Art. 9.
Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709 , dell' articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833 , dell' articolo 16 della legge 18 ottobre 1961, numero 1168 , e dell' articolo 100 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e' sostituito dal seguente:
"Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione".
Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709 , dell' articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833 , dell' articolo 16 della legge 18 ottobre 1961, numero 1168 , e dell' articolo 100 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e' sostituito dal seguente:
"Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione".