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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1445
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1445/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico M.G. Manitta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Mazzeo Rinaldi e Antonino Tribulato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 11.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 23.12.2022, la sig.ra adiva codesto Tribunale al fine Parte_1
di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. CP_1
a Scordia, in data 22.12.2000, e dalla cui unione sono nati tre figli, ,
[...] Per_1
e di cui solo il primo maggiorenne (oggi di anni 20), seppur ancora Per_2 Per_3
non indipendente economicamente.
Esponeva la ricorrente che con Decreto nr. 268/2015 del 15.01.2015 questo Tribunale omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 25.11.2014, ossia prevedendo:l'affido condiviso dei figli minori, con diritto di visita ivi regolamentato e, dal punto di vista economico, l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 1.250,00 mensili (di cui € 500,00 per la minore € 500,00 per la minore ed € 250,00 per il Per_3 Per_2
figlio ), oltre al 100% delle spese straordinarie per gli stessi nonché un assegno di Per_1 mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 350,00 mensili e l'ulteriore previsione dell'obbligo, a carico del convenuto, di accantonare l'importo di € 1.500,00 annui per ciascuno dei figli e sino al compimento del venticinquesimo anno degli stessi.
Riferiva, ancora, la ricorrente che, dopo l'intervenuta separazione, il adiva codesto CP_1
Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni della separazione in ordine al diritto di visita dei figli minori, chiedendo di ampliare i periodi di permanenza previsti nel decreto di omologa, di talché il Tribunale, in data 30.11.2017, emetteva ordinanza con la quale regolamentava il diritto di visita del padre durante i fine settimana ed i periodi festivi ed estivi, lasciando invariata la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori per il periodo infrasettimanale. Riferiva, ancora, che il adiva nuovamente CP_1
l'intestato Tribunale al fine di richiedere una corretta interpretazione del dispositivo della superiore ordinanza, all'esito del quale il Tribunale, in data 15.06.2018, emanava una nuova ordinanza con la quale, a parziale modifica delle condizioni di separazione, regolamentava ulteriormente il diritto di visita dei figli minori per entrambi i coniugi.
La ricorrente, pertanto, col proprio atto costitutivo domandava la conferma di quanto statuito in seno all'omologata separazione in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori con
2 collocazione presso di sé e diritto di visita del padre come regolamentato, da ultimo, con ordinanza del 15.06.2018. Dal punto di vista economico, domandava confermarsi a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie minori nella misura di €
596,00 ciascuna (corrispondenti ad € 500,00 stabiliti in separazione, aumentati delle rivalutazioni Istat annuali), ed al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, nella misura di € 296,50 (corrispondenti ad € 250,00, aumentati delle rivalutazioni Istat annuali), oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli nonché la conferma dell'assegno di mantenimento in favore della stessa nella misura di €
415,10 mensili (corrispondenti ad € 350,00 stabiliti in separazione, aumentati delle rivalutazioni Istat annuali). Infine, la ricorrente domandava confermarsi l'obbligo a carico del convenuto di accantonare, su prodotti finanziari e/o bancari fruttiferi nominalmente intestati ai figli, la cifra annua di € 1.500,00 per ciascun figlio e sino al raggiungimento della età di 25 anni di ognuno.
Con comparsa del 28.02.2023 si costituiva nel presente giudizio il sig. , il Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo, contestava tutto quanto richiesto dalla ricorrente, anche in riferimento all'obbligo, posto in capo allo stesso in seno all'accordo di separazione, di accantonare annualmente la somma di
€. 1.500,00 per ciascun figlio, in ragione degli impegni economici assunti dallo stesso per incrementare il patrimonio immobiliare da destinare ai propri figli.
Nello specifico, il convenuto domandava l'affidamento condiviso delle due figlie minori con collocazione presso la madre e con la previsione del diritto di visita per come indicato nell'accordo di separazione omologato. Dal punto di vista economico domandava la conferma dell'obbligo di mantenimento in capo al padre nei confronti delle figlie Per_2
e nella misura di € 1.000,00 mensili (euro 500,00 per ciascuna figlia), con la Per_3
ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per le stesse;
con riferimento, invece, al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, domandava fissarsi a suo carico l'obbligo di mantenimento in suo favore nella misura di € 250,00 mensili, da versare direttamente al figlio, con l'ulteriore domanda di ripartizione delle spese straordinarie in favore di quest'ultimo nella misura dell'80% in capo al padre ed il rimanente 20% a carico della madre. Infine, domandava il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 10.03.2023 le parti insistevano nei propri atti difensivi e, all'esito della stessa, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione.
3 Nelle more del giudizio, il convenuto presentava istanza ex art. 315 bis c.c. con la quale domandava disporsi l'audizione delle figlie minori della coppia, riferendo che la ricorrente aveva lasciato la casa coniugale, unitamente alle figlie minori, per trasferirsi presso l'abitazione del nuovo compagno della donna, rilevando altresì che tale decisione, oltre che essere stata presa in mancanza di qualsivoglia accordo, aveva creato disagi alle figlie minori, le quali avevano comunicato al padre la volontà di rimanere presso la casa coniugale.
All'udienza del 10.03.2024 venivano sentite le figlie minori, le quali, nonostante il riferito disagio nei confronti del compagno della ricorrente, confermavano di non voler vivere lontano dalla madre e, pertanto, all'esito, il G.I. confermava il collocamento delle stesse presso la madre, disponendo che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie minori, nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto), 15 giorni anche non consecutivi, salvi diversi accordi in senso più ampio tra le parti, tenendo anche conto della volontà delle minori .
Istruita documentalmente la causa, stante il rigetto dei mezzi istruttori richiesti, all'udienza del 11.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
§
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la pronuncia di divorzio rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. 268/2015 del
15.01.2015, reso all'esito dell'udienza presidenziale del 25.11.2014 nell'ambito del procedimento n. 1148/2014 R.G.
4 È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla
Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§
Sulle determinazioni relative alle figlie minori
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento delle figlie minori e Per_2
ritiene questo Collegio di poter confermare le condizioni contenute nel decreto di Per_3 omologa della separazione n. 268/2015 del 15.01.2015 in ordine all'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con la quale convivono, tanto più che tale aspetto non è più oggetto di contestazione tra le parti.
Ed invero, nel corso del giudizio il resistente, alla luce dell'avvenuto trasferimento delle figlie con la madre presso l'abitazione del di lei compagno, richiedeva l'audizione delle stesse al fine di richiederne un'eventuale diversa collocazione. All'esito, essendo emersa la chiara volontà delle ragazze di vivere con la madre (tant'è che lo stesso resistente, preso atto, non insisteva oltre nella propria domanda), il G.I. emanava l'ordinanza n. 4837/2024 del
16/05/2024, con la quale confermava l'attuale collocamento delle figlie minori presso la madre.
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter nuovamente confermare il decreto di omologa della separazione n. 268/2015 del 15.01.2015, successivamente rimodulato con ordinanza n. 3803/2018 del 15.06.2018, oltre che il contenuto della ordinanza del 16/05/2024 sopra menzionata, attesa l'esplicita domanda formulata dal convenuto di avere una maggiore libertà di frequentazione delle figlie soprattutto nel periodo estivo.
Pertanto, con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario durante il periodo invernale, infrasettimanale e le festività, il padre potrà tenere con sé le figlie e Per_3
“il mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 20 e nel periodo Per_2
estivo dalle ore 17.30 alle ore 20.30; a settimane alterne i figli pernotteranno con il padre che li preleverà alle ore 17.30 il venerdì e li accompagnerà a casa della madre la domenica alle ore 20.00; durante il fine settimana in cui i figli pernotteranno con il padre quest'ultimo, qualora la madre ne faccia richiesta anche per le vie brevi, li riaccompagnerà il sabato mattina dalla madre e li riprenderà per l'ora di pranzo;
nelle altre settimane i figli
5 pernotteranno con il padre solo il venerdì e questi li riaccompagnerà dalla madre il sabato alle ore 10,00”;cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali”.
Con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario durante il periodo estivo, il padre potrà “vedere e tenere con sé le figlie minori, nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto), 15 giorni anche non consecutivi, salvi diversi accordi in senso più ampio tra le parti, tenendo anche conto della volontà delle minori”, così da poter garantire una equa permanenza delle figlie con entrambi i genitori.
Ciò posto, si ritiene che in ogni caso le superiori modalità di visita non devono comunque intendersi in maniera rigida e possono, pertanto, essere soggette a modifiche, previo accordo tra le parti, nel rispetto della volontà delle figlie e (rispettivamente di Per_3 Per_2
sedici e tredici anni) e delle esigenze delle stesse.
***
Con riferimento all'immobile che durante la vita matrimoniale costituiva la casa coniugale, dagli atti di causa risulta che lo stesso non costituisca più la casa in cui le figlie minori abitano unitamente alla madre collocataria. Ritiene, pertanto, questo Collegio di dover revocare quanto statuito in seno al decreto di omologa della separazione n. 268/2015 del 15.01.2015
e nulla disporre in questa sede in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
§
Sul mantenimento delle figlie
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento delle figlie e Per_3 Per_2
nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui alla omologa della separazione, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, alla luce delle considerazioni che seguono.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente domandava confermarsi le condizioni di cui al decreto di omologa, ossia l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento delle figlie minori nella misura di € 596,00 (corrispondenti ad € 500,00 stabiliti in separazione, aumentati delle rivalutazioni Istat annuali), oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli in ordine al mantenimento dei figli. Il convenuto, dal canto suo, domandava porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere alle figlie la somma mensile di € 1.000,00 (euro 500,00 per
6 ciascuna figlia), da ridursi a € 400,00 in caso di percezione della ricorrente, anche per il futuro, dell'assegno unico in favore delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie.
Orbene, nonostante entrambi i genitori debbano intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli, non costituendo causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica della ricorrente, la quale neanche nella fase introduttiva del presente giudizio produceva documentazione reddituale a corredo delle rispettive istanze. L'unica indicazione in tal senso si rinviene in sede di udienza presidenziale, ove la stessa dichiarava di aver “lavorato a scuola come assistente alla comunicazione a Palagonia, ma non sono riuscita a conciliare il lavoro con le esigenze delle figlie. Ho lasciato il lavoro per questa ragione”, con ciò comunque dimostrando di avere piena capacità e attitudine al lavoro. Allo stesso modo, sebbene espressamente invitata a depositare, in uno con la precisazione delle conclusioni, tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, non ha ottemperato a tale richiesta.
Con riguardo al convenuto, invece, l'unica documentazione reddituale in atti risale alla fase introduttiva del presente giudizio, ove depositava unico 2021 e 2022 attestanti un reddito complessivo pari, rispettivamente, ad € 69.181,00 e € 104.913,00, potendosi ragionevolmente presumere il permanere di tale condizione reddituale.
Ad ogni modo, merita di essere valorizzata la condizione della ricorrente, la quale provvede al mantenimento diretto delle figlie e con lei conviventi, situazione che, Per_2 Per_3
peraltro, è stata confermata dal presente provvedimento. Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Obblighi cui, peraltro, il resistente non ha mai inteso sottrarsi.
Pertanto, a parere del Collegio l'importo di complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia) può essere definitivamente confermato, tenuto conto che appare sicuramente proporzionato alle esigenze di vita delle figlie e (rispettivamente di 16 Per_3 Per_2
e13 anni) e congruo rispetto alle effettive capacità economiche e reddituali del convenuto, non rilevando, pertanto, nella determinazione dell'importo dovuto, la percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico Inps, essendo d'altra parte quest'ultima il genitore con cui le figlie, ormai adolescenti, convivono.
Con riferimento, invece, alle spese straordinarie necessitate per le figlie minori, si ritiene di poter porre le stesse a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché
7 previamente concordate e documentate, reputandosi equo porre a carico di entrambi i genitori la medesima percentuale delle suddette spese.
§
Sul mantenimento del figlio Per_1
Anche con riferimento al mantenimento del figlio (maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente), nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui alla omologa della separazione, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, alla luce delle considerazioni che seguono.
Come noto, la condizione di studente universitario, sebbene non legittimi un mantenimento ad libitum da parte dei genitori, tuttavia allo stato giustifica la permanenza dell'obbligo a carico del padre. Sul punto anche la Suprema Corte ha ribadito che “i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento, inteso come insieme dei mezzi di sostentamento e dei mezzi necessari a soddisfare il diritto allo studio e alla istruzione nel rispetto, come impone l'art.
315-bis c.c., delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli” (Cass. civ. Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17089).
Nel caso di specie, preme evidenziare che lo stesso resistente, nei propri scritti difensivi, non ha mai inteso sottrarsi all'obbligo di mantenimento anche nei confronti del figlio AE, dichiarandosi disponibile a versare l'importo di € 250,00 mensili per il mantenimento dello stesso.
Da quanto emerge in atti, parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, domandava la conferma dell'obbligo, posto a carico del convenuto, di contribuire al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente (essendo ancora impegnato in un percorso di studi universitario), versando direttamente allo stesso l'importo mensile di €
296,50 (pari ad € 250,00 aumentato delle rivalutazioni Istat annuali), oltre al 100% delle spese straordinarie, sanitarie ed universitarie, in ossequio a quanto disposto in seno al decreto di omologa della separazione.
Il convenuto, dal canto suo, nella propria comparsa di costituzione domandava confermarsi l'obbligo a suo carico di versare al figlio la somma mensile di € 250,00, oltre Per_1 all'80% delle spese straordinarie in suo favore, atteso il trasferimento a Torino per ivi frequentare un corso di studi universitario. In ordine al rimanente 20%, il convenuto domandava porsi lo stesso a carico della madre. Salvo poi rimodulare la propria domanda in sede di comparsa conclusionale, ove domandava di poter versare direttamente al figlio
, peraltro non più convivente con la madre, la somma mensile di euro 250,00, oltre Per_1
8 al pagamento delle sue spese straordinarie, non più per l'intero ma nella misura del 50% per ciascun coniuge, alla luce dell'avvenuto trasferimento del figlio presso l'Ateneo di Catania.
Pertanto, tenuto conto della capacità economica del genitore obbligato e dell'età del figlio, questo Collegio ritiene di poter confermare quanto già disposto, in via provvisoria, con l'ordinanza presidenziale del 10.03.2023, dovendosi pertanto disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento di € 250,00 mensili nei confronti del figlio , da versare Per_1
direttamente allo stesso, posto che sul punto entrambe le parti sono concordi.
Con riferimento, infine, alle spese straordinarie, si rileva che l'onere a totale carico posto a carico del padre in sede di separazione trovava la propria giustificazione nella circostanza che il ragazzo fosse impegnato, in quella fase, in un percorso di studi universitario presso l'ateneo di Torino e fosse dunque gravato da spese straordinarie maggiormente rilevanti.
Tuttavia, alla luce dell'avvenuto trasferimento del ragazzo presso l'ateneo di Catania, circostanza non contestata dalla ricorrente, appare oggi più adeguato porre le spese straordinarie in favore del figlio a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1
ciascuno, purché previamente concordate e documentate.
***
Per quanto concerne la domanda di mantenimento in favore della moglie, cui il resistente si
è sempre opposto, questa è stata rinunciata da parte ricorrente, dapprima solo implicitamente, come emerge da verbali in atti (ove si limitava a far risalire al gennaio 2024 il trasferimento del domicilio della stessa e delle proprie figlie presso l'abitazione dell'uomo con il quale aveva intrapreso una relazione more uxorio – cfr. memoria ex art. 183, VI co., c.p.c.) e, successivamente, in maniera espressa, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
11.12.2024, ove espressamente rinunciava al mantenimento in ragione della convivenza con un altro uomo. Sicchè, detto assegno va revocato con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
§
Sulle ulteriori domande di natura economica
La ricorrente, nel proprio atto introduttivo, domandava confermarsi l'obbligo, assunto dal convenuto in sede di separazione, di accantonare su prodotti finanziari e/o bancari fruttiferi nominalmente intestati ai figli la cifra annua di euro 1.500,00 ciascuno sino al raggiungimento della rispettiva età di 25 anni di ciascun figlio, reiterando la superiore domanda per tutto il corso del giudizio.
Sul punto si evidenzia che, con una recente sentenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a
9 domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.” […](Cass. SS. UU. n. 21761/2021).
Orbene, nel caso di specie occorre evidenziare che, nonostante l'esistenza di un preciso accordo di accantonamento delle somme in favore dei figli in seno alla separazione omologata, parte convenuta, per come ammesso dalla stessa, non ha ottemperato ai propri obblighi, sancendo in tal modo il venir meno di qualsiasi accordo sul punto.
Conseguentemente, codesto Tribunale, in mancanza di un preciso accordo di separazione consensuale o una domanda di divorzio congiunta, non può in questa sede statuire in ordine alla superiore domanda di accantonamento delle somme avanzata dalla ricorrente, che deve pertanto ritenersi inammissibile nel presente giudizio di divorzio, tanto più che tale obbligo non riguarda il mantenimento dei figli, al contrario di quanto erroneamente asserito da parte ricorrente.
§
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e la natura della materia trattata, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e atto trascritto negli uffici del Parte_1 Controparte_2
Registro Civile del Comune di Scordia, atto n. 79, Parte II, serie A, Anno 2000;
2. AFFIDA le figlie minori, e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_3
presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie alle condizioni indicate in parte motiva;
4. NULLA DISPONE in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, revocando le precedenti statuizioni sul punto, per le ragioni specificate in parte motiva;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno Controparte_2
5 di ogni mese, direttamente alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
10 delle figlie e l'importo complessivo di euro 1.000,00 (€ 500,00 Per_2 Per_3
ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché e documentate;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno Controparte_2
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento direttamente al figlio maggiorenne
, l'importo mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6. REVOCA le precedenti statuizioni di contenuto patrimoniale in favore della ricorrente, a far data dal mese di gennaio 2024;
7. RIGETTA le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
8. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 7.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1445/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico M.G. Manitta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Mazzeo Rinaldi e Antonino Tribulato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 11.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 23.12.2022, la sig.ra adiva codesto Tribunale al fine Parte_1
di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. CP_1
a Scordia, in data 22.12.2000, e dalla cui unione sono nati tre figli, ,
[...] Per_1
e di cui solo il primo maggiorenne (oggi di anni 20), seppur ancora Per_2 Per_3
non indipendente economicamente.
