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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/03/2024, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, all'udienza del 13 marzo 2024, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 2405/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Parte_1
Zampogna, con cui elettivamente domicilia in Scido, alla via Provinciale n. 27, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona dell'Amministratore Unico dott.ssa Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzotta, con cui Controparte_2 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Crisafi n. 34, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Katya Lea Napoletano, con cui elettivamente domicilia in Grosseto, alla via Trento n. 44, giusta procura in atti;
-resistenti-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.05.2022, il ricorrente in epigrafe riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale il giudizio inizialmente instaurato dinanzi al Tribunale di Palmi, deducendo quanto segue:
- di aver prestato, a far data dal 04.01.2001, la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta con sede in Gioia Tauro (RC) Controparte_1
1 alla via Strada Statale 111 n. 62, svolgendo mansioni di autoferrotranviere di linee;
- di essere stato assunto in virtù di un contratto di formazione lavoro con inquadramento iniziale al 7° livello e qualifica finale di conducente di linea di 6° livello;
dopodiché, a seguito di una serie di contratti a termine e proroghe, veniva trasformato, in data 06.06.2013, in contratto a tempo indeterminato e di essere stato poi inquadrato con parametro retributivo 158, con decorrenza dal 01.11.2013;
- di aver presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Palmi, definitosi con sentenza n. 1831/2006 del 18.10.2006 (all.1) con cui veniva dichiarata la nullità del contratto di formazione e lavoro concluso nel 2001 con la
[...]
e, in applicazione dell'art. 3, comma 9 della legge 19 dicembre Controparte_4
1984 n. 863, disposta la conversione del rapporto di lavoro, fin dalla sua costituzione, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con immediata riammissione in servizio, nonché condanna della società al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni mensili stabilite dal per il 6° livello a far Org_1 data dal 28.01.2004 e fino all'effettiva riammissione in servizio;
- che l'Ente preposto all'assicurazione generale obbligatoria è, attraverso le sue gestioni, l' CP_3
- che la società provvedeva a riammetterlo in servizio solo in data 06.06.2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopodiché -in data 23.10.2013- a seguito di accordo di transazione e conciliazione (all. 2), veniva definita la posizione debitoria della Società nei confronti del alla luce Parte_1 della decisione n. 1831/2006 del Tribunale di Palmi – Sez. Lavoro- con particolare riguardo al pagamento, in favore del lavoratore, “delle retribuzioni mensili stabilite dal CCNL per il 6° livello a far data dal 28.01.2004 e fino all'effettiva riammissione in servizio” e a stabilizzare il suo inquadramento professionale;
- che, in ottemperanza agli impegni assunti con la transazione de qua la società resistente corrispondeva al la somma di € 15.000,00 e gli Parte_1 attribuiva, quale inquadramento professionale, il parametro 158 con decorrenza 01.11.2013, con successivi passaggi ai parametri 175 e 183 secondo i tempi prescritti per legge;
- che, a seguito di un controllo della propria posizione contributiva (all.8), apprendeva che la ditta datrice di lavoro, nonostante il riconoscimento giudiziario del proprio rapporto di lavoro ottenuto con la sentenza n. 1831/2006, aveva omesso di versare in suo favore i contributi dal 28.01.2004 al 30.05.2013 cagionandogli un ingente danno patrimoniale.
2 - di aver provveduto -con istanza del 20.05.2019- a denunciare all CP_3
l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in suo favore da parte della per il periodo indicato. A tale richiesta Controparte_1 riscontrava l' con nota del 03.06.2019 prot. n. 6700.03/06/2019.0200890 CP_3 deducendo la prescrizione dei contributi richiesti e, con ulteriore nota del 05/06/2019 prot. n. 6700.05/06/2019.0204511, precisava che “non risulta trasmessa dall'azienda alcuna denuncia contributiva” considerato che CP_1
“dal 01/01/2005 la posizione assicurativa dei lavoratori dipendenti si alimenta esclusivamente con flussi telematici trasmessi dal datore di Org_2 lavoro. La stessa denuncia veniva contestata dall'azienda datrice di lavoro, che evidenziava -con nota del 10.06.2019- di avere adempiuto correttamente alla comunicazione all' del dovuto;
CP_3
- che, a fronte della mendace dichiarazione offerta dalla ditta datrice di lavoro in data 12.06.2019 provvedeva con istanza (all.6) a formalizzare la denuncia all' nei confronti della per omessa CP_3 Controparte_4 regolarizzazione della propria posizione assicurativa.
- deduceva, infine, di aver conferito incarico professionale al consulente del lavoro dott. il quale -con perizia del 28.09.2020 (all. 8)- avrebbe Persona_1 calcolato un danno ammontante a complessivi € 73.954,00 oltre al danno consistente nella circostanza di non poter beneficiare di pensione anticipata, in quanto considerato lavoratore di “lavori usuranti” stante l'omessa contribuzione da parte della ditta suddetta. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo: “previa occorrenda dichiarazione di inosservanza ex art. 2909 c.c. di efficacia del giudicato formatosi con sentenza n. 1831/2006 emessa dal Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro – in data 18/10/2006 accertare che la ditta non ha provveduto Controparte_1 ad assumere il sig. a far data dal 28 gennaio 2004; - accertare che Parte_1 per il periodo 28/01/2004 – 30/05/2013 la ditta Controparte_1 non ha versato i relativi contributi previdenziali in favore del ricorrente e di conseguenza condannare la ditta in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro – tempore al pagamento a titolo di risarcimento dei danni: a) della somma di € 73.954,00 per l'omesso versamento contributivo negli anni 2004 / 2013 nei confronti del ricorrente salvo maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b) della somma da determinarsi a mezzo CTU a titolo di danno potenziale derivante dal mancato godimento del rateo pensionistico che avrebbe maturato, in età pensionabile il ricorrente, in ipotesi di regolarità contributiva per gli anni 2004/2006 ( ossia 122 mesi comprensivi della 13 ° mensilità), oltre interessi e svalutazione monetaria;
c) delle differenze sui ratei futuri maturandi e successivi;
in via subordinata e/o alternativa, condannare la ditta costituire Controparte_1 una rendita sostitutiva in favore del sig. ai sensi dell'art. 13 della Parte_1
3 legge 12 agosto 1962, n. 1338 da versare all' litisconsorte necessario nel presente CP_3 giudizio”; spese vinte. Si costituiva in giudizio la eccependo l'incompetenza del CP_1
Giudice adito ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 159/2011 (c.d. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione), in vigore dal 13 ottobre 2011, nel merito contestava il ricorso con varie argomentazioni, chiedendone il rigetto. Parimenti costituitosi il resistente eccepiva la prescrizione dei CP_3 crediti contributivi -asseritamente- vantati dal ricorrente anche sottoforma di rendita vitalizia, nel merito l'infondatezza del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta all'odierna udienza la causa è decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********* Giova preliminarmente rilevare che, come emerge dalle avverse deduzioni e dalla documentazione agli atti di causa, risulta la sottoposizione della società a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 322 c.p.p. nei termini allegati dalla società resistente.
A tal uopo, va premesso che l'art. 104 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale ha previsto che la disciplina del codice antimafia trova applicazione per analogia anche ai casi di sequestro finalizzato alla confisca, come quello in esame, disposto ai sensi dell'art. 12 bis L. 228/2012.
Ciò posto, da un lato, il d.lgs. 159/2011 reca la disciplina della tutela dei terzi creditori in materia di sequestri di prevenzione;
dall'altro l'art. 12 sexies, comma 4 bis, nel testo introdottovi dalla legge n. 228/2012, art. 1 comma 190, prescrive che: “le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. In tali casi, l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato D. Lgs. n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno”.
4 Su tale disposizione si è registrato un acceso contrasto giurisprudenziale: da una parte, l'orientamento maggioritario che ha ritenuto la normativa di cui al Codice Antimafia, Titolo IV, operante pure per i sequestri e le confische ex art. 12 sexies disposti a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della Legge di stabilità dinanzi ricordata, apparendo questa soluzione maggiormente in linea con “il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca penale allargata e quella di prevenzione”. (cfr. Cass pen Sez. I, n. 11889 del primo febbraio 2017; n. 26527 del 20 maggio 2014); dall'altra, un orientamento minoritario che negava l'applicabilità del codice antimafia ai sequestri e le confische ex art. 12 sexies, basandosi sul contenuto letterale del rinvio (amministrazione e destinazione dei beni) laddove le norme in tema di tutela dei terzi (art. 52 e ss.) sono contenute in un autonomo Titolo del libro primo del d.lgs. n. 159 del 2011. (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 10471 del 17.2.2014.).
Ebbene, con l'adozione della Legge n. 161/2017, il legislatore ha inteso positivizzare l'orientamento maggioritario modificando l'art. 104 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale rubricato
“Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio”, che testualmente recitava nel testo vigente ratione temporis: “1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.
1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di
5 cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.”
Per tali ragioni, si ritengono applicabili al caso in esame gli artt. 52 e segg. d.lgs. 159/2011, secondo cui i diritti di crediti dei terzi aventi data certa antecedente al sequestro, in presenza delle condizioni previste, devono essere accertati della procedura di cui agli artt. 57, 58 e 59 avviata a seguito del provvedimento di confisca. In particolare, gli artt. 57 e ss. del citato d.lgs. prescrivono una specifica e dettagliata procedura per l'accertamento dei crediti vantati dai terzi, interamente devoluta al Tribunale che ha emesso il provvedimento di sequestro. Infatti, il legislatore ha previsto, all'art. 57, II comma, che “il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi”.
Da ciò deriva che le domande formulate in sede di cognizione ordinaria diventano improcedibili e che tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. 6659/01; Cassazione 1511/01; Cassazione 3161/97, nonché Cass. SSUU 21499/04 e 21500/04).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, la domanda deve dunque essere dichiarata improcedibile atteso che la competenza in relazione ai crediti ante sequestro si radica presso il Tribunale che ha disposto la misura cautelare.
6 La novità della questione trattata, anche alla luce dei contrasti giurisprudenziali registrati in materia, giustifica in ogni caso l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara il ricorso improcedibile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, all'udienza del 13 marzo 2024, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 2405/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Parte_1
Zampogna, con cui elettivamente domicilia in Scido, alla via Provinciale n. 27, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona dell'Amministratore Unico dott.ssa Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzotta, con cui Controparte_2 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Crisafi n. 34, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Katya Lea Napoletano, con cui elettivamente domicilia in Grosseto, alla via Trento n. 44, giusta procura in atti;
-resistenti-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.05.2022, il ricorrente in epigrafe riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale il giudizio inizialmente instaurato dinanzi al Tribunale di Palmi, deducendo quanto segue:
- di aver prestato, a far data dal 04.01.2001, la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta con sede in Gioia Tauro (RC) Controparte_1
1 alla via Strada Statale 111 n. 62, svolgendo mansioni di autoferrotranviere di linee;
- di essere stato assunto in virtù di un contratto di formazione lavoro con inquadramento iniziale al 7° livello e qualifica finale di conducente di linea di 6° livello;
dopodiché, a seguito di una serie di contratti a termine e proroghe, veniva trasformato, in data 06.06.2013, in contratto a tempo indeterminato e di essere stato poi inquadrato con parametro retributivo 158, con decorrenza dal 01.11.2013;
- di aver presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Palmi, definitosi con sentenza n. 1831/2006 del 18.10.2006 (all.1) con cui veniva dichiarata la nullità del contratto di formazione e lavoro concluso nel 2001 con la
[...]
