Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/05/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1907/2021
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 13.5.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
sono comparsi:
per l'attore l'avv. GONZALEZ FILIPPO SALVATORE per il convenuto l'avv. Dino Lucchetti in sostituzione dell'avv. TORTORANO
PAOLO
L'avv. Gonzalez si riporta alla nota conclusionale ritualmente in atti.
Preliminarmente chiede revocarsi l'ordinanza del 17.2.2024 chiedendo disporsi ctu cinematica e medico-legale. contesta le avverse accezioni preliminari in quanto infondate ed inconferenti. Chiede accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente del, mezzo antagonista, ovvero in subordine concorso di colpa del danneggiato nella misura quantomeno del 50%. L'avv. Lucchetti preliminarmente chiede stralciarsi il documento versato in atti unitamente alla comparsa conclusionale in quanto tardivo. L'avv. Gonzalez rappresenta che è documentazione pervenuta successivamente allo scadere delle memorie istruttorie. L'avv. Lucchetti rappresenta che per stessa ammissione di controparte la disponibilità data anteriormente al 12.4.2022. si riporta alle note conclusionali versate in atti. L'avv. Gonzalez rappresenta che l'accertamento ispettivo era stato parzialmente già prodotto da controparte.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1907/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione personale, vertente
TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Filippo Salvatore Gonzalez, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fondi (LT), Via Spinete tratto n. 13
ATTORE
E
Controparte_2
in persona del procuratore, dott.
[...] CP_3
giusta procura speciale per autentica notaio di Persona_1
Trento del 22.7.2020, rep. n. 20197, racc. 13988, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Paolo
Tortorano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via dei
Mille n. 40
CONVENUTO
E
, residente come in atti CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
2 FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, la Controparte_2
nonché ,
[...] CP_4
affinché venissero condannati, in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente nella misura complessiva di euro 230.662,00 ovvero della somma di ritenuta giustizia.
A tal fine deduceva che in data 22.04.2018 alle ore 17.40 circa l'attore, era coinvolto in un sinistro stradale nei pressi del viale Circe in Terracina, alla guida del proprio monopattino, allorquando, nell'eseguire una manovra di attraversamento sulle strisce pedonali, era investito dal veicolo Fiat tg
DV981VE di proprietà e condotto dal , garantito per la R.C.A. CP_4
dalla Itas Mutua Ass.ni S.p.a. In conseguenza di tanto l'attore riportava gravi lesioni personali consistenti in “frattura piatto tibiale sx”.
Si costituiva “ CP_2 [...]
contestando le avverse Controparte_2
deduzioni ed, in particolare, la dinamica del sinistro per come ricostruita, rappresentando la discordanza tra la stessa e le produzioni medico-documentali in atti.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 13.05.2025 era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
, ritualmente citato e non comparso. CP_4
In via ulteriormente preliminare deve rigettarsi l'eccezione spiegata dalla in ordine alla genericità della domanda Controparte_5
avanzata dal . Parte_1
Sul punto si osserva come l'attore abbia assolto correttamente ogni dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno - e quindi di pregiudizio non patrimoniale – dei quali chiede ristoro non essendo ravvisabili gli estremi di una richiesta
3 genericamente formulata essendo, a contrario, articolata una concreta descrizione del pregiudizio patito con conseguente individuazione del thema decidendum e quindi del petitum e della causa petendi.
In via ulteriormente gradata va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 148 D
Lgs. 209/2005 ed L. 162/2014, sollevate dalla Controparte_5 per violazione del principio di correttezza e buona fede ed per l'omesso invito alla stipula di negoziazione assistita.
Orbene in merito al primo aspetto, l'eccezione trova fondamento qualora il danneggiato con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
Nel caso di specie, a fronte di ogni documentazione versata in atti dai contendenti, è stato dimostrato come l'attore abbia posto in essere una collaborativa condotta volta a consentire alla convenuta compagnia assicuratrice l'accertamento e la valutazione del danno, attività tutte finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio.
Ne consegue che la controparte, al fine di porre in essere le descritte condotte, sia stata posta in condizione di valutare ogni documentazione trasmessa dall'odierno attore, a riprova del comportamento da questi posto in essere in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.
Per quanto attiene, invece, la violazione dei dettami previsti dalla L.
162/2014 (invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita),
l'eccezione va altresì respinta tenuto conto che con missiva pec del 25.2.2020
(Avv. Parisella) l'attore provvedeva a riformulare, il rinnovo della costituzione in mora ai sensi e gli effetti di cui all'art. 1219 c.c. nonché successivamente, mediante missive a.r. e pec del 25.11.2020 indirizzate alla Itas Mutua Ass.ni
S.p.a. ed allo , il invitava il CP_4 Parte_1 danneggiante, in veste di proprietario e conducente dell'autovettura Fiat recante targa DV981VE, e la garante Compagnia, Itas Mutua Ass.ni S.p.a., a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.
4 132/2014, con espresso avvertimento che, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legge, in caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione, ovvero di rifiuto a stipulare, tale condotta sarebbe stata valutata dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma primo, c.p.c.
Ed ancora, con nota pec di riscontro datata 7.12.2020, la Itas Mutua
Ass.ni S.p.a. comunicava la volontà di non voler aderire alla richiesta di negoziazione assistita, rendendo ineludibile per l'attore la proposizione del presente giudizio.
Ne consegue pertanto il rituale assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito la dinamica descritta nell'atto di citazione non ha trovato riscontro nel corso dello svolgimento del processo.
È, infatti, onere dell'attore-danneggiato fornire prova dell'accadimento del sinistro, della dinamica, nonché di tutti gli altri elementi che consentano di individuare il responsabile del fatto illecito.
Nel caso di specie, dall'istruttoria documentale e testimoniale espletata non è stata raggiunta la prova storica del verificarsi del sinistro per come prospettato da parte attrice né della sua dinamica effettiva.
L'attore ha, infatti, dichiarato in citazione di essere stato urtato, a causa dell'eccessiva velocità, dalla Fiat condotta dal mentre Controparte_6 tentava l'attraversamento delle strisce pedonali alla guida del proprio monopattino.
A tal proposito si osserva come il referto di p.s, indica quale causa della lesione: “trauma accidentale in strada con monopattino……”.
Le dichiarazioni rese al personale medico, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass.
29316/2008; 15849/2001; Cass. 10825/2000). La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, inoltre può costituire mezzo di prova sul quale il giudice può formare il proprio convincimento anche in via esclusiva.
Orbene il referto e la cartella di Pronto Soccorso redatti da medici
5 facenti parte del S.S.N. hanno valore di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso in ordine ai fatti che il medico, con funzione di pubblico ufficiale, attesta avvenuti in sua presenza e, quindi, anche in ordine al contenuto estrinseco delle dichiarazioni ivi riportate (Cass., n. 5000/1999; Cass., n.
1569/2001; Tribunale di Cosenza, 18.6.2007, n. 1048; Tribunale di Mantova,
27.3.2008, n. 318; Tribunale di Nola, 8.5.2014).
Della veridicità o meno delle dichiarazioni rese può essere fornita prova con qualsiasi mezzo non essendo tale veridicità delle dichiarazioni rese coperta dal valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2700 c.c.
La prova dell'accadimento del sinistro non è stata raggiunta.
Ed infatti il teste , escusso all'udienza del 2.2.2023, riferiva, Tes_1
con deposizione contraddittoria, incoerente e non attendibile, priva di riscontro intrinseco ed estrinseco, di essere presente sul posto per via di una passeggiata che stava facendo con il figlio.
In ordine alla dinamica dapprima dichiarava “io camminavo sul marciapiede nel senso opposto a quello di marcia dei veicoli. Ricordo un ragazzo che aveva un monopattino condotto a mano. Il furgone bianco lo investiva sulle strisce pedonali. Io ero a circa 15 metri di distanza” per poi precisare “Io mentre parlavo con mio figlio ho sentito urlare e ho visto il ragazzo a terra. preciso che io ho visto il ragazzo e con la coda dell'occhio ho visto il furgone che sbatteva contro il ragazzo. … Dopo dieci minuti ho sentito un'ambulanza arrivare. …non ho visto l'ambulanza, l'ho sentita arrivare. …
Non ho fatto caso ai danni riportati dal furgone. Il conducente è rimasto tutto il tempo per assistere l'attore. … l'attore portava il monopattino a mano, non vi era a bordo. Lo portava al braccio destro”.
Orbene la deposizione del teste risulta contrastante con quanto allegato dall'attore in citazione.
Difatti, il teste ha riferito che “l'attore portava il monopattino a mano” per poi precisare che non vi era a bordo ma lo “portava al braccio destro”, mentre l'attore deduce di essere stato investito “alla guida” del proprio monopattino.
Parte attrice non ha inoltre provato danni al monopattino nè scalfittura,
6 sulla vettura Fiat o ammaccature o segni compatibili con la dinamica allegata, né il teste escusso ha saputo riferire alcunchè in proposito.
Incongruente risulta altresì la ricostruzione relativa all'arrivo dell'attore presso l'ospedale Fiorini di Terracina (LT) avendo lo nella CP_4
dichiarazione del 14.12.2018, con la quale si assumeva la responsabilità dell'investimento, di aver accompagnato personalmente l'attore presso il P.S.
Di Terracina;
circostanza che veniva confermata dal nella Parte_1 dichiarazione del 15.12.2018 il quale riferiva “il sig. si fermava per CP_4
prestare soccorso e mi accompagnò al P.S. del P.O. di Terracina (LT), ove venni medicato e refertato…
Orbene, tale circostanza risulta smentita dal verbale di pronto soccorso
(referto n. 448) a tenore del quale emerge che il veniva trasportato Parte_1
presso il nosocomio A. Fiorini di Terracina a mezzo del servizio 118, confermate dal referto di P.S. il quale riporta come modalità di soccorso
“Paziente trasportato dal 118”.
Dal referto di primo accesso al p.s. con 118 l'unica accompagnatrice menzionata risulta essere identificata come moglie, Persona_2
non essendo, pertanto, menzionati altri soggetti accompagnatori presenti al momento dell'accesso in p.s.
A ciò si aggiunga che il sinistro, nonostante la gravità delle lesioni tale da richiedere l'intervento dell'ambulanza, non risulta essere stato rilevato dall'autorità.
Tale circostanza, sebbene non valga a decretare automaticamente il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, costituisce, un elemento indiziario che - ancorché vada apprezzato alla luce del complessivo quadro probatorio - appare senz'altro dissonante con la prospettazione attorea
(Cass., n. 21373/2017), avuto riguardo al tenore dell'art. 189 c.d.s., il quale in caso di sinistro stradale con danni gravi alle persone onera i soggetti coinvolti di attivarsi perché non siano spostati i veicoli e siano conservate le tracce del sinistro utili alle indagini, nonché di richiedere l'intervento dell'autorità (Trib.
Latina sent. 2488/2017).
Va osservato che, se è pur vero che in materia di circolazione stradale,
7 opera la prova liberatoria di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. (se riteniamo conducesse il monopattino mano) ovvero la presunzione di corresponsabilità cui all'art. 2054 co. 2 c.c., (se invece ne era alla guida); tuttavia, al fine di valutare la sussistenza di responsabilità in capo alle parti e la sua ripartizione è necessario, preliminarmente, che sia raggiunta la prova certa dell'accadimento del fatto storico, che nel caso di specie non è stata raggiunta nell'effettività della sua dimensione storico-fattuale.
Ed infatti il principio del “più probabile che non” attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass. Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304 “il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”).
La domanda pertanto deve essere rigettata, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio a suo carico.
Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale seguono il principio della soccombenza, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Nulla per spese in favore dei contumaci vittoriosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
8 a) dichiara la contumacia di CP_4
b) rigetta la domanda attorea;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta
Controparte_2
che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
d) nulla per spese in favore del contumace vittorioso.
Così deciso in Latina il 13.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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