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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2446/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2446/2024
Oggi 12 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. LADDOMADA MARCO oggi sostituito da avv. Pasquale Stani il quale, Parte_1
previa declaratoria del rilievo ex adverso formulato di inammissibilità del ricorso, insiste per l'accoglimento dell'opposizione nonché per le richieste istruttorie tutte formulate nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa.
Per l'avv. MINUCCI ANNALISA oggi sostituito dall'avv. Francesca Palagi Parte_2 la quale insiste preliminarmente nell'eccezione di inammissibilità in quanto è stato impugnato un atto endoprocedimentale e nel merito ed in via istruttoria si riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso.
Dopo essersi riportati agli atti e dopo breve discussione orale sulle eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. sull'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del dando lettura del dispositivo alle ore 16.00. Parte_2
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. di R.G. 2446 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2024, promossa da,
Parte_1
con avv.ti Massimiliano Manzo e Marco Laddomada giusto mandato in atti
-ricorrente contro
Parte_2
con avv.ti Annalisa Minucci e Antonella Pisapia giusto mandato in atti
- resistente
Oggetto: opposizione avverso il verbale n. 36804 notificato il 29.01.2024 2022, ai sensi dell'art.10 comma 2 L.447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti a seguito di discussione odierna di cui al verbale allegato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato il verbale di accertamento e contestazione n. 36804 redatto dagli Agenti Parte_1
della Polizia Municipale di , notificato il 29.01.2024 2022, con il quale veniva rappresentata la Pt_2
pagina 2 di 5 violazione dell'art.10 comma 2 L.447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” da parte della discoteca (Blue Velvet, via d'Altafronte 14/R), corrispondente alla Società sanzionata, nella notte del
16-17 dicembre 2023.
A fondamento dell'opposizione la ha lamentato: Parte_1
- la Violazione art. 14 l. 689/1981 per mancata notifica immediata;
- la genericità del verbale, la violazione del diritto di difesa, l'eccesso di potere anche per difetto di motivazione attesa l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento e per mancata partecipazione al procedimento amministrativo;
- l'assenza dei presupposti per la sanzione e la buona fede della Società.
Sulla scorta di tali rilievi la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…previo ogni e più Parte_1 opportuno accertamento e decisione processuale volta a garantire il contraddittorio, -Previa sospensione per le ragione summenzionate, avverso la sanzione amministrativa comminata a seguito del verbale di accertamento di cui in oggetto, per le ragioni sovra enunciate, chiedendo
l'annullamento di esse.
- In subordine, anche laddove venissero ravvisati i presupposti, si chiede che la sanzione venga ritenuta inoffensiva e quindi stralciata.
- In estremo subordine, si chiede applicarsi comunque una misura ridotta, dato il comportamento in buona fede tenuto.”.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare l'inammissibilità del Parte_2
ricorso in quanto il verbale impugnato difetterebbe della condizione di procedibilità per la tutela giurisdizionale;
nel merito contestando le censure mosse dalla ricorrente all'atto impugnato ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale versata in atti, non esaminate le istanze istruttorie formulate in quanto viene decisa oggi sull'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Parte_2
*** *** ***
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per come tempestivamente sollevata dalla difesa del Parte_2
L'opposizione è stata proposta dalla società ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689/1981 avverso Parte_1
un verbale di accertamento di una violazione amministrativa in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico di cui alla L. 447/95.
pagina 3 di 5 Ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689/81, l'opposizione, regolata dall'art. 6 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, può essere proposta contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca.
Il verbale con cui si contesta la violazione, difatti, ha natura di atto endoprocedimentale privo cioè di idoneità a costituire titolo per la riscossione della relativa sanzione in quanto solo il successivo provvedimento determina effettivamente la somma dovuta per la violazione e, dunque, inidoneo ad incidere nella sfera giuridica dei privati.
Pertanto, poiché nel sistema delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, è soltanto l'ordinanza- ingiunzione ad avere efficacia esecutiva, nei confronti del suddetto verbale di contestazione non è proponibile l'opposizione di cui all'art. 22 della legge medesima (sul punto vedi Cass. Sezioni Unite,
Sentenza n. 16 del 4/01/20071; Cass. civ. Sez. I Sent., 30-08-2007, n. 183202).
Tanto emerge lampante dalla stessa lettura del verbale oggi opposto dove, nella parte finale, è così esplicato:
con nessun accenno alla facoltà di proporre opposizione avanti il Tribunale.
La citata giurisprudenza, dalla quale lo scrivente Giudice non ha motivo di discostarsi, evidenzia l'ammissibilità dell'opposizione solo avverso il processo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa al Codice della Strada, in tal caso, idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.
Ove invece il verbale sia riferito al mancato rispetto di norme relative a sanzioni diverse da quelle previste dal Codice della Strada, non incidendo ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore ed essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, non può ritenersi autonomamente impugnabile posto che solo successivamente alla sua notifica ed espletate le ulteriori formalità previste alla legge 689/81, l'autorità competente sarà in grado di valutare se debba essere effettivamente irrogata la sanzione, determinandone eventualmente la misura in sede di emanazione dell'ordinanza
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – come in dispositivo – in base ai valori minimi di cui al D.M. 55/14, e s.m., stante la natura della decisione e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
- condanna la a rifondere in favore del le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Parte_2
852,00 oltre accessori di legge per come dovuti.
Sentenza resa a seguito di discussione orale e con lettura del dispositivo in udienza.
Così deciso in Firenze, il 12 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. “…in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981” 2 Cfr. “Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità.” pagina 4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2446/2024
Oggi 12 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. LADDOMADA MARCO oggi sostituito da avv. Pasquale Stani il quale, Parte_1
previa declaratoria del rilievo ex adverso formulato di inammissibilità del ricorso, insiste per l'accoglimento dell'opposizione nonché per le richieste istruttorie tutte formulate nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa.
Per l'avv. MINUCCI ANNALISA oggi sostituito dall'avv. Francesca Palagi Parte_2 la quale insiste preliminarmente nell'eccezione di inammissibilità in quanto è stato impugnato un atto endoprocedimentale e nel merito ed in via istruttoria si riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso.
Dopo essersi riportati agli atti e dopo breve discussione orale sulle eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. sull'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del dando lettura del dispositivo alle ore 16.00. Parte_2
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. di R.G. 2446 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2024, promossa da,
Parte_1
con avv.ti Massimiliano Manzo e Marco Laddomada giusto mandato in atti
-ricorrente contro
Parte_2
con avv.ti Annalisa Minucci e Antonella Pisapia giusto mandato in atti
- resistente
Oggetto: opposizione avverso il verbale n. 36804 notificato il 29.01.2024 2022, ai sensi dell'art.10 comma 2 L.447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti a seguito di discussione odierna di cui al verbale allegato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato il verbale di accertamento e contestazione n. 36804 redatto dagli Agenti Parte_1
della Polizia Municipale di , notificato il 29.01.2024 2022, con il quale veniva rappresentata la Pt_2
pagina 2 di 5 violazione dell'art.10 comma 2 L.447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” da parte della discoteca (Blue Velvet, via d'Altafronte 14/R), corrispondente alla Società sanzionata, nella notte del
16-17 dicembre 2023.
A fondamento dell'opposizione la ha lamentato: Parte_1
- la Violazione art. 14 l. 689/1981 per mancata notifica immediata;
- la genericità del verbale, la violazione del diritto di difesa, l'eccesso di potere anche per difetto di motivazione attesa l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento e per mancata partecipazione al procedimento amministrativo;
- l'assenza dei presupposti per la sanzione e la buona fede della Società.
Sulla scorta di tali rilievi la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…previo ogni e più Parte_1 opportuno accertamento e decisione processuale volta a garantire il contraddittorio, -Previa sospensione per le ragione summenzionate, avverso la sanzione amministrativa comminata a seguito del verbale di accertamento di cui in oggetto, per le ragioni sovra enunciate, chiedendo
l'annullamento di esse.
- In subordine, anche laddove venissero ravvisati i presupposti, si chiede che la sanzione venga ritenuta inoffensiva e quindi stralciata.
- In estremo subordine, si chiede applicarsi comunque una misura ridotta, dato il comportamento in buona fede tenuto.”.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare l'inammissibilità del Parte_2
ricorso in quanto il verbale impugnato difetterebbe della condizione di procedibilità per la tutela giurisdizionale;
nel merito contestando le censure mosse dalla ricorrente all'atto impugnato ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale versata in atti, non esaminate le istanze istruttorie formulate in quanto viene decisa oggi sull'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Parte_2
*** *** ***
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per come tempestivamente sollevata dalla difesa del Parte_2
L'opposizione è stata proposta dalla società ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689/1981 avverso Parte_1
un verbale di accertamento di una violazione amministrativa in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico di cui alla L. 447/95.
pagina 3 di 5 Ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689/81, l'opposizione, regolata dall'art. 6 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, può essere proposta contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca.
Il verbale con cui si contesta la violazione, difatti, ha natura di atto endoprocedimentale privo cioè di idoneità a costituire titolo per la riscossione della relativa sanzione in quanto solo il successivo provvedimento determina effettivamente la somma dovuta per la violazione e, dunque, inidoneo ad incidere nella sfera giuridica dei privati.
Pertanto, poiché nel sistema delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, è soltanto l'ordinanza- ingiunzione ad avere efficacia esecutiva, nei confronti del suddetto verbale di contestazione non è proponibile l'opposizione di cui all'art. 22 della legge medesima (sul punto vedi Cass. Sezioni Unite,
Sentenza n. 16 del 4/01/20071; Cass. civ. Sez. I Sent., 30-08-2007, n. 183202).
Tanto emerge lampante dalla stessa lettura del verbale oggi opposto dove, nella parte finale, è così esplicato:
con nessun accenno alla facoltà di proporre opposizione avanti il Tribunale.
La citata giurisprudenza, dalla quale lo scrivente Giudice non ha motivo di discostarsi, evidenzia l'ammissibilità dell'opposizione solo avverso il processo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa al Codice della Strada, in tal caso, idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.
Ove invece il verbale sia riferito al mancato rispetto di norme relative a sanzioni diverse da quelle previste dal Codice della Strada, non incidendo ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore ed essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, non può ritenersi autonomamente impugnabile posto che solo successivamente alla sua notifica ed espletate le ulteriori formalità previste alla legge 689/81, l'autorità competente sarà in grado di valutare se debba essere effettivamente irrogata la sanzione, determinandone eventualmente la misura in sede di emanazione dell'ordinanza
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – come in dispositivo – in base ai valori minimi di cui al D.M. 55/14, e s.m., stante la natura della decisione e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
- condanna la a rifondere in favore del le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Parte_2
852,00 oltre accessori di legge per come dovuti.
Sentenza resa a seguito di discussione orale e con lettura del dispositivo in udienza.
Così deciso in Firenze, il 12 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. “…in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981” 2 Cfr. “Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità.” pagina 4 di 5