Versione
30 maggio 1982
30 maggio 1982
Art. 6.
Gli articoli 76 e 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono sostituiti dal seguente:
"Nei casi di invalidita' permanente, assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno e' erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non e' cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo e' consentita l'opzione tra I vari assegni da parte dei beneficiari".
A partire dal 1 luglio 1983 l'importo dell'assegno e' rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
Gli articoli 76 e 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono sostituiti dal seguente:
"Nei casi di invalidita' permanente, assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno e' erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non e' cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo e' consentita l'opzione tra I vari assegni da parte dei beneficiari".
A partire dal 1 luglio 1983 l'importo dell'assegno e' rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Venezia, sentenza 29/03/2022, n. 222Provvedimento: […] CP_L' si è costituito in giudizio rivendicando la legittimità del recupero dell'indebito per avvenuta riscossione dell' indennità di accompagnamento in situazione di incompatibilità rispetto alla Org_riscossione dall' ex art 1 legge 508/1988 trattandosi di provvidenze aventi analoga finalità, salva l'opzione ex art. 6 legge n. 251 del 1982, e chiedendo dunque il rigetto del ricorso .Leggi di più...
- principio di settore indebito assistenziale·
- art. 2033 c.c.·
- dolo comprovato accipiens·
- affidamento meritevole di tutela·
- revoca beneficio assistenziale·
- ripetizione indebito assistenziale·
- art. 38 Cost.·
- indennità di accompagnamento·
- incompatibilità prestazioni assistenziali·
- prescrizione decennale