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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6755 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della discussione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 4683/2024 R.G. Lavoro
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Parte_1 CodiceFiscale_1
Scotti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via Cervantes
n. 55, come da mandato in atti ricorrente
E
CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Elio CP_1 C.F._2
D'Alessio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Posillipo n. 66 come da procura in atti resistenti
OGGETTO: accertamento rapporto lavoro subordinato e pagamento spettanze lavorative
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto: di avere lavorato come collaboratrice domestica alle dipendenze del sig. presso la CP_1 sua abitazione sita in Ischia, dal mese di giugno 2013 al mese di ottobre 2023, occupandosi delle pulizie dell' immobile, della cura del giardino e di altre incombenze;
che tanto era accaduto, senza inquadramento a fini assistenziali e contributivi, ma in regime di subordinazione, sotto le direttive impartite dal convenuto e nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito in quattro ore settimanali, la mattina dalle 11.00 alle 13.00 il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, orario che si protraeva quando bisognava;
che aveva percepito la retribuzione mensile indicata in ricorso, non adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto, senza mai percepire la tredicesima mensilità; che non aveva goduto di ferie e non aveva percepito TFR alla cessazione del rapporto di lavoro.
1 Tanto premesso, ha concluso chiedendo che, previo accertamento in ordine all'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con le mansioni indicate, da ricondursi al livello B CCNL Collaboratori domestici, il convenuto venisse condannato al pagamento in suo favore della somma di € 16.467,11 a titolo di differenze retributive per le causali in premessa indicate, oltre accessori;
con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituito il che ha affermato, in via preliminare, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, per avere la ricorrente intrattenuto rapporti esclusivamente con la propria ex moglie, nel merito, ha negato l'intercorrenza di qualsivoglia Persona_1 rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, presente saltuariamente presso l'abitazione di Ischia, destinata alle vacanze estive della famiglia, in quanto legata da rapporti di amicizia con la signora , alla quale spontaneamente aveva reso singole Per_1 prestazioni di collaborazione, in cambio di piccole somme di denaro. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Sentite le parti, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale. All'esito, il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
La domanda è infondata e deve essere respinta per mancanza della prova della intercorrenza del rapporto di lavoro con la parte convenuta.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Giova richiamare quindi in primo luogo la giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro subordinato.
L'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va fatta, com'è noto, sulla base del concreto svolgimento nel tempo del rapporto di lavoro, che deve essere caratterizzato da una pregnante ingerenza del datore di lavoro nella prestazione lavorativa, da un livello elevato di vigilanza e controllo che si estende all'an della prestazione, al “quando” e soprattutto al "quomodo". Poco rileva il momento genetico contrattuale, o nomen iuris attribuito dalle parti, qualora nello svolgimento di fatto del rapporto di lavoro, quest'ultimo si sia concretamente atteggiato come subordinato.
2 Di recente il giudice di legittimità ha ribadito che lavoro subordinato - e criterio discretivo , nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni , che incidano sull'atteggiarsi del rapporto>
(Cass. ordinanza n. 23816 del 2.9.2021).
Ciò posto, e venendo all'esame delle risultanze della istruttoria orale espletata, reputa il
Tribunale che la ricorrente non è riuscita a fornire adeguato riscontro alla situazione come delineata in ricorso.
Si riportano di seguito le dichiarazioni rese dai testi indotti dalla parte ricorrente.
La teste ha dichiarato : “Conosco la ricorrente perché ha lavorato per 10 anni a Testimone_1 casa di mia madre, presso l'immobile sito ad Ischia in via Michele Mazzella n. 77. Persona_1
Presso l'immobile mia madre con trascorreva le vacanze estive, poi la CP_1 raggiungevamo anche noi figli, io ero quella più presente. L'immobile è intestato a mia madre. Ho incontrato la ricorrente diverse volte nel corso dei dieci anni dal 2013 circa fino al 2023, però devo dire che nel 2023 non mi sono recata presso la villa. Ho trascorso presso la villa prevalentemente le vacanze estive con le mie figlie, d'estate quando le bambine erano piccole mi trattenevo da giugno fino a fine agosto, negli anni successivi da luglio, poi capitava inoltre di andare a Ischia anche a
Pasqua. Ho sempre incontrato la ricorrente presso l'immobile, durante i mesi estivi il rapporto di lavoro si intensificava, lei si occupava della casa, faceva pulizia del giardino, preparava pranzi, faceva il bucato etc.. Vedevo la ricorrente in villa non tutti i giorni, ma la sua presenza era assidua nei mesi estivi, diciamo un giorno si e uno no, era considerata persona di fiducia. Non so dire di preciso quante ore lavorava la ricorrente, arrivava la mattina a volte molto presto, anche alle 6.00 del mattino, specie quando doveva dedicarsi al giardino e poi si tratteneva fino all'ora di pranzo.
Ricordo che organizzava l'orario di lavoro piuttosto autonomamente, se un giorno si tratteneva di più il giorno dopo faceva meno ore. Le indicazioni sulle cose da fare in casa le dava mia madre, la retribuzione la pagava il marito di mia madre, cioè Il dava le indicazioni CP_1 CP_1 sulle cose riguardanti il giardino, l'allarme di casa, la posta da ritirare. Sono un insegnante. La
disponeva delle chiavi di casa e del cancello e anche del telecomando dell'allarme, capitava che Pt_1
3 scattasse l'allarme e allora la avvisava il e andava a controllare. Il giardino era Pt_1 CP_1 grande, la si occupava di spazzare le foglie e di innaffiare ma non del giardinaggio vero e Pt_1 proprio. Una amica di mia madre, la signora della manicure a Ischia, mise Controparte_2 la ricorrente in contatto con mia madre. Non so dire dei compensi ricevuti dalla . Sono stata Pt_1 testimone nella causa di separazione di mia madre contro il ” CP_1
Il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché sono il figlio della Testimone_2 ricorrente. Vivo ancora con mia madre. Ricordo quando mia madre lavorava presso la villa a Ischia a via Michele Mazzella. Si tratta di una casa a due piani che intorno è circondata dalle piante, c'è anche un gazebo appena entrando sulla destra. All'interno vi era un salone grande e la cucina al piano terra, poi le camere da letto al piano di sopra. Tanto affermo perché mi capitava di accompagnare mia madre alla villa con l'auto, è capitato anche che mi trattenessi per darle una mano con i lavori. Ricordo che mia madre iniziò a lavorare presso la villa a giugno 2013 e vi ha lavorato fino ad ottobre 2023, lo ricordo perché abitiamo insieme. In questo periodo mia madre non aveva altri lavori. Preciso che quando la andavo a prendere a volte capitava che lei fosse ancora indaffarata e perciò le davo una mano. Mamma si occupava di tutte le faccende domestiche della villa, poi del giardino, quindi innaffiava le piante. Mi è capitato di incontrare alla villa
[...]
Non ho mai incontrato la moglie del Mia madre lavorava dalle 11.00 alle 13.00 CP_1 CP_1
e dalle 16.30 alle 18.30, però a volte tale orario si prolungava. In inverno tanto accadeva una volta settimana, ma non ricordo se vi era un giorno stabilito;
d'estate i proprietari le chiedevano di andare anche tre volte a settimana, in base a quello che vi era da fare alla villa. I proprietari erano presenti in villa nel periodo estivo, d'inverno non c'erano, mia madre era la custode della villa per tutto
l'anno, aveva le chiavi. Da casa nostra alla villa ci vogliono circa 15 min di auto. E' successo anche che il chiamasse mia madre di notte perché era suonato l'allarme alla villa. In questi casi CP_1 mia madre andava a verificare che tutto fosse a posto e io l'accompagnavo. Preciso di averla accompagnata alla villa spesso sia pure saltuariamente, quando non aveva la macchina oppure pioveva . Tra il 2013 e il 2023 ho lavorato, per alcuni periodi, non continuativamente, come pizzaiolo part-time con turni sia serali che diurni. ADR avv. Moronese: il era un signore CP_1 anziano, aveva i baffi , i capelli bianchi ai lati, mi sembra che fosse magro, mia madre lo riconosceva come sig Il rapporto cessò perché vi erano delle divergenze nella famiglia d' e mia CP_1 CP_1 madre non volava più aver a che fare con queste situazioni quindi diede le dimissioni.
Quanto ai testimoni indotti dal resistente, il teste ha riferito:“Sono un geometra, Tes_3 tramite un amico mi venne chiesto di seguire la villa dei coniugi che si trova a Ischia CP_3 in via Michele Mazzella. Tanto accadeva tra il 2012 e il 2014, non ricordo bene, si trattava di lavori per risolvere problemi di infiltrazioni e di muffe. Ho conosciuto il e la moglie nel periodo CP_1 estivo, dopo avere fatto una ricognizione ho proposto delle soluzioni che vennero eseguite da una ditta edile del posto. Nel periodo dei lavori sono andato più di una volta alla villa , i lavori durarono circa 20 giorni , era il periodo estivo tra luglio e agosto, prima che la ditta andasse in ferie, se ricordo bene era il 2014. In questo periodo durante gli accessi avevo a che fare con il L'anno CP_1
4 successivo nacque l'esigenza di proporre una variazione catastale all'interno della villa, vi era il problema di abbassare il valore catastale, avevo quindi la necessità di prendere le misure dei locali della villa. Il D'AT mi chiese di occuparmene, era il periodo invernale , dopo gennaio, per recarmi alla villa dovevo concordare l'accesso con la signora che aveva le chiavi della villa, la signora Pt_1 quindi la incontravo fuori della villa e lei mi faceva entrare. Tanto è accaduto un paio di volte, ricordo che la signora aveva da fare e non mi concedeva molto tempo per le misure che dovetti prendere in più step. Ricordo un'altra circostanza, dopo il 2015, in cui si era bloccata la pompa idraulica, avevo bisogno di portare l'idraulico presso la villa, anche in tale occasione, non essendo presenti i coniugi a Ischia, dovetti interfacciarmi con la . Il contatto della signora mi fu Pt_1 Pt_1 trasmesso dal che mi disse che era una persona di fiducia presente sull'isola che aveva le CP_1 chiavi, mi disse di fare riferimento a lei per concordare gli appuntamenti per l'ingresso in villa. Non ho mai avuto contatti con la signora riguardo alle opere da compiere nella villa. Nel corso degli Per_1 anni, da alcune parole della mentre ero nella villa ho intuito che vi era una solidarietà tra la Pt_1
e la . Successivamente, ho incontrato il presso la villa per discutere Pt_1 Per_1 CP_1 dell'accatastamento, in queste occasioni ho visto il alle prese con il giardino, era tutto CP_1 sudato, so che per il giardino per le cose più pesanti gli dava una mano un altro ragazzo se ricordo bene In queste occasioni, non ho visto la signora in villa. Non ricordo di avere Per_2 Pt_1 incontrato la in altre occasioni oltre quelle di cui ho riferito ” Pt_1
La teste ha riferito: “Sono la figlia del convenuto. Sono stata presso la villa a Testimone_4
Ischia, da quando la villa fu acquistata, circa 35 anni fa, ci sono andata tutte le estati e anche in altri periodi di vacanza e festività. Tutte le estati, per tre mesi i miei genitori portavano a Ischia la collaboratrice domestica che lavorava presso la loro abitazione a Roma, la signora Parte_2 che si traferiva a lavorare in villa giorno e notte. Negli altri mesi la casa era disabitata, la e Pt_1 anche la avevano le chiavi, per la posta che era raccolta dalla , in caso di allarme CP_4 Pt_1 andava invece la società di vigilanza, il contratto con quest'ultima è ancora in essere. Nessuna pulizia all'interno della villa era fatta durante l'inverno, vi era il giardiniere invece che si occupava delle piante, ricordo tale che ci fu presentato dalla , era un suo amico. Persona_3 Pt_1
Ricordo che in occasione di lavori da effettuarsi presso la villa la apriva il cancello al Pt_1 geometra che gestiva i lavori e al termine le riconsegnava le chiavi. Ricordo che mia madre e la
erano amiche e lo sono ancora, si erano conosciute dall'estetista e per questo fu scelta la Pt_1
come persona di fiducia per custodire le chiavi della villa. La mi raccontò che Pt_1 Pt_1 percepiva il reddito di cittadinanza. ADR avv. Scotti: sono stata testimone nel giudizio di separazione dei miei genitori, indicata da mio padre. “
Ebbene, dubita il Tribunale della genuinità e piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste , figlia di , ex coniuge del convenuto, per la Testimone_1 Persona_1 posizione di testimone a sostegno della signora , assunta dalla stessa nell'ambito della Per_1 separazione giudiziale dei genitori, ancora pendente, per come dichiarato (“Sono stata testimone nella causa di separazione di mia madre contro il D'Amato”). Inoltre, le dichiarazioni
5 della teste sono risultate in parte non coerenti con le affermazioni di cui al ricorso, in particolare quanto ai giorni lavorativi ( “Vedevo la ricorrente in villa non tutti i giorni, ma la sua presenza era assidua nei mesi estivi, diciamo un giorno si e uno no” circostanza neppure dedotta in ricorso, dove è inequivocabile il riferimento ad un solo giorno di lavoro alla settimana per tutto il periodo) e all'orario di lavoro (“la ricorrente, arrivava la mattina a volte molto presto, anche alle 6.00 del mattino, specie quando doveva dedicarsi al giardino e poi si tratteneva fino all'ora di pranzo” ovvero “Ricordo che organizzava l'orario di lavoro piuttosto autonomamente, se un giorno si tratteneva di più il giorno dopo faceva meno ore” mentre in ricorso si fa riferimento ad orario fisso mattutino dalle 11,00 alle 13,00). Per altro verso, in contraddizione con quanto dichiarato dalla lavoratrice in sede di libero interrogatorio circa il modo in cui aveva reperito il lavoro (“Ho trovato il lavoro tramite la mia estetista che mi presentò ), la teste ha rivelato che “Una amica di mia madre, la signora CP_1 Tes_1 della manicure a Ischia, mise la ricorrente in contatto con mia madre”. Controparte_2
Le medesime perplessità investono l'attendibilità dell'altro teste, figlio Testimone_2 della ricorrente, le cui dichiarazioni in ordine alla consistenza quantitativa della prestazione lavorativa pure non sono risultate del tutto coerenti con la ricostruzione dei fatti offerta con l'atto introduttivo. In ogni caso, reputa il Tribunale che non sono emersi dalla deposizione del teste elementi utili a ritenere a ritenere che la ricorrente fosse, nello svolgimento del proprio lavoro, sottoposta all'eterodirezione datoriale del quale CP_1 obbligo continuativo, puntuale e pregnante di obbedienza e messa a disposizione delle energie lavorative in favore di questi, ed estrinsecantesi, da parte di quest'ultimo, in ordini specifici, oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Ciò in ragione di una presenza solo saltuaria del testimone presso il luogo di lavoro, in occasione di qualche accompagnamento in auto della madre.
Né alcun elemento utile a riscontro della ricostruzione fattuale offerta dalla lavoratrice è emerso dalle deposizioni rese dai testi indotti dalla parte resistente che hanno riscontrato una presenza solo occasionale della ricorrente presso la villa, quale persona di fiducia per eventuali interventi di manutenzione (cfr. in atti le deposizioni di e Tes_3 [...]
. Tes_4
Quanto infine ai bonifici, effettuati con cadenza quasi mensile, sul conto corrente intestato alla ricorrente negli anni 2021-2023, deve rilevarsi che gli stessi, pur provenendo dal conto corrente intestato a contengono tutti un riferimento nella causale a CP_1
“prestazioni eventuali occasionali ovvero, in maniera ancora più esplicita, come si Per_1 legge nella causale del bonifico effettuato in data 5.01.2023 a “da per CP_1 prestazioni eventuali occasionali genn”. In tali ambigui termini e in assenza di Persona_1 ulteriori riscontri alla prospettata qualificazione del rapporto, gli effettuati pagamenti rimangono privi di valore ai fini del riconoscimento circa la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il convenuto, ben potendo gli stessi trovare
6 spiegazione quali compensi per prestazioni rese dalla lavoratrice autonomamente, senza vincoli di orario e di giorni, su richiesta della signora .. Persona_1
In difetto di risultanze concrete in ordine all'essenziale elemento della subordinazione, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., per cui la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, spese che liquida in complessivi € 2.400,00 a tiolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e
CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Gagliardi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della discussione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 4683/2024 R.G. Lavoro
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Parte_1 CodiceFiscale_1
Scotti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via Cervantes
n. 55, come da mandato in atti ricorrente
E
CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Elio CP_1 C.F._2
D'Alessio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Posillipo n. 66 come da procura in atti resistenti
OGGETTO: accertamento rapporto lavoro subordinato e pagamento spettanze lavorative
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto: di avere lavorato come collaboratrice domestica alle dipendenze del sig. presso la CP_1 sua abitazione sita in Ischia, dal mese di giugno 2013 al mese di ottobre 2023, occupandosi delle pulizie dell' immobile, della cura del giardino e di altre incombenze;
che tanto era accaduto, senza inquadramento a fini assistenziali e contributivi, ma in regime di subordinazione, sotto le direttive impartite dal convenuto e nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito in quattro ore settimanali, la mattina dalle 11.00 alle 13.00 il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, orario che si protraeva quando bisognava;
che aveva percepito la retribuzione mensile indicata in ricorso, non adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto, senza mai percepire la tredicesima mensilità; che non aveva goduto di ferie e non aveva percepito TFR alla cessazione del rapporto di lavoro.
1 Tanto premesso, ha concluso chiedendo che, previo accertamento in ordine all'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con le mansioni indicate, da ricondursi al livello B CCNL Collaboratori domestici, il convenuto venisse condannato al pagamento in suo favore della somma di € 16.467,11 a titolo di differenze retributive per le causali in premessa indicate, oltre accessori;
con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituito il che ha affermato, in via preliminare, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, per avere la ricorrente intrattenuto rapporti esclusivamente con la propria ex moglie, nel merito, ha negato l'intercorrenza di qualsivoglia Persona_1 rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, presente saltuariamente presso l'abitazione di Ischia, destinata alle vacanze estive della famiglia, in quanto legata da rapporti di amicizia con la signora , alla quale spontaneamente aveva reso singole Per_1 prestazioni di collaborazione, in cambio di piccole somme di denaro. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Sentite le parti, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale. All'esito, il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
La domanda è infondata e deve essere respinta per mancanza della prova della intercorrenza del rapporto di lavoro con la parte convenuta.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Giova richiamare quindi in primo luogo la giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro subordinato.
L'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va fatta, com'è noto, sulla base del concreto svolgimento nel tempo del rapporto di lavoro, che deve essere caratterizzato da una pregnante ingerenza del datore di lavoro nella prestazione lavorativa, da un livello elevato di vigilanza e controllo che si estende all'an della prestazione, al “quando” e soprattutto al "quomodo". Poco rileva il momento genetico contrattuale, o nomen iuris attribuito dalle parti, qualora nello svolgimento di fatto del rapporto di lavoro, quest'ultimo si sia concretamente atteggiato come subordinato.
2 Di recente il giudice di legittimità ha ribadito che lavoro subordinato - e criterio discretivo , nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni , che incidano sull'atteggiarsi del rapporto>
(Cass. ordinanza n. 23816 del 2.9.2021).
Ciò posto, e venendo all'esame delle risultanze della istruttoria orale espletata, reputa il
Tribunale che la ricorrente non è riuscita a fornire adeguato riscontro alla situazione come delineata in ricorso.
Si riportano di seguito le dichiarazioni rese dai testi indotti dalla parte ricorrente.
La teste ha dichiarato : “Conosco la ricorrente perché ha lavorato per 10 anni a Testimone_1 casa di mia madre, presso l'immobile sito ad Ischia in via Michele Mazzella n. 77. Persona_1
Presso l'immobile mia madre con trascorreva le vacanze estive, poi la CP_1 raggiungevamo anche noi figli, io ero quella più presente. L'immobile è intestato a mia madre. Ho incontrato la ricorrente diverse volte nel corso dei dieci anni dal 2013 circa fino al 2023, però devo dire che nel 2023 non mi sono recata presso la villa. Ho trascorso presso la villa prevalentemente le vacanze estive con le mie figlie, d'estate quando le bambine erano piccole mi trattenevo da giugno fino a fine agosto, negli anni successivi da luglio, poi capitava inoltre di andare a Ischia anche a
Pasqua. Ho sempre incontrato la ricorrente presso l'immobile, durante i mesi estivi il rapporto di lavoro si intensificava, lei si occupava della casa, faceva pulizia del giardino, preparava pranzi, faceva il bucato etc.. Vedevo la ricorrente in villa non tutti i giorni, ma la sua presenza era assidua nei mesi estivi, diciamo un giorno si e uno no, era considerata persona di fiducia. Non so dire di preciso quante ore lavorava la ricorrente, arrivava la mattina a volte molto presto, anche alle 6.00 del mattino, specie quando doveva dedicarsi al giardino e poi si tratteneva fino all'ora di pranzo.
Ricordo che organizzava l'orario di lavoro piuttosto autonomamente, se un giorno si tratteneva di più il giorno dopo faceva meno ore. Le indicazioni sulle cose da fare in casa le dava mia madre, la retribuzione la pagava il marito di mia madre, cioè Il dava le indicazioni CP_1 CP_1 sulle cose riguardanti il giardino, l'allarme di casa, la posta da ritirare. Sono un insegnante. La
disponeva delle chiavi di casa e del cancello e anche del telecomando dell'allarme, capitava che Pt_1
3 scattasse l'allarme e allora la avvisava il e andava a controllare. Il giardino era Pt_1 CP_1 grande, la si occupava di spazzare le foglie e di innaffiare ma non del giardinaggio vero e Pt_1 proprio. Una amica di mia madre, la signora della manicure a Ischia, mise Controparte_2 la ricorrente in contatto con mia madre. Non so dire dei compensi ricevuti dalla . Sono stata Pt_1 testimone nella causa di separazione di mia madre contro il ” CP_1
Il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché sono il figlio della Testimone_2 ricorrente. Vivo ancora con mia madre. Ricordo quando mia madre lavorava presso la villa a Ischia a via Michele Mazzella. Si tratta di una casa a due piani che intorno è circondata dalle piante, c'è anche un gazebo appena entrando sulla destra. All'interno vi era un salone grande e la cucina al piano terra, poi le camere da letto al piano di sopra. Tanto affermo perché mi capitava di accompagnare mia madre alla villa con l'auto, è capitato anche che mi trattenessi per darle una mano con i lavori. Ricordo che mia madre iniziò a lavorare presso la villa a giugno 2013 e vi ha lavorato fino ad ottobre 2023, lo ricordo perché abitiamo insieme. In questo periodo mia madre non aveva altri lavori. Preciso che quando la andavo a prendere a volte capitava che lei fosse ancora indaffarata e perciò le davo una mano. Mamma si occupava di tutte le faccende domestiche della villa, poi del giardino, quindi innaffiava le piante. Mi è capitato di incontrare alla villa
[...]
Non ho mai incontrato la moglie del Mia madre lavorava dalle 11.00 alle 13.00 CP_1 CP_1
e dalle 16.30 alle 18.30, però a volte tale orario si prolungava. In inverno tanto accadeva una volta settimana, ma non ricordo se vi era un giorno stabilito;
d'estate i proprietari le chiedevano di andare anche tre volte a settimana, in base a quello che vi era da fare alla villa. I proprietari erano presenti in villa nel periodo estivo, d'inverno non c'erano, mia madre era la custode della villa per tutto
l'anno, aveva le chiavi. Da casa nostra alla villa ci vogliono circa 15 min di auto. E' successo anche che il chiamasse mia madre di notte perché era suonato l'allarme alla villa. In questi casi CP_1 mia madre andava a verificare che tutto fosse a posto e io l'accompagnavo. Preciso di averla accompagnata alla villa spesso sia pure saltuariamente, quando non aveva la macchina oppure pioveva . Tra il 2013 e il 2023 ho lavorato, per alcuni periodi, non continuativamente, come pizzaiolo part-time con turni sia serali che diurni. ADR avv. Moronese: il era un signore CP_1 anziano, aveva i baffi , i capelli bianchi ai lati, mi sembra che fosse magro, mia madre lo riconosceva come sig Il rapporto cessò perché vi erano delle divergenze nella famiglia d' e mia CP_1 CP_1 madre non volava più aver a che fare con queste situazioni quindi diede le dimissioni.
Quanto ai testimoni indotti dal resistente, il teste ha riferito:“Sono un geometra, Tes_3 tramite un amico mi venne chiesto di seguire la villa dei coniugi che si trova a Ischia CP_3 in via Michele Mazzella. Tanto accadeva tra il 2012 e il 2014, non ricordo bene, si trattava di lavori per risolvere problemi di infiltrazioni e di muffe. Ho conosciuto il e la moglie nel periodo CP_1 estivo, dopo avere fatto una ricognizione ho proposto delle soluzioni che vennero eseguite da una ditta edile del posto. Nel periodo dei lavori sono andato più di una volta alla villa , i lavori durarono circa 20 giorni , era il periodo estivo tra luglio e agosto, prima che la ditta andasse in ferie, se ricordo bene era il 2014. In questo periodo durante gli accessi avevo a che fare con il L'anno CP_1
4 successivo nacque l'esigenza di proporre una variazione catastale all'interno della villa, vi era il problema di abbassare il valore catastale, avevo quindi la necessità di prendere le misure dei locali della villa. Il D'AT mi chiese di occuparmene, era il periodo invernale , dopo gennaio, per recarmi alla villa dovevo concordare l'accesso con la signora che aveva le chiavi della villa, la signora Pt_1 quindi la incontravo fuori della villa e lei mi faceva entrare. Tanto è accaduto un paio di volte, ricordo che la signora aveva da fare e non mi concedeva molto tempo per le misure che dovetti prendere in più step. Ricordo un'altra circostanza, dopo il 2015, in cui si era bloccata la pompa idraulica, avevo bisogno di portare l'idraulico presso la villa, anche in tale occasione, non essendo presenti i coniugi a Ischia, dovetti interfacciarmi con la . Il contatto della signora mi fu Pt_1 Pt_1 trasmesso dal che mi disse che era una persona di fiducia presente sull'isola che aveva le CP_1 chiavi, mi disse di fare riferimento a lei per concordare gli appuntamenti per l'ingresso in villa. Non ho mai avuto contatti con la signora riguardo alle opere da compiere nella villa. Nel corso degli Per_1 anni, da alcune parole della mentre ero nella villa ho intuito che vi era una solidarietà tra la Pt_1
e la . Successivamente, ho incontrato il presso la villa per discutere Pt_1 Per_1 CP_1 dell'accatastamento, in queste occasioni ho visto il alle prese con il giardino, era tutto CP_1 sudato, so che per il giardino per le cose più pesanti gli dava una mano un altro ragazzo se ricordo bene In queste occasioni, non ho visto la signora in villa. Non ricordo di avere Per_2 Pt_1 incontrato la in altre occasioni oltre quelle di cui ho riferito ” Pt_1
La teste ha riferito: “Sono la figlia del convenuto. Sono stata presso la villa a Testimone_4
Ischia, da quando la villa fu acquistata, circa 35 anni fa, ci sono andata tutte le estati e anche in altri periodi di vacanza e festività. Tutte le estati, per tre mesi i miei genitori portavano a Ischia la collaboratrice domestica che lavorava presso la loro abitazione a Roma, la signora Parte_2 che si traferiva a lavorare in villa giorno e notte. Negli altri mesi la casa era disabitata, la e Pt_1 anche la avevano le chiavi, per la posta che era raccolta dalla , in caso di allarme CP_4 Pt_1 andava invece la società di vigilanza, il contratto con quest'ultima è ancora in essere. Nessuna pulizia all'interno della villa era fatta durante l'inverno, vi era il giardiniere invece che si occupava delle piante, ricordo tale che ci fu presentato dalla , era un suo amico. Persona_3 Pt_1
Ricordo che in occasione di lavori da effettuarsi presso la villa la apriva il cancello al Pt_1 geometra che gestiva i lavori e al termine le riconsegnava le chiavi. Ricordo che mia madre e la
erano amiche e lo sono ancora, si erano conosciute dall'estetista e per questo fu scelta la Pt_1
come persona di fiducia per custodire le chiavi della villa. La mi raccontò che Pt_1 Pt_1 percepiva il reddito di cittadinanza. ADR avv. Scotti: sono stata testimone nel giudizio di separazione dei miei genitori, indicata da mio padre. “
Ebbene, dubita il Tribunale della genuinità e piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste , figlia di , ex coniuge del convenuto, per la Testimone_1 Persona_1 posizione di testimone a sostegno della signora , assunta dalla stessa nell'ambito della Per_1 separazione giudiziale dei genitori, ancora pendente, per come dichiarato (“Sono stata testimone nella causa di separazione di mia madre contro il D'Amato”). Inoltre, le dichiarazioni
5 della teste sono risultate in parte non coerenti con le affermazioni di cui al ricorso, in particolare quanto ai giorni lavorativi ( “Vedevo la ricorrente in villa non tutti i giorni, ma la sua presenza era assidua nei mesi estivi, diciamo un giorno si e uno no” circostanza neppure dedotta in ricorso, dove è inequivocabile il riferimento ad un solo giorno di lavoro alla settimana per tutto il periodo) e all'orario di lavoro (“la ricorrente, arrivava la mattina a volte molto presto, anche alle 6.00 del mattino, specie quando doveva dedicarsi al giardino e poi si tratteneva fino all'ora di pranzo” ovvero “Ricordo che organizzava l'orario di lavoro piuttosto autonomamente, se un giorno si tratteneva di più il giorno dopo faceva meno ore” mentre in ricorso si fa riferimento ad orario fisso mattutino dalle 11,00 alle 13,00). Per altro verso, in contraddizione con quanto dichiarato dalla lavoratrice in sede di libero interrogatorio circa il modo in cui aveva reperito il lavoro (“Ho trovato il lavoro tramite la mia estetista che mi presentò ), la teste ha rivelato che “Una amica di mia madre, la signora CP_1 Tes_1 della manicure a Ischia, mise la ricorrente in contatto con mia madre”. Controparte_2
Le medesime perplessità investono l'attendibilità dell'altro teste, figlio Testimone_2 della ricorrente, le cui dichiarazioni in ordine alla consistenza quantitativa della prestazione lavorativa pure non sono risultate del tutto coerenti con la ricostruzione dei fatti offerta con l'atto introduttivo. In ogni caso, reputa il Tribunale che non sono emersi dalla deposizione del teste elementi utili a ritenere a ritenere che la ricorrente fosse, nello svolgimento del proprio lavoro, sottoposta all'eterodirezione datoriale del quale CP_1 obbligo continuativo, puntuale e pregnante di obbedienza e messa a disposizione delle energie lavorative in favore di questi, ed estrinsecantesi, da parte di quest'ultimo, in ordini specifici, oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Ciò in ragione di una presenza solo saltuaria del testimone presso il luogo di lavoro, in occasione di qualche accompagnamento in auto della madre.
Né alcun elemento utile a riscontro della ricostruzione fattuale offerta dalla lavoratrice è emerso dalle deposizioni rese dai testi indotti dalla parte resistente che hanno riscontrato una presenza solo occasionale della ricorrente presso la villa, quale persona di fiducia per eventuali interventi di manutenzione (cfr. in atti le deposizioni di e Tes_3 [...]
. Tes_4
Quanto infine ai bonifici, effettuati con cadenza quasi mensile, sul conto corrente intestato alla ricorrente negli anni 2021-2023, deve rilevarsi che gli stessi, pur provenendo dal conto corrente intestato a contengono tutti un riferimento nella causale a CP_1
“prestazioni eventuali occasionali ovvero, in maniera ancora più esplicita, come si Per_1 legge nella causale del bonifico effettuato in data 5.01.2023 a “da per CP_1 prestazioni eventuali occasionali genn”. In tali ambigui termini e in assenza di Persona_1 ulteriori riscontri alla prospettata qualificazione del rapporto, gli effettuati pagamenti rimangono privi di valore ai fini del riconoscimento circa la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il convenuto, ben potendo gli stessi trovare
6 spiegazione quali compensi per prestazioni rese dalla lavoratrice autonomamente, senza vincoli di orario e di giorni, su richiesta della signora .. Persona_1
In difetto di risultanze concrete in ordine all'essenziale elemento della subordinazione, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., per cui la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, spese che liquida in complessivi € 2.400,00 a tiolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e
CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Gagliardi
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