Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5764 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/10/1988 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 16/08/1987 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Viale Delle Alpi n.113, presso lo studio dell'avv. Benigno Maria Lavinia che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1)Essi, pertanto, potranno liberamente fissare la loro residenza ovunque vorranno con l'obbligo per entrambi di comunicarsi preventivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, specificando il nuovo indirizzo ed il recapito telefonico;
ciò a tutela del figlio minore;
2) La SI.ra ha fissato la propria residenza in Villabate (PA) nel Corso Vittorio Parte_3
Emanuele n. 144 , mentre il SI. manterrà la propria residenza in Villabate (PA) Parte_2 nel Corso Vittorio Emanuele n. 144 ma si trasferirà e comunicherà la nuova residenza successivamente al provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Palermo;
3) La casa coniugale, sita in Villabate (PA) nelCorso Vittorio Emanuele n. 144 verrà assegnata alla SI.ra che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio minore . Parte_3 Persona_1
4) In ordine alla condizione economica e patrimoniale i SIg.ri e sono attualmente Parte_2 Pt_3 disoccupati e non possiedono nulla;
4) Per quanto concerne le notizie relative al figlio minore nato il [...] in [...]
Palermo verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre SI.ra nell'abitazione sita in in Villabate (PA) nel Corso Vittorio Emanuele n. Parte_3
144;
Il SI. avrà il diritto di vedere il figlio minore nato il [...] Parte_2 Persona_1 in Palermo compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del minore, due pomeriggi la settimana lunedi e venerdi dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
Per le vacanze natalizie e di fine anno il padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minore nato il [...] a [...] compatibilmente con le esigenze di vita e di studio Persona_1 del minore, dal 24 al 28 dicembre, o alternativamente, dal 29 Dicembre fino al 2 Gennaio di ogni anno, previo accordo con la madre e/o con il padre per la scelta del periodo;
il detto periodo di vacanze, nel caso di mancato accordo, avverrà ad anni alterni.
Per le vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio nato il Persona_1
01/05/2010 in Palermo ad anni alterni dalla Vigilia di Pasqua sino alla sera del giorno di Pasqua;
mentre l'anno successivo, dalla sera del giorno di Pasqua fino alla Pasquetta, alternandosi, salvo diverso accordo tra i coniugi;
5) Per le vacanze estive il figlio minore nato a Palermo il [...] in [...]_1 potrà trascorrere con il padre tre settimane, anche non consecutive, tra i mesi di Giugno, Luglio e
Agosto. La scelta del periodo sarà determinata dai genitori, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche del minore;
6) Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
2 7) Le date e gli orari sopra previsti dovranno essere osservati scrupolosamente;
in caso di variazione, imprevisto o forza maggiore, è fatto specifico obbligo di avvisare per tempo l'altro coniuge;
8) Entrambi i coniugi danno il loro reciproco consenso alle autorità competenti per il rilascio dei rispettivi passaporti;
entrambi autorizzano l'espatrio del figlio minore per i viaggi di turismo e di istruzione;
il rilascio del passaporto per il figlio minorenne dovrà essere autorizzato da entrambi i genitori;
9) La SI.ra avrà obbligo di comunicare al padre l'eventuale stato di malattia o Parte_3 malessere del figlio minore;
in tali circostanze il padre avrà il diritto di far visita al proprio figlio ed accertarsi del suo stato di salute senza che possa essere opposto alcuno ostacolo allo stesso e/o vietare l'accesso all'abitazione durante la patologia.
10) Entrambi i genitori avranno il dovere ed il diritto di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore . Le decisioni di maggiore rilievo ed interesse saranno prese da entrambi in comune accordo, indipendentemente dall'affidamento;
11) Le parti rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore;
12) Viene fissato concordemente che il SI. provvederà al versamento di un Parte_2 assegno di mantenimento per il figlio minore nato il [...] in [...] per la Persona_1 somma di € 200,00 da versare alla SI. , quale genitore collocatario del figlio minore;
Parte_4
13) Le parti concordano che l'assegno unico venga interamente percepito dalla SI.ra Parte_3 nella misura del 100%:
14)Le spese di carattere straordinario saranno affrontate da entrambi i genitori nella misura del
50% a carico di entrambi i genitori , così meglio specificate.
A) Segnatamente, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
- le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche / dentistiche ed interventi chirurgici presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferiti alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
g) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogate dal servizio sanitario nazionale;
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico (tessera abbonamento bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, e) mensa, f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio b) spese per regali in occasione di feste per i compagni di scuola.
B) Tra le spese straordinarie, il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi, figurano:
3 - le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche da Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private,
e) analisi cliniche, f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione questi dovrà comunque contribuire nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica);
- le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter, pre – scuola e dopo scuola se non presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni) per ciclomotori, motocicli o autoveicoli, presso scuole guida private;
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore, i) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli, l) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
In ogni caso, il diritto al rimborso di tutte le spese straordinarie sopraindicate resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese. Relativamente alle sole spese di natura straordinaria aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto a carico del coniuge che intende sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni. I coniugi prevedono concordemente che l'altro genitore, entro i sette giorni successivi, può proporre una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro reputare consentita e quindi rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nell'ipotesi sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Ancora i coniugi concordano che in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
14) Gli oggetti personali rimarranno nel possesso di ciascun coniuge, mentre per gli altri rapporti patrimoniali e per quanto non previsto nel presente ricorso si conformeranno alle norme vigenti in materia”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio
4 celebrato il 17/10/2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Villabate al n. 22 - P. I - Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
5