Esponeva la ricorrente che con Decreto nr. 268/2015 del 15.01.2015 questo Tribunale omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 25.11.2014, ossia prevedendo:l'affido condiviso dei figli minori, con diritto di visita ivi regolamentato e, dal punto di vista economico, l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 1.250,00 mensili (di cui € 500,00 per la minore € 500,00 per la minore ed € 250,00 per il Per_3 Per_2
figlio ), oltre al 100% delle spese straordinarie per gli stessi nonché un assegno di Per_1 mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 350,00 mensili e l'ulteriore previsione dell'obbligo, a carico del convenuto, di accantonare l'importo di € 1.500,00 annui per ciascuno dei figli e sino al compimento del venticinquesimo anno degli stessi.
Riferiva, ancora, la ricorrente che, dopo l'intervenuta separazione, il adiva codesto CP_1
Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni della separazione in ordine al diritto di visita dei figli minori, chiedendo di ampliare i periodi di permanenza previsti nel decreto di omologa, di talché il Tribunale, in data 30.11.2017, emetteva ordinanza con la quale regolamentava il diritto di visita del padre durante i fine settimana ed i periodi festivi ed estivi, lasciando invariata la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori per il periodo infrasettimanale. Riferiva, ancora, che il adiva nuovamente CP_1
l'intestato Tribunale al fine di richiedere una corretta interpretazione del dispositivo della superiore ordinanza, all'esito del quale il Tribunale, in data 15.06.2018, emanava una nuova ordinanza con la quale, a parziale modifica delle condizioni di separazione, regolamentava ulteriormente il diritto di visita dei figli minori per entrambi i coniugi.
La ricorrente, pertanto, col proprio atto costitutivo domandava la conferma di quanto statuito in seno all'omologata separazione in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori con
2 collocazione presso di sé e diritto di visita del padre come regolamentato, da ultimo, con ordinanza del 15.06.2018. Dal punto di vista economico, domandava confermarsi a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie minori nella misura di €
596,00 ciascuna (corrispondenti ad € 500,00 stabiliti in separazione, aumentati delle rivalutazioni Istat annuali), ed al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, nella misura di € 296,50 (corrispondenti ad € 250,00, aumentati delle rivalutazioni Istat annuali), oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli nonché la conferma dell'assegno di mantenimento in favore della stessa nella misura di €
415,10 mensili (corrispondenti ad € 350,00 stabiliti in separazione, aumentati delle rivalutazioni Istat annuali). Infine, la ricorrente domandava confermarsi l'obbligo a carico del convenuto di accantonare, su prodotti finanziari e/o bancari fruttiferi nominalmente intestati ai figli, la cifra annua di € 1.500,00 per ciascun figlio e sino al raggiungimento della età di 25 anni di ognuno.
Con comparsa del 28.02.2023 si costituiva nel presente giudizio il sig. , il Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo, contestava tutto quanto richiesto dalla ricorrente, anche in riferimento all'obbligo, posto in capo allo stesso in seno all'accordo di separazione, di accantonare annualmente la somma di
€. 1.500,00 per ciascun figlio, in ragione degli impegni economici assunti dallo stesso per incrementare il patrimonio immobiliare da destinare ai propri figli.
Nello specifico, il convenuto domandava l'affidamento condiviso delle due figlie minori con collocazione presso la madre e con la previsione del diritto di visita per come indicato nell'accordo di separazione omologato. Dal punto di vista economico domandava la conferma dell'obbligo di mantenimento in capo al padre nei confronti delle figlie Per_2
e nella misura di € 1.000,00 mensili (euro 500,00 per ciascuna figlia), con la Per_3
ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per le stesse;
con riferimento, invece, al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, domandava fissarsi a suo carico l'obbligo di mantenimento in suo favore nella misura di € 250,00 mensili, da versare direttamente al figlio, con l'ulteriore domanda di ripartizione delle spese straordinarie in favore di quest'ultimo nella misura dell'80% in capo al padre ed il rimanente 20% a carico della madre. Infine, domandava il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 10.03.2023 le parti insistevano nei propri atti difensivi e, all'esito della stessa, il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione.
3 Nelle more del giudizio, il convenuto presentava istanza ex art. 315 bis c.c. con la quale domandava disporsi l'audizione delle figlie minori della coppia, riferendo che la ricorrente aveva lasciato la casa coniugale, unitamente alle figlie minori, per trasferirsi presso l'abitazione del nuovo compagno della donna, rilevando altresì che tale decisione, oltre che essere stata presa in mancanza di qualsivoglia accordo, aveva creato disagi alle figlie minori, le quali avevano comunicato al padre la volontà di rimanere presso la casa coniugale.
All'udienza del 10.03.2024 venivano sentite le figlie minori, le quali, nonostante il riferito disagio nei confronti del compagno della ricorrente, confermavano di non voler vivere lontano dalla madre e, pertanto, all'esito, il G.I. confermava il collocamento delle stesse presso la madre, disponendo che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie minori, nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto), 15 giorni anche non consecutivi, salvi diversi accordi in senso più ampio tra le parti, tenendo anche conto della volontà delle minori .
Istruita documentalmente la causa, stante il rigetto dei mezzi istruttori richiesti, all'udienza del 11.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
§
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la pronuncia di divorzio rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. 268/2015 del
15.01.2015, reso all'esito dell'udienza presidenziale del 25.11.2014 nell'ambito del procedimento n. 1148/2014 R.G.
4 È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla
Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
§
Sulle determinazioni relative alle figlie minori
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento delle figlie minori e Per_2
ritiene questo Collegio di poter confermare le condizioni contenute nel decreto di Per_3 omologa della separazione n. 268/2015 del 15.01.2015 in ordine all'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con la quale convivono, tanto più che tale aspetto non è più oggetto di contestazione tra le parti.
Ed invero, nel corso del giudizio il resistente, alla luce dell'avvenuto trasferimento delle figlie con la madre presso l'abitazione del di lei compagno, richiedeva l'audizione delle stesse al fine di richiederne un'eventuale diversa collocazione. All'esito, essendo emersa la chiara volontà delle ragazze di vivere con la madre (tant'è che lo stesso resistente, preso atto, non insisteva oltre nella propria domanda), il G.I. emanava l'ordinanza n. 4837/2024 del
16/05/2024, con la quale confermava l'attuale collocamento delle figlie minori presso la madre.
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter nuovamente confermare il decreto di omologa della separazione n. 268/2015 del 15.01.2015, successivamente rimodulato con ordinanza n. 3803/2018 del 15.06.2018, oltre che il contenuto della ordinanza del 16/05/2024 sopra menzionata, attesa l'esplicita domanda formulata dal convenuto di avere una maggiore libertà di frequentazione delle figlie soprattutto nel periodo estivo.
Pertanto, con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario durante il periodo invernale, infrasettimanale e le festività, il padre potrà tenere con sé le figlie e Per_3
“il mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 20 e nel periodo Per_2
estivo dalle ore 17.30 alle ore 20.30; a settimane alterne i figli pernotteranno con il padre che li preleverà alle ore 17.30 il venerdì e li accompagnerà a casa della madre la domenica alle ore 20.00; durante il fine settimana in cui i figli pernotteranno con il padre quest'ultimo, qualora la madre ne faccia richiesta anche per le vie brevi, li riaccompagnerà il sabato mattina dalla madre e li riprenderà per l'ora di pranzo;
nelle altre settimane i figli
5 pernotteranno con il padre solo il venerdì e questi li riaccompagnerà dalla madre il sabato alle ore 10,00”;cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprensivi, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali”.
Con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario durante il periodo estivo, il padre potrà “vedere e tenere con sé le figlie minori, nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto), 15 giorni anche non consecutivi, salvi diversi accordi in senso più ampio tra le parti, tenendo anche conto della volontà delle minori”, così da poter garantire una equa permanenza delle figlie con entrambi i genitori.
Ciò posto, si ritiene che in ogni caso le superiori modalità di visita non devono comunque intendersi in maniera rigida e possono, pertanto, essere soggette a modifiche, previo accordo tra le parti, nel rispetto della volontà delle figlie e (rispettivamente di Per_3 Per_2
sedici e tredici anni) e delle esigenze delle stesse.
***
Con riferimento all'immobile che durante la vita matrimoniale costituiva la casa coniugale, dagli atti di causa risulta che lo stesso non costituisca più la casa in cui le figlie minori abitano unitamente alla madre collocataria. Ritiene, pertanto, questo Collegio di dover revocare quanto statuito in seno al decreto di omologa della separazione n. 268/2015 del 15.01.2015
e nulla disporre in questa sede in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
§
Sul mantenimento delle figlie
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento delle figlie e Per_3 Per_2
nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui alla omologa della separazione, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, alla luce delle considerazioni che seguono.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente domandava confermarsi le condizioni di cui al decreto di omologa, ossia l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento delle figlie minori nella misura di € 596,00 (corrispondenti ad € 500,00 stabiliti in separazione, aumentati delle rivalutazioni Istat annuali), oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli in ordine al mantenimento dei figli. Il convenuto, dal canto suo, domandava porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere alle figlie la somma mensile di € 1.000,00 (euro 500,00 per
6 ciascuna figlia), da ridursi a € 400,00 in caso di percezione della ricorrente, anche per il futuro, dell'assegno unico in favore delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie.
Orbene, nonostante entrambi i genitori debbano intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli, non costituendo causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica della ricorrente, la quale neanche nella fase introduttiva del presente giudizio produceva documentazione reddituale a corredo delle rispettive istanze. L'unica indicazione in tal senso si rinviene in sede di udienza presidenziale, ove la stessa dichiarava di aver “lavorato a scuola come assistente alla comunicazione a Palagonia, ma non sono riuscita a conciliare il lavoro con le esigenze delle figlie. Ho lasciato il lavoro per questa ragione”, con ciò comunque dimostrando di avere piena capacità e attitudine al lavoro. Allo stesso modo, sebbene espressamente invitata a depositare, in uno con la precisazione delle conclusioni, tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, non ha ottemperato a tale richiesta.
Con riguardo al convenuto, invece, l'unica documentazione reddituale in atti risale alla fase introduttiva del presente giudizio, ove depositava unico 2021 e 2022 attestanti un reddito complessivo pari, rispettivamente, ad € 69.181,00 e € 104.913,00, potendosi ragionevolmente presumere il permanere di tale condizione reddituale.
Ad ogni modo, merita di essere valorizzata la condizione della ricorrente, la quale provvede al mantenimento diretto delle figlie e con lei conviventi, situazione che, Per_2 Per_3
peraltro, è stata confermata dal presente provvedimento. Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Obblighi cui, peraltro, il resistente non ha mai inteso sottrarsi.
Pertanto, a parere del Collegio l'importo di complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia) può essere definitivamente confermato, tenuto conto che appare sicuramente proporzionato alle esigenze di vita delle figlie e (rispettivamente di 16 Per_3 Per_2
e13 anni) e congruo rispetto alle effettive capacità economiche e reddituali del convenuto, non rilevando, pertanto, nella determinazione dell'importo dovuto, la percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico Inps, essendo d'altra parte quest'ultima il genitore con cui le figlie, ormai adolescenti, convivono.
Con riferimento, invece, alle spese straordinarie necessitate per le figlie minori, si ritiene di poter porre le stesse a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché
7 previamente concordate e documentate, reputandosi equo porre a carico di entrambi i genitori la medesima percentuale delle suddette spese.
§
Sul mantenimento del figlio Per_1
Anche con riferimento al mantenimento del figlio (maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente), nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui alla omologa della separazione, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, alla luce delle considerazioni che seguono.
Come noto, la condizione di studente universitario, sebbene non legittimi un mantenimento ad libitum da parte dei genitori, tuttavia allo stato giustifica la permanenza dell'obbligo a carico del padre. Sul punto anche la Suprema Corte ha ribadito che “i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento, inteso come insieme dei mezzi di sostentamento e dei mezzi necessari a soddisfare il diritto allo studio e alla istruzione nel rispetto, come impone l'art.
315-bis c.c., delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli” (Cass. civ. Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17089).
Nel caso di specie, preme evidenziare che lo stesso resistente, nei propri scritti difensivi, non ha mai inteso sottrarsi all'obbligo di mantenimento anche nei confronti del figlio AE, dichiarandosi disponibile a versare l'importo di € 250,00 mensili per il mantenimento dello stesso.
Da quanto emerge in atti, parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, domandava la conferma dell'obbligo, posto a carico del convenuto, di contribuire al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente (essendo ancora impegnato in un percorso di studi universitario), versando direttamente allo stesso l'importo mensile di €
296,50 (pari ad € 250,00 aumentato delle rivalutazioni Istat annuali), oltre al 100% delle spese straordinarie, sanitarie ed universitarie, in ossequio a quanto disposto in seno al decreto di omologa della separazione.
Il convenuto, dal canto suo, nella propria comparsa di costituzione domandava confermarsi l'obbligo a suo carico di versare al figlio la somma mensile di € 250,00, oltre Per_1 all'80% delle spese straordinarie in suo favore, atteso il trasferimento a Torino per ivi frequentare un corso di studi universitario. In ordine al rimanente 20%, il convenuto domandava porsi lo stesso a carico della madre. Salvo poi rimodulare la propria domanda in sede di comparsa conclusionale, ove domandava di poter versare direttamente al figlio
, peraltro non più convivente con la madre, la somma mensile di euro 250,00, oltre Per_1
8 al pagamento delle sue spese straordinarie, non più per l'intero ma nella misura del 50% per ciascun coniuge, alla luce dell'avvenuto trasferimento del figlio presso l'Ateneo di Catania.
Pertanto, tenuto conto della capacità economica del genitore obbligato e dell'età del figlio, questo Collegio ritiene di poter confermare quanto già disposto, in via provvisoria, con l'ordinanza presidenziale del 10.03.2023, dovendosi pertanto disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento di € 250,00 mensili nei confronti del figlio , da versare Per_1
direttamente allo stesso, posto che sul punto entrambe le parti sono concordi.
Con riferimento, infine, alle spese straordinarie, si rileva che l'onere a totale carico posto a carico del padre in sede di separazione trovava la propria giustificazione nella circostanza che il ragazzo fosse impegnato, in quella fase, in un percorso di studi universitario presso l'ateneo di Torino e fosse dunque gravato da spese straordinarie maggiormente rilevanti.
Tuttavia, alla luce dell'avvenuto trasferimento del ragazzo presso l'ateneo di Catania, circostanza non contestata dalla ricorrente, appare oggi più adeguato porre le spese straordinarie in favore del figlio a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1
ciascuno, purché previamente concordate e documentate.
***
Per quanto concerne la domanda di mantenimento in favore della moglie, cui il resistente si
è sempre opposto, questa è stata rinunciata da parte ricorrente, dapprima solo implicitamente, come emerge da verbali in atti (ove si limitava a far risalire al gennaio 2024 il trasferimento del domicilio della stessa e delle proprie figlie presso l'abitazione dell'uomo con il quale aveva intrapreso una relazione more uxorio – cfr. memoria ex art. 183, VI co., c.p.c.) e, successivamente, in maniera espressa, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
11.12.2024, ove espressamente rinunciava al mantenimento in ragione della convivenza con un altro uomo. Sicchè, detto assegno va revocato con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
§
Sulle ulteriori domande di natura economica
La ricorrente, nel proprio atto introduttivo, domandava confermarsi l'obbligo, assunto dal convenuto in sede di separazione, di accantonare su prodotti finanziari e/o bancari fruttiferi nominalmente intestati ai figli la cifra annua di euro 1.500,00 ciascuno sino al raggiungimento della rispettiva età di 25 anni di ciascun figlio, reiterando la superiore domanda per tutto il corso del giudizio.
Sul punto si evidenzia che, con una recente sentenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a
9 domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.” […](Cass. SS. UU. n. 21761/2021).
Orbene, nel caso di specie occorre evidenziare che, nonostante l'esistenza di un preciso accordo di accantonamento delle somme in favore dei figli in seno alla separazione omologata, parte convenuta, per come ammesso dalla stessa, non ha ottemperato ai propri obblighi, sancendo in tal modo il venir meno di qualsiasi accordo sul punto.
Conseguentemente, codesto Tribunale, in mancanza di un preciso accordo di separazione consensuale o una domanda di divorzio congiunta, non può in questa sede statuire in ordine alla superiore domanda di accantonamento delle somme avanzata dalla ricorrente, che deve pertanto ritenersi inammissibile nel presente giudizio di divorzio, tanto più che tale obbligo non riguarda il mantenimento dei figli, al contrario di quanto erroneamente asserito da parte ricorrente.
§
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e la natura della materia trattata, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e atto trascritto negli uffici del Parte_1 Controparte_2
Registro Civile del Comune di Scordia, atto n. 79, Parte II, serie A, Anno 2000;
2. AFFIDA le figlie minori, e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_3
presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie alle condizioni indicate in parte motiva;
4. NULLA DISPONE in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, revocando le precedenti statuizioni sul punto, per le ragioni specificate in parte motiva;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno Controparte_2
5 di ogni mese, direttamente alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
10 delle figlie e l'importo complessivo di euro 1.000,00 (€ 500,00 Per_2 Per_3
ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché e documentate;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno Controparte_2
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento direttamente al figlio maggiorenne
, l'importo mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6. REVOCA le precedenti statuizioni di contenuto patrimoniale in favore della ricorrente, a far data dal mese di gennaio 2024;
7. RIGETTA le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
8. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 7.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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