TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3026/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3026/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
MA DA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_2 presso l'Avv. IVALDI MARCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno CP_1 Controparte_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Caraglio (CN) il 08/12/2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 22, parte II, Serie A, dell'anno 2012 altresì trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 90, parte II, Serie B, dell'anno 2012 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Dronero al n. 16, parte II, Serie B, dell'anno 2012; - che dal matrimonio nascevano a Cuneo, in data 09/01/2015, e, in data Per_1
02/11/2020, ; Per_2
- che nel giudizio di separazione giudiziale, in data 12/06/2024, le parti sottoscrivevano accordo sulle condizioni consensuali di separazione e il Tribunale, con sentenza n.
581/2024 del 19 luglio 2024 dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
1) i figli minori saranno affidati in maniera condivisa ai genitori;
2) la casa familiare, di proprietà della madre, viene a costei assegnata, ed ivi i figli manterranno la residenza anagrafica;
3) a partire dall'inizio dell'anno scolastico corrente, il padre terrà entrambi i figli con sé secondo il seguente calendario, a ripetersi sulla base di cicli di 2 settimane:
SETTIMANA 1 (37esima settimana dell'anno) martedì, venerdì, sabato e domenica;
SETTIMANA 2 (38esima settimana dell'anno) martedì, mercoledì e giovedì;
4) salvo diversi accordi tra i genitori, le vacanze natalizie verranno suddivise in modo che i figli trascorrano con i genitori una settimana comprendente, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno; salvo diversi accordi tra i genitori, le festività ed i ponti verranno trascorsi dai figli alternativamente con ciascun genitore, così come le vacanze pasquali ove i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale e il giorno di Pasquetta con l'atro, salvo diverso accordo tra i genitori, le vacanze estive, da concordarsi entro maggio di ogni anno, verranno suddivise in modo che i figli trascorrano almeno 2 settimane anche non consecutive, con ciascun genitore;
5) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per i periodi di rispettiva competenza;
6) i genitori suddivideranno tra loro il 50% delle spese straordinarie concordate, documentate e sostenute nell'interesse dei figli, facendo riferimento, per la loro individuazione, al Protocollo stilato dal Tribunale di Torino, cui si fa espresso richiamo;
7) i coniugi convengono di suddividere tra loro al 50% l'assegno unico per i figli;
dell'importo percepito a tale titolo dall'INPS, il signor si impegna a versare la CP_1 propria quota di spettanza su libretti, ovvero c/c, a ciascun minore rispettivamente intestato,
e di cui verrà inviata rendicontazione con cadenza trimestrale direttamente alla signora
. Controparte_2
8) i coniugi si rilasciano reciproco consenso alla richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto o di un documento equipollente;
9) la signora si impegna a liberare il signor dalla garanzia Controparte_2 CP_1 fideiussoria prestata per il mutuo all'epoca contratto per la casa di sua proprietà. Le parti si impegnano a provvedere alle relative spese per la predetta domanda nella misura del 50% ciascuna, e nel limite massimo di € 50,00 per la sola signora CP_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il CP_1
26/03/1979 a Cuneo (CN), e , nata il [...] Cuneo Controparte_2
(CN), celebrato in Caraglio il 08/12/2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 22, parte II, Serie A, dell'anno 2012 altresì trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 90, parte II, Serie B, dell'anno
2012 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Dronero al n. 16, parte II, Serie B, dell'anno 2012;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caraglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cuneo e di
Dronero dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3026/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
MA DA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_2 presso l'Avv. IVALDI MARCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno CP_1 Controparte_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Caraglio (CN) il 08/12/2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 22, parte II, Serie A, dell'anno 2012 altresì trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 90, parte II, Serie B, dell'anno 2012 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Dronero al n. 16, parte II, Serie B, dell'anno 2012; - che dal matrimonio nascevano a Cuneo, in data 09/01/2015, e, in data Per_1
02/11/2020, ; Per_2
- che nel giudizio di separazione giudiziale, in data 12/06/2024, le parti sottoscrivevano accordo sulle condizioni consensuali di separazione e il Tribunale, con sentenza n.
581/2024 del 19 luglio 2024 dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
1) i figli minori saranno affidati in maniera condivisa ai genitori;
2) la casa familiare, di proprietà della madre, viene a costei assegnata, ed ivi i figli manterranno la residenza anagrafica;
3) a partire dall'inizio dell'anno scolastico corrente, il padre terrà entrambi i figli con sé secondo il seguente calendario, a ripetersi sulla base di cicli di 2 settimane:
SETTIMANA 1 (37esima settimana dell'anno) martedì, venerdì, sabato e domenica;
SETTIMANA 2 (38esima settimana dell'anno) martedì, mercoledì e giovedì;
4) salvo diversi accordi tra i genitori, le vacanze natalizie verranno suddivise in modo che i figli trascorrano con i genitori una settimana comprendente, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno; salvo diversi accordi tra i genitori, le festività ed i ponti verranno trascorsi dai figli alternativamente con ciascun genitore, così come le vacanze pasquali ove i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale e il giorno di Pasquetta con l'atro, salvo diverso accordo tra i genitori, le vacanze estive, da concordarsi entro maggio di ogni anno, verranno suddivise in modo che i figli trascorrano almeno 2 settimane anche non consecutive, con ciascun genitore;
5) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per i periodi di rispettiva competenza;
6) i genitori suddivideranno tra loro il 50% delle spese straordinarie concordate, documentate e sostenute nell'interesse dei figli, facendo riferimento, per la loro individuazione, al Protocollo stilato dal Tribunale di Torino, cui si fa espresso richiamo;
7) i coniugi convengono di suddividere tra loro al 50% l'assegno unico per i figli;
dell'importo percepito a tale titolo dall'INPS, il signor si impegna a versare la CP_1 propria quota di spettanza su libretti, ovvero c/c, a ciascun minore rispettivamente intestato,
e di cui verrà inviata rendicontazione con cadenza trimestrale direttamente alla signora
. Controparte_2
8) i coniugi si rilasciano reciproco consenso alla richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto o di un documento equipollente;
9) la signora si impegna a liberare il signor dalla garanzia Controparte_2 CP_1 fideiussoria prestata per il mutuo all'epoca contratto per la casa di sua proprietà. Le parti si impegnano a provvedere alle relative spese per la predetta domanda nella misura del 50% ciascuna, e nel limite massimo di € 50,00 per la sola signora CP_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il CP_1
26/03/1979 a Cuneo (CN), e , nata il [...] Cuneo Controparte_2
(CN), celebrato in Caraglio il 08/12/2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 22, parte II, Serie A, dell'anno 2012 altresì trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 90, parte II, Serie B, dell'anno
2012 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Dronero al n. 16, parte II, Serie B, dell'anno 2012;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caraglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cuneo e di
Dronero dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi