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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 390/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 390/2025 R.G. promossa da
C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AC KO C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. , difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. BRANDI GENNARO LUCA C.F. . C.F._3
e
Controparte_2
Controparte_3
entrambe contumaci.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 6/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione all'esecuzione avviata da Parte_1 [...]
con pignoramenti presso terzi: Controparte_1
- n. 059 84 2024 00004286, cod. fasc. n. 059/2024/000113865, (Terzo:
[...]
, per un complessivo debito pari ad euro 295.660,83; Controparte_2
- n. 059 84 2024 00004281, cod. fasc. n. 059/2024/000113859, (Terzo:
, per un complessivo debito pari ad euro 295.493,49. Controparte_3
L'opponente lamentava: 1) l'omissione dell'avviso ex art. 50 D. P.R. 602/1973;
2) il difetto di motivazione del pignoramento;
3) la nullità del pignoramento per mancata indicazione analitica dei crediti per cui procedeva AdE;
4) l'inesistenza della notificazione dei titoli esecutivi;
5) l'inesistenza dei titoli esecutivi;
6) la prescrizione dei crediti tributari;
7) l'illegittimità degli interessi richiesti.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva di dichiararsi la nullità dei pignoramenti impugnati.
Si costituiva eccependo, da un lato, il difetto Controparte_1
di interesse ad agire (poiché infruttuosi i pignoramenti) e, dall'altro, il difetto di giurisdizione quanto a tutte le cartelle sottostanti al pignoramento in favore del giudice tributario, ad eccezione delle cartelle n.05920100042156103000,
n.05920110018435422000 e n. 05920150021602909000, in relazione alle quali eccepiva il difetto di competenza in favore del giudice di pace;
nel merito,
contestava ogni argomentazione avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario con riferimento a tutte le cartelle diverse dalle cartelle n.05920100042156103000, n.05920110018435422000 e n.
05920150021602909000.
pagina 2 di 5 Le contestazioni dell'opponente riguardano infatti profili sia di inesistenza dei titoli, che di loro assente o invalida notificazione, che di prescrizione (la quale invece presuppone valida notificazione), tutti posti “a monte” dell'atto di pignoramento.
Va richiamato sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
S.U. 7822/2020), secondo cui:
- alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa
(con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
- alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso sia conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, che se sia conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento pagina 3 di 5 della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica –
all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo, da Cass. S.U. 2098/2025, che ha confermato peraltro che le contestazioni afferenti alla prescrizione del debito tributario sono di competenza del giudice tributario.
In relazione a tutte le cartelle diverse dalle cartelle n.05920100042156103000,
n.05920110018435422000 e n. 05920150021602909000 va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce.
*
Quanto invece alle cartelle n. 05920100042156103000,
n.05920110018435422000 e n. 05920150021602909000, esse hanno ad oggetto sanzioni amministrative di competenza del giudice ordinario.
Sul punto, va rigettata l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta, in quanto l'opposizione all'esecuzione è stata proposta dopo che l'esecuzione era già stata avviata, con competenza dunque del Tribunale.
Fatta tale premessa, l'opposizione è fondata.
Quanto ad ognuna delle cartelle di cui sopra, AdE, nel produrre la prova della notificazione delle cartelle e nel richiamarla indistintamente nel proprio atto senza alcun riferimento specifico ai singoli titoli, ha depositato avvisi di ricevimento privi di qualsivoglia timbro e sottoscrizione, inidonei a dimostrare l'avvenuta consegna quantomeno della raccomandata C.A.D. prescritta dall'art. 8 l. 890/1982.
Ne consegue l'assenza di valida prova di notificazione dei tre titoli di discute, con conseguente illegittimità dell'esecuzione intrapresa.
Le spese di lite.
pagina 4 di 5 In ragione della reciproca soccombenza, da un lato dell'opponente quanto all'individuazione della giurisdizione corretta e dall'altro dell'opposta quanto alla notificazione dei tre titoli riservati alla cognizione ordinaria, vi è
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
390/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale quanto a tutte le contestazioni relative alle cartelle di pagamento diverse dalle cartelle n.05920100042156103000, n.05920110018435422000 e n.
05920150021602909000.
2. Indica nella Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce il giudice competente.
3. Accoglie l'opposizione quanto alla residua parte di cognizione del giudice ordinario e dichiara l'inefficacia del pignoramento con riferimento alle sole somme portate dalle cartelle n. 05920100042156103000, n.
05920110018435422000 e n. 05920150021602909000.
4. Compensa le spese di lite.
Lecce, 7 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 390/2025 R.G. promossa da
C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AC KO C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. , difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. BRANDI GENNARO LUCA C.F. . C.F._3
e
Controparte_2
Controparte_3
entrambe contumaci.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 6/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione all'esecuzione avviata da Parte_1 [...]
con pignoramenti presso terzi: Controparte_1
- n. 059 84 2024 00004286, cod. fasc. n. 059/2024/000113865, (Terzo:
[...]
, per un complessivo debito pari ad euro 295.660,83; Controparte_2
- n. 059 84 2024 00004281, cod. fasc. n. 059/2024/000113859, (Terzo:
, per un complessivo debito pari ad euro 295.493,49. Controparte_3
L'opponente lamentava: 1) l'omissione dell'avviso ex art. 50 D. P.R. 602/1973;
2) il difetto di motivazione del pignoramento;
3) la nullità del pignoramento per mancata indicazione analitica dei crediti per cui procedeva AdE;
4) l'inesistenza della notificazione dei titoli esecutivi;
5) l'inesistenza dei titoli esecutivi;
6) la prescrizione dei crediti tributari;
7) l'illegittimità degli interessi richiesti.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva di dichiararsi la nullità dei pignoramenti impugnati.
Si costituiva eccependo, da un lato, il difetto Controparte_1
di interesse ad agire (poiché infruttuosi i pignoramenti) e, dall'altro, il difetto di giurisdizione quanto a tutte le cartelle sottostanti al pignoramento in favore del giudice tributario, ad eccezione delle cartelle n.05920100042156103000,
n.05920110018435422000 e n. 05920150021602909000, in relazione alle quali eccepiva il difetto di competenza in favore del giudice di pace;
nel merito,
contestava ogni argomentazione avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario con riferimento a tutte le cartelle diverse dalle cartelle n.05920100042156103000, n.05920110018435422000 e n.
05920150021602909000.
pagina 2 di 5 Le contestazioni dell'opponente riguardano infatti profili sia di inesistenza dei titoli, che di loro assente o invalida notificazione, che di prescrizione (la quale invece presuppone valida notificazione), tutti posti “a monte” dell'atto di pignoramento.
Va richiamato sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
S.U. 7822/2020), secondo cui:
- alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa
(con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
- alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso sia conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, che se sia conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento pagina 3 di 5 della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica –
all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo, da Cass. S.U. 2098/2025, che ha confermato peraltro che le contestazioni afferenti alla prescrizione del debito tributario sono di competenza del giudice tributario.
In relazione a tutte le cartelle diverse dalle cartelle n.05920100042156103000,
n.05920110018435422000 e n. 05920150021602909000 va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce.
*
Quanto invece alle cartelle n. 05920100042156103000,
n.05920110018435422000 e n. 05920150021602909000, esse hanno ad oggetto sanzioni amministrative di competenza del giudice ordinario.
Sul punto, va rigettata l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta, in quanto l'opposizione all'esecuzione è stata proposta dopo che l'esecuzione era già stata avviata, con competenza dunque del Tribunale.
Fatta tale premessa, l'opposizione è fondata.
Quanto ad ognuna delle cartelle di cui sopra, AdE, nel produrre la prova della notificazione delle cartelle e nel richiamarla indistintamente nel proprio atto senza alcun riferimento specifico ai singoli titoli, ha depositato avvisi di ricevimento privi di qualsivoglia timbro e sottoscrizione, inidonei a dimostrare l'avvenuta consegna quantomeno della raccomandata C.A.D. prescritta dall'art. 8 l. 890/1982.
Ne consegue l'assenza di valida prova di notificazione dei tre titoli di discute, con conseguente illegittimità dell'esecuzione intrapresa.
Le spese di lite.
pagina 4 di 5 In ragione della reciproca soccombenza, da un lato dell'opponente quanto all'individuazione della giurisdizione corretta e dall'altro dell'opposta quanto alla notificazione dei tre titoli riservati alla cognizione ordinaria, vi è
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
390/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale quanto a tutte le contestazioni relative alle cartelle di pagamento diverse dalle cartelle n.05920100042156103000, n.05920110018435422000 e n.
05920150021602909000.
2. Indica nella Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce il giudice competente.
3. Accoglie l'opposizione quanto alla residua parte di cognizione del giudice ordinario e dichiara l'inefficacia del pignoramento con riferimento alle sole somme portate dalle cartelle n. 05920100042156103000, n.
05920110018435422000 e n. 05920150021602909000.
4. Compensa le spese di lite.
Lecce, 7 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
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