e, in applicazione dell'art. 3, comma 9 della legge 19 dicembre Controparte_4
1984 n. 863, disposta la conversione del rapporto di lavoro, fin dalla sua costituzione, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con immediata riammissione in servizio, nonché condanna della società al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni mensili stabilite dal per il 6° livello a far Org_1 data dal 28.01.2004 e fino all'effettiva riammissione in servizio;
- che l'Ente preposto all'assicurazione generale obbligatoria è, attraverso le sue gestioni, l' CP_3
- che la società provvedeva a riammetterlo in servizio solo in data 06.06.2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopodiché -in data 23.10.2013- a seguito di accordo di transazione e conciliazione (all. 2), veniva definita la posizione debitoria della Società nei confronti del alla luce Parte_1 della decisione n. 1831/2006 del Tribunale di Palmi – Sez. Lavoro- con particolare riguardo al pagamento, in favore del lavoratore, “delle retribuzioni mensili stabilite dal CCNL per il 6° livello a far data dal 28.01.2004 e fino all'effettiva riammissione in servizio” e a stabilizzare il suo inquadramento professionale;
- che, in ottemperanza agli impegni assunti con la transazione de qua la società resistente corrispondeva al la somma di € 15.000,00 e gli Parte_1 attribuiva, quale inquadramento professionale, il parametro 158 con decorrenza 01.11.2013, con successivi passaggi ai parametri 175 e 183 secondo i tempi prescritti per legge;
- che, a seguito di un controllo della propria posizione contributiva (all.8), apprendeva che la ditta datrice di lavoro, nonostante il riconoscimento giudiziario del proprio rapporto di lavoro ottenuto con la sentenza n. 1831/2006, aveva omesso di versare in suo favore i contributi dal 28.01.2004 al 30.05.2013 cagionandogli un ingente danno patrimoniale.
2 - di aver provveduto -con istanza del 20.05.2019- a denunciare all CP_3
l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in suo favore da parte della per il periodo indicato. A tale richiesta Controparte_1 riscontrava l' con nota del 03.06.2019 prot. n. 6700.03/06/2019.0200890 CP_3 deducendo la prescrizione dei contributi richiesti e, con ulteriore nota del 05/06/2019 prot. n. 6700.05/06/2019.0204511, precisava che “non risulta trasmessa dall'azienda alcuna denuncia contributiva” considerato che CP_1
“dal 01/01/2005 la posizione assicurativa dei lavoratori dipendenti si alimenta esclusivamente con flussi telematici trasmessi dal datore di Org_2 lavoro. La stessa denuncia veniva contestata dall'azienda datrice di lavoro, che evidenziava -con nota del 10.06.2019- di avere adempiuto correttamente alla comunicazione all' del dovuto;
CP_3
- che, a fronte della mendace dichiarazione offerta dalla ditta datrice di lavoro in data 12.06.2019 provvedeva con istanza (all.6) a formalizzare la denuncia all' nei confronti della per omessa CP_3 Controparte_4 regolarizzazione della propria posizione assicurativa.
- deduceva, infine, di aver conferito incarico professionale al consulente del lavoro dott. il quale -con perizia del 28.09.2020 (all. 8)- avrebbe Persona_1 calcolato un danno ammontante a complessivi € 73.954,00 oltre al danno consistente nella circostanza di non poter beneficiare di pensione anticipata, in quanto considerato lavoratore di “lavori usuranti” stante l'omessa contribuzione da parte della ditta suddetta. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo: “previa occorrenda dichiarazione di inosservanza ex art. 2909 c.c. di efficacia del giudicato formatosi con sentenza n. 1831/2006 emessa dal Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro – in data 18/10/2006 accertare che la ditta non ha provveduto Controparte_1 ad assumere il sig. a far data dal 28 gennaio 2004; - accertare che Parte_1 per il periodo 28/01/2004 – 30/05/2013 la ditta Controparte_1 non ha versato i relativi contributi previdenziali in favore del ricorrente e di conseguenza condannare la ditta in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro – tempore al pagamento a titolo di risarcimento dei danni: a) della somma di € 73.954,00 per l'omesso versamento contributivo negli anni 2004 / 2013 nei confronti del ricorrente salvo maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b) della somma da determinarsi a mezzo CTU a titolo di danno potenziale derivante dal mancato godimento del rateo pensionistico che avrebbe maturato, in età pensionabile il ricorrente, in ipotesi di regolarità contributiva per gli anni 2004/2006 ( ossia 122 mesi comprensivi della 13 ° mensilità), oltre interessi e svalutazione monetaria;
c) delle differenze sui ratei futuri maturandi e successivi;
in via subordinata e/o alternativa, condannare la ditta costituire Controparte_1 una rendita sostitutiva in favore del sig. ai sensi dell'art. 13 della Parte_1
3 legge 12 agosto 1962, n. 1338 da versare all' litisconsorte necessario nel presente CP_3 giudizio”; spese vinte. Si costituiva in giudizio la eccependo l'incompetenza del CP_1
Giudice adito ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 159/2011 (c.d. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione), in vigore dal 13 ottobre 2011, nel merito contestava il ricorso con varie argomentazioni, chiedendone il rigetto. Parimenti costituitosi il resistente eccepiva la prescrizione dei CP_3 crediti contributivi -asseritamente- vantati dal ricorrente anche sottoforma di rendita vitalizia, nel merito l'infondatezza del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta all'odierna udienza la causa è decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********* Giova preliminarmente rilevare che, come emerge dalle avverse deduzioni e dalla documentazione agli atti di causa, risulta la sottoposizione della società a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 322 c.p.p. nei termini allegati dalla società resistente.
