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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/10/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa CE AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1004/2023 R.G. promossa da:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. GANDINI NICOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Voghera alla
Via Depretis n. 37, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SCOFONE
CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Assarotti 36/8 p, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
contro
: con sede in Milano, via Montenapoleone 8; Controparte_2
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE - avente per oggetto: polizza fideiussoria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (come da note di pc):
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
pagina 1 di 10 Contrariis reiectis, in via preliminare:
- accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Alessandria ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione, essendo il contratto di fideiussione stato stipulato presso la
Agenzia di
Alessandria X12 della convenuta, corrente in Tortona (Al) Largo Borgarelli n. 10 nel merito:
- Accertare e dichiarare che la soc. ha rilasciato il cantiere in Andora Via S. Controparte_2
Ambrogio n. 37 alla data del 31.12.2022 incompleto, avendo realizzato solo il 19% delle opere commissionate, come dalla stessa appaltatrice ammesso in data 09.11.2022;
- Accertare e dichiarare che la società risulta essere inadempiente alle obbligazioni Controparte_2
assunte nel contratto di appalto, per fatto e colpa alla medesima imputabile, non avendo con diligenza Adempiuto al mandato ricevuto e comunque per le ragioni di cui alla relazione dell'Arch
del 17.11.2022 da intendersi in questa sede richiamate;
Per_1
- Accertare e dichiarare che la polizza fideiussoria n. 13.66223522 del 22.04.2022 veniva rilasciata dalla convenuta alla soc. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte Controparte_2
nel contratto e delle somme ricevute a titolo di anticipazione dei compensi dovuti in forza del contratto di appalto sottoscritto tra la attrice e la soc. in relazione al cantiere di Andora, Via Controparte_2
S. Ambrogio n. 37
- Accertare e dichiarare la verificazione del presupposto per la liquidazione della polizza ai sensi degli artt. 1936 e seguenti cc, non avendo l'appaltatore adempiuto alle obbligazioni assunte e non essendo più in grado di poterlo fare, stante il rilascio del cantiere del 11.01.2023;
- Per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di Euro
122.000,00 pari all'importo oggetto della garanzia per le causali di cui in narrativa;
in ogni caso:
- con il favore delle spese legali oltre al rimb. spese gen. 15%, cna 4% ed Iva 22%;”
Per la parte convenuta (come da note di pc):
“ respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale:
− accerti e dichiari che la polizza di cui è causa è prestata a garanzia della restituzione dell'anticipazione contrattuale e non copre i danni asseritamente patiti dal Beneficiario;
pagina 2 di 10 − accerti e dichiari pertanto l'infondatezza della domanda e dichiari che nulla deve la Compagnia per
i titoli azionati in giudizio;
in via subordinata:
− accerti e dichiari che la domanda attorea non è provata, che l'asserito danno non sussiste e comunque non è quantificato ma meramente allegato e non quantificato;
− accerti e dichiari l'obbligo del Beneficiario di dedurre dall'escussione tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti al Contraente nonché le quote di anticipazione recuperata sui SAL;
in ogni caso:
− accerti e dichiari il diritto della Compagnia di essere tenuta indenne dal Contraente e dal coobbligato sig. di tutte le somme a qualsiasi titolo sborsate in forza della polizza di cui è CP_3 causa e per l'effetto pronunci i necessari provvedimenti di condanna;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2023 conveniva dinanzi al Parte_2
Tribunale di Alessandria la al Controparte_1
fine di escutere la polizza fideiussoria n. 2022.13.6623522 rilasciata in suo favore a garanzia delle obbligazioni assunte dall'appaltatrice nell'ambito del contratto di appalto avente ad Controparte_2
oggetto lavori di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione concluso tra le parti in data 6 aprile
2022.
L'attrice allegava di aver risolto il predetto contratto di appalto per grave inadempimento della
[...]
che alla data fissata per il termine di fine lavori aveva realizzato soltanto una minima parte CP_2
delle opere previste in contratto (stimata in sede di Accertamento Tecnico Preventivo radicato presso il
Tribunale di Genova in una percentuale pari al 19%); deduceva di aver subito ingenti danni per effetto di tale allegato inadempimento e di aver quindi diritto ad escutere la garanzia, con condanna della
Compagnia convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 122.000,00, pari al massimale previsto dalla garanzia stessa. si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la ed il Controparte_2
coobbligato al fine di eventualmente spiegare domanda di manleva nei loro confronti;
nel CP_3
merito, eccepiva la totale estraneità delle pretese attivate in giudizio dal perimetro della garanzia e chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea. pagina 3 di 10 Nello specifico, la Compagnia deduceva come la Polizza avesse ad oggetto solamente l'anticipazione eventualmente non recuperata dal committente e non valesse dunque a coprire in generale qualsiasi inadempimento dalla alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Controparte_2
Evidenziava, in ogni caso, come gravasse su parte attrice l'onere di dimostrare l'imputabilità degli inadempimenti lamentati alla così come la consistenza dei danni dalla stessa in tesi CP_2 CP_2
subiti.
