Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 199/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 27/06/2024 e promossa in questo grado
Da
Parte_1 con sede in Troina (EN) (P. IVA P.IVA 1
anche in proprio, in persona del legale rappresentante Sig. Parte 2
nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ); Parte 1 nato a
Troina il 23.02.1963 (C.F. C.F. 2 Parte 3 nata a [...]
il 06.09.1967 (C.F. C.F. 3 ), tutti elettivamente domiciliati in Troina presso lo studio dell'Avv. Rosi Cantale che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
Contro
con sede in Milano, (cf. P.IVA 2 ), cessionaria dei Controparte_1
e per essa la mandataria crediti di Controparte_2 Controparte_3
con sede legale in Milano, (c.f. P.IVA 3 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R. Calabresi anche disgiuntamente all'Avv.
Elisa Gaboardi soci ed amministratori della Controparte 4 con sede in Milano, (C. F. P.IVA 4 ), giusta procura speciale alle liti per atto Notaio
Persona_1
APPELLATA
APPELLATA CONTUMACE
***
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.06.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( Parte 1 ed altri): "L'avv. Rosi Cantale, nell'interesse degli appellanti, insiste in atto di appello e nell'accoglimento dello stesso, per i motivi tutti di impugnazione ivi esposti, che sono fondati, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già in atti formulate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione, con i termini di legge”.
( Controparte_1 Controparte_1 si riporta interamente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie formulate da controparte e chiede la conferma della sentenza impugnata”.
I FATTI DI CAUSA
Agendo in forza di un contratto di mutuo fondiario per € 200.000,00, rogato in data
07.03.2008 dal notaio Per 2 di Agira, la Controparte_6
Par intimava alla società Parte 5 nonché ai soci
[...] amministratori e legali rappresentanti pro tempore Parte 1 Parte_2
[...] e CP 7 il pagamento della somma di € 189.183,87, comprensiva di sorte capitale, interessi corrispettivi e moratori frattanto maturati, oltre spese, compensi ed ulteriori interessi al tasso del 5,50% (sulla quota capitale residua di cui € 162.847,89) a decorre dal 23.12.2014 e fino al soddisfo.
Avverso l'anzidetta intimazione proponeva opposizione la società intimata con atto del
18.03.2015, con il quale eccepiva l'applicazione da parte della banca di interessi usurari ed anatocistici ed instava per la rideterminazione del credito azionato.
Nel giudizio così promosso si costituiva l'istituto di credito opposto contestando
"funditus" tutte le argomentazioni avversarie e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa Parte 1 e in proprio, nonché le signore Parte_3Parte 2
[...] e Controparte 8 tutti fideiussori solidali e indivisibili.
Il giudice disponeva in conformità ed i chiamati, nel costituirsi in giudizio, denunciavano l'inammissibilità "dell'atto di chiamata in causa" per difetto di interesse ad agire dell'istituto di credito ed eccepivano altresì la nullità della citazione per “omessa esposizione della causa petendi".
Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo della produzione di documentazione conferente e di una consulenza contabile affidata alle cure della dr.ssa
Parte_6
Nel corso del giudizio, interveniva dapprima la CP 9 quale mandataria di
Controparte_2 (alla quale il credito era stata ceduto giusta contratto del
29.12.2015) e, successivamente, la Controparte_3 quale procuratrice speciale di che, in forza di contratto di cessione del dì11.12.2018, era a suaControparte_1
volta succeduta nella titolarità del credito azionato.
In esito al deposito dell'elaborato tecnico da parte dell'ausiliare, il Tribunale di Enna emetteva la sentenza n° 74/2021 dal seguente dispositivo: "Il giudice rigetta l'opposizione
Pa proposta da avverso l'atto di precetto notificato il Parte 5
19.1.2015 su istanza di Controparte_6 e per l'effetto conferma l'efficacia e la validità del precetto opposto.
Dichiara che in qualità di fideiussori Parte 1 Parte 2
[...] sono tenuti in solido con la debitrice principale Parte 3 e Controparte_8
[...]
e li condanna, in solido fra loro e nei limiti degli importi Parte 1
Controparte_1 (e per essa a CP_3massimi rispettivamente garantiti, a pagare a
CP 3 la complessiva somma di € 188.605,54, oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito sulla quota capitale residua dal 23.12.2014 sino all'effettivo soddisfo.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali (ivi comprese quelle di ctu, già liquidate nella misura di cui al decreto in atti)".
Avverso il succitato provvedimento hanno interposto gravame la Parte 1
[...] nonché i fideiussori Parte 1 Parte 2 e [...] Parte 3 con atto di citazione regolarmente notificato, a mezzo del quale ne hanno chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
Si è costituita la Controparte 1 (e per essa la Controparte_3 quale cessionaria del credito, confutando tutte le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto del gravame.
Non si è costituita, invece, 1 originaria creditrice Controparte_6
[...] Con ordinanza del 04.02.2022, la Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.06.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia della Controparte_6 perchè non costituita nella presente fase del giudizio.
[…]
Con il primo motivo di gravame gli impugnanti denunciano la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte 1 la quale ha "dichiarato di essere cessionaria di un portafoglio di crediti in blocco ceduti da CP_2 come da avviso pubblicato sulla
G.U. del 20.12.2018", ma senza produrre “il contratto di cessione per dare contezza che tra i crediti ceduti vi è anche quello per cui è causa".
La doglianza è priva di fondamento per le ragioni che qui di seguito si espongono.
In tema di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, è principio accolto dalla giurisprudenza di legittimità che colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, nel caso di contestazione del debitore, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
L'indirizzo così riassunto trova però un temperamento allorquando la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco perché, in tale precisa ipotesi, non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, in quanto gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n.
31188/2017; Cass. n. 22754/2022).
È stato infatti osservato che la norma dell'art. 58 TUB, comma 2, impone un contenuto informativo minimo, sicché, ove il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi gli elementi comuni senza lasciare incertezze od ombre di sorta sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto è in concreto idoneo a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito
(Cass. n. 5617/2020; Cass. Ord. n. 31188/2017). Inoltre, sempre secondo l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, ai fini della prova della legittimazione attiva nelle cessioni del credito, costituisce elemento documentale rilevante la dichiarazione di cessione proveniente dalla parte cedente (Cass.
Ord. n. 10200/2021).
E in argomento è appena il caso di richiamare due recenti pronunce della giurisprudenza di merito, secondo cui: "La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco dei crediti (c.d. 'cartolarizzazione') non ha valore costitutivo della fattispecie traslativa, né sana eventuali vizi dell'atto; essa ha, invece, la più limitata funzione di prova della titolarità del credito in capo al cessionario, a condizione che l'avviso contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi". (Corte appello Torino, sez. I, 06/08/2024 n.
731).
Ed ancora: "In tema di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale è prova sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo se l'avviso contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza tuttavia che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione". (Tribunale, Alessandria, sez. I, 08/07/2024 n. 605).
Orbene, applicando i superiori principi alla fattispecie che ne occupa, le indicazioni sui crediti oggetto della cessione contenute nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(docc. 5 e 6 prod. appellata) consentono di ritenere senza incertezze che il rapporto per cui
è causa è stato effettivamente compreso nel portafoglio ceduto.
Nel succitato documento si legge infatti che: "la Cessionaria ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e in blocco dal relativo Cedente ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato da tale Cedente nei confronti di soggetti debitori e derivante dai, ed in relazione ai finanziamenti, che soddisfino cumulativamente i relativi criteri ".
A ciò si aggiunga poi che la parte appellata ha anche prodotto le "dichiarazioni delle stesse parti contraenti" Controparte_10
Controparte_2 ed Controparte 11 ove le predette si danno reciprocamente atto "dell'avvenuta cessione della posizione della Parte 1 Pt 1
[...] & Parte 7 " (doc. 7 e doc. 8). Con il secondo motivo di gravame gli appellanti denunciano la nullità delle fideiussioni
" Parte 2 e Parte 3 "per essere state prestate da Parte 1 Pt 1
redatte su modulo uniforme ABI".
I predetti sostengono in particolare che il giudice a quo avrebbe "erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di nullità dell'obbligazione accessoria di garanzia rilasciata da e Controparte_8 a motivo Parte 2
, Parte 1 Parte 3
che era stata sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale".
Precisano al riguardo che la giurisprudenza si è più volte espressa in senso del tutto diverso, dal momento che, a loro dire, "l'eccezione di nullità si deve ritenere tempestiva anche se sollevata in comparsa conclusionale".
Evidenziano inoltre che “le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990", disposizione quest'ultima che proibisce le intese tra imprese che abbiano l'oggetto o l'effetto di restringere e/o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali.
In riforma della gravata sentenza, pertanto, chiedono di dichiarare nulle le prestate garanzie.
Il motivo è infondato e non può essere favorevolmente apprezzato perché, al di là della tempestività o meno dell'eccezione di nullità, non è stata fornita prova alcuna della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
Giova infatti ricordare che il provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 richiamato dagli appellanti limita la propria indagine al periodo temporale 2002-2005, mentre le fideiussioni in parola sono state sottoscritte in epoca successiva. Era perciò onere degli impugnanti, che hanno eccepito la nullità della fideiussione prestata, fornire la prova che ancora, nel 2008, un consistente numero di banche aveva effettivamente concluso contratti di fideiussione contenenti le suddette clausole;
gli appellanti, invece, si sono limitati ad insistere nella richiesta di declaratoria di nullità senza allegare fatti e/o produrre alcunché (sul punto è appena il caso di ricordare che non è sufficiente la mera produzione del provvedimento n° 55/2025 assunto dalla banca d'IT) da cui potesse in qualche modo desumersi la prova necessaria del permanere, anche nel periodo dianzi indicato, del comportamento uniforme delle banche nella condotta anticoncorrenziale, così come evidenziata nel ripetuto provvedimento della
NC d'IT.
E' certamente vero che l'eccezione di nullità è rilevabile d'ufficio ed è proponibile dalla parte per tutto il corso del giudizio, ma è altrettanto vero che, per essere accolta, "devono ad essa essere sottesi fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa (nella specie: prova delle intese anticoncorrenziali) secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito”. (si veda al riguardo: Cassazione civile, sez. lav.,
23/11/2021, n. 36353).
Il provvedimento della NC d'IT del 2 maggio 2005, n. 55, infatti, non ha natura di prova privilegiata, atteso che svolge la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della NC d'IT (ottobre
2002-maggio 2005). Ne consegue che sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust gravava l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione: onere che qui non è stato in alcun modo assolto.
Del pari infondato è il terzo motivo di appello con il quale gli impugnanti lamentano che,
a malgrado dell'usura “sopravvenuta”, così come accertata dallo stesso c.t.u., il giudice a quo non abbia applicato il disposto di cui all'art. 1815, comma 2 c.c., convertendo il mutuo da oneroso in gratuito.
Si sostiene, in particolare, che “l'operato della società creditizia, seppur nato legittimo
(ma così comunque non è), era diventato illegittimo nel corso dell'esecuzione del contratto comportando anatocismo ed usura sopravvenuta", sicché, "fermo tale indiscutibile dato, l'usura sopravvenuta avrebbe dovuto essere sanzionata al pari dell'usura originaria".
Inoltre, richiamando l'elaborato contabile redatto dal proprio consulente di parte (ed il cui contenuto è stato sostanzialmente trasfuso nell'atto di appello) e, in particolare, le "note critiche" alla relazione peritale della dr.ssa Pt 6 (che a loro dire aveva erroneamente escluso dal calcolo del tasso “i costi di finanziamento relativi alle penali per estinzione anticipata e quelli relativi ai tassi di mora previsti contrattualmente"), ribadiscono il carattere usurario dei tassi moratori pattuiti al momento della stipula del contratto di mutuo ed insistono, conseguentemente, nella richiesta di trasformazione del rapporto da feneratizio in gratuito.
La doglianza è infondata in tutta la sua articolazione e non può essere accolta.
Preliminarmente si obietta che, per consolidata giurisprudenza, la consulenza di parte va considerata alla stregua di una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva come tale di un autonomo valore probatorio, e ciò al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica.
Sul punto è appena il caso di richiamare (ex multis) un recente arresto del giudice di legittimità per il quale: "La consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova" (Cassazione civile, sez. II,
28/08/2024 n. 23254).
Tanto precisato, va comunque osservato che la metodologia di calcolo utilizzata dal consulente di parte non può condividersi affatto, dal momento che si pone in contrasto con i consolidati principi che “in subiecta materia” sono stati enucleati dalla giurisprudenza
Anzitutto, contrariamente all'assunto degli appellanti, va osservato che le conseguenze dell'usura originaria sono assai differenti rispetto a quelle dell'usura sopravvenuta: nell'usura originaria infatti, ex art. 1815 c.c., non è dovuto alcun interesse per il rapporto coinvolto dall'usura, essendo da pagare il solo capitale;
per l'usura sopravvenuta, invece, oltre al capitale sono da corrispondere gli interessi previsti, salvo per i periodi in cui questi superino i tassi soglia tempo per tempo vigenti, essendo allora da limitare il tasso a quello soglia.
A tal proposito va ricordato che con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: "allorché il tasso di interessi superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. 108/96, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
Ed il superiore principio ha trovato ulteriore conferma in successivi pronunciamenti della
Suprema Corte: "Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". (Cassazione civile, sez.
III, 17/08/2023, n. 24743).
Pertanto, alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, l'usura sopravvenuta non permette affatto di applicare alla fattispecie in esame le conseguenze che la parte impugnante pretende.
Quanto poi alla dedotta usurarietà ab origine dei tassi corrispettivi e moratori si osserva che l'ausiliare contabile, con Controparte 12 , ha spiegato (pagg. 22 -25) come le parti abbiano contrattualmente pattuito un tasso di interesse corrispettivo annuo variabile con una maggiorazione di 1,30 punti in più dell'Euribor, riferito al mese precedente rispetto alla stipula del contratto. Dal momento che il suddetto parametro, alla data indicata, era pari al 4,416%, il tasso di interesse applicato al contratto è stato del 5,716% e cioè in misura decisamente inferiore rispetto al tasso soglia che all'epoca era pari a 8,625.
Gli interessi di mora, invece, sono stati pattuiti nella misura del tasso contrattuale aumentato, al momento della mora, di due punti.
Entrambi i tassi, pertanto, all'epoca della loro pattuizione sono rimasti ben al di sotto del tasso-soglia fissato dalla legge antiusura e dianzi indicato.
Giova inoltre ricordare che il legislatore, con il D.l. n° 394/2000 (c.d. Decreto "salva banche"), convertito con modificazioni nella L. n° 24/2001 ("Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108 e recante disposizioni in materia di usura"), ha stabilito, in chiave di interpretazione autentica, che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
Senza dire poi che, per consolidata giurisprudenza, nel contratto di mutuo non può esservi cumulo quando il tasso degli interessi moratori viene determinato come in questo caso- maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuali, atteso che solo gli interessi di mora i quali hanno natura di clausola penale perché consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento - soggiacciono all'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. (che prevede la nullità della relativa pattuizione che oltrepassi il 'tasso soglia'), fermo restando che la sanzione prevista colpisce la singola pattuizione di interessi usurari e non investe le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della stessa clausola, prevedono l'applicazione di interessi che usurari non sono.
Sul punto appare utile richiamare un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui: "In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell' articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento". (Cassazione civile sez. I 08/04/2024 n. 9201).
Deve infine condividersi la scelta del CTU di non tenere in considerazione, nella determinazione del tasso effettivo, la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, atteso che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale (a mera discrezione del mutuatario), non è collegata all'erogazione del credito e quindi non va aggiunta alle spese di chiusura della pratica.
Con l'ultimo motivo di doglianza gli appellanti, infine, eccepiscono che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel sostenere che la metodologia di “ammortamento alla francese" non realizzi forme di anatocismo.
Anche la detta censura si rivela però del tutto infondata per la piana considerazione che nel contratto di mutuo l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese -per granitica giurisprudenza- non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacchè la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i) e non vi è, pertanto, una capitalizzazione composta degli interessi.
Al riguardo si richiama una (ex multis) perspicua pronuncia della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento alla francese nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall' art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale". (Cassazione civile sez. I 17/01/2025, n. 1168).
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, l'appello non può essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia della
[...]
conferma la sentenza n° 74/2021 emessa dal Controparte_6
,
Tribunale di Enna ed impugnata da Parte 1 nonché da Pt 1
[...], Parte 2 e Parte 3
Condanna i predetti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 9.000,00 (di cui € 2500,00 per la fase di studio, €
2000,00 per la fase introduttiva ed € 4500,00 per quella conclusionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 30.01.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice