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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 25/09/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 3113/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51
c.p.c.) iscritto al N. 3113/2025 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. IMPERA Parte_1
ELENA, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
IMPERA ELENA, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa
pagina 2 di 3 le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. dare atto che i figli ed entrambi maggiorenni, Persona_1 Persona_2
sono anche economicamente autosufficienti, quindi nulla è da disporre ne' in ordine all'affidamento ne' in ordine al mantenimento.
2. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e non hanno altro a che pretendere l'uno dall'altro.
3. le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Bolzano, 25/09/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 3113/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51
c.p.c.) iscritto al N. 3113/2025 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. IMPERA Parte_1
ELENA, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
IMPERA ELENA, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa
pagina 2 di 3 le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. dare atto che i figli ed entrambi maggiorenni, Persona_1 Persona_2
sono anche economicamente autosufficienti, quindi nulla è da disporre ne' in ordine all'affidamento ne' in ordine al mantenimento.
2. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e non hanno altro a che pretendere l'uno dall'altro.
3. le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Bolzano, 25/09/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 3 di 3