Dopo la trattazione della causa e lo scambio delle memorie istruttorie, con Ordinanza del 12.4.2024 il
Giudice autorizzava la chiamata in causa della società appaltatrice.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_2
pertanto dichiarata contumace.
In assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, all'udienza del 15.07.2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189, ult. co., c.p.c.
***
La controversia verte di fatto sul contenuto della polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia convenuta a favore della odierna attrice a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_2 nell'ambito del contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione concluso tra la società e la società in data Parte_2 Controparte_2
6 aprile 2022.
Secondo parte attrice, la polizza sarebbe stata stipulata a garanzia degli obblighi in generale assunti dall'appaltatrice in virtù del contratto di appalto concluso con Controparte_2 [...]
e dunque varrebbe a coprire ogni inadempimento dell'appaltatrice predetta. Parte_2
La Compagnia convenuta contesta invece tale ricostruzione, e deduce che la polizza sarebbe stata stipulata esclusivamente a garanzia dell'anticipazione versata dal committente, pari nella specie al 20% del corrispettivo dell'appalto, e che la stessa varrebbe dunque a coprire solamente l'eventuale anticipazione non recuperata nel corso dell'esecuzione del contratto.
Ebbene, dinanzi ad una polizza contenente espressioni in effetti contradditorie, la questione non può che essere risolta tramite applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale, che depongono invero nel senso di una garanzia estesa a tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore in dipendenza del contratto appalto, e non limitata al mero recupero dell'anticipazione versata.
A confutare la tesi della Compagnia convenuta si pone già solo il contenuto della polizza stessa, che nonostante rechi nel proprio frontespizio un oggetto che parrebbe limitato alla sola “anticipazione sui lavori di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione da realizzare nel fabbricato ubicato in Andora”,
pagina 4 di 10 in realtà è ben diverso dal contenuto del modello di riferimento pubblicistico della garanzia per l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016.
Al contrario di quanto previsto dal modello pubblicistico, che delimita l'oggetto della garanzia specificatamente “alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori”, l'oggetto del Contratto di Polizza in esame è invece riferito agli
“obblighi” e “oneri facenti carico al Contraente verso l' stesso e per cui questi possa valersi Parte_3 della cauzione” (cfr. art. 1 Condizioni Generali di polizza, doc. 2 parte attrice), dicitura chiaramente più amplia della mera garanzia all'anticipazione versata.
La durata della garanzia è prevista in un anno, decorrente dal 22.04.2022 al 22.04.2023, indipendentemente quindi dall'intervenuto, totale o parziale, recupero dell'anticipazione erogata, e il premio è calcolato in base “all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto e il maggior tempo in esso previsto per ottenere la liberazione dalla garanzia” e senza quindi alcun tipo di riferimento all'ammontare dell'anticipazione versata (cfr. Frontespizio di polizza, doc. 2 parte attrice).
Nessuna clausola del contratto prevede inoltre il canonico svincolo - parziale e graduato - della garanzia in rapporto al progressivo avanzamento dei lavori e al recupero, da parte del committente, dell'anticipazione versata, ed anzi la liberazione dalla garanzia è prevista soltanto dietro restituzione dell'originale di polizza, con annotazione di svincolo, da parte dell'Assicurato, e dunque indipendentemente dallo stato di avanzamenti lavori.
Si tratta di differenze sostanziali che già sole avvicinano la polizza in esame al modello pubblicistico della garanzia definitiva, piuttosto che a quella per l'anticipazione.
Per definire l'ambito della polizza in questione non si può poi prescindere dalla lettura combinata di tutte le clausole contenute nelle Condizioni di polizza, “attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (cfr. art. 1363 c.c.)
Ebbene, nel frontespizio della polizza si legge anzitutto che la “
[...]
.si costituisce fidejussore per conto della Dimasi Group S.r.l…. Parte_4 sino alla concorrenza dell'importo di euro 122.000.00 nei confronti della società
[...]
in dipendenza del contratto stipulato in data 22.04.2022 (in seguito denominato Parte_2 semplicemente contratto) relativo a: “ANTICIPAZIONE SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA E NUOVA COSTRUZIONE DA REALIZZARE NEL FABBRICATO UBICATO IN
ANDORA”.
E' vero che l'oggetto della garanzia parrebbe limitato all'anticipazione, ma tale dicitura deve essere necessariamente letta unitamente alle clausole contenute nelle Condizioni Generali e Particolari di pagina 5 di 10 polizza, nonché alle clausole dello stesso contratto di appalto concluso tra e la Controparte_2
in quanto espressamente richiamato. Parte_2
In particolare, all'art. 6 lettera b) del Contratto di appalto si legge che: “l'appaltatore dichiara: di avere sottoscritto le seguenti polizze, legate al presente contratto ed opera ed emesse da Compagnie di assicurazione abilitate a norma di legge ad esercitare sul territorio italiano [omissis] di consegnare prima dell'inizio dei lavori, fideiussione a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto ed a copertura dell'anticipo che riceverà per un ammontare pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto” (doc. 1 parte attrice).
All'art. 1 [delimitazione del rischio] delle Condizioni generali del Contratto di polizza viene ribadito il medesimo presupposto, ovvero che “l'assicurazione è prestata dalla Società a favore dell' Parte_3 per gli obblighi e gli oneri facenti carico al Contraente verso l' stesso e per cui questi possa Parte_3 valersi della cauzione” (cfr. doc. 2 parte attrice).
All'art. 8 [avviso di sinistro – pagamento del risarcimento] delle Condizioni generali del Contratto di polizza si legge inoltre che: “l'assicurato deve comunicare, con lettera raccomandata alla Società, entro tre giorni dalla contestazione, ogni fatto o inadempienza del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza – Il risarcimento sarà effettuato dalla Società, nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge o di contratto, l' avrà acquisito il diritto di rivalersi Parte_3 sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società” (cfr. doc. 2 parte attrice).
Tale articolo è poi derogato dalle Condizioni Particolari di polizza sottoscritte espressamente dalle parti, secondo cui: “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, in seguito ad inadempimento, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e documentata dell'Assicurato, restando inteso che – ai sensi dell'art. 1944 c.c., la società non godrà del beneficio della preventiva escussione. Restano comunque salve le azioni di legge, qualora le somme versate risultino in tutto in parte non dovute” (doc. 2 parte attrice).
Ebbene, la lettura combinata della polizza in uno con il contratto di appalto, nonché l'uso di espressioni per definire l'oggetto della garanzia e il diritto dell'assicurato all'escussione della stessa chiaramente riferibili ad “inadempienze” del Contraente e agli “obblighi” ed “oneri” derivanti dal contratto di appalto, inducono ad interpretare la polizza nel senso indicato da parte attrice, ossia come garanzia posta a copertura degli obblighi assunti dall'appaltatore in pendenza del contratto di appalto, oltre che a copertura dell'anticipazione ricevuta.
pagina 6 di 10 Ad essere garantita dalla fideiussione deve pertanto ritenersi l'intera prestazione che avrebbe dovuto essere adempiuta dalla e non soltanto l'anticipazione versata. Controparte_2
Ciò premesso, occorre evidenziare che la Compagnia si è opposta alla pretesa di pagamento della polizza lamentando a) la mancata previa dimostrazione/indicazione dei danni patiti a seguito dell'inadempimento del debitore principale, b) l'obbligo del Beneficiario di compensare preventivamente tutti i debiti a qualsiasi titolo presenti nei confronti del Contraente.
Quanto al primo motivo, lo stesso risulta infondato.
La clausola, contenuta nelle Condizioni Particolari di polizza, che prevede il pagamento da parte della
Compagnia “entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e documentata dell' ” non subordina l'escussione della polizza alla previa dimostrazione o Parte_3 indicazione specifica dei danni subiti dall' , ed ha l'evidente funzione di ricondurre la Parte_3
garanzia in esame alla tipologia delle fideiussioni a prima richiesta.
Specifica, poi, che restano “comunque salve le azioni di legge, qualora le somme versate risultino in tutto in parte non dovute” (clausola cd. “solve et repete”, cfr. doc. 2 parte attrice).
Ne deriva che l'escussione della garanzia era subordinata semplicemente alla richiesta di pagamento scritta e documentata, e non anche alla prova dell'esistenza ed imputabilità dei danni alla Contraente.
In ogni caso, risulta provato documentalmente che con PEC 2.01.2023 Parte_2
abbia intimato alla la risoluzione contrattuale per grave inadempimento Controparte_2 dell'appaltatrice alle obbligazioni contrattuale (doc. 4 parte attrice).
Nella specie, la Committente si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 11 del contratto di appalto, che prevedeva espressamente la possibilità del Contraente, nel caso di ritardi superiori a due mesi imputabili all'appaltatore, di richiedere la risoluzione del contratto.
Si tratta di una risoluzione del tutto legittima, alla luce dei gravi ritardi maturati dall'impresa appaltatrice, che come accertato in sede di Accertamento Tecnico Preventivo radicato presso il
Tribunale di Savona, alla data del 03.11.2022 (rispetto ad una fine lavori prevista in contratto per il
31.10.2022) aveva realizzato soltanto il 19% delle opere da previste dal capitolato di appalto (doc. 15 parte attrice e allegati).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Compagnia convenuta, la relazione di consulenza tecnica effettuata nel procedimento ex art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Savona, contenente la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti e le numerose contestazioni effettuate dalla odierna attrice in pendenza di rapporto, vale a dimostrare l'imputabilità dei ritardi maturati alla sola ditta appaltatrice e, conseguentemente, il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali posto in essere dalla
[...]
CP_2
pagina 7 di 10 Dal documentato grave inadempimento della ditta appaltatrice discende dunque il diritto per la parte odierna attrice di escutere la polizza fideiussoria per cui è causa.
Quanto alla seconda eccezione sollevata dalla Compagnia convenuta, di compensazione di tutti i debiti del Beneficiario nei confronti del Contraente, la stessa risulta nuovamente infondata.
Dall'elaborato peritale conclusivo della procedura di ATP, in ordine alla “quantificazione dei danni” subiti dalla committenza per effetto del mancato completamento dei lavori nei termini contrattuali, si evince che la valutazione è di natura prevalentemente finanziaria ed è legata ai seguenti fattori:
- maggiori costi legati all'esposizione finanziaria (interessi su finanziamento bancario/assicurativo etc) per il prolungarsi del periodo del finanziamento, legato sia all'importo lavori appaltato sia agli eventuali interessi connessi all'acquisto dell'immobile;
- maggiori costi legati alle spese tecniche ed amministrative necessari per riappaltare i lavori rimanenti, ed al prolungarsi del cantiere;
- eventuali danni conseguenti al ritardo delle consegne degli immobili ai promittenti acquirenti (penali ritardata consegna etc).
Parte attrice ha poi espressamente provveduto ad una quantificazione, quanto meno parziale, di tali danni, giungendo ad una cifra di Euro 167.664,08, così determinata:
- Euro 15.250,00 quale penale contrattuale prevista nel contratto all'art. 11 (euro 250,00 per ogni giorno di calendario di ritardo alla fine contrattuale dei lavori – 31.10.2022 - ed il 31.12.2022 termine ultimo di consegna);
- Euro 82.497,57 (oltre Iva) quale differenza tra il valore delle opere eseguite e gli importi pagati;
- Euro 69.916,51 quale maggior costo sostenuto per il completamento del cantiere alla luce dei preventivi in atti.
Ne deriva che la parte attrice vanta nei confronti della un credito addirittura Controparte_2
superiore a quanto oggetto di polizza fideiussoria e che non v'è alcun controcredito della oggi opponibile CP_2
dalla Compagnia convenuta.
Deve pertanto ritenersi che l'intero importo garantito di € 122.000,00 sia legittimamente escutibile da parte dell' Parte_2
In conclusione, e alla luce di tutto quanto sopra esposto, le domande attoree devono essere accolte, e acclarato l'inadempimento della alle obbligazioni contrattuali, Controparte_2 [...]
deve essere dichiarata tenuta e condannata a Controparte_1 corrispondere a a titolo di garanzia, l'importo di € 122.000,00. Parte_2
pagina 8 di 10 In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla Compagnia convenuta, e in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 11 del contratto di polizza, deve essere accertato il diritto di di rivalersi sulla società Controparte_1
onde ottenere il rimborso di tutto quanto pagato alla a Controparte_2 Parte_2
titolo di garanzia, per capitali e spese, senza possibilità della di sollevare eccezione CP_2 CP_2
alcuna.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta
[...]
deve essere dichiarata tenuta e condannata a Controparte_1
rimborsare alla parte attrice le spese processuali, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro
260.000,00”, ridotti della metà per le ultime due fasi in ragione dell'attività in concreto svolta, e così per:
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.127,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 9.142,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. pagina 9 di 10 1004/2023 R.G. promossa da (parte attrice) contro Parte_2 [...]
(parte convenuta), (terza Controparte_1 Controparte_2
chiamata contumace):
1) Accerta e dichiara il grave inadempimento contrattuale della società alle Controparte_2
obbligazioni assunte nel contratto di appalto concluso con Parte_2
2) Accerta e dichiara la verificazione del presupposto per la liquidazione della polizza fideiussoria n.
13.66223522 del 22.04.2022 rilasciata in favore di dalla Parte_2 Parte_2 CP_1
a garanzia dell'adempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte dalla con il predetto contratto;
Controparte_2
3) Dichiara tenuta e condanna Controparte_1
al pagamento a favore di della somma di Euro 122.000,00, pari
[...] Parte_2 all'importo totale oggetto della garanzia;
4) Accerta e dichiara il diritto della Compagnia Controparte_1
di essere tenuta indenne dalla di quanto pagato in forza della
[...] Controparte_2
predetta garanzia;
5) Dichiara tenuta e condanna Controparte_1
a rimborsare a le spese processuali, liquidate in Euro 9.142,00 per
[...] Parte_2
compensi ed Euro 786,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 6.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa CE AMBROSIO
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa CE AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1004/2023 R.G. promossa da:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. GANDINI NICOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Voghera alla
Via Depretis n. 37, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SCOFONE
CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Assarotti 36/8 p, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
contro
: con sede in Milano, via Montenapoleone 8; Controparte_2
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE - avente per oggetto: polizza fideiussoria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (come da note di pc):
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
pagina 1 di 10 Contrariis reiectis, in via preliminare:
- accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Alessandria ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione, essendo il contratto di fideiussione stato stipulato presso la
Agenzia di
Alessandria X12 della convenuta, corrente in Tortona (Al) Largo Borgarelli n. 10 nel merito:
- Accertare e dichiarare che la soc. ha rilasciato il cantiere in Andora Via S. Controparte_2
Ambrogio n. 37 alla data del 31.12.2022 incompleto, avendo realizzato solo il 19% delle opere commissionate, come dalla stessa appaltatrice ammesso in data 09.11.2022;
- Accertare e dichiarare che la società risulta essere inadempiente alle obbligazioni Controparte_2
assunte nel contratto di appalto, per fatto e colpa alla medesima imputabile, non avendo con diligenza Adempiuto al mandato ricevuto e comunque per le ragioni di cui alla relazione dell'Arch
del 17.11.2022 da intendersi in questa sede richiamate;
Per_1
- Accertare e dichiarare che la polizza fideiussoria n. 13.66223522 del 22.04.2022 veniva rilasciata dalla convenuta alla soc. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte Controparte_2
nel contratto e delle somme ricevute a titolo di anticipazione dei compensi dovuti in forza del contratto di appalto sottoscritto tra la attrice e la soc. in relazione al cantiere di Andora, Via Controparte_2
S. Ambrogio n. 37
- Accertare e dichiarare la verificazione del presupposto per la liquidazione della polizza ai sensi degli artt. 1936 e seguenti cc, non avendo l'appaltatore adempiuto alle obbligazioni assunte e non essendo più in grado di poterlo fare, stante il rilascio del cantiere del 11.01.2023;
- Per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di Euro
122.000,00 pari all'importo oggetto della garanzia per le causali di cui in narrativa;
in ogni caso:
- con il favore delle spese legali oltre al rimb. spese gen. 15%, cna 4% ed Iva 22%;”
Per la parte convenuta (come da note di pc):
“ respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale:
− accerti e dichiari che la polizza di cui è causa è prestata a garanzia della restituzione dell'anticipazione contrattuale e non copre i danni asseritamente patiti dal Beneficiario;
pagina 2 di 10 − accerti e dichiari pertanto l'infondatezza della domanda e dichiari che nulla deve la Compagnia per
i titoli azionati in giudizio;
in via subordinata:
− accerti e dichiari che la domanda attorea non è provata, che l'asserito danno non sussiste e comunque non è quantificato ma meramente allegato e non quantificato;
− accerti e dichiari l'obbligo del Beneficiario di dedurre dall'escussione tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti al Contraente nonché le quote di anticipazione recuperata sui SAL;
in ogni caso:
− accerti e dichiari il diritto della Compagnia di essere tenuta indenne dal Contraente e dal coobbligato sig. di tutte le somme a qualsiasi titolo sborsate in forza della polizza di cui è CP_3 causa e per l'effetto pronunci i necessari provvedimenti di condanna;
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2023 conveniva dinanzi al Parte_2
Tribunale di Alessandria la al Controparte_1
fine di escutere la polizza fideiussoria n. 2022.13.6623522 rilasciata in suo favore a garanzia delle obbligazioni assunte dall'appaltatrice nell'ambito del contratto di appalto avente ad Controparte_2
oggetto lavori di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione concluso tra le parti in data 6 aprile
2022.
L'attrice allegava di aver risolto il predetto contratto di appalto per grave inadempimento della
[...]
che alla data fissata per il termine di fine lavori aveva realizzato soltanto una minima parte CP_2
delle opere previste in contratto (stimata in sede di Accertamento Tecnico Preventivo radicato presso il
Tribunale di Genova in una percentuale pari al 19%); deduceva di aver subito ingenti danni per effetto di tale allegato inadempimento e di aver quindi diritto ad escutere la garanzia, con condanna della
Compagnia convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 122.000,00, pari al massimale previsto dalla garanzia stessa. si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la ed il Controparte_2
coobbligato al fine di eventualmente spiegare domanda di manleva nei loro confronti;
nel CP_3
merito, eccepiva la totale estraneità delle pretese attivate in giudizio dal perimetro della garanzia e chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea. pagina 3 di 10 Nello specifico, la Compagnia deduceva come la Polizza avesse ad oggetto solamente l'anticipazione eventualmente non recuperata dal committente e non valesse dunque a coprire in generale qualsiasi inadempimento dalla alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Controparte_2
Evidenziava, in ogni caso, come gravasse su parte attrice l'onere di dimostrare l'imputabilità degli inadempimenti lamentati alla così come la consistenza dei danni dalla stessa in tesi CP_2 CP_2
subiti.
Dopo la trattazione della causa e lo scambio delle memorie istruttorie, con Ordinanza del 12.4.2024 il
Giudice autorizzava la chiamata in causa della società appaltatrice.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_2
pertanto dichiarata contumace.
In assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, all'udienza del 15.07.2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189, ult. co., c.p.c.
***
La controversia verte di fatto sul contenuto della polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia convenuta a favore della odierna attrice a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_2 nell'ambito del contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione concluso tra la società e la società in data Parte_2 Controparte_2
6 aprile 2022.
Secondo parte attrice, la polizza sarebbe stata stipulata a garanzia degli obblighi in generale assunti dall'appaltatrice in virtù del contratto di appalto concluso con Controparte_2 [...]
e dunque varrebbe a coprire ogni inadempimento dell'appaltatrice predetta. Parte_2
La Compagnia convenuta contesta invece tale ricostruzione, e deduce che la polizza sarebbe stata stipulata esclusivamente a garanzia dell'anticipazione versata dal committente, pari nella specie al 20% del corrispettivo dell'appalto, e che la stessa varrebbe dunque a coprire solamente l'eventuale anticipazione non recuperata nel corso dell'esecuzione del contratto.
Ebbene, dinanzi ad una polizza contenente espressioni in effetti contradditorie, la questione non può che essere risolta tramite applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale, che depongono invero nel senso di una garanzia estesa a tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore in dipendenza del contratto appalto, e non limitata al mero recupero dell'anticipazione versata.
A confutare la tesi della Compagnia convenuta si pone già solo il contenuto della polizza stessa, che nonostante rechi nel proprio frontespizio un oggetto che parrebbe limitato alla sola “anticipazione sui lavori di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione da realizzare nel fabbricato ubicato in Andora”,
pagina 4 di 10 in realtà è ben diverso dal contenuto del modello di riferimento pubblicistico della garanzia per l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016.
Al contrario di quanto previsto dal modello pubblicistico, che delimita l'oggetto della garanzia specificatamente “alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori”, l'oggetto del Contratto di Polizza in esame è invece riferito agli
“obblighi” e “oneri facenti carico al Contraente verso l' stesso e per cui questi possa valersi Parte_3 della cauzione” (cfr. art. 1 Condizioni Generali di polizza, doc. 2 parte attrice), dicitura chiaramente più amplia della mera garanzia all'anticipazione versata.
La durata della garanzia è prevista in un anno, decorrente dal 22.04.2022 al 22.04.2023, indipendentemente quindi dall'intervenuto, totale o parziale, recupero dell'anticipazione erogata, e il premio è calcolato in base “all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto e il maggior tempo in esso previsto per ottenere la liberazione dalla garanzia” e senza quindi alcun tipo di riferimento all'ammontare dell'anticipazione versata (cfr. Frontespizio di polizza, doc. 2 parte attrice).
Nessuna clausola del contratto prevede inoltre il canonico svincolo - parziale e graduato - della garanzia in rapporto al progressivo avanzamento dei lavori e al recupero, da parte del committente, dell'anticipazione versata, ed anzi la liberazione dalla garanzia è prevista soltanto dietro restituzione dell'originale di polizza, con annotazione di svincolo, da parte dell'Assicurato, e dunque indipendentemente dallo stato di avanzamenti lavori.
Si tratta di differenze sostanziali che già sole avvicinano la polizza in esame al modello pubblicistico della garanzia definitiva, piuttosto che a quella per l'anticipazione.
Per definire l'ambito della polizza in questione non si può poi prescindere dalla lettura combinata di tutte le clausole contenute nelle Condizioni di polizza, “attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (cfr. art. 1363 c.c.)
Ebbene, nel frontespizio della polizza si legge anzitutto che la “
[...]
.si costituisce fidejussore per conto della Dimasi Group S.r.l…. Parte_4 sino alla concorrenza dell'importo di euro 122.000.00 nei confronti della società
[...]
in dipendenza del contratto stipulato in data 22.04.2022 (in seguito denominato Parte_2 semplicemente contratto) relativo a: “ANTICIPAZIONE SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA E NUOVA COSTRUZIONE DA REALIZZARE NEL FABBRICATO UBICATO IN
ANDORA”.
E' vero che l'oggetto della garanzia parrebbe limitato all'anticipazione, ma tale dicitura deve essere necessariamente letta unitamente alle clausole contenute nelle Condizioni Generali e Particolari di pagina 5 di 10 polizza, nonché alle clausole dello stesso contratto di appalto concluso tra e la Controparte_2
in quanto espressamente richiamato. Parte_2
In particolare, all'art. 6 lettera b) del Contratto di appalto si legge che: “l'appaltatore dichiara: di avere sottoscritto le seguenti polizze, legate al presente contratto ed opera ed emesse da Compagnie di assicurazione abilitate a norma di legge ad esercitare sul territorio italiano [omissis] di consegnare prima dell'inizio dei lavori, fideiussione a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto ed a copertura dell'anticipo che riceverà per un ammontare pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto” (doc. 1 parte attrice).
All'art. 1 [delimitazione del rischio] delle Condizioni generali del Contratto di polizza viene ribadito il medesimo presupposto, ovvero che “l'assicurazione è prestata dalla Società a favore dell' Parte_3 per gli obblighi e gli oneri facenti carico al Contraente verso l' stesso e per cui questi possa Parte_3 valersi della cauzione” (cfr. doc. 2 parte attrice).
All'art. 8 [avviso di sinistro – pagamento del risarcimento] delle Condizioni generali del Contratto di polizza si legge inoltre che: “l'assicurato deve comunicare, con lettera raccomandata alla Società, entro tre giorni dalla contestazione, ogni fatto o inadempienza del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza – Il risarcimento sarà effettuato dalla Società, nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge o di contratto, l' avrà acquisito il diritto di rivalersi Parte_3 sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società” (cfr. doc. 2 parte attrice).
Tale articolo è poi derogato dalle Condizioni Particolari di polizza sottoscritte espressamente dalle parti, secondo cui: “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, in seguito ad inadempimento, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e documentata dell'Assicurato, restando inteso che – ai sensi dell'art. 1944 c.c., la società non godrà del beneficio della preventiva escussione. Restano comunque salve le azioni di legge, qualora le somme versate risultino in tutto in parte non dovute” (doc. 2 parte attrice).
Ebbene, la lettura combinata della polizza in uno con il contratto di appalto, nonché l'uso di espressioni per definire l'oggetto della garanzia e il diritto dell'assicurato all'escussione della stessa chiaramente riferibili ad “inadempienze” del Contraente e agli “obblighi” ed “oneri” derivanti dal contratto di appalto, inducono ad interpretare la polizza nel senso indicato da parte attrice, ossia come garanzia posta a copertura degli obblighi assunti dall'appaltatore in pendenza del contratto di appalto, oltre che a copertura dell'anticipazione ricevuta.
pagina 6 di 10 Ad essere garantita dalla fideiussione deve pertanto ritenersi l'intera prestazione che avrebbe dovuto essere adempiuta dalla e non soltanto l'anticipazione versata. Controparte_2
Ciò premesso, occorre evidenziare che la Compagnia si è opposta alla pretesa di pagamento della polizza lamentando a) la mancata previa dimostrazione/indicazione dei danni patiti a seguito dell'inadempimento del debitore principale, b) l'obbligo del Beneficiario di compensare preventivamente tutti i debiti a qualsiasi titolo presenti nei confronti del Contraente.
Quanto al primo motivo, lo stesso risulta infondato.
La clausola, contenuta nelle Condizioni Particolari di polizza, che prevede il pagamento da parte della
Compagnia “entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e documentata dell' ” non subordina l'escussione della polizza alla previa dimostrazione o Parte_3 indicazione specifica dei danni subiti dall' , ed ha l'evidente funzione di ricondurre la Parte_3
garanzia in esame alla tipologia delle fideiussioni a prima richiesta.
Specifica, poi, che restano “comunque salve le azioni di legge, qualora le somme versate risultino in tutto in parte non dovute” (clausola cd. “solve et repete”, cfr. doc. 2 parte attrice).
Ne deriva che l'escussione della garanzia era subordinata semplicemente alla richiesta di pagamento scritta e documentata, e non anche alla prova dell'esistenza ed imputabilità dei danni alla Contraente.
In ogni caso, risulta provato documentalmente che con PEC 2.01.2023 Parte_2
abbia intimato alla la risoluzione contrattuale per grave inadempimento Controparte_2 dell'appaltatrice alle obbligazioni contrattuale (doc. 4 parte attrice).
Nella specie, la Committente si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 11 del contratto di appalto, che prevedeva espressamente la possibilità del Contraente, nel caso di ritardi superiori a due mesi imputabili all'appaltatore, di richiedere la risoluzione del contratto.
Si tratta di una risoluzione del tutto legittima, alla luce dei gravi ritardi maturati dall'impresa appaltatrice, che come accertato in sede di Accertamento Tecnico Preventivo radicato presso il
Tribunale di Savona, alla data del 03.11.2022 (rispetto ad una fine lavori prevista in contratto per il
31.10.2022) aveva realizzato soltanto il 19% delle opere da previste dal capitolato di appalto (doc. 15 parte attrice e allegati).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Compagnia convenuta, la relazione di consulenza tecnica effettuata nel procedimento ex art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Savona, contenente la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti e le numerose contestazioni effettuate dalla odierna attrice in pendenza di rapporto, vale a dimostrare l'imputabilità dei ritardi maturati alla sola ditta appaltatrice e, conseguentemente, il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali posto in essere dalla
[...]
CP_2
pagina 7 di 10 Dal documentato grave inadempimento della ditta appaltatrice discende dunque il diritto per la parte odierna attrice di escutere la polizza fideiussoria per cui è causa.
Quanto alla seconda eccezione sollevata dalla Compagnia convenuta, di compensazione di tutti i debiti del Beneficiario nei confronti del Contraente, la stessa risulta nuovamente infondata.
Dall'elaborato peritale conclusivo della procedura di ATP, in ordine alla “quantificazione dei danni” subiti dalla committenza per effetto del mancato completamento dei lavori nei termini contrattuali, si evince che la valutazione è di natura prevalentemente finanziaria ed è legata ai seguenti fattori:
- maggiori costi legati all'esposizione finanziaria (interessi su finanziamento bancario/assicurativo etc) per il prolungarsi del periodo del finanziamento, legato sia all'importo lavori appaltato sia agli eventuali interessi connessi all'acquisto dell'immobile;
- maggiori costi legati alle spese tecniche ed amministrative necessari per riappaltare i lavori rimanenti, ed al prolungarsi del cantiere;
- eventuali danni conseguenti al ritardo delle consegne degli immobili ai promittenti acquirenti (penali ritardata consegna etc).
Parte attrice ha poi espressamente provveduto ad una quantificazione, quanto meno parziale, di tali danni, giungendo ad una cifra di Euro 167.664,08, così determinata:
- Euro 15.250,00 quale penale contrattuale prevista nel contratto all'art. 11 (euro 250,00 per ogni giorno di calendario di ritardo alla fine contrattuale dei lavori – 31.10.2022 - ed il 31.12.2022 termine ultimo di consegna);
- Euro 82.497,57 (oltre Iva) quale differenza tra il valore delle opere eseguite e gli importi pagati;
- Euro 69.916,51 quale maggior costo sostenuto per il completamento del cantiere alla luce dei preventivi in atti.
Ne deriva che la parte attrice vanta nei confronti della un credito addirittura Controparte_2
superiore a quanto oggetto di polizza fideiussoria e che non v'è alcun controcredito della oggi opponibile CP_2
dalla Compagnia convenuta.
Deve pertanto ritenersi che l'intero importo garantito di € 122.000,00 sia legittimamente escutibile da parte dell' Parte_2
In conclusione, e alla luce di tutto quanto sopra esposto, le domande attoree devono essere accolte, e acclarato l'inadempimento della alle obbligazioni contrattuali, Controparte_2 [...]
deve essere dichiarata tenuta e condannata a Controparte_1 corrispondere a a titolo di garanzia, l'importo di € 122.000,00. Parte_2
pagina 8 di 10 In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla Compagnia convenuta, e in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 11 del contratto di polizza, deve essere accertato il diritto di di rivalersi sulla società Controparte_1
onde ottenere il rimborso di tutto quanto pagato alla a Controparte_2 Parte_2
titolo di garanzia, per capitali e spese, senza possibilità della di sollevare eccezione CP_2 CP_2
alcuna.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
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In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta
[...]
deve essere dichiarata tenuta e condannata a Controparte_1
rimborsare alla parte attrice le spese processuali, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro
260.000,00”, ridotti della metà per le ultime due fasi in ragione dell'attività in concreto svolta, e così per:
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.127,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 9.142,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. pagina 9 di 10 1004/2023 R.G. promossa da (parte attrice) contro Parte_2 [...]
(parte convenuta), (terza Controparte_1 Controparte_2
chiamata contumace):
1) Accerta e dichiara il grave inadempimento contrattuale della società alle Controparte_2
obbligazioni assunte nel contratto di appalto concluso con Parte_2
2) Accerta e dichiara la verificazione del presupposto per la liquidazione della polizza fideiussoria n.
13.66223522 del 22.04.2022 rilasciata in favore di dalla Parte_2 Parte_2 CP_1
a garanzia dell'adempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte dalla con il predetto contratto;
Controparte_2
3) Dichiara tenuta e condanna Controparte_1
al pagamento a favore di della somma di Euro 122.000,00, pari
[...] Parte_2 all'importo totale oggetto della garanzia;
4) Accerta e dichiara il diritto della Compagnia Controparte_1
di essere tenuta indenne dalla di quanto pagato in forza della
[...] Controparte_2
predetta garanzia;
5) Dichiara tenuta e condanna Controparte_1
a rimborsare a le spese processuali, liquidate in Euro 9.142,00 per
[...] Parte_2
compensi ed Euro 786,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 6.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa CE AMBROSIO
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