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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4359/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 05/12/1963), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. RICCI SIMONA;
(ROMA (RM), 17/01/1965), con il patrocinio dell'avv. CP_1
RI ER;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro
contratto in data 15.12.2000, trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Roma. al n. 00783, parte 2 - serie A03, e ordinare al Comune
di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
2) avendo redditi propri, i coniugi provvederanno autonomamente al
proprio mantenimento;
3) dichiarare compensate le spese legali.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 15/12/2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4359/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 15/12/2000 tra (ROMA (RM), Parte_1
05/12/1963) e ROMA (RM), 17/01/1965) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 783, Parte II,
Serie A03, Anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4359/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 05/12/1963), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. RICCI SIMONA;
(ROMA (RM), 17/01/1965), con il patrocinio dell'avv. CP_1
RI ER;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro
contratto in data 15.12.2000, trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Roma. al n. 00783, parte 2 - serie A03, e ordinare al Comune
di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
2) avendo redditi propri, i coniugi provvederanno autonomamente al
proprio mantenimento;
3) dichiarare compensate le spese legali.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 15/12/2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4359/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 15/12/2000 tra (ROMA (RM), Parte_1
05/12/1963) e ROMA (RM), 17/01/1965) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 783, Parte II,
Serie A03, Anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi