TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26030/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. BRUNO GIANLUCA e dell'avv. CARNEVALE PATRIZIA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in VIA BIANCHERI 13/3 GENOVA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ARENZANO il Parte_1 Parte_2
10/07/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ARENZANO (atto n. 52 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia: il 05/05/2001, maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente.
Con ricorso depositato il 05/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARENZANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
DISPONE che la casa coniugale sita in La Loggia (To) Via Umberto Saba 2 di proprietà, di entrambe i coniugi, rimane assegnata alla moglie che vi abiterà con la figlia;
Persona_1
DISPONE che il signor corrisponderà entro i primi dieci giorni di ogni mese a titolo di Parte_2 mantenimento della moglie, la somma di Euro 1.000,00= (mille/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, ed € 400,00= (quattrocento) a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
somma rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive, relative a Persona_1 per le quali si richiama il protocollo del Tribunale di Torino;
DA' ATTO che i coniugi convengono e pattuiscono, a totale definizione e tacitazione dei reciproci rapporti patrimoniali derivanti dalla comunione e a tacitazione delle pretese della moglie in merito alla somme allo stesso corrisposte in costanza di matrimonio ad ogni e qualsiasi effetto di legge, che il signor
- entro 30 giorni dalla data di omologa della separazione dei coniugi - provvederà a Parte_2 cedere alla moglie, a titolo gratuito, la propria quota, pari al 50%, dell'appartamento sito in La Loggia (TO) Via Umberto Saba 2 con cantina e garage pertinenziali, oltre alle comunioni di legge, unitamente ai mobili ed arredi in esso contenuti, censito al N.C.E.U. del Comune di Torino, Foglio 12, particella
1250, sub 43, categoria A/2, classe 1 e Foglio 12 particella 1250 sub 86 categoria C/6 classe 2; Le rate del mutuo acceso presso la BNL gravante sulla casa coniugale continueranno ad essere corrisposte dal marito, il quale provvederà altresì ad accollarsi l'intero mutuo;
DA' ATTO che ai fini del perfezionamento formale e per l'opponibilità ai terzi del trasferimento immobiliare di cui sopra, i signori e concordano di rivolgersi al Notaio Parte_1 Parte_2 pagina 2 di 3 con studio in Genova, Via D.G. Verità 13/3. Eventuali spese, imposte, tasse ed ogni altro Persona_2 onere relativo al trasferimento di cui sopra verranno sostenute dal signor . Pt_2
DA' ATTO che ai fini fiscali i signori e dichiarano che quanto sopra Parte_1 Parte_2 convenuto è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione delle questioni economiche ed alle problematiche inerenti la crisi coniugale, ai sensi della circolare n, 27E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento al disposto dell'art.19 della L.
6.3.1987 n. 74, trattandosi nella fattispecie in esame di accordo avente ad oggetto una disposizione negoziale direttamente riferibile ai coniugi.
DA' ATTO che i signori e dichiarano di aver già suddiviso tutti i beni mobili e / o denaro Pt_1 Pt_2 di comune proprietà e si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti.
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 26030/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. BRUNO GIANLUCA e dell'avv. CARNEVALE PATRIZIA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in VIA BIANCHERI 13/3 GENOVA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ARENZANO il Parte_1 Parte_2
10/07/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ARENZANO (atto n. 52 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia: il 05/05/2001, maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente.
Con ricorso depositato il 05/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARENZANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
DISPONE che la casa coniugale sita in La Loggia (To) Via Umberto Saba 2 di proprietà, di entrambe i coniugi, rimane assegnata alla moglie che vi abiterà con la figlia;
Persona_1
DISPONE che il signor corrisponderà entro i primi dieci giorni di ogni mese a titolo di Parte_2 mantenimento della moglie, la somma di Euro 1.000,00= (mille/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, ed € 400,00= (quattrocento) a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
somma rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive, relative a Persona_1 per le quali si richiama il protocollo del Tribunale di Torino;
DA' ATTO che i coniugi convengono e pattuiscono, a totale definizione e tacitazione dei reciproci rapporti patrimoniali derivanti dalla comunione e a tacitazione delle pretese della moglie in merito alla somme allo stesso corrisposte in costanza di matrimonio ad ogni e qualsiasi effetto di legge, che il signor
- entro 30 giorni dalla data di omologa della separazione dei coniugi - provvederà a Parte_2 cedere alla moglie, a titolo gratuito, la propria quota, pari al 50%, dell'appartamento sito in La Loggia (TO) Via Umberto Saba 2 con cantina e garage pertinenziali, oltre alle comunioni di legge, unitamente ai mobili ed arredi in esso contenuti, censito al N.C.E.U. del Comune di Torino, Foglio 12, particella
1250, sub 43, categoria A/2, classe 1 e Foglio 12 particella 1250 sub 86 categoria C/6 classe 2; Le rate del mutuo acceso presso la BNL gravante sulla casa coniugale continueranno ad essere corrisposte dal marito, il quale provvederà altresì ad accollarsi l'intero mutuo;
DA' ATTO che ai fini del perfezionamento formale e per l'opponibilità ai terzi del trasferimento immobiliare di cui sopra, i signori e concordano di rivolgersi al Notaio Parte_1 Parte_2 pagina 2 di 3 con studio in Genova, Via D.G. Verità 13/3. Eventuali spese, imposte, tasse ed ogni altro Persona_2 onere relativo al trasferimento di cui sopra verranno sostenute dal signor . Pt_2
DA' ATTO che ai fini fiscali i signori e dichiarano che quanto sopra Parte_1 Parte_2 convenuto è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione delle questioni economiche ed alle problematiche inerenti la crisi coniugale, ai sensi della circolare n, 27E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento al disposto dell'art.19 della L.
6.3.1987 n. 74, trattandosi nella fattispecie in esame di accordo avente ad oggetto una disposizione negoziale direttamente riferibile ai coniugi.
DA' ATTO che i signori e dichiarano di aver già suddiviso tutti i beni mobili e / o denaro Pt_1 Pt_2 di comune proprietà e si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti.
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3