TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello rubricata al N°1960 /2022 RGAC;
tra c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà, Andrea Ciardo e Francesco Androne;
appellante contro
( c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. TATEO MARIA CARMELA;
appellato
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. in giudizio Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
; precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 26/10/2023 ;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo lo svolgimento del processo a norma dell'art.132, n.4,
c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17. Della legge 69/2009.
Il ha interposto appello avverso la sentenza N° 506/2022 depositata il Parte_1
1/4/2022, con la quale il Giudice di Pace di BRINDISI in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da , lo aveva condannato al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di €.4.899,61 a titolo di risarcimento dei danni derivati all'immobile di proprietà dell'attrice sito in alla via Belvedere n.42, dalle infiltrazioni provenienti dalla sede stradale. Parte_1
Va premesso che il giudizio di primo grado, all'esito della costituzione del il quale aveva Pt_1
contestato che la causa dei danni lamentati fosse da ascrivere alla pubblica strada, dovendo piuttosto essere ricercata nell'area scoperta di proprietà dell'attrice circostante il fabbricato, era stato istruito attraverso CTU, il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea sulla base della espletata CTU la quale aveva individuato la causa dei danni nelle infiltrazioni proveniente dalla pubblica strada in occasione delle precipitazioni meteoriche ed aveva stimato i costi per il ripristino dei luoghi, ritenendo che l' convenuto dovesse risponderne a norma dell'art.2051 c.c. CP_2
Avverso la predetta pronuncia, il ha interposto appello adducendo i Parte_1
seguenti motivi di impugnazione: 1) Violazione e falsa applicazione art. 115 cpc e 2697 cc: la sentenza impugnata addossa ogni responsabilità delle infiltrazioni presenti nelle pareti dell'immobile di cui l'odierna appellata è comproprietaria al comune di , senza che essa Parte_1
abbia dato prova del fatto che genera tale danno e del nesso di causalità tra la via pubblica ed il danno;
2) Erronea valutazione e travisamento dei fatti - motivazione incongrua priva di obiettività: la sentenza è erronea nella parte in cui accoglie acriticamente le risultanze di una consulenza inattendibile e faziosa assolutamente priva di realtà, senza tener conto dei rilievi formulati da questa difesa;
3) Violazione art. 2051 cc: La sentenza di primo grado è erronea, poi, nella parte in cui addossa la responsabilità al per cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cc sostenendo che “il Pt_1 secondo presupposto applicativo dell'art 2051 ovvero la derivazione del danno dalla cosa è sussistente nel caso in esame”.
Ritualmente costituitasi l'appellata ha domandato il rigetto dell'avverso appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
I tre motivi di impugnazione, per essere logicamente collegati fra loro – la critica si incentra sostanzialmente sulla valutazione operata dal giudice di prime cure sulle emergenze istruttorie in particolare in ordine alla causa dei danni lamentati dall'attrice -, vanno trattati unitariamente.
L'appellante lamenta che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in ordine alla sussistenza del nesso di causalità rispetto ai danni lamentati, ritenendo di poter rinvenire la suddetta prova sugli esiti di una CTU la quale sarebbe censurabile per non aver tenuto conto della realtà oggettiva né dei rilievi formulati dal Pt_1
Diversamente da quanto opinato dall'appellante, il primo giudice ha fornito esaustiva e convincente motivazione in ordine al riconoscimento della esclusiva responsabilità del ex Parte_1
art.2051 c.c. in relazione ai danni lamentati dall'attrice, posto che, pacifica essendo la presenza di infiltrazioni di acqua su diverse pareti degli immobili, ha – sposando la tesi del CTU - ritenuto che la causa fosse da individuarsi nelle acque meteoriche ristagnanti sulla pubblica via le quali, non defluendo, esondavano al passaggio degli autoveicoli, infrangendosi violentemente contro i paramenti murari di prospetto del fabbricato di proprietà dell'attrice.
La valutazione operata dal primo giudice appare corretta sia in punto di fatto che di diritto. In fatto, premesso che nel nostro sistema processuale vige il principio del libero convincimento del giudice contenuto nell'art.116 c.p.c., in forza del quale
“La valutazione delle risultanze probatorie così come la scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e ipoteticamente verosimili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva”; ed ancora che “la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta” (
Cassazione civile , sez. III , 31/01/2013 , n. 2249 ).
Alla luce della motivazione addotta a fondamento della ratio decidendi, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo del potere di individuazione e valutazione del materiale probatorio e segnatamente degli esiti della espletata CTU, ed in modo convincente e condivisibile abbia individuato la causa dei danni lamentati dall'attrice, nelle acque meteoriche che in difetto di un regolare deflusso, ristagnerebbero copiose sulla sede stradale, creando un bacino pronto ad esondare ad ogni passaggio di autoveicolo.
Del resto, fermo restando l'enunciato principio di cui all'art.116 c.p.c., il giudice avrebbe, semmai, dovuto dare specifico conto delle ragioni per le quali fosse andato di contrario avviso al proprio
CTU ( “In virtù del principio del libero convincimento del giudice non è inibito, al giudice di appello, dopo avere disposto una consulenza d'ufficio, non condividerne i risultati e condividere, invece, quelli della consulenza disposta dal giudice di primo grado. Lo stesso - inoltre - può non condividerle entrambe: unica condizione è che il giudice dia adeguata motivazione del proprio convincimento” (Cassazione civile , sez. III , 24/02/2014 , n. 4285), laddove, nel caso di specie, il pur all'esito della CTU – il quale aveva evidenziato elementi oggettivi posti a fondamento Pt_1
delle proprie conclusioni e cioè la stagnazione di acque meteoriche e la presenza di tracce di fango sui paramenti perimetrali del prospetto , ben lungi dall'addurre alcun contrario mezzo di prova volto ad inficiare le conclusioni dallo stesso rassegnate in ordine alla causa dei danni, si è limitata ad illazioni circa una presunta faziosità dell'ausiliario ed ad adombrare la possibilità di cause alternative sul verificarsi dei danni ( e cioè che fosse l'imbibizione del terreno circostante il fabbricato a creare le condizioni di drenaggio delle acque verso l'interno del fabbricato), senza fornire alcun riscontro né sulla concreta sussistenza né, quantomeno, sul fatto che tali cause dovessero essere ritenute più probabili rispetto a quelle individuate dal CTU ovvero concorrenti con esse.
Avendo, per quanto sopra rilevato e segnatamente alla luce di quanto emerso dalla CTU, la danneggiata assolto all'onere della prova sulla stessa gravante circa gli eventi dannosi lamentati ( consistenti in allegamenti e ammaloramenti dei muri perimetrali ) e le cause di essi ( presenza di acqua sulla sede stradale che non defluendo verrebbe sospinta sui muri di prospetto dal passaggio veicolare ), sul piano della responsabilità, chi giudica ritiene di dover condividere la pronuncia di primo grado laddove la attribuisce all'Ente convenuto a norma dell'art. 2051 c.c. CP_2
Anche questo giudice dell'impugnazione ritiene infatti di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale la presenza di un contratto di appalto non necessariamente esime il proprietario committente dalla responsabilità verso i terzi per i danni causati dalla cosa, in quanto “il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore” (Cass. sez. III sent. n. 26051 del 30/10/2008).
Ancor più di recente, la S.C. ha avuto modo di riaffermare il sopra riportato principio e delinearme con maggiore precisione limiti e contorni alle concorrenti responsabilità fra committente e appaltatore ( Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, n.27612 ): “1.4. In relazione alla sussistenza di un concorso di titoli di responsabilità del committente ex artt. 2043,2049 e 2051 c.c., del proprietario ex art. 2043 e 2051 c.c. e dell'appaltatore, in via tra loro solidale, verso il terzo danneggiato, i principi applicati sono corretti perchè la responsabilità del committente non si ravvisa solo qualora quest'ultimo abbia impartito direttive all'appaltatore, determinando il suo operare quale nudus minister, unica ipotesi in cui si esclude la responsabilità contrattuale dell'appaltatore, poichè verso i terzi danneggiati, estranei al contatto di appalto, prevale il principio del neminem laedere di cui sono espressione anche i doveri del custode e del preponente, ex artt. 2051 e 2049 c.c., e ciò a prescindere da qualsiasi ripartizione interna di responsabilità tra committente e appaltatore. Vero è che in materia di appalto, l'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento dell'opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò, in linea di principio, non solo esclude la configurabilità di un rapporto institorio tra committente ed appaltatore, ma implica anche che solo l'appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera (tra le tante, Cass., Sez. 3", 16 maggio 2006, n. 11371). Il principio connesso alla struttura del contratto di appalto comporta, tuttavia, correttivi sia quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 c.c.), sia quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata ad impresa che palesemente difetta delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, sia quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In tutti questi casi il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l'appaltatore per i danni cagionati al terzo (Cass., Sez. 2", 12 maggio 2003, n. 7273; Cass.,
Sez. 3", 20 aprile 2004, n. 7499; Cass., Sez. 3", 21 giugno 2004, n. 11478;Cass., Sez. 3", 1 giugno
2006, n. 13131, cit.; Cass., Sez. 3", 30 settembre 2008, n. 24320; Sez. 2, Sentenza n. 2363 del
2012).
1.5. In sintesi, la regola per la quale risponde il solo appaltatore ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, o il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di
"nudus minister", certamente vale nei rapporti contrattuali interni tra committente e appaltatore, ma non vale per altre ipotesi intermedie, per le quali possono rispondere, solidalmente, tutti i soggetti che abbiano contribuito, a diverso titolo, a cagionare un danno a un terzo, qualora la loro ingerenza nei lavori appaltati si sia manifestata attraverso atti o direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore, sino a potere trovare applicazione anche nei rapporti interni tra le parti del contratto di appalto, nell'ipotesi in cui una di esse, sussistendo una responsabilità
(esclusiva o concorrente) dell'altra, agisca in rivalsa (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11194 del
24/04, 2019: nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, in sede di rivalsa azionata dal committente nei confronti dell'appaltatore, aveva riscontrato, conformemente all'art. 1227 c.c., comma 2, una corresponsabilità del committente per aver condiviso la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura). Ed invero, la responsabilità per avere minato la stabilità delle strutture portanti dell'immobile locato e per aver cagionato danni a terzi, non può essere ricondotta al solo appaltatore che, per specifiche competenze, è in grado di comprendere i rischi conseguenti agli interventi edili, ma può essere ricondotta anche al committente in ragione della scelta operata sia dell'opera che dell'appaltatore. La medesima logica si rinviene, in maniera ancora più evidente, nella statuizione giurisprudenziale in base alla quale la clausola di un contratto di appalto che preveda a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere, lasciando indenne il committente, non può essere invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art. 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anzichè verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2363 del 17/02/2012; Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1980, n. 5496).
2. APPELLO INCIDENTALE.
Gli eredi del proprietario dell'immobile, in relazione al secondo motivo di ricorso principale del locatario, denunciano in via incidentale, e in parziale adesione al ricorso principale, la violazione degli artt. 2043,2051 e 2049 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza parziale, confermata nella definitiva di 1^ grado e poi ripresa nella sentenza di appello, ha affermato la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto per i danni provocati dalle opere di ristrutturazione, laddove ha sancito che il proprietario ha ex lege l'obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti riferito alla sua proprietà, nonostante risulti che solo in via postuma il proprietario abbia controfirmato presso il Comune la denuncia delle opere. In sostanza, nel motivo si deduce che non sarebbe stato considerato che il conduttore era stato autorizzato dal proprietario a compiere i lavori, godendo della piena disponibilità del bene, venendo così in evidenza la specifica sua esclusiva responsabilità, non tanto commisurabile alla custodia del bene da parte del locatario, quanto rispetto all'intervento che sul bene è stato compiuto dal conduttore in sua assoluta e completa libertà. Deduce poi che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova di alcuna circostanza a supporto di una eventuale deroga al principio di responsabilità del solo appaltatore deducendo che la responsabilità del proprietario dell'immobile concesso in locazione per danni derivanti da un' attività di ristrutturazione non opera in senso oggettivo, richiedendo una condotta colposa che nel caso di specie non sussiste.
2.1. Il motivo è infondato. La sentenza numero 12.019-1991 delle sezioni unite della Corte di cassazione ha statuito che, in presenza di danni a terzi nella locazione, occorre distinguere tra "fatto della cosa" e "fatto dell'uomo" ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., in luogo dell'art. 2043 c.c., poichè il danno si considera cagionato dalla cosa quando prodotto da essa per effetto dell'intrinseco dinamismo, al di fuori di un' azione diretta dell'uomo, mentre l'illecito aquiliano è riferibile a un'attività umana. Tale elemento di discrimine tuttavia non vale, di per sè, a regolare diversamente il caso in questione, perchè occorre considerare che la Corte ha ravvisato più piani di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nei lavori di appalto, tutti tra loro concorrenti sotto il profilo causale. Ed invero, la Corte
d'appello ha ritenuto, all'esito dell'istruttoria, di dover affermare che la responsabilità dei soggetti coinvolti sussiste, a diverso titolo, applicando i generali principi in tema di concorso nella responsabilità nell'illecito civile che trovano fondamento nell'art. 2055 c.c., dettato in tema di responsabilità extracontrattuale. Come affermato da Cass. Sez. U. 15 luglio 2009, n. 16503, "in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c., considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicchè, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in favore del quale è stabilita la solidarietà tra i responsabili". Nella responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 c.c., comma 1, pertanto, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome, e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma è riferita unicamente al danneggiato, e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1070 del 17/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 27713 del
16/12/2005).
2.2. Conseguentemente, l'avere contrattualmente previsto, proprietario e locatario, la realizzazione di opere che hanno arrecato danno, è fonte di una responsabilità verso il terzo anche per il proprietario dell'immobile che le ha assentite, in quanto precipuo custode delle strutture murarie dell'edificio in sua proprietà (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 782 del 19/01/2001; Sez. 3, Sentenza n. 20434 del 25/07/2008) in pari modo, il conduttore committente dell'opus che ha ricevuto la disponibilità dell'immobile da ristrutturare, ove tali opere siano state progettate ed eseguite al di fuori delle regole dell'arte, si rende a sua volta responsabile se le ha commissionate a soggetto tecnicamente inidoneo, in relazione a un progetto non corrispondente alle regole dell'arte.
2.3. L'attribuzione di una responsabilità anche al proprietario, quale custode delle parti murarie dell'edificio, è dunque frutto di una corretta opera interpretativa dei principi di responsabilità incorporati nelle norme richiamate ai fini del decidere, posto che in virtù del contratto di locazione anche il locatore non può ritenersi esonerato dalla responsabilità verso i terzi, sussistente per il fatto di essere, in quanto proprietario, il soggetto o tenuto a garantire la stabilità del bene immobile posseduto. Difatti la locazione non è in grado di spogliare il possesso del bene, e dunque di sollevare il locatore dall'onere di garantire la stabilità del bene dato in godimento al locatario, che ne acquisisce la sola detenzione, o la gestione nell'interesse suo proprio e del locatore, come è avvenuto nel caso in esame. Tale valutazione, svolta su più livelli di responsabilità concorrenti, oltre ad essere conforme ai principi sopra detti in tema di concorso di responsabilità nell'evento di danno subito dal terzo, è il risultato di un'istruttoria svolta dai giudici di merito, e dunque tocca profili di merito in ordine alla valutazione della condotta dei singoli in questa sede insindacabili.”.
Nè il , quale proprietario e custode della strada fonte del danno, al fine di Parte_1
essere esentato da responsabilità ha assolto all'onere sullo stesso gravante di dimostrare la sussistenza del caso fortuito in particolare in ordine alle ragioni per le quali non vi fosse il normale deflusso delle acque meteoriche, non avendo dedotto e tantomeno provato la ricorrenza di alcun evento o circostanza che per la sua eccezionalità o rapidità abbia impedito al custode di poter in alcun modo intervenire allo scopo di scongiurare il prodursi di eventi dannosi.
Oltre che nell'an, la sentenza gravata va confermata anche nel quantum debeatur, non avendo la pronuncia subito alcuna censura in parte qua.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014, del valore della causa e della mancata celebrazione della fase di trattazione/istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del di un ulteriore importo pari al Pt_2
contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater,
DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza N° 506/2022 depositata l'1/4/2022 dal
Giudice di Pace di BRINDISI;
2) Condanna il al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali per il presente grado di giudizio che si liquidano in €.1.701,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA con distrazione in favore dell'Avv. TATEO MARIA
CARMELA dichiaratasi anticipataria;
3) Sussistono i presupposti per il versamento da parte di di un Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Brindisi, lì 11/01/2025 IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI