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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1836/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/06/2025 da
1) con l'Avv. MAIER MARIAPIA;
Parte_1
e
2) con l'Avv. MAIER MARIAPIA;
Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Muggia, il 31 agosto 2002,
(atto di matrimonio n. 39, parte II, serie A, anno 2002)
□ separati con sentenza n. 6/2024 del 27.03.2024, passata in giudicato;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
Trieste il 04/09/2005;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/06/2025 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “Allo scopo convengono e chiedono quanto segue.
1. la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Muggia 31 agosto
2002 - Atto N. 39 parte II serie A - anno 2002 - Comune di MUGGIA (TS);
2. circa l'affidamento e collocamento dei figli: si dà atto che il figlio è maggiorenne, e Per_2 ancora studente, mentre si conviene tra i coniugi affidamento condiviso del figlio minore e collocamento prevalente del minore presso la madre nella casa coniugale. Per_1
3. Il figlio maggiorenne resta a vivere prevalentemente con la madre e il fratello, Per_2
4. Il figlio minore starà con il padre due giorni ogni settimana con relativo pernotto, e un w.e. al mese, con l'intesa che i giorni della settimana saranno il lunedì e il giovedì, con possibilità di individuazione diversa da parte del dott. che allo scopo Pt_2 comunicherà alla dott. in base ai propri turni e impegni, entro il giorno 20 del mese Pt_1 precedente, le giornate scelte,
5. ferma la ripartizione del tempo di permanenza di ciascun genitore con i figli i durante le vacanze natalizie ed estive come già stabilito al momento della separazione, e festività di
Pasqua e Natale ad anni alterni.
6. il dott. si obbliga a contribuire al mantenimento di ciascun figlio versando a Pt_2 con la somma mensile di 450,00 euro, somma rivalutabile secondo indici Parte_1
Istat su base annuale e da versare entro il giorno 5 di ciascun mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli;
7. In ogni caso i ricorrenti si impegnano di rivedere le statuizioni in punto mantenimento alla fine del ciclo scolastico delle superiori di anche alla luce dell'assetto che vanno Per_1 allora i tempi del maggiorenne figlio con ciascun genitore e le scelte di studio,
8. le parti si obbligano a ripartire al 50 % ciascuno le spese straordinarie per i figli , intendendosi di certo per tali: libri di testo, materiale scolastico chiesto dall'istituto scolastico come corredo necessario dello studente, gite di istruzione iscrizioni ad attività sportive, spese sportive extra per materiale tecnico, trasferte e partecipazione a competizioni o eventi, corsi di lingue, soggiorni di studio all'estero, eventuali spese sanitarie, medicinali, occhiali da vista o lenti a contatto, costi di scuola guida e oneri per conseguimento abilitazione alla guida, tasse di iscrizione scolastiche e eventuali future rette universitarie, altre attività ricreative extrascolastiche, comprese vacanze autonome dei ragazzi, dandosi atto che l'elenco è solo esemplificativo e se concordata potrà essere prevista ogni ulteriore diversa spesa;
9. In caso di disaccordo, i ricorrenti si atterranno alle voci di spesa straordinaria di cui al protocollo Tribunale di Trieste Ordine Avvocati di Trieste 18 maggio 2015;
10.A regolazione dei complessi rapporti patrimoniali tra le parti, i ricorrenti convengono che si obbliga a trasferire all'ex coniuge la quota di 3/5 p.i. Parte_2 Parte_1 dell'immobile già casa coniugale, sito a Trieste, Località Padriciano n. 445, così descritto all'Ufficio Tavolare di Trieste-Comune Censuario di Padriciano: • Partita Tavolare 1357 (milletrecentocinquantasette), corpo tavolare 1° particella catastale nuova 190/12, ente urbano di mq 617,
• quota di 1/6 p.i. della Partita Tavolare 1361 (milletrecentosessantuno), c.t. 1° particella catastale nuova 190/16, passaggio parificato orto, classe 4, di metri quadrati 356 (trecentocinquantasei);
• quota di 1/6 p.i. della Partita Tavolare 1359 (milletrecentocinquantanove), c.t.
1° particella catastale nuova 190/14, passaggio parificato orto, classe 4, metri quadrati 463 (quattrocentosessantatre) con rogito notarile da fissare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di accoglimento del presente ricorso;
11.A fronte del trasferimento della proprietà del 60 % p.i. di detto immobile e relative pertinenze, al momento del rogito verserà a la somma Parte_1 Parte_2 onnicomprensiva di euro 220.000,00 duecentoventimila/00;
12.Le parti, come detto, concordano che il rogito verrà stipulato davanti a notaio di fiducia di entro giorni trenta dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, con Parte_1 possibilità di prorogare il termine in ragione dei tempi necessari a per Parte_1 ottenere il capitale necessario con apposito contratto di mutuo con la Banca;
13.Il dott. potrà portare via dall'immobile beni ed effetti personali e le parti Pt_2 riservano di redigere dettagliato elenco degli altri beni che potrà prelevare,
14. Al di fuori degli obblighi espressamente assunti con il presente accordo, i ricorrenti si danno atto di non avere già nulla pretendere reciprocamente e di avere pertanto definito ogni questione patrimoniale con quanto sopra stabilito”
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 19/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Filomena Piccirillo dott. Anna Lucia Fanelli