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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2968/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NN Scognamiglio Presidente rel/est
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2968 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Rita Raso (c.f. ), presso il cui studio in Crispano C.F._3
(NA), via Provinciale P.co Venere s.n.c., elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 04.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 21.07.2025, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio – in regime di comunione dei beni - in Parte_2
Cardito il 21.02.1982, dalla cui unione nascevano tre figli, (il 26.05.1982), (il 27.06.1984) Per_1 Per_2
e NN (il 06.11.1986), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 04.12.2025, sostituita con note scritte, depositate il 02.12.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) essi coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2) le parti si accordano reciprocamente affinché alcun mantenimento venga assegnato all'uno o all'altro coniuge, in quanto, il sig. è titolare di un reddito esiguo pari ad € 5000,00 Parte_1 annui circa, avendo inoltre lo stesso già corrisposto nell'anno 2024 in 5 soluzioni una somma complessiva ed una tantum di € 2000,00 alla moglie per il trasloco di quest'ultima Parte_2 dalla casa coniugale in quanto non titolare di reddito;
3) La casa coniugale sarà utilizzata e usata a titolo abitativo dal marito, stante l'assenza di figli minori
e dalla quale la moglie si è già allontanata prelevando quanto di propria spettanza compresi i beni strettamente personali, avendo la sig.ra trasferito il proprio domicilio presso la casa Parte_2 della madre defunta in Cardito alla Via S. Rosa, 17” pagina 2 di 3 Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa C.F._2 le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cardito nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto
n. 4, Parte II - Serie A - Anno 1982);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa NN Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NN Scognamiglio Presidente rel/est
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2968 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Rita Raso (c.f. ), presso il cui studio in Crispano C.F._3
(NA), via Provinciale P.co Venere s.n.c., elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 04.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 21.07.2025, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio – in regime di comunione dei beni - in Parte_2
Cardito il 21.02.1982, dalla cui unione nascevano tre figli, (il 26.05.1982), (il 27.06.1984) Per_1 Per_2
e NN (il 06.11.1986), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 04.12.2025, sostituita con note scritte, depositate il 02.12.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) essi coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2) le parti si accordano reciprocamente affinché alcun mantenimento venga assegnato all'uno o all'altro coniuge, in quanto, il sig. è titolare di un reddito esiguo pari ad € 5000,00 Parte_1 annui circa, avendo inoltre lo stesso già corrisposto nell'anno 2024 in 5 soluzioni una somma complessiva ed una tantum di € 2000,00 alla moglie per il trasloco di quest'ultima Parte_2 dalla casa coniugale in quanto non titolare di reddito;
3) La casa coniugale sarà utilizzata e usata a titolo abitativo dal marito, stante l'assenza di figli minori
e dalla quale la moglie si è già allontanata prelevando quanto di propria spettanza compresi i beni strettamente personali, avendo la sig.ra trasferito il proprio domicilio presso la casa Parte_2 della madre defunta in Cardito alla Via S. Rosa, 17” pagina 2 di 3 Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa C.F._2 le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cardito nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto
n. 4, Parte II - Serie A - Anno 1982);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa NN Scognamiglio
pagina 3 di 3