Articolo 6 della Legge 10 maggio 1982, n. 251
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 maggio 1982
Art. 6.
Gli articoli 76 e 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono sostituiti dal seguente:
"Nei casi di invalidita' permanente, assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno e' erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non e' cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo e' consentita l'opzione tra I vari assegni da parte dei beneficiari".
A partire dal 1 luglio 1983 l'importo dell'assegno e' rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 30 maggio 1982
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