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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2744/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] ( e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), residenti Parte_2 C.F._2 in Livorno (LI) - Viale di Antignano n. 39, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Quaglie- rini presso il cui studio sito in Livorno, Via Ricasoli n. 82 sono elettivamente domiciliati attori contro
sito in Livorno, viale di Antignano n. 39, C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministrazione condominiale pro tempore, il signor P.IVA_1 [...]
(C.F. ), nato a [...], il [...], con studio profes- Parte_3 C.F._3 sionale in Livorno alla via dei Pelaghi n. 13, rappresentato e difeso, congiuntamente e di- sgiuntamente, dagli avv.ti Francesca Provenzale e Mario Cavallaro ed elettivamente domi- ciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Giarre (CT), via Filippo Turati n. 89 convenuto
Oggetto: servitù di panorama – art. 1067 c.c. – risarcimento danno deprezzamento immobi- le
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in atti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Conclusioni:
1 per parte attrice:
“IN VIA ISTRUTTORIA insistono per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate e non ammesse, tra cui in particolare i capitoli di prova per testi (capitoli 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18,
19, 20, 21, 22, 23, 24), la CTU e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Nel merito, rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, per le causali di cui in narra- tiva:
A) accertato l'inadempimento contrattuale del sito in Livorno – Controparte_1
Viale di Antignano n. 39 (C.F. ), in persona del suo amministratore pro tem- P.IVA_1
pore, (P.I. ), con sede in Livorno (LI) – Piazza Matteotti Controparte_2 P.IVA_2
n. 13, rispetto all'obbligo di manutenzione e potatura delle piante del giardino condomi- niale quale avente causa del signor , condannare il medesimo convenuto Controparte_3 ad adempiere all'obbligo in parola, così come contrattualmente descritto;
B) accertata la sussistenza di un pregiudizio all'esercizio del diritto di servitù di passo pe- donale a favore del resede di proprietà degli attori, nonché della servitù di passo carrabile
a favore dell'autorimessa di proprietà degli attori, condannare il convenuto a CP_1
rendere regolarmente fruibile l'esercizio delle servitù in parola;
C) accertato che i rami delle piante poste lungo il muro di confine all'interno del giardino del si protendono all'interno del giardino di proprietà - Controparte_1 Pt_1
condannare il medesimo convenuto a provvedere al taglio degli stessi ai sensi Pt_4
dell'art. 896 c.c.;
D) accertato che il sistema di illuminazione dell'autorimessa del Controparte_1
è non funzionante, condannare il convenuto a provvedere alla riparazione del- CP_1
lo stesso;
E) Voglia altresì condannare il convenuto a corrispondere a parte attrice la CP_1 somma di € 2.952,63 a titolo di refusione delle spese pagate dalla Signora Parte_1
per la manutenzione e potatura del giardino condominiale, come descritte e documentate.
2 F) Voglia inoltre condannare il al pagamento della somma di € 100,00 al CP_1
giorno a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dell'immobile di proprietà degli attori in ragione dell'inadempimento all'obbligo di potatura delle piante
a far data dal primo marzo 2022 sino all'effettivo taglio delle piante e quindi attualmente nella somma di € 57.500,00, il tut- to da quantificarsi comunque nella misura inferiore o superiore che risulterà conforme a giustizia ed accertata in corso di causa, anche ricorrendo a criteri equitativi”. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché del procedimento di mediazione MAXXI
ADR n. 68/2023”.
per parte convenuta:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
NEL MERITO, respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto totalmente in- fondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, ritenere le suddette domande del tutto sprovviste di prova per i motivi sopra indicati;
condannando, altresì, gli odierni attori alla rifusione delle spese e dei compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA co- me per legge, nonché condannarli per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso il tenore esclu- sivamente bagatellare, palesemente pretestuoso e persecutorio delle spiegate domande, specie a fronte della palmare infondatezza delle medesime”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_5
convenivano dinanzi all'intestato Tribunale il
[...] Controparte_4
al fine di sentire accogliere le conclusioni sopra riportate e rimaste
[...]
invariate nel corso del presente giudizio.
A fondamento delle domande, gli attori, previa allegazione di aver acquistato con atto ai rogiti del Notaio del 26.11.2010 (rep. 46604) la proprietà ed il diritto di abita- Per_1
zione di alcuni immobili, siti in Livorno – Viale di Antignano n. 39 (segnatamente: a) un appartamento al piano terreno e primo indicato al catasto fabbricati al foglio 63 part. 820 sub. 601, cat. A/4, classe 5, vani 8, rendita € 743,70; b) locale ad uso ricovero auto indicato al catasto fabbricati al foglio 63 part. 820 sub. 602, cat. C/6, classe 7, mq 39, rendita €
3 157,11; c) appezzamento di terreno a resede che garantirebbe l'accesso all'appartamento indicato al catasto fabbricati al foglio 63 part. 809 area urbana) e la comproprietà con la limitrofa proprietà del signor del giardino individuato nel foglio 63, Controparte_3
part. 820, sub. 603 area urbana di mq 897 e nel foglio 63, part. 54 sub. 607, area urba- na di mq 1.349, affermavano di aver provveduto nel medesimo atto notarile allo sciogli- mento della comproprietà del citato resede urbano.
Gli attori allegavano, poi, quanto segue in punto di fatto: - di aver, all'esito dello sciogli- mento della comproprietà, acquistato la proprietà della porzione di resede indicata al foglio 63, part. 820, sub. 603 area urbana di mq 897 (mentre il avrebbe CP_3
acquistato la porzione di resede individuata al foglio 63 part. 54 sub. 607, area urbana di mq 1.349); - che il (punto 4 dello scioglimento della comproprietà) si sa- CP_3
rebbe impegnato per sé e per i suoi aventi causa a curare “la manutenzione e potatura delle piante che delimitano il confine del proprio immobile lato mare” (obbligo asseritamente in- serito nel contratto al fine di garantire la vista mare del fabbricato acquistato dagli attori, avendo integrato “la vista mare” il “motivo fondante della scelta dell'acquisto dell'immobile”); - che con successivo atto integrativo sempre ai rogiti del Notaio Per_2
[.
del 24.04.2013 (rep. 48368) trascritto in data 12.09.2013 al n. part. 8037, sarebbe stata costituita a favore del resede di proprietà degli attori (foglio 63, part. 820) ed a carico del resede di proprietà una servitù di passo carrabile e pedonale al fine di CP_3
collegare il fondo attoreo alla pubblica via (Viale di Antignano); - che, in tale atto, sa- rebbe stato specificato che il , per sé, per i suoi eredi ed aventi causa, si sa- CP_3
rebbe obbligato a curare la manutenzione e la potatura delle piante che delimitavano il con- fine del proprio immobile sino ad una altezza massima di mt. 4,5 (misura quest'ultima in- dividuata dietro parere di un agronomo, tenuto conto dell'altezza delle piante al momento dell'acquisto, sempre al fine di garantire la vista mare al prestigioso immobile acquistato); - che sul resede urbano posto a confine con il giardino degli attori sarebbe stata edificata
(immobile originariamente di esclusiva proprietà del e da CP_1 CP_3
cui nel tempo sarebbero state ricavate, e separatamente vendute dal , n. 4 CP_3
unità immobiliari con creazione di apposito ente condominiale); - che, in particolare, in oc- casione della prima vendita con atto ai rogiti del Notaio del 31.07.2014 rep. 4072 Per_3
trascritto a Livorno il 04.08.2014 (acquirente signor , i paciscenti avrebbero Persona_4
4 precisato che il giardino (sub. 610), era da considerarsi bene comune ai sensi dell'art.1117
c.c.; - che anche nei successivi atti di compravendita degli appartamenti costituenti la
[...]
il giardino (sub 610) sarebbe sempre stato espressamente indicato quale parte CP_5
comune al relativo Condominio;
- che ogni diritto ed obbligo relativo alla manutenzione del giardino de quo sarebbe da ritenersi trasferito in capo al convenuto quale CP_1 avente causa del;
- che, peraltro, “inizialmente” il avrebbe CP_3 CP_1 provveduto alla manutenzione del verde in osservanza dell'obbligo assunto contrattualmen- te dal signor nei confronti degli odierni attori, “per sé, successori ed aventi cau- CP_3 sa”; - che, tuttavia, la regolare manutenzione e potatura delle piante da parte del Con- dominio sarebbe stata “interrotta una prima volta intorno al 2017/2018” così da costringe- re la all'esito di vani solleciti, ad accollarsi “nel maggio 2019” le spese (segna- Pt_1 tamente € 2.952,63 asseritamente documentate dalle fatture in atti Arch. Agrono- Per_5
mo Dott. e Ditta LES Srls) sia della manutenzione del verde condominiale che Per_6
della potatura del leccio collocato nel giardino lato mare al fine della riconduzione dell'altezza dell'arbusto a quella di 4,5 metri;
- che nel corso di contatti (anche telefonici e tramite email) intercorsi con il convenuto, la per spirito concilia- CP_1 Pt_1
tivo/collaborativo, si sarebbe determinata ad anticipare le spese riferibili al CP_1
convenuto (e non di sua competenza) nonché a collaborare “per la predisposizione del pro- getto di “arredamento del verde” che il Condominio aveva inteso effettuare;
-che il prece- dente Amministratore del convenuto avrebbe comunicato il 21.2.2019 alla CP_1
'accettazione assembleare della sua richiesta di taglio dell'arbusto; che, tutta- Pt_1
via, rimanendo il Condominio inosservante al proprio obbligo manutentivo, gli attori nel
2021 avrebbero proposto una “prima istanza di mediazione nei confronti del Condominio” riscontrando, peraltro, da un condomino ( mezzo del di lui procuratore) una Pt_6 presa di posizione distante da quella assunta dal (quest'ultima volta a sottrarsi CP_1
ai propri impegni contrattuali); - che avendo il palesato una disponibilità ad CP_1 accogliere le richieste attoree ed essendosi assunto l'impegno (peraltro, effettivamente mantenuto) ad effettuare la periodica potatura degli alberi e delle piante lato mare, i sigg.ri avrebbero rinunciato al procedimento di mediazione;
- che, tutta- Parte_7 via il negli anni 2022/2023 avrebbe nuovamente sospeso l'esecuzione della CP_1
dovuta manutenzione e potatura;
- che tale mancata manutenzione e potatura delle piante
5 avrebbe permesso alle piante presenti nel giardino di di propagarsi al punto da CP_1 diminuire grandemente (se non addirittura ostacolare) l'esercizio della servitù di passo pe- donale costituita a favore del resede degli attori;
- che anche il normale esercizio della ser- vitù di passo carrabile in favore dell'autorimessa di proprietà attorea sarebbe stato pregiudi- cato dalla mancata manutenzione del verde atteso che “le propaggini delle siepi del Con- dominio convenuto” si sarebbero diramate “all'interno della rampa carrabile verso
l'autorimessa, andando a colpire gli autoveicoli” in transito;
- che gli alberi del giardino di lato mare, si sarebbero talmente sviluppati in altezza da precludere integral- CP_1
mente la vista mare dal piano primo del fabbricato degli odierni istanti;
- che nel gennaio
2023 il convenuto avrebbe deliberato all'unanimità la cura e manutenzione di CP_1 tutte le piante “nel rispetto dell'altezza massima di mt. 4,5”; - che, nonostante tale delibera, il sarebbe rimasto inerte con conseguente nuova proposizione (23 marzo 2023) CP_1 di istanza di mediazione da parte degli attori “affinché il si determinasse a CP_1 provvedere definitivamente ad assolvere all'obbligo di manutenzione” (mediazione risultata fallimentare e conclusasi con verbale di mancato accordo); - che nonostante in base ad una relazione agronomica (Dott. ) del 16 maggio 2023 la potatura del leccio (ri- Persona_7 sultante ormai dell'altezza di 5,5 metri) fosse risultata necessaria “al fine di mantenere la stabilità della pianta stessa e scongiurare il rischio di rottura e caduta di rami e branche ammalorate da problematiche fitosanitarie” la potatura del leccio de quo non sarebbe anco- ra avvenuta;
- che le piante del giardino di risulterebbero prive di una qualsiasi CP_1 cura e la loro crescita incontrollata renderebbe difficoltoso l'esercizio della servitù di pas- saggio pedonale;
il tutto con “inevitabile deprezzamento del valore di mercato dell'immobile di proprietà” attorea;
- che il Condominio avrebbe piantato un albero a di- stanza non regolamentare dal confine (con riserva sul punto degli attori ad introdurre sepa- rato giudizio); - che l'impianto di illuminazione del locale autorimessa non risulterebbe
“funzionante da diversi mesi” con conseguente pregiudizio per il transito di veicoli e pedoni nel garage.
In punto di diritto, gli attori davano atto di agire giudizialmente al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo contrattuale alla manutenzione da parte del non- CP_1
ché il risarcimento dei danni e la refusione delle relative spese.
6 Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando in- Controparte_1
tegralmente le pretese avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“VOGLIA, NEL MERITO, dichiarare la domanda attorea come improcedibile atteso il fatto che trattasi di lite chiaramente bagatellare a dispetto dei faraonici importi richiesti e, in ogni caso, respingere tutte le domande ex adverso formulate, ivi comprese quelle istrutto- rie, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, ritenere le suddette domande del tutto sprovviste di prova per i motivi sopra indicati;
condannando, altresì, gli odierni attori alla rifusione delle spese e dei compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché condannarli per lite temeraria ex art.96
c.p.c. atteso il tenore bagatellare, palesemente pretestuoso e persecutorio delle spiegate domande, specie a fronte della palmare infonda- tezza delle medesime”.
A tal fine il eccepiva: - che nel corpo dell'atto introduttivo sarebbe presente, CP_1
per quanto non formulata con piena evidenza, una richiesta risarcitoria afferente ad una
“pretesa servitù di panorama” asseritamente vantata dagli attori (servitù di veduta mai og- getto di costituzione negoziale); - che nell'ampio terreno destinato a parco di cui al lotto originario di LA US (oggi realizzata ai primi del '900 erano stati Controparte_1
piantati decine di lecci con la duplice intenzione di smorzare i venti impetuosi provenienti dal mare e creare un polmone verde intorno alla LA;
- che col tempo parte dei terreni at- torno a LA US sarebbero stati ceduti a terzi e, da ultimo, il lotto acquistato dall'attrice el 2010; - che in tale occasione sarebbe stato presentato anche un progetto per Pt_1
la riqualificazione del verde dei due giardini che si erano venuti a creare sia a seguito della separazione dei lotti sia a seguito della realizzazione (su commissione dei proprietari dei fondi finitimi, di una autorimessa sotterranea;
- che, essendo l'area Pt_1 CP_1
sottoposta a vincolo paesaggistico, nel progetto relativo alla sistemazione del verde sarebbe stata prevista l'inamovibilità di alcuni dei lecci di cui sopra (segnatamente la parte dei lecci non oggetto di estirpazione) e la piantumazione di altre essenze vegetali con scopi compen- sativi;
- che tra i lecci “inamovibili” vi sarebbe rientrato il leccio secolare “leccio n. 5”; - che, a seguito di svariati atti di trasferimento e successivi frazionamenti, gli appartamenti di
LA US (oggi sarebbero stati al più vincolati ad un obbligo di po- Controparte_1
tatura delle piante sul confine delimitante il lotto lato mare ad una al- Controparte_1
7 tezza fissata a metri 4,5; - che tale obbligazione contrattuale (stabilita nell'atto del 2010 e contratta dal sig. ) sarebbe prescritta nel 2020 nonostante, per mera consue- CP_3
tudine e buona conduzione del fondo il avesse provveduto a potare re- CP_1 CP_1
golarmente le piante poste lungo il confine ad una altezza di quattro metri e mezzo;
- che l'immobile sarebbe gravato in favore della proprietà di servitù di passag- CP_1 Pt_1
gio pedonale e di passaggio carrabile attraverso una scivola per autovetture;
- che tali diritti di servitù, mai oggetto di contestazione, non avrebbero subito alcuna limitazione, sia pure parziale o transitoria, nel loro esercizio;
- che con l'allegazione del presunto inadempimen- to della (prescritta) obbligazione di potatura gli attori vorrebbero ovviare alla mancata for- malizzazione contrattuale di una servitù di panorama;
- che nel contratto del 2010 si sarebbe fatto esclusivo riferimento all'obbligo di potatura delle siepi e piante sul confine lato mare del giardino senza alcun riferimento ad obblighi inerenti la vegetazione già esi- CP_1
stente sul resto del giardino condominiale;
- che, comunque, l'inadempimento ex adverso allegato sarebbe inesistente essendo le siepi sempre state potate a regola d'arte tanto che gli attori avrebbero fotografato solo “qualche sparuto e tenero rametto (...), cresciuto in fretta nel periodo estivo in occasione delle uniche assenze (giustificate da malattia) del giardi- niere condominiale, il signor della ditta Pacini Garden”; - che il compen- Parte_8
dio fotografico prodotto dagli attori a sostegno delle doglianze relative alla servitù di passo, sarebbe stato confezionato “ad arte in maniera da ritrarre il passante dietro il cespuglio di palmizi così da esibire un finto ostacolo”; - che il diritto degli attori non sarebbe mai stato leso o limitato atteso che gli stessi avrebbero sempre potuto transitare sia a piedi che trami- te autoveicoli senza alcun ostacolo di sorta;
- che la domanda attorea integrerebbe un tipico esempio di lite bagatellare;
- quanto alla doglianza relativa ai rami che si protendono all'interno del giardino a domanda sarebbe improcedibile per ine- Parte_7
sistenza del fatto;
quanto alle doglianze relative al sistema di illuminazione non funzionante dell'autorimessa ed alla richiesta di condanna alla riparazione, parte convenuta eccepisce l'inesistenza della servitù di illuminazione delle aree di transito;
- l'infondatezza della ri- chiesta degli attori di rifusione delle spese dagli stessi sostenuti per la manutenzione e pota- tura del giardino condominiale atteso che gli esborsi sostenuti dalla per Pt_1
l'effettuazione della potatura (eseguita con l'acquiescenza del Condominio) i) risulterebbe- ro effettuati nel proprio esclusivo interesse;
ii) documenterebbero il riflesso dell'ennesima
8 sua ingerenza negli affari del iii) sarebbero irripetibili perché non Controparte_1
compiuti per spirito di liberalità e non riconducibili alle c.d. donazioni atipiche;
-
l'inammissibilità, per genericità e carenza dei presupposti, della domanda risarcitoria deri- vante da mancato godimento dell'immobile da parte degli attori;
- l'eccessività, ad ogni modo, della “faraonica entità del risarcimento richiesto” stante l'ammontare abnorme della richiesta alla luce di un banale (oltre che non provato) “fastidio”.
La causa è stata istruita documentalmente nonché tramite espletamento dell'interpello dell'attrice nonché tramite l'escussione dei testi di parte attrice Pt_1 Tes_1
(agronomo che aveva curato, nell'interesse degli attori, la stesura di una consulenza
[...]
avente ad oggetto le dimensioni e le necessarie cure dell'arbusto – Persona_8
- collocato nella parte su ovest del resede di ,
[...] CP_1 Testimone_2
(amico di lunga data degli attori che ha frequentato il loro immobile), Tes_3
(domestica alle dipendenze della al novembre 2018 e presente in alcune delle Pt_1
fotografie prodotte dagli attori;
fotografie versate in atti a riprova dell'asserita crescita di sterpi ad ostacolo della servitù di passo contrattualmente costituita in loro favore).
All'udienza del 27 novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente
Giudicante fissava l'udienza del 24 aprile 2025 (successivamente rinviata d'ufficio al 30 aprile 2025) per la remissione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per scritti difensivi conclusionali.
All'udienza del 30 aprile 2025, visto l'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie avanzate da parte attrice, si precisa quan- to segue.
Con ordinanza del 7 marzo 2024 – da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta1 – lo scrivente Giudicante ha già preso posizione su ciascun capitolo di prova arti-
9 colato da parte attrice motivando le ragioni del rigetto della relativa richiesta di ammissio- ne. Sempre in tale sede sono state illustrate le ragioni per cui non meritava accoglimento l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e l'istanza di CTU articolata da parte attri- ce.
In sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi. Premesso che gli attori non hanno argomentato le ragioni per cui sarebbe in ipotesi da revocarsi l'ordinanza istruttoria del 7 marzo 2024 – che in questa sede è da intendersi integralmente confermata -, va detto che le istanze istruttorie attoree sono (oltre che inammissibili ed irrilevanti sulla scorta di quanto già statuito nel citato provvedimento istruttorio) del tutto superflue ai fini della decisione del presente giudizio.
Ed invero, come si esporrà, quanto alle doglianze in merito ad una non provata lesione della servitù di panorama la domanda è da ritenersi infondata.
Quanto alle restanti doglianze sulla lesione della servitù di passo carrabile e pedonale le stesse meritano parimenti reiezione atteso che la crescita degli arbusti – coincisa peraltro con la temporanea sospensione del servizio di giardinaggio condominiale - non risulta aver presentato dimensioni tali da ostacolare (e da ostacolare significativamente) l'esercizio del- le servitù di passo e carrabile (servitù queste sì contrattualmente costituite) in favore degli attori ed a carico del fondo di ex proprietà (oggi CP_3 Controparte_6
[...]
stanze fattuali mai allegate in sede di atto introduttivo ed irrilevante ai fini della decisione), 13 (docu- mentale), 14 (valutativo oltre che non specificamente contestato), 16 (docu-mentale), 17 e 18 (irrile- vanti e valutativi) 19 (documentale), 20 e 21 (irrilevanti), 22 (irrilevante e valutativo), 23 (valutativo e comprovabile documentalmente), 24 (perché implicante inammissibili valutazioni); ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte convenuta perché i relativi capitoli si presentano genericamente articolati (1,2,4), implicano inammissibili valutazioni (1,2,3 e 4) e sono re- lativi a circostanze comprovabili documentalmente (1); ritenuta l'ammissibilità dell'interrogatorio formale di parte attrice osì come articolato Parte_1 da parte convenuta in sede di memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ad accezione del capitolo 3 perché non teso a provocare la confessione;
ritenuta l'inammissibilità delle richieste di CTU stante il carattere esplorativo e comunque trattandosi di strumento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice;
ritenuta l'inammissibilità del richiesto or- dine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto genericamente formulato, inerente a fatti superflui;
il tutto non obliterando che l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”.
10 2. Ciò premesso, è appena il caso di dare atto che, diversamente dalle servitù di passo car- rabile e pedonale – pacificamente contrattualmente costituite in favore del fondo di proprie- tà dell'attore ed a carico del fondo di ex proprietà (dante causa dei Controparte_3
singoli acquirenti delle unità abitative che hanno successivamente costituito il CP_1
convenuto – non risulta a livello contrattuale la costituzione in favore degli attori di al- cuna servitù di panorama.
Gli attori, a fondamento della neanche tanto esplicitamente richiamata sussistenza di una servitù di panorama (in ipotesi lesa dalla crescita, in particolare, di un leccio secolare collo- cato nel giardino condominiale), richiamano una email trasmessa in data 19 maggio 2010 dalla attrice all'agente immobiliare Persona_9
In tale email, la in previsione dell'impegno a sottoscrivere la compravendita Pt_1 dell'immobile per cui è causa, chiedeva all'agente “rassicurazioni” circa il fatto che fosse
“garantita la vista sul alto mare di Viale di Antignano dal primo piano della nuova costru- zione” che sarebbe andata ad effettuare (vista lato mare asseritamente integrante motivo fondante della scelta d'acquisto da parte degli attori del prestigioso immobile per cui è causa).
In risposta a tale email, l'agente immobiliare confermava la volontà del sig. Parte_9
– proprietario del giardino antistante l'immobile degli attori – di assecondare tale sua
[...]
richiesta.
Orbene, da tale scambio epistolare (doc. 2 parte attrice) la orrebbe far discen- Pt_1
dere la esistenza di un diritto di servitù di panorama a vantaggio del di lei fondo ed a carico del giardino condominiale di parte convenuta.
Tuttavia, nel contratto di acquisto del 26 novembre 2020 e nella contestuale divisione della comproprietà dell'originario giardino di cui al foglio 63, part. 820, sub 603 (area urbana di mq 897) e di cui al foglio 63, part. 54, sub. 607 (area urbana di mq 1.349), non si evince in alcun modo la costituzione della pretesa servitù di panorama.
divenuto assegnatario dell'area urbana di maggior ampiezza (ergo Controparte_3
l'area urbana della superficie di 1349 metri quadri identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Livorno al foglio 63, part. 54, sub. 607), si impegnava esclusivamente per sé e
11 per i suoi aventi causa a curare la manutenzione e la potatura delle piante poste a delimita- zione del confine del di lui immobile lato mare.
Tale obbligazione veniva richiamata in un successivo atto integrativo ai rogiti Notaio del 24 aprile 2013 (atto integrativo quest'ultimo ove veniva espressamente costi- Per_1
tuita la servitù di passo carrabile, in parte a livello del piano di campagna ed in parte inter- rata, e pedonale, al fine di collegare la proprietà attorea al Viale di Antignano, a favore del fondo di parte attrice ed a carico del fondo di titolarità ): CP_3
Tale obbligazione non compariva, tuttavia, in alcun modo nei successivi atti traslativi delle singole unità abitative (oggetto di frazionamento) del agli attuali condo- CP_3
mini del convenuto. Controparte_1
In tali atti traslativi (cfr. docc. 4-6) compare unicamente il richiamo espresso alle servitù di passo pedonale e carrabile ma non l'obbligazione a suo tempo assunta dal dante causa degli odierni condomini circa la potatura e manutenzione delle piante a d una altezza di 4,5 metri.
A titolo esemplificativo sia consentito richiamare il contratto di compravendita intercorso in data 31.7.2014 tra e ove all'art. 4 i paciscenti Controparte_3 Persona_4
hanno pattuito quanto se-
12 gue:
13 Orbene, premesso che il convenuto ha puntualmente e correttamente eccepito CP_1 che l'obbligo di manutenzione avrebbe riguardato esclusivamente gli arbusti piantati lungo il confine lato mare e non il leccio secolare n. 5 pacificamente non collocato lungo il confine lato mare (e già questo sarebbe stato sufficiente per la reiezione della domanda attorea), va detto che la pattuizione secondo cui il si obbligava per sé, per i CP_3
suoi eredi e per i propri aventi causa a curare la manutenzione e potatura delle piante collo- cate sul confine lato mare del suo immobile sino ad una altezza di 4,5 metri non vale a fon- dare l'esistenza di un diritto reale minore (servitù) bensì integra, come chiaramente evinci- bile dal tenore letterale, una obbligazione.
Come tale, non può essere estesa in danno degli aventi causa (odierni condomini convenuti) non essendo tale obbligazione richiamata nei rispettivi acquisti immobiliari.
In altri termini, non ha curato né preteso l'imposizione negli Controparte_3
atti di trasferimento immobiliare delle porzioni della sua originaria unica proprietà agli attuali condomini del convenuto dell'obbligazione di manutenzione e pota- CP_1
tura dei più volte richiamati arbusti.
Non risulta negli atti di compravendita immobiliare prodotti da parte attrice (cfr. docc. 4-6) alcuna pattuizione sul punto. Né la sussistenza di una servitù di panorama è documentata tramite la relativa nota di trascrizione.
Alla luce di quanto sinora esposto, a prescindere da ogni vaglio circa l'eccepita prescrizione di tale obbligazione (eccezione eventualmente superabile dalle domande di mediazione in- trodotte da parte attrice), gli attori nulla possono pretendere dagli attuali aventi causa del in relazione alla lamentata crescita eccessiva degli arbusti collocati lato CP_3
5. Parte_10
Si consideri, peraltro, che a differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposi- zione sul fondo servente di una servitus altius non tollendi, e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti desti- nate al suo esercizio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17922 del 22/06/2023, Rv. 668328 - 01);
14 opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta (in tal senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 27/02/2012, Rv. 621862 – 01; Cass. Sez. 2, n.
10250 del 20/10/1997).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, si deve dare at- to che la servitù di panorama – posta ad implicito presupposto della principale domanda at- torea - non risulta costituita a favore degli attori né a titolo derivativo né a titolo originario non risultando prova dell'esistenza di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.
La domanda attorea volta all'accertamento dell'inadempimento contrattuale del CP_7
[...
convenuto circa l'omessa potatura degli arbusti così come sancita nell'obbligazione contratta dal dante causa nell'atto pubblico del 2010 merita, dunque, reie- CP_3
zione con conseguente superfluità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio sul punto.
Da tale reiezione consegue anche la richiesta di ripetizione degli importi asseritamente anti- cipati (€ 2.952,63) dalla er l'esecuzione di perizie ed accertamenti sullo stato Pt_1
del leccio secolare e per la manutenzione e potatura del giardino Peraltro, CP_8 non si vede come possa l'attrice dapprima allegare di aver sostenuto tali spese “per spirito conciliativo/collaborativo” e, poi, richiederne la restituzione.
L'attrice – di cui il convenuto ha stigmatizzato nei suoi scritti la sua condotta CP_1
di reiterata ingerenza nella gestione del giardino condominiale (ingerenze, in parte, ammes- se dalla stessa n sede di interpello “Ho fatto sì insistenti richieste per potare Pt_1
l'albero ma non mi sono mai assunta l'onere in proprio di effettuare la potatura chiedendo
a tal fine l'autorizzazione al ”) – da un lato, faceva presente al di CP_1 CP_1
volersi assumere il costo di tali interventi per buon vicinato (interventi, peraltro, realizzati nel suo esclusivo interesse atteso che ha posto le perizie eseguite in tale frangente a fonda- mento della propria domanda), dall'altro, ottenuta di fatto l'acquiescenza del CP_1
pretende ora la refusione dei relativi esborsi in assenza di prova della doverosità dell'intervento di manutenzione/potatura del leccio da parte del convenuto en- CP_1
tro il limite di 4,5 metri.
3. Quanto alle doglianze e domande attoree relative all'accertamento della sussistenza del pregiudizio asseritamente subito in merito all'esercizio del diritto di servitù di passo pedo-
15 nale e carrabile con contestuale richiesta di condanna del ex art. 1067 c.c. “a CP_1 rendere regolarmente fruibile l'esercizio delle servitù in parola” si precisa quanto segue.
Come il procuratore di parte attrice stessa ha dichiarato a verbale nel corso della prima udienza di comparizione parti ex art. 183 c.p.c. del 7 marzo 2024 il nelle mo- CP_1
re del presente giudizio “ha eseguito le potature relative alla servitù di passo carrabile e pedonale”.
Orbene, tale sopravvenienza non può che portare alla declaratoria di cessata materia del contendere in parte qua.
Come di recente è stato ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazio- ne della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussi- ste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da deter- minare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021, Rv. 661966 - 01).
In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione – come nel caso di specie - che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, fa- cendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice (cfr., in motivazione, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014, Rv. 629925 – 01; in senso conforme anche Cass., Sez.
2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013, Rv. 626282 – 01; Cass. n. 23289/07; Cass. n.
6909/09).
Come noto, il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere è tenuto, comunque, a pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddo- ve detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabi- lità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine som- maria di delibazione del merito (Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, n.24234; in senso conforme anche Cass. sent. n. 5555/2016; Cass. civ. n. 2719/2015, n. 21244/2006; Cass.,
Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979 e Cass. n. 46/1990).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va ravvisata la soccombenza vir- tuale in capo a parte attrice atteso che dalla stessa produzione documentale offerta dagli at-
16 tori nonché dalle risultanze delle prove orali complessivamente considerate non è emersa alcuna significativa lesione dell'esercizio sia del diritto di servitù carrabile che del diritto di servitù pedonale.
Premesso che “l'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ip- sa, ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo in ta- le ipotesi l'indagine del giudice di merito essere diretta ad accertare se il maggior godi- mento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 997 del 15/01/2025, Rv. 673501 – 01; Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 25096 del 23/08/2023, Rv. 668921 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
14472 del 30/06/2011, Rv. 618525; Cass., Sez. 2, Sent. n. 22831 del 2005; Cass., Sez. 2,
Sent. n. 2327 del 1995; Cass., Sez. 2, Sent. n. 5233 del 1983), va dato atto che, come ha puntualmente osservato parte convenuta sin dalla costituzione in giudizio, la crescita degli
“sterpetti/rametti” di non considerevoli dimensioni sia sul vialetto che permette l'accesso dell'immobile lla via pubblica (Viale Antignano) che sulla rampa che conduce Pt_1 al “garage” collocato in parte sotto l'immobile sostanzialmente coincisa a li- Pt_1
vello temporale con le assenze (asseritamente dovute a motivi di salute) del giardiniere condominiale della . Controparte_9
Premesso che il compendio fotografico versato in atti dagli attori non risulta aver data certa e che solo all'esito dell'espletata istruttoria orale può temporalmente collocarsi nel settem- bre 2023 (peraltro in un periodo compatibile con la dedotta sospensione del servizio di giardinaggio), sono proprio le fotografie a dare atto, diversamente da quanto allegato dagli attori, della non particolare lesività della crescita dei rami ed a smentire la dedotta circo- stanza secondo cui i titolari della servitù di passo (odierni attori) sarebbero stati “costretti ad improbabili acrobazie per poter accedere alla propria unità dal cancello” (per usare le stesse parole di parte attrice a pag. 12 dell'atto introduttivo).
Alcune fotografie risultano, con tutta evidenza, scattate non frontalmente.
In particolare, in una foto versata in atti, l'autore delle stessa ha eseguito lo scatto collocan- dosi in un punto prospettico a lato del viottolino così da amplificare l'effetto “invasivo” del- la crescita arborea (cfr. sul punto dich. test. ud. 27.11.2024 “le prime 3 fo- Tes_3
17 to di cui al doc. 15 mi ricordo che le ha scattate la sig.ra Io ero collocata frontal- Pt_1 mente davanti a lei. Nella terza foto sono collocata trasversalmente e di spalle”).
Le stesse dichiarazioni dei testi non sono particolarmente di ausilio alla tesi difensiva atto- rea.
Ed invero, il teste amico di lunga data degli attori, da un lato, non Testimone_2
ha potuto confermare con precisione la data in cui sono state scattate le fotografie, dall'altro ha indirettamente confermato che gli attori hanno comunque potuto godere dell'immobile per cui è causa.
Il teste, per sua stessa ammissione, ha dato atto di aver frequentato tale compendio immo- biliare in occasione di alcune cene sulla terrazza dell'immobile degli attori (“abbiamo fatto delle cene in terrazza dai sigg.ri Parte_11 Parte_1 [...]
P
un po' che era del Condominio”; “Sulla data di rea- Pt_12 Parte_13 Parte_15
lizzazione delle fotografie non posso essere preciso non avendole scattate io. Il periodo però dovrebbe essere più o meno quello (fine settembre – inizi ottobre 2023). Riferisco questo,
18 sempre in ragione della frequentazione dell'immobile dei (cene con amici effet- Pt_5 tuate in quel periodo)”). Ciò, a riprova dell'infondatezza dell'asserito mancato godimento dell'immobile da parte degli attori proprio “in quel periodo” in cui sarebbe stata evidente, per stessa prospettazione attorea, l'omessa manutenzione e potatura del verde.
Il predetto dichiarante ha, quindi, dato atto – ad ulteriore prova della cessata materia del con-
tendere in relazione alle domande ex art. 1067 c.c. – del fatto che sia i rami sulla rampa car-
rabile che i rami insistenti sul vialetto pedonale risultano esser stati “da un bel po'” rimos- si (“Ad ogni modo preciso che frequento spesso l'immobile dei miei amici e che adesso la ram- pa carrabile non presenta più quei problemi (presenza di rami) da un bel po'. Anche sul vialet- to pedonale posso riferire che i rametti lunghi di ulivo sono stati sistemati da un bel po' (da qualche mese)”).
La teste al netto della scarsissima attendibilità del suo narrato per esser la Tes_3 stessa legata da rapporto contrattuale con gli attori (“domestica alle dipendenze della sig.ra da novembre 2018”) e per aver ella stessa attivamente partecipato alla documenta- Pt_1 zione dello stato dei luoghi venendo pacificamente “immortalata” dagli attori nel vialetto di cui alla servitù di passo pedonale, si è limitata ad esprimere valutazioni soggettive e/o a riferire cir-
ca potenziali (e mai verificatisi) pregiudizi (graffi alla carrozzeria) che i rami sporgenti avrebbe-
ro potuto apportare alle autovetture in transito sulla rampa (cfr. dich. test. ud. Tes_3
27.11.2024 “dal mio punto di vista la presenza degli sterpi/rametti rappresentati dalle foto da- vano noia per percorrere il vialetto che conduce alla proprietà ; “Dalle foto del Pt_1
doc. 16 si vedono bene i rami con le relative spine che potevano graffiare le autovetture che si immettevano sulla rampa carrabile di accesso verso l'autorimessa di proprietà ). Pt_1
In conclusione, ferma la cessata materia in parte qua, ai fini della valutazione prognostica di cui alla soccombenza virtuale, non può dirsi accertata, anche alla luce dell'espletata istruttoria orale, una effettiva e soprattutto seria e significativa limitazione – per effetto della temporanea mancata potatura del verde condominiale da parte del Controparte_10
- dell'esercizio di servitù pedonale e carrabile degli attori. In altri termini, l'omessa
[...]
temporanea potatura delle siepi condominiali non può tradursi in un apprezzabile ag- gravio dell'esercizio delle citate servitù.
4. Quanto alla domanda di parte attrice sub lett. C – id est, accertamento che i rami delle piante poste lungo il muro di confine all'interno del giardino del convenuto si CP_1
19 protendono all'interno del giardino di proprietà attorea con condanna del a CP_1
provvedere al taglio degli stessi ex art. 896 c.c. – si precisa quanto segue.
Parte attrice ha allegato che le siepi poste nel giardino condominiale lungo il muro di confi- ne, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, si sarebbero protese nella colonna d'aria sovrastante il giardino di proprietà – Pt_1 Pt_4
Gli attori, previa documentazione di quanto allegato tramite compendio fotografico (all.
21), hanno chiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 896 c.c., “poi- CP_1
ché le propaggini delle piante ostacolano il passaggio della luce e cagionano la caduta di fogliame e sporcizia all'interno della loro proprietà”.
Parte convenuta, in ordine alla contestata violazione ex art. 896 c.c., ha dato atto, pur sinte- ticamente, dell'assenza di un vero e proprio pregiudizio per gli attori (“sarebbe bastato se- gnalare la presenza dei getti della pianta e i condomini avrebbero potuto, con un semplice tocco delle dita rompere i virgulti ritratti nelle foto”).
Orbene, tenuto conto della circostanza secondo cui allorquando il servizio di giardinaggio condominiale è tornato ad operare regolarmente tutte le “asperità” relative al taglio degli
“sterpetti” e delle propaggini ricadenti all'interno della colonna d'aria sovrastante il giardi- no di proprietà attorea sono venute meno (circostanza desumibile dalla singolare concomi- tanza temporale dei disagi patiti dagli attori fine estate 2023, come riscontrato dall'istruttoria orale, e dall'allegata sospensione del servizio di giardinaggio per problemi di salute del giardiniere condominiale) si impone la cessata materia del contendere in parte qua. Sia consentito, per la valutazione della soccombenza virtuale, richiamare quanto già statuito al precedente paragrafo in relazione alla domanda ex art. 1067 c.c. (con conseguen- te soccombenza virtuale in capo alla parte attrice stante l'evidente esiguità del temporaneo pregiudizio patito consistente al più in meri e lievi disagi/fastidi).
5. Quanto alla richiesta attorea di riparazione del sistema di illuminazione dell'autorimessa si impone il rigetto nel merito sulla scorta della seguente motivazione. CP_8
Come ha correttamente eccepito parte convenuta, gli attori sono titolari del solo diritto di servitù di passaggio carrabile nel locale autorimessa senza godere di alcun diritto sulla il- luminazione delle relative aree di transito, non esistendo alcun obbligo in capo al Condo- minio di garantire l'illuminazione nella zona de qua (zona risultante aperta verso l'esterno e con luce proveniente da fuori a qualunque ora, grazie anche all'illuminazione pubblica).
20 I condomini, alla luce di quanto allegato dal convenuto e non contestato da CP_1 parte attrice, si sono determinati, al fine di risparmiare “inutili sprechi”, a non ripristinare l'illuminazione di tale area. Ad ogni modo, a prescindere dalla opportunità o meno di tale determinazione, va detto che l'assenza di illuminazione non può valere a comprimere il di- ritto di transito (rectius di passo carrabile) degli attori con conseguente reiezione della do- manda in parte qua.
6. Risultando infondata la domanda principale relativa all'inadempimento dell'obbligazione convenzionalmente fissata nel contratto di vendita e di divisione intercor- so tra gli attori ed il sig. (dante causa dei singoli condomini facenti Controparte_3
parte del convenuto), risultando cessata la materia del contendere con riferi- CP_1
mento alle restanti domande formulate ex art. 1067 c.c., risultando (anche alla luce della di- chiarazione del teste non provato il danno derivane da mancato godimento Tes_2 dell'immobile da parte degli attori (danno che, come noto, non avrebbe comunque potuto ritenersi in re ipsa), si impone la reiezione della domanda risarcitoria avente ad oggetto il
“danno patrimoniale” asseritamente patito per “deprezzamento” dell'immobile di loro pro- prietà.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si precisa quanto segue.
Le spese legali seguono il criterio della soccombenza, pertanto, all'esito complessivo della lite, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c. si condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte convenuta.
Sono, quindi, poste a carico dell'attrice le spese di lite che si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del
13/08/2022 con riferimento ai valori medi2 per le fasi di studio, introduttiva ed i valori mi- nimi per le fasi istruttoria/trattazione3 e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto
21 svolta dalle parti, del valore (valore della causa € 60.452,63 – ergo scaglione di riferimento da € 52.001,00 ad € 260.000,00), natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per ultimo non si ravvisano gli estremi per condannare parte attrice alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non essendo dimostrato il dolo e/o la colpa grave nell'introdurre il presente giudizio, ancorché sia stata fatta valere giudizialmente una pretesa che si è rive- lata totalmente infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti con riguardo alle domande ex artt. 1067 c.c. e 896 c.c. formulate dagli attori nei confronti del Controparte_10
nuto;
2) Rigetta ogni altra domanda formulata da parte attrice nei confronti del CP_1
convenuto per le ragioni di cui in parte motiva;
3) condanna e alla refusione delle Parte_1 Parte_5
spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che si liquidano in € Controparte_11
9.142,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€
2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in data 28 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'esple- tamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “...ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle istanze di prova orale (prova testimoniale) articolate da parte attrice in sede di memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ad eccezione dei capitoli 4 (valuta- tivo e generico), 5 (pacifico), 6 (perché relativo a circostanze fattuali mai allegate in sede di atto intro- duttivo ed irrilevante ai fini della decisione), 7 (perché relativo a circostanze fattuali mai allegate in sede di atto introduttivo), 8 (perché genericamente articolato oltre che irrilevante), 9, 10 (perché generica- mente articolati ed implicanti inammissibili valutazioni), 11 (documentale), 12 (perché relativo a circo- 2 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'e- sercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previ- sti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustifi- cano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01) 3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2744/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] ( e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), residenti Parte_2 C.F._2 in Livorno (LI) - Viale di Antignano n. 39, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Quaglie- rini presso il cui studio sito in Livorno, Via Ricasoli n. 82 sono elettivamente domiciliati attori contro
sito in Livorno, viale di Antignano n. 39, C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministrazione condominiale pro tempore, il signor P.IVA_1 [...]
(C.F. ), nato a [...], il [...], con studio profes- Parte_3 C.F._3 sionale in Livorno alla via dei Pelaghi n. 13, rappresentato e difeso, congiuntamente e di- sgiuntamente, dagli avv.ti Francesca Provenzale e Mario Cavallaro ed elettivamente domi- ciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Giarre (CT), via Filippo Turati n. 89 convenuto
Oggetto: servitù di panorama – art. 1067 c.c. – risarcimento danno deprezzamento immobi- le
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in atti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Conclusioni:
1 per parte attrice:
“IN VIA ISTRUTTORIA insistono per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate e non ammesse, tra cui in particolare i capitoli di prova per testi (capitoli 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18,
19, 20, 21, 22, 23, 24), la CTU e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Nel merito, rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, per le causali di cui in narra- tiva:
A) accertato l'inadempimento contrattuale del sito in Livorno – Controparte_1
Viale di Antignano n. 39 (C.F. ), in persona del suo amministratore pro tem- P.IVA_1
pore, (P.I. ), con sede in Livorno (LI) – Piazza Matteotti Controparte_2 P.IVA_2
n. 13, rispetto all'obbligo di manutenzione e potatura delle piante del giardino condomi- niale quale avente causa del signor , condannare il medesimo convenuto Controparte_3 ad adempiere all'obbligo in parola, così come contrattualmente descritto;
B) accertata la sussistenza di un pregiudizio all'esercizio del diritto di servitù di passo pe- donale a favore del resede di proprietà degli attori, nonché della servitù di passo carrabile
a favore dell'autorimessa di proprietà degli attori, condannare il convenuto a CP_1
rendere regolarmente fruibile l'esercizio delle servitù in parola;
C) accertato che i rami delle piante poste lungo il muro di confine all'interno del giardino del si protendono all'interno del giardino di proprietà - Controparte_1 Pt_1
condannare il medesimo convenuto a provvedere al taglio degli stessi ai sensi Pt_4
dell'art. 896 c.c.;
D) accertato che il sistema di illuminazione dell'autorimessa del Controparte_1
è non funzionante, condannare il convenuto a provvedere alla riparazione del- CP_1
lo stesso;
E) Voglia altresì condannare il convenuto a corrispondere a parte attrice la CP_1 somma di € 2.952,63 a titolo di refusione delle spese pagate dalla Signora Parte_1
per la manutenzione e potatura del giardino condominiale, come descritte e documentate.
2 F) Voglia inoltre condannare il al pagamento della somma di € 100,00 al CP_1
giorno a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dell'immobile di proprietà degli attori in ragione dell'inadempimento all'obbligo di potatura delle piante
a far data dal primo marzo 2022 sino all'effettivo taglio delle piante e quindi attualmente nella somma di € 57.500,00, il tut- to da quantificarsi comunque nella misura inferiore o superiore che risulterà conforme a giustizia ed accertata in corso di causa, anche ricorrendo a criteri equitativi”. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché del procedimento di mediazione MAXXI
ADR n. 68/2023”.
per parte convenuta:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
NEL MERITO, respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto totalmente in- fondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, ritenere le suddette domande del tutto sprovviste di prova per i motivi sopra indicati;
condannando, altresì, gli odierni attori alla rifusione delle spese e dei compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA co- me per legge, nonché condannarli per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso il tenore esclu- sivamente bagatellare, palesemente pretestuoso e persecutorio delle spiegate domande, specie a fronte della palmare infondatezza delle medesime”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_5
convenivano dinanzi all'intestato Tribunale il
[...] Controparte_4
al fine di sentire accogliere le conclusioni sopra riportate e rimaste
[...]
invariate nel corso del presente giudizio.
A fondamento delle domande, gli attori, previa allegazione di aver acquistato con atto ai rogiti del Notaio del 26.11.2010 (rep. 46604) la proprietà ed il diritto di abita- Per_1
zione di alcuni immobili, siti in Livorno – Viale di Antignano n. 39 (segnatamente: a) un appartamento al piano terreno e primo indicato al catasto fabbricati al foglio 63 part. 820 sub. 601, cat. A/4, classe 5, vani 8, rendita € 743,70; b) locale ad uso ricovero auto indicato al catasto fabbricati al foglio 63 part. 820 sub. 602, cat. C/6, classe 7, mq 39, rendita €
3 157,11; c) appezzamento di terreno a resede che garantirebbe l'accesso all'appartamento indicato al catasto fabbricati al foglio 63 part. 809 area urbana) e la comproprietà con la limitrofa proprietà del signor del giardino individuato nel foglio 63, Controparte_3
part. 820, sub. 603 area urbana di mq 897 e nel foglio 63, part. 54 sub. 607, area urba- na di mq 1.349, affermavano di aver provveduto nel medesimo atto notarile allo sciogli- mento della comproprietà del citato resede urbano.
Gli attori allegavano, poi, quanto segue in punto di fatto: - di aver, all'esito dello sciogli- mento della comproprietà, acquistato la proprietà della porzione di resede indicata al foglio 63, part. 820, sub. 603 area urbana di mq 897 (mentre il avrebbe CP_3
acquistato la porzione di resede individuata al foglio 63 part. 54 sub. 607, area urbana di mq 1.349); - che il (punto 4 dello scioglimento della comproprietà) si sa- CP_3
rebbe impegnato per sé e per i suoi aventi causa a curare “la manutenzione e potatura delle piante che delimitano il confine del proprio immobile lato mare” (obbligo asseritamente in- serito nel contratto al fine di garantire la vista mare del fabbricato acquistato dagli attori, avendo integrato “la vista mare” il “motivo fondante della scelta dell'acquisto dell'immobile”); - che con successivo atto integrativo sempre ai rogiti del Notaio Per_2
[.
del 24.04.2013 (rep. 48368) trascritto in data 12.09.2013 al n. part. 8037, sarebbe stata costituita a favore del resede di proprietà degli attori (foglio 63, part. 820) ed a carico del resede di proprietà una servitù di passo carrabile e pedonale al fine di CP_3
collegare il fondo attoreo alla pubblica via (Viale di Antignano); - che, in tale atto, sa- rebbe stato specificato che il , per sé, per i suoi eredi ed aventi causa, si sa- CP_3
rebbe obbligato a curare la manutenzione e la potatura delle piante che delimitavano il con- fine del proprio immobile sino ad una altezza massima di mt. 4,5 (misura quest'ultima in- dividuata dietro parere di un agronomo, tenuto conto dell'altezza delle piante al momento dell'acquisto, sempre al fine di garantire la vista mare al prestigioso immobile acquistato); - che sul resede urbano posto a confine con il giardino degli attori sarebbe stata edificata
(immobile originariamente di esclusiva proprietà del e da CP_1 CP_3
cui nel tempo sarebbero state ricavate, e separatamente vendute dal , n. 4 CP_3
unità immobiliari con creazione di apposito ente condominiale); - che, in particolare, in oc- casione della prima vendita con atto ai rogiti del Notaio del 31.07.2014 rep. 4072 Per_3
trascritto a Livorno il 04.08.2014 (acquirente signor , i paciscenti avrebbero Persona_4
4 precisato che il giardino (sub. 610), era da considerarsi bene comune ai sensi dell'art.1117
c.c.; - che anche nei successivi atti di compravendita degli appartamenti costituenti la
[...]
il giardino (sub 610) sarebbe sempre stato espressamente indicato quale parte CP_5
comune al relativo Condominio;
- che ogni diritto ed obbligo relativo alla manutenzione del giardino de quo sarebbe da ritenersi trasferito in capo al convenuto quale CP_1 avente causa del;
- che, peraltro, “inizialmente” il avrebbe CP_3 CP_1 provveduto alla manutenzione del verde in osservanza dell'obbligo assunto contrattualmen- te dal signor nei confronti degli odierni attori, “per sé, successori ed aventi cau- CP_3 sa”; - che, tuttavia, la regolare manutenzione e potatura delle piante da parte del Con- dominio sarebbe stata “interrotta una prima volta intorno al 2017/2018” così da costringe- re la all'esito di vani solleciti, ad accollarsi “nel maggio 2019” le spese (segna- Pt_1 tamente € 2.952,63 asseritamente documentate dalle fatture in atti Arch. Agrono- Per_5
mo Dott. e Ditta LES Srls) sia della manutenzione del verde condominiale che Per_6
della potatura del leccio collocato nel giardino lato mare al fine della riconduzione dell'altezza dell'arbusto a quella di 4,5 metri;
- che nel corso di contatti (anche telefonici e tramite email) intercorsi con il convenuto, la per spirito concilia- CP_1 Pt_1
tivo/collaborativo, si sarebbe determinata ad anticipare le spese riferibili al CP_1
convenuto (e non di sua competenza) nonché a collaborare “per la predisposizione del pro- getto di “arredamento del verde” che il Condominio aveva inteso effettuare;
-che il prece- dente Amministratore del convenuto avrebbe comunicato il 21.2.2019 alla CP_1
'accettazione assembleare della sua richiesta di taglio dell'arbusto; che, tutta- Pt_1
via, rimanendo il Condominio inosservante al proprio obbligo manutentivo, gli attori nel
2021 avrebbero proposto una “prima istanza di mediazione nei confronti del Condominio” riscontrando, peraltro, da un condomino ( mezzo del di lui procuratore) una Pt_6 presa di posizione distante da quella assunta dal (quest'ultima volta a sottrarsi CP_1
ai propri impegni contrattuali); - che avendo il palesato una disponibilità ad CP_1 accogliere le richieste attoree ed essendosi assunto l'impegno (peraltro, effettivamente mantenuto) ad effettuare la periodica potatura degli alberi e delle piante lato mare, i sigg.ri avrebbero rinunciato al procedimento di mediazione;
- che, tutta- Parte_7 via il negli anni 2022/2023 avrebbe nuovamente sospeso l'esecuzione della CP_1
dovuta manutenzione e potatura;
- che tale mancata manutenzione e potatura delle piante
5 avrebbe permesso alle piante presenti nel giardino di di propagarsi al punto da CP_1 diminuire grandemente (se non addirittura ostacolare) l'esercizio della servitù di passo pe- donale costituita a favore del resede degli attori;
- che anche il normale esercizio della ser- vitù di passo carrabile in favore dell'autorimessa di proprietà attorea sarebbe stato pregiudi- cato dalla mancata manutenzione del verde atteso che “le propaggini delle siepi del Con- dominio convenuto” si sarebbero diramate “all'interno della rampa carrabile verso
l'autorimessa, andando a colpire gli autoveicoli” in transito;
- che gli alberi del giardino di lato mare, si sarebbero talmente sviluppati in altezza da precludere integral- CP_1
mente la vista mare dal piano primo del fabbricato degli odierni istanti;
- che nel gennaio
2023 il convenuto avrebbe deliberato all'unanimità la cura e manutenzione di CP_1 tutte le piante “nel rispetto dell'altezza massima di mt. 4,5”; - che, nonostante tale delibera, il sarebbe rimasto inerte con conseguente nuova proposizione (23 marzo 2023) CP_1 di istanza di mediazione da parte degli attori “affinché il si determinasse a CP_1 provvedere definitivamente ad assolvere all'obbligo di manutenzione” (mediazione risultata fallimentare e conclusasi con verbale di mancato accordo); - che nonostante in base ad una relazione agronomica (Dott. ) del 16 maggio 2023 la potatura del leccio (ri- Persona_7 sultante ormai dell'altezza di 5,5 metri) fosse risultata necessaria “al fine di mantenere la stabilità della pianta stessa e scongiurare il rischio di rottura e caduta di rami e branche ammalorate da problematiche fitosanitarie” la potatura del leccio de quo non sarebbe anco- ra avvenuta;
- che le piante del giardino di risulterebbero prive di una qualsiasi CP_1 cura e la loro crescita incontrollata renderebbe difficoltoso l'esercizio della servitù di pas- saggio pedonale;
il tutto con “inevitabile deprezzamento del valore di mercato dell'immobile di proprietà” attorea;
- che il Condominio avrebbe piantato un albero a di- stanza non regolamentare dal confine (con riserva sul punto degli attori ad introdurre sepa- rato giudizio); - che l'impianto di illuminazione del locale autorimessa non risulterebbe
“funzionante da diversi mesi” con conseguente pregiudizio per il transito di veicoli e pedoni nel garage.
In punto di diritto, gli attori davano atto di agire giudizialmente al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo contrattuale alla manutenzione da parte del non- CP_1
ché il risarcimento dei danni e la refusione delle relative spese.
6 Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando in- Controparte_1
tegralmente le pretese avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“VOGLIA, NEL MERITO, dichiarare la domanda attorea come improcedibile atteso il fatto che trattasi di lite chiaramente bagatellare a dispetto dei faraonici importi richiesti e, in ogni caso, respingere tutte le domande ex adverso formulate, ivi comprese quelle istrutto- rie, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, ritenere le suddette domande del tutto sprovviste di prova per i motivi sopra indicati;
condannando, altresì, gli odierni attori alla rifusione delle spese e dei compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché condannarli per lite temeraria ex art.96
c.p.c. atteso il tenore bagatellare, palesemente pretestuoso e persecutorio delle spiegate domande, specie a fronte della palmare infonda- tezza delle medesime”.
A tal fine il eccepiva: - che nel corpo dell'atto introduttivo sarebbe presente, CP_1
per quanto non formulata con piena evidenza, una richiesta risarcitoria afferente ad una
“pretesa servitù di panorama” asseritamente vantata dagli attori (servitù di veduta mai og- getto di costituzione negoziale); - che nell'ampio terreno destinato a parco di cui al lotto originario di LA US (oggi realizzata ai primi del '900 erano stati Controparte_1
piantati decine di lecci con la duplice intenzione di smorzare i venti impetuosi provenienti dal mare e creare un polmone verde intorno alla LA;
- che col tempo parte dei terreni at- torno a LA US sarebbero stati ceduti a terzi e, da ultimo, il lotto acquistato dall'attrice el 2010; - che in tale occasione sarebbe stato presentato anche un progetto per Pt_1
la riqualificazione del verde dei due giardini che si erano venuti a creare sia a seguito della separazione dei lotti sia a seguito della realizzazione (su commissione dei proprietari dei fondi finitimi, di una autorimessa sotterranea;
- che, essendo l'area Pt_1 CP_1
sottoposta a vincolo paesaggistico, nel progetto relativo alla sistemazione del verde sarebbe stata prevista l'inamovibilità di alcuni dei lecci di cui sopra (segnatamente la parte dei lecci non oggetto di estirpazione) e la piantumazione di altre essenze vegetali con scopi compen- sativi;
- che tra i lecci “inamovibili” vi sarebbe rientrato il leccio secolare “leccio n. 5”; - che, a seguito di svariati atti di trasferimento e successivi frazionamenti, gli appartamenti di
LA US (oggi sarebbero stati al più vincolati ad un obbligo di po- Controparte_1
tatura delle piante sul confine delimitante il lotto lato mare ad una al- Controparte_1
7 tezza fissata a metri 4,5; - che tale obbligazione contrattuale (stabilita nell'atto del 2010 e contratta dal sig. ) sarebbe prescritta nel 2020 nonostante, per mera consue- CP_3
tudine e buona conduzione del fondo il avesse provveduto a potare re- CP_1 CP_1
golarmente le piante poste lungo il confine ad una altezza di quattro metri e mezzo;
- che l'immobile sarebbe gravato in favore della proprietà di servitù di passag- CP_1 Pt_1
gio pedonale e di passaggio carrabile attraverso una scivola per autovetture;
- che tali diritti di servitù, mai oggetto di contestazione, non avrebbero subito alcuna limitazione, sia pure parziale o transitoria, nel loro esercizio;
- che con l'allegazione del presunto inadempimen- to della (prescritta) obbligazione di potatura gli attori vorrebbero ovviare alla mancata for- malizzazione contrattuale di una servitù di panorama;
- che nel contratto del 2010 si sarebbe fatto esclusivo riferimento all'obbligo di potatura delle siepi e piante sul confine lato mare del giardino senza alcun riferimento ad obblighi inerenti la vegetazione già esi- CP_1
stente sul resto del giardino condominiale;
- che, comunque, l'inadempimento ex adverso allegato sarebbe inesistente essendo le siepi sempre state potate a regola d'arte tanto che gli attori avrebbero fotografato solo “qualche sparuto e tenero rametto (...), cresciuto in fretta nel periodo estivo in occasione delle uniche assenze (giustificate da malattia) del giardi- niere condominiale, il signor della ditta Pacini Garden”; - che il compen- Parte_8
dio fotografico prodotto dagli attori a sostegno delle doglianze relative alla servitù di passo, sarebbe stato confezionato “ad arte in maniera da ritrarre il passante dietro il cespuglio di palmizi così da esibire un finto ostacolo”; - che il diritto degli attori non sarebbe mai stato leso o limitato atteso che gli stessi avrebbero sempre potuto transitare sia a piedi che trami- te autoveicoli senza alcun ostacolo di sorta;
- che la domanda attorea integrerebbe un tipico esempio di lite bagatellare;
- quanto alla doglianza relativa ai rami che si protendono all'interno del giardino a domanda sarebbe improcedibile per ine- Parte_7
sistenza del fatto;
quanto alle doglianze relative al sistema di illuminazione non funzionante dell'autorimessa ed alla richiesta di condanna alla riparazione, parte convenuta eccepisce l'inesistenza della servitù di illuminazione delle aree di transito;
- l'infondatezza della ri- chiesta degli attori di rifusione delle spese dagli stessi sostenuti per la manutenzione e pota- tura del giardino condominiale atteso che gli esborsi sostenuti dalla per Pt_1
l'effettuazione della potatura (eseguita con l'acquiescenza del Condominio) i) risulterebbe- ro effettuati nel proprio esclusivo interesse;
ii) documenterebbero il riflesso dell'ennesima
8 sua ingerenza negli affari del iii) sarebbero irripetibili perché non Controparte_1
compiuti per spirito di liberalità e non riconducibili alle c.d. donazioni atipiche;
-
l'inammissibilità, per genericità e carenza dei presupposti, della domanda risarcitoria deri- vante da mancato godimento dell'immobile da parte degli attori;
- l'eccessività, ad ogni modo, della “faraonica entità del risarcimento richiesto” stante l'ammontare abnorme della richiesta alla luce di un banale (oltre che non provato) “fastidio”.
La causa è stata istruita documentalmente nonché tramite espletamento dell'interpello dell'attrice nonché tramite l'escussione dei testi di parte attrice Pt_1 Tes_1
(agronomo che aveva curato, nell'interesse degli attori, la stesura di una consulenza
[...]
avente ad oggetto le dimensioni e le necessarie cure dell'arbusto – Persona_8
- collocato nella parte su ovest del resede di ,
[...] CP_1 Testimone_2
(amico di lunga data degli attori che ha frequentato il loro immobile), Tes_3
(domestica alle dipendenze della al novembre 2018 e presente in alcune delle Pt_1
fotografie prodotte dagli attori;
fotografie versate in atti a riprova dell'asserita crescita di sterpi ad ostacolo della servitù di passo contrattualmente costituita in loro favore).
All'udienza del 27 novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente
Giudicante fissava l'udienza del 24 aprile 2025 (successivamente rinviata d'ufficio al 30 aprile 2025) per la remissione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per scritti difensivi conclusionali.
All'udienza del 30 aprile 2025, visto l'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie avanzate da parte attrice, si precisa quan- to segue.
Con ordinanza del 7 marzo 2024 – da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta1 – lo scrivente Giudicante ha già preso posizione su ciascun capitolo di prova arti-
9 colato da parte attrice motivando le ragioni del rigetto della relativa richiesta di ammissio- ne. Sempre in tale sede sono state illustrate le ragioni per cui non meritava accoglimento l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e l'istanza di CTU articolata da parte attri- ce.
In sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi. Premesso che gli attori non hanno argomentato le ragioni per cui sarebbe in ipotesi da revocarsi l'ordinanza istruttoria del 7 marzo 2024 – che in questa sede è da intendersi integralmente confermata -, va detto che le istanze istruttorie attoree sono (oltre che inammissibili ed irrilevanti sulla scorta di quanto già statuito nel citato provvedimento istruttorio) del tutto superflue ai fini della decisione del presente giudizio.
Ed invero, come si esporrà, quanto alle doglianze in merito ad una non provata lesione della servitù di panorama la domanda è da ritenersi infondata.
Quanto alle restanti doglianze sulla lesione della servitù di passo carrabile e pedonale le stesse meritano parimenti reiezione atteso che la crescita degli arbusti – coincisa peraltro con la temporanea sospensione del servizio di giardinaggio condominiale - non risulta aver presentato dimensioni tali da ostacolare (e da ostacolare significativamente) l'esercizio del- le servitù di passo e carrabile (servitù queste sì contrattualmente costituite) in favore degli attori ed a carico del fondo di ex proprietà (oggi CP_3 Controparte_6
[...]
stanze fattuali mai allegate in sede di atto introduttivo ed irrilevante ai fini della decisione), 13 (docu- mentale), 14 (valutativo oltre che non specificamente contestato), 16 (docu-mentale), 17 e 18 (irrile- vanti e valutativi) 19 (documentale), 20 e 21 (irrilevanti), 22 (irrilevante e valutativo), 23 (valutativo e comprovabile documentalmente), 24 (perché implicante inammissibili valutazioni); ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte convenuta perché i relativi capitoli si presentano genericamente articolati (1,2,4), implicano inammissibili valutazioni (1,2,3 e 4) e sono re- lativi a circostanze comprovabili documentalmente (1); ritenuta l'ammissibilità dell'interrogatorio formale di parte attrice osì come articolato Parte_1 da parte convenuta in sede di memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ad accezione del capitolo 3 perché non teso a provocare la confessione;
ritenuta l'inammissibilità delle richieste di CTU stante il carattere esplorativo e comunque trattandosi di strumento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice;
ritenuta l'inammissibilità del richiesto or- dine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto genericamente formulato, inerente a fatti superflui;
il tutto non obliterando che l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”.
10 2. Ciò premesso, è appena il caso di dare atto che, diversamente dalle servitù di passo car- rabile e pedonale – pacificamente contrattualmente costituite in favore del fondo di proprie- tà dell'attore ed a carico del fondo di ex proprietà (dante causa dei Controparte_3
singoli acquirenti delle unità abitative che hanno successivamente costituito il CP_1
convenuto – non risulta a livello contrattuale la costituzione in favore degli attori di al- cuna servitù di panorama.
Gli attori, a fondamento della neanche tanto esplicitamente richiamata sussistenza di una servitù di panorama (in ipotesi lesa dalla crescita, in particolare, di un leccio secolare collo- cato nel giardino condominiale), richiamano una email trasmessa in data 19 maggio 2010 dalla attrice all'agente immobiliare Persona_9
In tale email, la in previsione dell'impegno a sottoscrivere la compravendita Pt_1 dell'immobile per cui è causa, chiedeva all'agente “rassicurazioni” circa il fatto che fosse
“garantita la vista sul alto mare di Viale di Antignano dal primo piano della nuova costru- zione” che sarebbe andata ad effettuare (vista lato mare asseritamente integrante motivo fondante della scelta d'acquisto da parte degli attori del prestigioso immobile per cui è causa).
In risposta a tale email, l'agente immobiliare confermava la volontà del sig. Parte_9
– proprietario del giardino antistante l'immobile degli attori – di assecondare tale sua
[...]
richiesta.
Orbene, da tale scambio epistolare (doc. 2 parte attrice) la orrebbe far discen- Pt_1
dere la esistenza di un diritto di servitù di panorama a vantaggio del di lei fondo ed a carico del giardino condominiale di parte convenuta.
Tuttavia, nel contratto di acquisto del 26 novembre 2020 e nella contestuale divisione della comproprietà dell'originario giardino di cui al foglio 63, part. 820, sub 603 (area urbana di mq 897) e di cui al foglio 63, part. 54, sub. 607 (area urbana di mq 1.349), non si evince in alcun modo la costituzione della pretesa servitù di panorama.
divenuto assegnatario dell'area urbana di maggior ampiezza (ergo Controparte_3
l'area urbana della superficie di 1349 metri quadri identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Livorno al foglio 63, part. 54, sub. 607), si impegnava esclusivamente per sé e
11 per i suoi aventi causa a curare la manutenzione e la potatura delle piante poste a delimita- zione del confine del di lui immobile lato mare.
Tale obbligazione veniva richiamata in un successivo atto integrativo ai rogiti Notaio del 24 aprile 2013 (atto integrativo quest'ultimo ove veniva espressamente costi- Per_1
tuita la servitù di passo carrabile, in parte a livello del piano di campagna ed in parte inter- rata, e pedonale, al fine di collegare la proprietà attorea al Viale di Antignano, a favore del fondo di parte attrice ed a carico del fondo di titolarità ): CP_3
Tale obbligazione non compariva, tuttavia, in alcun modo nei successivi atti traslativi delle singole unità abitative (oggetto di frazionamento) del agli attuali condo- CP_3
mini del convenuto. Controparte_1
In tali atti traslativi (cfr. docc. 4-6) compare unicamente il richiamo espresso alle servitù di passo pedonale e carrabile ma non l'obbligazione a suo tempo assunta dal dante causa degli odierni condomini circa la potatura e manutenzione delle piante a d una altezza di 4,5 metri.
A titolo esemplificativo sia consentito richiamare il contratto di compravendita intercorso in data 31.7.2014 tra e ove all'art. 4 i paciscenti Controparte_3 Persona_4
hanno pattuito quanto se-
12 gue:
13 Orbene, premesso che il convenuto ha puntualmente e correttamente eccepito CP_1 che l'obbligo di manutenzione avrebbe riguardato esclusivamente gli arbusti piantati lungo il confine lato mare e non il leccio secolare n. 5 pacificamente non collocato lungo il confine lato mare (e già questo sarebbe stato sufficiente per la reiezione della domanda attorea), va detto che la pattuizione secondo cui il si obbligava per sé, per i CP_3
suoi eredi e per i propri aventi causa a curare la manutenzione e potatura delle piante collo- cate sul confine lato mare del suo immobile sino ad una altezza di 4,5 metri non vale a fon- dare l'esistenza di un diritto reale minore (servitù) bensì integra, come chiaramente evinci- bile dal tenore letterale, una obbligazione.
Come tale, non può essere estesa in danno degli aventi causa (odierni condomini convenuti) non essendo tale obbligazione richiamata nei rispettivi acquisti immobiliari.
In altri termini, non ha curato né preteso l'imposizione negli Controparte_3
atti di trasferimento immobiliare delle porzioni della sua originaria unica proprietà agli attuali condomini del convenuto dell'obbligazione di manutenzione e pota- CP_1
tura dei più volte richiamati arbusti.
Non risulta negli atti di compravendita immobiliare prodotti da parte attrice (cfr. docc. 4-6) alcuna pattuizione sul punto. Né la sussistenza di una servitù di panorama è documentata tramite la relativa nota di trascrizione.
Alla luce di quanto sinora esposto, a prescindere da ogni vaglio circa l'eccepita prescrizione di tale obbligazione (eccezione eventualmente superabile dalle domande di mediazione in- trodotte da parte attrice), gli attori nulla possono pretendere dagli attuali aventi causa del in relazione alla lamentata crescita eccessiva degli arbusti collocati lato CP_3
5. Parte_10
Si consideri, peraltro, che a differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposi- zione sul fondo servente di una servitus altius non tollendi, e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti desti- nate al suo esercizio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17922 del 22/06/2023, Rv. 668328 - 01);
14 opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta (in tal senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 27/02/2012, Rv. 621862 – 01; Cass. Sez. 2, n.
10250 del 20/10/1997).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, si deve dare at- to che la servitù di panorama – posta ad implicito presupposto della principale domanda at- torea - non risulta costituita a favore degli attori né a titolo derivativo né a titolo originario non risultando prova dell'esistenza di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.
La domanda attorea volta all'accertamento dell'inadempimento contrattuale del CP_7
[...
convenuto circa l'omessa potatura degli arbusti così come sancita nell'obbligazione contratta dal dante causa nell'atto pubblico del 2010 merita, dunque, reie- CP_3
zione con conseguente superfluità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio sul punto.
Da tale reiezione consegue anche la richiesta di ripetizione degli importi asseritamente anti- cipati (€ 2.952,63) dalla er l'esecuzione di perizie ed accertamenti sullo stato Pt_1
del leccio secolare e per la manutenzione e potatura del giardino Peraltro, CP_8 non si vede come possa l'attrice dapprima allegare di aver sostenuto tali spese “per spirito conciliativo/collaborativo” e, poi, richiederne la restituzione.
L'attrice – di cui il convenuto ha stigmatizzato nei suoi scritti la sua condotta CP_1
di reiterata ingerenza nella gestione del giardino condominiale (ingerenze, in parte, ammes- se dalla stessa n sede di interpello “Ho fatto sì insistenti richieste per potare Pt_1
l'albero ma non mi sono mai assunta l'onere in proprio di effettuare la potatura chiedendo
a tal fine l'autorizzazione al ”) – da un lato, faceva presente al di CP_1 CP_1
volersi assumere il costo di tali interventi per buon vicinato (interventi, peraltro, realizzati nel suo esclusivo interesse atteso che ha posto le perizie eseguite in tale frangente a fonda- mento della propria domanda), dall'altro, ottenuta di fatto l'acquiescenza del CP_1
pretende ora la refusione dei relativi esborsi in assenza di prova della doverosità dell'intervento di manutenzione/potatura del leccio da parte del convenuto en- CP_1
tro il limite di 4,5 metri.
3. Quanto alle doglianze e domande attoree relative all'accertamento della sussistenza del pregiudizio asseritamente subito in merito all'esercizio del diritto di servitù di passo pedo-
15 nale e carrabile con contestuale richiesta di condanna del ex art. 1067 c.c. “a CP_1 rendere regolarmente fruibile l'esercizio delle servitù in parola” si precisa quanto segue.
Come il procuratore di parte attrice stessa ha dichiarato a verbale nel corso della prima udienza di comparizione parti ex art. 183 c.p.c. del 7 marzo 2024 il nelle mo- CP_1
re del presente giudizio “ha eseguito le potature relative alla servitù di passo carrabile e pedonale”.
Orbene, tale sopravvenienza non può che portare alla declaratoria di cessata materia del contendere in parte qua.
Come di recente è stato ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazio- ne della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussi- ste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da deter- minare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021, Rv. 661966 - 01).
In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione – come nel caso di specie - che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, fa- cendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice (cfr., in motivazione, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014, Rv. 629925 – 01; in senso conforme anche Cass., Sez.
2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013, Rv. 626282 – 01; Cass. n. 23289/07; Cass. n.
6909/09).
Come noto, il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere è tenuto, comunque, a pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddo- ve detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabi- lità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine som- maria di delibazione del merito (Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, n.24234; in senso conforme anche Cass. sent. n. 5555/2016; Cass. civ. n. 2719/2015, n. 21244/2006; Cass.,
Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979 e Cass. n. 46/1990).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va ravvisata la soccombenza vir- tuale in capo a parte attrice atteso che dalla stessa produzione documentale offerta dagli at-
16 tori nonché dalle risultanze delle prove orali complessivamente considerate non è emersa alcuna significativa lesione dell'esercizio sia del diritto di servitù carrabile che del diritto di servitù pedonale.
Premesso che “l'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ip- sa, ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo in ta- le ipotesi l'indagine del giudice di merito essere diretta ad accertare se il maggior godi- mento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 997 del 15/01/2025, Rv. 673501 – 01; Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 25096 del 23/08/2023, Rv. 668921 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
14472 del 30/06/2011, Rv. 618525; Cass., Sez. 2, Sent. n. 22831 del 2005; Cass., Sez. 2,
Sent. n. 2327 del 1995; Cass., Sez. 2, Sent. n. 5233 del 1983), va dato atto che, come ha puntualmente osservato parte convenuta sin dalla costituzione in giudizio, la crescita degli
“sterpetti/rametti” di non considerevoli dimensioni sia sul vialetto che permette l'accesso dell'immobile lla via pubblica (Viale Antignano) che sulla rampa che conduce Pt_1 al “garage” collocato in parte sotto l'immobile sostanzialmente coincisa a li- Pt_1
vello temporale con le assenze (asseritamente dovute a motivi di salute) del giardiniere condominiale della . Controparte_9
Premesso che il compendio fotografico versato in atti dagli attori non risulta aver data certa e che solo all'esito dell'espletata istruttoria orale può temporalmente collocarsi nel settem- bre 2023 (peraltro in un periodo compatibile con la dedotta sospensione del servizio di giardinaggio), sono proprio le fotografie a dare atto, diversamente da quanto allegato dagli attori, della non particolare lesività della crescita dei rami ed a smentire la dedotta circo- stanza secondo cui i titolari della servitù di passo (odierni attori) sarebbero stati “costretti ad improbabili acrobazie per poter accedere alla propria unità dal cancello” (per usare le stesse parole di parte attrice a pag. 12 dell'atto introduttivo).
Alcune fotografie risultano, con tutta evidenza, scattate non frontalmente.
In particolare, in una foto versata in atti, l'autore delle stessa ha eseguito lo scatto collocan- dosi in un punto prospettico a lato del viottolino così da amplificare l'effetto “invasivo” del- la crescita arborea (cfr. sul punto dich. test. ud. 27.11.2024 “le prime 3 fo- Tes_3
17 to di cui al doc. 15 mi ricordo che le ha scattate la sig.ra Io ero collocata frontal- Pt_1 mente davanti a lei. Nella terza foto sono collocata trasversalmente e di spalle”).
Le stesse dichiarazioni dei testi non sono particolarmente di ausilio alla tesi difensiva atto- rea.
Ed invero, il teste amico di lunga data degli attori, da un lato, non Testimone_2
ha potuto confermare con precisione la data in cui sono state scattate le fotografie, dall'altro ha indirettamente confermato che gli attori hanno comunque potuto godere dell'immobile per cui è causa.
Il teste, per sua stessa ammissione, ha dato atto di aver frequentato tale compendio immo- biliare in occasione di alcune cene sulla terrazza dell'immobile degli attori (“abbiamo fatto delle cene in terrazza dai sigg.ri Parte_11 Parte_1 [...]
P
un po' che era del Condominio”; “Sulla data di rea- Pt_12 Parte_13 Parte_15
lizzazione delle fotografie non posso essere preciso non avendole scattate io. Il periodo però dovrebbe essere più o meno quello (fine settembre – inizi ottobre 2023). Riferisco questo,
18 sempre in ragione della frequentazione dell'immobile dei (cene con amici effet- Pt_5 tuate in quel periodo)”). Ciò, a riprova dell'infondatezza dell'asserito mancato godimento dell'immobile da parte degli attori proprio “in quel periodo” in cui sarebbe stata evidente, per stessa prospettazione attorea, l'omessa manutenzione e potatura del verde.
Il predetto dichiarante ha, quindi, dato atto – ad ulteriore prova della cessata materia del con-
tendere in relazione alle domande ex art. 1067 c.c. – del fatto che sia i rami sulla rampa car-
rabile che i rami insistenti sul vialetto pedonale risultano esser stati “da un bel po'” rimos- si (“Ad ogni modo preciso che frequento spesso l'immobile dei miei amici e che adesso la ram- pa carrabile non presenta più quei problemi (presenza di rami) da un bel po'. Anche sul vialet- to pedonale posso riferire che i rametti lunghi di ulivo sono stati sistemati da un bel po' (da qualche mese)”).
La teste al netto della scarsissima attendibilità del suo narrato per esser la Tes_3 stessa legata da rapporto contrattuale con gli attori (“domestica alle dipendenze della sig.ra da novembre 2018”) e per aver ella stessa attivamente partecipato alla documenta- Pt_1 zione dello stato dei luoghi venendo pacificamente “immortalata” dagli attori nel vialetto di cui alla servitù di passo pedonale, si è limitata ad esprimere valutazioni soggettive e/o a riferire cir-
ca potenziali (e mai verificatisi) pregiudizi (graffi alla carrozzeria) che i rami sporgenti avrebbe-
ro potuto apportare alle autovetture in transito sulla rampa (cfr. dich. test. ud. Tes_3
27.11.2024 “dal mio punto di vista la presenza degli sterpi/rametti rappresentati dalle foto da- vano noia per percorrere il vialetto che conduce alla proprietà ; “Dalle foto del Pt_1
doc. 16 si vedono bene i rami con le relative spine che potevano graffiare le autovetture che si immettevano sulla rampa carrabile di accesso verso l'autorimessa di proprietà ). Pt_1
In conclusione, ferma la cessata materia in parte qua, ai fini della valutazione prognostica di cui alla soccombenza virtuale, non può dirsi accertata, anche alla luce dell'espletata istruttoria orale, una effettiva e soprattutto seria e significativa limitazione – per effetto della temporanea mancata potatura del verde condominiale da parte del Controparte_10
- dell'esercizio di servitù pedonale e carrabile degli attori. In altri termini, l'omessa
[...]
temporanea potatura delle siepi condominiali non può tradursi in un apprezzabile ag- gravio dell'esercizio delle citate servitù.
4. Quanto alla domanda di parte attrice sub lett. C – id est, accertamento che i rami delle piante poste lungo il muro di confine all'interno del giardino del convenuto si CP_1
19 protendono all'interno del giardino di proprietà attorea con condanna del a CP_1
provvedere al taglio degli stessi ex art. 896 c.c. – si precisa quanto segue.
Parte attrice ha allegato che le siepi poste nel giardino condominiale lungo il muro di confi- ne, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, si sarebbero protese nella colonna d'aria sovrastante il giardino di proprietà – Pt_1 Pt_4
Gli attori, previa documentazione di quanto allegato tramite compendio fotografico (all.
21), hanno chiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 896 c.c., “poi- CP_1
ché le propaggini delle piante ostacolano il passaggio della luce e cagionano la caduta di fogliame e sporcizia all'interno della loro proprietà”.
Parte convenuta, in ordine alla contestata violazione ex art. 896 c.c., ha dato atto, pur sinte- ticamente, dell'assenza di un vero e proprio pregiudizio per gli attori (“sarebbe bastato se- gnalare la presenza dei getti della pianta e i condomini avrebbero potuto, con un semplice tocco delle dita rompere i virgulti ritratti nelle foto”).
Orbene, tenuto conto della circostanza secondo cui allorquando il servizio di giardinaggio condominiale è tornato ad operare regolarmente tutte le “asperità” relative al taglio degli
“sterpetti” e delle propaggini ricadenti all'interno della colonna d'aria sovrastante il giardi- no di proprietà attorea sono venute meno (circostanza desumibile dalla singolare concomi- tanza temporale dei disagi patiti dagli attori fine estate 2023, come riscontrato dall'istruttoria orale, e dall'allegata sospensione del servizio di giardinaggio per problemi di salute del giardiniere condominiale) si impone la cessata materia del contendere in parte qua. Sia consentito, per la valutazione della soccombenza virtuale, richiamare quanto già statuito al precedente paragrafo in relazione alla domanda ex art. 1067 c.c. (con conseguen- te soccombenza virtuale in capo alla parte attrice stante l'evidente esiguità del temporaneo pregiudizio patito consistente al più in meri e lievi disagi/fastidi).
5. Quanto alla richiesta attorea di riparazione del sistema di illuminazione dell'autorimessa si impone il rigetto nel merito sulla scorta della seguente motivazione. CP_8
Come ha correttamente eccepito parte convenuta, gli attori sono titolari del solo diritto di servitù di passaggio carrabile nel locale autorimessa senza godere di alcun diritto sulla il- luminazione delle relative aree di transito, non esistendo alcun obbligo in capo al Condo- minio di garantire l'illuminazione nella zona de qua (zona risultante aperta verso l'esterno e con luce proveniente da fuori a qualunque ora, grazie anche all'illuminazione pubblica).
20 I condomini, alla luce di quanto allegato dal convenuto e non contestato da CP_1 parte attrice, si sono determinati, al fine di risparmiare “inutili sprechi”, a non ripristinare l'illuminazione di tale area. Ad ogni modo, a prescindere dalla opportunità o meno di tale determinazione, va detto che l'assenza di illuminazione non può valere a comprimere il di- ritto di transito (rectius di passo carrabile) degli attori con conseguente reiezione della do- manda in parte qua.
6. Risultando infondata la domanda principale relativa all'inadempimento dell'obbligazione convenzionalmente fissata nel contratto di vendita e di divisione intercor- so tra gli attori ed il sig. (dante causa dei singoli condomini facenti Controparte_3
parte del convenuto), risultando cessata la materia del contendere con riferi- CP_1
mento alle restanti domande formulate ex art. 1067 c.c., risultando (anche alla luce della di- chiarazione del teste non provato il danno derivane da mancato godimento Tes_2 dell'immobile da parte degli attori (danno che, come noto, non avrebbe comunque potuto ritenersi in re ipsa), si impone la reiezione della domanda risarcitoria avente ad oggetto il
“danno patrimoniale” asseritamente patito per “deprezzamento” dell'immobile di loro pro- prietà.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si precisa quanto segue.
Le spese legali seguono il criterio della soccombenza, pertanto, all'esito complessivo della lite, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c. si condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte convenuta.
Sono, quindi, poste a carico dell'attrice le spese di lite che si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del
13/08/2022 con riferimento ai valori medi2 per le fasi di studio, introduttiva ed i valori mi- nimi per le fasi istruttoria/trattazione3 e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto
21 svolta dalle parti, del valore (valore della causa € 60.452,63 – ergo scaglione di riferimento da € 52.001,00 ad € 260.000,00), natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per ultimo non si ravvisano gli estremi per condannare parte attrice alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non essendo dimostrato il dolo e/o la colpa grave nell'introdurre il presente giudizio, ancorché sia stata fatta valere giudizialmente una pretesa che si è rive- lata totalmente infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti con riguardo alle domande ex artt. 1067 c.c. e 896 c.c. formulate dagli attori nei confronti del Controparte_10
nuto;
2) Rigetta ogni altra domanda formulata da parte attrice nei confronti del CP_1
convenuto per le ragioni di cui in parte motiva;
3) condanna e alla refusione delle Parte_1 Parte_5
spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che si liquidano in € Controparte_11
9.142,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€
2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in data 28 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'esple- tamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “...ritenuta l'ammissibilità e rilevanza delle istanze di prova orale (prova testimoniale) articolate da parte attrice in sede di memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ad eccezione dei capitoli 4 (valuta- tivo e generico), 5 (pacifico), 6 (perché relativo a circostanze fattuali mai allegate in sede di atto intro- duttivo ed irrilevante ai fini della decisione), 7 (perché relativo a circostanze fattuali mai allegate in sede di atto introduttivo), 8 (perché genericamente articolato oltre che irrilevante), 9, 10 (perché generica- mente articolati ed implicanti inammissibili valutazioni), 11 (documentale), 12 (perché relativo a circo- 2 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'e- sercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previ- sti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustifi- cano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01) 3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche