Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1994, n. 702
Articolo 1
- Legge 22 dicembre 1994, n. 702
Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1994, n. 702
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27 dicembre 1994
27 dicembre 1994