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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 25.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4645 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Isidoro Toscano, giusta delega allegata alla memoria di costituzione del nuovo difensore depositata il 19.9.2025 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, 42;
e
1 Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni e Mariolina Bernardini, per procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Giovanbattista Vico, 22;
e avv. Marialaura Bruni, in qualità di curatore speciale di e Parte_2
(nati il 2.11.2014), Persona_1
con studio in Roma, viale delle Milizie, 20;
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12286/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.8.2023.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio il 23.6.2008 Controparte_1 Parte_1
ed hanno avuto due figli, , nati il 2.11.2014; Parte_2 Persona_1
con ricorso depositato l'1.3.2016, ha adito il Tribunale di Roma Controparte_1
per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi, nonché, previa CTU, per ottenere l'affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita e con previsione di un assegno per il mantenimento mensile dei minori, a proprio carico, di € 400,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
2 costituitasi in giudizio, ha chiesto che le fossero affidati i Parte_1
figli in via esclusiva, con previsione di incontri protetti con il padre, nonché con riconoscimento di un assegno per il loro mantenimento, a carico di quest'ultimo, dell'importo mensile di € 500,00;
all'esito dell'udienza presidenziale del 15.9.2016 è stata disposta una CTU sulla situazione psicologica delle parti e, nelle more del deposito della perizia, con ordinanza del 24.2.2017, è stato disposto l'affidamento dei minori alla madre, con visite protette da parte del padre, a carico del quale è stato posto un assegno per il mantenimento dei figli, dell'importo di € 400,00 mensili;
acquisita la perizia, con ordinanza del 25.7.2017, ritenuta la non idoneità genitoriale delle parti, i minori sono stati affidati ai Servizi Sociali, incaricati altresì di svolgere un'attività di monitoraggio del nucleo familiare e di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
con ordinanza del 18.12.2018, il G.I., acquisita la relazione dei Servizi Sociali del 19.11.2018, che attestava la positività della relazione padre-figli, ha disposto che fosse avviato un percorso SISMIF ed ha nominato un curatore speciale nell'interesse dei minori;
con successiva ordinanza del 18.6.2019, sono stati ulteriormente incrementati gli incontri padre-figli;
acquisita in data 16.1.2020 un'ulteriore CTU sulla personalità delle parti, con ordinanza del 21.2.2020, il Tribunale ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di , l'affidamento esclusivo di Parte_1
al padre, con possibilità per la madre Parte_2 Persona_1
di incontrare i figli in forma protetta, presso uno spazio neutro;
3 con successivo decreto del 18.3.2020, ha incaricato il curatore speciale dei minori di dare esecuzione al precedente provvedimento;
in data 20.4.2020, il curatore speciale ha rappresentato l'impossibilità di dar esecuzione al provvedimento, per sopravvenuta irreperibilità della resistente, che, in seguito, si è accertato essersi trasferita in Calabria durante l'emergenza
COVID, presso i suoi genitori, senza aver preventivamente fornito alcun avviso, né aver chiesto alcuna autorizzazione;
con successivo provvedimento dell'11.10.2021, il Tribunale, rilevato che ogni tentativo del curatore speciale di dar esecuzione alla precedente ordinanza del
21.2.2020 era risultato vano, ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale di;
ha sospeso la responsabilità genitoriale di Parte_1
ha nominato il Sindaco di Roma tutore dei minori;
ha disposto Controparte_1
il loro rientro a Roma, per essere collocati in casa famiglia, prevedendo incontri protetti con entrambi i genitori;
anche tale provvedimento è rimasto ineseguito e con successiva ordinanza del
24.5.2022, il Tribunale ha disposto che il tutore, avvalendosi dell'ausilio della
Questura di Roma, provvedesse all'allontanamento dei bambini dal luogo di dimora in Calabria, per essere collocati presso l'abitazione paterna, con attivazione di un servizio di educativa domiciliare e previsione di incontri protetti con la madre, reiterando l'invito a quest'ultima a sottoporsi ad un percorso di psicoterapia individuale;
neppure tale provvedimento, tuttavia, ha avuto attuazione per la strenua opposizione resa da , che si è avvinghiata alla mamma, Persona_1
rifiutandosi di avvicinarsi al padre, accusato di toccarle “la patatina e ad MO il pisellino”;
4 su richiesta avanzata dal tutore, in data 13.10.2022, è stato, quindi, disposto il collocamento dei minori con la madre presso una casa famiglia, ma il nucleo ne è stato allontanato dopo pochi giorni, in ragione del comportamento aggressivo reiteratamente tenuto da nei confronti degli altri Parte_2
minori presenti;
infine, con la sentenza depositata il 16.8.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
ha dichiarato decaduta Parte_1
dalla responsabilità genitoriale ed ha affidato Parte_2 Persona_1
in via esclusiva al padre;
ha revocato la nomina del tutore;
ha disposto il trasferimento dei minori dal Comune di Rossano-Corigliano a Roma, eventualmente anche con l'ausilio della Forza Pubblica, prevedendo il loro collocamento in casa famiglia e la loro presa in carico da parte del ha Pt_3
incaricato i Servizi Sociali di regolamentare le visite dei genitori ai figli;
ha revocato il contributo mensile di mantenimento di € 400,00, posto a carico di ha ripartito tra i genitori le relative spese straordinarie;
ha Controparte_1
condannato al pagamento di € 40.000,00 per ciascun figlio, Parte_1
per i reiterati e gravi inadempimenti dei provvedimenti emessi a tutela dei minori;
ha altresì condannato al pagamento di € 5.000,00 in Parte_1
favore della Cassa delle ammende;
ha, infine, condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite;
con ricorso depositato il 26.9.2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, deducendo di aver compiuto il percorso di psicoterapia individuale indicato dal Tribunale e di non presentare alcuna psicopatologia e contestando l'attualità della CTU svolta nel primo grado del giudizio;
ha rappresentato il potenziale pregiudizio che l'allontanamento dei bambini dalla realtà territoriale in cui si erano inseriti avrebbe potuto arrecare loro;
ha
5 concluso chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, fosse dichiarata la propria idoneità genitoriale nei confronti dei figli;
che i minori le fossero affidati in via esclusiva e che fossero collocati presso di sé, nell'attuale dimora, con previsione di un assegno di mantenimento, a carico del padre, dell'importo mensile di € 750,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi Controparte_1
dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestandone la fondatezza ed ha concluso per il relativo rigetto;
in data 18.4.2024 si è costituito il curatore speciale dei minori, eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandone il fondamento, nonché contestando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sollevata dall'appellante;
il Procuratore Generale, il 16.4.2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione;
i Servizi Sociali di Roma hanno depositato numerose relazioni di aggiornamento: in data 29.1.2024 (cui è allegata una relazione dei Servizi del
Comune di Coregliano-Rossano del 12.1.2024), 7 e 8 marzo 2024, 17 e 22 luglio
2024, 22.10.2024, 24.3.2025 e 5.9.2025;
con ordinanza depositata il 26.4.2024, il Collegio ha respinto l'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza di prime cure proposta dall'appellante e ha incaricato il CTU, già nominato dal Tribunale, di attualizzare la perizia all'epoca depositata;
in data 23.7.2025, è stata depositata la CTU e, autorizzato con ordinanza del
21.7.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
6 25.9.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
In via preliminare, dev'essere respinta l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., sollevata da e dal curatore Controparte_1
speciale dei minori, avendo l'appellante compiutamente formulato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, evidenziando la riforma che intendeva ottenerne.
Nel merito, all'esito delle numerose relazioni di aggiornamento trasmesse dai
Servizi Sociali e della perizia depositata in atti dal CTU, che già nel primo grado del giudizio aveva valutato le capacità genitoriali delle parti, l'appello deve ritenersi assolutamente infondato.
In particolare, richiamati tutti i gravissimi comportamenti tenuti da
[...]
nel corso del giudizio svoltosi davanti al Tribunale (dei quali già si Parte_1
è dato conto), osserva la Corte che l'appellante, lungi dall'aver dimostrato alcuna resipiscenza -magari per effetto del percorso di psicoterapia che asserisce (ma non documenta) di aver intrapreso- durante la presente fase processuale, ha pervicacemente continuato a dimostrare di non riuscire ad elaborare alcuna capacità di autocritica e di non comprendere la gravità delle conseguenze pregiudizievoli del proprio agire sui suoi stessi figli.
Più specificatamente, già dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali il
17.7.2024 (la prima meritevole di essere presa in considerazione), è emerso come abbia manifestato una forte quota d'ansia anche solo Parte_1
a fronte dell'opportunità di preparare i suoi figli ai futuri incontri protetti con
7 il padre, impedendo agli assistenti sociali di rimanere soli con , Persona_1
così da poter controllare quanto stesse accadendo e dimostrando assoluta diffidenza nei confronti degli operatori.
La successiva relazione depositata il 22.10.2024, riporta testualmente che gli incontri protetti tra e i minori, benchè preceduti da due ulteriori Controparte_1
incontri preliminari con i bambini per prepararli a rivedere il padre, “sono stati caratterizzati da elementi di forte criticità dettati dalle difficoltà mostrate dalla signora nell'allontanarsi lasciando i bambini alla presenza del padre e delle Parte_1
professioniste del servizio”: , di fatto, si è sempre tenuta a distanza Persona_1
dal padre e, in un'occasione, quando questi le si è avvicinato per farle una carezza, ha pianto;
invece, è riuscito ad interagire Parte_2
maggiormente con giocando con lui e sorridendogli. Controparte_1
I Servizi hanno, quindi, sottolineato la relazione disfunzionale tra madre e figlia: “la risonanza emotiva della madre, di diffidenza e timore, si riflette inevitabilmente nella costruzione esperienziale di ”. Per_1
Nel corso dell'accesso domiciliare, inoltre, si è riscontrato che l'abitazione del nucleo era trascurata e pulita solo superficialmente e approssimativamente;
sulla parete dietro al letto in cui dormono mamma e figlia sono appese lettere dalle quali è emersa “una relazione di accudimento invertita nel senso che le parole scritte da sembrerebbero quelle di una madre che rivolge continue Per_1
rassicurazioni alla figlia”; MO Giovanni, che a causa del disturbo autistico da cui è affetto non frequenta la scuola, sembra vivere davanti allo schermo di un
PC; i nonni materni, che abitano nello stesso residence dove si trova l'appartamento di , hanno mostrato di non curarsi Parte_1
particolarmente dei nipoti, con i quali non risultano aver instaurato “una relazione positiva e sicura”.
8 La successiva relazione, trasmessa dai Servizi Sociali il 24.3.2025, dando atto dell'incontro avvenuto alla presenza del CTU per lo svolgimento delle operazioni peritali, ha confermato le dinamiche disfunzionali del rapporto madre-figlia e del perdurare del pensiero “paranoico e persecutorio” di
[...]
: “le difficoltà emerse hanno riguardato in particolar modo la separazione Parte_1
madre-figlia, costellata da elementi fusionali tali da essere l'una il rinforzo dell'altra, sia nel confermare credenze radicate rispetto alla relazione duale, sia nell'agito che, laddove ha mostrato divergenza, è stato vissuto dalla bambina consenso di colpa”.
I Servizi hanno anche attestato come abbia continuato a Parte_1
porsi in modo “ostile e svalutante” nei loro confronti e ad interferire nello svolgimento delle operazioni peritali.
Solo l'ultima relazione dei Servizi, trasmessa il 5.9.2025 e redatta da un'operatrice non presente nelle precedenti occasioni d'incontro, alquanto singolarmente, ha rappresentato una realtà diversa: senza dare in alcun modo conto del rapporto , si è limitata (piuttosto acriticamente) a Parte_4
descrivere l'attività di cura quotidiana di nei confronti dei Parte_1
figli, riportando ogni possibile riscontrata difficoltà unicamente alla condizione di disabilità di giungendo –in contraddizione con Parte_2
quanto indicato nella precedente relazione, ma senza far riferimento ad alcuno specifico elemento concreto- ad affermare che la nonna materna sarebbe “una presenza stabile e un punto di riferimento affettivo e pratico nella vita quotidiana dei minori, configurandosi come una rete di supporto significativa per la madre e i bambini”.
La palese inattendibilità di tale ultima relazione, che, peraltro, sembra essere il frutto di una valutazione superficiale che non ha inteso approfondire la complessità del rapporto madre-figlia, emerge sol che si consideri la
9 contraddittorietà con le precedenti relazioni redatte dagli stessi Servizi (benchè da diverse persone fisiche) e, soprattutto, l'assoluta difformità da quanto riferito dal CTU, all'esito di un'accurata analisi personologica, sorretta da approfonditi riscontri scientifici.
In particolare, il perito, all'esito della visita domiciliare effettuata in Calabria alla presenza di e dei figli (che hanno 10 anni), ha Parte_1
evidenziato che per la patologia autistica da cui è affetto, non Parte_2
frequenta alcuna scuola e non è in grado di comunicare;
ciò nonostante dorme in una sua camera, adiacente a quella della madre che, invece, quest'ultima condivide con , benchè sia presente nell'abitazione un'ulteriore Persona_1
camera vuota, in cui la bambina riferisce che si trova (solo) una bambola;
sulla parete dov'è il letto in cui dormono madre e figlia ci sono diverse scritte realizzate dalla bambina: “Non ti lascerò mai per tutta la vita fin quando morirai”,
“tu sei il mio amore grandissimo, il mio angelo custode sei stupenda e speciale e quando morirai la ti farà vedere cose belle”, “sei la miglior mamma che ci sia al Per_2
mondo e ti starò sempre accanto anche quando morirai”, che denotano un pensiero di morte (e di abbandono) nella minore, che, lungi dall'essere indice di serenità, sono certamente sintomatiche della sua inquietudine.
Sentita dal CTU, ha dimostrato di non saper rispondere ai Parte_1
quesiti posti dal perito in modo chiaro, fornendo piuttosto “racconti egoriferiti e poco pertinenti”; l'ambiente in cui il nucleo vive è risultato “trascurato e disorganizzato”.
Il perito d'ufficio, preso atto del fatto che ha dichiarato di non Persona_1
voler vedere il padre;
del fatto che è rimasto inaccessibile, Parte_2
perso “nelle sue immagini e nei suoi pensieri”; dell'ostilità di , Parte_1
che presenta una personalità con tratti paranoidei, ha, quindi, concluso
10 sottolineando la gravità delle condizioni generali in cui versano i gemelli: entrambi soffrono di disturbi neuropsichiatrici e sono apparsi molto sofferenti;
la circostanza che cui è stato diagnosticato un disturbo dello Parte_2
spettro autistico, non frequenti la scuola, deve considerarsi un fattore di rischio per il minore, ormai giunto in età preadolescenziale;
è apparsa Persona_1
fortemente influenzata dalla madre, nei cui confronti ha sviluppato forti sensi di colpa;
“le caratteristiche personologiche e psicopatologiche della signora Parte_5
… e il contesto in cui vivono, privano i minori di importanti esperienze produttive,
[...]
condizionando fortemente lo sviluppo delle capacità di ciascuno”.
Più specificatamente, il CTU ha evidenziato le gravi e patologiche criticità del profilo personologico di , contrapponendo la sua Parte_1
personalità -fortemente nociva al sano sviluppo psicofisico dei bambini e connotata da un delirio di onnipotenza e da una assoluta propria deresponsabilizzazione- a quella di che, viceversa, “mostra un Controparte_1
profilo caratterizzato da una buona tenuta dell'Io, delle funzioni cognitive valide”, seppur -del tutto comprensibilmente- coesistenti con un senso di frustrazione, conseguente all'impossibilità di relazionarsi, ormai da tempo, con i propri figli,
a causa del grave comportamento materno.
Deve, inoltre, darsi conto del fatto che il CTU ha puntualmente riscontrato le note critiche formulate dal CTP di , evidenziando l'assoluta Parte_1
necessità di discostarsi dalle conclusioni cui questi è pervenuto, nell'esclusivo interesse dei bambini.
In particolare, il perito d'ufficio, premesso un dato sottovalutato dal perito di parte –ossia la circostanza che l'appellante, già durante il giudizio di primo grado e per tutta la durata di questa fase processuale, si è sempre posta in contrapposizione con gli operatori investiti del compito di supportarla,
11 dimostrando anche assoluta noncuranza rispetto alle decisioni dell'autorità giudiziaria-, nel valutare la personalità di , ha chiarito che Parte_1
“seguire i propri convincimenti in maniera così pervicace anche di fronte ad evidenze contrarie assume da un punto di vista psicopatologico la connotazione di contenuto delirante”; il CTU ha osservato che tali aspetti psicopatologici della personalità dell'appellante (che, pur essendo già stata dichiarata decaduta dal Tribunale, ha continuato ad assumere unilateralmente ogni decisione riguardante i figli, escludendo completamente il padre dalle loro vite) “incidono fortemente sull'ambiente di vita dei minori, che tutto è tranne che sano”, come, invece, sostenuto dal CTP;
i bambini, già valutati dal perito d'ufficio nel primo grado del giudizio, lungi dall'essere cresciuti, sono, piuttosto, “regrediti”;
[...]
in particolare, durante le operazioni peritali, ha tenuto Pt_2
comportamenti non controllati e si è placato solo giocando con il proprio tablet;
pur essendo, in qualche modo, la madre legata ai propri figli, “trattasi di un legame patologico di una donna problematica, che non ha mostrato critica e volontà di collaborazione”.
In conclusione, il perito d'ufficio ha inequivocabilmente chiarito che: “la disfunzionalità osservata e perpetuata è notevolmente più dannosa di un distacco da una madre a suo modo affezionata ai figli, ma caratterizzata da elementi psicopatologici
e disfunzionali che hanno una portata ben superiore alla sofferenza di un distacco”.
Il CTU, pertanto, accertata l'inidoneità genitoriale dell'appellante, allo stato non recuperabile -proprio in ragione dell'assenza di consapevolezza del pregiudizio che con il proprio comportamento la madre ha arrecato e sta continuando ad arrecare ai figli-, ha concluso per l'urgenza di un immediato trasferimento di ed presso una struttura Persona_1 Parte_2
terapeutica-assistenziale-residenziale, a Roma, con temporaneo affidamento dei minori ai Servizi Sociali. 12 Ritiene la Corte che tali conclusioni siano assolutamente condivisibili e che, pertanto, ritenuto il maggior danno che la protrazione della convivenza con arrecherebbe ai minori, rispetto al loro allontanamento, Parte_1
pur nella drammaticità di tale scelta (soprattutto in presenza di un bambino disabile), debba essere disposto l'immeditato trasferimento dei bambini presso una struttura terapeutica con personale altamente specializzato, individuata dai Servizi Sociali, che provvederanno ad inserirvi tempestivamente Per_1
e anche avvalendosi dell'ausilio della Forza Pubblica.
[...] Parte_2
Occorre, infatti, porre immediato rimedio ad una situazione imposta dalla madre, che è stata fonte di sofferenza per i minori e che ha arrecato loro un pregiudizio tale da determinarne una regressione, piuttosto che il sano sviluppo psicofisico, cui avrebbero avuto diritto.
I Servizi affidatari dei minori (individuati facendo riferimento al luogo di residenza del padre), inoltre, avvieranno una serie di incontri protetti con che pure si dovrà sottoporre ad un percorso di psicoterapia, in Controparte_1
vista di un prossimo collocamento dei bambini presso di sè e del conseguente relativo affidamento.
Per quel che concerne , invece, i Servizi si occuperanno di Parte_1
avviare incontri protetti madre-figli, solo dopo che anche l'appellante abbia documentalmente dimostrato di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico individuale e allorquando il sanitario che l'abbia presa in carico attesti, assumendosene le relative responsabilità, che la medesima sia in condizioni di riavvicinarsi a propri figli, senza nuocergli.
Il Collegio ritiene di poter addivenire a tali determinazioni senza necessità di disporre l'ascolto dei minori: da un lato, in ragione dell'età dei medesimi (che
13 non hanno neppure 11 anni); dall'altro, in considerazione delle specifiche condizioni di salute di affetto da autismo. Parte_2
Infine, deve osservarsi che la CTP depositata da è redatta Parte_1
su carta intestata della e reca, su ogni Controparte_2
pagina, il relativo timbro.
La Corte, ritenuto che l'eventuale incompatibilità tra la funzione pubblica e quella di consulente privato svolta dal CTP, dott. (che sembra Persona_3
aver svolto tale incarico nell'esercizio del suo ruolo di dipendente pubblico) possa integrare gli estremi di una condotta criminosa, dispone trasmettersi gli atti alla Procura delle Repubblica di Castrovillari, per le valutazioni di sua competenza.
In considerazione di tutto quanto esposto, in conclusione, deve respingersi l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado Parte_1
e condannarsi l'appellante a rifondere alle altre parti le spese di lite.
Sussistono i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 12286/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.8.2023;
dispone che i Servizi Sociali competenti in ragione del Municipio di residenza dell'appellato, cui i minori sono affidati, provvedano all'immeditato trasferimento di e presso una struttura Persona_1 Parte_6
14 terapeutica con personale altamente specializzato, a Roma, individuata dagli stessi Servizi Sociali, anche avvalendosi dell'ausilio della Forza Pubblica;
dispone che i Servizi affidatari avviino tempestivamente gli incontri protetti tra e i figli, invitando il padre a sottoporsi ad un percorso di Controparte_1
psicoterapia individuale, in vista di un prossimo collocamento dei bambini presso di sè e del conseguente relativo affidamento, quando i Servizi stessi lo riterranno opportuno;
dispone che gli incontri protetti madre-figli vengano avviati dai Servizi Sociali solo se e quando l'appellante abbia documentalmente dimostrato di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico individuale e allorquando il sanitario che l'abbia presa in carico attesti, assumendosene le relative responsabilità, che la medesima sia in condizioni di riavvicinarsi a propri figli, senza nuocergli;
dispone trasmettersi la CTP redatta dal dott. alla Procura della Persona_3
Repubblica di Castrovillari per le opportune valutazioni di competenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 6.300,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%,
Iva e Cpa come per legge, per ciascuna delle parti costituite;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
15