TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/07/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 417/2023
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi tramite collegamento telematico l'avv. Giacomo Summa per parte ricorrente, l'avv. Riccardo Pinza per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
L'avv. Summa chiede che sia valutato se procedere alla riunione del presente procedimento a quelli sopravvenuti attualmente pendenti fra le medesime parti davanti a questo tribunale.
L'avv. Pinza contesta le note avverse e l'istanza di riunione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 417/2023 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. SUMMA Parte_1 C.F._1
GIACOMO;
RICORRENTE contro
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. PINZA RICCARDO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
all'epoca dei fatti dipendente di ha proposto ricorso contro due Parte_1 Controparte_1
sanzioni disciplinari conservative, pari ad un giorno di sospensione ciascuna, disposte nei suoi confronti dal datore di lavoro all'esito di due distinti procedimenti disciplinari, per una serie di fatti pagina 2 di 10 contestati rispettivamente il 05.10.2022 e il 1.12.2022. Secondo il ricorrente i fatti contestati sarebbero pretestuosi ed insussistenti e costituirebbero, in realtà, condotte ritorsive e, in ultimo, antisindacali del datore di lavoro, in ragione del ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) rivestito all'epoca dal lavoratore, il quale, in tale ruolo, non sarebbe stato accondiscendente verso talune richieste datoriali. Per tali ragioni, il lavoratore ha chiesto accertarsi l'illegittimità delle sanzioni disciplinare comminate dal datore di lavoro, mai applicate, con conseguente loro annullamento.
si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando le doglianze del ricorrente, CP_1
affermando la fondatezza e la legittimità delle sanzioni irrogate e, quindi chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale ed all'udienza del
30.07.2025, all'esito della discussione delle parti – ritenuto di non potere accogliere l'istanza di riunione del presente giudizio a quello vertente in materia di licenziamento del dipendente, stante la diversità dell'oggetto e la diversa fase dei procedimenti, laddove nel procedimento di licenziamento deve ancora essere celebrata la prima udienza mentre il presente procedimento, ormai di risalente iscrizione, è maturo per la decisione all'esito di approfondita istruttoria - è stata posta in decisione.
2.
Il ricorso risulta parzialmente fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
2.1.
Con riferimento alla prima delle contestazioni disciplinari, essa risulta infondata sia in fatto che in diritto.
La sanzione è stata comminata, all'esito di un procedimento disciplinare, a seguito del rifiuto del ricorrente di partecipare ad una riunione convocata dal datore di lavoro nel pomeriggio dell'1 settembre 2022 e di sottoscrivere un documento congiunto con l'azienda, richiesto dai funzionari di approvazione delle misure di prevenzione adottate dall'azienda in seguito a un infortunio Pt_2
sul lavoro occorso ad un altro dipendente.
Al lavoratore è stato poi contestato, di non essersi successivamente presentato anche ad una seconda pagina 3 di 10 riunione, indetta dal datore di lavoro per il giorno 7 settembre, avente sempre il medesimo scopo. In particolare, per tale giornata e per altre giornate contigue, il lavoratore avrebbe precedentemente chiesto e ottenuto alcuni giorni di permesso, che però gli erano stati revocati dal datore di lavoro al fine di ottenerne la presenza alla riunione e la firma del documento in discorso. Il lavoratore, nonostante la revoca dei permessi, non si sarebbe presentato al lavoro, non partecipando quindi alla riunione né sottoscrivendo il documento richiesto dal datore di lavoro.
All'esito dell'istruttoria è emerso che la partecipazione tanto all'incontro con l la mattina del Pt_2
giorno 1 settembre (al quale effettivamente partecipò) quanto a quello fissato per il pomeriggio sempre del giorno 1 settembre (poi rimandato al 7 settembre proprio perché non si rese di Pt_1
fatto più disponibile) vedevano il lavoratore coinvolto a titolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.). Infatti, per quello che è emerso tanto dalle allegazioni delle parti (cfr ad es. pag. 2 punto 6 e pag. 3 punto 8 della memoria di costituzione ), quanto dalle deposizioni CP_1
testimoniali (cfr. deposizione della teste e del teste del 9.10.2024), lo Tes_1 Testimone_2
scopo della partecipazione di alla riunione era quello di avallare, quale R.L.S., tramite la firma Pt_1
del relativo verbale, le misure di prevenzione e sicurezza adottate dal datore di lavoro, su indicazione dell' tese a ridurre il rischio di verificazione di infortuni. Pt_2
Tale dato lo si evince dalla lettera di contestazione disciplinare (doc. 4 ricorrente), nella quale sono riportate condotte riferite esclusivamente a tale funzione (il rifiuto di partecipare alla riunione per
Part ottemperare alle richieste degli ispettori dopo aver già partecipato all'ispezione, il rifiuto a
Part collaborare nella preparazione di quanto richiesto dall' ed, inoltre, è riconosciuto da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi (cfr, fra l'altro, punti 6 e 8 della memoria di costituzione
). Il dato poi è stato altresì confermato in sede di deposizioni testimoniali (udienza del CP_1
9.10.2024): dalla teste ispettrice dell' la quale ha dichiarato: “…durante il sopralluogo e Tes_1 Pt_2
nella riunione c'era l'ing. l'rls e un mio collega che riconosco nel ricorrente. Non ricordo precisamente se Per_1 Pt_1
l'rls fosse presente sia al sopralluogo che alla riunione, mi sembra di sì…è vero che avevamo suggerito di coinvolgere gli rls nell'ambito delle scelte aziendali, questo suggerimento lo abbiamo dato alla riunione…)”; dal teste Tes_2
dipendente con funzione di Operations Director, il quale ha dichiarato: CP_1 pagina 4 di 10 “L'1.09.2022…sono venuti al mattino per fare un sopralluogo, c'ero io, la dott.ssa e la dott.ssa Persona_2
Parte dell'ufficio legale. Poi i due funzionari dell' mi hanno chiesto di convocare gli era presente solo Per_3 Pt_2
perché era in ferie…Era necessario, per far chiudere la pratica, questo documento condiviso in cui si Pt_1 Per_4
diceva che la soluzione era idonea…alla mattina abbiamo fatto una riunione con quelli dell e c'era anche Pt_2
è lì che abbiamo detto che eravamo tutti d'accordo…”. Pt_1
Al contempo non risulta contestato al ricorrente alcun comportamento negligente o comunque disciplinarmente rilevante al di fuori dell'esercizio delle sue prerogative e funzioni quale RLS.
L'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il RLS non può subire pregiudizio alcuno per l'esercizio delle sue funzioni. Part La pretesa datoriale di ottenere la firma del su un documento, come condizione per la chiusura del procedimento non trova fondamento normativo e, per quanto emerso anche all'esito della Pt_2
istruttoria orale, costituiva una mera richiesta dell' avanzata per ragioni di opportunità ma Pt_2
certamente non necessaria né tantomeno obbligatoria. In questo senso, risulta particolarmente significativo quanto riferito al riguardo sia dalla teste : “È vero che avevamo suggerito di Tes_1
coinvolgere gli rls nell'ambito delle scelte aziendale, questo suggerimento lo abbiamo dato alla riunione” che dal teste
“…Abbiamo fatto un sopralluogo e visto i luoghi, a mezzogiorno abbiamo convenuto che il sistema era a Tes_2
posto ma ci consigliavano di presentare un documento congiunto con gli rls con cui dicevamo congiuntamente che il sistema e la soluzione adottata era idonea. Ci davano termine per presentarlo fino al 9.09.2022, noi abbiamo detto che non ci sarebbero stati problemi a farlo, ci siamo lasciati che eravamo tutti d'accordo. Era necessario per far chiudere la pratica, ci dissero i funzionari dell' che serviva questo documento condiviso in cui si diceva che la soluzione Pt_2
era idonea… Ho dovuto dire ai funzionari che non potevo fornirgli il docu-mento perché anche l'altro RLS Pt_2
era in ferie, erano increduli, il lunedì successivo mi hanno chiamato dicendo che potevo chiedere una proroga di 6 mesi e
Parte così rimandavamo la chiusura. Così abbiamo chiesto una proroga e l'abbiamo ottenuta. In ogni caso gli non lo hanno mai firmato e la ausl ha chiuso il procedimento senza il documento, abbiamo avuto 1.000,00 di multa per
l'infortunio. Secondo me l'ausl ci ha dato il minimo della sanzione perché era soddisfatta però non posso dirlo con sicurezza però i funzionari erano molto soddisfatti delle migliorie.”
Da tali elementi si ha la conferma che la firma richiesta al ricorrente non costituiva un Pt_4 pagina 5 di 10 Part elemento indispensabile per la chiusura della pratica in corso con l' ma era frutto di valutazione di mera opportunità, anche su suggerimento del personale Peraltro la mancata sottoscrizione Pt_2
da parte di non ha comportato alcun pregiudizio per il datore di lavoro e per l'adozione del Pt_1
provvedimento conclusivo (positivo) da parte dell Pt_2
D'altronde, in ragione proprio delle prerogative attribuitegli dalla legge, il R.L.S. ben può valutare di non avvallare, in detta sua qualità e assumendosene la relativa responsabilità di fronte ai lavoratori, misure di prevenzione e di sicurezza di provenienza datoriale, qualora ritenga che tali misure siano inidonee o non adeguate, anche in ragione del suo mancato coinvolgimento nelle precedenti fasi di valutazione dei rischi e di definizione delle misure di sicurezza.
Il dato fattuale, riferito da alcuni testi (ad es. , cfr. dichiarazioni del teste sopra richiamate) per Tes_2
cui nel corso del sopralluogo si era inizialmente dichiarato disponibile a sottoscrivere il Pt_1
documento – senza però sottoscriverlo - e poi, nella stessa giornata, in un secondo momento, si fosse rifiutato di farlo, costituisce un comportamento legittimo, per quanto apparentemente incoerente o poco chiaro nelle relazioni fra rappresentante dei lavoratori e datore di lavoro, e dà conto, semmai, delle difficoltà del r.l.s. nello svolgimento delle sue prerogative a fronte delle richieste datoriali reiteratamente avanzate nei suoi confronti (laddove, per ottenere da la sottoscrizione del Pt_1
verbale congiunto, il datore di lavoro ha disposto la revoca delle ferie/permessi concessi al lavoratore fintanto che questi non avesse provveduto alla firma del verbale congiunto cfr. doc. 10 di parte resistente).
In conclusione, risulta dimostrato che la sanzione comminata con lettera del 31.10.2022 (doc. 7 ricorrente) nasceva esclusivamente da condotte posta in essere dal nel legittimo esercizio delle Pt_4
sue funzioni e prerogative e pertanto essa deve essere annullata, state il disposto di cui all'. 50, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
2.2.
Con riferimento alla seconda contestazione disciplinare, comminata il 30.12.2022 (doc. 9 ric.), occorre rilevare quanto segue.
La contestazione disciplinare (doc. 8 ric.) fa riferimento a due condotte distinte, poste in essere dal pagina 6 di 10 lavoratore il giorno 1 dicembre 2022. Con la prima condotta il lavoratore avrebbe interrotto un suo superiore, il caporeparto sig. durante un briefing formativo a vari lavoratori, fra cui lo stesso CP_2
concernente una nuova checklist elettronica in corso di adozione, di fatto impedendo al Pt_1
caporeparto la prosecuzione di tale attività informativa. Successivamente, nella stessa giornata, Pt_1
si sarebbe sottratto, intenzionalmente e ripetutamente, al proprio superiore che aveva necessità di leggergli le istruzioni sull'utilizzo di guanti antitaglio e quindi di fargli firmare la verbalizzazione di tale avvenuta formazione.
Per quanto concerne la ricostruzione degli episodi descritti nella contestazione, si deve rilevare che i fatti risultano sostanzialmente pacifici e ammessi, dovendosi precisare che proprio in ricorso, Pt_1
non ha negato l'avvenimento di tali episodi, riconducendoli però all'espletamento delle proprie funzioni di R.L.S. (cfr. in particolare pagg. 10 e 11 del ricorso).
Entrambi gli episodi sono stati poi confermati anche dal caporeparto coinvolto nella vicenda, il quale all'udienza del 9.10.2024 ha reso le seguenti dichiarazioni: “Conosco lavoro per dal 2006. Pt_1 CP_1
Non ho mai avuto contestazioni con l'azienda. Io sono il caporeparto dove lavora Il 1.12.2022 ho fatto un Pt_1
briefing normale, per parlare anche della sicurezza del lavoro, non sono riuscito a finire questo briefing perché mi Pt_1
interrompeva sempre e non riuscivo a parlare, allora ho preferito parlare singolarmente con ogni lavoratore. Lui mi interrompeva perché voleva parlare di altro e non di quello di cui stavo parlando io, mi diceva della check list automatizzata, diceva che non era presente. Non era un discorso generale il suo ma non era quello di cui volevo parlare io. volevo dire a tutti di usare un particolare guanto antitaglio mentre lui parlava di una check list e di fatti singoli.
Queste check list digitale secondo lui con il wifi provocava danni al cervello, lui voleva parlare di questo mentre io volevo parlare di questi guanti e io gli ho detto che ne avremmo parlato in altra sede;
anche gli altri ragazzi erano indispettiti.
Io ho parlato con tutti, ho chiesto anche a di fermarsi per parlare dei guanti, lui ha detto di no per due o tre volte Pt_1
e poi lui si è fermato e ha detto “allora mi metto in pausa” e è andato all'area corner per chiamare il segretario sindacale per dire che gli ero dietro al culo del muletto e lo rincorrevo. Io non lo stavo rincorrendo, in quel momento poteva fermarsi, non era una cosa pericolosa e l'attività lavorativa era ordinaria. Io ero nell'area pedonale, la situazione non era pericolosa. Allora anche io ho chiamato il mio responsabile , ha parlato con e Controparte_3 CP_3 Pt_1
che gli ha chiesto un incontro con tutti gli rsu. Abbiamo fatto una riunione e raccontato l'episodio. C'era un collega di pagina 7 di 10 reparto quando ho chiamato La procedura relativa ai guanti antitaglio mi era stata suggerita il Pt_1 Tes_3
giorno prima da Come procedura interna lui doveva firmare un foglio sull'impiego dei guanti anti taglio, Parte_1
era la stessa cosa che mi aveva detto lui il giorno prima. l'ha firmato al pomeriggio dopo l'incontro con gli rsu perché i ragazzi dellr rsu erano d'accordo. Nel corso dell'incontro severi si è scusato con me, non so perché ha fatto così al mattino. Non ho problemi con lui. Son venuto a sapere che ha avuto una contestazione per questo.” “quando gli ho sottoposto la procedura da firmare non sono riuscito a spiegargli che il foglio da firmare era quello sui guanti anti-taglio, non sono riuscito a spiegarglielo perché lui è andato dritto e non si fermava. Nel pomeriggio poi ha capito che stavamo parlando di questa procedura. Non era la prima volta che i lavoratori firmavano i documenti;
era una procedura normale.”.
Tali risultanze istruttorie confermano la circostanza che il lavoratore interruppe ripetutamente il proprio caporeparto, sino ad impedirgli di svolgere le proprie mansioni, mentre questi stava impartendo la formazione necessaria ai lavoratori, compreso il ricorrente stesso. Ancora, il dato istruttorio conferma che si sottrasse, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, al proprio Pt_1
caporeparto, senza prestare attenzione a quanto questi aveva da riferirgli (le istruzioni sull'uso dei guanti antitaglio e la richiesta di firma del relativo verbale), rendendo quindi necessario un incontro chiarificatore nel pomeriggio, conclusosi con le scuse del lavoratore, e con l'ascolto di quanto il caporeparto aveva da riferire e successiva sottoscrizione della documentazione richiesta.
Si deve a questo punto osservare che, in occasione degli episodi in contestazione, il lavoratore non stava esercitando le proprie prerogative di r.s.l. e il contesto era esclusivamente quello dell'espletamento delle proprie mansioni lavorative. In tale ambito il lavoratore era tenuto a rispettare quanto richiesto dal caporeparto e, con riferimento alla prima delle due condotte contestate, a non impedire né ad ostacolare il caporeparto nello svolgimento delle sue mansioni né ad impedire agli altri colleghi di ricevere le informazioni e la formazione che il caporeparto stava loro fornendo ed impartendo. Non rileva il fatto che la condotta di sostanzialmente ostruzionistica verso le Pt_1
attività del caporeparto, fosse motivata dall'intenzione di sollevare questioni circa supposti rischi per la salute dei lavoratori concernenti l'uso di antenne wi-fi nell'ambito della nuova procedura di check list in corso di introduzione. Infatti, quel che risulta dimostrato è che in quel momento era in corso pagina 8 di 10 un briefing da parte del caporeparto con i lavoratori, fra cui circa tali nuove procedure. Pt_1 Pt_1
in tale fase non stava svolgendo alcuna prerogativa o funzione che gli consentisse di ostacolare il proprio superiore nello svolgimento delle sue funzioni né di impedire agli altri lavoratori di ricevere le istruzioni necessarie allo svolgimento delle loro prestazioni, ben potendo egli sollevare, anche immediatamente, le questioni e perplessità inerenti gli ipotizzati rischi direttamente con i competenti responsabili datoriali, senza però interferire con le mansioni alle quali erano tenuti gli altri lavoratori.
Le ulteriori condotte poste da in quella stessa giornata risultano del tutto ingiustificate, tant'è Pt_1
che poi, come riferito dal teste e anche riconosciuto da questi si scusava e ottemperava a Pt_1
quanto richiesto dal caporeparto.
Alla luce di questi dati e considerazioni, la sanzione datoriale risulta giustificata e proporzionata e deve essere confermata.
3.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%, che vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei compensi medi previsti per lo scaglione di riferimento per le cause di lavoro di cui al d.m. n. 55/2014 aggiornato al d.m. n.
147/2022), oltre accessori di legge, individuato il valore della causa, ai sensi degli artt. 10 e 12 c.p.c., nell'importo di € 161,76 corrispondente al valore complessivo delle due sanzioni disciplinari impugnate (pari alla sospensione dal lavoro per due giornate, considerato l'importo di €
80,88/giornata come risulta dal cedolino paga doc. 2 ricorrente), valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso limitatamente alla sanzione disciplinare comminata con lettera del 31.10.2022 e per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare comminata da a in data Controparte_1 Parte_1
31.10.2022 pari alla sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per una giornata;
2) rigetta il ricorso per il resto;
3) condanna a rifondere a le spese di lite nella misura del 50%, Controparte_1 Parte_1 pagina 9 di 10 liquidate per l'intero in € 641,00 per compensi oltre accessori di legge, ed € 21,50 per anticipazioni, compensando tra le parti il restante 50 %.
Così deciso in Forlì, il 30/07/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 417/2023
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi tramite collegamento telematico l'avv. Giacomo Summa per parte ricorrente, l'avv. Riccardo Pinza per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
L'avv. Summa chiede che sia valutato se procedere alla riunione del presente procedimento a quelli sopravvenuti attualmente pendenti fra le medesime parti davanti a questo tribunale.
L'avv. Pinza contesta le note avverse e l'istanza di riunione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 417/2023 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. SUMMA Parte_1 C.F._1
GIACOMO;
RICORRENTE contro
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. PINZA RICCARDO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
all'epoca dei fatti dipendente di ha proposto ricorso contro due Parte_1 Controparte_1
sanzioni disciplinari conservative, pari ad un giorno di sospensione ciascuna, disposte nei suoi confronti dal datore di lavoro all'esito di due distinti procedimenti disciplinari, per una serie di fatti pagina 2 di 10 contestati rispettivamente il 05.10.2022 e il 1.12.2022. Secondo il ricorrente i fatti contestati sarebbero pretestuosi ed insussistenti e costituirebbero, in realtà, condotte ritorsive e, in ultimo, antisindacali del datore di lavoro, in ragione del ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) rivestito all'epoca dal lavoratore, il quale, in tale ruolo, non sarebbe stato accondiscendente verso talune richieste datoriali. Per tali ragioni, il lavoratore ha chiesto accertarsi l'illegittimità delle sanzioni disciplinare comminate dal datore di lavoro, mai applicate, con conseguente loro annullamento.
si è costituita tempestivamente in giudizio, contestando le doglianze del ricorrente, CP_1
affermando la fondatezza e la legittimità delle sanzioni irrogate e, quindi chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale ed all'udienza del
30.07.2025, all'esito della discussione delle parti – ritenuto di non potere accogliere l'istanza di riunione del presente giudizio a quello vertente in materia di licenziamento del dipendente, stante la diversità dell'oggetto e la diversa fase dei procedimenti, laddove nel procedimento di licenziamento deve ancora essere celebrata la prima udienza mentre il presente procedimento, ormai di risalente iscrizione, è maturo per la decisione all'esito di approfondita istruttoria - è stata posta in decisione.
2.
Il ricorso risulta parzialmente fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
2.1.
Con riferimento alla prima delle contestazioni disciplinari, essa risulta infondata sia in fatto che in diritto.
La sanzione è stata comminata, all'esito di un procedimento disciplinare, a seguito del rifiuto del ricorrente di partecipare ad una riunione convocata dal datore di lavoro nel pomeriggio dell'1 settembre 2022 e di sottoscrivere un documento congiunto con l'azienda, richiesto dai funzionari di approvazione delle misure di prevenzione adottate dall'azienda in seguito a un infortunio Pt_2
sul lavoro occorso ad un altro dipendente.
Al lavoratore è stato poi contestato, di non essersi successivamente presentato anche ad una seconda pagina 3 di 10 riunione, indetta dal datore di lavoro per il giorno 7 settembre, avente sempre il medesimo scopo. In particolare, per tale giornata e per altre giornate contigue, il lavoratore avrebbe precedentemente chiesto e ottenuto alcuni giorni di permesso, che però gli erano stati revocati dal datore di lavoro al fine di ottenerne la presenza alla riunione e la firma del documento in discorso. Il lavoratore, nonostante la revoca dei permessi, non si sarebbe presentato al lavoro, non partecipando quindi alla riunione né sottoscrivendo il documento richiesto dal datore di lavoro.
All'esito dell'istruttoria è emerso che la partecipazione tanto all'incontro con l la mattina del Pt_2
giorno 1 settembre (al quale effettivamente partecipò) quanto a quello fissato per il pomeriggio sempre del giorno 1 settembre (poi rimandato al 7 settembre proprio perché non si rese di Pt_1
fatto più disponibile) vedevano il lavoratore coinvolto a titolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.). Infatti, per quello che è emerso tanto dalle allegazioni delle parti (cfr ad es. pag. 2 punto 6 e pag. 3 punto 8 della memoria di costituzione ), quanto dalle deposizioni CP_1
testimoniali (cfr. deposizione della teste e del teste del 9.10.2024), lo Tes_1 Testimone_2
scopo della partecipazione di alla riunione era quello di avallare, quale R.L.S., tramite la firma Pt_1
del relativo verbale, le misure di prevenzione e sicurezza adottate dal datore di lavoro, su indicazione dell' tese a ridurre il rischio di verificazione di infortuni. Pt_2
Tale dato lo si evince dalla lettera di contestazione disciplinare (doc. 4 ricorrente), nella quale sono riportate condotte riferite esclusivamente a tale funzione (il rifiuto di partecipare alla riunione per
Part ottemperare alle richieste degli ispettori dopo aver già partecipato all'ispezione, il rifiuto a
Part collaborare nella preparazione di quanto richiesto dall' ed, inoltre, è riconosciuto da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi (cfr, fra l'altro, punti 6 e 8 della memoria di costituzione
). Il dato poi è stato altresì confermato in sede di deposizioni testimoniali (udienza del CP_1
9.10.2024): dalla teste ispettrice dell' la quale ha dichiarato: “…durante il sopralluogo e Tes_1 Pt_2
nella riunione c'era l'ing. l'rls e un mio collega che riconosco nel ricorrente. Non ricordo precisamente se Per_1 Pt_1
l'rls fosse presente sia al sopralluogo che alla riunione, mi sembra di sì…è vero che avevamo suggerito di coinvolgere gli rls nell'ambito delle scelte aziendali, questo suggerimento lo abbiamo dato alla riunione…)”; dal teste Tes_2
dipendente con funzione di Operations Director, il quale ha dichiarato: CP_1 pagina 4 di 10 “L'1.09.2022…sono venuti al mattino per fare un sopralluogo, c'ero io, la dott.ssa e la dott.ssa Persona_2
Parte dell'ufficio legale. Poi i due funzionari dell' mi hanno chiesto di convocare gli era presente solo Per_3 Pt_2
perché era in ferie…Era necessario, per far chiudere la pratica, questo documento condiviso in cui si Pt_1 Per_4
diceva che la soluzione era idonea…alla mattina abbiamo fatto una riunione con quelli dell e c'era anche Pt_2
è lì che abbiamo detto che eravamo tutti d'accordo…”. Pt_1
Al contempo non risulta contestato al ricorrente alcun comportamento negligente o comunque disciplinarmente rilevante al di fuori dell'esercizio delle sue prerogative e funzioni quale RLS.
L'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il RLS non può subire pregiudizio alcuno per l'esercizio delle sue funzioni. Part La pretesa datoriale di ottenere la firma del su un documento, come condizione per la chiusura del procedimento non trova fondamento normativo e, per quanto emerso anche all'esito della Pt_2
istruttoria orale, costituiva una mera richiesta dell' avanzata per ragioni di opportunità ma Pt_2
certamente non necessaria né tantomeno obbligatoria. In questo senso, risulta particolarmente significativo quanto riferito al riguardo sia dalla teste : “È vero che avevamo suggerito di Tes_1
coinvolgere gli rls nell'ambito delle scelte aziendale, questo suggerimento lo abbiamo dato alla riunione” che dal teste
“…Abbiamo fatto un sopralluogo e visto i luoghi, a mezzogiorno abbiamo convenuto che il sistema era a Tes_2
posto ma ci consigliavano di presentare un documento congiunto con gli rls con cui dicevamo congiuntamente che il sistema e la soluzione adottata era idonea. Ci davano termine per presentarlo fino al 9.09.2022, noi abbiamo detto che non ci sarebbero stati problemi a farlo, ci siamo lasciati che eravamo tutti d'accordo. Era necessario per far chiudere la pratica, ci dissero i funzionari dell' che serviva questo documento condiviso in cui si diceva che la soluzione Pt_2
era idonea… Ho dovuto dire ai funzionari che non potevo fornirgli il docu-mento perché anche l'altro RLS Pt_2
era in ferie, erano increduli, il lunedì successivo mi hanno chiamato dicendo che potevo chiedere una proroga di 6 mesi e
Parte così rimandavamo la chiusura. Così abbiamo chiesto una proroga e l'abbiamo ottenuta. In ogni caso gli non lo hanno mai firmato e la ausl ha chiuso il procedimento senza il documento, abbiamo avuto 1.000,00 di multa per
l'infortunio. Secondo me l'ausl ci ha dato il minimo della sanzione perché era soddisfatta però non posso dirlo con sicurezza però i funzionari erano molto soddisfatti delle migliorie.”
Da tali elementi si ha la conferma che la firma richiesta al ricorrente non costituiva un Pt_4 pagina 5 di 10 Part elemento indispensabile per la chiusura della pratica in corso con l' ma era frutto di valutazione di mera opportunità, anche su suggerimento del personale Peraltro la mancata sottoscrizione Pt_2
da parte di non ha comportato alcun pregiudizio per il datore di lavoro e per l'adozione del Pt_1
provvedimento conclusivo (positivo) da parte dell Pt_2
D'altronde, in ragione proprio delle prerogative attribuitegli dalla legge, il R.L.S. ben può valutare di non avvallare, in detta sua qualità e assumendosene la relativa responsabilità di fronte ai lavoratori, misure di prevenzione e di sicurezza di provenienza datoriale, qualora ritenga che tali misure siano inidonee o non adeguate, anche in ragione del suo mancato coinvolgimento nelle precedenti fasi di valutazione dei rischi e di definizione delle misure di sicurezza.
Il dato fattuale, riferito da alcuni testi (ad es. , cfr. dichiarazioni del teste sopra richiamate) per Tes_2
cui nel corso del sopralluogo si era inizialmente dichiarato disponibile a sottoscrivere il Pt_1
documento – senza però sottoscriverlo - e poi, nella stessa giornata, in un secondo momento, si fosse rifiutato di farlo, costituisce un comportamento legittimo, per quanto apparentemente incoerente o poco chiaro nelle relazioni fra rappresentante dei lavoratori e datore di lavoro, e dà conto, semmai, delle difficoltà del r.l.s. nello svolgimento delle sue prerogative a fronte delle richieste datoriali reiteratamente avanzate nei suoi confronti (laddove, per ottenere da la sottoscrizione del Pt_1
verbale congiunto, il datore di lavoro ha disposto la revoca delle ferie/permessi concessi al lavoratore fintanto che questi non avesse provveduto alla firma del verbale congiunto cfr. doc. 10 di parte resistente).
In conclusione, risulta dimostrato che la sanzione comminata con lettera del 31.10.2022 (doc. 7 ricorrente) nasceva esclusivamente da condotte posta in essere dal nel legittimo esercizio delle Pt_4
sue funzioni e prerogative e pertanto essa deve essere annullata, state il disposto di cui all'. 50, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
2.2.
Con riferimento alla seconda contestazione disciplinare, comminata il 30.12.2022 (doc. 9 ric.), occorre rilevare quanto segue.
La contestazione disciplinare (doc. 8 ric.) fa riferimento a due condotte distinte, poste in essere dal pagina 6 di 10 lavoratore il giorno 1 dicembre 2022. Con la prima condotta il lavoratore avrebbe interrotto un suo superiore, il caporeparto sig. durante un briefing formativo a vari lavoratori, fra cui lo stesso CP_2
concernente una nuova checklist elettronica in corso di adozione, di fatto impedendo al Pt_1
caporeparto la prosecuzione di tale attività informativa. Successivamente, nella stessa giornata, Pt_1
si sarebbe sottratto, intenzionalmente e ripetutamente, al proprio superiore che aveva necessità di leggergli le istruzioni sull'utilizzo di guanti antitaglio e quindi di fargli firmare la verbalizzazione di tale avvenuta formazione.
Per quanto concerne la ricostruzione degli episodi descritti nella contestazione, si deve rilevare che i fatti risultano sostanzialmente pacifici e ammessi, dovendosi precisare che proprio in ricorso, Pt_1
non ha negato l'avvenimento di tali episodi, riconducendoli però all'espletamento delle proprie funzioni di R.L.S. (cfr. in particolare pagg. 10 e 11 del ricorso).
Entrambi gli episodi sono stati poi confermati anche dal caporeparto coinvolto nella vicenda, il quale all'udienza del 9.10.2024 ha reso le seguenti dichiarazioni: “Conosco lavoro per dal 2006. Pt_1 CP_1
Non ho mai avuto contestazioni con l'azienda. Io sono il caporeparto dove lavora Il 1.12.2022 ho fatto un Pt_1
briefing normale, per parlare anche della sicurezza del lavoro, non sono riuscito a finire questo briefing perché mi Pt_1
interrompeva sempre e non riuscivo a parlare, allora ho preferito parlare singolarmente con ogni lavoratore. Lui mi interrompeva perché voleva parlare di altro e non di quello di cui stavo parlando io, mi diceva della check list automatizzata, diceva che non era presente. Non era un discorso generale il suo ma non era quello di cui volevo parlare io. volevo dire a tutti di usare un particolare guanto antitaglio mentre lui parlava di una check list e di fatti singoli.
Queste check list digitale secondo lui con il wifi provocava danni al cervello, lui voleva parlare di questo mentre io volevo parlare di questi guanti e io gli ho detto che ne avremmo parlato in altra sede;
anche gli altri ragazzi erano indispettiti.
Io ho parlato con tutti, ho chiesto anche a di fermarsi per parlare dei guanti, lui ha detto di no per due o tre volte Pt_1
e poi lui si è fermato e ha detto “allora mi metto in pausa” e è andato all'area corner per chiamare il segretario sindacale per dire che gli ero dietro al culo del muletto e lo rincorrevo. Io non lo stavo rincorrendo, in quel momento poteva fermarsi, non era una cosa pericolosa e l'attività lavorativa era ordinaria. Io ero nell'area pedonale, la situazione non era pericolosa. Allora anche io ho chiamato il mio responsabile , ha parlato con e Controparte_3 CP_3 Pt_1
che gli ha chiesto un incontro con tutti gli rsu. Abbiamo fatto una riunione e raccontato l'episodio. C'era un collega di pagina 7 di 10 reparto quando ho chiamato La procedura relativa ai guanti antitaglio mi era stata suggerita il Pt_1 Tes_3
giorno prima da Come procedura interna lui doveva firmare un foglio sull'impiego dei guanti anti taglio, Parte_1
era la stessa cosa che mi aveva detto lui il giorno prima. l'ha firmato al pomeriggio dopo l'incontro con gli rsu perché i ragazzi dellr rsu erano d'accordo. Nel corso dell'incontro severi si è scusato con me, non so perché ha fatto così al mattino. Non ho problemi con lui. Son venuto a sapere che ha avuto una contestazione per questo.” “quando gli ho sottoposto la procedura da firmare non sono riuscito a spiegargli che il foglio da firmare era quello sui guanti anti-taglio, non sono riuscito a spiegarglielo perché lui è andato dritto e non si fermava. Nel pomeriggio poi ha capito che stavamo parlando di questa procedura. Non era la prima volta che i lavoratori firmavano i documenti;
era una procedura normale.”.
Tali risultanze istruttorie confermano la circostanza che il lavoratore interruppe ripetutamente il proprio caporeparto, sino ad impedirgli di svolgere le proprie mansioni, mentre questi stava impartendo la formazione necessaria ai lavoratori, compreso il ricorrente stesso. Ancora, il dato istruttorio conferma che si sottrasse, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, al proprio Pt_1
caporeparto, senza prestare attenzione a quanto questi aveva da riferirgli (le istruzioni sull'uso dei guanti antitaglio e la richiesta di firma del relativo verbale), rendendo quindi necessario un incontro chiarificatore nel pomeriggio, conclusosi con le scuse del lavoratore, e con l'ascolto di quanto il caporeparto aveva da riferire e successiva sottoscrizione della documentazione richiesta.
Si deve a questo punto osservare che, in occasione degli episodi in contestazione, il lavoratore non stava esercitando le proprie prerogative di r.s.l. e il contesto era esclusivamente quello dell'espletamento delle proprie mansioni lavorative. In tale ambito il lavoratore era tenuto a rispettare quanto richiesto dal caporeparto e, con riferimento alla prima delle due condotte contestate, a non impedire né ad ostacolare il caporeparto nello svolgimento delle sue mansioni né ad impedire agli altri colleghi di ricevere le informazioni e la formazione che il caporeparto stava loro fornendo ed impartendo. Non rileva il fatto che la condotta di sostanzialmente ostruzionistica verso le Pt_1
attività del caporeparto, fosse motivata dall'intenzione di sollevare questioni circa supposti rischi per la salute dei lavoratori concernenti l'uso di antenne wi-fi nell'ambito della nuova procedura di check list in corso di introduzione. Infatti, quel che risulta dimostrato è che in quel momento era in corso pagina 8 di 10 un briefing da parte del caporeparto con i lavoratori, fra cui circa tali nuove procedure. Pt_1 Pt_1
in tale fase non stava svolgendo alcuna prerogativa o funzione che gli consentisse di ostacolare il proprio superiore nello svolgimento delle sue funzioni né di impedire agli altri lavoratori di ricevere le istruzioni necessarie allo svolgimento delle loro prestazioni, ben potendo egli sollevare, anche immediatamente, le questioni e perplessità inerenti gli ipotizzati rischi direttamente con i competenti responsabili datoriali, senza però interferire con le mansioni alle quali erano tenuti gli altri lavoratori.
Le ulteriori condotte poste da in quella stessa giornata risultano del tutto ingiustificate, tant'è Pt_1
che poi, come riferito dal teste e anche riconosciuto da questi si scusava e ottemperava a Pt_1
quanto richiesto dal caporeparto.
Alla luce di questi dati e considerazioni, la sanzione datoriale risulta giustificata e proporzionata e deve essere confermata.
3.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%, che vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei compensi medi previsti per lo scaglione di riferimento per le cause di lavoro di cui al d.m. n. 55/2014 aggiornato al d.m. n.
147/2022), oltre accessori di legge, individuato il valore della causa, ai sensi degli artt. 10 e 12 c.p.c., nell'importo di € 161,76 corrispondente al valore complessivo delle due sanzioni disciplinari impugnate (pari alla sospensione dal lavoro per due giornate, considerato l'importo di €
80,88/giornata come risulta dal cedolino paga doc. 2 ricorrente), valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso limitatamente alla sanzione disciplinare comminata con lettera del 31.10.2022 e per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare comminata da a in data Controparte_1 Parte_1
31.10.2022 pari alla sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per una giornata;
2) rigetta il ricorso per il resto;
3) condanna a rifondere a le spese di lite nella misura del 50%, Controparte_1 Parte_1 pagina 9 di 10 liquidate per l'intero in € 641,00 per compensi oltre accessori di legge, ed € 21,50 per anticipazioni, compensando tra le parti il restante 50 %.
Così deciso in Forlì, il 30/07/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 10 di 10