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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2443 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
(C.F.: ) in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Casali Parte_1 P.IVA_1
del Manco C.da Sculca e per il Sig. (C.F.: ) nato in Persona_1 CodiceFiscale_1
Francia l'11.03.1973, residente in [...], in proprio nonché quale legale rapp.te pro-tempore della elettivamente domiciliati in Parte_1
Cosenza, Viale Trieste 80, presso lo studio dell'avvocato Angelo Canino (C.F.: C.F._2
che li rappresenta e difende per procura in atti
[...]
Opponente
Nei confronti di
(C.F. ) in persona del Direttore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse CP_2
(C.F. ), (C.F. ) e Silvana
[...] C.F._3 Controparte_3 C.F._4
Massaro (C.F. ) con domicilio eletto presso la suddetta sede sita in Cosenza, C.F._5
alla via P. de Roberto, n. 34
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto dell'opposizione, proposta con ricorso del 21.6.2024, è l'ordinanza ingiunzione nr. 82/2024, Con con la quale l' (qui di seguito, per brevità, ) ha ingiunto Controparte_1
a – legale rappresentante della società nella qualità di autore Persona_1 Parte_1
responsabile degli illeciti contestati e alla società predetta -quale responsabile solidale- il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di euro 29.400,00.
L' ha resistito al ricorso con memoria del 27.1.2025 instando per il suo rigetto per CP_5
infondatezza.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga rilevare, in via preliminare, l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art.6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 21.6.2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione in data 22.5.2024 come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti.
Tanto rilevato preliminarmente, il ricorso si rivela infondato e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni qui di seguito esposte.
A fondamento dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme di cui all'art. 39 commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008, conv. con mod. in l.
06.08.2008 n. 133, all'art. 3, comma 3, D.L. 22.02.2002 n. 12 conv. con mod. dalla l. 23.04.2002, n. 73
e all' art. 9, comma 1, d. lgs. 08.04.2003, n. 66, gli opponenti sollevano una serie di doglianze di tipo formale e procedimentale e, nel merito, assumono la scarsa credibilità delle persone sentite nel corso degli accertamenti ispettivi.
Valga rilevare anzitutto, quanto alle doglianze sub 1) – omesso invio del verbale di primo accesso ispettivo nei confronti del soggetto abilitato alla consulenza del lavoro – e sub 3) del ricorso – lesione dell'obbligo di trasparenza – siccome nel verbale di primo accesso ispettivo (unico atto procedimentale in possesso del datore di lavoro) non vi è alcuna menzione con riferimento all'audizione delle sigg.re , , e – Parte_2 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
che la Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che affinchè il vizio procedimentale possa assumere rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ove il giudice adito è giudice del rapporto e non dell'atto, occorre che vi sia stata una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione deve essere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, allegata dall'opponente (cfr. Cass. n. 26050/2024, n. 37038 del 17.12.2022).
Tali consolidati principi sono stati affermati in relazione all'ipotesi della mancata consegna del verbale di primo accesso ispettivo nonché dell'omessa indicazione nel verbale di accertamento delle fonti di prova degli illeciti;
si tratta, invero, di vizi formali e procedimentali che assumono rilievo solo ove sia impedita una adeguata tutela difensiva e, nel caso di specie, non è neppure prospettata la ragione per la quale si sarebbe verificata una lesione del diritto di difesa.
Invero – e tanto in disparte dall'infondatezza delle doglianze per come si dirà nel prosieguo – gli opponenti non hanno evidenziato, in concreto, quale pregiudizio sia loro derivato, sul versante difensivo, dal mancato invio del verbale al consulente del lavoro ovvero dalla – in ipotesi – mancata indicazione delle fonti di prova, essendosi limitati in astratto a dolersi di tale asserite mancanze senza nulla dedurre in concreto in ordine alle conseguenze lesive sul piano del diritto di difesa.
Peraltro, entrambi i denunciati vizi sono insussistenti;
sostengono gli opponenti che in violazione del
Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro del
26.11.2009, n. 18210, è stato omesso l'invio del verbale di primo accesso ispettivo nei confronti del soggetto abilitato alla consulenza del lavoro.
Ma tale protocollo, per come condivisibilmente evidenziato dalla difesa della resistente, non si applica
Con Con all' che, come noto, è Agenzia istituita con d.lgs. n. 149/2015 che ha istituito l' con conseguente soppressione della DTL.
Invero, con il predetto d.lgs. 14.09.2015, n. 149, artt. 1 e 2, è stato istituito, ai sensi dell'art. 8 del
D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “
[...]
”, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia Controparte_11
organizzativa e contabile e con D.M. Ministero del Lavoro del 28.12.2016 è stata dichiarata la piena operatività dell' a far data dal 01.01.2017. Controparte_11 Peraltro, tale Protocollo non ha mai avuto esecuzione, posto che entrambe le parti sottoscrittrici non hanno mai dato attuazione a quanto previsto all'art.
2. Del resto, ciò è confermato anche dal fatto che nessun obbligo nel senso preteso dai ricorrenti è previsto nel Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2014 recante il Codice di Comportamento ad uso degli ispettori (all. 12 del fasc. ITL), del resto richiamato anche da parte ricorrente, che rappresenta l'unico testo che disciplini gli obblighi deontologici degli ispettori.
Tale doglianza, pertanto, si rivela infondata sotto il duplice profilo evidenziato, ciascuno in sé assorbente. Parimenti è a dirsi per la doglianza sub. 3) predetta. Invero, gli opponenti invocano la nullità del verbale di primo accesso ispettivo siccome nello stesso gli ispettori dichiarerebbero di aver acquisito le dichiarazioni delle sig.re , , , e e, tuttavia, Pt_2 CP_6 CP_7 Per_2 CP_8 Persona_3
nella sez. I del verbale di primo accesso, di esse non si farebbe alcuna menzione. Con ciò concretandosi la violazione lamentata. Orbene, ribadito che in linea generale, la mancata indicazione nel verbale di accertamento delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva;
e, nel caso specifico, il giudice di appello ha escluso essersi verificata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché la insufficienza descrittiva della contestazione non ha impedito al trasgressore di prospettare le proprie ragioni mediante l'opposizione proposta;
né le ricorrenti hanno evidenziato, in concreto, quale pregiudizio sia loro derivato, sul versante difensivo, dalla mancata indicazione della fonte di prova, essendosi limitate, in astratto, a dolersi di non aver avuto contezza degli elementi di prova (non, quindi, delle fonti) da cui gli addebiti erano scaturiti (…)- cfr. Cass. n. 26050/2023- si osserva che la circostanza della acquisizione delle dichiarazioni delle signore sopra menzionate non è contenuta, contrariamente a quanto affermato in ricorso, nel verbale di primo accesso ispettivo bensì nel Verbale Unico conclusivo degli accertamenti.
Invero, dagli atti di causa risulta che l'ispezione ha avuto origine dalla richiesta d'intervento della sig.ra del 11.02.2020 per dare seguito alla quale, in data 21.02.2020, presso la Stazione Parte_2
Carabinieri di GL IL (CS) sono state acquisite le dichiarazioni dei sig.ri CP_8
Con
, , e (all. 5 fasc. ).
[...] Controparte_9 Controparte_6 CP_7 Parte_2
Pertanto, è evidente che di tali dichiarazioni non poteva darsi atto nel verbale di primo accesso ispettivo
(non essendo un atto compiuto in tale frangente) bensì se ne è dato, correttamente, atto nel verbale
Con unico conclusivo del procedimento (all. 8, pag. 2, fasc. ). Infondate si rilevano altresì le doglianze di parte attrice in punto di riconoscimento in occasione dell'accesso ispettivo> - punto 2) del ricorso – siccome nel verbale gli ispettori attestano di aver proceduto all'accesso, previa identificazione e che tra le attività compiute gli ispettori – nella qualità di P.U.- attestano che “contestualmente all'accesso i sottoscritti verbalizzanti si sono qualificati esibendo la tessera di riconoscimento”.
Orbene, come è noto, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente, tra gli altri, ai fatti che egli stessi attestino come da loro compiuti;
pertanto, avendo i funzionari attestato di essersi qualificati esibendo la tessera di riconoscimento e di essersi, pertanto, previamente identificati, la mera negazione della circostanza da parte attrice si rileva priva di alcun rilievo, in assenza di proposizione di apposita querela di falso.
Parimenti infondate le doglianze sub 4) e 5) fondate sulla asserita violazione del D. Lgs. N. 124/2004, art. 13 e sulla carenza di motivazione ai sensi della legge n. 241/90; invero, il verbale di primo accesso ispettivo contiene tutti gli elementi di cui al comma 1 art. 13 così come il verbale di accertamento e notificazione contiene tutti gli elementi prescritti dal comma 4.
Quanto all'eccepito vizio di motivazione, si osserva che nel caso in esame trova applicazione il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice, per il quale in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (già noto alla ricorrente), e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (Cass. 13/04/2006, n. 8649; conf. n. 16316/2020).
Parte opponente eccepisce, inoltre, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 sotto il profilo del mancato rispetto del termine di 90 giorni prescritto.
Anche tale doglianza è infondata.
L'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente […] se non è avvenuta la contestazione immediata […] gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati […] entro il termine di novanta giorni […]”. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit., “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza dell'illecito si da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento (art. 23, secondo comma, della citata legge n. 689 del 1981) e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere ad una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine nel caso concreto, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso stesso e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo a seconda delle circostanze, il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass.nn. 9311/2007,2363/2005,9456/2004, 8692/2004, 7346/2004, 9357/2003, 10355/2000,
2088/2000, 1866/2000, 12737/1999).
Nel caso di specie, muovendo dalla considerazione che l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione, si osserva anzitutto che parte ricorrente fa riferimento a verbale di primo accesso del 18.10.2019 che, in realtà, ha riguardato altro e precedente accertamento ispettivo che ha portato, poi, all'emissione della prescrizione per violazione dell'art. 18 d.lgs. 81/2008 per non avere il datore di lavoro sottoposto i lavori interessati dall'accertamento alla visita medica.
Nel caso che occupa, per come evincibile dall'allegata documentazione, gli accertamenti ispettivi hanno avuto impulso dalla richiesta di intervento della lavoratrice del 11.02.2020; Parte_2 per dare seguito alla richiesta d'intervento, in data 21.02.2020, presso la Stazione Carabinieri di
GL IL (CS) sono state acquisite dai funzionati ispettivi e dai carabinieri nucleo tutela del lavoro, le dichiarazioni delle sig.re , , Controparte_8 Persona_4 Controparte_6
Con
e (all. 5 del fasc. ); - in data 04.03.2020 hanno avuto inizio gli CP_7 Parte_2
accertamenti ispettivi presso la sede della società nel corso dei quali gli ispettori Parte_1
hanno trovato presenti sul luogo di lavoro n. 8 lavoratori, tra cui la sig.ra di cui sono Persona_5
state acquisite le dichiarazioni, come da verbale di primo accesso del 04.03.2020; - con il medesimo verbale gli ispettori hanno richiesto alla società ispezionata l'esibizione di ulteriore documentazione, come specificamente indicata a verbale (contratti di lavoro e comunicazioni obbligatorie di assunzione,
LUL e prospetti paga sottoscritti e pagamenti tracciati); - in riscontro alla richiesta documentale, la società , previa richiesta di proroga del termine di consegna del 31.03.2020, in data Parte_1
19.05.2020 ha fatto pervenire la documentazione consistente, tra l'altro, in: a) contratti di lavoro dei sig.ri , , e b) Distinte di bonifici;
c) Persona_5 CP_7 Controparte_6 Parte_2
LUL dal 2016 al 2020; - in data 30.07.2020 gli ispettori hanno concluso gli accertamenti ispettivi mediante emissione di Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00001/2020-247-01 che hanno provveduto a notificare tanto al trasgressore principale, che alla Persona_1 Parte_1
(obbligato in solido) nelle date, rispettivamente del 04.09.2020 e del 07.08.2020.
[...]
Ricostruito l'iter procedimentale seguito, alla luce della documentazione agli atti, si osserva che certamente in sede di accesso ispettivo del 4.3.2020, per come evincibile dal relativo verbale,
l'amministrazione non era in possesso di alcun elemento donde certamente la necessità di ulteriori indagini che, invero, risultano espletate e di acquisizione di ulteriore documentazione (che invero risulta essere stata richiesta all'opponente e consegnata il successivo 19.5.2020) considerando la non immediata riscontrabilità e valutabilità dei dati acquisiti (a mezzo della richiesta di intervento) e la complessità degli accertamenti, riguardanti la posizione di tanti lavoratori per un arco di tempo molto lungo. Ed invero, dalla data dell'accesso ispettivo (4.3.2020) a quello della notifica del verbale unico di accertamento, approfonditi accertamenti sono stati compiuti dall'amministrazione e tanto in considerazione del fatto che tali accertamenti erano necessari, non essendo stati acquisiti elementi sufficienti in sede di accesso ispettivo. Il lasso di tempo intercorso può dirsi congruo avendo l'accertamento dell'illecito richiesto indagini impegnative e prolungate, necessarie ed invero compiute nel caso di specie. Invero, l'amministrazione non disponeva di tutti gli elementi valorizzati in sede di verbale di contestazione prima della notifica di tale atto.
Ed invero, con il verbale di primo accesso ispettivo, l'amministrazione – non avendo piena contezza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione (afferente più lavoratrici, per un lungo arco di tempo) non aveva consapevolezza degli estremi dell'illecito, donde la necessità ineludibile di proseguire negli accertamenti. Ed invero, dopo l'accesso ispettivo sono state compiute rilevanti attività di indagine, per come già evidenziato. Soltanto dopo l'acquisizione della documentazione richiesta
(trasmessa il 19.5.2020), considerata la necessità di un congruo lasso di tempo per la relativa valutazione trattandosi di documentazione copiosa e relativa alla posizione di cinque lavoratrici,
l'attività ispettiva poteva dirsi conclusa ed infatti l' ha correttamente indicato la data di CP_1
ultimazione degli accertamenti nel 30.7.2020 (avendo, quindi, impiegato un lasso di tempo estremamente congruo dall'inizio delle attività in data 4.3.2020– primo accesso ispettivo - considerando la complessità degli accertamenti volti a verificare la posizione di ben cinque lavoratrici per un arco di tempo di quasi 5 anni); ne consegue che appare giustificabile ed assolutamente congrua la data del 30.7.2020 indicata nel verbale di illecito come conclusiva degli accertamenti atteso che la parte opposta ha provato – com'era suo onere – di aver compiuto specifici atti di indagine nel periodo successivo all'accesso ispettivo. Pertanto, deve concludersi sul punto nel senso che l'amministrazione provvedeva alla notificazione del verbale unico di accertamento nel rispetto del termine di 90 giorni dal
30.7.2020 e, precisamente, in data 6.8.2020 (data della spedizione della raccomandata).
Ed invero, in un lasso di tempo congruo, l' ha compiuto, a seguito di accesso ispettivo (nel CP_1
corso del quale è emersa la necessità di andare avanti nelle indagini valutando la chiesta documentazione), ulteriori accertamenti approfonditi tesi alla valutazione della copiosa
Con documentazione fornita dalla società in data 19 maggio 2020; soltanto a tale data l' era in possesso di tutti gli elementi utili al fine di compiere le sue valutazioni e, pertanto, la notifica del verbale unico è avvenuta nel rispetto del termine di legge, siccome la notifica è stata effettuata in data 6.8.2020,
Con seppure non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario – circostanza non imputabile all' – e di poi perfezionatasi all'esito del secondo tentativo in data 4.9.2020, previo esperimento delle ricerche anagrafiche.
Di poi, posto che In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr., da ultimo, Cass. n. 21706/2018), tale termine risulta ampiamente rispettato, stante la notificazione dell'ordinanza ingiunzione in data 22.5.2024.
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151/2021, nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, ha dichiarato l'inammissibilità della questione siccome la omissione legislativa denunciata dal rimettente non puo' essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
E' pur vero, come sostenuto in ricorso che la Corte ha sottolineato che il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, per le ragioni dianzi poste in evidenza, un tempestivo intervento legislativo. Tale lacuna, infatti, colloca l'autorita' titolare della potesta' punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione, ma, allo stato, in assenza di un intervento legislativo, pure auspicato dalla Corte Costituzionale e, quindi de iure condito, deve affermarsi che oltre al termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81(che riguarda la contestazione dell'illecito, la quale, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, se non e' effettuata nell'immediatezza dell'accertamento, deve essere notificata «agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento») termine - che decorre dal momento in cui si e' compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attivita' amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione - il cui superamento e' espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, non è contemplato analogo termine per la conclusione della fase decisoria. Pertanto, l'unico termine assegnato all'autorita' decidente e', dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981.
Quanto alla denunciata avendo ricevuto la notifica del primo verbale, recante Prot. N. 14367 del 31 luglio 2020, il 7 agosto 2020 (cfr. doc. 2) ed il secondo (cfr. doc.
15), recante altresì prot. N. 15353 del 27 agosto 2020 “rinotificato” al presunto trasgressore il 4 settembre 2020, premesso che il verbale è atto endoprocedimentale privo di immediata lesività, in ogni
Con caso si rileva che l' ha dedotto e dimostrato che vi è stato un primo tentativo di notificazione del
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00001/2020-247-01 del 30.07.2020, con Prot.
14367 del 31.07.2020, andato a buon fine solo nei confronti dell'obbligato in solido ( Parte_1
in data 07.08.2020 mentre la notifica al trasgressore principale, sig. in data Persona_1
06.08.2020, non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario. Pertanto, la notifica è stata ritentata al trasgressore presso l'obbligato in solido, con Prot. 15353 del 27.08.2020 e qui è andata a buon fine in data 04.09.2020.
Infondate, pertanto, tutte le plurime doglianze formali e procedimentali, nel merito delle violazioni si osserva quanto segue.
E' opportuno, anzitutto, rilevare che all'opponente sono state contestate le violazioni delle seguenti norme:
1) “…art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008, conv. con mod. in l. 06.08.2008 n. 133 Infedeli registrazioni – più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi – poiché il datore di lavoro ha omesso di registrare sul L.U.L. le seguenti effettive ore di lavoro ed in particolare 9 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì e 5 ore giornaliere il sabato, reso dalle seguenti lavoratrici nei seguenti periodi: sig.re … (periodo Luglio 2016 Febbraio 2020), … (periodo Parte_2 Controparte_6
Luglio 2017 – Giugno 2019) e … (periodo Gennaio 2016 – Luglio 2018), impiegate con CP_7 mansioni di conserviere … La sanzione viene determinata in € 2.000” (cfr. doc. 1, pag. 1); 2) “art. 3, comma 3, D.L. 22.02.2002 n. 12 conv. con mod. dalla l. 23.04.2002, n. 73 … Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate senza mantenimento in servizio – poiché il datore di lavoro ha impiegato la lavoratrice, sig.ra … nel mese di Luglio Controparte_9
2017, con mansioni di addetta al confezionamento, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro … La sanzione viene determinata in € 3.000,00” (cfr. doc. 1, pagg. 1 e 2);
3) “art. 3, comma 3, D.L. 22.02.2002 n. 12 conv. con mod. dalla l. 23.04.2002, n. 73… Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – oltre 60 giornate lavorative senza mantenimento in servizio – poiché il datore di lavoro ha impiegato le lavoratrici, sig.re dal Parte_2
10.08.2015 al 01.07.2016, dal lunedì al sabato, full time (126 giornate di lavoro effettivo) con mansioni di addetta al confezionamento e dal 1.02.2017 al 30.06.2017, dal lunedì Parte_3
al sabato, full-time (126 giornate di lavoro effettivo), con mansioni di conserviera, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro… La sanzione viene determinata in €
24.000,00” (cfr. doc. 1, pagg. 1 e 2);
4) “art. 9, comma 1, d. lgs. 08.04.2003, n. 66 … - Riposi settimanali – numeri di lavoratori inferiori a
6 o periodi minori di 3 – poiché il datore di lavoro ha omesso di far fruire un periodo di riposo di almeno 24 ore settimanali alle lavoratrici sig.re …. e … nei mesi di Controparte_6 CP_7 settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017 …. La sanzione viene determinata in € 400,00” (cfr. doc. 1, pagg. 1 e 2);
Ciò posto, giova preliminarmente ricordare che l'opposizione a norma dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 dà luogo ad un normale giudizio di cognizione ed in esso l'opponente ha la posizione sostanziale di convenuto - similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - e che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sul soggetto pubblico che ingiunge il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa (nel caso di specie l' ) l'onere di provare i fatti costitutivi della Controparte_1 pretesa sanzionatoria e sulla controparte l'onere di contestare i suddetti fatti.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta) mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione. Appare inoltre opportuno evidenziare, quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che il consolidato orientamento di legittimità ha, a più riprese, ribadito che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato fanno piena prova dei fatti che i CP_1
funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”(tra le altre, Cass. Sez. Lav. 19 aprile 2010, n.9251).
In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. Sez. L sent. n. 10427/2014).
Invero, trovano applicazione i principi affermati dalla Suprema Corte secondo cui « .... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro in grado di inficiarne l'attendibilità …> (sez. L, sent. n. 15073/2008; sez. L, sent. n. 3525/2005, tutte richiamate da conf. n. 20019/2018).
I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15702 del 12/08/2004 (Rv. 575537 - 01).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente si limita ad una generica negazione della sussistenza delle violazione contestate e – in ordine alle dichiarazioni acquisite in sede di ispettivo – senza evidenziarne alcuna contraddittorietà o illogicità – assume la scarsa credibilità soggettiva delle lavoratrici in ragione di contenzioso pregresso e in corso.
Nel merito, invero, parte opponente si limita ad affermare che la società esponente esprime tutte le sue perplessità in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalle persone ascoltate, alcune delle quali, in passato ed ancora oggi, risultano avere dei contenziosi con la società datoriale.
Valga rilevare che gli opponenti non evidenziano contraddizioni nelle dichiarazioni rese ai carabinieri
Con ed ai funzionari dell' in data 21.2.2020 ma prospettano la non credibilità delle dichiaranti siccome - alcune – in contenzioso con la società.
Premesso che le dichiarazioni rese appaiono univoche e convergenti in punto di orari di lavoro, mancata fruizione di riposi e di prestazione di lavoro senza alcuna regolarizzazione, si osserva che le lavoratrici , e hanno sottoscritto Controparte_6 Controparte_8 CP_7 Parte_2
verbale di conciliazione in sede sindacale da cui, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non emerge alcuna situazione lavorativa in contrasto con quanto accertato dagli ispettori.
Né alla data delle dichiarazioni rilasciate alcuna delle lavoratrici aveva contenzioso avverso la società; invero, per come evincibile dalla lettura dei verbali di conciliazione, soltanto la lavoratrice CP_6
aveva instaurato – in epoca successiva alla deposizione resa ai carabinieri e agli ispettori – giudizio di lavoro nel corso del quale le parti hanno inteso conciliare senza alcun reciproco riconoscimento.
Né la sentenza resa tra la lavoratrice e la società prodotta in atti ha respinto la CP_7 Parte_1
domanda della ricorrente (avente ad oggetto remunerazione di lavoro straordinario) essendosi il
Tribunale limitato a dichiarare la domanda inammissibile per intervenuta pregressa conciliazione in sede protetta.
Le lavoratrici hanno reso le dichiarazioni in sede ispettiva in data 21.2.2020 e, a quella data, le lavoratrici e non avevano alcuna pendenza nei confronti della società né, avendo CP_7 CP_8
sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale rispettivamente in data 26.4.2018 e 6.9.2016 con rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, avevano più alcun interesse siccome prive di qualsivoglia pretesa anche in ipotesi ancora azionabile.
La lavoratrice ha reso le sue dichiarazioni in data 21.2.2020, epoca in cui non aveva alcun CP_6
contenzioso, introdotto soltanto nel marzo 2021, per come detto, conclusosi per effetto della conciliazione in sede protetta del 20.5.22; la lavoratrice ha sottoscritto verbale di conciliazione in Pt_2
sede sindacale il 15.7.22 senza aver mai instaurato controversia di lavoro nei confronti della società.
Non sussistendo, quindi, plausibili ragioni per le quali le lavoratrici avrebbero reso dichiarazioni non veritiere, si osserva che le dichiarazioni si rivelano precise, univoche e convergenti. Le lavoratrici, formalmente assunte con orario di lavoro parziale (24 ore settimanali) invero, hanno riferito tutte i medesimi orari di lavoro osservati, di gran lunga superiori a quelli infedelmente registrati nel LUL e sul punto si osserva che la prestazione di lavoro supplementare è ammessa in questa sede dalla stessa opponente;
hanno altresì riferito della prestazione di attività lavorativa da parte di
, e in periodo precedente la formale assunzione e Controparte_9 Parte_2 Controparte_6
senza, pertanto, preventiva comunicazione;
è inoltre emerso che le lavoratrici e Controparte_6 CP_7
non hanno fruito di un periodo di riposo di almeno 24 ore settimanali nei mesi di settembre,
[...]
ottobre, novembre e dicembre 2017.
Orbene, a fronte di tali inequivoche dichiarazioni, si deve ritenere che con la documentazione offerta in produzione -in particolare con i verbali di primo accesso ispettivo, di accertamento e notificazione verbale unico di accertamento e notificazione, corredati dai verbali di sommarie informazioni rese dal Con lavoratore –l' di Cosenza abbia dato piena prova dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere con la ordinanza impugnata, fatti che non risultano superati da elementi di prova contraria da parte dell'opponente che – pure ammettendo la prestazione di lavoro supplementare
– si è limitata a prospettare – infondatamente – ragioni di non credibilità delle dichiaranti. In particolare, le dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, si presentano per tale motivo particolarmente genuine ed attendibili.
Infine, quanto alla contestazione attorea in ordine all'omessa motivazione in punto di determinazione della sanzione, si osserva che i criteri di calcolo delle sanzioni sono già stati analiticamente indicati nel
Con Verbale Unico;
peraltro, pur a fronte della costituzione dell' che ha dato ampiamente atto dei criteri applicati, alcuna contestazione è stata sollevata dall'opponente. Con Infine, non è a darsi luogo alcuna riduzione sol che si osservi che l' ha irrogato le sanzioni nel minimo edittale né l'avvenuta conciliazione in sede sindacale – per come invocato dagli opponenti – può assumere rilievo ai fini pretesi siccome non integra condotta di eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni, rilevanti ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81.
Conclusivamente, il ricorso si rivela infondato.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.lgs. 149/2015.
P.Q.M
. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.700,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 7 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2443 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
(C.F.: ) in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Casali Parte_1 P.IVA_1
del Manco C.da Sculca e per il Sig. (C.F.: ) nato in Persona_1 CodiceFiscale_1
Francia l'11.03.1973, residente in [...], in proprio nonché quale legale rapp.te pro-tempore della elettivamente domiciliati in Parte_1
Cosenza, Viale Trieste 80, presso lo studio dell'avvocato Angelo Canino (C.F.: C.F._2
che li rappresenta e difende per procura in atti
[...]
Opponente
Nei confronti di
(C.F. ) in persona del Direttore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse CP_2
(C.F. ), (C.F. ) e Silvana
[...] C.F._3 Controparte_3 C.F._4
Massaro (C.F. ) con domicilio eletto presso la suddetta sede sita in Cosenza, C.F._5
alla via P. de Roberto, n. 34
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto dell'opposizione, proposta con ricorso del 21.6.2024, è l'ordinanza ingiunzione nr. 82/2024, Con con la quale l' (qui di seguito, per brevità, ) ha ingiunto Controparte_1
a – legale rappresentante della società nella qualità di autore Persona_1 Parte_1
responsabile degli illeciti contestati e alla società predetta -quale responsabile solidale- il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di euro 29.400,00.
L' ha resistito al ricorso con memoria del 27.1.2025 instando per il suo rigetto per CP_5
infondatezza.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga rilevare, in via preliminare, l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art.6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 21.6.2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione in data 22.5.2024 come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti.
Tanto rilevato preliminarmente, il ricorso si rivela infondato e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni qui di seguito esposte.
A fondamento dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme di cui all'art. 39 commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008, conv. con mod. in l.
06.08.2008 n. 133, all'art. 3, comma 3, D.L. 22.02.2002 n. 12 conv. con mod. dalla l. 23.04.2002, n. 73
e all' art. 9, comma 1, d. lgs. 08.04.2003, n. 66, gli opponenti sollevano una serie di doglianze di tipo formale e procedimentale e, nel merito, assumono la scarsa credibilità delle persone sentite nel corso degli accertamenti ispettivi.
Valga rilevare anzitutto, quanto alle doglianze sub 1) – omesso invio del verbale di primo accesso ispettivo nei confronti del soggetto abilitato alla consulenza del lavoro – e sub 3) del ricorso – lesione dell'obbligo di trasparenza – siccome nel verbale di primo accesso ispettivo (unico atto procedimentale in possesso del datore di lavoro) non vi è alcuna menzione con riferimento all'audizione delle sigg.re , , e – Parte_2 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
che la Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che affinchè il vizio procedimentale possa assumere rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ove il giudice adito è giudice del rapporto e non dell'atto, occorre che vi sia stata una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione deve essere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, allegata dall'opponente (cfr. Cass. n. 26050/2024, n. 37038 del 17.12.2022).
Tali consolidati principi sono stati affermati in relazione all'ipotesi della mancata consegna del verbale di primo accesso ispettivo nonché dell'omessa indicazione nel verbale di accertamento delle fonti di prova degli illeciti;
si tratta, invero, di vizi formali e procedimentali che assumono rilievo solo ove sia impedita una adeguata tutela difensiva e, nel caso di specie, non è neppure prospettata la ragione per la quale si sarebbe verificata una lesione del diritto di difesa.
Invero – e tanto in disparte dall'infondatezza delle doglianze per come si dirà nel prosieguo – gli opponenti non hanno evidenziato, in concreto, quale pregiudizio sia loro derivato, sul versante difensivo, dal mancato invio del verbale al consulente del lavoro ovvero dalla – in ipotesi – mancata indicazione delle fonti di prova, essendosi limitati in astratto a dolersi di tale asserite mancanze senza nulla dedurre in concreto in ordine alle conseguenze lesive sul piano del diritto di difesa.
Peraltro, entrambi i denunciati vizi sono insussistenti;
sostengono gli opponenti che in violazione del
Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro del
26.11.2009, n. 18210, è stato omesso l'invio del verbale di primo accesso ispettivo nei confronti del soggetto abilitato alla consulenza del lavoro.
Ma tale protocollo, per come condivisibilmente evidenziato dalla difesa della resistente, non si applica
Con Con all' che, come noto, è Agenzia istituita con d.lgs. n. 149/2015 che ha istituito l' con conseguente soppressione della DTL.
Invero, con il predetto d.lgs. 14.09.2015, n. 149, artt. 1 e 2, è stato istituito, ai sensi dell'art. 8 del
D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “
[...]
”, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia Controparte_11
organizzativa e contabile e con D.M. Ministero del Lavoro del 28.12.2016 è stata dichiarata la piena operatività dell' a far data dal 01.01.2017. Controparte_11 Peraltro, tale Protocollo non ha mai avuto esecuzione, posto che entrambe le parti sottoscrittrici non hanno mai dato attuazione a quanto previsto all'art.
2. Del resto, ciò è confermato anche dal fatto che nessun obbligo nel senso preteso dai ricorrenti è previsto nel Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2014 recante il Codice di Comportamento ad uso degli ispettori (all. 12 del fasc. ITL), del resto richiamato anche da parte ricorrente, che rappresenta l'unico testo che disciplini gli obblighi deontologici degli ispettori.
Tale doglianza, pertanto, si rivela infondata sotto il duplice profilo evidenziato, ciascuno in sé assorbente. Parimenti è a dirsi per la doglianza sub. 3) predetta. Invero, gli opponenti invocano la nullità del verbale di primo accesso ispettivo siccome nello stesso gli ispettori dichiarerebbero di aver acquisito le dichiarazioni delle sig.re , , , e e, tuttavia, Pt_2 CP_6 CP_7 Per_2 CP_8 Persona_3
nella sez. I del verbale di primo accesso, di esse non si farebbe alcuna menzione. Con ciò concretandosi la violazione lamentata. Orbene, ribadito che in linea generale, la mancata indicazione nel verbale di accertamento delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva;
e, nel caso specifico, il giudice di appello ha escluso essersi verificata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché la insufficienza descrittiva della contestazione non ha impedito al trasgressore di prospettare le proprie ragioni mediante l'opposizione proposta;
né le ricorrenti hanno evidenziato, in concreto, quale pregiudizio sia loro derivato, sul versante difensivo, dalla mancata indicazione della fonte di prova, essendosi limitate, in astratto, a dolersi di non aver avuto contezza degli elementi di prova (non, quindi, delle fonti) da cui gli addebiti erano scaturiti (…)- cfr. Cass. n. 26050/2023- si osserva che la circostanza della acquisizione delle dichiarazioni delle signore sopra menzionate non è contenuta, contrariamente a quanto affermato in ricorso, nel verbale di primo accesso ispettivo bensì nel Verbale Unico conclusivo degli accertamenti.
Invero, dagli atti di causa risulta che l'ispezione ha avuto origine dalla richiesta d'intervento della sig.ra del 11.02.2020 per dare seguito alla quale, in data 21.02.2020, presso la Stazione Parte_2
Carabinieri di GL IL (CS) sono state acquisite le dichiarazioni dei sig.ri CP_8
Con
, , e (all. 5 fasc. ).
[...] Controparte_9 Controparte_6 CP_7 Parte_2
Pertanto, è evidente che di tali dichiarazioni non poteva darsi atto nel verbale di primo accesso ispettivo
(non essendo un atto compiuto in tale frangente) bensì se ne è dato, correttamente, atto nel verbale
Con unico conclusivo del procedimento (all. 8, pag. 2, fasc. ). Infondate si rilevano altresì le doglianze di parte attrice in punto di riconoscimento in occasione dell'accesso ispettivo> - punto 2) del ricorso – siccome nel verbale gli ispettori attestano di aver proceduto all'accesso, previa identificazione e che tra le attività compiute gli ispettori – nella qualità di P.U.- attestano che “contestualmente all'accesso i sottoscritti verbalizzanti si sono qualificati esibendo la tessera di riconoscimento”.
Orbene, come è noto, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente, tra gli altri, ai fatti che egli stessi attestino come da loro compiuti;
pertanto, avendo i funzionari attestato di essersi qualificati esibendo la tessera di riconoscimento e di essersi, pertanto, previamente identificati, la mera negazione della circostanza da parte attrice si rileva priva di alcun rilievo, in assenza di proposizione di apposita querela di falso.
Parimenti infondate le doglianze sub 4) e 5) fondate sulla asserita violazione del D. Lgs. N. 124/2004, art. 13 e sulla carenza di motivazione ai sensi della legge n. 241/90; invero, il verbale di primo accesso ispettivo contiene tutti gli elementi di cui al comma 1 art. 13 così come il verbale di accertamento e notificazione contiene tutti gli elementi prescritti dal comma 4.
Quanto all'eccepito vizio di motivazione, si osserva che nel caso in esame trova applicazione il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice, per il quale in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (già noto alla ricorrente), e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (Cass. 13/04/2006, n. 8649; conf. n. 16316/2020).
Parte opponente eccepisce, inoltre, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 sotto il profilo del mancato rispetto del termine di 90 giorni prescritto.
Anche tale doglianza è infondata.
L'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente […] se non è avvenuta la contestazione immediata […] gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati […] entro il termine di novanta giorni […]”. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit., “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza dell'illecito si da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento (art. 23, secondo comma, della citata legge n. 689 del 1981) e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere ad una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine nel caso concreto, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso stesso e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo a seconda delle circostanze, il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass.nn. 9311/2007,2363/2005,9456/2004, 8692/2004, 7346/2004, 9357/2003, 10355/2000,
2088/2000, 1866/2000, 12737/1999).
Nel caso di specie, muovendo dalla considerazione che l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione, si osserva anzitutto che parte ricorrente fa riferimento a verbale di primo accesso del 18.10.2019 che, in realtà, ha riguardato altro e precedente accertamento ispettivo che ha portato, poi, all'emissione della prescrizione per violazione dell'art. 18 d.lgs. 81/2008 per non avere il datore di lavoro sottoposto i lavori interessati dall'accertamento alla visita medica.
Nel caso che occupa, per come evincibile dall'allegata documentazione, gli accertamenti ispettivi hanno avuto impulso dalla richiesta di intervento della lavoratrice del 11.02.2020; Parte_2 per dare seguito alla richiesta d'intervento, in data 21.02.2020, presso la Stazione Carabinieri di
GL IL (CS) sono state acquisite dai funzionati ispettivi e dai carabinieri nucleo tutela del lavoro, le dichiarazioni delle sig.re , , Controparte_8 Persona_4 Controparte_6
Con
e (all. 5 del fasc. ); - in data 04.03.2020 hanno avuto inizio gli CP_7 Parte_2
accertamenti ispettivi presso la sede della società nel corso dei quali gli ispettori Parte_1
hanno trovato presenti sul luogo di lavoro n. 8 lavoratori, tra cui la sig.ra di cui sono Persona_5
state acquisite le dichiarazioni, come da verbale di primo accesso del 04.03.2020; - con il medesimo verbale gli ispettori hanno richiesto alla società ispezionata l'esibizione di ulteriore documentazione, come specificamente indicata a verbale (contratti di lavoro e comunicazioni obbligatorie di assunzione,
LUL e prospetti paga sottoscritti e pagamenti tracciati); - in riscontro alla richiesta documentale, la società , previa richiesta di proroga del termine di consegna del 31.03.2020, in data Parte_1
19.05.2020 ha fatto pervenire la documentazione consistente, tra l'altro, in: a) contratti di lavoro dei sig.ri , , e b) Distinte di bonifici;
c) Persona_5 CP_7 Controparte_6 Parte_2
LUL dal 2016 al 2020; - in data 30.07.2020 gli ispettori hanno concluso gli accertamenti ispettivi mediante emissione di Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00001/2020-247-01 che hanno provveduto a notificare tanto al trasgressore principale, che alla Persona_1 Parte_1
(obbligato in solido) nelle date, rispettivamente del 04.09.2020 e del 07.08.2020.
[...]
Ricostruito l'iter procedimentale seguito, alla luce della documentazione agli atti, si osserva che certamente in sede di accesso ispettivo del 4.3.2020, per come evincibile dal relativo verbale,
l'amministrazione non era in possesso di alcun elemento donde certamente la necessità di ulteriori indagini che, invero, risultano espletate e di acquisizione di ulteriore documentazione (che invero risulta essere stata richiesta all'opponente e consegnata il successivo 19.5.2020) considerando la non immediata riscontrabilità e valutabilità dei dati acquisiti (a mezzo della richiesta di intervento) e la complessità degli accertamenti, riguardanti la posizione di tanti lavoratori per un arco di tempo molto lungo. Ed invero, dalla data dell'accesso ispettivo (4.3.2020) a quello della notifica del verbale unico di accertamento, approfonditi accertamenti sono stati compiuti dall'amministrazione e tanto in considerazione del fatto che tali accertamenti erano necessari, non essendo stati acquisiti elementi sufficienti in sede di accesso ispettivo. Il lasso di tempo intercorso può dirsi congruo avendo l'accertamento dell'illecito richiesto indagini impegnative e prolungate, necessarie ed invero compiute nel caso di specie. Invero, l'amministrazione non disponeva di tutti gli elementi valorizzati in sede di verbale di contestazione prima della notifica di tale atto.
Ed invero, con il verbale di primo accesso ispettivo, l'amministrazione – non avendo piena contezza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione (afferente più lavoratrici, per un lungo arco di tempo) non aveva consapevolezza degli estremi dell'illecito, donde la necessità ineludibile di proseguire negli accertamenti. Ed invero, dopo l'accesso ispettivo sono state compiute rilevanti attività di indagine, per come già evidenziato. Soltanto dopo l'acquisizione della documentazione richiesta
(trasmessa il 19.5.2020), considerata la necessità di un congruo lasso di tempo per la relativa valutazione trattandosi di documentazione copiosa e relativa alla posizione di cinque lavoratrici,
l'attività ispettiva poteva dirsi conclusa ed infatti l' ha correttamente indicato la data di CP_1
ultimazione degli accertamenti nel 30.7.2020 (avendo, quindi, impiegato un lasso di tempo estremamente congruo dall'inizio delle attività in data 4.3.2020– primo accesso ispettivo - considerando la complessità degli accertamenti volti a verificare la posizione di ben cinque lavoratrici per un arco di tempo di quasi 5 anni); ne consegue che appare giustificabile ed assolutamente congrua la data del 30.7.2020 indicata nel verbale di illecito come conclusiva degli accertamenti atteso che la parte opposta ha provato – com'era suo onere – di aver compiuto specifici atti di indagine nel periodo successivo all'accesso ispettivo. Pertanto, deve concludersi sul punto nel senso che l'amministrazione provvedeva alla notificazione del verbale unico di accertamento nel rispetto del termine di 90 giorni dal
30.7.2020 e, precisamente, in data 6.8.2020 (data della spedizione della raccomandata).
Ed invero, in un lasso di tempo congruo, l' ha compiuto, a seguito di accesso ispettivo (nel CP_1
corso del quale è emersa la necessità di andare avanti nelle indagini valutando la chiesta documentazione), ulteriori accertamenti approfonditi tesi alla valutazione della copiosa
Con documentazione fornita dalla società in data 19 maggio 2020; soltanto a tale data l' era in possesso di tutti gli elementi utili al fine di compiere le sue valutazioni e, pertanto, la notifica del verbale unico è avvenuta nel rispetto del termine di legge, siccome la notifica è stata effettuata in data 6.8.2020,
Con seppure non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario – circostanza non imputabile all' – e di poi perfezionatasi all'esito del secondo tentativo in data 4.9.2020, previo esperimento delle ricerche anagrafiche.
Di poi, posto che In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (cfr., da ultimo, Cass. n. 21706/2018), tale termine risulta ampiamente rispettato, stante la notificazione dell'ordinanza ingiunzione in data 22.5.2024.
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151/2021, nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, ha dichiarato l'inammissibilità della questione siccome la omissione legislativa denunciata dal rimettente non puo' essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.
E' pur vero, come sostenuto in ricorso che la Corte ha sottolineato che il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, per le ragioni dianzi poste in evidenza, un tempestivo intervento legislativo. Tale lacuna, infatti, colloca l'autorita' titolare della potesta' punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione, ma, allo stato, in assenza di un intervento legislativo, pure auspicato dalla Corte Costituzionale e, quindi de iure condito, deve affermarsi che oltre al termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81(che riguarda la contestazione dell'illecito, la quale, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, se non e' effettuata nell'immediatezza dell'accertamento, deve essere notificata «agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento») termine - che decorre dal momento in cui si e' compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attivita' amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione - il cui superamento e' espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, non è contemplato analogo termine per la conclusione della fase decisoria. Pertanto, l'unico termine assegnato all'autorita' decidente e', dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981.
Quanto alla denunciata avendo ricevuto la notifica del primo verbale, recante Prot. N. 14367 del 31 luglio 2020, il 7 agosto 2020 (cfr. doc. 2) ed il secondo (cfr. doc.
15), recante altresì prot. N. 15353 del 27 agosto 2020 “rinotificato” al presunto trasgressore il 4 settembre 2020, premesso che il verbale è atto endoprocedimentale privo di immediata lesività, in ogni
Con caso si rileva che l' ha dedotto e dimostrato che vi è stato un primo tentativo di notificazione del
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00001/2020-247-01 del 30.07.2020, con Prot.
14367 del 31.07.2020, andato a buon fine solo nei confronti dell'obbligato in solido ( Parte_1
in data 07.08.2020 mentre la notifica al trasgressore principale, sig. in data Persona_1
06.08.2020, non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario. Pertanto, la notifica è stata ritentata al trasgressore presso l'obbligato in solido, con Prot. 15353 del 27.08.2020 e qui è andata a buon fine in data 04.09.2020.
Infondate, pertanto, tutte le plurime doglianze formali e procedimentali, nel merito delle violazioni si osserva quanto segue.
E' opportuno, anzitutto, rilevare che all'opponente sono state contestate le violazioni delle seguenti norme:
1) “…art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008, conv. con mod. in l. 06.08.2008 n. 133 Infedeli registrazioni – più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi – poiché il datore di lavoro ha omesso di registrare sul L.U.L. le seguenti effettive ore di lavoro ed in particolare 9 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì e 5 ore giornaliere il sabato, reso dalle seguenti lavoratrici nei seguenti periodi: sig.re … (periodo Luglio 2016 Febbraio 2020), … (periodo Parte_2 Controparte_6
Luglio 2017 – Giugno 2019) e … (periodo Gennaio 2016 – Luglio 2018), impiegate con CP_7 mansioni di conserviere … La sanzione viene determinata in € 2.000” (cfr. doc. 1, pag. 1); 2) “art. 3, comma 3, D.L. 22.02.2002 n. 12 conv. con mod. dalla l. 23.04.2002, n. 73 … Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate senza mantenimento in servizio – poiché il datore di lavoro ha impiegato la lavoratrice, sig.ra … nel mese di Luglio Controparte_9
2017, con mansioni di addetta al confezionamento, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro … La sanzione viene determinata in € 3.000,00” (cfr. doc. 1, pagg. 1 e 2);
3) “art. 3, comma 3, D.L. 22.02.2002 n. 12 conv. con mod. dalla l. 23.04.2002, n. 73… Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – oltre 60 giornate lavorative senza mantenimento in servizio – poiché il datore di lavoro ha impiegato le lavoratrici, sig.re dal Parte_2
10.08.2015 al 01.07.2016, dal lunedì al sabato, full time (126 giornate di lavoro effettivo) con mansioni di addetta al confezionamento e dal 1.02.2017 al 30.06.2017, dal lunedì Parte_3
al sabato, full-time (126 giornate di lavoro effettivo), con mansioni di conserviera, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro… La sanzione viene determinata in €
24.000,00” (cfr. doc. 1, pagg. 1 e 2);
4) “art. 9, comma 1, d. lgs. 08.04.2003, n. 66 … - Riposi settimanali – numeri di lavoratori inferiori a
6 o periodi minori di 3 – poiché il datore di lavoro ha omesso di far fruire un periodo di riposo di almeno 24 ore settimanali alle lavoratrici sig.re …. e … nei mesi di Controparte_6 CP_7 settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017 …. La sanzione viene determinata in € 400,00” (cfr. doc. 1, pagg. 1 e 2);
Ciò posto, giova preliminarmente ricordare che l'opposizione a norma dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 dà luogo ad un normale giudizio di cognizione ed in esso l'opponente ha la posizione sostanziale di convenuto - similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - e che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sul soggetto pubblico che ingiunge il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa (nel caso di specie l' ) l'onere di provare i fatti costitutivi della Controparte_1 pretesa sanzionatoria e sulla controparte l'onere di contestare i suddetti fatti.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta) mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione. Appare inoltre opportuno evidenziare, quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che il consolidato orientamento di legittimità ha, a più riprese, ribadito che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato fanno piena prova dei fatti che i CP_1
funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”(tra le altre, Cass. Sez. Lav. 19 aprile 2010, n.9251).
In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. Sez. L sent. n. 10427/2014).
Invero, trovano applicazione i principi affermati dalla Suprema Corte secondo cui « .... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro in grado di inficiarne l'attendibilità …> (sez. L, sent. n. 15073/2008; sez. L, sent. n. 3525/2005, tutte richiamate da conf. n. 20019/2018).
I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15702 del 12/08/2004 (Rv. 575537 - 01).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente si limita ad una generica negazione della sussistenza delle violazione contestate e – in ordine alle dichiarazioni acquisite in sede di ispettivo – senza evidenziarne alcuna contraddittorietà o illogicità – assume la scarsa credibilità soggettiva delle lavoratrici in ragione di contenzioso pregresso e in corso.
Nel merito, invero, parte opponente si limita ad affermare che la società esponente esprime tutte le sue perplessità in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalle persone ascoltate, alcune delle quali, in passato ed ancora oggi, risultano avere dei contenziosi con la società datoriale.
Valga rilevare che gli opponenti non evidenziano contraddizioni nelle dichiarazioni rese ai carabinieri
Con ed ai funzionari dell' in data 21.2.2020 ma prospettano la non credibilità delle dichiaranti siccome - alcune – in contenzioso con la società.
Premesso che le dichiarazioni rese appaiono univoche e convergenti in punto di orari di lavoro, mancata fruizione di riposi e di prestazione di lavoro senza alcuna regolarizzazione, si osserva che le lavoratrici , e hanno sottoscritto Controparte_6 Controparte_8 CP_7 Parte_2
verbale di conciliazione in sede sindacale da cui, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non emerge alcuna situazione lavorativa in contrasto con quanto accertato dagli ispettori.
Né alla data delle dichiarazioni rilasciate alcuna delle lavoratrici aveva contenzioso avverso la società; invero, per come evincibile dalla lettura dei verbali di conciliazione, soltanto la lavoratrice CP_6
aveva instaurato – in epoca successiva alla deposizione resa ai carabinieri e agli ispettori – giudizio di lavoro nel corso del quale le parti hanno inteso conciliare senza alcun reciproco riconoscimento.
Né la sentenza resa tra la lavoratrice e la società prodotta in atti ha respinto la CP_7 Parte_1
domanda della ricorrente (avente ad oggetto remunerazione di lavoro straordinario) essendosi il
Tribunale limitato a dichiarare la domanda inammissibile per intervenuta pregressa conciliazione in sede protetta.
Le lavoratrici hanno reso le dichiarazioni in sede ispettiva in data 21.2.2020 e, a quella data, le lavoratrici e non avevano alcuna pendenza nei confronti della società né, avendo CP_7 CP_8
sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale rispettivamente in data 26.4.2018 e 6.9.2016 con rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, avevano più alcun interesse siccome prive di qualsivoglia pretesa anche in ipotesi ancora azionabile.
La lavoratrice ha reso le sue dichiarazioni in data 21.2.2020, epoca in cui non aveva alcun CP_6
contenzioso, introdotto soltanto nel marzo 2021, per come detto, conclusosi per effetto della conciliazione in sede protetta del 20.5.22; la lavoratrice ha sottoscritto verbale di conciliazione in Pt_2
sede sindacale il 15.7.22 senza aver mai instaurato controversia di lavoro nei confronti della società.
Non sussistendo, quindi, plausibili ragioni per le quali le lavoratrici avrebbero reso dichiarazioni non veritiere, si osserva che le dichiarazioni si rivelano precise, univoche e convergenti. Le lavoratrici, formalmente assunte con orario di lavoro parziale (24 ore settimanali) invero, hanno riferito tutte i medesimi orari di lavoro osservati, di gran lunga superiori a quelli infedelmente registrati nel LUL e sul punto si osserva che la prestazione di lavoro supplementare è ammessa in questa sede dalla stessa opponente;
hanno altresì riferito della prestazione di attività lavorativa da parte di
, e in periodo precedente la formale assunzione e Controparte_9 Parte_2 Controparte_6
senza, pertanto, preventiva comunicazione;
è inoltre emerso che le lavoratrici e Controparte_6 CP_7
non hanno fruito di un periodo di riposo di almeno 24 ore settimanali nei mesi di settembre,
[...]
ottobre, novembre e dicembre 2017.
Orbene, a fronte di tali inequivoche dichiarazioni, si deve ritenere che con la documentazione offerta in produzione -in particolare con i verbali di primo accesso ispettivo, di accertamento e notificazione verbale unico di accertamento e notificazione, corredati dai verbali di sommarie informazioni rese dal Con lavoratore –l' di Cosenza abbia dato piena prova dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere con la ordinanza impugnata, fatti che non risultano superati da elementi di prova contraria da parte dell'opponente che – pure ammettendo la prestazione di lavoro supplementare
– si è limitata a prospettare – infondatamente – ragioni di non credibilità delle dichiaranti. In particolare, le dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, si presentano per tale motivo particolarmente genuine ed attendibili.
Infine, quanto alla contestazione attorea in ordine all'omessa motivazione in punto di determinazione della sanzione, si osserva che i criteri di calcolo delle sanzioni sono già stati analiticamente indicati nel
Con Verbale Unico;
peraltro, pur a fronte della costituzione dell' che ha dato ampiamente atto dei criteri applicati, alcuna contestazione è stata sollevata dall'opponente. Con Infine, non è a darsi luogo alcuna riduzione sol che si osservi che l' ha irrogato le sanzioni nel minimo edittale né l'avvenuta conciliazione in sede sindacale – per come invocato dagli opponenti – può assumere rilievo ai fini pretesi siccome non integra condotta di eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni, rilevanti ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81.
Conclusivamente, il ricorso si rivela infondato.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.lgs. 149/2015.
P.Q.M
. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.700,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 7 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti