Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/11/2023, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 05944/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02523/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Migliaccio, Salvatore Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orta di Atella, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot.-OMISSIS- avente ad oggetto accertamento inottemperanza alla demolizione ai sensi dell’art. 31 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 di cui alla sentenza -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali se ed in quanto lesivi della posizione degli odierni ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con atto notificato il -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS- i sigg.ri -OMISSIS-hanno impugnato il provvedimento del Comune di Orta di Atella in epigrafe indicato (a mezzo del quale è stata accertata “ la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire … di cui alla procedura esecuzione penale n. -OMISSIS- ”, avvisando che tale accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari “ del bene (opere abusive) e dell’area di sedime delle opere abusive (in catasto fabbricati al foglio-OMISSIS-, relativamente al locale sottotetto) ”) formulando, a mezzo di due motivi, censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
2. - Si è costituito il Comune di Orta di Atella, deducendo l’infondatezza del ricorso.
3. - All’udienza di smaltimento del 21 settembre 2023 la causa è stata introitata in decisione.
4. - Con il primo motivo parte ricorrente lamenta che il provvedimento gravato risulta affetto da difetto di motivazione e adottato in violazione del principio del legittimo affidamento: l’amministrazione avrebbe infatti dovuto indicare analiticamente i presupposti di fatto e di diritto che imponevano l’adozione - anche in danno del sig. -OMISSIS-, del tutto estraneo alle vicende processuali penali riguardanti la sola sig.ra-OMISSIS-- di un atto così pregiudizievole a distanza di oltre un ventennio dall’ordinanza di demolizione (-OMISSIS-) e dal relativo verbale di inottemperanza (-OMISSIS-).
4.1. - Il motivo non si presta ad una favorevole delibazione, venendo in rilievo provvedimenti espressivi di un potere-dovere privo di margini di discrezionalità, aventi natura vincolata, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, una volta avveratisi i presupposti di legge, non incombe sulla P.A. un peculiare obbligo di motivazione; di talché il provvedimento risulta adeguatamente sorretto dalla descrizione dell’abuso contestato (“ sottotetto di circa 100 mq con linea di gronda di circa 1,70 e linea di colmo di circa 3,00 m. con solaio di copertura in c.a. e passetto pensile, comportante l’aumento dell’altezza della linea di gronda di circa cm 30, in assenza di titolo edilizio ”).
Si rammenta infatti che “ l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa; l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è infatti una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 20 novembre 2020, n. 2221; in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2 marzo 2021, n. 1389).
Risulta poi irrilevante, quanto alla posizione del sig. -OMISSIS-, il mancato coinvolgimento nel procedimento penale che ha interessato la sig.ra -OMISSIS-, sussistendo a monte un’ingiunzione demolitoria a suo tempo emessa dal Comune, richiamata nelle premesse del provvedimento gravato, in relazione alla quale il ricorrente non svolge contestazioni di sorta.
5. - A mezzo del secondo motivo i ricorrenti si dolgono poi dell’illegittimità del provvedimento in ragione: a) dell’omessa comunicazione di avvio; b) della mancata puntuale indicazione dell’area acquisita tenuto conto che, come desumibile dall’elaborato peritale versato in atti, la particella catastale n. 686 riportata al foglio 10 è divisa in due sub (1 e 2) e nessuno concerne il locale sottotetto, che non esiste catastalmente; c) della mancata indicazione dei criteri di determinazione dell’estensione dell’ulteriore area acquisibile rispetto a quella occupata dalle opere abusivamente realizzate.
5.1. - La doglianza, nelle sue diverse articolazioni, non può essere accolta.
5.2. - Quanto all’omessa comunicazione di avvio, è sufficiente rammentare che in subiecta materia non rileva il vizio di violazione dell'art. 7 della L. 241/1990, venendo in rilievo un provvedimento di natura vincolata che “di conseguenza, non necessita della preventiva comunicazione d'avvio del relativo procedimento ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. IV, 28 marzo 2019, n. 2052).
5.3. - Per quanto attiene all’individuazione dell'area oggetto di acquisizione gratuita, costituisce ius receptum il principio per cui l’effetto acquisitivo di cui all’art. 31 opera di diritto per le opere abusive e la loro area di sedime allo scadere del termine stabilito nell'ordinanza di demolizione, con la conseguenza che il formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione ha solo valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Per l'area di sedime, pertanto, l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto; viceversa l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire deve essere (oltre che precisamente indicata) giustificata “ dall'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi, che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il comune intende apprendere ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2 febbraio 2022, n. 744).
Orbene, atteso che nel caso di specie il gravato provvedimento ha riguardato esclusivamente le opere abusive e la relativa area di sedime, senza che l'acquisizione si sia estesa alla ulteriore porzione di terreno “ necessaria secondo le vigenti normative alla realizzazione di opere analoghe ” (ipotesi nella quale avrebbe dovuto valorizzare, attraverso l’indicazione di specifici interventi edilizi, il parametro della superficie occorrente alla realizzazione di opere analoghe secondo la vigente normativa urbanistica) l'automatismo dell'effetto acquisitivo, che si verifica ope legis per effetto della mera inottemperanza all'ordine di demolizione, rende superflua ogni motivazione sul punto, diversa dalla semplice identificazione dell'abuso.
L’area acquisita risulta poi sufficientemente determinata mediante il riferimento agli estremi catastali (avendo fatto il provvedimento riferimento al “ bene (opere abusive) e ..area di sedime delle opere abusive in catasto fabbricati al foglio-OMISSIS-, relativamente al locale sottotetto ”) mentre inconferente è la doglianza concernente il mancato censimento in catasto del piano sottotetto, il quale, proprio in quanto abusivo, non può essere oggetto di accertamento catastale.
6. - Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.1. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente in solido al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti coinvolte nel presente giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Anna Saporito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.