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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6163/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 6163 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa su ricorso proposto da: con l'avv. Giordano, Parte_1 ricorrente contro con l'avv. Salzer, Controparte_1 resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd.
1.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni: nel merito:
1) non disporsi alcun assegno di divorzio in favore della resistente non sussistendone i presupposti;
2) disporsi in capo alla la restituzione di quanto versato e di quanto le verserà, sino alla pronuncia CP_1 della sentenza, il ricorrente a titolo di assegno di mantenimento e ciò far data dalla presentazione del ricorso introduttivo o, quantomeno, dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status; 3) disporsi in capo alla la restituzione di quanto versatole a titolo di mantenimento per la LI CP_1 dal tempo del deposito del ricorso introduttivo o, quantomeno, da quando questa è Persona_1 divenuta totalmente economicamente autosufficiente ovvero dal dicembre 2022 al febbraio 2023;
1 per la resistente, come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni: darsi atto della sussistenza in capo ad dei requisiti di cui all'art. 5 comma 6 legge 898/1970, Controparte_1 prevedere che sia tenuto a corrispondere a titolo di assegno divorzile la somma di Parte_1
E.900,00 al mese, quale base capitale con gli incrementi Istat maturati dal deposito del ricorso ad oggi e ciò faccia entro il giorno 5 di ogni mese , importo a sua volta aggiornabile annualmente in base agli indici Istat nazionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dd. 14.8.2020 ha adito il Tribunale perché venisse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Espone quanto segue. Controparte_1
Con sentenza di questo Tribunale del 2019 venne definito il giudizio di separazione delle parti. All'esito di quel giudizio venne previsto un contributo di mantenimento per la resistente nella misura di euro 700 mensili nonché un contributo al mantenimento ordinario della prole in misura di euro 900 mensili a favore della LI;
venne inoltre disposta l'assegnazione della casa familiare, sita in via Per_1
Fiume a Mestre, alla resistente. Quest'ultima ha sempre percepito le intere somme, opponendosi a che entrambe le figlie ottenessero direttamente dal padre il contributo al loro mantenimento. Nel frattempo le figlie si sono mantenute da sole già nel corso degli studi universitari lavorando come istruttrici di nuoto in Mestre e la LI anche come cameriera. Mentre la resistente vede migliorata la sua Per_1 condizione economica, il patrimonio del ricorrente è diminuito: egli ha dovuto vendere due immobili per far fronte alle obbligazioni sorte dal giudizio di separazione e ha dovuto contrarre un mutuo per la sistemazione della sua nuova abitazione. Il suo reddito da lavoro dipendente si è inoltre contratto e si attesta (2020) sui 3.500 euro mensili (aumentabili in caso di percezione di premi produttivi). Egli percepisce inoltre indennità per invalidità civile (70%), in ragione di patologia tumorale da cui è afflitto,
a causa della quale sostiene ingenti spese sanitarie e affini. Percepisce redditi da locazione di un immobile sito in Mestre in misura di euro 670 mensili. È gravato dei costi di manutenzione della casa familiare di cui è proprietario unico. È inoltre proprietario di un immobile in Mestre per la quota del 5%
(il restante è di proprietà di una delle figlie) per la quale ha sostenuto un mutuo fino al 2022 e che è stato interessato da un incendio a seguito del quale ha sostenuto ingenti spese. È poi comproprietario di immobile ove risiede la madre e per il quale sostiene i già citati costi di ristrutturazione. È inoltre gravato di due mutui per tali lavori, per rata mensile di euro 1.100 circa a partire da ottobre 2020. La LI
, percettrice per il tramite della madre del contributo al mantenimento del padre, è ormai Per_1 economicamente autosufficiente in quanto, dopo essersi laureata con titolo di primo livello, non ha completato gli studi e lavora come istruttrice di nuoto in Mestre. La resistente è tutt'ora insegnante di ruolo in una scuola media inferiore;
ella ha ricevuto la sua quota dell'eredità paterna, consistente in danaro liquido e vari immobili. Chiede che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che vengano revocati gli assegni di mantenimento a favore della resistente e della LI
SA e che venga revocata l'assegnazione della casa familiare. Chiede infine la restituzione di quanto versato a titolo di mantenimento dalla data di proposizione del presente giudizio.
2 Si è costituita in giudizio che espone quanto segue. La LI dopo la Controparte_1 Per_1 laurea triennale si è iscritta al corso di laurea specialistica senza che il lavoro presso le piscine di Mestre influisca sulla dipendenza economica dai genitori. Quanto alla situazione della resistente osserva che la stessa è rimasta invariata ed è stata già valutata in sede di separazione con statuizione ormai coperta dal giudicato. La resistente si è procurata altro immobile nel quale si sarebbe trasferita dall'aprile 2021. Le sue risorse sono diminuite in ragione delle spese per l'acquisto e sistemazione dell'immobile di futura residenza, per il quale ha acceso mutuo. La resistente ha poi illustrato il cospicuo patrimonio immobiliare del ricorrente allegando inoltre che allo stesso vanno aggiunti beni immobili fiduciariamente intestati alla madre del ricorrente. Espone che il ricorrente ha proposto la procedura di mediazione per la revoca per indegnità della donazione della quota del 95% della proprietà dell'immobile dato alla LI . Allega infine la percezione da parte del ricorrente di emolumenti Per_2 dal Comitato elettronico italiano e la stipula di polizze sulla vita. Ha chiesto che in via temporanea fossero confermate le statuizioni contenute nella sentenza definitoria del giudizio di separazione, con assegnazione della casa familiare alla resistente fino al 30.4.2021. Nel merito, si associa alla richiesta sullo status e chiede la conferma dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della LI l'assegnazione della casa familiare fino al 30.4.2021; la condanna Per_1 del ricorrente a corrispondere alla resistente un assegno divorzile.
Con ordinanza dd.
3.8.2021 il giudice delegato dal Presidente ha revocato l'assegnazione della casa familiare e ha confermato per il resto i provvedimenti assunti all'esito del giudizio di separazione, non essendo intervenute modifiche nelle condizioni di vita delle parti.
Con sentenza dd. 24.2.2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, che è passata in giudicato.
La causa è stata istruita a mezzo di ordine di esibizione a vari enti pubblici (Università Ca' Foscari,
INSP) relativamente alla LI;
nonché a mezzo di assunzione di testimonianze e di indagini Per_1 fiscali circa le situazioni economiche delle parti.
Con istanza dd.
5.8.2022 il ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali.
Il sub-procedimento derivatone è stato definito con ordinanza dd. 21.9.2023 che ha in parte dichiarato inammissibile l'istanza e in parte l'ha rigettata.
A seguito dell'assunzione della prova testimoniale, a modifica dei provvedimenti presidenziali è stato revocato il contributo di mantenimento a favore della LI SA con decorrenza da febbraio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza di questo Tribunale pubblicata il 6.3.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La prole è maggiore di età ed economicamente autosufficiente, come è ormai pacifico tra le parti, che in sede di precisazione delle conclusioni non hanno formulato domande al riguardo (eccetto la domanda restitutoria svolta dal ricorrente relativa a talune somme versate a titolo di mantenimento della LI
). Per_1
3 Il giudizio ha dunque unicamente ad oggetto la debenza e l'ammontare dell'assegno divorzile.
*
2. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, l. 898/1970 con la pronuncia di divorzio il Tribunale può disporre a carico dell'ex coniuge abbiente un assegno di mantenimento a favore dell'altro, privo di mezzi adeguati o comunque impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, avuta considerazione delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo economico di ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio altrui o di quello comune nonché della durata del matrimonio.
La disposizione in questione, nel subordinare la debenza dell'assegno alla mancanza di mezzi adeguati da parte dell'ex coniuge non abbiente anzitutto presuppone l'accertamento della carenza in capo a uno dei due ex coniugi di mezzi adeguati. Ai fini della quantificazione dell'assegno, va poi tenuto conto che l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale e una compensativo-perequativa.
A questi fini devono essere prese in considerazione le scelte effettuate dall'ex coniuge in costanza del vincolo matrimoniale che hanno inciso sulla sua condizione patrimoniale attuale. Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede quindi l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità per il coniuge beneficiato di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, tutti equiordinati tra loro, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché infine in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. In tal modo, l'assegno divorzile consente il riconoscimento al coniuge non abbiente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune (Cass., sez. un., 11.7.2018 n. 18287; Cass., sez. un., 5.11.2021 n.
32198).
Nel caso di specie è da escludere la previsione di un assegno divorzile con funzione assistenziale.
È infatti pacifico che la resistente dispone di sostanze proprie e di un reddito, derivante dal suo impiego come insegnante.
Occorre invece valutare se sussistono nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa.
Infatti, nel caso in cui non vi sia totale squilibrio fra le situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ma ricorra una condizione di sperequazione di entità variabile, il parametro su cui effettuare l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, poiché occorre considerare tutti gli elementi indicati nell'art. 5, co. 6, l. 898/1970, quali elementi rivelatori della concreta declinazione del principio di solidarietà. È infatti quest'ultimo il fondamento e il metro del giudizio di adeguatezza della condizione economica del coniuge che richiede l'assegno divorzile successivamente al dissolvimento del vincolo.
4 Quando entrambi i coniugi abbiamo mezzi sufficienti al soddisfacimento delle esigenze basilari di vita,
l'adeguatezza menzionata dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970 assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che si sostanzia nella valutazione del contributo del coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico-patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
A questo scopo vanno considerate le decisioni comuni dei coniugi adottate nel corso della vita familiare, facendo applicazione del principio di autoresponsabilità.
Questo principio non può implicare il sacrificio delle ragioni derivanti dalla pregressa vita in comunione per il solo fatto che il coniuge più debole dispone di risorse proprie.
In quest'ultimo caso, secondo il parametro composito sopra indicato, occorre verificare in primo luogo se il divorzio abbia prodotto uno squilibrio effettivo e di non modesta entità; in caso di verifica positiva, va quindi verificata la riconducibilità di questo divario alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei coniugi nella famiglia, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali.
A questo ultimo riguardo va precisato che non rilevano le sole scelte frutto di accordo esplicito intervenuto tra i coniugi, ma anche la regolazione della vita familiare secondo univoche direttrici, espressione di scelte comuni tacite. L'adozione di questi taciti indirizzi di regolazione della vita comune può essere efficacemente provata anche per presunzioni.
In definitiva, ai fini dell'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge percettore abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (cui corrisponde la funzione compensativa dell'assegno), poiché l'assegno divorzile assolve anche a una funzione perequativa, corrispondente al riconoscimento dell'apporto del coniuge alla vita familiare e al patrimonio del coniuge obbligato (principi espressi da Cass., sez. I, 16.9.2024 n. 24795).
*
3. Nel caso di specie è documentale la differente e consistente sproporzione fra la condizione reddituale del ricorrente e quella della resistente.
Dalle indagini sulla condizione economica delle parti disposte dal Tribunale è emerso quanto segue.
Il ricorrente nel triennio 2019-2021 risulta aver percepito redditi annui da lavoro dipendente nella misura rispettiva di euro 147.991 (2019), euro 117.763 (2020) ed euro 107.577 (2021). A questi introiti si aggiungono alcune remunerazioni per prestazioni di lavoro autonomo (euro 800 nell'anno 2020) e ulteriori redditi pari a euro 24.471 percepiti nel 2021.
Egli ha inoltre a disposizione un ingente e composito patrimonio immobiliare, composto come segue: un immobile in Jesolo (consistenza di cinque vani e pertinenze); un immobile in DO (via don
Sturzo, consistenza di cinque vani e pertinenza); due immobili in Mestre (via torre Belfredo, consistenza di 3 e 4 vani con rispettive pertinenze); quota di ½ di un immobile in Mestre (via Trentin, 12,5 vani con pertinenza); nuda proprietà di un immobile in Foligno (consistenza di 5,5 vani).
5 Il patrimonio immobiliare è stato messo a frutto. Il ricorrente risulta nei pubblici registri parte venditrice di un contratto di compravendita del 7.12.2022 da cui ha ricavato 172.400 euro circa;
nonché locatore di immobile a uso abitativo (fine locazione 30.9.2025) per valore dichiarato di euro 6.600.
Il ricorrente è assicurato mediante molteplici polizze vita per cui si è obbligato a versare premi pari a
6.100 e 2.700 euro.
Il ricorrente è titolare di vari conti correnti bancari, per saldi finali ammontanti nel complesso a euro
48.000 circa nell'anno 2023 (conti con numeri finali -652, -915-4, -287).
Vengono tralasciate le entrate a titolo di pensione di invalidità, gli indennizzi assicurativi percepiti e i premi assicurativi per rischi e infortuni generici.
Quanto alle poste passive egli risulta mutuatario per un capitale di euro 355.000 (contratto stipulato il
21.9.2020). Due finanziamenti ottenuti da un istituto bancario (numeri finali -815 e -527) risultano estinti nell'anno 2024.
La resistente nel triennio 2019-2021 risulta aver percepito redditi annui da lavoro dipendente nella misura rispettiva di euro 27.536 (2019), euro 27.671 (2020), euro 29.009 (2021) ed euro 31.036 (2022).
A questi introiti si aggiungono alcune corresponsioni da parte di un istituto di credito (euro 3.189 nell'anno 2019) e ulteriori redditi pari a euro 24.471 percepiti nel 2021.
Ella è nuda proprietaria per la quota di 1/3 di un immobile in Mira (consistenza 6,5 vani); è proprietaria per la quota di 2/18 di un altro immobile in Mira (consistenza di 7 vani); infine, è proprietaria della casa di attuale residenza in IN (consistenza di 6,5 vani e pertinenza).
È proprietaria di una vettura di valore ordinario (euro 17.950).
La resistente è assicurata mediante polizza vita per cui si è obbligata a versare un premio annuo pari a
10.000 euro.
Ella dispone di risorse liquidi collocate su due diversi conti presso il medesimo istituto (cifre finali dei conti -919 e -094), per saldi complessivi finali dell'anno 2023 pari a euro 23.800 circa. Presso il medesimo istituto ella dispone di patrimonio investito in titoli, per la somma complessiva di euro 10.000
(cifre finali -410).
La resistente è titolare di un finanziamento, corrispondente a una posta debitoria complessiva di euro
37.600 circa (cifre finali di conto -907); risulta aver contratto un altro finanziamento nell'anno 2020 per un capitale di euro 50.000 (cifre finali di conto -597).
Va precisato, in considerazione delle difese svolte da entrambe le parti, che non rilevano ai fini della decisione le vicende successorie che hanno interessato le stesse.
Quanto al ricorrente, va infatti ricordato che le sostanze ereditate dall'ex coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno divorzile vanno individuate con riferimento all'attività lavorativa dello stesso cui abbia contribuito l'altro coniuge, che proprio per questo può vantare in riferimento alle stesse una legittima aspettativa, e non con riferimento agli acquisti mortis causa (arg. Cass., sez. I, 11.3.2022
n. 8057). La resistente, del resto, nulla osserva di diverso nei suoi scritti difensivi al riguardo.
6 Quanto invece alla resistente, è sufficiente osservare che il ricorrente offre una lettura di quelle vicende successorie priva di riscontri oggettivi: la mancata impugnazione del testamento, cui fa riferimento il ricorrente, rimane un fatto di per sé non significativo di alcuna specifica volontà, tantomeno dell'intento di occultare sostanze.
Così ricostruite le situazioni dei coniugi, anche considerate le poste negative di entrambi i patrimoni, deve constatarsi la sproporzione economica fra la condizione del ricorrente e quella della resistente.
Il primo percepisce una retribuzione di considerevole ammontare, cui si aggiunge un consistente patrimonio immobiliare, di cui è emersa il sicuro valore commerciale.
La seconda percepisce una retribuzione che ammonta da ultimo a meno di un terzo di quella dell'ex coniuge e risulta piena proprietaria della sola casa di abitazione in IN e di una vettura. Il patrimonio liquido di cui dispone non è sicuramente idoneo a colmare il divario con la posizione economica del ricorrente.
Appurata la disparità di condizioni economiche conseguenti al dissolvimento del vincolo, occorre considerare alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra indicati se tale divario può essere ricondotto alle scelte operate dalle parti in costanza dell'unione.
Come sopra illustrato, si tratta di un fatto la cui prova può essere data anche per presunzioni.
Dall'istruttoria è emerso che nel corso dell'unione il ricorrente ha avuto modo di dedicarsi a una carriera di successo in una società energetica di primario livello nel panorama nazionale, giungendo alla qualifica di dirigente (come si evince per esempio dal doc. 75 fasc. ricorrente;
teste , verbale udienza Tes_1
27.10.2023, pag. 2).
Nell'ambito di questa carriera egli ha trascorso periodi, di media-lunga durata, all'estero (Romania) o in Roma. Durante gli stessi periodi trascorsi presso l'abitazione familiare, il ricorrente ha continuato a dedicare la parte preponderante del suo tempo al lavoro. Pur non mancando di dedicare attenzioni e cure alla prole, il peso dell'educazione e dell'accudimento delle stesse è gravato principalmente sulla resistente (teste : «Prima del Covid vi stavo a Roma tre giorni la settimana;
dopo il periodo Tes_1
Covid lavoro in smart working con sede a Mestre. Sono stato distaccato per lavoro in Romania da febbraio 2007 a fine dicembre 2009; rientravo dalla Romania a Venezia ogni fine settimana. è Pt_1 stato distaccato in Romania con me da gennaio febbraio 2007 fino all'estate del 2009. Il è stato Pt_1 trasferito a Roma dal 2004 al 2006 vado a memoria sono passati tanti anni, forse prima, dal 2002 o 2004, lui aveva casa a Roma […] Tornavamo a Venezia assieme, tornavamo assieme tutti i fine settimana o in treno o in aereo. Capitava che tornassimo a casa mediamente due volte al mese, anche perché lui stava a Roma dal lunedì al venerdì ed io avevo un modulo di tre giorni variabili. […] A Mestre, via Musatti, abbiamo un ufficio di appoggio;
ci sono stati dei periodi ove andavamo a lavorare anche la domenica, qualche volta sono stato anche io con lui a lavorare in ufficio la domenica;
io lo facevo una volta al mese, per il non so dire se lo facesse più volte. Io lavoravo al massimo due ore la domenica, di Pt_1 solito la mattina. Per il non so riferire quanto si trattenesse», verbale udienza 27.10.2023, pag. Pt_1
2 e 3; teste «Il è andato a lavorare in Romania dopo il 2007 epoca in cui aveva Tes_2 Pt_1
7 contratto la patologia alla gamba […] [la resistente] veniva a trovarmi con le bambine ed il non Pt_1
c'era mai. Era lei che gestiva la famiglia in assenza del marito. […] mia sorella seguiva le ragazze dal punto di vista dell'accudimento domestico anche nel percorso scolastico, andava dai professori, gestiva i colloqui. […] Mia sorella portava le bambine in piscina;
quando non poteva mia sorella, andava la nonna paterna, c'era una sorta di collaborazione negli impegni di ciascuno. […] Ricordo che forse da
Roma tornava ogni settimana e dalla Romania ogni due. Circa il trasferimento della famiglia a Roma posso dire che mia sorella non poteva trasferirsi a Roma poiché mia sorella nel 2000 aveva iniziato il percorso per entrare in ruolo a tempo indeterminato, con obbligo di mantenere la cattedra a Vicenza, scelta peraltro concordata con il marito», verbale udienza 27.10.2023, pag. 3 e ss.; teste Testimone_3
«ricordo che mio padre rientrava la sera dal lavoro e qualche volte le assenze erano prolungate […] Mia madre ci ha seguito nel percorso scolastico, ha seguito nel percorso sportivo;
in quest'ultimo Per_1 percorso nonni e genitori si alternavano […] Era la mamma che ci seguiva e ci faceva da mangiare, mio padre stava con noi la sera o nei fine settimana. Quando eravamo più piccole ci aiutava anche lui […] confermo che capitava che la domenica mio padre uscisse di casa alle nove della mattina, ritornava a mangiare e poi usciva il pomeriggio dicendo che andava a lavorare», verbale udienza 27.10.2023, pag.
4 e ss.; teste «Ricordo che mio padre ha fatto delle trasferte tipo in Romania, io ero Persona_1 in terza media, rientrava circa una volta al mese;
di Roma ho pochi ricordi […] Quando mio padre non era in trasferta lo vedovo alla sera;
io e andavo a scuola e poi in piscina. […] Confermo per quanto riguarda la scuola che ci ha sempre seguite nostra madre, la psicologa provata è stata scelta mia madre;
nell'attività sportiva mi hanno seguito oltre a mia madre anche la nonna paterna […] confermo che capitava che la domenica mio padre uscisse di casa alle nove della mattina, ritornava a mangiare e poi usciva il pomeriggio dicendo che andava a lavorare», verbale udienza 27.10.2023, pag. 6 e ss.).
Dall'istruttoria emerge dunque con chiarezza il ruolo educativo e di accudimento preponderante della resistente durante gli anni in cui il ricorrente per causa di lavoro era lontano da casa per grande parte del tempo.
Le trasferte all'estero e a Roma del ricorrente si sono protratte per tempo considerevole (almeno un quinquennio) durante il quale la presenza della resistente, coadiuvata anche da altri familiari, ha garantito alle figlie le cure necessarie.
È mancata la prova di uno specifico patto tra le parti circa le scelte lavorative del ricorrente;
tuttavia, dalla considerevole durata del periodo in cui il ricorrente ha effettuato le trasferte lavorative si può inferire che i coniugi abbiano consapevolmente accettato una ripartizione dei compiti, senza della quale sarebbe stato loro impossibile assolvere i doveri nei confronti della prole e non sarebbe stato possibile al ricorrente dedicare pienamente le sue energie nella carriera lavorativa intrapresa.
La consapevole adozione del tacito indirizzo di vita per cui alla madre sarebbe toccata principalmente la cura delle figlie va pertanto imputata alla scelta responsabile e consapevole di entrambe le parti.
In ottica perequativa il ricorrente non può pertanto essere esentato dall'obbligo di contribuire alla condizione economica attuale della resistente.
8 Va dunque riconosciuto alla resistente il diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
Con riferimento alla quantificazione dello stesso occorre prendere anzitutto in considerazione il fatto che la resistente non è priva di mezzi, come sopra indicato;
va poi ricordato che il matrimonio è durato diciassette anni, nel corso dei quali la presenza del ricorrente si è diradata proprio in coincidenza dell'adolescenza delle figlie;
da ultimo, occorre avere riguardo alla posizione economica di rilievo di cui il ricorrente attualmente gode, derivante per una parte considerevole dai redditi che egli percepisce in ragione dell'attuale posizione lavorativa.
Il Tribunale reputa pertanto equo quantificare l'assegno nella somma di euro 500 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
L'assegno nella misura indicata è dovuto dalla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché da tale data è mutato il presupposto sostanziale del contributo economico dovuto dal ricorrente.
In applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 8.11.2022 n.
32914) non va disposta alcuna restituzione di somme finora corrisposte dal ricorrente alla resistente in forza dei provvedimenti presidenziali dd.
3.8.2021. Infatti, come indicato nel precedente richiamato, sono irripetibili le maggiori somme versate in forza dei provvedimenti temporanei cd. presidenziali se di lieve importo, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.
Infine, quanto alla domanda di restituzione delle somme che il ricorrente ha corrisposto alla resistente per il mantenimento della LI dal tempo del deposito del ricorso introduttivo o, quantomeno, da quando quest'ultima è divenuta totalmente economicamente autosufficiente (dicembre 2022) al febbraio
2023, va osservato che il giudice istruttore nel revocare l'obbligo di contribuzione al mantenimento della LI nell'ordinanza a verbale dell'udienza dd. 27.10.2023 ha già compiutamente indicato il termine di cessazione dell'obbligo (febbraio 2023). Fino a tale epoca il ricorrente era dunque obbligato a contribuire al mantenimento della LI, sicché la domanda di restituzione di quanto corrisposto per il lasso di tempo indicato è priva di fondamento.
La domanda va rigettata sul punto.
*
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste in capo al ricorrente.
Vanno anzitutto liquidate le spese di questo giudizio.
Riguardo ai compensi del difensore della resistente va fatta applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminato e dei parametri tabellari medi per tutte le fasi di giudizio, che tutte hanno avuto luogo. I compensi sono pertanto determinati nei seguenti valori: fase di studio, euro 1.701; fase introduttiva, euro 1.204; fase istruttoria, euro 1.806; fase decisionale, euro 2.905.
Occorre poi liquidare le spese del sub-procedimento avente ad oggetto la modifica dei provvedimenti presidenziali, nel quale il ricorrente è stato pure soccombente.
9 I compensi del difensore della resistente possono essere calcolati a questo riguardo facendo applicazione analogica, in mancanza di apposita tabella, dei valori tabellari medi previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminato. Vengono liquidate le sole fasi di studio e introduttiva. I compensi sono determinati nei seguenti valori: fase di studio, euro 1.175; fase introduttiva, euro 851.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. condanna a corrispondere ad a titolo di assegno divorzile la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di euro 500,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno dieci di ogni mese;
dispone che la decorrenza dell'assegno dalla pubblicazione della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. rigetta la domanda di restituzione delle somme corrisposte da ad Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento della prole;
[...]
3. pone in capo ad le spese di lite, che quantifica in euro 7.616 per i compensi del Parte_1 difensore nel presente giudizio e in euro 2.026 per i compensi del difensore nel sub-procedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 6163 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa su ricorso proposto da: con l'avv. Giordano, Parte_1 ricorrente contro con l'avv. Salzer, Controparte_1 resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd.
1.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni: nel merito:
1) non disporsi alcun assegno di divorzio in favore della resistente non sussistendone i presupposti;
2) disporsi in capo alla la restituzione di quanto versato e di quanto le verserà, sino alla pronuncia CP_1 della sentenza, il ricorrente a titolo di assegno di mantenimento e ciò far data dalla presentazione del ricorso introduttivo o, quantomeno, dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status; 3) disporsi in capo alla la restituzione di quanto versatole a titolo di mantenimento per la LI CP_1 dal tempo del deposito del ricorso introduttivo o, quantomeno, da quando questa è Persona_1 divenuta totalmente economicamente autosufficiente ovvero dal dicembre 2022 al febbraio 2023;
1 per la resistente, come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni: darsi atto della sussistenza in capo ad dei requisiti di cui all'art. 5 comma 6 legge 898/1970, Controparte_1 prevedere che sia tenuto a corrispondere a titolo di assegno divorzile la somma di Parte_1
E.900,00 al mese, quale base capitale con gli incrementi Istat maturati dal deposito del ricorso ad oggi e ciò faccia entro il giorno 5 di ogni mese , importo a sua volta aggiornabile annualmente in base agli indici Istat nazionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dd. 14.8.2020 ha adito il Tribunale perché venisse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Espone quanto segue. Controparte_1
Con sentenza di questo Tribunale del 2019 venne definito il giudizio di separazione delle parti. All'esito di quel giudizio venne previsto un contributo di mantenimento per la resistente nella misura di euro 700 mensili nonché un contributo al mantenimento ordinario della prole in misura di euro 900 mensili a favore della LI;
venne inoltre disposta l'assegnazione della casa familiare, sita in via Per_1
Fiume a Mestre, alla resistente. Quest'ultima ha sempre percepito le intere somme, opponendosi a che entrambe le figlie ottenessero direttamente dal padre il contributo al loro mantenimento. Nel frattempo le figlie si sono mantenute da sole già nel corso degli studi universitari lavorando come istruttrici di nuoto in Mestre e la LI anche come cameriera. Mentre la resistente vede migliorata la sua Per_1 condizione economica, il patrimonio del ricorrente è diminuito: egli ha dovuto vendere due immobili per far fronte alle obbligazioni sorte dal giudizio di separazione e ha dovuto contrarre un mutuo per la sistemazione della sua nuova abitazione. Il suo reddito da lavoro dipendente si è inoltre contratto e si attesta (2020) sui 3.500 euro mensili (aumentabili in caso di percezione di premi produttivi). Egli percepisce inoltre indennità per invalidità civile (70%), in ragione di patologia tumorale da cui è afflitto,
a causa della quale sostiene ingenti spese sanitarie e affini. Percepisce redditi da locazione di un immobile sito in Mestre in misura di euro 670 mensili. È gravato dei costi di manutenzione della casa familiare di cui è proprietario unico. È inoltre proprietario di un immobile in Mestre per la quota del 5%
(il restante è di proprietà di una delle figlie) per la quale ha sostenuto un mutuo fino al 2022 e che è stato interessato da un incendio a seguito del quale ha sostenuto ingenti spese. È poi comproprietario di immobile ove risiede la madre e per il quale sostiene i già citati costi di ristrutturazione. È inoltre gravato di due mutui per tali lavori, per rata mensile di euro 1.100 circa a partire da ottobre 2020. La LI
, percettrice per il tramite della madre del contributo al mantenimento del padre, è ormai Per_1 economicamente autosufficiente in quanto, dopo essersi laureata con titolo di primo livello, non ha completato gli studi e lavora come istruttrice di nuoto in Mestre. La resistente è tutt'ora insegnante di ruolo in una scuola media inferiore;
ella ha ricevuto la sua quota dell'eredità paterna, consistente in danaro liquido e vari immobili. Chiede che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che vengano revocati gli assegni di mantenimento a favore della resistente e della LI
SA e che venga revocata l'assegnazione della casa familiare. Chiede infine la restituzione di quanto versato a titolo di mantenimento dalla data di proposizione del presente giudizio.
2 Si è costituita in giudizio che espone quanto segue. La LI dopo la Controparte_1 Per_1 laurea triennale si è iscritta al corso di laurea specialistica senza che il lavoro presso le piscine di Mestre influisca sulla dipendenza economica dai genitori. Quanto alla situazione della resistente osserva che la stessa è rimasta invariata ed è stata già valutata in sede di separazione con statuizione ormai coperta dal giudicato. La resistente si è procurata altro immobile nel quale si sarebbe trasferita dall'aprile 2021. Le sue risorse sono diminuite in ragione delle spese per l'acquisto e sistemazione dell'immobile di futura residenza, per il quale ha acceso mutuo. La resistente ha poi illustrato il cospicuo patrimonio immobiliare del ricorrente allegando inoltre che allo stesso vanno aggiunti beni immobili fiduciariamente intestati alla madre del ricorrente. Espone che il ricorrente ha proposto la procedura di mediazione per la revoca per indegnità della donazione della quota del 95% della proprietà dell'immobile dato alla LI . Allega infine la percezione da parte del ricorrente di emolumenti Per_2 dal Comitato elettronico italiano e la stipula di polizze sulla vita. Ha chiesto che in via temporanea fossero confermate le statuizioni contenute nella sentenza definitoria del giudizio di separazione, con assegnazione della casa familiare alla resistente fino al 30.4.2021. Nel merito, si associa alla richiesta sullo status e chiede la conferma dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della LI l'assegnazione della casa familiare fino al 30.4.2021; la condanna Per_1 del ricorrente a corrispondere alla resistente un assegno divorzile.
Con ordinanza dd.
3.8.2021 il giudice delegato dal Presidente ha revocato l'assegnazione della casa familiare e ha confermato per il resto i provvedimenti assunti all'esito del giudizio di separazione, non essendo intervenute modifiche nelle condizioni di vita delle parti.
Con sentenza dd. 24.2.2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, che è passata in giudicato.
La causa è stata istruita a mezzo di ordine di esibizione a vari enti pubblici (Università Ca' Foscari,
INSP) relativamente alla LI;
nonché a mezzo di assunzione di testimonianze e di indagini Per_1 fiscali circa le situazioni economiche delle parti.
Con istanza dd.
5.8.2022 il ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali.
Il sub-procedimento derivatone è stato definito con ordinanza dd. 21.9.2023 che ha in parte dichiarato inammissibile l'istanza e in parte l'ha rigettata.
A seguito dell'assunzione della prova testimoniale, a modifica dei provvedimenti presidenziali è stato revocato il contributo di mantenimento a favore della LI SA con decorrenza da febbraio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza di questo Tribunale pubblicata il 6.3.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La prole è maggiore di età ed economicamente autosufficiente, come è ormai pacifico tra le parti, che in sede di precisazione delle conclusioni non hanno formulato domande al riguardo (eccetto la domanda restitutoria svolta dal ricorrente relativa a talune somme versate a titolo di mantenimento della LI
). Per_1
3 Il giudizio ha dunque unicamente ad oggetto la debenza e l'ammontare dell'assegno divorzile.
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2. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, l. 898/1970 con la pronuncia di divorzio il Tribunale può disporre a carico dell'ex coniuge abbiente un assegno di mantenimento a favore dell'altro, privo di mezzi adeguati o comunque impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, avuta considerazione delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo economico di ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio altrui o di quello comune nonché della durata del matrimonio.
La disposizione in questione, nel subordinare la debenza dell'assegno alla mancanza di mezzi adeguati da parte dell'ex coniuge non abbiente anzitutto presuppone l'accertamento della carenza in capo a uno dei due ex coniugi di mezzi adeguati. Ai fini della quantificazione dell'assegno, va poi tenuto conto che l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale e una compensativo-perequativa.
A questi fini devono essere prese in considerazione le scelte effettuate dall'ex coniuge in costanza del vincolo matrimoniale che hanno inciso sulla sua condizione patrimoniale attuale. Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede quindi l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità per il coniuge beneficiato di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, tutti equiordinati tra loro, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché infine in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. In tal modo, l'assegno divorzile consente il riconoscimento al coniuge non abbiente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune (Cass., sez. un., 11.7.2018 n. 18287; Cass., sez. un., 5.11.2021 n.
32198).
Nel caso di specie è da escludere la previsione di un assegno divorzile con funzione assistenziale.
È infatti pacifico che la resistente dispone di sostanze proprie e di un reddito, derivante dal suo impiego come insegnante.
Occorre invece valutare se sussistono nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa.
Infatti, nel caso in cui non vi sia totale squilibrio fra le situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ma ricorra una condizione di sperequazione di entità variabile, il parametro su cui effettuare l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, poiché occorre considerare tutti gli elementi indicati nell'art. 5, co. 6, l. 898/1970, quali elementi rivelatori della concreta declinazione del principio di solidarietà. È infatti quest'ultimo il fondamento e il metro del giudizio di adeguatezza della condizione economica del coniuge che richiede l'assegno divorzile successivamente al dissolvimento del vincolo.
4 Quando entrambi i coniugi abbiamo mezzi sufficienti al soddisfacimento delle esigenze basilari di vita,
l'adeguatezza menzionata dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970 assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che si sostanzia nella valutazione del contributo del coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico-patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
A questo scopo vanno considerate le decisioni comuni dei coniugi adottate nel corso della vita familiare, facendo applicazione del principio di autoresponsabilità.
Questo principio non può implicare il sacrificio delle ragioni derivanti dalla pregressa vita in comunione per il solo fatto che il coniuge più debole dispone di risorse proprie.
In quest'ultimo caso, secondo il parametro composito sopra indicato, occorre verificare in primo luogo se il divorzio abbia prodotto uno squilibrio effettivo e di non modesta entità; in caso di verifica positiva, va quindi verificata la riconducibilità di questo divario alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei coniugi nella famiglia, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali.
A questo ultimo riguardo va precisato che non rilevano le sole scelte frutto di accordo esplicito intervenuto tra i coniugi, ma anche la regolazione della vita familiare secondo univoche direttrici, espressione di scelte comuni tacite. L'adozione di questi taciti indirizzi di regolazione della vita comune può essere efficacemente provata anche per presunzioni.
In definitiva, ai fini dell'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge percettore abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (cui corrisponde la funzione compensativa dell'assegno), poiché l'assegno divorzile assolve anche a una funzione perequativa, corrispondente al riconoscimento dell'apporto del coniuge alla vita familiare e al patrimonio del coniuge obbligato (principi espressi da Cass., sez. I, 16.9.2024 n. 24795).
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3. Nel caso di specie è documentale la differente e consistente sproporzione fra la condizione reddituale del ricorrente e quella della resistente.
Dalle indagini sulla condizione economica delle parti disposte dal Tribunale è emerso quanto segue.
Il ricorrente nel triennio 2019-2021 risulta aver percepito redditi annui da lavoro dipendente nella misura rispettiva di euro 147.991 (2019), euro 117.763 (2020) ed euro 107.577 (2021). A questi introiti si aggiungono alcune remunerazioni per prestazioni di lavoro autonomo (euro 800 nell'anno 2020) e ulteriori redditi pari a euro 24.471 percepiti nel 2021.
Egli ha inoltre a disposizione un ingente e composito patrimonio immobiliare, composto come segue: un immobile in Jesolo (consistenza di cinque vani e pertinenze); un immobile in DO (via don
Sturzo, consistenza di cinque vani e pertinenza); due immobili in Mestre (via torre Belfredo, consistenza di 3 e 4 vani con rispettive pertinenze); quota di ½ di un immobile in Mestre (via Trentin, 12,5 vani con pertinenza); nuda proprietà di un immobile in Foligno (consistenza di 5,5 vani).
5 Il patrimonio immobiliare è stato messo a frutto. Il ricorrente risulta nei pubblici registri parte venditrice di un contratto di compravendita del 7.12.2022 da cui ha ricavato 172.400 euro circa;
nonché locatore di immobile a uso abitativo (fine locazione 30.9.2025) per valore dichiarato di euro 6.600.
Il ricorrente è assicurato mediante molteplici polizze vita per cui si è obbligato a versare premi pari a
6.100 e 2.700 euro.
Il ricorrente è titolare di vari conti correnti bancari, per saldi finali ammontanti nel complesso a euro
48.000 circa nell'anno 2023 (conti con numeri finali -652, -915-4, -287).
Vengono tralasciate le entrate a titolo di pensione di invalidità, gli indennizzi assicurativi percepiti e i premi assicurativi per rischi e infortuni generici.
Quanto alle poste passive egli risulta mutuatario per un capitale di euro 355.000 (contratto stipulato il
21.9.2020). Due finanziamenti ottenuti da un istituto bancario (numeri finali -815 e -527) risultano estinti nell'anno 2024.
La resistente nel triennio 2019-2021 risulta aver percepito redditi annui da lavoro dipendente nella misura rispettiva di euro 27.536 (2019), euro 27.671 (2020), euro 29.009 (2021) ed euro 31.036 (2022).
A questi introiti si aggiungono alcune corresponsioni da parte di un istituto di credito (euro 3.189 nell'anno 2019) e ulteriori redditi pari a euro 24.471 percepiti nel 2021.
Ella è nuda proprietaria per la quota di 1/3 di un immobile in Mira (consistenza 6,5 vani); è proprietaria per la quota di 2/18 di un altro immobile in Mira (consistenza di 7 vani); infine, è proprietaria della casa di attuale residenza in IN (consistenza di 6,5 vani e pertinenza).
È proprietaria di una vettura di valore ordinario (euro 17.950).
La resistente è assicurata mediante polizza vita per cui si è obbligata a versare un premio annuo pari a
10.000 euro.
Ella dispone di risorse liquidi collocate su due diversi conti presso il medesimo istituto (cifre finali dei conti -919 e -094), per saldi complessivi finali dell'anno 2023 pari a euro 23.800 circa. Presso il medesimo istituto ella dispone di patrimonio investito in titoli, per la somma complessiva di euro 10.000
(cifre finali -410).
La resistente è titolare di un finanziamento, corrispondente a una posta debitoria complessiva di euro
37.600 circa (cifre finali di conto -907); risulta aver contratto un altro finanziamento nell'anno 2020 per un capitale di euro 50.000 (cifre finali di conto -597).
Va precisato, in considerazione delle difese svolte da entrambe le parti, che non rilevano ai fini della decisione le vicende successorie che hanno interessato le stesse.
Quanto al ricorrente, va infatti ricordato che le sostanze ereditate dall'ex coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno divorzile vanno individuate con riferimento all'attività lavorativa dello stesso cui abbia contribuito l'altro coniuge, che proprio per questo può vantare in riferimento alle stesse una legittima aspettativa, e non con riferimento agli acquisti mortis causa (arg. Cass., sez. I, 11.3.2022
n. 8057). La resistente, del resto, nulla osserva di diverso nei suoi scritti difensivi al riguardo.
6 Quanto invece alla resistente, è sufficiente osservare che il ricorrente offre una lettura di quelle vicende successorie priva di riscontri oggettivi: la mancata impugnazione del testamento, cui fa riferimento il ricorrente, rimane un fatto di per sé non significativo di alcuna specifica volontà, tantomeno dell'intento di occultare sostanze.
Così ricostruite le situazioni dei coniugi, anche considerate le poste negative di entrambi i patrimoni, deve constatarsi la sproporzione economica fra la condizione del ricorrente e quella della resistente.
Il primo percepisce una retribuzione di considerevole ammontare, cui si aggiunge un consistente patrimonio immobiliare, di cui è emersa il sicuro valore commerciale.
La seconda percepisce una retribuzione che ammonta da ultimo a meno di un terzo di quella dell'ex coniuge e risulta piena proprietaria della sola casa di abitazione in IN e di una vettura. Il patrimonio liquido di cui dispone non è sicuramente idoneo a colmare il divario con la posizione economica del ricorrente.
Appurata la disparità di condizioni economiche conseguenti al dissolvimento del vincolo, occorre considerare alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra indicati se tale divario può essere ricondotto alle scelte operate dalle parti in costanza dell'unione.
Come sopra illustrato, si tratta di un fatto la cui prova può essere data anche per presunzioni.
Dall'istruttoria è emerso che nel corso dell'unione il ricorrente ha avuto modo di dedicarsi a una carriera di successo in una società energetica di primario livello nel panorama nazionale, giungendo alla qualifica di dirigente (come si evince per esempio dal doc. 75 fasc. ricorrente;
teste , verbale udienza Tes_1
27.10.2023, pag. 2).
Nell'ambito di questa carriera egli ha trascorso periodi, di media-lunga durata, all'estero (Romania) o in Roma. Durante gli stessi periodi trascorsi presso l'abitazione familiare, il ricorrente ha continuato a dedicare la parte preponderante del suo tempo al lavoro. Pur non mancando di dedicare attenzioni e cure alla prole, il peso dell'educazione e dell'accudimento delle stesse è gravato principalmente sulla resistente (teste : «Prima del Covid vi stavo a Roma tre giorni la settimana;
dopo il periodo Tes_1
Covid lavoro in smart working con sede a Mestre. Sono stato distaccato per lavoro in Romania da febbraio 2007 a fine dicembre 2009; rientravo dalla Romania a Venezia ogni fine settimana. è Pt_1 stato distaccato in Romania con me da gennaio febbraio 2007 fino all'estate del 2009. Il è stato Pt_1 trasferito a Roma dal 2004 al 2006 vado a memoria sono passati tanti anni, forse prima, dal 2002 o 2004, lui aveva casa a Roma […] Tornavamo a Venezia assieme, tornavamo assieme tutti i fine settimana o in treno o in aereo. Capitava che tornassimo a casa mediamente due volte al mese, anche perché lui stava a Roma dal lunedì al venerdì ed io avevo un modulo di tre giorni variabili. […] A Mestre, via Musatti, abbiamo un ufficio di appoggio;
ci sono stati dei periodi ove andavamo a lavorare anche la domenica, qualche volta sono stato anche io con lui a lavorare in ufficio la domenica;
io lo facevo una volta al mese, per il non so dire se lo facesse più volte. Io lavoravo al massimo due ore la domenica, di Pt_1 solito la mattina. Per il non so riferire quanto si trattenesse», verbale udienza 27.10.2023, pag. Pt_1
2 e 3; teste «Il è andato a lavorare in Romania dopo il 2007 epoca in cui aveva Tes_2 Pt_1
7 contratto la patologia alla gamba […] [la resistente] veniva a trovarmi con le bambine ed il non Pt_1
c'era mai. Era lei che gestiva la famiglia in assenza del marito. […] mia sorella seguiva le ragazze dal punto di vista dell'accudimento domestico anche nel percorso scolastico, andava dai professori, gestiva i colloqui. […] Mia sorella portava le bambine in piscina;
quando non poteva mia sorella, andava la nonna paterna, c'era una sorta di collaborazione negli impegni di ciascuno. […] Ricordo che forse da
Roma tornava ogni settimana e dalla Romania ogni due. Circa il trasferimento della famiglia a Roma posso dire che mia sorella non poteva trasferirsi a Roma poiché mia sorella nel 2000 aveva iniziato il percorso per entrare in ruolo a tempo indeterminato, con obbligo di mantenere la cattedra a Vicenza, scelta peraltro concordata con il marito», verbale udienza 27.10.2023, pag. 3 e ss.; teste Testimone_3
«ricordo che mio padre rientrava la sera dal lavoro e qualche volte le assenze erano prolungate […] Mia madre ci ha seguito nel percorso scolastico, ha seguito nel percorso sportivo;
in quest'ultimo Per_1 percorso nonni e genitori si alternavano […] Era la mamma che ci seguiva e ci faceva da mangiare, mio padre stava con noi la sera o nei fine settimana. Quando eravamo più piccole ci aiutava anche lui […] confermo che capitava che la domenica mio padre uscisse di casa alle nove della mattina, ritornava a mangiare e poi usciva il pomeriggio dicendo che andava a lavorare», verbale udienza 27.10.2023, pag.
4 e ss.; teste «Ricordo che mio padre ha fatto delle trasferte tipo in Romania, io ero Persona_1 in terza media, rientrava circa una volta al mese;
di Roma ho pochi ricordi […] Quando mio padre non era in trasferta lo vedovo alla sera;
io e andavo a scuola e poi in piscina. […] Confermo per quanto riguarda la scuola che ci ha sempre seguite nostra madre, la psicologa provata è stata scelta mia madre;
nell'attività sportiva mi hanno seguito oltre a mia madre anche la nonna paterna […] confermo che capitava che la domenica mio padre uscisse di casa alle nove della mattina, ritornava a mangiare e poi usciva il pomeriggio dicendo che andava a lavorare», verbale udienza 27.10.2023, pag. 6 e ss.).
Dall'istruttoria emerge dunque con chiarezza il ruolo educativo e di accudimento preponderante della resistente durante gli anni in cui il ricorrente per causa di lavoro era lontano da casa per grande parte del tempo.
Le trasferte all'estero e a Roma del ricorrente si sono protratte per tempo considerevole (almeno un quinquennio) durante il quale la presenza della resistente, coadiuvata anche da altri familiari, ha garantito alle figlie le cure necessarie.
È mancata la prova di uno specifico patto tra le parti circa le scelte lavorative del ricorrente;
tuttavia, dalla considerevole durata del periodo in cui il ricorrente ha effettuato le trasferte lavorative si può inferire che i coniugi abbiano consapevolmente accettato una ripartizione dei compiti, senza della quale sarebbe stato loro impossibile assolvere i doveri nei confronti della prole e non sarebbe stato possibile al ricorrente dedicare pienamente le sue energie nella carriera lavorativa intrapresa.
La consapevole adozione del tacito indirizzo di vita per cui alla madre sarebbe toccata principalmente la cura delle figlie va pertanto imputata alla scelta responsabile e consapevole di entrambe le parti.
In ottica perequativa il ricorrente non può pertanto essere esentato dall'obbligo di contribuire alla condizione economica attuale della resistente.
8 Va dunque riconosciuto alla resistente il diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
Con riferimento alla quantificazione dello stesso occorre prendere anzitutto in considerazione il fatto che la resistente non è priva di mezzi, come sopra indicato;
va poi ricordato che il matrimonio è durato diciassette anni, nel corso dei quali la presenza del ricorrente si è diradata proprio in coincidenza dell'adolescenza delle figlie;
da ultimo, occorre avere riguardo alla posizione economica di rilievo di cui il ricorrente attualmente gode, derivante per una parte considerevole dai redditi che egli percepisce in ragione dell'attuale posizione lavorativa.
Il Tribunale reputa pertanto equo quantificare l'assegno nella somma di euro 500 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
L'assegno nella misura indicata è dovuto dalla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché da tale data è mutato il presupposto sostanziale del contributo economico dovuto dal ricorrente.
In applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 8.11.2022 n.
32914) non va disposta alcuna restituzione di somme finora corrisposte dal ricorrente alla resistente in forza dei provvedimenti presidenziali dd.
3.8.2021. Infatti, come indicato nel precedente richiamato, sono irripetibili le maggiori somme versate in forza dei provvedimenti temporanei cd. presidenziali se di lieve importo, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.
Infine, quanto alla domanda di restituzione delle somme che il ricorrente ha corrisposto alla resistente per il mantenimento della LI dal tempo del deposito del ricorso introduttivo o, quantomeno, da quando quest'ultima è divenuta totalmente economicamente autosufficiente (dicembre 2022) al febbraio
2023, va osservato che il giudice istruttore nel revocare l'obbligo di contribuzione al mantenimento della LI nell'ordinanza a verbale dell'udienza dd. 27.10.2023 ha già compiutamente indicato il termine di cessazione dell'obbligo (febbraio 2023). Fino a tale epoca il ricorrente era dunque obbligato a contribuire al mantenimento della LI, sicché la domanda di restituzione di quanto corrisposto per il lasso di tempo indicato è priva di fondamento.
La domanda va rigettata sul punto.
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4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste in capo al ricorrente.
Vanno anzitutto liquidate le spese di questo giudizio.
Riguardo ai compensi del difensore della resistente va fatta applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminato e dei parametri tabellari medi per tutte le fasi di giudizio, che tutte hanno avuto luogo. I compensi sono pertanto determinati nei seguenti valori: fase di studio, euro 1.701; fase introduttiva, euro 1.204; fase istruttoria, euro 1.806; fase decisionale, euro 2.905.
Occorre poi liquidare le spese del sub-procedimento avente ad oggetto la modifica dei provvedimenti presidenziali, nel quale il ricorrente è stato pure soccombente.
9 I compensi del difensore della resistente possono essere calcolati a questo riguardo facendo applicazione analogica, in mancanza di apposita tabella, dei valori tabellari medi previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminato. Vengono liquidate le sole fasi di studio e introduttiva. I compensi sono determinati nei seguenti valori: fase di studio, euro 1.175; fase introduttiva, euro 851.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. condanna a corrispondere ad a titolo di assegno divorzile la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di euro 500,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno dieci di ogni mese;
dispone che la decorrenza dell'assegno dalla pubblicazione della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. rigetta la domanda di restituzione delle somme corrisposte da ad Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento della prole;
[...]
3. pone in capo ad le spese di lite, che quantifica in euro 7.616 per i compensi del Parte_1 difensore nel presente giudizio e in euro 2.026 per i compensi del difensore nel sub-procedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
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