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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4801/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4801/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale del 21-5-2025 a trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1 della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola
Parente (CF ) e DI Buondonno (c.f. C.F._1
dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura C.F._2 generale ad lites per Notaio del 14/3/18 rep. N. 33646 Persona_1
e di provvedimento autorizzativo, tutti elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81
APPELLANTE PRINCIPALE
E
- C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro-tempore dott. , elettivamente Controparte_2 domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di di CP_1 CP_1 alla Via Rimembranza, 2, rapp.to e difeso, come da verbale di deliberazione di giunta comunale nr 107 del 06.05.2021, giusta mandato agli atti, dall' avv. Francesco Cinotti ( ), presso il cui studio in San Prisco (CE) alla CodiceFiscale_3
Via Trento, 21, elegge domicilio
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione introduttiva del giudizio iscritto al n. 7513 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, il Controparte_1
aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la
[...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… Parte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento della agli Controparte_3 obblighi sanciti nei decreti di finanziamento di cui in premessa, ovvero di corrispondere il contributo regionale del 5% sull'ammontare delle rate dei mutui contratti dal istante con la Cassa Depositi e CP_1
Prestiti, siccome specificato in premessa;
…per l'effetto, condannare la a rimborsare in favore dell'istante Controparte_3 Parte_2 la complessiva somma di € 839.473,34…il tutto con gli interessi compensativi dal giorno del pagamento effettuato da parte del CP_1 delle singole rate semestrali di mutuo di pertinenza della Pt_1 fino al soddisfo, con la rivalutazione monetaria del credito”.
[...]
Il Tribunale con la sentenza n 3632/2020, pubblicata in data
26/5/2020, così provvedeva: “Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in premessa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la al rimborso, in favore del Parte_1 Controparte_1
, della somma complessiva di euro 79.849,58, oltre interessi
[...] legali ex art. 1284 c.c. dalla relativa richiesta (15 dicembre 2014) al soddisfo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Napoli il 25 maggio 2020”.
Proponeva appello principale avverso la suddetta sentenza la Pt_1
che chiedeva: “voglia dichiarare, per tutti i motivi
[...] evidenziati, la nullità della parte della sentenza impugnata ovvero riformare la stessa relativamente alle statuizioni impugnate con riferimento ai decreti di concessione nn 2249/2007 e n. 2513/04 (
939/2007) e conseguentemente, Voglia rigettare ogni avversa domanda relativa a tali decreti da parte de perché infondata in fatto e in CP_1 diritto e non provata”.
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello principale e proponeva appello incidentale, chiedendo:
“accogliere l'appello incidentale così come innanzi proposto, quindi accertare e dichiarare l'inadempimento della in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, agli obblighi sanciti nei decreti di finanziamento nn. 1278/, 2249/2007, 394/2006, 885/2007,
118/2007, 2513/2004 e 691/2006, ovvero di corrispondere il contributo regionale del 5% sull'ammontare delle rate dei mutui contratti dal istante con la Cassa DD.PP. 2) per l'effetto, condannare la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
a rimborsare in favore dell'istante la complessiva Parte_2 somma di € 565.892,60 da cui sono stati detratti gli importi riconosciuti dal giudice di prime cure relativamente ai DD nr 2249/2007 e nr
394/2006 (645.741,22 – 46,587,00 – 33.261,62), oltre interessi dal giorno del pagamento effettuato dal istante delle singole rate CP_1 semestrali di mutuo fino al soddisfo, con la rivalutazione monetaria del credito”.
Instauratosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 21-5-25, la Corte
d'appello riservava la causa in decisione., con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande proposte dal
[...]
sulla base della seguente motivazione: “la Controparte_1 domanda risulta limitata ai finanziamenti di cui ai DD. nn. 1278/2005,
2249/2997, 394/2006, 885/2007, 118/2007, 2513/2004 e 691/2006, in ordine ai quali il ha dedotto l'inadempienza della CP_1 Pt_1 all'obbligo di corrispondere il contributo del 5% sull'ammontare dei mutui contratti dal con la Cassa Depositi e Prestiti…va rilevato: CP_1
- che effettivamente le quote delle rate del mutuo di cui al D.D. n.
1278/2005 sono state corrisposte dalla alla Cassa DD.PP. Pt_1
(come risulta provato dal report della Cassa allegato alla nota prot. 32144 dell'11 maggio 2015, prodotta dalla convenuta, dal quale emerge che la prima rata dovuta dalla è quella del dicembre 2015); che Pt_1
i DD. n. 885/2007 e DD. n. 691/2006 non sono decreti di concessione di finanziamento per una specifica opera…quanto al D.D. n. 2513/2004, a tale delibera è poi seguito il D.D. n. 939/2007 con il quale è stato concesso il contributo ventennale del 5% sulla spesa di euro
380.434,74; tuttavia in relazione a tale mutuo il Comune attore non ha documentato di aver inviato la documentazione richiesta dalla Pt_1 circa i pagamenti effettuati sicché nulla può riconoscersi a titolo di rimborso;
in ordine al D.D. n. 2249/07…la trasmissione della documentazione richiesta dalla con la nota prot. 677356 del 13 Pt_1 ottobre 2014 risulta trasmessa con la richiamata nota prot. n. 8542 del
15 dicembre 2014 anche con riferimento al D.D. n. 2249/2007 (i ratei di cui agli altri D.D richiamati nn. 10/2005, 171/2005, 2871/2006,
2870/2006 sono stati tutti pacificamente corrisposti dalla , vedi Pt_1 memoria del di 30 dicembre 2015) ed a fronte della CP_1 documentazione prodotta, la alcuna specifica contestazione ha Pt_1 sollevato (vedi comparsa di costituzione) in merito né ha fornito prova del pagamento sicché risulta dovuta la somma di euro 46.587,96 come richiesta;
quanto al D.D. n. 394/2006 la ha dedotto di aver Pt_1 corrisposto il dovuto ma non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo, considerato che l'unico report prodotto riguarda il mutuo relativo al 1° intervento in ordine alla rete idrica e fognaria mentre il
D.D. n. 394/2006 riguarda l'impianto sportivo comunale sicché risulta dovuta la somma di euro 33.261,62 come richiesta”.
Con appello principale la censura la impugnata Parte_1 sentenza con riferimento ai mutui di cui ai Decreti di concessione n.
2513/04 e n. 2249/97, per asserita “omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate e un'errata interpretazione e applicazione della normativa di
Riferimento” e cioè del co. 76 art. 1 della L. 311/04, con cui la Cassa
DD.PP. aveva modificato le condizioni di concessione dei prestiti ai
Comuni. In ordine logico, deve essere esaminato il primo motivo con riferimento al mutuo di cui al decreto di concessione n. 2249/97, in quanto in relazione a quest'ultimo il Tribunale ha condannato la al Pt_1 pagamento dei ratei da rimborsare al che aveva dato prova di CP_1 aver inoltrato alla la documentazione attestante i versamenti Pt_1 dallo stesso effettuati alla CCDDPP.
Viceversa, per il mutuo relativo al decreto di concessione n. 2513/04 la non è stata parte soccombente, in quanto il giudice di primo Pt_1 grado ha rigettato la relativa domanda del in base alla CP_1 circostanza che il medesimo non aveva dato prova di aver inviato alla la documentazione comprovante i relativi pagamenti effettuati Pt_1 alla Cassa DDPP, per i quali aveva chiesto il rimborso alla;
per Pt_1 cui le relative deduzioni della assumono rilevanza quale Pt_1 riproposizione delle relative eccezioni, da esaminare in sede di esame dell'appello incidentale proposto dal avverso la suddetta CP_1 statuizione di rigetto.
Orbene, con riguardo al mutuo di cui al decreto di concessione n.
2249/97, il motivo è fondato
Infatti, per tale decreto di concessione (come anche per l'altro) era stabilito che le rate semestrali dovute alla Cassa DDPP sul prestito concesso sarebbero state versate (nei limiti dei contributi concessi) per conto dell'Ente ( , direttamente dalla CP_1 Parte_1
(cfr. art. 3 della L.R. 51/78 e art. 68 L.R. 3/07 nella formulazione originaria).
Orbene, si rileva che, successivamente, in applicazione del co. 76 art. 1 della L. 311/04, la Cassa DD.PP. aveva modificato le condizioni di concessione dei prestiti ai Comuni, espressamente applicabili anche ai finanziamenti oggetto di decreti di concessione già in precedenza adottati;
di tale modifica la aveva informato i medesimi Comuni Pt_1 con circolari n. 1022916 del 30/11/2007 (cfr. del Coordinatore dell'A.G.C. Bilancio-Ragioneria, n. 1076279 del 18/12/2007 del Vice
Presidente della Giunta e n. 164732 del 25/02/2008 del Settore
Comitato Tecnico Regionale). Con tali note la aveva, in particolare, informato tutti i Comuni Pt_1 della disponibilità della Cassa DD.PP. a concedere il prestito esclusivamente ai Comuni. Cioè, sarebbero così stati i Comuni, se dotati della necessaria capacità di indebitamento e se avessero deciso di aderire alle nuove procedure, a pagare alla Cassa DD.PP. i ratei dovuti sui mutui contratti, richiedendone poi il rimborso alla . Pt_1
In particolare, la circolare n. 164732 del 25/2/2008 richiedeva, all'uopo, che i Comuni facessero pervenire sia alla Cassa DDPP che alla Regione la delegazione di pagamento rilasciata al proprio Tesoriere Comunale, pari all'importo del decreto.
Era previsto, poi, che solo successivamente a tale adempimento da parte dei Comuni la avrebbe provveduto ad emettere il decreto Pt_1 di rettifica del precedente decreto di concessione, indicando quale beneficiario del contributo non più la Cassa DDPP ma il Comune, al quale sarebbe stata erogata la quota annuale o semestrale del contributo secondo le modalità di accreditamento comunicate e dopo che l'ente avesse inviato copia delle quietanze di pagamento, in adempimento della nuova normativa.
Orbene, si rileva che nel caso di specie non risulta (anche solo dedotto) che il abbia trasmesso alla Cassa DDPP Controparte_1 che alla la suddetta la delegazione di pagamento. Parte_1
Pertanto, non essendo stato possibile procedere alla suddetta rettifica, deve ritenersi che il non sia attivamente Controparte_1 legittimato sotto il profilo sostanziale a chiedere alla Parte_1 il rimborso (nei limiti dei contributi concessi) delle rate di mutuo pagate di cui al suddetto decreto di concessione, in quanto il contributo andava versato dalla medesima, sulla base delle originarie previsioni di Pt_1 cui al medesimo decreto, solo ed esclusivamente alla Cassa DDPP.
In merito all'appello incidentale proposto dal Controparte_1
, esso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. in
[...] relazione a tutti i relativi profili.
Infatti, con riguardo al mutuo di cui al decreto di concessione n.
1278/05, il non ha affatto specificamente censurato la CP_1 motivazione della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha affermato che la aveva documentato il pagamento dei relativi Pt_1 contributi.
Con riguardo, poi, ai Decreti nn. 885/07 e 691/06, il non ha CP_1 affatto specificamente censurato la motivazione della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha affermato che i detti decreti non erano da qualificare veri e propri decreti di concessione di mutui per una specifica opera bensì erano da qualificare rispettivamente quali mero provvedimento di approvazione del piano esecutivo di finanziamento per l'anno 2007 e mera assegnazione di un finanziamento nell'ambito del “piano annuale per reti idriche, fognarie e impianti di depurazione anni 2005 e 2006”, per il quale però non risulta sia intervenuto il decreto di concessione.
Con riguardo, infine, mutuo di cui al DD. n. 2513/2004, si rileva, innanzitutto, che esso ha riguardato un contributo ventennale del 5% sulla spesa di euro 380.434,78 per l'esecuzione di opere idriche e fognarie.
Il non ha, tuttavia, specificamente censurato la motivazione CP_1 del Tribunale nella parte in cui il medesimo ha affermato che il primo non aveva documentato i pagamenti delle relative rate di mutuo.
Invero, il non ha indicato gli specifici elementi o dati per poter CP_1 individuare nel proprio foliario tali documenti probatori e cioè per individuare fra le quietanze di pagamento delle dette rate, quelle riferibili al mutuo oggetto del detto decreto di concessione.
Al riguardo, peraltro, il risulta aver allegato una serie di CP_1 mandati di pagamento e non di quietanze.
Soltanto con la nota n. 8543 inviata alla il Comune, Parte_1 facendo riferimento a n. 3 mutui relativi a lavori di un impianto sportivo
(quindi non relativi al decreto di concessione n. 2249/2997) aveva chiesto la erogazione dei relativi contributi, allegando una quietanza con attestazione dell'area finanziaria di corrispondenza della stessa al pagamento dei ratei dei suddetti mutui. Pertanto, deve essere l'accolto principale e deve essere dichiarato inammissibile l'appello incidentale, con assorbimento del motivo di appello principale relativo al decreto di concessione n. 2513/04.
Con riguardo alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del complessivo esito del giudizio, in base al quale la domanda proposta dal è stata parzialmente accolta soltanto CP_1 nei limiti del mutuo di cui al Decreto di concessione n. 394/2006
(relativo all'impianto sportivo comunale) per la somma di euro
33.261,62 , a fronte della complessiva domanda di pagamento per euro
839.473,34 sulla base degli altri suindicati Decreti di concessione, esse devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti.
P.T.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale avverso la sentenza n. 3632/2020 del Tribunale Napoli, proposto dalla Pt_1 con atto notificato a
[...] Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, così
[...] provvede:
• accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dal Controparte_1 di pagamento della somma di euro 46.587,96 quale contributo concesso per il mutuo collegato al decreto di concessione D.D. n. 2249/2007 e conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il al pagamento del residuo importo;
CP_1
• dichiara inammissibile l'appello incidentale;
• dichiara le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate fra le parti.
• Dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi delle parte appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 24-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 4801/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4801/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale del 21-5-2025 a trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1 della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola
Parente (CF ) e DI Buondonno (c.f. C.F._1
dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura C.F._2 generale ad lites per Notaio del 14/3/18 rep. N. 33646 Persona_1
e di provvedimento autorizzativo, tutti elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81
APPELLANTE PRINCIPALE
E
- C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro-tempore dott. , elettivamente Controparte_2 domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di di CP_1 CP_1 alla Via Rimembranza, 2, rapp.to e difeso, come da verbale di deliberazione di giunta comunale nr 107 del 06.05.2021, giusta mandato agli atti, dall' avv. Francesco Cinotti ( ), presso il cui studio in San Prisco (CE) alla CodiceFiscale_3
Via Trento, 21, elegge domicilio
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione introduttiva del giudizio iscritto al n. 7513 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, il Controparte_1
aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la
[...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… Parte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento della agli Controparte_3 obblighi sanciti nei decreti di finanziamento di cui in premessa, ovvero di corrispondere il contributo regionale del 5% sull'ammontare delle rate dei mutui contratti dal istante con la Cassa Depositi e CP_1
Prestiti, siccome specificato in premessa;
…per l'effetto, condannare la a rimborsare in favore dell'istante Controparte_3 Parte_2 la complessiva somma di € 839.473,34…il tutto con gli interessi compensativi dal giorno del pagamento effettuato da parte del CP_1 delle singole rate semestrali di mutuo di pertinenza della Pt_1 fino al soddisfo, con la rivalutazione monetaria del credito”.
[...]
Il Tribunale con la sentenza n 3632/2020, pubblicata in data
26/5/2020, così provvedeva: “Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in premessa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la al rimborso, in favore del Parte_1 Controparte_1
, della somma complessiva di euro 79.849,58, oltre interessi
[...] legali ex art. 1284 c.c. dalla relativa richiesta (15 dicembre 2014) al soddisfo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Napoli il 25 maggio 2020”.
Proponeva appello principale avverso la suddetta sentenza la Pt_1
che chiedeva: “voglia dichiarare, per tutti i motivi
[...] evidenziati, la nullità della parte della sentenza impugnata ovvero riformare la stessa relativamente alle statuizioni impugnate con riferimento ai decreti di concessione nn 2249/2007 e n. 2513/04 (
939/2007) e conseguentemente, Voglia rigettare ogni avversa domanda relativa a tali decreti da parte de perché infondata in fatto e in CP_1 diritto e non provata”.
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello principale e proponeva appello incidentale, chiedendo:
“accogliere l'appello incidentale così come innanzi proposto, quindi accertare e dichiarare l'inadempimento della in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, agli obblighi sanciti nei decreti di finanziamento nn. 1278/, 2249/2007, 394/2006, 885/2007,
118/2007, 2513/2004 e 691/2006, ovvero di corrispondere il contributo regionale del 5% sull'ammontare delle rate dei mutui contratti dal istante con la Cassa DD.PP. 2) per l'effetto, condannare la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
a rimborsare in favore dell'istante la complessiva Parte_2 somma di € 565.892,60 da cui sono stati detratti gli importi riconosciuti dal giudice di prime cure relativamente ai DD nr 2249/2007 e nr
394/2006 (645.741,22 – 46,587,00 – 33.261,62), oltre interessi dal giorno del pagamento effettuato dal istante delle singole rate CP_1 semestrali di mutuo fino al soddisfo, con la rivalutazione monetaria del credito”.
Instauratosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 21-5-25, la Corte
d'appello riservava la causa in decisione., con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande proposte dal
[...]
sulla base della seguente motivazione: “la Controparte_1 domanda risulta limitata ai finanziamenti di cui ai DD. nn. 1278/2005,
2249/2997, 394/2006, 885/2007, 118/2007, 2513/2004 e 691/2006, in ordine ai quali il ha dedotto l'inadempienza della CP_1 Pt_1 all'obbligo di corrispondere il contributo del 5% sull'ammontare dei mutui contratti dal con la Cassa Depositi e Prestiti…va rilevato: CP_1
- che effettivamente le quote delle rate del mutuo di cui al D.D. n.
1278/2005 sono state corrisposte dalla alla Cassa DD.PP. Pt_1
(come risulta provato dal report della Cassa allegato alla nota prot. 32144 dell'11 maggio 2015, prodotta dalla convenuta, dal quale emerge che la prima rata dovuta dalla è quella del dicembre 2015); che Pt_1
i DD. n. 885/2007 e DD. n. 691/2006 non sono decreti di concessione di finanziamento per una specifica opera…quanto al D.D. n. 2513/2004, a tale delibera è poi seguito il D.D. n. 939/2007 con il quale è stato concesso il contributo ventennale del 5% sulla spesa di euro
380.434,74; tuttavia in relazione a tale mutuo il Comune attore non ha documentato di aver inviato la documentazione richiesta dalla Pt_1 circa i pagamenti effettuati sicché nulla può riconoscersi a titolo di rimborso;
in ordine al D.D. n. 2249/07…la trasmissione della documentazione richiesta dalla con la nota prot. 677356 del 13 Pt_1 ottobre 2014 risulta trasmessa con la richiamata nota prot. n. 8542 del
15 dicembre 2014 anche con riferimento al D.D. n. 2249/2007 (i ratei di cui agli altri D.D richiamati nn. 10/2005, 171/2005, 2871/2006,
2870/2006 sono stati tutti pacificamente corrisposti dalla , vedi Pt_1 memoria del di 30 dicembre 2015) ed a fronte della CP_1 documentazione prodotta, la alcuna specifica contestazione ha Pt_1 sollevato (vedi comparsa di costituzione) in merito né ha fornito prova del pagamento sicché risulta dovuta la somma di euro 46.587,96 come richiesta;
quanto al D.D. n. 394/2006 la ha dedotto di aver Pt_1 corrisposto il dovuto ma non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo, considerato che l'unico report prodotto riguarda il mutuo relativo al 1° intervento in ordine alla rete idrica e fognaria mentre il
D.D. n. 394/2006 riguarda l'impianto sportivo comunale sicché risulta dovuta la somma di euro 33.261,62 come richiesta”.
Con appello principale la censura la impugnata Parte_1 sentenza con riferimento ai mutui di cui ai Decreti di concessione n.
2513/04 e n. 2249/97, per asserita “omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate e un'errata interpretazione e applicazione della normativa di
Riferimento” e cioè del co. 76 art. 1 della L. 311/04, con cui la Cassa
DD.PP. aveva modificato le condizioni di concessione dei prestiti ai
Comuni. In ordine logico, deve essere esaminato il primo motivo con riferimento al mutuo di cui al decreto di concessione n. 2249/97, in quanto in relazione a quest'ultimo il Tribunale ha condannato la al Pt_1 pagamento dei ratei da rimborsare al che aveva dato prova di CP_1 aver inoltrato alla la documentazione attestante i versamenti Pt_1 dallo stesso effettuati alla CCDDPP.
Viceversa, per il mutuo relativo al decreto di concessione n. 2513/04 la non è stata parte soccombente, in quanto il giudice di primo Pt_1 grado ha rigettato la relativa domanda del in base alla CP_1 circostanza che il medesimo non aveva dato prova di aver inviato alla la documentazione comprovante i relativi pagamenti effettuati Pt_1 alla Cassa DDPP, per i quali aveva chiesto il rimborso alla;
per Pt_1 cui le relative deduzioni della assumono rilevanza quale Pt_1 riproposizione delle relative eccezioni, da esaminare in sede di esame dell'appello incidentale proposto dal avverso la suddetta CP_1 statuizione di rigetto.
Orbene, con riguardo al mutuo di cui al decreto di concessione n.
2249/97, il motivo è fondato
Infatti, per tale decreto di concessione (come anche per l'altro) era stabilito che le rate semestrali dovute alla Cassa DDPP sul prestito concesso sarebbero state versate (nei limiti dei contributi concessi) per conto dell'Ente ( , direttamente dalla CP_1 Parte_1
(cfr. art. 3 della L.R. 51/78 e art. 68 L.R. 3/07 nella formulazione originaria).
Orbene, si rileva che, successivamente, in applicazione del co. 76 art. 1 della L. 311/04, la Cassa DD.PP. aveva modificato le condizioni di concessione dei prestiti ai Comuni, espressamente applicabili anche ai finanziamenti oggetto di decreti di concessione già in precedenza adottati;
di tale modifica la aveva informato i medesimi Comuni Pt_1 con circolari n. 1022916 del 30/11/2007 (cfr. del Coordinatore dell'A.G.C. Bilancio-Ragioneria, n. 1076279 del 18/12/2007 del Vice
Presidente della Giunta e n. 164732 del 25/02/2008 del Settore
Comitato Tecnico Regionale). Con tali note la aveva, in particolare, informato tutti i Comuni Pt_1 della disponibilità della Cassa DD.PP. a concedere il prestito esclusivamente ai Comuni. Cioè, sarebbero così stati i Comuni, se dotati della necessaria capacità di indebitamento e se avessero deciso di aderire alle nuove procedure, a pagare alla Cassa DD.PP. i ratei dovuti sui mutui contratti, richiedendone poi il rimborso alla . Pt_1
In particolare, la circolare n. 164732 del 25/2/2008 richiedeva, all'uopo, che i Comuni facessero pervenire sia alla Cassa DDPP che alla Regione la delegazione di pagamento rilasciata al proprio Tesoriere Comunale, pari all'importo del decreto.
Era previsto, poi, che solo successivamente a tale adempimento da parte dei Comuni la avrebbe provveduto ad emettere il decreto Pt_1 di rettifica del precedente decreto di concessione, indicando quale beneficiario del contributo non più la Cassa DDPP ma il Comune, al quale sarebbe stata erogata la quota annuale o semestrale del contributo secondo le modalità di accreditamento comunicate e dopo che l'ente avesse inviato copia delle quietanze di pagamento, in adempimento della nuova normativa.
Orbene, si rileva che nel caso di specie non risulta (anche solo dedotto) che il abbia trasmesso alla Cassa DDPP Controparte_1 che alla la suddetta la delegazione di pagamento. Parte_1
Pertanto, non essendo stato possibile procedere alla suddetta rettifica, deve ritenersi che il non sia attivamente Controparte_1 legittimato sotto il profilo sostanziale a chiedere alla Parte_1 il rimborso (nei limiti dei contributi concessi) delle rate di mutuo pagate di cui al suddetto decreto di concessione, in quanto il contributo andava versato dalla medesima, sulla base delle originarie previsioni di Pt_1 cui al medesimo decreto, solo ed esclusivamente alla Cassa DDPP.
In merito all'appello incidentale proposto dal Controparte_1
, esso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. in
[...] relazione a tutti i relativi profili.
Infatti, con riguardo al mutuo di cui al decreto di concessione n.
1278/05, il non ha affatto specificamente censurato la CP_1 motivazione della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha affermato che la aveva documentato il pagamento dei relativi Pt_1 contributi.
Con riguardo, poi, ai Decreti nn. 885/07 e 691/06, il non ha CP_1 affatto specificamente censurato la motivazione della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha affermato che i detti decreti non erano da qualificare veri e propri decreti di concessione di mutui per una specifica opera bensì erano da qualificare rispettivamente quali mero provvedimento di approvazione del piano esecutivo di finanziamento per l'anno 2007 e mera assegnazione di un finanziamento nell'ambito del “piano annuale per reti idriche, fognarie e impianti di depurazione anni 2005 e 2006”, per il quale però non risulta sia intervenuto il decreto di concessione.
Con riguardo, infine, mutuo di cui al DD. n. 2513/2004, si rileva, innanzitutto, che esso ha riguardato un contributo ventennale del 5% sulla spesa di euro 380.434,78 per l'esecuzione di opere idriche e fognarie.
Il non ha, tuttavia, specificamente censurato la motivazione CP_1 del Tribunale nella parte in cui il medesimo ha affermato che il primo non aveva documentato i pagamenti delle relative rate di mutuo.
Invero, il non ha indicato gli specifici elementi o dati per poter CP_1 individuare nel proprio foliario tali documenti probatori e cioè per individuare fra le quietanze di pagamento delle dette rate, quelle riferibili al mutuo oggetto del detto decreto di concessione.
Al riguardo, peraltro, il risulta aver allegato una serie di CP_1 mandati di pagamento e non di quietanze.
Soltanto con la nota n. 8543 inviata alla il Comune, Parte_1 facendo riferimento a n. 3 mutui relativi a lavori di un impianto sportivo
(quindi non relativi al decreto di concessione n. 2249/2997) aveva chiesto la erogazione dei relativi contributi, allegando una quietanza con attestazione dell'area finanziaria di corrispondenza della stessa al pagamento dei ratei dei suddetti mutui. Pertanto, deve essere l'accolto principale e deve essere dichiarato inammissibile l'appello incidentale, con assorbimento del motivo di appello principale relativo al decreto di concessione n. 2513/04.
Con riguardo alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del complessivo esito del giudizio, in base al quale la domanda proposta dal è stata parzialmente accolta soltanto CP_1 nei limiti del mutuo di cui al Decreto di concessione n. 394/2006
(relativo all'impianto sportivo comunale) per la somma di euro
33.261,62 , a fronte della complessiva domanda di pagamento per euro
839.473,34 sulla base degli altri suindicati Decreti di concessione, esse devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti.
P.T.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale avverso la sentenza n. 3632/2020 del Tribunale Napoli, proposto dalla Pt_1 con atto notificato a
[...] Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, così
[...] provvede:
• accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dal Controparte_1 di pagamento della somma di euro 46.587,96 quale contributo concesso per il mutuo collegato al decreto di concessione D.D. n. 2249/2007 e conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il al pagamento del residuo importo;
CP_1
• dichiara inammissibile l'appello incidentale;
• dichiara le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate fra le parti.
• Dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi delle parte appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 24-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)