Art. 9. 1. Le lettere a) , b) e c) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
" a) diploma di maturita' tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 : 4 ventesimi; la stessa maggiorazione e' attribuita per il diploma di maturita' tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;
b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del di- ploma cui e' attribuito il maggior punteggio;
c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
c-bis) conoscenza dell'informatica:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;".
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 11.
- Il D.P.R. n.419/1974 , e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 settembre 1974 e reca disposizioni in materia di "Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti".
" a) diploma di maturita' tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 : 4 ventesimi; la stessa maggiorazione e' attribuita per il diploma di maturita' tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;
b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del di- ploma cui e' attribuito il maggior punteggio;
c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
c-bis) conoscenza dell'informatica:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;".
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 11.
- Il D.P.R. n.419/1974 , e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 settembre 1974 e reca disposizioni in materia di "Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti".