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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/09/2024, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 8777/2021, promossa da
, in persona del suo omonimo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Sanremo al Corso Mombello n.
49 presso lo studio dell'Avv. Sandro Riceputi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bartolo Ravenna, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
attrice; contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso in forza di delega in calce alla comparsa Per_1
di costituzione dagli Avvocati Sara Rossi, Giuseppe Luppino e Giovanni
Nuvoloni, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Comunale, sita in
Sanremo Corso Cavallotti 59; convenuto;
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane,
n. 2 è legalmente domiciliata;
convenuta;
Conclusioni
Parte attrice.
“Voglia l'on. Tribunale, contrariis reiectis:
1 - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 100 co. 7 DL 104/2020, che la società attrice ha diritto ad accedere alla definizione agevolata del contenzioso pendente per i canoni demaniali dal 2007 al 2020 mediante il versamento del 30% da determinarsi sull'integrale somma richiesta a titolo di oneri demaniali, da cui detrarre l'importo versato;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la somma dovuta per il periodo
2007-2020 a titolo di definizione agevolata ex art. 100 è pari a € 113.938,52
(quale 30% sul canone richiesto di complessivi € 379.795,05 di cui €
340.484,74 di canone demaniale e di € 39.310,31 di imposta regionale) che, detratto il versato pari a € 270.297,64 genera un credito in capo all'attrice pari ad € 156.359,13 o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU già richiesta;
- conseguentemente, condannare i convenuti in solido o chi di ragione alla restituzione della somma pagata in esubero per € 156.359,13 o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che la società attrice ha versato la somma di €
39.575,48 (in ottemperanza alla nota 9.9.2021 del ) e, Controparte_1
conseguentemente, condannare i convenuti in solido o chi di ragione alla restituzione di detta somma o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
- in via subordinata e salvo gravame, in relazione alla tassa regionale chiesta dal all'esponente, limitare la statuizione Controparte_1
giudiziale che precede al suo accertamento, salvo il diritto di procedere in via autonoma per la condanna alla relativa restituzione;
- sempre in via gradata rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020 convertito dalla L. 13 ottobre
2020 n. 126 per come articolata in citazione, nella parte in cui non prevede la possibilità di definire in via agevolata l'annualità 2020 (se non richiesta al concessionario alla data di entrata in vigore della norma) e nella parte in cui sia possibile attribuirgli l'interpretazione data dalle Amministrazioni resistenti riguardo alla determinazione della base su cui calcolare il 30%, deducendo le somme versate (a monte) sul “richiesto”;
2 - in ogni caso, condannare i convenuti in solido o chi di ragione al pagamento di spese e compensi di causa oltre iva, cpa e rimborso spese generali 15% come per legge”.
Parte convenuta . Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Genova, in persona della Dott.ssa Stefania Cozzani, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione parziale nonché il difetto di legittimazione passiva sulle domande restitutorie di parte attrice;
nel merito, rigettare la domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti del in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto. Col favore delle spese di lite, oltre spese generali e oneri riflessi, essendo i legali costituiti dipendenti dell'
[...]
”. CP_3
Parte convenuta Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza:
- in rito, declinare la giurisdizione in favore del Giudice Tributario quanto alla domanda di restituzione dell'imposta regionale ovvero, in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, dell' Controparte_2
relativamente alla domanda medesima;
- nel merito, rigettare le domande attoree siccome infondate.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo.
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e l' allegando CP_4 Controparte_5
in fatto:
- di essere titolare della concessione n. 12/2007, pratica n. 5022, relativa al bene demaniale in muratura sito in Sanremo, allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare ed esercitare le attività connesse;
- di aver proposto istanza ai sensi dell'art. 100 DL 104/2020 per l'accesso alla definizione agevolata di numerosi procedimenti giudiziari pendenti alla
3 data di entrata in vigore del decreto, riguardanti la determinazione del canone demaniale marittimo, riferiti alle annualità 2007-2013, 2014-2019;
- di aver visto accolta l'istanza da parte del Controparte_1
limitatamente alle annualità 2013-2015 e 2019, esclude le annualità 2007-
2012, 2016, 2017 e 2020;
- di aver corrisposto l'importo richiesto al fine di evitare il rischio della decadenza dalla concessione per mancato pagamento dei canoni, procedimento avviato dal in data 14.10.2019. CP_1
In diritto l'attore ha contestato le modalità di applicazione della definizione agevolata da parte del sotto diversi profili, in Controparte_1
particolare:
1. l'errata individuazione della base di calcolo per la determinazione del 30%;
2. l'errata modalità di deduzione delle somme già versate;
3. l'illegittima esclusione delle annualità 2007-2012, 2016 e 2017 e
2020;
4. l'illegittimità costituzionale della norma qualora interpretata secondo le indicazioni dell'Ente territoriale, sotto il profilo dell'esclusione dell'annualità 2020 e della modalità di calcolo del
30%.
Parte attrice ha concluso chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla definizione agevolata del contenzioso pendente per i canoni dal 2007 al
2020, previa detrazione della somma già corrisposta per euro 270.297,64
e la condanna dei convenuti in solido o come meglio visto alla restituzione di quanto pagato oltre il dovuto per euro 156.359,13, nonché la restituzione di euro 39.575,48 ammontare versato a titolo di imposta regionale.
Si è costituito il eccependo in via pregiudiziale: Controparte_1
il difetto di giurisdizione parziale del GO con riguardo all'imposta regionale a favore del Giudice tributario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 L.R. Liguria 13/2021;
4 la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le somme erano state corrisposte all' quanto al canone ed alla Controparte_2 CP_5
quanto all'imposta regionale.
[...]
Nel merito, sulle difese, ha argomentato che: la base di calcolo del 30% doveva far riferimento al solo canone pertinenziale, mentre in tesi attorea il computo doveva considerare anche il canone tabellare;
le somme già versate dal concessionario dovevano essere dedotte prima dell'applicazione del 30%, mentre in tesi attorea la sottrazione andava effettuata dopo il calcolo;
le annualità 2007-2012 erano state stralciate perché già interamente versate così come le annualità 2016 e 2017, non potendo quindi il concessionario fruire della definizione agevolata;
l'annualità 2020 non era stata inserita nella domanda di definizione agevolata e al momento di entrata in vigore della disciplina non erano pendenti procedimenti riferiti a tale annualità.
Ha concluso quindi per il rigetto delle domande.
Si è costituita l' e sulla ricostruzione in diritto Controparte_2
dell'attore, ha osservato che: la base di calcolo della percentuale agevolata doveva far riferimento al solo canone pertinenziale, in quanto la limitazione del perimetro applicativo dell'art. 100 c. 7, introdotta con la legge di conversione, era entrata in vigore in data antecedente, precisamente il 14.10.2020, alla presentazione dell'istanza, portante data 17.11.2020; dal comma 2 dell'art. 100 del DL 140/2020 discendeva la necessità di dedurre le somme già versate dal concessionario prima dell'applicazione della percentuale di riduzione – c. 2 art. 100 “sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”- mentre la natura di condono della definizione agevolata comportava la reiezione di eventuali richieste di rimborso o ripetizione di somme versate;
5 le annualità 2007-2012, 2016 e 2017 non potevano trovare considerazione perché i canoni erano stati interamente versati, ai sensi del già ricordato comma 2 articolo 100, “sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni” e per quanto riguardava il 2016 il contenzioso investiva solo le spese di lite;
il canone 2020 non poteva trovare alcuna considerazione perché non presente nell'istanza.
La causa era documentalmente istruita. In sede di memoria autorizzata n.
1 l'attore, in via subordinata, ha chiesto di limitare la statuizione giudiziale al solo accertamento della misura della tassa regionale dovuta. Le parti hanno fornito precisazioni in merito ai conteggi delle somme versate e dei relativi titoli ed in data 2 luglio 2024 la causa è stata assegnata in decisione all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281quinquies cpc.
Le concessioni demaniali
Prima di affrontare tutti gli argomenti difensivi introdotti in causa dalle parti relativi all'applicazione dell'art. 100 c.7 del D.L. 140/2020 come modificato dalla L. 126/2020, appare opportuno ricordare i passaggi normativi che hanno determinato l'insorgere, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, di un notevole contenzioso, legato da un lato agli importi dei canoni applicati e dall'altro alle proroghe automatiche delle concessioni stesse, profili rilevanti con riguardo alla normativa eurounitaria, e precisamente discendente dal recepimento della
Direttiva Servizi 2006/123/CE, cd Bolkestein. La questione riguardante l'illegittimità dell'automaticità delle proroghe non rileva in questa causa, ma è noto che è stata alla base delle procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, la prima nel 2008, archiviata nel 2012 a seguito dell'adozione di una serie di misure, tra le quali quella dell'eliminazione dal nostro sistema del cd diritto di insistenza
- previsto dall'art. 37, c. 2, cod. nav. approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.
328, prevedeva il diritto del concessionario ad essere preferito nella riassegnazione della concessione a terzi a pari condizioni, nell'interesse e con la finalità del migliore e più proficuo utilizzo del demanio marittimo –
6 la seconda, attualmente pendente, notificata all'Italia il 3 dicembre 2020, ancora per non corretto recepimento della Direttiva Servizi 2006/123/CE.
Con riguardo a questo profilo, occorre rammentare le sentenze del
Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, nn. 17 e 18 del 2021, depositate il
9 novembre 2021, le quali hanno statuito che, alla luce dei principi comunitari approfonditi nella sentenza CGUE 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, “Promoimpresa”, il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) deve necessariamente avvenire a seguito di una procedura di evidenza pubblica con conseguente declaratoria di incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica, in via generalizzata ex lege, fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere (legge n. 145/2018). L'altro profilo, già affrontato nella prima procedura di infrazione chiusa con l'impegno ad un riordino generalizzato della materia, ha riguardato la misura dei canoni demaniali. Con riferimento a questo profilo della disciplina, la situazione è mutata dal 31 dicembre 2006, quando il legislatore, con l'art. 1, cc. 250-
256, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è intervenuto nella materia delle concessioni demaniali marittime a carattere turistico- ricreativo, modificando la normativa contenuta nella legge n. 494/1993, da un lato razionalizzando la classificazione delle aree demaniali marittime, con l'eliminazione della CAT. C - a bassa valenza turistica, originariamente prevista, senza mutare i parametri base e le modalità di rivalutazione dei canoni stessi, ma soprattutto introducendo una rilevante novità rappresentata dal diverso trattamento riservato alle concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime, vale a dire le opere inamovibili divenute di proprietà dello Stato alla scadenza naturale della concessione e destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, per le quali è stato introdotto un canone commisurato ai valori medi di mercato stabiliti per attività similari dall'OMI
(Osservatorio del mercato immobiliare), nella zona di riferimento. L'entità della problematica derivante dal peso dei contenziosi riguardanti il pagamento dei canoni concessori afferenti le concessioni turistico-
7 ricreative comprensive di pertinenze è testimoniata anche dal tentativo del legislatore di permettere, con l'adozione di provvedimenti normativi emanati ad hoc, la definizione agevolata di tale tipologia di controversie, di cui è testimonianza la disciplina contenuta nella legge di stabilità n.
