Accoglimento
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02757/2026REG.PROV.COLL.
N. 04386/2025 REG.RIC.
N. 04387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4386 del 2025, proposto da
Berenice Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AC S.r.l. (già Fallimento AC S.r.l.), in persona dell’ex socio sig. Matthias Mulser;
sul ricorso numero di registro generale 4387 del 2025, proposto da
Crédit Agricole Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AC S.r.l. (già Fallimento AC S.r.l.), in persona dell’ex socio sig. Matthias Mulser;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 25 marzo 2025, n. 6002, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici - G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 96 c.p.a.;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione, depositate dalle parti in data 20 marzo 2026;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il consigliere LU LE CI, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto:
a) la nota prot. GSE/P20190072341 del 26 novembre 2019, con cui il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) ha confermato – all’esito di nuova valutazione – la decadenza dal diritto alla tariffa omnicomprensiva per l’impianto termoelettrico a biomassa denominato “ Natz-Sciaves 2 ”;
b) il provvedimento prot. GSE/P20190031712 del 23 aprile 2019, che aveva originariamente disposto la predetta decadenza;
c) la nota prot. GSE/P201941044 del 30 maggio 2019, recante richiesta di restituzione di euro 2.013.238,69, a titolo di incentivi indebitamente percepiti.
2. I fatti di causa, quali emergono dalla documentazione versata in atti, possono essere sintetizzati come segue:
2.1. La società AC S.r.l. – dichiarata fallita con sentenza del 17 dicembre 2019 ed estinta in data 14 luglio 2022 – era titolare di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato da biomassa legnosa, di potenza pari a 270 kW, sito nel Comune di Natz-Sciaves (BZ), al quale il GSE ha riconosciuto la tariffa onnicomprensiva di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008, per il periodo dal 2 dicembre 2012 al 1° dicembre 2027 (cfr. la convenzione TO102773).
2.2. L’impianto, autorizzato con concessione edilizia n. 5 del 14 febbraio 2011, produce energia mediante gassificazione del cippato di legno. Nella configurazione originaria, l’essiccatore del cippato – di dimensioni ridotte e funzionale al solo fabbisogno interno – era alimentato elettricamente e termicamente dall’impianto stesso.
2.3. Nel 2016, a seguito dell’accidentale distruzione del dispositivo originario, la società ha installato un nuovo essiccatore, di capacità circa tre volte superiore al precedente. In data 21 dicembre 2016, il nuovo essiccatore è stato collegato a un punto di fornitura elettrica esterno (POD IT007E00048077), senza che la modifica fosse stata comunicata al GSE.
2.4. Con nota prot. GSE/P20180051281 del 15 giugno 2018, il GSE ha avviato un procedimento di verifica, nell’ambito del quale – in occasione di un sopralluogo svolto in data 20 giugno 2018 – ha rilevato che l’essiccatore, ubicato in un locale adiacente all’impianto, non era alimentato dall’impianto stesso, ma da una distinta fornitura elettrica, con contatore separato.
2.5. La AC ha quindi trasmesso al GSE uno schema unifilare aggiornato, datato 30 luglio 2018, dal quale l’essiccatore risulta alimentato direttamente dall’impianto e non da un punto di prelievo esterno.
2.6. Con nota del 4 ottobre 2018, recante chiarimenti in punto di alimentazione termica ed elettrica dell’essiccatore, la società ha dichiarato – in apparente contraddittorietà con lo schema unifilare – che dal 21 dicembre 2016 « l’essiccatore viene alimentato elettricamente dal nuovo POD e termicamente dall’impianto di cogenerazione ».
2.7. Con provvedimento del 23 aprile 2019, il GSE ha disposto la decadenza dagli incentivi avendo riscontrato due violazioni rilevanti ai sensi dell’allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014: (i) alterazione della configurazione impiantistica non comunicata, finalizzata ad ottenere un incremento dell’energia incentivata (lett. g); (ii) invio di schema unifilare non conforme al vero (lett. a).
2.8. Con nota del 30 maggio 2019, il GSE ha quindi intimato la restituzione di euro 2.013.238,69, importo corrispondente agli incentivi indebitamente percepiti dall’impianto.
2.9. Tali atti sono stati impugnati dalla società davanti al T.a.r. Lazio che, con ordinanza cautelare n. 5367/2019 – confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5580/2019 – ha sospeso l’efficacia del provvedimento e ha ordinato al GSE di verificare l’applicabilità della decurtazione dell’incentivo in luogo della decadenza, come previsto dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011.
2.10. Con nota prot. GSE/P20190072341 del 26 novembre 2019, il GSE ha confermato la decadenza anche all’esito del riesame ordinato dal giudice, ritenendo che le violazioni riscontrate non potessero essere sanzionate con la mera decurtazione dell’incentivo.
2.11. Con sentenza n. 7588 del 2 luglio 2020, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il giudizio proposto da AC, non avendo la società – nelle more dichiarata fallita dal Tribunale di Bolzano (con sentenza del 17 dicembre 2019) – impugnato il provvedimento confermativo della decadenza.
2.12. I crediti derivanti dalla convenzione TO102773 sono stati ceduti dall’originaria titolare AC S.r.l. a Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., poi divenuta. a seguito di fusione per incorporazione, Crédit Agricole Italia S.p.A., e da quest’ultima a Berenice SPV S.r.l.
3. Con ricorso notificato in data 27 gennaio 2020, Berenice SPV S.r.l., attuale titolare dei crediti vantati da AC S.r.l. verso il GSE, oltre che destinataria della richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di incentivo, ha impugnato il provvedimento prot. GSE/P20190072341, unitamente agli altri sopra indicati (cfr. par. 1).
3.1. Il ricorso di primo grado era affidato a tre motivi, volti – sinteticamente – a dedurre:
a) la violazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per avere il provvedimento ritenuto inapplicabile la decurtazione in luogo della decadenza, pur in presenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione;
b) la violazione del d.m. 31 gennaio 2014 e il difetto di istruttoria e di motivazione quanto alle violazioni rilevanti riscontrate dal GSE, non potendosi considerare l’essiccatore del cippato di legno un componente dell’impianto, né un servizio ausiliario che dovesse essere alimentato dall’impianto stesso; l’omessa comunicazione della variazione impiantistica può pertanto integrare, al più, una “violazione non rilevante” ai fini del mantenimento degli incentivi, sanzionabile con la decurtazione e solo limitatamente al periodo in cui l’impianto ha funzionato in configurazione difforme da quella originariamente comunicata;
c) l’illegittimità del d.m. 31 gennaio 2014, ove interpretato nel senso di precludere l’accesso alla decurtazione in luogo della decadenza in presenza di qualsiasi “violazione rilevante”, precludendo al GSE di operare una valutazione individualizzata.
3.2. È intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado Crédit Agricole Italia S.p.A., precedente titolare (a seguito di incorporazione di Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.) dei crediti derivanti dalla convenzione TO102773 e dante causa della ricorrente Berenice SPV S.r.l.
4. Con sentenza n. 6002 del 25 marzo 2025, il T.a.r. Lazio ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.
4.1. In particolare, il T.a.r. ha escluso l’applicabilità della decurtazione in luogo della decadenza, in ragione della gravità delle violazioni rilevanti riscontrate dal GSE – corrispondenti alle ipotesi di cui alle lett. a) e g) dell’allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014 – che sono state ritenute entrambe sussistenti.
4.2. Nello specifico:
a) quanto alla contestata alterazione impiantistica (lett. g), il T.a.r. ha qualificato l’essiccatore in termini di « componente ausiliario » dell’impianto – richiamandosi alla definizione di « impianto alimentato da biomasse solide » contenuta nella Delibera ARERA n. 467/2012/R/EEL (par. 3.1.5) – la cui alimentazione da un’utenza autonoma ha consentito l’indebita incentivazione di una quantità maggiore di energia;
b) quanto alla ritenuta presentazione di documenti non veritieri (lett. a), il T.a.r. ha rilevato la contraddittorietà tra quanto riportato nello schema unifilare del 30 luglio 2018 – da cui l’essiccatore risulta alimentato direttamente dall’impianto – e le dichiarazioni rese dal Soggetto responsabile in occasione del sopralluogo del 20 giugno 2018 e nelle successive note di chiarimento – dalle quali emergeva, invece, l’alimentazione elettrica separata dell’essiccatore.
5. La sentenza è stata appellata, con distinti ricorsi di identico contenuto, dalle società Berenice SPV S.r.l. (R.G. n. 4386/2025) e Crédit Agricole Italia S.p.A. (R.G. n. 4387/2025).
5.1. Le appellanti dichiarano espressamente di non riproporre il primo e il terzo motivo del ricorso di primo grado, mentre insistono sul secondo motivo (« violazione e falsa applicazione del dm 31.1.2014 e del relativo allegato 1 lett. a); violazione e falsa applicazione dell’art. 42 comma 3 del d.lgs. 28/2011; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità; ingiustizia manifesta ») diretto a contestare la sussistenza delle violazioni che hanno fondato il provvedimento di decadenza.
5.2. Il contenuto del motivo di appello è articolato in tre sotto-censure, così intitolate:
i) « Il c.d. essiccatore non costituisce né un componente ausiliario principale, né un servizio ausiliario dell’Impianto, con conseguente irrilevanza della sua eventuale alterazione/modifica e, pertanto, insussistenza in radice della “violazione rilevante” di cui all’Allegato 1, lett. g, del D.M. 31 gennaio 2014 »;
ii) « Il c.d. schema unifilare 30 luglio 2018 prodotto da AC è veritiero, come attestato dalla dichiarazione (incontestata in primo grado dal GSE) resa in pari data dal perito Nicola Michielini »;
iii) « In considerazione dell’insussistenza di “violazioni rilevanti” nella fattispecie, non vi erano i presupposti per disporre la decadenza integrale di AC dagli incentivi, con restituzione delle somme già erogate ».
6. Si è costituito in entrambi i giudizi il GSE S.p.A., eccependo la formazione del giudicato interno sul primo e sul terzo motivo e argomentando per il rigetto degli appelli.
7. Entrambe le parti hanno depositato, in vista dell’udienza di trattazione, istanze di passaggio in decisione delle cause, senza discussione orale.
7.1. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, le cause, chiamate congiuntamente, sono state trattenute in decisione.
8. In via preliminare, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2021, n. 5615) i due appelli iscritti ai numeri di R.G. 4386/2025 e 4387/2025, proposti da Berenice SPV S.r.l. e Crèdit Agricole Italia S.p.A. avverso la medesima sentenza.
9. Occorre, inoltre, dare atto della formazione del giudicato interno sui capi di sentenza – corrispondenti ai paragrafi da 18 a 18.3.1 e 20 – che hanno respinto il primo e il terzo motivo del ricorso di primo grado, espressamente rinunciati dall’appellante.
10. Nel merito, il motivo di appello – identico nei due ricorsi – è fondato, nei termini che saranno di seguito esposti.
11. Attraverso il primo profilo di censura, le appellanti contestano la ritenuta integrazione della violazione rilevante di cui alla lett. g) dell’allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014 (« alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell’energia incentivata »), deducendo che l’essiccatore del cippato di legno non costituirebbe né un “componente ausiliario principale” dell’impianto incentivato, parte della relativa « configurazione impiantistica », né un “servizio ausiliario”, rilevante ai fini del calcolo della produzione netta, la cui alterazione possa determinare « un incremento dell’energia incentivata» .
11.1. L’esame della censura richiede, in via preliminare, di approfondire il significato e la portata di due nozioni, distinte ma tra loro interconnesse: quella, di ordine strutturale-impiantistico, di “componente” dell’impianto termoelettrico e quella, di ordine energetico-contabile, di “servizio ausiliario” alla produzione di energia. La prima individua gli elementi fisici e funzionali che compongono l’impianto di produzione; la seconda identifica, invece, i consumi imputabili ad apparecchiature e sistemi normalmente ricompresi nel perimetro dell’impianto e strettamente funzionali al suo esercizio (c.d. “volume di controllo”), che devono essere detratti dalla produzione di energia lorda ai fini del calcolo della produzione netta incentivabile (art. 2, comma 1, lett. f), del d.m. 18 dicembre 2008). La seconda nozione consegue alla prima e la presuppone, poiché un consumo può rilevare come “servizio ausiliario” solo se imputabile ad apparati che, secondo la disciplina tecnica di settore, costituiscano “componenti” dell’impianto di produzione e siano strumentali al ciclo produttivo dell’energia.
11.2. Muovendo dal primo concetto, si osserva che l’allegato A al decreto ministeriale del 18 dicembre 2008 – recante le direttive per l’attuazione dei meccanismi di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all’art. 2, commi da 143 a 154, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – definisce « l’impianto termoelettrico alimentato a biomasse » proprio attraverso l’elencazione dei suoi componenti. Si tratta, infatti, dell’impianto « costituito da una centrale, composta da uno o più gruppi di generatori di vapore, forni di combustione, griglie, gassificatori, gruppi turbina alternatore, condensatori, torri di raffreddamento, trasformatori » (par. 3.1.1). La medesima elencazione è ripresa al par. 8 dello stesso allegato A, ove si dispone che il rifacimento totale dell’impianto deve comportare « la completa ricostruzione del generatore di vapore, del forno di combustione, delle griglie e del gassificatore, qualora esistente, nonché la sostituzione con nuovi macchinari dell’alternatore, della turbina ».
11.3. Altra, apparentemente più ampia, nozione di « impianto alimentato a biomasse », utile all’individuazione dei relativi componenti, è rinvenibile nel documento per la consultazione ARERA 467/2012/R/EEL (par. 3.1.5) e nella delibera ARERA 47/2013/R/EFR (art. 1.2, lett. e), nelle quali è definito come « l’insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell’acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento ».
11.4. Quanto, invece, alla nozione di « servizi ausiliari », essa è contenuta in primo luogo nella Delibera AEEG 2/2006 – citata dal provvedimento impugnato – che vi include i servizi « strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia elettrica, anche esterni al perimetro della centrale o forniti da soggetti diversi dal titolare della centrale, inclusi tutti i servizi ausiliari di trattamento del combustibile» .
11.5. Ulteriori – e più puntuali – indicazioni si rinvengono poi nei già citati atti di ARERA 467/2012/R/EEL e 47/2013/R/EFR, che ricomprendono tra i consumi dei « servizi ausiliari » i consumi di energia elettrica riferibili a qualsiasi apparecchiatura o sistema « strettamente funzionale al mantenimento di un impianto di produzione di energia elettrica in esercizio o in condizioni di riprendere la produzione», ivi compresi « tutti i servizi ausiliari di trattamento del combustibile, purché necessari al funzionamento della centrale stessa ».
11.6. Tali atti escludono, tuttavia, dal novero dei « servizi ausiliari » i consumi relativi al c.d. « pre-trattamento » del combustibile, necessario « per la trasformazione di materiali diversi in combustibili come individuati sulla base del volume di controllo» , ossia « per pervenire al vero e proprio combustibile » di riferimento (cfr. parr. 3.1 e 3.1.5 del documento 467/2012/R/EEL e art. 2 della delibera 47/2013/R/EFR).
11.7. Con particolare riguardo agli impianti alimentati a biomasse, i citati atti di ARERA precisano (cfr. la nota 1 a pag. 8 del documento 467/2012/R/EEL e il terzo “considerato” della delibera 47/2013/R/EFR) che la « lavorazione meccanica » deve intendersi « come un pre-trattamento per trasformare il prodotto naturale in combustibile e, quindi, non fa parte dei servizi ausiliari. Ai fini del presente documento ne deriva che il combustibile è, ad esempio, il cippato e non il legno vergine ».
12. Tutto ciò premesso, si rileva, in primo luogo, che nessuna delle definizioni di impianto a biomasse, sopra richiamate (cfr. parr. 11.2 e 11.3), reca un espresso e univoco riferimento all’essiccatore, sicché il dato normativo non consente di ricondurre con certezza tale apparato al nucleo strutturale della « configurazione impiantistica » oggetto di incentivazione, le cui modifiche avrebbero dovuto essere comunicate al GSE.
12.1. In particolare, l’essiccatore non compare nell’analitica elencazione dei componenti di un « impianto termoelettrico alimentato a biomasse » contenuta nel decreto ministeriale del 18 dicembre 2008 (allegato A), che disciplina lo specifico regime incentivante oggetto di causa.
12.2. Nell’ambito, invece, delle più ampie definizioni contenute nel documento ARERA 467/2012/R/EEL (par. 3.1.5) e nella delibera ARERA 47/2013/R/EFR (art. 1.2, lett. e) – che riprendono quelle di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 – l’essiccatore potrebbe, in astratto, essere ricondotto agli apparati di « trattamento » del combustibile. Deve, tuttavia, osservarsi che i citati atti ARERA recano criteri operativi « per l’individuazione dei consumi dei servizi ausiliari » nell’ambito del regime incentivante previsto dal d.m. 6 luglio 2012, diverso e successivo rispetto a quello oggetto del presente giudizio (disciplinato, come detto, dal d.m. 18 dicembre 2008), il che impone un utilizzo interpretativo particolarmente cauto delle relative definizioni.
12.3. La predetta circostanza è stata, peraltro, evidenziata dallo stesso GSE, nel sostenere (cfr. pag. 13 della memoria difensiva), che la delibera ARERA 47/2013/R/EFR non sarebbe applicabile alla fattispecie oggetto di causa, perché diretta a disciplinare un diverso regime incentivante e una diversa tipologia di impianto (« i.e. impianti FER che godono di regimi incentivanti diversi dagli impianti IAFR »). La tesi del Gestore – che non appare, tuttavia, coerente con la contemporanea valorizzazione, nei suoi stessi atti difensivi, del documento 467/2012/R/EEL, riferito al medesimo quadro regolatorio e recante gli orientamenti poi confluiti, all’esito della consultazione con i soggetti interessati, nella delibera 47/2013/R/EFR – priverebbe di qualsiasi rilievo la maggiore ampiezza della nuova definizione di « impianto », proprio in quanto riferita ad una diversa fattispecie.
12.4. Anche a prescindere da quanto sopra, risulta quantomeno dubbia – e non adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato – la riconduzione dell’essiccatore del cippato di legno agli apparati di «trattamento » del combustibile, secondo le definizioni sopra richiamate.
12.5. Accanto al vero e proprio « trattamento » del combustibile, infatti, gli atti ARERA enucleano, anche un’autonoma fase di « pre-trattamento », attraverso la quale si compie la trasformazione di materiali grezzi nel combustibile che entra nel volume di controllo. La riconduzione dell’essiccatore all’una o all’altra categoria integrava una questione di natura tecnica che non poteva essere risolta in via meramente assertiva, ma richiedeva una puntuale dimostrazione, nel caso di specie non adeguatamente fornita dal GSE.
13. La medesima questione di ordine tecnico assume rilievo ai fini dell’inclusione o meno dell’essiccatore nell’ambito dei « servizi ausiliari », i cui consumi concorrono alla determinazione della produzione netta incentivabile (art. 2, comma 1, lett. f) del d.m. 18 dicembre 2008), posto che – come già visto – la disciplina ARERA esclude espressamente da tale nozione i consumi riferibili al « pre-trattamento » del combustibile di riferimento.
13.1. A tale riguardo, se è vero che i documenti di ARERA richiamano, a titolo esemplificativo, la sola « lavorazione meccanica » della biomassa – corrispondente, nella fattispecie oggetto di causa, alla triturazione del legno per ricavarne cippato – e non anche l’essiccazione del prodotto lavorato, deve nondimeno osservarsi che tra le due operazioni sussistono significative analogie funzionali, entrambe collocandosi a monte dell’impiego del combustibile nel gassificatore e presentando carattere preparatorio rispetto alla sua utilizzazione nel ciclo produttivo. Né può escludersi che anche l’essiccazione, al pari della lavorazione meccanica, sia svolta da soggetti diversi dal produttore di energia (il quale potrebbe approvvigionarsi sul mercato di cippato già essiccato), senza che la relativa fase debba necessariamente ricadere nel perimetro energetico-contabile dell’impianto incentivato.
13.2. La qualificazione dell’essiccazione come « pre-trattamento » appare inoltre confortata dall’argomento funzionale-organizzativo enunciato da uno dei “ considerato ” della delibera ARERA 47/2013/R/EFR, secondo cui la ratio dell’esclusione dei consumi di « pre-trattamento » dal perimetro dei « servizi ausiliari » risiede – tra l’altro – nel fatto che « l’attività di trasformazione può essere effettuata anche in luoghi diversi rispetto a quello in cui si trova l’impianto » e nell’opportunità di « evitare di indurre gli operatori ad utilizzare apparecchiature non elettriche meno efficienti laddove è possibile farne uso (ad es. apparecchiature alimentate a gasolio) ». Anche l’essiccazione risponde a tale criterio, potendo essere svolta da terzi e in sedi diverse da quella di produzione dell’energia, nonché mediante soluzioni tecniche caratterizzate da differenti livelli di efficienza energetica.
13.3. Nel caso di specie, peraltro, il nuovo essiccatore era destinato in via prevalente (82,5%) alla produzione di cippato secco per la vendita a terzi e solo in misura minoritaria (17,5%) al fabbisogno dell’impianto di AC (cfr. la nota di chiarimenti dell’impresa del 17 gennaio 2019), il che costituisce ulteriore indice dell’autonomia funzionale di tale attività rispetto al ciclo di produzione dell’energia incentivata.
13.4. Ove l’essiccatore dovesse essere ricondotto al « pre-trattamento», l’incremento dell’energia immessa in rete conseguente al suo distacco dall’impianto, non potrebbe qualificarsi come indebito, corrispondendo alla fisiologica separazione tra i consumi dell’impianto incentivato e quelli estranei al relativo volume di controllo.
14. A fronte del rilevante dubbio ermeneutico, nei termini sopra esposti, il GSE era tenuto chiarire, con motivazione puntuale e sorretta da adeguata istruttoria, per quali ragioni l’essiccatore dovesse essere qualificato come « componente » dell’impianto incentivato e i relativi consumi dovessero essere ricompresi nel perimetro dei « servizi ausiliari », ai fini della produzione netta.
14.1. Tale onere motivazionale non può ritenersi assolto mediante il mero richiamo assertivo alla natura di « componente ausiliario principale » dell’apparato, occorrendo invece dar conto delle ragioni tecniche e giuridiche per le quali l’attività di essiccazione del cippato dovesse essere ricondotta al « trattamento » del combustibile interno al ciclo produttivo, anziché a una fase preparatoria (« pre-trattamento» ) del medesimo, estranea all’ordinaria configurazione impiantistica ed esclusa dal novero dei servizi ausiliari.
15. Non risulta decisivo, a tale proposito, l’argomento secondo cui l’essiccatore era stato descritto da AC, nella relazione tecnica presentata in sede di qualifica IAFR, come « unità » del modulo di cogenerazione. La qualificazione dei componenti dell’impianto e dei relativi consumi ai fini dell’incentivazione è infatti rimessa alla normativa di settore, e non alle autodichiarazioni dell’operatore. La relazione tecnica descrive il processo produttivo, comprese le relative fasi preparatorie, ma non è idonea ad ampliare il perimetro normativo dei componenti rilevanti.
16. In ragione di quanto esposto, il provvedimento impugnato risulta viziato sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto senz’altro integrata la violazione rilevante di cui alla lett. g) dell’allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014.
16.1. La disposizione sanzionatoria invocata dal GSE richiede, infatti, la compresenza di tre presupposti: (i) un’alterazione della « configurazione impiantistica » dell’impianto; (ii) non comunicata al GSE; (iii) « finalizzata ad ottenere un incremento dell’energia incentivata ». Se il secondo elemento è pacifico, non risulta invece adeguatamente dimostrata la sussistenza del primo e del terzo presupposto.
16.2. Quanto al primo, l’essiccatore non è annoverato tra i componenti dell’impianto dall’allegato A al d.m. 18 dicembre 2008 (v. par. 12.1), né il provvedimento del GSE espone le ragioni per cui esso dovrebbe nondimeno rientrare nella « configurazione impiantistica » rilevante.
16.3. Quanto al terzo elemento, costituito dalla finalizzazione dell’alterazione ad un « incremento dell’energia incentivata », tale circostanza è stata data per presupposta dal GSE, sul rilievo che il consumo elettrico dell’essiccatore assorbirebbe una parte della produzione di energia dell’impianto – pari, secondo il GSE, al 10% e, secondo la società responsabile, al 3,5% – sicché la sua alimentazione separata avrebbe consentito di incrementare la quota di energia immessa in rete. Sennonché, tale conclusione postula proprio ciò che avrebbe dovuto essere dimostrato, e cioè la riconducibilità dell’essiccatore ai « servizi ausiliari », circostanza che – come già esposto (cfr. supra, parr. 13-13.3) – non risulta adeguatamente comprovata.
16.4. Solo in tal caso, infatti, i consumi dell’essiccatore rileverebbero ai fini del calcolo della produzione netta, incidendo, quindi, sull’energia incentivata (art. 2, comma 1, lett. f) del d.m. 18 dicembre 2008); diversamente, ove l’essiccatore venga ricondotto al « pre-trattamento » del combustibile, il relativo consumo resterebbe estraneo a tale computo.
17. Sul punto, non persuadono le conclusioni della sentenza di primo grado, che qualifica l’essiccatore come « componente ausiliario » – categoria, invero, non espressamente contemplata dalla normativa di settore – e gli attribuisce una « funzione ausiliaria e servente al funzionamento del sistema incentivato ».
17.1. La qualificazione operata dal T.a.r. fa leva sulla definizione generale di « impianto alimentato a biomasse » contenuta nel par. 3.1.5 della delibera ARERA 467/2012/R/EEL, ma trascura del tutto il terzo capoverso del medesimo paragrafo, secondo cui « non fanno parte dei servizi ausiliari i consumi di energia elettrica necessari per pervenire al vero e proprio combustibile ». La sentenza, inoltre, non si confronta con la distinzione tra « trattamento » e « pre-trattamento » del combustibile, né espone le ragioni per cui l’essiccazione del cippato dovrebbe essere ricondotta all’una, piuttosto che all’altra, di tali categorie.
18. Nemmeno rilevano i precedenti di questo Consiglio richiamati dal GSE (Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5508; sez. IV, 22 gennaio 2016, n. 204), poiché riferiti a fattispecie nelle quali la qualificazione dei componenti alimentati da utenza autonoma come « servizi ausiliari » non costituiva oggetto di contestazione. Tali pronunce, pertanto, non affrontano le questioni relative all’esatta perimetrazione di tale categoria e alla distinzione tra « trattamento » e « pre-trattamento » del combustibile, che assumono, invece, rilievo dirimente nel presente giudizio.
19. Il primo profilo di contestazione risulta, dunque, fondato e deve essere accolto nei termini anzidetti.
20. Deve, conseguentemente, ritenersi fondata anche la seconda censura del motivo di appello, diretta a contestare l’integrazione della violazione di cui alla lett. a) dell’allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014, che il soggetto responsabile avrebbe commesso mediante la presentazione al GSE di uno schema unifilare non veritiero.
20.1. La disposizione, infatti, sanziona la « presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi». Essa presuppone, dunque, un rapporto di strumentalità tra la non veridicità del dato o del documento e il riconoscimento, il mantenimento o la verifica dell’ammissibilità del diritto all’incentivo .
20.2. Ne consegue che, non essendo stata dimostrata né l’appartenenza dell’essiccatore al perimetro dell’impianto, né la riconducibilità dei relativi consumi ai « servizi ausiliari », la difformità dello schema unifilare concernente la sua alimentazione resta priva di effettiva incidenza sulla configurazione impiantistica rilevante ai fini del regime incentivante.
21. Infine, il terzo profilo del motivo di appello, diretto a contestare la tipologia e la misura della sanzione comminata dal GSE, può essere integralmente assorbito, stante l’accoglimento delle precedenti censure.
22. Per le ragioni esposte, i due ricorsi, previamente riuniti, devono essere accolti. Ne consegue, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione.
23. Le particolarità in fatto della vicenda e la novità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO RI SC, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
LU LE CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LE CI | IO RI SC |
IL SEGRETARIO