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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2024, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 28919/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28919/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28/05/24 alle ore 12.37, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per
[...] l'avv. Maddalena Orofino in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA, giusta Parte_1 delega che si riserva di depositare telematicamente, e per l'avv. Francesco Controparte_1
Cartabia in sostituzione dell'avv. ROMANELLI MARCO e dell'avv. MARCOALDI LORENZO, giusta delega che si riserva di depositare telematicamente .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 28.5.2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 28919/2023, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 27.7.2023
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Foggia Via Lustro n. 29 presso l'avv. Andrea Ruocco, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano via E. Panzacchi n. 6 presso l'avv. Marco
Romanelli e l'avv. Lorenzo Marcoaldi, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
pagina 2 di 5 Oggetto: contratto di finanziamento.
All'udienza del 28.5.2024 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 27.7.2023 Parte_1
ha convenuto in giudizio la società chiedendo la
[...] Controparte_2
condanna della società alla consegna di copia del contratto di Controparte_2
finanziamento, della polizza assicurativa con il modello SECCI nonché dell'estratto delle rate pagate.
L'attrice espone che:
-ha stipulato con la convenuta il contratto di finanziamento n. 57793519, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo;
-con PEC dell'11.11.2022 ha invitato l'intermediario a trasmettere copia del contratto, della polizza assicurativa con il modello SECCI nonché dell'estratto delle rate pagate;
-l'intermediario non ha riscontrato la richiesta;
-il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al rapporto bancario ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo e scaturisce dal disposto degli artt. 117,
119 e 125 bis D.lgs. 385/1993, nonché in considerazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost. e degli obblighi di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale gravanti sul debitore ex art. 1375 c.c. (Cass. n. 1669/2007, nonché Cass. n. 12093/2001).
Si è costituita in giudizio la società ccependo l'improcedibilità Controparte_2
della domanda per mancata effettuazione della mediazione obbligatoria e chiedendo, in via pregiudiziale di dichiarare la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla consegna dei contratti assicurativi e, nel merito, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 5 Espone, in particolare, che:
-a seguito di richiesta telefonica pervenuta dalla in data 14.11.2022 ha trasmesso Pt_1
all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'attrice nel contratto copia del contratto unitamente al modulo di adesione alla polizza;
-l'art. 119 TUB si riferisce, comunque, a “singole operazioni” e quindi non a contratti;
-difetta di legittimazione passiva con riferimento alla consegna della polizza assicurativa, emessa da un soggetto terzo;
-deposita in ogni caso il contratto di finanziamento e il modulo di adesione alla polizza assicurativa sottoscritti dall'attrice.
In corso di causa è stata esperita la mediazione obbligatoria.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attore siano infondate.
Preliminarmente, va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Risulta che con PEC in data 30.1.2023 (v. doc. n. 2 attrice) l'attrice ha inviato alla convenuta la richiesta ex art. 119 T.U.B. datata 11.11.2022 avente ad oggetto, tra l'altro, la copia del contratto, del modulo di adesione alla polizza assicurativa e del modello
Org_1
In primo luogo non corrisponde, dunque, al vero che sia stata chiesta anche la copia dell'estratto delle rate pagate anteriormente alla presente causa, poiché tale istanza non è contenuta nella predetta richiesta.
In secondo luogo la richiesta di consegna del modulo di adesione alla polizza è infondata poiché, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., la documentazione richiesta deve riguardare pagina 4 di 5 operazioni bancarie e finanziarie e non assicurative, stipulate peraltro da soggetti terzi diversi da banche e da intermediari finanziari.
Risulta, infine, circostanza non contestata specificamente che la convenuta, anche a seguito di richiesta telefonica dell'attrice in data 14.11.2022, ha trasmesso alla medesima nella stessa data del 14.11.2022 (v. doc. n. 3 convenuta), all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla nel contratto, copia del contratto unitamente al modulo Pt_1
(Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori) e, per quanto non Org_1
tenuta, alla dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa facoltativa.
L'attrice ha chiesto per la prima volta copia dell'estratto conto delle rate pagate in sede di ricorso e la convenuta ha ottemperato producendolo in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (v. doc. n. 4 convenuta).
Avendo già ricevuta da parte della convenuta prima dell'instaurazione della presente causa la documentazione richiesta, le domande dell'attrice sono dunque infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e quindi l'attrice va condannata a rimborsare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da Parte_1
-condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_2
spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 4.358,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 28 maggio 2024
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28919/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28/05/24 alle ore 12.37, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per
[...] l'avv. Maddalena Orofino in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA, giusta Parte_1 delega che si riserva di depositare telematicamente, e per l'avv. Francesco Controparte_1
Cartabia in sostituzione dell'avv. ROMANELLI MARCO e dell'avv. MARCOALDI LORENZO, giusta delega che si riserva di depositare telematicamente .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 28.5.2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 28919/2023, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 27.7.2023
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Foggia Via Lustro n. 29 presso l'avv. Andrea Ruocco, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano via E. Panzacchi n. 6 presso l'avv. Marco
Romanelli e l'avv. Lorenzo Marcoaldi, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
pagina 2 di 5 Oggetto: contratto di finanziamento.
All'udienza del 28.5.2024 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 27.7.2023 Parte_1
ha convenuto in giudizio la società chiedendo la
[...] Controparte_2
condanna della società alla consegna di copia del contratto di Controparte_2
finanziamento, della polizza assicurativa con il modello SECCI nonché dell'estratto delle rate pagate.
L'attrice espone che:
-ha stipulato con la convenuta il contratto di finanziamento n. 57793519, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo;
-con PEC dell'11.11.2022 ha invitato l'intermediario a trasmettere copia del contratto, della polizza assicurativa con il modello SECCI nonché dell'estratto delle rate pagate;
-l'intermediario non ha riscontrato la richiesta;
-il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al rapporto bancario ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo e scaturisce dal disposto degli artt. 117,
119 e 125 bis D.lgs. 385/1993, nonché in considerazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost. e degli obblighi di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale gravanti sul debitore ex art. 1375 c.c. (Cass. n. 1669/2007, nonché Cass. n. 12093/2001).
Si è costituita in giudizio la società ccependo l'improcedibilità Controparte_2
della domanda per mancata effettuazione della mediazione obbligatoria e chiedendo, in via pregiudiziale di dichiarare la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla consegna dei contratti assicurativi e, nel merito, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
pagina 3 di 5 Espone, in particolare, che:
-a seguito di richiesta telefonica pervenuta dalla in data 14.11.2022 ha trasmesso Pt_1
all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'attrice nel contratto copia del contratto unitamente al modulo di adesione alla polizza;
-l'art. 119 TUB si riferisce, comunque, a “singole operazioni” e quindi non a contratti;
-difetta di legittimazione passiva con riferimento alla consegna della polizza assicurativa, emessa da un soggetto terzo;
-deposita in ogni caso il contratto di finanziamento e il modulo di adesione alla polizza assicurativa sottoscritti dall'attrice.
In corso di causa è stata esperita la mediazione obbligatoria.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attore siano infondate.
Preliminarmente, va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Risulta che con PEC in data 30.1.2023 (v. doc. n. 2 attrice) l'attrice ha inviato alla convenuta la richiesta ex art. 119 T.U.B. datata 11.11.2022 avente ad oggetto, tra l'altro, la copia del contratto, del modulo di adesione alla polizza assicurativa e del modello
Org_1
In primo luogo non corrisponde, dunque, al vero che sia stata chiesta anche la copia dell'estratto delle rate pagate anteriormente alla presente causa, poiché tale istanza non è contenuta nella predetta richiesta.
In secondo luogo la richiesta di consegna del modulo di adesione alla polizza è infondata poiché, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., la documentazione richiesta deve riguardare pagina 4 di 5 operazioni bancarie e finanziarie e non assicurative, stipulate peraltro da soggetti terzi diversi da banche e da intermediari finanziari.
Risulta, infine, circostanza non contestata specificamente che la convenuta, anche a seguito di richiesta telefonica dell'attrice in data 14.11.2022, ha trasmesso alla medesima nella stessa data del 14.11.2022 (v. doc. n. 3 convenuta), all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla nel contratto, copia del contratto unitamente al modulo Pt_1
(Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori) e, per quanto non Org_1
tenuta, alla dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa facoltativa.
L'attrice ha chiesto per la prima volta copia dell'estratto conto delle rate pagate in sede di ricorso e la convenuta ha ottemperato producendolo in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (v. doc. n. 4 convenuta).
Avendo già ricevuta da parte della convenuta prima dell'instaurazione della presente causa la documentazione richiesta, le domande dell'attrice sono dunque infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e quindi l'attrice va condannata a rimborsare alla convenuta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da Parte_1
-condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_2
spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 4.358,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 28 maggio 2024
Il Giudice dott. Guido Macripò
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