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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1682/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Antonella Ioffredi, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FEDERICO BANTI e dell'avv. BARBARA SCHIAVO, domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
( , con il patrocinio dell'avv. TINA Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA, dell'avv. UGO MINNECI e dell'avv. ALBERTO BUCOLO, domiciliata in
CANCELLERIA
- CONVENUTO –
C o n l' i n t e r v e n t o d i
( ), ( ), CP_2 P.IVA_3 CP_3 C.F._1 CP_4
( , ( ),
[...] C.F._2 CP_5 C.F._3
( ), Controparte_6 C.F._4 Controparte_7
( e ( , con il patrocinio C.F._5 Controparte_8 C.F._6
dell'Avv. VINCENZO ZICCARDI, elettivamente domiciliati in V.LE MARIOTTI 1 PARMA, presso lo studio dell'avv. VINCENZO ZICCARDI
- INTERVENUTI -
1 Causa Civile iscritta al 1682 2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, in Concordato , ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 Parte_2
di esponendo: Controparte_1
che la Società è stata costituita nel settembre 2002, con lo scopo di realizzare un significativo intervento immobiliare, volto a riqualificare un quartiere della città di Parma denominato “Area
UB”;
che, a tale progetto, è stato affiancato, a partire dall'esercizio 2006, un secondo intervento denominato “Area Forlanini”, avente l'obiettivo di realizzare, in un'area in prossimità del casello autostradale di Parma, immobili ad uso direzionale e produttivo;
che l'intervento sull'Area UB era suddiviso in sei comparti (A, B, C, D, “ex Scedep” ed “ex
Csac”), di cui, alla data del deposito del ricorso per concordato preventivo, risultava realizzato e parzialmente venduto il Comparto B, consistente in un complesso immobiliare composto di 117 appartamenti tra il primo e il quinto piano, 19 negozi al piano terra e 16 uffici disposti al primo e al secondo piano;
che, al fine di ottenere la provvista necessaria per l'acquisto e lo sviluppo di queste aree, in data 20 giugno 2007, UB stipulava, con la BA convenuta, un mutuo fondiario per l'importo di euro
20.350.000,00 e, in data 8 ottobre 2007, un contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario per l'importo di euro 55.000.000,00;
2 che l'ammontare di tale ultimo finanziamento veniva poi ridotto, nell'anno 2010, all'importo di euro 52.600.000,00, mentre, in esecuzione del primo mutuo, veniva erogata la sola somma di euro
6.400.000,00;
che, già a partire dal 2013, UB si trovava ad affrontare una situazione di difficoltà economico- finanziaria, perciò, la Società, con l'ausilio di un advisor, predisponeva, nel 2016, un piano industriale finalizzato al risanamento della propria esposizione debitoria e, in data 4 ottobre 2016, approvava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), L.F., il proprio Piano di Risanamento 2016-2021, il quale:
da un lato, si basava su una manovra finanziaria che prevedeva una rimodulazione della complessiva esposizione debitoria, con il pagamento di una unica rata, entro il termine finale del 31 dicembre 2027, e con dei rimborsi anticipati, che si impegnava a versare alla Parte_1
BA creditrice ogni qualvolta le unità immobiliari insistenti sulle aree interessate dagli interventi di riqualificazione venivano vendute;
dall'altro lato, sotto il profilo industriale, prevedeva, nel periodo 2016 – 2020 (fasi 1 e 2), una serie di investimenti finalizzati all'ottimizzazione della cessione delle unità immobiliari del Comparto B
(opere di urbanizzazione, ottenimento agibilità, messa in sicurezza dell'amianto nella confinante
Area Ex Scedep) e alla commercializzazione delle unità abitative del Comparto B, mentre una successiva "fase 3" era ipotizzata per il 2021 e, a seconda delle condizioni economiche e finanziarie, avrebbe avuto ad oggetto la vendita dei restanti comparti da edificare o riqualificare ovvero lo sviluppo diretto degli stessi;
che, al fine di realizzare le fasi 1 e 2, il soggetto finanziatore avrebbe dovuto garantire, CP_9 anche con l'erogazione di nuova finanza, il supporto finanziario necessario per l'esecuzione del
Piano e, qualora si fossero realizzate perdite non previste, unitamente ai soci della CP_9
Società, avrebbe dovuto assicurare il proprio supporto (mediante la rinuncia a frazioni del proprio credito) per evitare che, in qualsiasi momento, nel corso della durata del Piano, il capitale della
Società potesse ridursi al disotto del limite previsto dalla legge;
che, pertanto, in esecuzione del , con riguardo alle perdite non previste dallo stesso, ma che si Pt_3
fossero comunque registrate nel periodo 2016-2021, la Società, in data 18 ottobre 2016, concludeva due accordi contestuali:
3 - un accordo con i propri soci, in forza del quale questi ultimi si impegnavano a coprire le eventuali perdite maturate dalla Società, mediante la rinuncia pro quota ai propri crediti, fino alla concorrenza di determinati importi;
- un parallelo accordo di rinegoziazione del credito con in forza del quale la BA, CP_9 subordinatamente all'esecuzione, da parte dei soci, delle proprie obbligazioni di cui al predetto
Accordo Soci, si obbligava a sostenere il Piano di Risanamento mediante:
(a) “Nuove Erogazioni” per complessivi 4.600.000, al fine di consentire il completamento delle opere relative all'Area UB, del Comparto B e la parziale riqualificazione del Comparto Scedep;
(b) le necessarie restrizioni ipotecarie in occasione delle vendite delle unità immobiliari di cui al
Comparto B, per la copertura dei costi operativi di UB, fino alla concorrenza massima di euro
1.900.000, e per eventuali deficit di cassa di UB non previsti dal Piano 2016-2021;
(c) parziali rinunce al credito a copertura di eventuali perdite non previste dal Piano 2016-2021, a sostegno del Patrimonio Netto della Società: impegno questo subordinato alle rinunce concordate con i soci della società UB;
che, il 12 aprile 2017, con apposito Addendum, e UB prorogavano sino al 30 giugno CP_9
2018 il termine per richiedere le Nuove Erogazioni e così poter dare avvio ai lavori previsti dal
Piano 2016 - 2021;
che, dal giugno 2018, cominciava a rendersi inadempiente rispetto alle obbligazioni CP_9
assunte;
che, dopo aver aggiornato la BA sullo stato di attuazione del Piano Industriale nel maggio 2018, con comunicazione del 1° giugno 2018 e, quindi, nel rispetto del termine ultimo del 30 giugno 2018 convenuto dalle parti nell'addendum del 12 aprile 2017 per poter richiedere la nuova finanza,
UB richiedeva alla BA le Nuove Erogazioni pattuite, per il momento, limitando la richiesta, rispetto al finanziamento previsto di euro 4.600.000, alla inferiore somma di euro 3.581.218,66;
che, dopo vari solleciti, prima, in data 25 e 28 giugno 2018 e, poi, in data 3 e 6 luglio 2018, con lettera del 25 settembre 2018, rappresentava di aver ceduto, ai sensi di un contratto di CP_9
cessione di crediti sottoscritto in data 28 giugno 2018, i crediti derivanti dai rapporti in essere con
UB alla ed eccepiva, del tutto inaspettatamente, una sorta di decadenza dal CP_10
diritto di ottenere le sostenendo che la non aveva ricevuto alcuna formale Parte_4 Pt_5
4 richiesta di erogazione munita dei documenti contrattualmente previsti, finalizzati a documentare lo stato di avanzamento lavori;
che, infine, in data 8 novembre 2018, puntualizzava ulteriormente che UB avrebbe CP_9 dovuto predisporre un (non meglio precisato) “progetto esecutivo da parte del management della società”;
che, a tali comunicazioni, UB rispondeva in data 14 novembre 2018, chiarendo che l'Accordo non prevedeva nessuna formalità particolare per la richiesta dell'effettuazione delle nuove erogazioni e che, comunque, il progetto esecutivo era stato depositato presso il Comune di Parma in data 26 giugno 2018;
CP_1 che procedeva alla cessione del credito, senza che il cessionario assumesse CP_9
formalmente alcun impegno nei confronti di UB;
che, nel corso del 2019, emergeva, come prevedibile e, comunque, previsto nell'Accordo
una situazione di patrimonio netto negativo della Società, per euro 2.944.920 (accertata CP_9
in occasione nella seduta del consiglio di amministrazione di UB del 20 febbraio 2019;
che i soci, quindi, conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo Soci, si attivavano per formalizzare le rispettive rinunce ai propri crediti per un importo complessivo sufficiente a ripianare il deficit patrimoniale;
che, da un lato, i soci e davano immediato adempimento CP_11 Controparte_12 all'Accordo Soci, perfezionando le rispettive rinunce parziali ai propri crediti commerciali nell'aprile 2019;
che, dall'altro lato, , essendo assoggettata alla procedura di Liquidazione Coatta CP_13
Amministrativa, in data 25 marzo 2019 depositava al Ministero dell'Industria e dello Sviluppo
Economico (MISE) specifica istanza di autorizzazione alla rinuncia parziale al proprio credito, che perveniva, poi, in data 27 dicembre 2019, ed in data 23 gennaio 2020, dopo aver ricevuto opportune rassicurazioni da parte della Società circa la continuità aziendale, perfezionava la propria rinuncia;
CP_1 che, nel luglio 2019, comunicava di considerare la Società decaduta dal beneficio del termine a motivo del verificarsi di alcuni asseriti “Eventi Rilevanti”, ai sensi dell'Accordo CP_9
(sostanzialmente consistenti nella mancata ricapitalizzazione della Società e nella mancata concessione delle nuove erogazioni);
5 CP_1 che, in data 30 luglio 2019, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della Società per l'intero importo del credito ceduto, pari ad oltre 52 milioni di euro, avverso il quale la Società proponeva opposizione, poi rinunciata nell'ambito del Concordato Preventivo;
che, in data 29 gennaio 2020, una volta perfezionatesi tutte le rinunce da parte dei soci, la Società si
CP_1 rivolgeva nuovamente a e ad trasmettendo una relazione aggiornata sullo sviluppo CP_9
e sull'andamento del Piano e chiedendo:
- un rafforzamento patrimoniale, ai sensi dell'art.
