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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1153/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8743/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040067495984000 IRPEF 1994
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 29320249028331387000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto (notificato il 13 settembre 2024) eccependo con un unico motivo la prescrizione della pretesa tributaria e dei relativi accessori.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei sensi infraprecisati.
L'Ade, costituendosi in giudizio, ha fornito prova della regolare notifica, in data 14.1.2015, della cartella di pagamento prodromica, sicché, alla data di notifica del sollecito, il termine decennale non è spirato tenuto conto che "In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi." (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01).
Il ricorso merita, invece, accoglimento con riferimento all'eccepita prescrizione degli interessi – la cui accessorietà rispetto all'obbligazione tributaria principale riguarda solo il momento genetico - che costituiscono un'obbligazione autonoma e indipendente dall'obbligazione principale cui accede, e, per la quale deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 1, c.c. (Cass. civ., sez. trib., 18 maggio 2023, n. 13781). Allo stesso modo merita accoglimento il profilo di censura afferente all'intervenuta prescrizione delle sanzioni che soggiacciono al termine quinquennale ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Il limitato accoglimento del ricorso legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle sanzioni e agli interessi antecedentemente al 13 settembre 2019; rigetta, per il resto, il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8743/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040067495984000 IRPEF 1994
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 29320249028331387000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto (notificato il 13 settembre 2024) eccependo con un unico motivo la prescrizione della pretesa tributaria e dei relativi accessori.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei sensi infraprecisati.
L'Ade, costituendosi in giudizio, ha fornito prova della regolare notifica, in data 14.1.2015, della cartella di pagamento prodromica, sicché, alla data di notifica del sollecito, il termine decennale non è spirato tenuto conto che "In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi." (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01).
Il ricorso merita, invece, accoglimento con riferimento all'eccepita prescrizione degli interessi – la cui accessorietà rispetto all'obbligazione tributaria principale riguarda solo il momento genetico - che costituiscono un'obbligazione autonoma e indipendente dall'obbligazione principale cui accede, e, per la quale deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 1, c.c. (Cass. civ., sez. trib., 18 maggio 2023, n. 13781). Allo stesso modo merita accoglimento il profilo di censura afferente all'intervenuta prescrizione delle sanzioni che soggiacciono al termine quinquennale ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Il limitato accoglimento del ricorso legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle sanzioni e agli interessi antecedentemente al 13 settembre 2019; rigetta, per il resto, il ricorso. Spese compensate.