Decreto presidenziale 19 giugno 2025
Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00799/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Casciaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Fabrizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva:
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso e notificato in data -OMISSIS- avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione per il servizio di N.C.C. n. -OMISSIS- –nonché di tutti gli atti connessi e collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. NO De GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente procedimento ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con il quale il Comune di Fabrizia ha disposto la revoca dell’autorizzazione per il servizio di N.C.C. n. -OMISSIS-.
2. Rappresenta il ricorrente che, con atto notarile del 9.4.2024, registrato a -OMISSIS- il 16.4.2024 n.-OMISSIS-, era divenuto cessionario a titolo oneroso dell’impresa avente ad oggetto l’attività per il trasporto di persone con autovetture da noleggio con conducente, corrente in -OMISSIS- giusta autorizzazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Fabrizia Settore commercio Polizia Amministrativa in favore del cedente, -OMISSIS-; che il ricorrente, al momento della cessione, era in possesso dei titoli richiesti dalla legge (Certificato di Abilitazione Professionale n. -OMISSIS- del 5.4.2018, rinnovato il 7.9.2023; Iscrizione al Ruolo Provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea n. -OMISSIS- del 9.2.2024, delibera di iscrizione n. -OMISSIS-; certificato di abilitazione professionale n. -OMISSIS- del 5.4.2018 con scadenza in data 19.7.2028; Iscrizione nel registro imprese di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 16.4.2024); che, in data 10.5.2024, aveva inoltrato richiesta di voltura dell’autorizzazione n. -OMISSIS- del 13.7.2005 al SUAP, con SCIA in subentro acquisita al protocollo del Comune di Fabrizia n. -OMISSIS- del 10.5.2024; che il Comune di Fabrizia aveva autorizzato il ricorrente all’esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone mediante “ Autovettura ” marca -OMISSIS- - Telaio: -OMISSIS- - Targa -OMISSIS-, giusta autorizzazione n.-OMISSIS- del 29.5.2024 già n. -OMISSIS- del 13.7.2005; che, in data 16.12.2024, il Comune di Fabrizia aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione n. -OMISSIS- del 29.5.2024 sul presupposto che, da sopraggiunti accertamenti, il cedente non sarebbe stato in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21; che era stato avviato il contraddittorio procedimentale durante il quale il ricorrente aveva depositato puntuali osservazioni; che il Comune di Fabrizia aveva adottato il gravato provvedimento di revoca dell’autorizzazione.
3. Con l’unico motivo del ricorso e rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta dell’atto, difetto di motivazione. ”, il ricorrente ha denunciato che l’impugnato provvedimento era stato adottato nonostante fosse in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21; che il difetto dei requisiti in capo al cedente avrebbe, semmai, potuto dare luogo all’annullamento e non alla revoca della licenza.
4. Il Comune intimato non si è costituito.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 3.7.2025, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il grave e irreparabile pregiudizio per l’esigenza, nel bilanciamento degli interessi, di dare prevalenza alla continuità dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente.
6. Alla udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.
8. La legge 15 gennaio 1992, n. 21 nel disciplinare il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ha istituito il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (art. 6) e le figure giuridiche dei titolari delle licenze (art. 7).
8.1. In tema di trasferibilità delle licenze l’art. 9, co. 1, ha stabilito che: “ La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida ”.
9. Orbene secondo la condivisibile giurisprudenza del Giudice di appello il provvedimento avente ad oggetto la revoca della licenza per il servizio di N.C.C. non ha natura sanzionatoria stricto sensu , ma è riconducibile all’ambito degli atti di “ revoca-decadenza ” , così definiti dalla giurisprudenza per distinguerli dalla revoca in senso proprio, di cui all’art. 21- quinquies l. n. 241 del 1990, nella misura in cui è correlata sostanzialmente a valutazioni di opportunità da parte dell’amministrazione ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2025, n. 6195).
9.1. E, infatti, i provvedimenti di “ revoca-decadenza ” incidono su un rapporto di durata di natura pubblicistica che è condizionato alla sussistenza e permanenza di determinati presupposti e conformato secondo certe regole e obblighi.
9.2. Conseguentemente l’Amministrazione, nella ipotesi in cui vengano meno i requisiti per il rilascio del titolo ovvero il titolare ponga in essere comportamenti incompatibili con lo stesso, può adottare un provvedimento di secondo grado di tipo decadenziale che abbia come oggetto la revoca del titolo.
10. Con l’impugnato provvedimento l’Amministrazione ha revocato l’autorizzazione, per il servizio di N.C.C. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di cui è titolare il ricorrente, in ragione del fatto che “ da sopraggiunti accertamenti è emerso che la licenza, n. -OMISSIS-, ceduta con scrittura autenticata dal -OMISSIS- con il Rep. n.-OMISSIS- del 09.04.2024 non era vigente, in quanto il cedente non era in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 21/1992, artt. 6 e 7 ”.
11. Il Collegio rileva, pertanto, che il Comune di Fabrizia non ha accertato la mancanza dei presupposti in capo al ricorrente per il rilascio della licenza N.C.C. n. -OMISSIS- del 29.5.2024 prot. n. -OMISSIS-, ovvero per avere tenuto questo ultimo condotte incompatibili con gli obblighi nascenti dal rapporto di servizio pubblicistico ma ha revocato la suddetta licenza in quanto ha ritenuto non più vigente la licenza n.-OMISSIS- del -OMISSIS- di cui era titolare il cedente.
12. Orbene le censure del ricorrente sono, quindi, fondate dal momento che il Comune, senza intervenire pur a distanza di due decenni con atto di secondo grado ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul titolo originario del cedente, è intervenuto con mera revoca, in assenza dei necessari presupposti, sul titolo acquisito dal ricorrente cessionario .
13. In conclusione, il provvedimento comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-deve essere annullato data la sussistenza dei vizi dedotti, restando nondimeno integra la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi ulteriormente.
14. I peculiari profili interpretativi della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti indicati e per l’effetto annulla il provvedimento comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, fatta salva diversa e ulteriore determinazione dell’amministrazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA RE, Presidente
NI Ciconte, Referendario
NO De GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO De GI | RA RE |
IL SEGRETARIO