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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 29.10.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5641/2022 R.G. TRA
, C.F. , elett.te dom.to Parte_1 C.F._1
GL d'CO (NA) alla Via G. Mazzini n. 55, presso lo studio dell'Avv. Matilde Paparo ( C.F.: che lo rappresenta e difende (in C.F._2 sost. dell'avv. Maria Grazia La Gatta)
Ricorrente E
(PI ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Paolo Zinno – C.F. – con il quale C.F._3 elett.te domicilia in Napoli alla Via A. Gramsci n. 19 Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso dell'8.11.2022, la parte ricorrente ha dedotto di avere ha lavorato alle dipendenze della società convenuta, che svolge attività di bar, per il periodo che va dal 10 febbraio 2017 al 5 giugno 2021, formalmente inquadrato nel livello 5^ del CCNL Pubblici Esercizi CONFCOMMERCIO applicato in azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario di lavoro part – time a 24 ore settimanali, mansioni e qualifica di cameriere;
che le mansioni svolte sono sempre state quelle di cameriere responsabile di sala presso il bar della società resistente con insegna “Mama Bar” sito in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Matteotti, 51/53; in particolare, egli accompagnava ai tavoli gli avventori del bar, riceveva le ordinazioni, portava bibite e vivande ai tavoli e le serviva ai clienti, organizzava i turni di lavoro dei camerieri;
di avere sempre lavorato per sei giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo infrasettimanale ( che cadeva, solitamente, o di mercoledì o di giovedì), osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore 16,00 alle ore 2,00; che la retribuzione percepita dal ricorrente è stata quella indicata nelle buste paga;
che ha percepito a titolo di 13^ e 14^ mensilità quanto risulta dalle buste paga e ha goduto di due settimane di ferie all'anno; che all'atto della cessazione del
1 rapporto di lavoro, non ha ricevuto alcunché a titolo di T.F.R. e competenze di fine rapporto. Ciò premesso, ha così concluso: «chiede che l'adito sig. Giudice del lavoro voglia: a) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa ex art. 415 c.p.c.; b) ammettere all'esito della costituzione della convenuta, nel rispetto degli oneri probatori, prova testimoniale contraria, diretta e indiretta, sui capi di prova eventualmente articolati ex adverso, preceduti dalla locuzione “vero è che non”, nonché prova testimoniale diretta sulle circostanze di fatto di cui ai capi A, B, C, D del presente atto, precedute dalla locuzione “vero è che”, con i seguenti testi: 1) sig. – Via Emilio Merone, 19 – Sant'Anastasia (NA) 2) Controparte_2 sig. – Via Rubinacci, 23 – Cercola (NA) c) disporsi CP_3
l'acquisizione agli atti di causa di tutti i documenti utili ai fini della decisione della causa.». Si è costituita la convenuta, disconoscendo la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, evidenziando che il rapporto si era svolto conformemente all'inquadramento ed eccependo il pagamento di € 500,00 alla cessazione del rapporto, nonché l'esistenza di un verbale di conciliazione siglato nel 2017. Fallita la conciliazione della lite ed emessa ordinanza ex art. 423 cpc, la causa è stata istruita mediante l'escussione di due testi di parte ricorrente, mentre la resistente è decaduta dall'escussione dei propri. La causa è stata poi rinviata per la discussione con concessione di termine per il deposito di note conclusionali. All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c , la causa è decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata nei soli limiti tracciati dalla seguente motivazione. Risulta per tabulas l'assunzione del ricorrente a fare data dal 10.2.2017 con mansioni Cameriere, liv. 6 del Ccnl Pubblici Esercizi-Confcommercio, orario di lavoro part-time per 24 ore settimanali (v. lettera di assunzione, doc. 7 fasc. res.); emerge altresì che già dal mese di aprile 2017 era riconosciuto il livello 5 (v. busta paga di aprile 2017 in fasc. ric.). è altresì pacifico che il rapporto cessava il 5.6.2021 (v. busta paga giugno 2021 in. fasc. ric.) Ciò posto, la parte ricorrente lamenta lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario e chiede il riconoscimento del 5° livello per l'intero periodo di lavoro. Quanto al primo aspetto, è noto che in tema di lavoro subordinato, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di accertamento e riconoscimento dello straordinario, la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa. La Suprema Corte ha chiarito che è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente
2 la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass. n. 9906/2015). Ebbene, ritiene il giudicante che il suddetto rigoroso onere della prova non sia stato soddisfatto nel caso in esame. Nel dettaglio, le dichiarazioni dei testi addotti dal ricorrente non superano il vaglio di attendibilità. Invero, non può non evidenziarsi che il teste , fratello del Controparte_2 ricorrente ed ex dipendente della convenuta, se da un lato è apparso estremamente preciso nel riferire periodo e orari di lavoro dell'istante, ha invece descritto in maniera confusa la durata e la collocazione temporale del proprio rapporto di lavoro, dapprima riferendo un periodo durato otto mesi, poi dieci e infine discorrendo di un periodo di lavoro di un anno («Ho lavorato lì per 8 mesi prima del covid, tra il 2018 e il 2019. Non so essere più preciso perché ho cambiato diversi lavori, ma sicuramente era prima del covid. Anzi preciso che si è trattato di circa 10 mesi all'incirca ho iniziato a lavorare verso il maggio 2018 e mi sono licenziato nel maggio 2019»). Tali distonie non possono non incidere sulla valutazione della credibilità della dichiarazione, posto che, per insegnamento della Suprema Corte, in presenza di un particolare legame soggettivo tra il teste e la parte, devono essere esaminate con peculiare rigore la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, etc. (Cass. n. 11204 del 2014). A ciò aggiungasi che il secondo teste escusso,
[...]
che ha riferito di avere intrattenuto con la convenuta una CP_3 collaborazione professionale tra il 2017 e il 2021, tra i nomi dei vari collaboratori del ricorrente non ha citato il teste . Deposizione del teste Controparte_2 [...]
che sua volta appare inidonea a fondare l'assunto attoreo, CP_3 manifestando una conoscenza parziale e sporadica dei fatti di causa. Difatti il teste ha genericamente riferito di avere «collaborato come security in alcuni eventi organizzati dal bar» e che «la collaborazione di cui ho parlato si concentrava prevalentemente durante le festività natalizie e nel periodo estivo e talvolta per qualche evento privato». Ha poi aggiunto di avere frequentato il bar, recandovisi anche più volte alla settimana, tanto di mattina che la sera. Tale ultima circostanza non consente, tuttavia, evidentemente, una effettiva ricostruzione dell'orario di lavoro svolto dal ricorrente. Le medesime criticità ostano, altresì, al riconoscimento del superiore inquadramento per i mesi di febbraio e marzo 2017 (d'altro canto, la deposizione del teste sarebbe inconferente sul punto), al di là del CP_2 vaglio della completezza delle allegazioni della parte sul punto (per tutte, v. Cass. 8025/03). La prospettazione attorea dei fatti di causa va, dunque, disattesa e con essa le invocate differenze retributive vantate. Va invece dichiarato il diritto della parte ricorrente alla percezione del tfr, in mancanza della prova del pagamento, come del resto riconosciuto dalla difesa
3 della convenuta in prima udienza. Circa il quantum, può farsi riferimento alla busta paga del giugno 2021, prodotta dal ricorrente, risultando un tfr di € 2.615,68. A tale importo non può sottrarsi la somma di € 500,00 corrisposta a mezzo di bonifico bancario, posto che la distinta di bonifico prodotta dalla società non reca alcuna causale e tenuto conto del fatto che dall'ultima busta paga emergono spettanze per complessivi € 3.200,00 (al netto delle ritenute di legge). La somma così individuata andrà corrisposta detratto quanto eventualmente versato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 cpc emessa dal Tribunale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate entro i limiti del decisum, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi € 2.615,68, per le causali di cui alla motivazione, detratto quanto eventualmente versato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 cpc emessa dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.314,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario. Nola, 29.10.2025 Il Gl Dott. Francesco Fucci
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