147/2013, art. 1 commi 732 e 733 e nel successivo D.L. 140/2020, convertito in L. 126/2020, art. 100 commi 7, 8, 9 e 10 oggetto del presente giudizio. La portata dell'introduzione del canone pertinenziale ancorato ai parametri OMI è ben chiarita dalla lettura dell'atto di citazione di parte attrice, dove si parla di introduzione di un “pesante squilibrio nel sinallagma contrattuale” e di situazione di “generale sofferenza causata dall'applicazione dei canoni di mercato”. L'art. 100 c. 2 del D.L. 140/2020- modificato e convertito con L. 126/2020-, oggetto di causa quanto all'applicazione dei commi 7 e ss. già sopra ricordati, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il canone parametrato ai valori OMI trasformandolo in tabellare con la previsione dell'applicazione del punto
1.3, riferito alle aree occupate con impianti di difficile rimozione, letteralmente “2. All'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) è sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)».
Parziale carenza di giurisdizione con riferimento alla domanda di ripetizione dell'importo corrisposto a titolo di imposta regionale.
Il ha sostenuto la parziale carenza di giurisdizione Controparte_1
richiamando l'art. 7 c. 3 L.R. Liguria – nel quale si legge “per le controversie relative all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonché al rimborso della stessa è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (Disposizioni sul processo tributario..”- e sottolineando come parte attrice abbia richiesto l'accertamento dell'imposta e il conseguente rimborso. L'attore ha opposto che nella presente causa non si discute del
8 potere dispositivo o della legittimità dello stesso, bensì solo della determinazione del canone di concessione demaniale, la cui variazione comporta automaticamente anche quella dell'imposta regionale a cui è collegata in relazione a parametri predeterminati. Sul punto può richiamarsi in ultimo la decisione della Suprema Corte, SSUU 8475/2022, nella quale, ricordata la questione processuale - centrale in quel procedimento- relativa alla inderogabilità della giurisdizione per effetto della connessione, ripercorso il quadro normativo - in quella fattispecie riferito alla competenza esclusiva del giudice Amministrativo con riferimento agli atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fatta eccezione per le controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi-, ha esaminato la natura della controversia attinente ai canoni e l'ha definita “una misura straordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attraverso il pagamento di una somma di danaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo. Trattandosi, dunque, di un istituto di quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria”, richiamando sul punto il precedente n. 2144/2021. Stabilita la giurisdizione dell'AGO con riguardo alla quantificazione della misura di cui alla definizione agevolata, la connessione trova soluzione nelle regole della sospensione del procedimento pregiudicato – così ex plurimis C.Cass. SSUU ord. n. 9543/2013 e 7303/2017-. Nella presente fattispecie occorre rilevare come la misura dell'imposta regionale non si determini in maniera autonoma ma costituisca una parte percentuale del canone demaniale, stabilita dalla disciplina regionale. La LR Liguria n.41 del 23 dicembre 2013 - con l'articolo 21 - ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime a decorrere dal 1° gennaio 2014 fissandola nella misura del 25% del canone per le concessioni a uso turistico ricreativo. Ne segue che la domanda non può qualificarsi in termini di lite tributaria dato il carattere automatico della misura dell'imposta, legata alla determinazione del canone, pacificamente rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Discorso diverso può essere svolto quanto al profilo
9 della legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione. Parte attrice ha modificato la domanda in sede di memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 c. 6 n. 1 cpc chiedendo in subordine il solo accertamento della misura in questa sede. L'aspetto della assenza in causa della , CP_5
pacificamente ente creditore per l'imposta regionale, non può non essere valutato sotto il profilo della mancanza di contraddittorio, aspetto che sarà affrontato con riferimento all'altra eccezione pregiudiziale sollevata. Deve dunque ritenersi la giurisdizione dell'AGO con riguardo all'individuazione della misura dell'imposta regionale in quanto automaticamente individuata dalla legge sulla misura del canone demaniale dovuto, misura la cui cognizione appartiene all'
[...]
legittimazione passiva del sulla richiesta di restituzione CP_6 CP_1
del canone e dell'imposta regionale.
Al fine di chiarire questo profilo, occorre ricordare che, come osservato dal convenuto, con il D.lgs. 112 del 31.3.1998 le funzioni CP_1
amministrative sul demanio marittimo sono state trasferite dallo Stato alle
Regioni, pur rimanendo gli introiti in capo allo Stato. In molte Regioni le funzioni amministrative sono state trasferite ai Comuni. Così è avvenuto per la con la L.R. 28.4.1999 n. 13 intitolata “Disciplina delle Controparte_5
funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" che ha stabilito il trasferimento ai Comuni, dal 1 gennaio
2002, delle principali funzioni amministrative sul demanio marittimo riservando alla Regione quelle necessarie a garantire coerenza e uniformità di comportamento nella gestione lungo l'intero litorale ligure.
Dunque, i Comuni rilasciano e rinnovano i titoli concessori, determinano il canone e lo richiedono ai concessionari e calcolano anche l'imposta regionale – la quale è individuata dalla disciplina legislativa in una percentuale del canone come sopra ricordato-. I pagamenti vengono effettuati alle Regioni – per la relativa imposta- ed al dello Stato _2
– per i canoni-. A fronte di questa eccezione parte attrice, nella prima memoria autorizzata, ha svolto domanda subordinata di accertamento del
10 diritto al rimborso e nelle difese ha sostenuto che tra ente creditore e concessionario incaricato della riscossione l'azione può essere svolta indifferentemente nei confronti di uno o di entrambi, richiamando la giurisprudenza, in particolare la Corte Cassazione, SSUU 16412/2007. La decisione ricordata è irrilevante nel caso in esame, in quanto fa espresso riferimento al rapporto tra ente creditore e concessionario e precisa che, non essendo configurabile tra i due soggetti un rapporto di litisconsorzio necessario, qualora venga citato in giudizio il solo concessionario è suo onere chiedere l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'ente creditore, in quanto “la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.”
(fattispecie in tema di impugnazione di cartella di pagamento e di avviso di mora). Ma nel rapporto concessorio oggetto di esame il è titolare CP_1
delle funzioni amministrative relative al demanio marittimo, ma non è concessionario né dello Stato – per quanto attiene al canone- né della
Regione – per l'imposta regionale-. Ne segue che l'eccezione è fondata certamente sotto il profilo della condanna a ripetere, la quale sarà successivamente oggetto di decisione. Deve però qui affermarsi che proprio i compiti spettanti al nel rapporto fanno sì che sussista la CP_1
sua piena legittimazione con riguardo all'accertamento della misura della definizione agevolata, questione oggetto centrale della presente controversia. Ulteriore profilo problematico può investire l'assenza di contraddittorio con la per quanto riguarda anche l'accertamento, CP_5
pur avendo sopra evidenziato l'irrilevanza sotto il profilo della carenza di giurisdizione nella determinazione della misura dell'imposta regionale.
Interpretazione dell'articolo 100 commi 7, 8, 9 e 10 D.L. 140/2020 convertito con modifiche in L. 126/2020.
11 Sono state sollevate due questioni attinenti le modalità di computo del
30% contenuto nel comma 7 dell'articolo 100, lett. a) qui in commento:
1. la base di calcolo per l'individuazione della percentuale e 2.
l'interpretazione della previsione relativa alla deduzione delle somme già versate.
Appare opportuno trascrivere la disposizione nella sua dizione letterale. Il comma 7 detta: “7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative …………, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all' _2
demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate
a tale titolo.”.
La prima questione posta all'attenzione del Tribunale investe la base di computo del 30%. Secondo gli attori questa deve riguardare l'ammontare complessivo dei canoni demaniali richiesti, siano essi pertinenziali o tabellari – si richiama quanto sopra precisato con riferimento al diverso computo dei canoni pertinenziali, relativi alle opere inamovibili acquisite al demanio dello Stato alla scadenza delle concessioni ai quali soli la disciplina della finanziaria del 2007 ha ritenuto applicabili i canoni riferiti ai valori
OMI, mentre le altre aree soggette ai canoni sono calcolate secondo valori tabellari-, mentre i convenuti al contrario ritengono applicabile la definizione agevola ai soli canoni pertinenziali. Sono diversi gli argomenti che portano a ritenere corretta la ricostruzione dei convenuti. Prima di
12 tutto la dizione letterale della disposizione. Il comma 7 nell'indicare la finalità della procedura di definizione agevolata disegnata dalla norma parla espressamente di “contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative …………, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494..”: l'art. 03 c. 1 lett. b) punto 2.1 si riferisce espressamente alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, pertinenze il cui canone doveva essere calcolato, fino al 1 gennaio
2021, secondo i valori OMI come da modifica introdotta con l'art. 1, cc.
250-256, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), intervenuta nella materia delle concessioni demaniali marittime a carattere turistico-ricreativo, modificando la disciplina di cui alla legge n. 494/1993, come già sopra ricordato. E' stato inoltre già fatto cenno al notevole contenzioso derivato da questo specifico aumento o meglio dal parametro individuato per questa parte di canone, agganciato – con evidente riferimento a quotazioni correnti di mercato nell'ottica dell'adempimento della Direttiva
“Bolkestein”- a valori riferiti alle quotazioni immobiliari semestrali indicanti, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di ciascun comune, un intervallo minimo-massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione pubblicati dall'Agenzia delle Entrate. Parte attrice oppone che il riferimento alla quotazione di cui al punto 2.1, introdotta dalla legge di conversione 126/2020 ha il solo significato di individuare la categoria di soggetti che hanno diritto a presentare la richiesta per la definizione agevolata, dovendo però il computo della misura ridotta investire l'intero canone, pertinenziale e tabellare. La tesi non può ritenersi corretta per due ordini di ragioni: la prima attiene alla dizione della lettera del comma 7, soprattutto se letto in comparazione con la precedente definizione a valore deflattivo di cui ai commi 732 e 733 della L. 147/2013, la seconda per l'introduzione di una irragionevole disparità di trattamento
13 tra concessionari titolari di concessioni pertinenziali e tabellari e di sole concessioni tabellari. Quanto al primo profilo, il comma 7, dopo aver precisato il fine deflattivo rispetto alle controversie sui canoni pertinenziali richiamando le controversie giudiziarie e amministrative pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, precisa che questi procedimenti devono essere “concernenti il pagamento dei relativi canoni”; il preciso riferimento ai canoni relativi non può che intendersi riferito a quelli oggetto della definizione agevolata definiti nella prima parte della norma, e dunque a quelli pertinenziali, calcolati secondo i parametri OMI contenuti nell'art. 03
c. 1 lett.b) 2.1. Questa conclusione è rafforzata da un confronto con il testo della precedente misura deflattiva introdotta dal già ricordato art. 1 commi
732 e 733 L. 147/2013 che, se pure nella prima parte richiamava i canoni pertinenziali, nella parte dedicata alla individuazione dei procedimenti pendenti un riferimento molto ampio a canoni ed indennizzi dovuti per l'utilizzo di beni demaniali marittimi e pertinenze, letteralmente indicando:
“732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre
2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello
Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi
e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all' del demanio da parte del soggetto _2
interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
…………..”.
Inoltre, accedere ad una lettura quale quella proposta dall'attore avrebbe come conseguenza una irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti titolari di concessioni caratterizzate da canoni pertinenziali e tabellari, i
14 quali potrebbero accedere ad una riduzione nella misura del 70% calcolata su tutta la misura del canone, ed i titolari di concessioni con versamento di canoni solo tabellari, i quali sarebbero esclusi dalla misura di favore. La conclusione trova ulteriore conferma nell'insegnamento contenuto nella recente pronuncia della Corte di cassazione, SSUU 15.3.2022, n. 8475, nella quale si legge che il condono demaniale – così definita la misura della definizione agevolata- è “misura straordinaria e di stretta interpretazione che mira a definire, attraverso il pagamento di una somma di denaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo.” Ne segue che deve essere prescelta una lettura in linea con il contenuto della disposizione. A identica conclusione è già giunto questo
Tribunale in altra causa, ordinanza resa nel procedimento RG n. 854/2023, fondata su argomentazioni qui del tutto condivise. Ne segue che il calcolo della misura del 30% deve essere effettuato sulla sola parte del canone pertinenziale, calcolato secondo i criteri indicati nell'art. 03 c. 1 lett.b) punto 2.1, modificato dallo stesso art. 100 DL 140/2020 con decorrenza dal
1° gennaio 2021.
Con riguardo alla seconda questione, questa attiene alla interpretazione del passaggio relativo alla valutazione delle somme già versate, contenuto nella lettera a) del comma 7 in commento. In particolare, dopo aver indicato che per accedere alla definizione agevolata dei procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto occorre presentare una domanda all'ente gestore e all' _2 [...]
, la legge precisa che la definizione avviene mediante versamento _2
“a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
Secondo la tesi dei convenuti le somme già versate a titolo di canoni pertinenziali dovrebbero essere sottratte prima del calcolo del 30% e dunque la sottrazione dovrebbe avvenire a monte del computo, mentre in tesi attorea questa deve essere effettuata solo dopo la determinazione del calcolo. La differenza comporta un trattamento decisamente deteriore per i concessionari che abbiano già proceduto al versamento almeno di una
15 parte di quanto richiesto, rispetto a coloro che nulla hanno versato. Pare utile rammentare che nella causa sopra ricordata, avente RG n. 854/2023, in motivazione il Giudice riporta il contenuto del calcolo effettuato dal
Comune di Genova nella tabella riassuntiva allegata alla comunicazione al concessionario - Prot. n° PG/2021/ 293371 del 13/08/2021 – dalla quale risulta che l'importo da versare è stato individuato “dalla somma della percentuale del 30% sull'importo del canone relativo alle pertinenze commerciali... più l'importo del canone relativo alle altre aree .. meno
l'importo pagato” e dunque in quel procedimento risulta che il CP_1
abbia detratto quanto versato a valle. Gli argomenti sviluppati dai convenuti sono diversi: un primo ha carattere generale e fa riferimento al contenuto dell'art. 100 c. 2 DL 140/2022, laddove, dopo aver modificato il calcolo del canone relativo alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, trasformato in tabellare con il richiamo al punto 1.3 dell'art. 03 c.1 lett.b)
DL 400/1993 convertito con modifiche in L. 494/1993, prosegue, dopo il punto, dicendo “Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”. Il comma 4 è collegato alla modifica della misura del canone “per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi” di cui al punto 2.1 in quanto stabilisce una misura minima dell'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime. Ne segue, per la struttura della disposizione, che la salvezza di quanto versato deve ritenersi riferita alle modifiche del computo dei canoni contenute nei commi 2 e 4 e non può considerarsi norma generale.
Se tale fosse stata la volontà del legislatore, la precisazione avrebbe dovuto essere inserita in un diverso comma. Altro profilo evidenziato attiene alla dizione della lettera a) del comma 7, nella previsione del pagamento di un importo pari al 30% delle “somme richieste”. La procedura di definizione agevolata prevista dai commi 732 e 733 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedeva il pagamento del 30% delle “somme dovute”. Sul punto si era
16 creato un contrasto interpretativo tra la tesi in base alla quale la dizione doveva intendersi in termini di differenza tra quanto richiesto e quanto versato prima dell'avvio della controversia” -tesi sostenuta dall' _2
e quella secondo la quale l'espressione legislativa doveva
[...]
intendersi riferita a richiesto inizialmente dall'amministrazione. La modifica presente nella nuova disciplina del 2020, qui in esame, fa ritenere che il legislatore abbia voluto risolvere una volta per tutte il contrasto, aderendo alla seconda tesi, già presente nella giurisprudenza sviluppatasi nella vigenza della definizione agevolata contenuta nella finanziaria del
2014, citata dall'attore, ex multis Corte App. Venezia 452/2020, Consiglio di Stato 5244/2016 e Tar Toscana, 1125/2016, il quale sul punto specifico, aveva statuito che “non è … conforme a legge escludere dal beneficio la parte del canone già pagata, anche per la illogica conseguenza che verrebbe a crearsi, consistente nell'attribuire un vantaggio maggiore a chi non abbia pagato alcunché rispetto a chi abbia in parte fatto fronte al pagamento del dovuto”.
Infine, anche la sottolineatura delle difese dei convenuti della differenza tra deduzione, che in materia tributaria indica una sottrazione a monte della determinazione del tributo e detrazione, a valle, non può essere ritenuta dirimente a fronte delle considerazioni già svolte. Infine, la tesi dei convenuti è stata altresì ritenuta non corretta dalla Corte di Cassazione,
Sez. I, 31.10.2023, n. 30235, chiamata a pronunciarsi sulla decisione della
CA di Genova che aveva letto l'art. 1 commi 733 e 734 L. 147/2013 nel senso del computo del 30% sulle somme in contestazione e quindi sulla differenza tra quanto richiesto dall'amministrazione e quanto corrisposto, che al punto 14 scrive: “L'inciso “dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo” figurante al sopravvenuto art. 100 cit., comma 7 lett.
a) e b)- esplicante valenza in relazione, è il caso di specie, ai procedimenti giudiziari pendenti – qualifica come corretta e condivisibile
l'interpretazione recepita dalla Corte di Genova…”. Dunque, la Suprema
Corte, in un caso nel quale la CA di Genova aveva già condiviso, applicando la definizione agevolata prevista dalla finanziaria 2014, la lettura della
17 detrazione a valle del computo della riduzione, ha ritenuto corretta la lettura, confermata dalla definizione agevolata introdotta dall'art. 100 c. 7 del DL 140/2022.
A conclusione del profilo in esame, la riduzione del 30% prevista nella definizione agevolata in esame va computata sulle somme dovute per canoni pertinenziali come richieste, dedotte, una volta effettuato il calcolo, le somme già versate a tale titolo.
Esclusione dalla definizione agevolata delle annualità 2007-2012, 2016 e
2017
Nella decisione del sulla domanda di definizione Controparte_1
agevolata sono state escluse le annualità 2007-2012, 2016 e 2017. I motivi dedotti sono due:
1. le annualità 2007-2012 non erano comprese nella richiesta presentata, in quanto il riferimento si leggeva solo nelle premesse ma non nella parte conclusiva contenente il computo delle somme;
2. le annualità 2016 e 2017 non erano state oggetto di valutazione in quanto già interamente pagate.
Con riguardo al primo profilo la tesi non può essere condivisa. La lettura della domanda presentata in data 17.11.2020, che costituisce condizione necessaria per l'accesso alla procedura, deve essere complessiva e sorretta dal principio di correttezza. Il documento – doc. 1 atto di citazione – contiene, nel punto b. delle premesse, un elenco specifico e molto preciso dei giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore del DL 104/2020. In particolare, al punto i) si indica “annualità dal 2007 al 2013 Corte Suprema
i Cassazione R.G. 485/2019 Sentenza 21011/20 del 17/09/2020;”.
La circostanza che le annualità 2007-2012 non siano poi presenti nelle conclusioni dell'istanza contenente il calcolo proposto come dovuto non può condurre all'esclusione delle stesse non solo per la precisa individuazione contenuta nelle premesse ma anche per la richiesta, che si legge nelle conclusioni, di definizione agevolata “dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del
Decreto Agosto” che, stante il contenuto delle premesse, ricomprende anche i procedimenti relativi a quelle annualità.
18 L'altro aspetto oggetto di contestazione attiene alla considerazione o meno delle annualità già interamente corrisposte. Secondo la tesi delle parti convenute devono essere escluse le annualità interamente pagate.
Occorre qui richiamare quanto già argomentato con riguardo alla interpretazione fornita dalle convenute con riguardo all'ultima parte del comma 2 dell'art. 100 DL 140/2020. La disposizione, dopo aver modificato il calcolo del canone relativo alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, trasformato in tabellare con il richiamo al punto 1.3 dell'art. 03 c.1 lett.b)
DL 400/1993 convertito con modifiche in L. 494/1993 – canone previsto per le aree occupate con impianti di difficile rimozione-, prosegue, dopo il punto, dicendo “Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”. Il comma 4 è collegato alla modifica della misura del canone “per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi” di cui al punto 2.1 e stabilisce una misura minima dell'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.
Come già argomentato, attesa la posizione della disposizione afferente la salvezza dei canoni interamente versati, ritenuto lo stretto collegamento con la modifica normativa collegata alla misura minima prevista dal successivo comma 4, la salvezza di quanto versato deve ritenersi principio riferito alle modifiche del computo del canone contenute nei commi 2 e 4
e non può considerarsi norma generale. Se tale fosse stata la volontà del legislatore, la precisazione avrebbe dovuto essere inserita in un diverso comma.
Ulteriore argomento si ricava dai presupposti della definizione agevolata di cui all'art. 100 comma 7. Secondo la ricostruzione offerta da parte attrice, unica condizione per l'accesso alla procedura è la pendenza di un contenzioso giudiziario o amministrativo alla data di entrata in vigore del
DL 140, mentre per le convenute devono essere presenti sia la pendenza del contenzioso sia il mancato pagamento dell'intera somma dovuta per
19 l'annualità di riferimento. La ratio della misura, chiaramente definita in termini deflattivi dal legislatore ed in mancanza di un principio chiaramente espresso relativo alla salvezza dei pagamenti già eseguiti, porta a ritenere corretta la tesi attorea, già condivisa dalla giurisprudenza
– vedi Trib. Rimini 3789/2021-. La ratio deflattiva emerge prima di tutto dalal chiara lettera della norma, in cui si fa esplicito riferimento al “fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime” ed è confermata dalla precedente procedura di definizione agevolata, più volte richiamata nella presente motivazione, prevista e disciplinata dai commi
732 e 733 dell'art. 1 della l. finanziaria 147/2013, ove si leggeva una formula iniziale del tutto sovrapponibile a quella del comma 7 art. 100 DL
140/2020 “al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni alle concessioni demaniali marittime [...] possono essere integralmente definiti [...] mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute”.
Con riferimento a quella definizione, il Consiglio di Stato (n. 5243/2016) aveva evidenziato che “l'interesse perseguito dal legislatore con le disposizioni sopra trascritte [...] si sostanzia nel consentire una rapida e generalizzata definizione di un gran numero di contenziosi pendenti e nel garantire al contempo introiti certi al bilancio dello Stato”.
Deve quindi concludersi che il calcolo va effettuato considerando tutte le annualità elencate in premessa della domanda 17.11.2020, relative ai procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto- legge 140/2020. Alcun pregio ha infine una ulteriore osservazione delle difese convenute riguardante il contenuto del contenzioso: poiché la norma nulla dice in merito al contenuto dei procedimenti giudiziari pendenti, non può trovare considerazione in senso escludente o limitativo che l'oggetto sia limitato alle spese legali.
Annualità 2020
L'attore ha chiesto il computo nella definizione agevolata anche dell'annualità 2020. Deve prima di tutto trovare richiamo la definizione della procedura deflattiva in esame. La Corte di cassazione, SSUU
20 15.3.2022, n. 8475, già ricordata, al punto 2 delle considerazioni in diritto scrive: “Il primo nodo da sciogliere riguarda la natura della controversia sulla definizione agevolata (cd condono demaniale) e non vi è dubbio sul fatto che si tratti di una controversia concernenti canoni. Essa infatti ha ad oggetto una misura straordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attraverso il pagamento di una somma di denaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo”. Si tratta dunque di una misura straordinaria, come proprio dei condoni, di stretta interpretazione. Ne segue che i presupposti per potervi accedere sono la pendenza di un procedimento giudiziario o amministrativo vertente sulla determinazione del canone pertinenziale al momento dell'entrata in vigore della disciplina e la presentazione di una domanda, non trovando applicazione automatica. L'annualità 2020 non compare nella domanda né pendeva procedimento giudiziario o amministrativo sulla determinazione della misura. Parte attrice ha osservato che, poiché il canone è stato determinato in ritardo dal – dovendo qui comunque rammentarsi CP_1
come la disciplina legislativa prevede comunque il pagamento entro il 15 settembre, in assenza di comunicazione di calcolo applicandosi quella dell'anno precedente salvo successivo conguaglio -, questo le avrebbe impedito di impugnarlo ed ha evidenziato la presenza di contrasto con le norme costituzionale insita in una interpretazione quale quella proposta, legata alla lettera della legge. Sul punto ha chiaramente argomentato il
Consiglio di Stato nel parere reso sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dai , n. 657/2023. Nel parere si Parte_2
argomenta sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, c. 7 DL
140/2020 convertito in L. 126/2020 per violazione dell'art. 3 Cost. sollevata in quella sede, negli stessi termini in cui è stata svolta in questa causa.
Come correttamente osserva il Consiglio di Stato, con riguardo al canone
2020 non si discute del procedimento di definizione agevolata, in quanto mai iniziato con riguardo a quella annualità. La lesione derivante dalla mancata comunicazione prima dell'entrata in vigore del condono demaniale, al 14.8.2020, non rileva sotto il profilo del giudizio incidentale
21 di costituzionalità perché non è stato dedotta la lesione all'interno di un procedimento di definizione agevolata. L'attore avrebbe dovuto impugnare la determinazione della misura, successivamente presentare domanda di condono e sulla risposta negativa dell'Amministrazione, per superamento del limite temporale, avrebbe potuto impugnare la determinazione e dedurre l'illegittimità costituzionale del comma 7, così rispettando il disposto dell'art. 23 L. 11.3.1953, n. 57. Tanto in considerazione anche del termine perentorio per la presentazione delle richieste al 15.12.2020. Nelle note datate 24.6.2024 l'attore contesta il parere del Consiglio di Stato sostenendo che è stato reso in diverso giudizio ed in una diversa giurisdizione: si tratta di elementi privi di rilievo in quanto viene argomentato un punto fondamentale e la rilevanza dello stesso nella proposizione del giudizio di legittimità costituzionale, precisamente l'assenza di domanda con riferimento al 2020. L'irrilevanza della questione nei termini posti deriva anche dal contenuto rappresentato, avendo la questione un contenuto del tutto generale e privo di specifico rilievo nel caso di specie.
L'annualità 2020 non deve quindi trovare valutazione nel conteggio della definizione agevolata.
All'esito dell'esame delle difese svolte dalle parti con riguardo alla corretta applicazione della disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 100 del
D.L. 140/2020, come modificata dalla L. di conversione 126/2020, e quindi sulla domanda dell'attore ad accedere alla definizione agevolata, si indicano, preliminarmente riportata per chiarezza la disposizione legislativa, riassuntivamente i parametri sui quali effettuare il calcolo, come da motivazione.
La definizione agevolata è letteralmente così disciplinata: “7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative …………., derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
22 modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari
o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all' da parte Controparte_2
del concessionario, mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) b)….”
La misura del 30% di cui alla lettera a) va calcolata facendo riferimento unicamente ai canoni pertinenziali, dunque ai canoni calcolati applicando l'art 03 lett. b) comma 2.1 del DL 5.10.1993, n. 400, come convertito con modificazioni in L. 4.12.1993, n. 494, in vigore alla data del 15.8.2020, data di entrata in vigore del DL 140/2020, convertito con modificazioni nella L.
126/2020; dall'ammontare così determinato andranno sottratti gli importi già versati sui canoni pertinenziali richiesti dall'Amministrazione e relativi a ciascuna annualità di riferimento;
il conteggio dovrà riguardare tutte le annualità elencate nella premessa alla domanda 17.11.2020, per le quali sono stati indicati i giudizi pendenti- anni
2007-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019-.
Poiché in causa sono stati prodotti documenti contenenti conteggi diversi e tutti riferiti alle modalità ritenute corrette dalle rispettive difese, prima di statuire sulla domanda di ripetizione, ferme le osservazioni sopra svolte riguardanti la legittimazione passiva dei soli enti creditori, appare necessario invitare le parti a depositare note contenenti il computo della misura della definizione agevolata determinata secondo le decisioni assunte nella presente sentenza non definitiva, non risultando necessaria alcuna CTU posto che i dati sono in possesso delle parti ed i criteri sono stati chiaramente individuati. Fermo naturalmente ogni diritto alla contestazione delle decisioni assunte.
23 La causa dovrà essere poi assunta nuovamente in decisione e quindi, oltre al termine per note sopra indicato, verrà concesso alle parti un ulteriore termine per la precisazione delle conclusioni con udienza tenuta ai sensi dell'art. 127ter cpc, invitando fin d'ora alla rinuncia ad ulteriori termini per atti difensivi finali, posto che le argomentazioni difensive hanno trovato ampio sviluppo nel corso del processo.
Spese alla sentenza definitiva, come per legge.
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, non definitivamente pronunciando, così provvede: respinge per quanto di ragione l'eccezione di carenza parziale di giurisdizione;
respinge per quanto attiene all'accertamento delle condizioni di applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 100 commi 7, 8, 9 e
10 DL 140/2020 come convertito e modificato da L. 126/2020 l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e accoglie, nei termini di cui in motivazione, con specifico riferimento all'azione di ripetizione, l'eccezione sollevata;
accerta e dichiara il diritto di parte attrice ad accedere alla definizione agevolata di cui all'art. 100 commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto-legge 14.8.2020,
n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 nei termini di cui alla motivazione e precisamente: la misura del 30% di cui alla lettera a) del c. 7
D.L. 140/2020 conv. In L. 126/2020 deve essere calcolata facendo riferimento unicamente ai canoni pertinenziali, dunque ai canoni calcolati applicando l'art 03 lett. b) comma 2.1 del DL 5.10.1993, n. 400, come convertito con modificazioni in L. 4.12.1993, n. 494, in essere al momento di entrata in vigore del DL 140/2020, convertito con modificazioni nella L.
126/2020; sulla somma così determinata dovranno essere sottratti gli importi già versati a titoli di canoni pertinenziali relativi a ciascuna annualità di riferimento;
24 il conteggio dovrà riferirsi a tutte le annualità elencate nella premessa alla domanda 17.11.2020, riguardo alle quali sono state indicati i giudizi pendenti- anni 2007-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; respinge la domanda con riferimento all'anno 2020.
Ordina la rimessione della causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di restituzione nei termini di cui a separata ordinanza.
Genova, 5 luglio 2024
Il Giudice
Lorenza Calcagno
25
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 8777/2021, promossa da
, in persona del suo omonimo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Sanremo al Corso Mombello n.
49 presso lo studio dell'Avv. Sandro Riceputi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bartolo Ravenna, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
attrice; contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso in forza di delega in calce alla comparsa Per_1
di costituzione dagli Avvocati Sara Rossi, Giuseppe Luppino e Giovanni
Nuvoloni, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Comunale, sita in
Sanremo Corso Cavallotti 59; convenuto;
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane,
n. 2 è legalmente domiciliata;
convenuta;
Conclusioni
Parte attrice.
“Voglia l'on. Tribunale, contrariis reiectis:
1 - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 100 co. 7 DL 104/2020, che la società attrice ha diritto ad accedere alla definizione agevolata del contenzioso pendente per i canoni demaniali dal 2007 al 2020 mediante il versamento del 30% da determinarsi sull'integrale somma richiesta a titolo di oneri demaniali, da cui detrarre l'importo versato;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la somma dovuta per il periodo
2007-2020 a titolo di definizione agevolata ex art. 100 è pari a € 113.938,52
(quale 30% sul canone richiesto di complessivi € 379.795,05 di cui €
340.484,74 di canone demaniale e di € 39.310,31 di imposta regionale) che, detratto il versato pari a € 270.297,64 genera un credito in capo all'attrice pari ad € 156.359,13 o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU già richiesta;
- conseguentemente, condannare i convenuti in solido o chi di ragione alla restituzione della somma pagata in esubero per € 156.359,13 o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che la società attrice ha versato la somma di €
39.575,48 (in ottemperanza alla nota 9.9.2021 del ) e, Controparte_1
conseguentemente, condannare i convenuti in solido o chi di ragione alla restituzione di detta somma o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
- in via subordinata e salvo gravame, in relazione alla tassa regionale chiesta dal all'esponente, limitare la statuizione Controparte_1
giudiziale che precede al suo accertamento, salvo il diritto di procedere in via autonoma per la condanna alla relativa restituzione;
- sempre in via gradata rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020 convertito dalla L. 13 ottobre
2020 n. 126 per come articolata in citazione, nella parte in cui non prevede la possibilità di definire in via agevolata l'annualità 2020 (se non richiesta al concessionario alla data di entrata in vigore della norma) e nella parte in cui sia possibile attribuirgli l'interpretazione data dalle Amministrazioni resistenti riguardo alla determinazione della base su cui calcolare il 30%, deducendo le somme versate (a monte) sul “richiesto”;
2 - in ogni caso, condannare i convenuti in solido o chi di ragione al pagamento di spese e compensi di causa oltre iva, cpa e rimborso spese generali 15% come per legge”.
Parte convenuta . Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Genova, in persona della Dott.ssa Stefania Cozzani, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione parziale nonché il difetto di legittimazione passiva sulle domande restitutorie di parte attrice;
nel merito, rigettare la domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti del in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto. Col favore delle spese di lite, oltre spese generali e oneri riflessi, essendo i legali costituiti dipendenti dell'
[...]
”. CP_3
Parte convenuta Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza:
- in rito, declinare la giurisdizione in favore del Giudice Tributario quanto alla domanda di restituzione dell'imposta regionale ovvero, in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, dell' Controparte_2
relativamente alla domanda medesima;
- nel merito, rigettare le domande attoree siccome infondate.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo.
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e l' allegando CP_4 Controparte_5
in fatto:
- di essere titolare della concessione n. 12/2007, pratica n. 5022, relativa al bene demaniale in muratura sito in Sanremo, allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare ed esercitare le attività connesse;
- di aver proposto istanza ai sensi dell'art. 100 DL 104/2020 per l'accesso alla definizione agevolata di numerosi procedimenti giudiziari pendenti alla
3 data di entrata in vigore del decreto, riguardanti la determinazione del canone demaniale marittimo, riferiti alle annualità 2007-2013, 2014-2019;
- di aver visto accolta l'istanza da parte del Controparte_1
limitatamente alle annualità 2013-2015 e 2019, esclude le annualità 2007-
2012, 2016, 2017 e 2020;
- di aver corrisposto l'importo richiesto al fine di evitare il rischio della decadenza dalla concessione per mancato pagamento dei canoni, procedimento avviato dal in data 14.10.2019. CP_1
In diritto l'attore ha contestato le modalità di applicazione della definizione agevolata da parte del sotto diversi profili, in Controparte_1
particolare:
1. l'errata individuazione della base di calcolo per la determinazione del 30%;
2. l'errata modalità di deduzione delle somme già versate;
3. l'illegittima esclusione delle annualità 2007-2012, 2016 e 2017 e
2020;
4. l'illegittimità costituzionale della norma qualora interpretata secondo le indicazioni dell'Ente territoriale, sotto il profilo dell'esclusione dell'annualità 2020 e della modalità di calcolo del
30%.
Parte attrice ha concluso chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla definizione agevolata del contenzioso pendente per i canoni dal 2007 al
2020, previa detrazione della somma già corrisposta per euro 270.297,64
e la condanna dei convenuti in solido o come meglio visto alla restituzione di quanto pagato oltre il dovuto per euro 156.359,13, nonché la restituzione di euro 39.575,48 ammontare versato a titolo di imposta regionale.
Si è costituito il eccependo in via pregiudiziale: Controparte_1
il difetto di giurisdizione parziale del GO con riguardo all'imposta regionale a favore del Giudice tributario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 L.R. Liguria 13/2021;
4 la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le somme erano state corrisposte all' quanto al canone ed alla Controparte_2 CP_5
quanto all'imposta regionale.
[...]
Nel merito, sulle difese, ha argomentato che: la base di calcolo del 30% doveva far riferimento al solo canone pertinenziale, mentre in tesi attorea il computo doveva considerare anche il canone tabellare;
le somme già versate dal concessionario dovevano essere dedotte prima dell'applicazione del 30%, mentre in tesi attorea la sottrazione andava effettuata dopo il calcolo;
le annualità 2007-2012 erano state stralciate perché già interamente versate così come le annualità 2016 e 2017, non potendo quindi il concessionario fruire della definizione agevolata;
l'annualità 2020 non era stata inserita nella domanda di definizione agevolata e al momento di entrata in vigore della disciplina non erano pendenti procedimenti riferiti a tale annualità.
Ha concluso quindi per il rigetto delle domande.
Si è costituita l' e sulla ricostruzione in diritto Controparte_2
dell'attore, ha osservato che: la base di calcolo della percentuale agevolata doveva far riferimento al solo canone pertinenziale, in quanto la limitazione del perimetro applicativo dell'art. 100 c. 7, introdotta con la legge di conversione, era entrata in vigore in data antecedente, precisamente il 14.10.2020, alla presentazione dell'istanza, portante data 17.11.2020; dal comma 2 dell'art. 100 del DL 140/2020 discendeva la necessità di dedurre le somme già versate dal concessionario prima dell'applicazione della percentuale di riduzione – c. 2 art. 100 “sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”- mentre la natura di condono della definizione agevolata comportava la reiezione di eventuali richieste di rimborso o ripetizione di somme versate;
5 le annualità 2007-2012, 2016 e 2017 non potevano trovare considerazione perché i canoni erano stati interamente versati, ai sensi del già ricordato comma 2 articolo 100, “sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni” e per quanto riguardava il 2016 il contenzioso investiva solo le spese di lite;
il canone 2020 non poteva trovare alcuna considerazione perché non presente nell'istanza.
La causa era documentalmente istruita. In sede di memoria autorizzata n.
1 l'attore, in via subordinata, ha chiesto di limitare la statuizione giudiziale al solo accertamento della misura della tassa regionale dovuta. Le parti hanno fornito precisazioni in merito ai conteggi delle somme versate e dei relativi titoli ed in data 2 luglio 2024 la causa è stata assegnata in decisione all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281quinquies cpc.
Le concessioni demaniali
Prima di affrontare tutti gli argomenti difensivi introdotti in causa dalle parti relativi all'applicazione dell'art. 100 c.7 del D.L. 140/2020 come modificato dalla L. 126/2020, appare opportuno ricordare i passaggi normativi che hanno determinato l'insorgere, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, di un notevole contenzioso, legato da un lato agli importi dei canoni applicati e dall'altro alle proroghe automatiche delle concessioni stesse, profili rilevanti con riguardo alla normativa eurounitaria, e precisamente discendente dal recepimento della
Direttiva Servizi 2006/123/CE, cd Bolkestein. La questione riguardante l'illegittimità dell'automaticità delle proroghe non rileva in questa causa, ma è noto che è stata alla base delle procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, la prima nel 2008, archiviata nel 2012 a seguito dell'adozione di una serie di misure, tra le quali quella dell'eliminazione dal nostro sistema del cd diritto di insistenza
- previsto dall'art. 37, c. 2, cod. nav. approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.
328, prevedeva il diritto del concessionario ad essere preferito nella riassegnazione della concessione a terzi a pari condizioni, nell'interesse e con la finalità del migliore e più proficuo utilizzo del demanio marittimo –
6 la seconda, attualmente pendente, notificata all'Italia il 3 dicembre 2020, ancora per non corretto recepimento della Direttiva Servizi 2006/123/CE.
Con riguardo a questo profilo, occorre rammentare le sentenze del
Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, nn. 17 e 18 del 2021, depositate il
9 novembre 2021, le quali hanno statuito che, alla luce dei principi comunitari approfonditi nella sentenza CGUE 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, “Promoimpresa”, il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) deve necessariamente avvenire a seguito di una procedura di evidenza pubblica con conseguente declaratoria di incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica, in via generalizzata ex lege, fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere (legge n. 145/2018). L'altro profilo, già affrontato nella prima procedura di infrazione chiusa con l'impegno ad un riordino generalizzato della materia, ha riguardato la misura dei canoni demaniali. Con riferimento a questo profilo della disciplina, la situazione è mutata dal 31 dicembre 2006, quando il legislatore, con l'art. 1, cc. 250-
256, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è intervenuto nella materia delle concessioni demaniali marittime a carattere turistico- ricreativo, modificando la normativa contenuta nella legge n. 494/1993, da un lato razionalizzando la classificazione delle aree demaniali marittime, con l'eliminazione della CAT. C - a bassa valenza turistica, originariamente prevista, senza mutare i parametri base e le modalità di rivalutazione dei canoni stessi, ma soprattutto introducendo una rilevante novità rappresentata dal diverso trattamento riservato alle concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime, vale a dire le opere inamovibili divenute di proprietà dello Stato alla scadenza naturale della concessione e destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, per le quali è stato introdotto un canone commisurato ai valori medi di mercato stabiliti per attività similari dall'OMI
(Osservatorio del mercato immobiliare), nella zona di riferimento. L'entità della problematica derivante dal peso dei contenziosi riguardanti il pagamento dei canoni concessori afferenti le concessioni turistico-
7 ricreative comprensive di pertinenze è testimoniata anche dal tentativo del legislatore di permettere, con l'adozione di provvedimenti normativi emanati ad hoc, la definizione agevolata di tale tipologia di controversie, di cui è testimonianza la disciplina contenuta nella legge di stabilità n.
147/2013, art. 1 commi 732 e 733 e nel successivo D.L. 140/2020, convertito in L. 126/2020, art. 100 commi 7, 8, 9 e 10 oggetto del presente giudizio. La portata dell'introduzione del canone pertinenziale ancorato ai parametri OMI è ben chiarita dalla lettura dell'atto di citazione di parte attrice, dove si parla di introduzione di un “pesante squilibrio nel sinallagma contrattuale” e di situazione di “generale sofferenza causata dall'applicazione dei canoni di mercato”. L'art. 100 c. 2 del D.L. 140/2020- modificato e convertito con L. 126/2020-, oggetto di causa quanto all'applicazione dei commi 7 e ss. già sopra ricordati, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il canone parametrato ai valori OMI trasformandolo in tabellare con la previsione dell'applicazione del punto
1.3, riferito alle aree occupate con impianti di difficile rimozione, letteralmente “2. All'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) è sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)».
Parziale carenza di giurisdizione con riferimento alla domanda di ripetizione dell'importo corrisposto a titolo di imposta regionale.
Il ha sostenuto la parziale carenza di giurisdizione Controparte_1
richiamando l'art. 7 c. 3 L.R. Liguria – nel quale si legge “per le controversie relative all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonché al rimborso della stessa è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (Disposizioni sul processo tributario..”- e sottolineando come parte attrice abbia richiesto l'accertamento dell'imposta e il conseguente rimborso. L'attore ha opposto che nella presente causa non si discute del
8 potere dispositivo o della legittimità dello stesso, bensì solo della determinazione del canone di concessione demaniale, la cui variazione comporta automaticamente anche quella dell'imposta regionale a cui è collegata in relazione a parametri predeterminati. Sul punto può richiamarsi in ultimo la decisione della Suprema Corte, SSUU 8475/2022, nella quale, ricordata la questione processuale - centrale in quel procedimento- relativa alla inderogabilità della giurisdizione per effetto della connessione, ripercorso il quadro normativo - in quella fattispecie riferito alla competenza esclusiva del giudice Amministrativo con riferimento agli atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fatta eccezione per le controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi-, ha esaminato la natura della controversia attinente ai canoni e l'ha definita “una misura straordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attraverso il pagamento di una somma di danaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo. Trattandosi, dunque, di un istituto di quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria”, richiamando sul punto il precedente n. 2144/2021. Stabilita la giurisdizione dell'AGO con riguardo alla quantificazione della misura di cui alla definizione agevolata, la connessione trova soluzione nelle regole della sospensione del procedimento pregiudicato – così ex plurimis C.Cass. SSUU ord. n. 9543/2013 e 7303/2017-. Nella presente fattispecie occorre rilevare come la misura dell'imposta regionale non si determini in maniera autonoma ma costituisca una parte percentuale del canone demaniale, stabilita dalla disciplina regionale. La LR Liguria n.41 del 23 dicembre 2013 - con l'articolo 21 - ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime a decorrere dal 1° gennaio 2014 fissandola nella misura del 25% del canone per le concessioni a uso turistico ricreativo. Ne segue che la domanda non può qualificarsi in termini di lite tributaria dato il carattere automatico della misura dell'imposta, legata alla determinazione del canone, pacificamente rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Discorso diverso può essere svolto quanto al profilo
9 della legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione. Parte attrice ha modificato la domanda in sede di memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 c. 6 n. 1 cpc chiedendo in subordine il solo accertamento della misura in questa sede. L'aspetto della assenza in causa della , CP_5
pacificamente ente creditore per l'imposta regionale, non può non essere valutato sotto il profilo della mancanza di contraddittorio, aspetto che sarà affrontato con riferimento all'altra eccezione pregiudiziale sollevata. Deve dunque ritenersi la giurisdizione dell'AGO con riguardo all'individuazione della misura dell'imposta regionale in quanto automaticamente individuata dalla legge sulla misura del canone demaniale dovuto, misura la cui cognizione appartiene all'
[...]
legittimazione passiva del sulla richiesta di restituzione CP_6 CP_1
del canone e dell'imposta regionale.
Al fine di chiarire questo profilo, occorre ricordare che, come osservato dal convenuto, con il D.lgs. 112 del 31.3.1998 le funzioni CP_1
amministrative sul demanio marittimo sono state trasferite dallo Stato alle
Regioni, pur rimanendo gli introiti in capo allo Stato. In molte Regioni le funzioni amministrative sono state trasferite ai Comuni. Così è avvenuto per la con la L.R. 28.4.1999 n. 13 intitolata “Disciplina delle Controparte_5
funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" che ha stabilito il trasferimento ai Comuni, dal 1 gennaio
2002, delle principali funzioni amministrative sul demanio marittimo riservando alla Regione quelle necessarie a garantire coerenza e uniformità di comportamento nella gestione lungo l'intero litorale ligure.
Dunque, i Comuni rilasciano e rinnovano i titoli concessori, determinano il canone e lo richiedono ai concessionari e calcolano anche l'imposta regionale – la quale è individuata dalla disciplina legislativa in una percentuale del canone come sopra ricordato-. I pagamenti vengono effettuati alle Regioni – per la relativa imposta- ed al dello Stato _2
– per i canoni-. A fronte di questa eccezione parte attrice, nella prima memoria autorizzata, ha svolto domanda subordinata di accertamento del
10 diritto al rimborso e nelle difese ha sostenuto che tra ente creditore e concessionario incaricato della riscossione l'azione può essere svolta indifferentemente nei confronti di uno o di entrambi, richiamando la giurisprudenza, in particolare la Corte Cassazione, SSUU 16412/2007. La decisione ricordata è irrilevante nel caso in esame, in quanto fa espresso riferimento al rapporto tra ente creditore e concessionario e precisa che, non essendo configurabile tra i due soggetti un rapporto di litisconsorzio necessario, qualora venga citato in giudizio il solo concessionario è suo onere chiedere l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'ente creditore, in quanto “la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.”
(fattispecie in tema di impugnazione di cartella di pagamento e di avviso di mora). Ma nel rapporto concessorio oggetto di esame il è titolare CP_1
delle funzioni amministrative relative al demanio marittimo, ma non è concessionario né dello Stato – per quanto attiene al canone- né della
Regione – per l'imposta regionale-. Ne segue che l'eccezione è fondata certamente sotto il profilo della condanna a ripetere, la quale sarà successivamente oggetto di decisione. Deve però qui affermarsi che proprio i compiti spettanti al nel rapporto fanno sì che sussista la CP_1
sua piena legittimazione con riguardo all'accertamento della misura della definizione agevolata, questione oggetto centrale della presente controversia. Ulteriore profilo problematico può investire l'assenza di contraddittorio con la per quanto riguarda anche l'accertamento, CP_5
pur avendo sopra evidenziato l'irrilevanza sotto il profilo della carenza di giurisdizione nella determinazione della misura dell'imposta regionale.
Interpretazione dell'articolo 100 commi 7, 8, 9 e 10 D.L. 140/2020 convertito con modifiche in L. 126/2020.
11 Sono state sollevate due questioni attinenti le modalità di computo del
30% contenuto nel comma 7 dell'articolo 100, lett. a) qui in commento:
1. la base di calcolo per l'individuazione della percentuale e 2.
l'interpretazione della previsione relativa alla deduzione delle somme già versate.
Appare opportuno trascrivere la disposizione nella sua dizione letterale. Il comma 7 detta: “7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative …………, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all' _2
demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate
a tale titolo.”.
La prima questione posta all'attenzione del Tribunale investe la base di computo del 30%. Secondo gli attori questa deve riguardare l'ammontare complessivo dei canoni demaniali richiesti, siano essi pertinenziali o tabellari – si richiama quanto sopra precisato con riferimento al diverso computo dei canoni pertinenziali, relativi alle opere inamovibili acquisite al demanio dello Stato alla scadenza delle concessioni ai quali soli la disciplina della finanziaria del 2007 ha ritenuto applicabili i canoni riferiti ai valori
OMI, mentre le altre aree soggette ai canoni sono calcolate secondo valori tabellari-, mentre i convenuti al contrario ritengono applicabile la definizione agevola ai soli canoni pertinenziali. Sono diversi gli argomenti che portano a ritenere corretta la ricostruzione dei convenuti. Prima di
12 tutto la dizione letterale della disposizione. Il comma 7 nell'indicare la finalità della procedura di definizione agevolata disegnata dalla norma parla espressamente di “contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative …………, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494..”: l'art. 03 c. 1 lett. b) punto 2.1 si riferisce espressamente alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, pertinenze il cui canone doveva essere calcolato, fino al 1 gennaio
2021, secondo i valori OMI come da modifica introdotta con l'art. 1, cc.
250-256, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), intervenuta nella materia delle concessioni demaniali marittime a carattere turistico-ricreativo, modificando la disciplina di cui alla legge n. 494/1993, come già sopra ricordato. E' stato inoltre già fatto cenno al notevole contenzioso derivato da questo specifico aumento o meglio dal parametro individuato per questa parte di canone, agganciato – con evidente riferimento a quotazioni correnti di mercato nell'ottica dell'adempimento della Direttiva
“Bolkestein”- a valori riferiti alle quotazioni immobiliari semestrali indicanti, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di ciascun comune, un intervallo minimo-massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione pubblicati dall'Agenzia delle Entrate. Parte attrice oppone che il riferimento alla quotazione di cui al punto 2.1, introdotta dalla legge di conversione 126/2020 ha il solo significato di individuare la categoria di soggetti che hanno diritto a presentare la richiesta per la definizione agevolata, dovendo però il computo della misura ridotta investire l'intero canone, pertinenziale e tabellare. La tesi non può ritenersi corretta per due ordini di ragioni: la prima attiene alla dizione della lettera del comma 7, soprattutto se letto in comparazione con la precedente definizione a valore deflattivo di cui ai commi 732 e 733 della L. 147/2013, la seconda per l'introduzione di una irragionevole disparità di trattamento
13 tra concessionari titolari di concessioni pertinenziali e tabellari e di sole concessioni tabellari. Quanto al primo profilo, il comma 7, dopo aver precisato il fine deflattivo rispetto alle controversie sui canoni pertinenziali richiamando le controversie giudiziarie e amministrative pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, precisa che questi procedimenti devono essere “concernenti il pagamento dei relativi canoni”; il preciso riferimento ai canoni relativi non può che intendersi riferito a quelli oggetto della definizione agevolata definiti nella prima parte della norma, e dunque a quelli pertinenziali, calcolati secondo i parametri OMI contenuti nell'art. 03
c. 1 lett.b) 2.1. Questa conclusione è rafforzata da un confronto con il testo della precedente misura deflattiva introdotta dal già ricordato art. 1 commi
732 e 733 L. 147/2013 che, se pure nella prima parte richiamava i canoni pertinenziali, nella parte dedicata alla individuazione dei procedimenti pendenti un riferimento molto ampio a canoni ed indennizzi dovuti per l'utilizzo di beni demaniali marittimi e pertinenze, letteralmente indicando:
“732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre
2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello
Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi
e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all' del demanio da parte del soggetto _2
interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
…………..”.
Inoltre, accedere ad una lettura quale quella proposta dall'attore avrebbe come conseguenza una irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti titolari di concessioni caratterizzate da canoni pertinenziali e tabellari, i
14 quali potrebbero accedere ad una riduzione nella misura del 70% calcolata su tutta la misura del canone, ed i titolari di concessioni con versamento di canoni solo tabellari, i quali sarebbero esclusi dalla misura di favore. La conclusione trova ulteriore conferma nell'insegnamento contenuto nella recente pronuncia della Corte di cassazione, SSUU 15.3.2022, n. 8475, nella quale si legge che il condono demaniale – così definita la misura della definizione agevolata- è “misura straordinaria e di stretta interpretazione che mira a definire, attraverso il pagamento di una somma di denaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo.” Ne segue che deve essere prescelta una lettura in linea con il contenuto della disposizione. A identica conclusione è già giunto questo
Tribunale in altra causa, ordinanza resa nel procedimento RG n. 854/2023, fondata su argomentazioni qui del tutto condivise. Ne segue che il calcolo della misura del 30% deve essere effettuato sulla sola parte del canone pertinenziale, calcolato secondo i criteri indicati nell'art. 03 c. 1 lett.b) punto 2.1, modificato dallo stesso art. 100 DL 140/2020 con decorrenza dal
1° gennaio 2021.
Con riguardo alla seconda questione, questa attiene alla interpretazione del passaggio relativo alla valutazione delle somme già versate, contenuto nella lettera a) del comma 7 in commento. In particolare, dopo aver indicato che per accedere alla definizione agevolata dei procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto occorre presentare una domanda all'ente gestore e all' _2 [...]
, la legge precisa che la definizione avviene mediante versamento _2
“a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
Secondo la tesi dei convenuti le somme già versate a titolo di canoni pertinenziali dovrebbero essere sottratte prima del calcolo del 30% e dunque la sottrazione dovrebbe avvenire a monte del computo, mentre in tesi attorea questa deve essere effettuata solo dopo la determinazione del calcolo. La differenza comporta un trattamento decisamente deteriore per i concessionari che abbiano già proceduto al versamento almeno di una
15 parte di quanto richiesto, rispetto a coloro che nulla hanno versato. Pare utile rammentare che nella causa sopra ricordata, avente RG n. 854/2023, in motivazione il Giudice riporta il contenuto del calcolo effettuato dal
Comune di Genova nella tabella riassuntiva allegata alla comunicazione al concessionario - Prot. n° PG/2021/ 293371 del 13/08/2021 – dalla quale risulta che l'importo da versare è stato individuato “dalla somma della percentuale del 30% sull'importo del canone relativo alle pertinenze commerciali... più l'importo del canone relativo alle altre aree .. meno
l'importo pagato” e dunque in quel procedimento risulta che il CP_1
abbia detratto quanto versato a valle. Gli argomenti sviluppati dai convenuti sono diversi: un primo ha carattere generale e fa riferimento al contenuto dell'art. 100 c. 2 DL 140/2022, laddove, dopo aver modificato il calcolo del canone relativo alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, trasformato in tabellare con il richiamo al punto 1.3 dell'art. 03 c.1 lett.b)
DL 400/1993 convertito con modifiche in L. 494/1993, prosegue, dopo il punto, dicendo “Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”. Il comma 4 è collegato alla modifica della misura del canone “per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi” di cui al punto 2.1 in quanto stabilisce una misura minima dell'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime. Ne segue, per la struttura della disposizione, che la salvezza di quanto versato deve ritenersi riferita alle modifiche del computo dei canoni contenute nei commi 2 e 4 e non può considerarsi norma generale.
Se tale fosse stata la volontà del legislatore, la precisazione avrebbe dovuto essere inserita in un diverso comma. Altro profilo evidenziato attiene alla dizione della lettera a) del comma 7, nella previsione del pagamento di un importo pari al 30% delle “somme richieste”. La procedura di definizione agevolata prevista dai commi 732 e 733 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedeva il pagamento del 30% delle “somme dovute”. Sul punto si era
16 creato un contrasto interpretativo tra la tesi in base alla quale la dizione doveva intendersi in termini di differenza tra quanto richiesto e quanto versato prima dell'avvio della controversia” -tesi sostenuta dall' _2
e quella secondo la quale l'espressione legislativa doveva
[...]
intendersi riferita a richiesto inizialmente dall'amministrazione. La modifica presente nella nuova disciplina del 2020, qui in esame, fa ritenere che il legislatore abbia voluto risolvere una volta per tutte il contrasto, aderendo alla seconda tesi, già presente nella giurisprudenza sviluppatasi nella vigenza della definizione agevolata contenuta nella finanziaria del
2014, citata dall'attore, ex multis Corte App. Venezia 452/2020, Consiglio di Stato 5244/2016 e Tar Toscana, 1125/2016, il quale sul punto specifico, aveva statuito che “non è … conforme a legge escludere dal beneficio la parte del canone già pagata, anche per la illogica conseguenza che verrebbe a crearsi, consistente nell'attribuire un vantaggio maggiore a chi non abbia pagato alcunché rispetto a chi abbia in parte fatto fronte al pagamento del dovuto”.
Infine, anche la sottolineatura delle difese dei convenuti della differenza tra deduzione, che in materia tributaria indica una sottrazione a monte della determinazione del tributo e detrazione, a valle, non può essere ritenuta dirimente a fronte delle considerazioni già svolte. Infine, la tesi dei convenuti è stata altresì ritenuta non corretta dalla Corte di Cassazione,
Sez. I, 31.10.2023, n. 30235, chiamata a pronunciarsi sulla decisione della
CA di Genova che aveva letto l'art. 1 commi 733 e 734 L. 147/2013 nel senso del computo del 30% sulle somme in contestazione e quindi sulla differenza tra quanto richiesto dall'amministrazione e quanto corrisposto, che al punto 14 scrive: “L'inciso “dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo” figurante al sopravvenuto art. 100 cit., comma 7 lett.
a) e b)- esplicante valenza in relazione, è il caso di specie, ai procedimenti giudiziari pendenti – qualifica come corretta e condivisibile
l'interpretazione recepita dalla Corte di Genova…”. Dunque, la Suprema
Corte, in un caso nel quale la CA di Genova aveva già condiviso, applicando la definizione agevolata prevista dalla finanziaria 2014, la lettura della
17 detrazione a valle del computo della riduzione, ha ritenuto corretta la lettura, confermata dalla definizione agevolata introdotta dall'art. 100 c. 7 del DL 140/2022.
A conclusione del profilo in esame, la riduzione del 30% prevista nella definizione agevolata in esame va computata sulle somme dovute per canoni pertinenziali come richieste, dedotte, una volta effettuato il calcolo, le somme già versate a tale titolo.
Esclusione dalla definizione agevolata delle annualità 2007-2012, 2016 e
2017
Nella decisione del sulla domanda di definizione Controparte_1
agevolata sono state escluse le annualità 2007-2012, 2016 e 2017. I motivi dedotti sono due:
1. le annualità 2007-2012 non erano comprese nella richiesta presentata, in quanto il riferimento si leggeva solo nelle premesse ma non nella parte conclusiva contenente il computo delle somme;
2. le annualità 2016 e 2017 non erano state oggetto di valutazione in quanto già interamente pagate.
Con riguardo al primo profilo la tesi non può essere condivisa. La lettura della domanda presentata in data 17.11.2020, che costituisce condizione necessaria per l'accesso alla procedura, deve essere complessiva e sorretta dal principio di correttezza. Il documento – doc. 1 atto di citazione – contiene, nel punto b. delle premesse, un elenco specifico e molto preciso dei giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore del DL 104/2020. In particolare, al punto i) si indica “annualità dal 2007 al 2013 Corte Suprema
i Cassazione R.G. 485/2019 Sentenza 21011/20 del 17/09/2020;”.
La circostanza che le annualità 2007-2012 non siano poi presenti nelle conclusioni dell'istanza contenente il calcolo proposto come dovuto non può condurre all'esclusione delle stesse non solo per la precisa individuazione contenuta nelle premesse ma anche per la richiesta, che si legge nelle conclusioni, di definizione agevolata “dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del
Decreto Agosto” che, stante il contenuto delle premesse, ricomprende anche i procedimenti relativi a quelle annualità.
18 L'altro aspetto oggetto di contestazione attiene alla considerazione o meno delle annualità già interamente corrisposte. Secondo la tesi delle parti convenute devono essere escluse le annualità interamente pagate.
Occorre qui richiamare quanto già argomentato con riguardo alla interpretazione fornita dalle convenute con riguardo all'ultima parte del comma 2 dell'art. 100 DL 140/2020. La disposizione, dopo aver modificato il calcolo del canone relativo alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, trasformato in tabellare con il richiamo al punto 1.3 dell'art. 03 c.1 lett.b)
DL 400/1993 convertito con modifiche in L. 494/1993 – canone previsto per le aree occupate con impianti di difficile rimozione-, prosegue, dopo il punto, dicendo “Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”. Il comma 4 è collegato alla modifica della misura del canone “per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi” di cui al punto 2.1 e stabilisce una misura minima dell'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.
Come già argomentato, attesa la posizione della disposizione afferente la salvezza dei canoni interamente versati, ritenuto lo stretto collegamento con la modifica normativa collegata alla misura minima prevista dal successivo comma 4, la salvezza di quanto versato deve ritenersi principio riferito alle modifiche del computo del canone contenute nei commi 2 e 4
e non può considerarsi norma generale. Se tale fosse stata la volontà del legislatore, la precisazione avrebbe dovuto essere inserita in un diverso comma.
Ulteriore argomento si ricava dai presupposti della definizione agevolata di cui all'art. 100 comma 7. Secondo la ricostruzione offerta da parte attrice, unica condizione per l'accesso alla procedura è la pendenza di un contenzioso giudiziario o amministrativo alla data di entrata in vigore del
DL 140, mentre per le convenute devono essere presenti sia la pendenza del contenzioso sia il mancato pagamento dell'intera somma dovuta per
19 l'annualità di riferimento. La ratio della misura, chiaramente definita in termini deflattivi dal legislatore ed in mancanza di un principio chiaramente espresso relativo alla salvezza dei pagamenti già eseguiti, porta a ritenere corretta la tesi attorea, già condivisa dalla giurisprudenza
– vedi Trib. Rimini 3789/2021-. La ratio deflattiva emerge prima di tutto dalal chiara lettera della norma, in cui si fa esplicito riferimento al “fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime” ed è confermata dalla precedente procedura di definizione agevolata, più volte richiamata nella presente motivazione, prevista e disciplinata dai commi
732 e 733 dell'art. 1 della l. finanziaria 147/2013, ove si leggeva una formula iniziale del tutto sovrapponibile a quella del comma 7 art. 100 DL
140/2020 “al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni alle concessioni demaniali marittime [...] possono essere integralmente definiti [...] mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute”.
Con riferimento a quella definizione, il Consiglio di Stato (n. 5243/2016) aveva evidenziato che “l'interesse perseguito dal legislatore con le disposizioni sopra trascritte [...] si sostanzia nel consentire una rapida e generalizzata definizione di un gran numero di contenziosi pendenti e nel garantire al contempo introiti certi al bilancio dello Stato”.
Deve quindi concludersi che il calcolo va effettuato considerando tutte le annualità elencate in premessa della domanda 17.11.2020, relative ai procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto- legge 140/2020. Alcun pregio ha infine una ulteriore osservazione delle difese convenute riguardante il contenuto del contenzioso: poiché la norma nulla dice in merito al contenuto dei procedimenti giudiziari pendenti, non può trovare considerazione in senso escludente o limitativo che l'oggetto sia limitato alle spese legali.
Annualità 2020
L'attore ha chiesto il computo nella definizione agevolata anche dell'annualità 2020. Deve prima di tutto trovare richiamo la definizione della procedura deflattiva in esame. La Corte di cassazione, SSUU
20 15.3.2022, n. 8475, già ricordata, al punto 2 delle considerazioni in diritto scrive: “Il primo nodo da sciogliere riguarda la natura della controversia sulla definizione agevolata (cd condono demaniale) e non vi è dubbio sul fatto che si tratti di una controversia concernenti canoni. Essa infatti ha ad oggetto una misura straordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attraverso il pagamento di una somma di denaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo”. Si tratta dunque di una misura straordinaria, come proprio dei condoni, di stretta interpretazione. Ne segue che i presupposti per potervi accedere sono la pendenza di un procedimento giudiziario o amministrativo vertente sulla determinazione del canone pertinenziale al momento dell'entrata in vigore della disciplina e la presentazione di una domanda, non trovando applicazione automatica. L'annualità 2020 non compare nella domanda né pendeva procedimento giudiziario o amministrativo sulla determinazione della misura. Parte attrice ha osservato che, poiché il canone è stato determinato in ritardo dal – dovendo qui comunque rammentarsi CP_1
come la disciplina legislativa prevede comunque il pagamento entro il 15 settembre, in assenza di comunicazione di calcolo applicandosi quella dell'anno precedente salvo successivo conguaglio -, questo le avrebbe impedito di impugnarlo ed ha evidenziato la presenza di contrasto con le norme costituzionale insita in una interpretazione quale quella proposta, legata alla lettera della legge. Sul punto ha chiaramente argomentato il
Consiglio di Stato nel parere reso sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dai , n. 657/2023. Nel parere si Parte_2
argomenta sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, c. 7 DL
140/2020 convertito in L. 126/2020 per violazione dell'art. 3 Cost. sollevata in quella sede, negli stessi termini in cui è stata svolta in questa causa.
Come correttamente osserva il Consiglio di Stato, con riguardo al canone
2020 non si discute del procedimento di definizione agevolata, in quanto mai iniziato con riguardo a quella annualità. La lesione derivante dalla mancata comunicazione prima dell'entrata in vigore del condono demaniale, al 14.8.2020, non rileva sotto il profilo del giudizio incidentale
21 di costituzionalità perché non è stato dedotta la lesione all'interno di un procedimento di definizione agevolata. L'attore avrebbe dovuto impugnare la determinazione della misura, successivamente presentare domanda di condono e sulla risposta negativa dell'Amministrazione, per superamento del limite temporale, avrebbe potuto impugnare la determinazione e dedurre l'illegittimità costituzionale del comma 7, così rispettando il disposto dell'art. 23 L. 11.3.1953, n. 57. Tanto in considerazione anche del termine perentorio per la presentazione delle richieste al 15.12.2020. Nelle note datate 24.6.2024 l'attore contesta il parere del Consiglio di Stato sostenendo che è stato reso in diverso giudizio ed in una diversa giurisdizione: si tratta di elementi privi di rilievo in quanto viene argomentato un punto fondamentale e la rilevanza dello stesso nella proposizione del giudizio di legittimità costituzionale, precisamente l'assenza di domanda con riferimento al 2020. L'irrilevanza della questione nei termini posti deriva anche dal contenuto rappresentato, avendo la questione un contenuto del tutto generale e privo di specifico rilievo nel caso di specie.
L'annualità 2020 non deve quindi trovare valutazione nel conteggio della definizione agevolata.
All'esito dell'esame delle difese svolte dalle parti con riguardo alla corretta applicazione della disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 100 del
D.L. 140/2020, come modificata dalla L. di conversione 126/2020, e quindi sulla domanda dell'attore ad accedere alla definizione agevolata, si indicano, preliminarmente riportata per chiarezza la disposizione legislativa, riassuntivamente i parametri sui quali effettuare il calcolo, come da motivazione.
La definizione agevolata è letteralmente così disciplinata: “7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative …………., derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
22 modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari
o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all' da parte Controparte_2
del concessionario, mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) b)….”
La misura del 30% di cui alla lettera a) va calcolata facendo riferimento unicamente ai canoni pertinenziali, dunque ai canoni calcolati applicando l'art 03 lett. b) comma 2.1 del DL 5.10.1993, n. 400, come convertito con modificazioni in L. 4.12.1993, n. 494, in vigore alla data del 15.8.2020, data di entrata in vigore del DL 140/2020, convertito con modificazioni nella L.
126/2020; dall'ammontare così determinato andranno sottratti gli importi già versati sui canoni pertinenziali richiesti dall'Amministrazione e relativi a ciascuna annualità di riferimento;
il conteggio dovrà riguardare tutte le annualità elencate nella premessa alla domanda 17.11.2020, per le quali sono stati indicati i giudizi pendenti- anni
2007-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019-.
Poiché in causa sono stati prodotti documenti contenenti conteggi diversi e tutti riferiti alle modalità ritenute corrette dalle rispettive difese, prima di statuire sulla domanda di ripetizione, ferme le osservazioni sopra svolte riguardanti la legittimazione passiva dei soli enti creditori, appare necessario invitare le parti a depositare note contenenti il computo della misura della definizione agevolata determinata secondo le decisioni assunte nella presente sentenza non definitiva, non risultando necessaria alcuna CTU posto che i dati sono in possesso delle parti ed i criteri sono stati chiaramente individuati. Fermo naturalmente ogni diritto alla contestazione delle decisioni assunte.
23 La causa dovrà essere poi assunta nuovamente in decisione e quindi, oltre al termine per note sopra indicato, verrà concesso alle parti un ulteriore termine per la precisazione delle conclusioni con udienza tenuta ai sensi dell'art. 127ter cpc, invitando fin d'ora alla rinuncia ad ulteriori termini per atti difensivi finali, posto che le argomentazioni difensive hanno trovato ampio sviluppo nel corso del processo.
Spese alla sentenza definitiva, come per legge.
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, non definitivamente pronunciando, così provvede: respinge per quanto di ragione l'eccezione di carenza parziale di giurisdizione;
respinge per quanto attiene all'accertamento delle condizioni di applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 100 commi 7, 8, 9 e
10 DL 140/2020 come convertito e modificato da L. 126/2020 l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e accoglie, nei termini di cui in motivazione, con specifico riferimento all'azione di ripetizione, l'eccezione sollevata;
accerta e dichiara il diritto di parte attrice ad accedere alla definizione agevolata di cui all'art. 100 commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto-legge 14.8.2020,
n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 nei termini di cui alla motivazione e precisamente: la misura del 30% di cui alla lettera a) del c. 7
D.L. 140/2020 conv. In L. 126/2020 deve essere calcolata facendo riferimento unicamente ai canoni pertinenziali, dunque ai canoni calcolati applicando l'art 03 lett. b) comma 2.1 del DL 5.10.1993, n. 400, come convertito con modificazioni in L. 4.12.1993, n. 494, in essere al momento di entrata in vigore del DL 140/2020, convertito con modificazioni nella L.
126/2020; sulla somma così determinata dovranno essere sottratti gli importi già versati a titoli di canoni pertinenziali relativi a ciascuna annualità di riferimento;
24 il conteggio dovrà riferirsi a tutte le annualità elencate nella premessa alla domanda 17.11.2020, riguardo alle quali sono state indicati i giudizi pendenti- anni 2007-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; respinge la domanda con riferimento all'anno 2020.
Ordina la rimessione della causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di restituzione nei termini di cui a separata ordinanza.
Genova, 5 luglio 2024
Il Giudice
Lorenza Calcagno
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