Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 17/04/2026, n. 6959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6959 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06959/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01944/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento,
del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 5 l’intervento riabilitativo individuale, secondo le Raccomandazioni delle Linee Guida dell’I.S.S. 2023 nella misura di 8 ore settimanali, da svolgersi nei contesti di vita, oltre al parent training, il teacher training (incontri a frequenza mensile della durata di 1h e 30min) ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia; e per l’accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all'erogazione delle terapie necessarie al minore;
e per la condanna
della A.S.L. Roma 5 ad erogare l’intervento riabilitativo individuale, secondo le Raccomandazioni delle Linee Guida dell’I.S.S. 2023 nella misura di 8 ore settimanali, da svolgersi nei contesti di vita, oltre al parent training, il teacher training (incontri a frequenza mensile della durata di 1h e 30min), come indicate nella relazione clinica della ASL del 12.5.2025, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di intervento ricevute da terzi, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 5;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa SI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento “del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 5 l’intervento riabilitativo individuale, secondo le Raccomandazioni delle Linee Guida dell’I.S.S. 2023 nella misura di 8 ore settimanali, da svolgersi nei contesti di vita, oltre al parent training, il teacher training (incontri a frequenza mensile della
durata di 1h e 30min)”.
La difesa di parte ricorrente, dopo aver richiamato i fatti che hanno accompagnato la vita del minore che sarebbero stati caratterizzati da un’inerzia protratta dell’Amministrazione nel prenderlo in carico, chiede di riconoscere il diritto del minore a ricevere “ in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo di terapia cognitivo comportamentale nella misura di 8 ore settimanali, da svolgersi in tutti i contesti di vita del bambino, oltre al parent training (incontri a frequenza mensile della durata di 1h e 30min, per circa 9 mesi), il teacher training (incontri a frequenza mensile della durata di 1h e 30min, per circa 9 mesi), nonché gli altri interventi indicati nel P.D.T.A. del Polo Autismo della ASL ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia “e di .condannare la Asl Roma 5 all’erogazione della terapia come indicata nella relazione clinica redatta dalla stessa ASL in data del 12 maggio 2025.
2. Con memoria depositata il 5 febbraio 2026 l’Amministrazione resistente, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità in quanto tardivo con riferimento alle contestazioni dell’adottato Piano del 12 maggio 2025 e l’inammissibilità dello stesso in quanto “ senza promuovere un’azione avverso l’asserita inerzia, parte ricorrente esercita direttamente un’azione di accertamento positivo al diritto alla terapia ABA ”, nonostante l’adozione da parte della Asl di atti divenuti inoppugnabili.
Inoltre il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di specificità e chiarezza dell’esposizione dei fatti e delle domande, poiché spesso riferiti ad altri minori e ad altre vicende.
con conseguente violazione dei canoni minimi di ammissibilità dell’atto introduttivo nel processo amministrativo.
3. Con memoria depositata in data 6 marzo 2026 la difesa di parte ricorrente ha chiarito testualmente che: “ I ricorrenti non agiscono per l'annullamento del Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del 12.05.2025, ma, al contrario, ne domandano la piena e corretta esecuzione.
Difatti l'azione intrapresa è volta all'accertamento del diritto del minore alla prestazione sanitaria, così come individuata e prescritta dalla stessa Amministrazione sanitaria, e alla conseguente condanna dell'ente all'adempimento di un'obbligazione ex lege rimasta parzialmente inattuata. ”
Inoltre ha insistito per la piena ammissibilità e fondatezza del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026,il ricorso è stato trattenuto in decisione dopo aver dato duplice avviso alle parti di difetto di giurisdizione ex art. 73 c.p.a. e di possibile sentenza breve ex art 60 c.p.a.
5. Chiarita la portata del petitum alla luce dell’ultima memoria depositata da parte ricorrente il ricorso è da ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla luce dei principi espressi dalle Sezioni unite della Cassazione (Cass. Civile, sez. un., ordinanza 20 gennaio 2022, n.1781) “ nell’ipotesi della contestazione dell’esecuzione di un “programma individuale” di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile ” è da escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in tema di diritti soggetti non più intermediati dal potere amministrativo.
Nel caso di specie, per quanto il ricorso appaia percorso da imprecisioni che non ne rendono facile la lettura, parte ricorrente ha comunque da ultimo chiarito la portata della propria domanda e specificato di non aver chiesto l’annullamento del presupposto piano proposto dall’Amministrazione in data 12 maggio 2025, bensì di domandarne l’esatta esecuzione, in forma diretta o indiretta (con conseguente risarcimento dei costi sinora sostenuti).
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
7. Stante la decisione in rito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IN TT, Presidente
SI ON, Primo Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| SI ON | AR IN TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.