A tal uopo, va premesso che l'art. 104 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale ha previsto che la disciplina del codice antimafia trova applicazione per analogia anche ai casi di sequestro finalizzato alla confisca, come quello in esame, disposto ai sensi dell'art. 12 bis L. 228/2012.
Ciò posto, da un lato, il d.lgs. 159/2011 reca la disciplina della tutela dei terzi creditori in materia di sequestri di prevenzione;
dall'altro l'art. 12 sexies, comma 4 bis, nel testo introdottovi dalla legge n. 228/2012, art. 1 comma 190, prescrive che: “le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. In tali casi, l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato D. Lgs. n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno”.
4 Su tale disposizione si è registrato un acceso contrasto giurisprudenziale: da una parte, l'orientamento maggioritario che ha ritenuto la normativa di cui al Codice Antimafia, Titolo IV, operante pure per i sequestri e le confische ex art. 12 sexies disposti a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della Legge di stabilità dinanzi ricordata, apparendo questa soluzione maggiormente in linea con “il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca penale allargata e quella di prevenzione”. (cfr. Cass pen Sez. I, n. 11889 del primo febbraio 2017; n. 26527 del 20 maggio 2014); dall'altra, un orientamento minoritario che negava l'applicabilità del codice antimafia ai sequestri e le confische ex art. 12 sexies, basandosi sul contenuto letterale del rinvio (amministrazione e destinazione dei beni) laddove le norme in tema di tutela dei terzi (art. 52 e ss.) sono contenute in un autonomo Titolo del libro primo del d.lgs. n. 159 del 2011. (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 10471 del 17.2.2014.).
Ebbene, con l'adozione della Legge n. 161/2017, il legislatore ha inteso positivizzare l'orientamento maggioritario modificando l'art. 104 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale rubricato
“Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio”, che testualmente recitava nel testo vigente ratione temporis: “1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.
1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di
5 cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.”
Per tali ragioni, si ritengono applicabili al caso in esame gli artt. 52 e segg. d.lgs. 159/2011, secondo cui i diritti di crediti dei terzi aventi data certa antecedente al sequestro, in presenza delle condizioni previste, devono essere accertati della procedura di cui agli artt. 57, 58 e 59 avviata a seguito del provvedimento di confisca. In particolare, gli artt. 57 e ss. del citato d.lgs. prescrivono una specifica e dettagliata procedura per l'accertamento dei crediti vantati dai terzi, interamente devoluta al Tribunale che ha emesso il provvedimento di sequestro. Infatti, il legislatore ha previsto, all'art. 57, II comma, che “il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi”.
Da ciò deriva che le domande formulate in sede di cognizione ordinaria diventano improcedibili e che tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. 6659/01; Cassazione 1511/01; Cassazione 3161/97, nonché Cass. SSUU 21499/04 e 21500/04).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, la domanda deve dunque essere dichiarata improcedibile atteso che la competenza in relazione ai crediti ante sequestro si radica presso il Tribunale che ha disposto la misura cautelare.
6 La novità della questione trattata, anche alla luce dei contrasti giurisprudenziali registrati in materia, giustifica in ogni caso l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara il ricorso improcedibile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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