una condotta di guida imprudente ed avventata abbia causato in via esclusiva il sinistro.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è ravvisabile una responsabilità esclusiva dell'autovettura investitrice nel sinistro verificatosi in data
8.11.2011 in danno di Parte_1
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale,
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culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Con riferimento al danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto
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di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico una “sindrome algico-funzionale di lieve entità al polso sin. ed una cicatrice ben consolidata alla parte sinistra del collo di lievissimo impatto visivo e quindi con lieve pregiudizio estetico”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, Dott. ha quantificato complessivamente in Persona_2
una percentuale del 7% di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così
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individuato, può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge
57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 trattandosi di fattispecie in cui si è in presenza di una lesione personale di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, derivante da sinistro conseguenti alla circolazione di un veicolo a motore.
In tale ipotesi il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica per lesioni c.d. "micropermanenti" derivante da incidente stradale va calcolato sulla base di Tabelle legalmente prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 che prevede un meccanismo di conversione che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
In particolare, la norma dell'art. 139 cod. ass. può trovare applicazione richiamando i criteri tabellari indicanti i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, nonché
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta o temporanea.
In particolare, ai sensi dell'art. 139 cod. ass. il danno biologico, da intendere secondo la definizione normativa quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” deve essere monetizzato sulla base dei criteri e dei parametri di conversioni previsti dalla Tabella ministeriale, aggiornata dal D.M. 16.10.2023, precisando il terzo comma dell' art. 139 cod. ass. che l'ammontare del danno biologico liquidato [...] può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
I parametri risarcitori legalmente previsti dal sistema tabellare ministeriale tengono quindi conto dell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli di natura dinamico- relazionale subite dal danneggiato da liquidarsi nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente
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accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
La conversione della clausola generale equitativa in ipotesi standardizzate previste dalla tabella ministeriale, alla stessa stregua di fattispecie, risponde quindi all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza, consentendo però al contempo al Giudice la personalizzazione del danno non patrimoniale al fine di garantire l'integralità del risarcimento a fronte dell'allegazione e prova di circostante anomale e del tutto peculiari.
L'applicazione della Tabella ministeriale non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
Sul tema la Giurisprudenza di legittimità pronunciandosi a Sezioni unite (sentenza n.
26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve poi essere applicato in armonia con i valori monetari prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni e con i parametri di adeguamento proporzionale previsti dalla normativa stessa.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale può essere definito come uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che per
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quanto il danno morale possa considerarsi una voce autonoma di danno non rientrante nella previsione di cui all'art 139 c.d.a., ciò non è sufficiente a ritenerla ex se risarcibile, atteso che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti) purché si tengo conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dall'allegazione e dalla prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. n 339/2016).
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il Giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno morale soggettivo da sofferenza interiore non
è stata allegata, né provata, neanche in via presuntiva, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 22 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del
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danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle ministeriali, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 30 di ITT al 100% → € 1.644,00
- gg. 30 di ITP al 50% → € 822,00
- gg. 30 di ITP al 25% → € 411,00
- danno biologico permanente al 7% → € 11.749,13
Pertanto, va stimato in € 2.877,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
11.749,13 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 14.626,13.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura del risarcimento prevista dalle tabelle ministeriali può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari tramite una personalizzazione che, all'interno delle aliquote previste dall'art. 139 cod. ass., deve avvenire in maniera unitaria, tenendo conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale, sia della correlata maggior sofferenza soggettiva interiore (Tribunale Milano sez. X, 05.10.2022, n.7670).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, questo Giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile alcuna personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali e del materiale istruttorio, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita peculiari, anomali ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la normale sofferenza soggettiva ad esso correlata.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 187,80.
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
187,80
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta deve essere condannata, in solido con , a corrispondere a CP_2
a titolo di risarcimento danni non patrimoniali l'importo di € Parte_1
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14.626,13 ed a titolo di risarcimento di danni patrimoniali l'importo di € 187,80.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (8.11.2011), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali e con gli interessi Org_3
di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum - quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 5.200,01 a € 26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
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Vanno definitivamente poste a carico della Compagnia convenuta e del responsabile civile le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido e la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
di della somma di € 14.626,13 a titolo di risarcimento per il danno Parte_1
non patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in solido e la in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
187,80 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, oltre agli interessi come in motivazione;
• condanna in solido e la in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante, al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
processuali che si liquidano in € 27,00 per esborsi ed € 3.200,00, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Giovanna Ciunfrini, dichiaratasi antistataria.
• pone definitivamente a carico di ed le CP_2 Controparte_1
spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa in data 10.5.2024
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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