4.2 dell'Accordo (ossia una rinuncia CP_9
parziale al credito nei confronti della Società per euro 1.560.928,27);
- di lasciare nelle disponibilità di UB il ricavato delle vendite delle unità del Comparto B a copertura dei costi operativi della Società previsti fino al 2021, fino all'ammontare di euro
1.900.000,00 (ai sensi dell'art.
6.5.4 dell'Accordo);
- per complessivi euro 3.581.218,66 (ai sensi dell'art.
6.4 dell'accordo ex art. 67 Parte_4
L.F.), come già richiesto in data 1° giugno 2018 e successivi solleciti;
- di liberare ulteriori somme derivanti dalle vendite immobiliari della Società, ove strettamente necessario in dipendenza di eventuali deficit di cassa di UB non previsti dal Piano 2016-2021, ai sensi dell'art.
4.2.4 dell'accordo ex art. 67 L.F.;
che, stante il tempo trascorso e la situazione di carenza di liquidità che, inevitabilmente, era nel frattempo emersa, tale richiesta era finalizzata ad evitare la liquidazione di UB, in uno con l'approvazione di un bilancio redatto in “ipotesi di mancato sviluppo” (con annessa svalutazione di euro 38.500.000 del patrimonio immobiliare della Società);
che, in data 7 febbraio 2020, comunicava il proprio definitivo diniego, in ragione: CP_9
CP_1 dell'intervenuta cessione dei crediti ad della tardività della richiesta;
della intervenuta decadenza dal beneficio del termine;
che il rifiuto, definitivamente opposto da nel febbraio 2020, determinava l'organo CP_9
amministrativo ad approvare, in data 12 febbraio 2020, un progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, secondo il presupposto della "mancanza di sviluppo", da cui risultava un patrimonio netto negativo per oltre 41 milioni di euro, informandone i soci;
6 che seguiva, quale ultimo tentativo di recuperare la situazione, l'introduzione di una controversia di
CP_1 natura cautelare, da UB nei confronti di e di finalizzata all'adempimento CP_9 dell'Accordo che tuttavia non dava l'esito sperato;
CP_9
che, nel frattempo, stante la gravità della potenziale situazione di patrimonio netto negativo e la carenza di liquidità, UB veniva messa in liquidazione, con delibera in data 16 marzo 2020;
che, in data 9 aprile 2020, il liquidatore sociale di UB decideva, ex art. 152 L.F., di depositare una domanda di concordato in bianco, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 161 L.F., per la migliore tutela dei creditori e del patrimonio sociale.
Con riguardo alla condotta di secondo parte attrice: CP_9
il comportamento tenuto da nel periodo giugno-novembre 2018 sarebbe gravemente in CP_9
contrasto con gli obblighi contrattuali e di buona fede, assunti nei confronti di UB in forza del c.d. Accordo CP_9
l'assenza di documenti, contrattualmente previsti, finalizzati a documentare lo stato di avanzamento dei lavori, invocata da per la prima volta nel settembre 2018, sarebbe priva di CP_9 fondamento, in quanto né l'art.
6.4 dell'Accordo né l'art.
5.1 dell'Addendum CP_9
subordinavano le Nuove Erogazioni al deposito di alcuna documentazione;
l'inciso contenuto nel Piano Industriale, circa la previa presentazione di un progetto esecutivo, da un lato riguarderebbe unicamente l'erogazione relativa al Comparto Scedep, mentre nessuna condizione sarebbe, invece, menzionata nel Piano per l'erogazione di euro 3,1 mln per le opere di urbanizzazione del Comparto B;
la pretesa di di ottenere uno stato di avanzamento lavori sarebbe totalmente illogica, CP_9
oltre che in mala fede, atteso che i lavori avrebbero potuto prendere avvio solo successivamente alla concessione delle pattuite Nuove Erogazioni;
anche la concomitante operazione di cessione del credito, realizzata da sarebbe CP_9
illegittima o comunque abusiva, perché contraria a buona fede, in quanto il credito oggetto di cessione era sinallagmaticamente ed inscindibilmente collegato alle obbligazioni assunte da e tale cessione, in quanto totalmente svincolata dagli impegni contenuti nell'Accordo CP_9
era tale da ostacolare e/o impedire il corretto adempimento di tutti gli obblighi CP_9
contrattualmente assunti nei confronti di UB, così come poi avvenuto.
Con riguardo al danno asseritamente subito, secondo pare attrice:
7 il patrimonio netto negativo del Bilancio 2018 di UB, approvato in data 16 marzo 2020, sarebbe, solo, il frutto di una valutazione “al valore di realizzo in ipotesi di non sviluppo” del proprio patrimonio immobiliare (con un effetto negativo pari a circa 38,5 milioni di euro, ed un valore residuo del compendio immobiliare pari a 29,7 milioni di euro);
tale svalutazione straordinaria (e, quindi, la messa in liquidazione della Società e la decisione del
Liquidatore di accedere alla protezione offerta dall'art. 161, comma 6, L.F., successivamente all'introduzione dell'iniziativa cautelare) risulterebbe, dunque, causalmente ricollegabile all'impossibilità di portare avanti il Piano Industriale 2016-2021; impossibilità a sua volta causalmente ricollegabile all'inadempimento di e alla realizzazione della abusiva CP_9
manovra di cessione di credito;
il pregiudizio finale risentito da UB consisterebbe nella differenza fra la ragionevole e attestata consistenza finale del patrimonio sociale, in ipotesi di adempimento del Piano Industriale, e la consistenza patrimoniale che la stessa UB ha, invece, ricavato dalla procedura di concordato preventivo, pari ad euro 59.200.770.
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento di alle CP_9
obbligazioni assunte con l'accordo sottoscritto in data 18.10.2016 in esecuzione del piano attestato ex art 67 comma 3 lett. d L.F., e la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore di Pt_1
, della somma di euro 59.200.770 o della maggiore o minore somma accertata, se del caso
[...]
anche ricorrendo ai criteri di cui all'art. 1226 c.c.
Controparte si è costituita contestando le avverse deduzioni ed eccependo:
che la richiesta di nuove erogazioni, formulata da UB, non era accompagnata da documentazione alcuna e nemmeno da una dettagliata relazione circa lo stato di avanzamento lavori, ma unicamente dal richiamo alla Relazione Informativa trimestrale inviata il giorno prima, non contenente notizie concernenti lo stato di avanzamento lavori;
che, al contrario, i contratti di finanziamento accesi da UB con prevedevano, CP_9
espressamente, che le erogazioni creditizie venissero effettuate ad insindacabile giudizio della in ragione dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione, e che la relativa richiesta, da Pt_5
parte di UB, fosse supportata dalla documentazione, anche peritale, idonea a comprovare il grado di realizzazione delle opere e degli interventi finanziati e la loro conformità al progetto ed alle norme edilizie applicabili;
8 che, nel successivo Accordo del 18 ottobre 2016, si aveva cura di sottolineare la radicale esclusione di qualsiasi effetto novativo rispetto ai già perfezionati contratti bancari, limitandone la sua efficacia ad integrare o derogare ai finanziamenti già concessi, unicamente in relazione ad alcune specifiche previsioni;
che, quanto, poi, all'area ex Scedep, lo stesso Piano ne prevedeva il finanziamento previa presentazione di progetto esecutivo da parte del Management della Società, di fatto, mai presentato alla BA;
che, ancora, all'art. 10, l'Accordo prevedeva la trasmissione alla BA, da parte di UB:
- di una periodica, dettagliata relazione informativa concernente sia lo stato di avanzamento dello sviluppo dell'Area UB, con riguardo ai singoli comparti e, in particolare, alle opere di urbanizzazione, al Comparto B e al Comparto Scedep sia lo stato delle vendite delle unità immobiliari relative all'Area UB e all'Area Forlanini;
- di ogni ulteriore ed eventuale informazione rilevante ai fini della corretta esecuzione del Piano
2016-2021, dell'Accordo e/o degli obblighi da questi ultimi discendenti;
che, inoltre, la BA, con l'Accordo, si impegnava ad effettuare Nuove Erogazioni a UB, a condizione che non si verificasse alcun Effetto Pregiudizievole Sostanziale né alcun Evento
Rilevante;
che l'art.
1.2 dell'Accordo definisce Effetto Pregiudizievole Sostanziale “ogni effetto che, a giudizio di : (i) sia sostanzialmente pregiudizievole rispetto alla capacità di UB di fare CP_9 fronte alle obbligazioni di pagamento ai sensi dei Documenti dell'Operazione; e/o (ii) pregiudichi la validità, la legittimità, o l'efficacia di un qualsiasi Documento dell'Operazione; e/o (iii) influisca in modo sostanzialmente pregiudizievole sulle condizioni economiche, finanziarie o sul patrimonio di UB”;
che, ai sensi, invece, del successivo art. 12 dell'Accordo, costituiscono un “Evento Rilevante” in particolare:
- “Qualsiasi terzo depositi istanza di apertura di una Procedura Concorsuale nei confronti di
” (art 12.5.2); Pt_6
- “Qualsiasi degli eventi di cui all'art. 2484 del Codice Civile si verifichi in relazione a UB”
(art. 12.6);
9 - “Il verificarsi di qualsiasi evento o serie di eventi che, a parere di , abbia o possa CP_9 ragionevolmente avere un Effetto Pregiudizievole Sostanziale” (art 12.11);
che la mancata realizzazione delle condizioni previste dall'Accordo, necessarie per l'attivazione degli impegni assunti dalla BA ai fini della concessione di nuove erogazioni, e, più in particolare, la sussistenza di eventi rilevanti ed effetti pregiudizievoli sostanziali, è provata documentalmente;
che, da un lato, l'attrice ha, infatti, omesso di segnalare che l'ex amministratore delegato di UB ha presentato istanza di fallimento nei confronti della società, con ricorso del 17 maggio 2018, ovvero meno di due settimane prima della comunicazione del 1° giugno 2018 con cui UB ha chiesto l'erogazione di euro 3.581.218,66, quale nuova finanza, circostanza che integra l'evento sfavorevole contemplato dall' art. 12.5.2 dell'Accordo e che, di per sé sola, giustifica e legittima il rifiuto della BA di effettuare nuove erogazioni;
che, dall'altro lato, sono altrettanto evidenti le gravi perdite subite da UB sin dai primi anni di esecuzione del Piano, che hanno integrato un evento rilevante e un effetto pregiudizievole sostanziale, ai sensi degli artt. 12 e, rispettivamente, 1.2 e 12.11 dell'Accordo;
che tra gli Eventi Rilevanti, alla cui assenza è condizionata l'attivazione dell'impegno di
“effettuare, su richiesta di UB, ulteriori erogazioni a valere sull'Apertura di DI”, rientra uno qualsiasi degli eventi di cui all'articolo 2484 c.c., tra cui è ricompresa anche “la riduzione del capitale al disotto del minimo legale” (art. 2484, comma 1, n. 4), c.c.);
che, a fronte di un patrimonio netto negativo di ben euro 2.944.920,00 non può mettersi in discussione l'erosione dell'intero capitale sociale di UB nel corso del 2018 e, conseguentemente, la piena legittimità del rifiuto della BA di procedere all'erogazione di nuova finanza;
che neppure, in senso contrario, potrebbe replicarsi che l'Accordo intercorso tra le parti avesse proprio l'obiettivo di derogare a quanto previsto e richiesto dall'art. 2447 c.c. o che fosse proprio funzionale anche a superare la perdita integrale del capitale sociale di UB, in quanto:
- nel primo caso, ogni eventuale deroga dell'Accordo a quanto previsto dall'art. 2447 c.c. sarebbe nulla e priva di effetto alcuno, in quanto contraria a norma imperativa (art. 2447 c.c.);
- nel secondo caso, se le parti avessero avuto effettivamente l'intenzione di superare, attraverso l'erogazione di nuova finanza e contestuale rinuncia dei soci ai propri crediti nei confronti della
Società, anche la totale perdita del capitale sociale, non avrebbero certo condizionato l'attivazione
10 degli obblighi della BA all'assenza di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., tra cui è inclusa la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c.);
che tale interpretazione è in linea e coerente con le stesse finalità perseguite dalle parti con l'Accordo: quella di supportare il nuovo piano industriale nei limiti in cui la sua completa esecuzione potesse ritenersi ragionevole;
che, inoltre, nelle condizioni in cui si è venuta a trovare UB nel corso del 2018 (grave e sensibile discostamento dai risultati attesi dal Piano e patrimonio netto negativo), l'erogazione di nuova finanza avrebbe certamente esposto la BA ad una responsabilità per abusiva concessione del credito nei confronti sia della stessa Società, sia dei suoi creditori;
che, infine, in ogni caso, per poter fondatamente lamentare un danno, UB avrebbe dovuto dimostrare che il contestato ritardo avrebbe fatto perdere chances di finanziamento alternative.
Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
Con un unico atto, sono intervenuti nel presente giudizio, ex art. 105 c.p.c., socia di Controparte_2
liquidazione, , , , Parte_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, e , promissari acquirenti di unità immobiliari in forza CP_3 Controparte_7 Controparte_8
di contratti preliminari stipulati con già nel 2010, con versamento di un Parte_1
importo pari al 90% del totale pattuito pari ad euro 1.890.000,00, i quali hanno formulato le medesime deduzioni di parte attrice, e, inoltre:
che, nel caso di specie, sarebbe possibile configurare la responsabilità di rispetto ai Controparte_1
terzi intervenuti, sia essa nella logica della complicità del terzo nell'inadempimento del debitore principale sia essa intesa nella logica della lesione del credito ad opera del terzo;
che, quanto alla società , il danno sarebbe da parametrarsi alla perdita del valore della CP_2
partecipazione societaria in , tenuto conto dell'apertura della procedura di Parte_1
Concordato, che, come quantificato dall'attore, è pari alla quota di partecipazione parametrata su euro 8.881.000,00 ovvero euro 355.240,00 (4% di euro 8.881.000,00);
che, quanto alle persone fisiche, il danno sarebbe da determinarsi nella mancata restituzione della somma versata al momento della stipula dei contratti preliminari, pari ad euro 1.890.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella somma versata a titolo di ultimazione delle singole unità immobiliari, pari ad euro 306.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella perdita delle unità immobiliari stesse cedute a terzi, danno quantificabile come non patrimoniale pari all'intero
11 importo versato di euro 1.890.000,00, tenendo conto che ivi era stata posta la residenza familiare;
cui aggiungersi, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 50.000,00, per ogni singolo soggetto intervenuto, a seguito della segnalazione alla Centrale Rischi, oltre al rimborso di tutte le spese legali sostenute e sostenende, per effetto delle azioni promosse a tutela del ridotto patrimonio, in conseguenza dell'avvio della procedura di concordato preventivo.
Conseguentemente, gli intervenuti hanno chiesto che sia dichiarato l'inadempimento della UB e di e che ne sia dichiara le responsabilità solidale, sia a titolo contrattuale che Controparte_1
extracontrattuale, e che le stesse siano dichiarate tenute al risarcimento dei danni, a favore della società , per l'importo di euro 355.240,00 e, a favore delle persone fisiche, nella CP_2
complessiva somma di euro 4.686.000,00, salvo diverse somme accertate in giudizio, il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., parte attrice ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento:
di Structura, per difetto di legittimazione attiva, in quanto la diminuzione del valore della partecipazione sociale, costituirebbe, al più, una conseguenza indiretta della condotta asseritamente addebitata alla Pt_5
degli altri intervenuti, non sussistendo alcuna forma di collegamento tra i danni derivanti dal preteso inadempimento di UB ai contratti preliminari sottoscritti dalla tra il 2008 e il Parte_7
2010 e l'inadempimento di risalente a quasi dieci anni dopo, e, quindi, alcuna CP_9
connessione, per petitum o causa petendi, tra il giudizio istaurato da UB e la domanda risarcitoria presentata dalla tale da giustificare il simultaneus processus. Parte_7
Parte attrice, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli intervenuti nei confronti di UB.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la oltre ad avere sostenuto Pt_5
l'infondatezza delle domande degli intervenuti, nel merito, per le ragioni già esposte nei confronti di parte attrice, ha eccepito preliminarmente:
nei confronti di , il difetto di legittimazione attiva, già eccepito da parte attrice;
CP_2
nei confronti degli altri intervenuti, per i danni correlati alla mancata stipulazione dei contratti di rogito, l'intervenuta prescrizione decennale del c.d. diritto al contratto definitivo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2939 c.c., posto che ciascuno dei quattro contratti preliminari versati in
12 giudizio, rispettivamente sottoscritti tra il 2008 ed il 2011, prevedeva un termine per la stipulazione del rogito e che la scadenza più recente era stata fissata per il giorno 28 febbraio 2011, mentre l' intervento in giudizio, primo atto con il quale è stata fatta valere la pretesa, è avvenuto nell'ottobre
2022.
Nei confronti dei promissari acquirenti, infine, la ha eccepito che, per ciascuno dei contratti Pt_5
preliminari versati in atti, la promittente venditrice aveva consegnato, al promissario acquirente, fideiussione bancaria rilasciata da un operatore di primo livello (Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza), fino alla concorrenza degli importi corrisposti a titolo di acconto sul prezzo e con scadenza successiva alla data fissata per la stipulazione del rogito;
che, pertanto, il rifiuto dei beneficiari di attivare tempestivamente la suddetta garanzia costituirebbe, in ogni caso, un fattore in grado di interrompere il preteso nesso causale tra i danni lamentati e la mancata stipulazione dei relativi rogiti.
Conseguentemente, la ha chiesto il rigetto anche delle domande dei terzi intervenuti, con Pt_5
vittoria di spese ed onorari.
A parere di questo giudicante, le domande proposte nei confronti di non sono Controparte_1
fondate per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si ritiene che la causa possa essere decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti e che, pertanto, l'istanza di Ctu, formulata da parte attrice con riguardo al solo accertamento del quantum debeatur, debba essere respinta.
Nel merito, ha convenuto in giudizio (già , per Parte_1 Controparte_1 CP_9
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del lamentato grave inadempimento agli impegni di sostegno finanziario assunti nei suoi confronti, in forza di un accordo sottoscritto il 18 ottobre 2016, in attuazione di un Piano attestato di risanamento, ex art. 67
L.F.; inadempimento che, secondo parte attrice, avrebbe determinato l'impossibilità, per la Società, di proseguire l'attività aziendale, provocando la svalutazione dell'attivo patrimoniale e la sua, conseguente, messa in liquidazione.
E' circostanza pacifica ed è documentalmente provato (doc. 3 di parte attrice), che UB e in data 18 ottobre 2016, hanno stipulato un accordo (c.d. Accordo di CP_9 CP_9 rinegoziazione dell'indebitamento della prima nei confronti della seconda, esecutivo di Piano
Industriale e Finanziario, per il periodo 2016-2021, Attestato ex art 67, comma 3, lett. d) L. Fall.
13 (doc. 4 , volto al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad Controparte_1
assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
Per quanto qui di rilievo:
l'esposizione debitoria oggetto di rinegoziazione si riferisce ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato, tra le parti, in data 8 ottobre 2007 (doc. 9 di parte attrice) e modificato con atto del 1° dicembre 2010 (doc. 10 di parte attrice);
il Piano Attestato, cui ha fatto seguito l'Accordo sotto la voce “manovra finanziaria” CP_9
(pag. 68), ha previsto, per l'anno 2016, nuove erogazioni sul conto corrente ipotecario in oggetto, rispettivamente per euro 3,1 milioni ed euro 1,5 milioni, al fine di permettere a UB il completamento delle opere di urbanizzazione e dei costi a finire del Comparto B e le attività di riqualifica del Comparto E Scedep (doc. 4 cit.);
In particolare, con il c.d. Accordo la all'art. 6.4, si è impegnata ad effettuare CP_9 Pt_5
Nuove Erogazioni, a richiesta dell'odierna parte attrice, in attuazione della “rimodulazione, senza effetto novativo, dei rapporti tra UB e ” (v. punto K. iv), nei termini, di cui all'art. CP_9
6.4.1, che seguono (per quel che rileva nella presente causa):
1) al fine di consentire il completamento delle opere di urbanizzazione relative all'Area UB, il completamento del comparto B e la parziale riqualificazione del Comparto Scedep;
2) a condizione che non si verifichi alcun Effetto Pregiudizievole Sostanziale né alcun Evento
Rilevante;
3) a valere sull'Apertura di DI UB (assistite dalla garanzia dell'Ipoteca UB), per un massimo di euro 3.100.000,00, in relazione al comparto B, e di euro 1.500.000,00, per il Comparto
Scedep.
All'art. 6.8, le parti hanno precisato che le previsioni di cui all'art. 6 “…si limitano a derogare e/o integrare, senza alcun effetto novativo, alcune specifiche previsioni dell'Apertura di DI
UB (con particolare riguardo al tasso di interesse, alla capitalizzazione degli interessi, alle nuove erogazioni, al piano di ammortamento e all'ordine dei pagamenti), ferma restando la perdurante validità ed efficacia dell'Apertura di DI UB, come dell' Ipoteca UB”;
L'art 10 dell'Accordo infine, ha prescritto, a carico di UB, in sostituzione dei CP_9
corrispondenti obblighi informativi previsti nei contratti originari (ovvero congiuntamente nell'Accordo 2010, Accordo 2014, Apertura di credito UB, Atto di Ipoteca UB, Atto di
14 Ipoteca Forlanini e v. “Definizioni”, art. 1.2), gli obblighi informativi di seguito Persona_1
elencati (per quanto qui rileva):
art. 10.3 “Entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare, UB dovrà consegnare a una dettagliata relazione informativa dalla quale risulti: CP_9
(i) lo stato di avanzamento dello sviluppo dell'Area UB, con riguardo ai singoli comparti e, in particolare, alle opere di urbanizzazione, al Comparto B e al Comparto Scedep;
(ii) lo stato delle vendite delle unità immobiliari relative all'Area UB e all'Area Forlanini”;
(iii), (iv) e (v) lo stato di indebitamento verso fornitori, Erario e terzi diversi da CP_9
All'art. 10.7, UB si impegna a fornire a con la massima tempestività, informazioni: CP_9
(ii) relative alla verificazione di qualsiasi Evento Rilevante o Effetto Pregiudizievole Sostanziale;
(vi) ogni ulteriore ed eventuale informazione che possa risultare rilevante ai fini della corretta esecuzione del Piano 2016-2021, dell'Accordo e/o degli obblighi da questi ultimi discendenti.
L'Accordo all' art. 1.2, fornisce la definizione di “Effetto Pregiudizievole Sostanziale”, CP_9
come: “ogni effetto che, a giudizio di : CP_9
- (i) sia sostanzialmente pregiudizievole rispetto alla capacità di UB di fare fronte alle obbligazioni di pagamento ai sensi dei Documenti dell'Operazione;
- e/o (ii) pregiudichi la validità, la legittimità, o l'efficacia di un qualsiasi Documento dell'Operazione;
- e/o (iii) influisca in modo sostanzialmente pregiudizievole sulle condizioni economiche, finanziarie o sul patrimonio di UB”.
Secondo l'Accordo citato, invece, costituiscono “Evento Rilevante”, per quanto qui di rilievo:
- la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 (art. 12.3.1);
- “Qualsiasi terzo depositi istanza di apertura di una Procedura Concorsuale nei confronti di
UB fatta eccezione per i casi in cui: (i) tale istanza venga ritirata, abbandonata o rigettata entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della presentazione;
oppure (ii) entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data del deposito dell'istanza UB fornisca prova soddisfacente per CP_9 della natura pretestuosa e temeraria di tale istanza” (art. 12.5.2);
15 - “Qualsiasi degli eventi di cui all'art. 2484 del Codice Civile si verifichi in relazione a UB”
(art. 12.6);
“Il verificarsi di qualsiasi evento o serie di eventi che, a parere di , abbia o possa CP_9 ragionevolmente avere un Effetto Pregiudizievole Sostanziale” (art. 12.11).
Sempre secondo l'Accordo, il verificarsi di uno di tali “Eventi Rilevanti” ne comporta l'azionabilità, da parte di come clausola risolutiva espressa dell'Accordo medesimo, ai CP_9 sensi per gli effetti dell'art. 1456 c.c., come causa di recesso di senza corrispettivo o CP_9 come evento di decadenza di UB dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c. (art. 12.1).
E' documentalmente provato che, in data 12 aprile 2017, le parti hanno dato esecuzione all'
Accordo attraverso la stipulazione dell'“Addendum” del contratto di apertura di credito CP_9
in essere tra le stesse, il quale, senza avere alcun effetto novativo, ha, unicamente, apportato, a tale contratto, alcune modifiche previste nel suddetto accordo di risanamento ed ha prorogato al 30 giugno 2018 il termine per la richiesta delle nuove erogazioni (art. 2.1, doc. 36 di parte attrice).
E' circostanza pacifica ed è documentalmente provato:
che, in data 1°giugno 2018, UB ha chiesto a l'erogazione di una parte delle nuove CP_9
somme (euro 2.106.878,01 ed euro 1.474.340,65 per il Comparto Scedep), richiamando l'art.
6.4.1 dell'Accordo (doc. 15 di parte attrice);
che, con e-mail del 25 settembre 2018, esse sono state negate dalla BA, che, richiamando la modifica contrattuale del 12 aprile 2017 e l'intervenuta scadenza, in data 30 giugno 2018, del termini di disponibilità della nuova erogazione, ha lamentato la mancata trasmissione, da parte di
UB, nel suddetto termine, della documentazione contrattualmente prevista, concernente lo stato di avanzamento lavori (doc. 20 di parte attrice), come ribadito anche con e-mail dell'8 novembre
2018 (doc. 21 di parte attrice).
Secondo (v. pg. 8 comparsa di costituzione e risposta), la richiesta del 1° giugno Controparte_1
2018 faceva unicamente richiamo alla Relazione Informativa trimestrale, inviata il giorno prima, che, però, non conteneva, come invece avrebbe dovuto, secondo gli accordi, una dettagliata relazione circa lo stato di avanzamento lavori.
16 Secondo la convenuta, in particolare, UB avrebbe violato l'obbligo informativo imposto dall'art. 3 dell'atto modificativo del contratto di apertura di credito, dell'anno 2010, che, invece, secondo parte attrice sarebbe stato sostituito dal disposto dell'art. 10 dell'Accordo CP_9
L'e-mail del 1° giugno 2018, prodotta da parte attrice, in effetti, contiene il richiamo ad una pec del
30 maggio 2018 (doc. 14), con la quale UB aveva inoltrato, a controparte, “la relazione informativa così come previsto dall'art. 10” dell'Accordo CP_9
Si ritiene, tuttavia, che tale relazione non soddisfi i requisiti prescritti dagli accordi per la concessione delle nuove erogazioni.
Si osserva, infatti, che per valutare gli obblighi informativi, facenti carico a UB al fine di ottenere le nuove erogazioni, sia necessario esaminare l'Addendum, atto pubblico stipulato tra le parti, in data 12 aprile 2017, per integrare e modificare l'originario contratto di conto corrente ipotecario, e dare, così, attuazione all'Accordo (art.
2.1 cit.). CP_9
In particolare, con il citato Addendum le parti hanno pattuito:
che “Tutte le disposizioni dell'Apertura di DI non interessate dalle integrazioni, dalle modifiche o dalle deroghe specificamente previste dal presente Accordo continueranno a spiegare la propria efficacia e a essere applicabili tra le parti” (art. 2.2);
l'impegno assunto da alle nuove erogazioni, su richiesta di UB, a condizione che CP_9
non si verifichi alcun Effetto Pregiudizievole Sostanziale né alcun Evento Rilevante, come definiti nell'Accordo di risanamento (Accordo . CP_9
Al contrario, l'Addendum, stipulato successivamente all'Accordo e per darvi attuazione, CP_9
non contiene alcun richiamo all'art. 10 dell'Accordo medesimo o, comunque, alcuna limitazione agli obblighi informativi imposti a UB dal contratto di apertura di credito vigente.
Si ritiene, pertanto, che l'art. 3 del suddetto contratto, così come introdotto dalla modifica del 2010, sia rimasto in vigore.
In base a tale clausola, l'Istituto di credito ha contratto l'impegno ad erogare a UB i propri finanziamenti “…ad insindacabile giudizio della in ragione dello stato di avanzamento dei Pt_5
predetti lavori di costruzione e previa acquisizione, a cura della e ad onere della Pt_5
, di documentazione, anche peritale, idonea a comprovare il grado di realizzazione delle Parte_8
opere e degli interventi finanziati e che gli stessi siano conformi al progetto e alle norme edilizie applicabili”.
17 Al contrario, nel caso di specie, la relazione trasmessa da UB, oltre a non osservare l'art. 3 citato, non contiene neppure la “dettagliata” informativa, concernente “lo stato di avanzamento dello sviluppo dell'Area UB, con riguardo ai singoli comparti e, in particolare, alle opere di urbanizzazione, al Comparto B e al Comparto Scedep…”, prescritta dall'art. 10, invocato da parte attrice.
Al contrario, essa contiene poche righe di informazioni scarne e generiche, come tali inidonee a consentire, alla BA, una valutazione, seria ed approfondita, in ordine al rispetto dei costi e delle tempistiche di realizzazione delle opere e degli interventi finanziati e, dunque, in merito alla
“ragionevolezza e fattibilità” del Piano industriale della Società e del conseguente, effettivo, persistere del merito creditizio della stessa, il cui venir meno, comportava, in base all'Accordo recepito dall'Addendum del contratto di apertura di credito, la liberazione della BA dal proprio impegno, per il verificarsi di un Evento Rilevante e di un Effetto Pregiudizievole Sostanziale.
Valutazione, quella sullo stato di avanzamento dell'opera, ancor più necessaria alla luce dell'allarmante discostamento dal Piano (che verrà esaminato nel prosieguo) dei dati contabili già in possesso della BA (v. Bilancio d'esercizio 2017 comunicato il 30 maggio 2018, doc. 14 cit. di parte attrice), per quanto riguarda perdite e Patrimonio Netto di UB;
salvo il rischio, per la stessa, in caso di nuova erogazione non meritevole, di incorrere in responsabilità per abusiva Pt_5
concessione del credito (v. Cass. n. 18610/2021).
Deve, poi, aggiungersi, come eccepito da parte convenuta, che, in data 14 maggio 2018, ovvero pochi giorni prima che UB chiedesse l'erogazione dei nuovi finanziamenti, lo CP_14
aveva depositato istanza di Fallimento della Società.
Dell' istanza, effettivamente, come sostenuto da parte attrice, UB ha dato informazione tempestiva alla BA, allegandola alla relazione ad essa trasmessa il 30 maggio 2018 (doc. 14 cit.) ed illustrandola come infondata.
Si osserva, tuttavia, che l' istanza di fallimento costituisce, di per sé, Evento Rilevante, ai sensi dell'art. 12.5.2 dell'Accordo, comportante le conseguenze di cui all'art. 12.1 e tale da liberare la
BA, per espressa pattuizione (art. 6.4.1), dall'impegno di erogare a Parte_9
essendo stata contrattualmente riservata alla BA la valutazione della natura, pretestuosa e temeraria, o meno, dell' istanza medesima (qualora UB abbia fornito “prova soddisfacente per
”). CP_9
18 Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, che, nel periodo in cui il nuovo finanziamento veniva richiesto da UB, non sussistessero le condizioni contrattualmente previste per la sua erogazione, per violazione dell'art. 3 del contratto di apertura di credito e per la sussistenza di un
Evento Rilevante ex art. 12.5.2.
Infine, si osserva quanto segue.
Come allegato da , UB non ha mai rispettato le previsioni del Piano Attestato. Controparte_1
Infatti, già nell'anno 2016, come risulta dal Bilancio d'esercizio 2017 (doc. 6), la Società ha registrato una perdita netta, pari ad euro 2.111.712,00, superiore di quasi quattro volte alla perdita dell'esercizio prevista nel Piano (euro 594.000,00, v. pag. 76 doc. n. 4), con un Patrimonio Netto di euro 3.317.084,00, anziché di euro 4.835.000,00 (pag. 76 doc. n. 4).
Nel 2017, UB ha registrato una perdita netta di euro 1.524.033,00 (doc. 6 cit.), ancora una volta superiore alla perdita dell'esercizio prevista nel Piano (euro 1.051.000,00, pag. 76 doc. 4), con un
Patrimonio Netto di euro 1.793.051,00, pari a meno della metà di quello previsto nel Piano, ovvero euro 3.784.000,00 (pag. 76 doc. n. 4).
Tale situazione, già a conoscenza della BA al momento della valutazione del merito creditizio di
UB per l'erogazione del nuovo finanziamento richiesto (giugno 2018) e, di per sé, campanello d'allarme di un grave discostamento dalla realizzazione dei risultati attesi dal Piano, risulta essere ulteriormente e gravemente peggiorata proprio nel corso dell'anno 2018.
Infatti, in data 20 febbraio 2019, il C.d.A. di UB ha dato atto: che la Società, alla luce di una perdita netta registrata nell'anno 2018, pari ad euro 4.737.971,00, ha subito, tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018, perdite non previste dal Piano, per la complessiva somma di euro
5.685.968,27 (doc. 25 di parte attrice).
Nel verbale, si è, altresì, dato atto che UB, nel suddetto anno 2018, ha registrato un Patrimonio
Netto negativo di euro 2.944.920,00, mentre il Piano aveva previsto un Patrimonio Netto positivo, pari ad euro 2.741.000,00 (pag. 76 doc. 4 cit.).
Secondo parte attrice, il verificarsi di perdite non previste dal Piano, nei limiti della complessiva somma sopra esposta, avrebbe comportato, senz'altro, l'obbligo, per la BA, di rinunciare ad una parte dei propri crediti, come previsto dall'art.
4.2.2 dell'Accordo, subordinatamente alla rinuncia a parte dei propri crediti da parte di alcuni soci di UB, in esecuzione dell' accordo specifico
19 (Accordo Soci), stipulato in data 14 ottobre 2016, parallelamente all'Accordo (doc. 13 di CP_9
parte attrice).
Conseguentemente, la sarebbe venuta meno al suddetto impegno: Pt_5
- in primo luogo, avendo, in data 28 giugno 2018, ceduto il proprio credito ad , che, nel CP_10
luglio 2019, ha comunicato alla Società la decadenza dal beneficio del termine, per mancata ricapitalizzazione della Società e mancata concessione delle nuove erogazioni, v. doc. 30);
- in secondo luogo, quando, perfezionate le rinunce dei soci, con l'ultima di (assoggettata a CP_13
procedura di liquidazione coatta amministrativa) del 30 gennaio 2020 (doc. 29), concessa una volta ottenuta, in data 27 dicembre 2019, l'autorizzazione del MISE (doc. 28), il successivo 7 febbraio
2020, essa ha comunicato il proprio definitivo diniego (doc. 33).
In proposito, tuttavia, si osserva quanto segue.
In effetti, l'Accordo ha contemplato che la subordinatamente alla rinuncia dei CP_9 Pt_5
soci, effettuasse rinunce parziali al proprio credito, fino all'importo massimo di euro 1.375.000,00, in caso di perdite non previste dal Piano, entro l'importo massimo di euro 5.500.000,00, (art. 4.2.2).
Tale obbligazione, tuttavia, va contestualizzata nell'ambito complessivo dell'Accordo ed in considerazione dello scopo da esso perseguito: l'attuazione del Piano e, dunque, il completamento delle opere oggetto dello stesso (del quale, nel giugno 2018, non era stata fornita alcuna prova documentale) con l'aiuto finanziario di laddove, la previsione di perdite patrimoniali CP_9
non contemplate dal Piano è presa in considerazione come ipotesi meramente eventuale e pur sempre nell'ottica ed in funzione della realizzazione del piano industriale.
E, infatti, le parziali rinunce della a propri crediti sono state subordinate, nell'Accordo Pt_5
non solo alle parziali corrispondenti rinunce dei soci di UB (art.
4.2.1. ii), ma anche CP_9
alla corretta esecuzione del Piano, da parte della Società, ed alla condizione che non si sia verificato alcun Effetto Pregiudizievole Sostanziale ed alcun Evento Rilevante (art.
4.2.1. i), tra i quali l'Accordo annovera “Qualsiasi degli eventi di cui all'articolo 2484 del codice civile…” (art 12.6),
e, dunque, la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale (art. 2484, comma 1, n. 4),
c.c., ipotesi pacificamente verificatasi nel caso concreto.
CP_1 Pertanto, si ritiene che nulla si possa rimproverare alla per avere ceduto il credito ad e Pt_5
per non avere dato esecuzione all'Accordo concluso con UB, dal momento:
20 - che, all'atto della cessione del credito (28 giugno 2018), era evidente, in particolare per la mancata documentazione dello stato di avanzamento lavori, che non sussistevano le condizioni per le nuove erogazioni chieste da UB, ormai prossimo a decadere definitivamente dalla facoltà di farne documentata richiesta (30 giugno 2018, secondo l'Addendum del 12 aprile 2017);
- che, senza la concessione delle suddette erogazioni, è venuto meno l'impegno della di dare Pt_5
esecuzione alle disposizioni di salvataggio, da ultimo invocate da UB, in quanto inscindibilmente collegate alle prime;
CP_1
- che ha comunicato a UB la decadenza dal beneficio del termine solo l'8 luglio 2019
(doc. 30 di parte attrice), ovvero dopo ben cinque mesi che l'Evento Rilevante, di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., si era manifestato, senza che tutti i soci di UB avessero ancora perfezionato le rinunce parziali ai propri crediti, per ricapitalizzare la Società (in particolare, , socio al CP_13
52%, v. doc. 13 cit.);
- che, dunque, la suddetta decadenza è stata correttamente dichiarata, ai sensi dell'art. 12.12.1(iii) dell'Accordo, in presenza di Eventi Rilevanti (ex art. 12), consistenti:
nella mancata capitalizzazione della Società da parte dei soci (art. 12.6), che ha “influito in modo sostanzialmente pregiudizievole sulle condizioni economiche, finanziarie e sul patrimonio di
UB e, in ogni caso, sulla capacità della società di far fronte alle obbligazioni di pagamento…”
(art. 12.11 Effetto Pregiudizievole Sostanziale);
nella legittima mancata concessione, da parte di delle nuove erogazioni necessarie per il CP_9
completamento delle opere (art. 6.4), che “impedisce la corretta e regolare esecuzione del piano di risanamento, incidendo anche tale circostanza in modo sostanzialmente pregiudizievole sulle condizioni economiche, finanziarie e sul patrimonio di UB e, in ogni caso, sulla capacità della società di far fronte alle obbligazioni di pagamento…” (art. 12.11 Effetto Pregiudizievole
Sostanziale).
Da ultimo, a sostegno di quanto sopra, si osserva che, al momento dell'ultima richiesta, ritardata di quasi un anno dall'accertamento della grave situazione patrimoniale deficitaria della Società per cause estranee alla BA (stante l'attesa dell'autorizzazione del MISE al socio di maggioranza,
, assoggettato a liquidazione coatta amministrativa), UB, come allegato dalla stessa CP_13
parte attrice, si trovava, ormai, in situazione di carenza di liquidità.
Alla luce di quanto sopra, le domande di parte attrice e dei terzi intervenuti devono essere integralmente rigettate.
21 Considerata la condotta processuale di parte attrice, che ha chiesto la sola condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali, le spese processuali, tra la stessa e gli intervenuti, vanno dichiarate integralmente compensate.
Le spese processuali seguono la soccombenza, per il resto, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
respinge le domande proposte da parte attrice e dai terzi intervenuti.
Condanna parte attrice ed i terzi intervenuti al pagamento delle spese processuali di parte convenuta, che liquida, quanto a parte attrice, in complessivi euro 81.577,00, e, quanto ai terzi chiamati, in complessivi euro 28.000,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti, per il resto.
Parma, 16/01/2025
Il Giudice Unico
dott. Antonella Ioffredi
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Antonella Ioffredi, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FEDERICO BANTI e dell'avv. BARBARA SCHIAVO, domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
( , con il patrocinio dell'avv. TINA Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA, dell'avv. UGO MINNECI e dell'avv. ALBERTO BUCOLO, domiciliata in
CANCELLERIA
- CONVENUTO –
C o n l' i n t e r v e n t o d i
( ), ( ), CP_2 P.IVA_3 CP_3 C.F._1 CP_4
( , ( ),
[...] C.F._2 CP_5 C.F._3
( ), Controparte_6 C.F._4 Controparte_7
( e ( , con il patrocinio C.F._5 Controparte_8 C.F._6
dell'Avv. VINCENZO ZICCARDI, elettivamente domiciliati in V.LE MARIOTTI 1 PARMA, presso lo studio dell'avv. VINCENZO ZICCARDI
- INTERVENUTI -
1 Causa Civile iscritta al 1682 2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, in Concordato , ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 Parte_2
di esponendo: Controparte_1
che la Società è stata costituita nel settembre 2002, con lo scopo di realizzare un significativo intervento immobiliare, volto a riqualificare un quartiere della città di Parma denominato “Area
UB”;
che, a tale progetto, è stato affiancato, a partire dall'esercizio 2006, un secondo intervento denominato “Area Forlanini”, avente l'obiettivo di realizzare, in un'area in prossimità del casello autostradale di Parma, immobili ad uso direzionale e produttivo;
che l'intervento sull'Area UB era suddiviso in sei comparti (A, B, C, D, “ex Scedep” ed “ex
Csac”), di cui, alla data del deposito del ricorso per concordato preventivo, risultava realizzato e parzialmente venduto il Comparto B, consistente in un complesso immobiliare composto di 117 appartamenti tra il primo e il quinto piano, 19 negozi al piano terra e 16 uffici disposti al primo e al secondo piano;
che, al fine di ottenere la provvista necessaria per l'acquisto e lo sviluppo di queste aree, in data 20 giugno 2007, UB stipulava, con la BA convenuta, un mutuo fondiario per l'importo di euro
20.350.000,00 e, in data 8 ottobre 2007, un contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario per l'importo di euro 55.000.000,00;
2 che l'ammontare di tale ultimo finanziamento veniva poi ridotto, nell'anno 2010, all'importo di euro 52.600.000,00, mentre, in esecuzione del primo mutuo, veniva erogata la sola somma di euro
6.400.000,00;
che, già a partire dal 2013, UB si trovava ad affrontare una situazione di difficoltà economico- finanziaria, perciò, la Società, con l'ausilio di un advisor, predisponeva, nel 2016, un piano industriale finalizzato al risanamento della propria esposizione debitoria e, in data 4 ottobre 2016, approvava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), L.F., il proprio Piano di Risanamento 2016-2021, il quale:
da un lato, si basava su una manovra finanziaria che prevedeva una rimodulazione della complessiva esposizione debitoria, con il pagamento di una unica rata, entro il termine finale del 31 dicembre 2027, e con dei rimborsi anticipati, che si impegnava a versare alla Parte_1
BA creditrice ogni qualvolta le unità immobiliari insistenti sulle aree interessate dagli interventi di riqualificazione venivano vendute;
dall'altro lato, sotto il profilo industriale, prevedeva, nel periodo 2016 – 2020 (fasi 1 e 2), una serie di investimenti finalizzati all'ottimizzazione della cessione delle unità immobiliari del Comparto B
(opere di urbanizzazione, ottenimento agibilità, messa in sicurezza dell'amianto nella confinante
Area Ex Scedep) e alla commercializzazione delle unità abitative del Comparto B, mentre una successiva "fase 3" era ipotizzata per il 2021 e, a seconda delle condizioni economiche e finanziarie, avrebbe avuto ad oggetto la vendita dei restanti comparti da edificare o riqualificare ovvero lo sviluppo diretto degli stessi;
che, al fine di realizzare le fasi 1 e 2, il soggetto finanziatore avrebbe dovuto garantire, CP_9 anche con l'erogazione di nuova finanza, il supporto finanziario necessario per l'esecuzione del
Piano e, qualora si fossero realizzate perdite non previste, unitamente ai soci della CP_9
Società, avrebbe dovuto assicurare il proprio supporto (mediante la rinuncia a frazioni del proprio credito) per evitare che, in qualsiasi momento, nel corso della durata del Piano, il capitale della
Società potesse ridursi al disotto del limite previsto dalla legge;
che, pertanto, in esecuzione del , con riguardo alle perdite non previste dallo stesso, ma che si Pt_3
fossero comunque registrate nel periodo 2016-2021, la Società, in data 18 ottobre 2016, concludeva due accordi contestuali:
3 - un accordo con i propri soci, in forza del quale questi ultimi si impegnavano a coprire le eventuali perdite maturate dalla Società, mediante la rinuncia pro quota ai propri crediti, fino alla concorrenza di determinati importi;
- un parallelo accordo di rinegoziazione del credito con in forza del quale la BA, CP_9 subordinatamente all'esecuzione, da parte dei soci, delle proprie obbligazioni di cui al predetto
Accordo Soci, si obbligava a sostenere il Piano di Risanamento mediante:
(a) “Nuove Erogazioni” per complessivi 4.600.000, al fine di consentire il completamento delle opere relative all'Area UB, del Comparto B e la parziale riqualificazione del Comparto Scedep;
(b) le necessarie restrizioni ipotecarie in occasione delle vendite delle unità immobiliari di cui al
Comparto B, per la copertura dei costi operativi di UB, fino alla concorrenza massima di euro
1.900.000, e per eventuali deficit di cassa di UB non previsti dal Piano 2016-2021;
(c) parziali rinunce al credito a copertura di eventuali perdite non previste dal Piano 2016-2021, a sostegno del Patrimonio Netto della Società: impegno questo subordinato alle rinunce concordate con i soci della società UB;
che, il 12 aprile 2017, con apposito Addendum, e UB prorogavano sino al 30 giugno CP_9
2018 il termine per richiedere le Nuove Erogazioni e così poter dare avvio ai lavori previsti dal
Piano 2016 - 2021;
che, dal giugno 2018, cominciava a rendersi inadempiente rispetto alle obbligazioni CP_9
assunte;
che, dopo aver aggiornato la BA sullo stato di attuazione del Piano Industriale nel maggio 2018, con comunicazione del 1° giugno 2018 e, quindi, nel rispetto del termine ultimo del 30 giugno 2018 convenuto dalle parti nell'addendum del 12 aprile 2017 per poter richiedere la nuova finanza,
UB richiedeva alla BA le Nuove Erogazioni pattuite, per il momento, limitando la richiesta, rispetto al finanziamento previsto di euro 4.600.000, alla inferiore somma di euro 3.581.218,66;
che, dopo vari solleciti, prima, in data 25 e 28 giugno 2018 e, poi, in data 3 e 6 luglio 2018, con lettera del 25 settembre 2018, rappresentava di aver ceduto, ai sensi di un contratto di CP_9
cessione di crediti sottoscritto in data 28 giugno 2018, i crediti derivanti dai rapporti in essere con
UB alla ed eccepiva, del tutto inaspettatamente, una sorta di decadenza dal CP_10
diritto di ottenere le sostenendo che la non aveva ricevuto alcuna formale Parte_4 Pt_5
4 richiesta di erogazione munita dei documenti contrattualmente previsti, finalizzati a documentare lo stato di avanzamento lavori;
che, infine, in data 8 novembre 2018, puntualizzava ulteriormente che UB avrebbe CP_9 dovuto predisporre un (non meglio precisato) “progetto esecutivo da parte del management della società”;
che, a tali comunicazioni, UB rispondeva in data 14 novembre 2018, chiarendo che l'Accordo non prevedeva nessuna formalità particolare per la richiesta dell'effettuazione delle nuove erogazioni e che, comunque, il progetto esecutivo era stato depositato presso il Comune di Parma in data 26 giugno 2018;
CP_1 che procedeva alla cessione del credito, senza che il cessionario assumesse CP_9
formalmente alcun impegno nei confronti di UB;
che, nel corso del 2019, emergeva, come prevedibile e, comunque, previsto nell'Accordo
una situazione di patrimonio netto negativo della Società, per euro 2.944.920 (accertata CP_9
in occasione nella seduta del consiglio di amministrazione di UB del 20 febbraio 2019;
che i soci, quindi, conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo Soci, si attivavano per formalizzare le rispettive rinunce ai propri crediti per un importo complessivo sufficiente a ripianare il deficit patrimoniale;
che, da un lato, i soci e davano immediato adempimento CP_11 Controparte_12 all'Accordo Soci, perfezionando le rispettive rinunce parziali ai propri crediti commerciali nell'aprile 2019;
che, dall'altro lato, , essendo assoggettata alla procedura di Liquidazione Coatta CP_13
Amministrativa, in data 25 marzo 2019 depositava al Ministero dell'Industria e dello Sviluppo
Economico (MISE) specifica istanza di autorizzazione alla rinuncia parziale al proprio credito, che perveniva, poi, in data 27 dicembre 2019, ed in data 23 gennaio 2020, dopo aver ricevuto opportune rassicurazioni da parte della Società circa la continuità aziendale, perfezionava la propria rinuncia;
CP_1 che, nel luglio 2019, comunicava di considerare la Società decaduta dal beneficio del termine a motivo del verificarsi di alcuni asseriti “Eventi Rilevanti”, ai sensi dell'Accordo CP_9
(sostanzialmente consistenti nella mancata ricapitalizzazione della Società e nella mancata concessione delle nuove erogazioni);
5 CP_1 che, in data 30 luglio 2019, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della Società per l'intero importo del credito ceduto, pari ad oltre 52 milioni di euro, avverso il quale la Società proponeva opposizione, poi rinunciata nell'ambito del Concordato Preventivo;
che, in data 29 gennaio 2020, una volta perfezionatesi tutte le rinunce da parte dei soci, la Società si
CP_1 rivolgeva nuovamente a e ad trasmettendo una relazione aggiornata sullo sviluppo CP_9
e sull'andamento del Piano e chiedendo:
- un rafforzamento patrimoniale, ai sensi dell'art.
4.2 dell'Accordo (ossia una rinuncia CP_9
parziale al credito nei confronti della Società per euro 1.560.928,27);
- di lasciare nelle disponibilità di UB il ricavato delle vendite delle unità del Comparto B a copertura dei costi operativi della Società previsti fino al 2021, fino all'ammontare di euro
1.900.000,00 (ai sensi dell'art.
6.5.4 dell'Accordo);
- per complessivi euro 3.581.218,66 (ai sensi dell'art.
6.4 dell'accordo ex art. 67 Parte_4
L.F.), come già richiesto in data 1° giugno 2018 e successivi solleciti;
- di liberare ulteriori somme derivanti dalle vendite immobiliari della Società, ove strettamente necessario in dipendenza di eventuali deficit di cassa di UB non previsti dal Piano 2016-2021, ai sensi dell'art.
4.2.4 dell'accordo ex art. 67 L.F.;
che, stante il tempo trascorso e la situazione di carenza di liquidità che, inevitabilmente, era nel frattempo emersa, tale richiesta era finalizzata ad evitare la liquidazione di UB, in uno con l'approvazione di un bilancio redatto in “ipotesi di mancato sviluppo” (con annessa svalutazione di euro 38.500.000 del patrimonio immobiliare della Società);
che, in data 7 febbraio 2020, comunicava il proprio definitivo diniego, in ragione: CP_9
CP_1 dell'intervenuta cessione dei crediti ad della tardività della richiesta;
della intervenuta decadenza dal beneficio del termine;
che il rifiuto, definitivamente opposto da nel febbraio 2020, determinava l'organo CP_9
amministrativo ad approvare, in data 12 febbraio 2020, un progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, secondo il presupposto della "mancanza di sviluppo", da cui risultava un patrimonio netto negativo per oltre 41 milioni di euro, informandone i soci;
6 che seguiva, quale ultimo tentativo di recuperare la situazione, l'introduzione di una controversia di
CP_1 natura cautelare, da UB nei confronti di e di finalizzata all'adempimento CP_9 dell'Accordo che tuttavia non dava l'esito sperato;
CP_9
che, nel frattempo, stante la gravità della potenziale situazione di patrimonio netto negativo e la carenza di liquidità, UB veniva messa in liquidazione, con delibera in data 16 marzo 2020;
che, in data 9 aprile 2020, il liquidatore sociale di UB decideva, ex art. 152 L.F., di depositare una domanda di concordato in bianco, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 161 L.F., per la migliore tutela dei creditori e del patrimonio sociale.
Con riguardo alla condotta di secondo parte attrice: CP_9
il comportamento tenuto da nel periodo giugno-novembre 2018 sarebbe gravemente in CP_9
contrasto con gli obblighi contrattuali e di buona fede, assunti nei confronti di UB in forza del c.d. Accordo CP_9
l'assenza di documenti, contrattualmente previsti, finalizzati a documentare lo stato di avanzamento dei lavori, invocata da per la prima volta nel settembre 2018, sarebbe priva di CP_9 fondamento, in quanto né l'art.
6.4 dell'Accordo né l'art.
5.1 dell'Addendum CP_9
subordinavano le Nuove Erogazioni al deposito di alcuna documentazione;
l'inciso contenuto nel Piano Industriale, circa la previa presentazione di un progetto esecutivo, da un lato riguarderebbe unicamente l'erogazione relativa al Comparto Scedep, mentre nessuna condizione sarebbe, invece, menzionata nel Piano per l'erogazione di euro 3,1 mln per le opere di urbanizzazione del Comparto B;
la pretesa di di ottenere uno stato di avanzamento lavori sarebbe totalmente illogica, CP_9
oltre che in mala fede, atteso che i lavori avrebbero potuto prendere avvio solo successivamente alla concessione delle pattuite Nuove Erogazioni;
anche la concomitante operazione di cessione del credito, realizzata da sarebbe CP_9
illegittima o comunque abusiva, perché contraria a buona fede, in quanto il credito oggetto di cessione era sinallagmaticamente ed inscindibilmente collegato alle obbligazioni assunte da e tale cessione, in quanto totalmente svincolata dagli impegni contenuti nell'Accordo CP_9
era tale da ostacolare e/o impedire il corretto adempimento di tutti gli obblighi CP_9
contrattualmente assunti nei confronti di UB, così come poi avvenuto.
Con riguardo al danno asseritamente subito, secondo pare attrice:
7 il patrimonio netto negativo del Bilancio 2018 di UB, approvato in data 16 marzo 2020, sarebbe, solo, il frutto di una valutazione “al valore di realizzo in ipotesi di non sviluppo” del proprio patrimonio immobiliare (con un effetto negativo pari a circa 38,5 milioni di euro, ed un valore residuo del compendio immobiliare pari a 29,7 milioni di euro);
tale svalutazione straordinaria (e, quindi, la messa in liquidazione della Società e la decisione del
Liquidatore di accedere alla protezione offerta dall'art. 161, comma 6, L.F., successivamente all'introduzione dell'iniziativa cautelare) risulterebbe, dunque, causalmente ricollegabile all'impossibilità di portare avanti il Piano Industriale 2016-2021; impossibilità a sua volta causalmente ricollegabile all'inadempimento di e alla realizzazione della abusiva CP_9
manovra di cessione di credito;
il pregiudizio finale risentito da UB consisterebbe nella differenza fra la ragionevole e attestata consistenza finale del patrimonio sociale, in ipotesi di adempimento del Piano Industriale, e la consistenza patrimoniale che la stessa UB ha, invece, ricavato dalla procedura di concordato preventivo, pari ad euro 59.200.770.
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento di alle CP_9
obbligazioni assunte con l'accordo sottoscritto in data 18.10.2016 in esecuzione del piano attestato ex art 67 comma 3 lett. d L.F., e la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore di Pt_1
, della somma di euro 59.200.770 o della maggiore o minore somma accertata, se del caso
[...]
anche ricorrendo ai criteri di cui all'art. 1226 c.c.
Controparte si è costituita contestando le avverse deduzioni ed eccependo:
che la richiesta di nuove erogazioni, formulata da UB, non era accompagnata da documentazione alcuna e nemmeno da una dettagliata relazione circa lo stato di avanzamento lavori, ma unicamente dal richiamo alla Relazione Informativa trimestrale inviata il giorno prima, non contenente notizie concernenti lo stato di avanzamento lavori;
che, al contrario, i contratti di finanziamento accesi da UB con prevedevano, CP_9
espressamente, che le erogazioni creditizie venissero effettuate ad insindacabile giudizio della in ragione dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione, e che la relativa richiesta, da Pt_5
parte di UB, fosse supportata dalla documentazione, anche peritale, idonea a comprovare il grado di realizzazione delle opere e degli interventi finanziati e la loro conformità al progetto ed alle norme edilizie applicabili;
8 che, nel successivo Accordo del 18 ottobre 2016, si aveva cura di sottolineare la radicale esclusione di qualsiasi effetto novativo rispetto ai già perfezionati contratti bancari, limitandone la sua efficacia ad integrare o derogare ai finanziamenti già concessi, unicamente in relazione ad alcune specifiche previsioni;
che, quanto, poi, all'area ex Scedep, lo stesso Piano ne prevedeva il finanziamento previa presentazione di progetto esecutivo da parte del Management della Società, di fatto, mai presentato alla BA;
che, ancora, all'art. 10, l'Accordo prevedeva la trasmissione alla BA, da parte di UB:
- di una periodica, dettagliata relazione informativa concernente sia lo stato di avanzamento dello sviluppo dell'Area UB, con riguardo ai singoli comparti e, in particolare, alle opere di urbanizzazione, al Comparto B e al Comparto Scedep sia lo stato delle vendite delle unità immobiliari relative all'Area UB e all'Area Forlanini;
- di ogni ulteriore ed eventuale informazione rilevante ai fini della corretta esecuzione del Piano
2016-2021, dell'Accordo e/o degli obblighi da questi ultimi discendenti;
che, inoltre, la BA, con l'Accordo, si impegnava ad effettuare Nuove Erogazioni a UB, a condizione che non si verificasse alcun Effetto Pregiudizievole Sostanziale né alcun Evento
Rilevante;
che l'art.
1.2 dell'Accordo definisce Effetto Pregiudizievole Sostanziale “ogni effetto che, a giudizio di : (i) sia sostanzialmente pregiudizievole rispetto alla capacità di UB di fare CP_9 fronte alle obbligazioni di pagamento ai sensi dei Documenti dell'Operazione; e/o (ii) pregiudichi la validità, la legittimità, o l'efficacia di un qualsiasi Documento dell'Operazione; e/o (iii) influisca in modo sostanzialmente pregiudizievole sulle condizioni economiche, finanziarie o sul patrimonio di UB”;
che, ai sensi, invece, del successivo art. 12 dell'Accordo, costituiscono un “Evento Rilevante” in particolare:
- “Qualsiasi terzo depositi istanza di apertura di una Procedura Concorsuale nei confronti di
” (art 12.5.2); Pt_6
- “Qualsiasi degli eventi di cui all'art. 2484 del Codice Civile si verifichi in relazione a UB”
(art. 12.6);
9 - “Il verificarsi di qualsiasi evento o serie di eventi che, a parere di , abbia o possa CP_9 ragionevolmente avere un Effetto Pregiudizievole Sostanziale” (art 12.11);
che la mancata realizzazione delle condizioni previste dall'Accordo, necessarie per l'attivazione degli impegni assunti dalla BA ai fini della concessione di nuove erogazioni, e, più in particolare, la sussistenza di eventi rilevanti ed effetti pregiudizievoli sostanziali, è provata documentalmente;
che, da un lato, l'attrice ha, infatti, omesso di segnalare che l'ex amministratore delegato di UB ha presentato istanza di fallimento nei confronti della società, con ricorso del 17 maggio 2018, ovvero meno di due settimane prima della comunicazione del 1° giugno 2018 con cui UB ha chiesto l'erogazione di euro 3.581.218,66, quale nuova finanza, circostanza che integra l'evento sfavorevole contemplato dall' art. 12.5.2 dell'Accordo e che, di per sé sola, giustifica e legittima il rifiuto della BA di effettuare nuove erogazioni;
che, dall'altro lato, sono altrettanto evidenti le gravi perdite subite da UB sin dai primi anni di esecuzione del Piano, che hanno integrato un evento rilevante e un effetto pregiudizievole sostanziale, ai sensi degli artt. 12 e, rispettivamente, 1.2 e 12.11 dell'Accordo;
che tra gli Eventi Rilevanti, alla cui assenza è condizionata l'attivazione dell'impegno di
“effettuare, su richiesta di UB, ulteriori erogazioni a valere sull'Apertura di DI”, rientra uno qualsiasi degli eventi di cui all'articolo 2484 c.c., tra cui è ricompresa anche “la riduzione del capitale al disotto del minimo legale” (art. 2484, comma 1, n. 4), c.c.);
che, a fronte di un patrimonio netto negativo di ben euro 2.944.920,00 non può mettersi in discussione l'erosione dell'intero capitale sociale di UB nel corso del 2018 e, conseguentemente, la piena legittimità del rifiuto della BA di procedere all'erogazione di nuova finanza;
che neppure, in senso contrario, potrebbe replicarsi che l'Accordo intercorso tra le parti avesse proprio l'obiettivo di derogare a quanto previsto e richiesto dall'art. 2447 c.c. o che fosse proprio funzionale anche a superare la perdita integrale del capitale sociale di UB, in quanto:
- nel primo caso, ogni eventuale deroga dell'Accordo a quanto previsto dall'art. 2447 c.c. sarebbe nulla e priva di effetto alcuno, in quanto contraria a norma imperativa (art. 2447 c.c.);
- nel secondo caso, se le parti avessero avuto effettivamente l'intenzione di superare, attraverso l'erogazione di nuova finanza e contestuale rinuncia dei soci ai propri crediti nei confronti della
Società, anche la totale perdita del capitale sociale, non avrebbero certo condizionato l'attivazione
10 degli obblighi della BA all'assenza di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., tra cui è inclusa la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c.);
che tale interpretazione è in linea e coerente con le stesse finalità perseguite dalle parti con l'Accordo: quella di supportare il nuovo piano industriale nei limiti in cui la sua completa esecuzione potesse ritenersi ragionevole;
che, inoltre, nelle condizioni in cui si è venuta a trovare UB nel corso del 2018 (grave e sensibile discostamento dai risultati attesi dal Piano e patrimonio netto negativo), l'erogazione di nuova finanza avrebbe certamente esposto la BA ad una responsabilità per abusiva concessione del credito nei confronti sia della stessa Società, sia dei suoi creditori;
che, infine, in ogni caso, per poter fondatamente lamentare un danno, UB avrebbe dovuto dimostrare che il contestato ritardo avrebbe fatto perdere chances di finanziamento alternative.
Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
Con un unico atto, sono intervenuti nel presente giudizio, ex art. 105 c.p.c., socia di Controparte_2
liquidazione, , , , Parte_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, e , promissari acquirenti di unità immobiliari in forza CP_3 Controparte_7 Controparte_8
di contratti preliminari stipulati con già nel 2010, con versamento di un Parte_1
importo pari al 90% del totale pattuito pari ad euro 1.890.000,00, i quali hanno formulato le medesime deduzioni di parte attrice, e, inoltre:
che, nel caso di specie, sarebbe possibile configurare la responsabilità di rispetto ai Controparte_1
terzi intervenuti, sia essa nella logica della complicità del terzo nell'inadempimento del debitore principale sia essa intesa nella logica della lesione del credito ad opera del terzo;
che, quanto alla società , il danno sarebbe da parametrarsi alla perdita del valore della CP_2
partecipazione societaria in , tenuto conto dell'apertura della procedura di Parte_1
Concordato, che, come quantificato dall'attore, è pari alla quota di partecipazione parametrata su euro 8.881.000,00 ovvero euro 355.240,00 (4% di euro 8.881.000,00);
che, quanto alle persone fisiche, il danno sarebbe da determinarsi nella mancata restituzione della somma versata al momento della stipula dei contratti preliminari, pari ad euro 1.890.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella somma versata a titolo di ultimazione delle singole unità immobiliari, pari ad euro 306.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nella perdita delle unità immobiliari stesse cedute a terzi, danno quantificabile come non patrimoniale pari all'intero
11 importo versato di euro 1.890.000,00, tenendo conto che ivi era stata posta la residenza familiare;
cui aggiungersi, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 50.000,00, per ogni singolo soggetto intervenuto, a seguito della segnalazione alla Centrale Rischi, oltre al rimborso di tutte le spese legali sostenute e sostenende, per effetto delle azioni promosse a tutela del ridotto patrimonio, in conseguenza dell'avvio della procedura di concordato preventivo.
Conseguentemente, gli intervenuti hanno chiesto che sia dichiarato l'inadempimento della UB e di e che ne sia dichiara le responsabilità solidale, sia a titolo contrattuale che Controparte_1
extracontrattuale, e che le stesse siano dichiarate tenute al risarcimento dei danni, a favore della società , per l'importo di euro 355.240,00 e, a favore delle persone fisiche, nella CP_2
complessiva somma di euro 4.686.000,00, salvo diverse somme accertate in giudizio, il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., parte attrice ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento:
di Structura, per difetto di legittimazione attiva, in quanto la diminuzione del valore della partecipazione sociale, costituirebbe, al più, una conseguenza indiretta della condotta asseritamente addebitata alla Pt_5
degli altri intervenuti, non sussistendo alcuna forma di collegamento tra i danni derivanti dal preteso inadempimento di UB ai contratti preliminari sottoscritti dalla tra il 2008 e il Parte_7
2010 e l'inadempimento di risalente a quasi dieci anni dopo, e, quindi, alcuna CP_9
connessione, per petitum o causa petendi, tra il giudizio istaurato da UB e la domanda risarcitoria presentata dalla tale da giustificare il simultaneus processus. Parte_7
Parte attrice, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli intervenuti nei confronti di UB.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la oltre ad avere sostenuto Pt_5
l'infondatezza delle domande degli intervenuti, nel merito, per le ragioni già esposte nei confronti di parte attrice, ha eccepito preliminarmente:
nei confronti di , il difetto di legittimazione attiva, già eccepito da parte attrice;
CP_2
nei confronti degli altri intervenuti, per i danni correlati alla mancata stipulazione dei contratti di rogito, l'intervenuta prescrizione decennale del c.d. diritto al contratto definitivo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2939 c.c., posto che ciascuno dei quattro contratti preliminari versati in
12 giudizio, rispettivamente sottoscritti tra il 2008 ed il 2011, prevedeva un termine per la stipulazione del rogito e che la scadenza più recente era stata fissata per il giorno 28 febbraio 2011, mentre l' intervento in giudizio, primo atto con il quale è stata fatta valere la pretesa, è avvenuto nell'ottobre
2022.
Nei confronti dei promissari acquirenti, infine, la ha eccepito che, per ciascuno dei contratti Pt_5
preliminari versati in atti, la promittente venditrice aveva consegnato, al promissario acquirente, fideiussione bancaria rilasciata da un operatore di primo livello (Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza), fino alla concorrenza degli importi corrisposti a titolo di acconto sul prezzo e con scadenza successiva alla data fissata per la stipulazione del rogito;
che, pertanto, il rifiuto dei beneficiari di attivare tempestivamente la suddetta garanzia costituirebbe, in ogni caso, un fattore in grado di interrompere il preteso nesso causale tra i danni lamentati e la mancata stipulazione dei relativi rogiti.
Conseguentemente, la ha chiesto il rigetto anche delle domande dei terzi intervenuti, con Pt_5
vittoria di spese ed onorari.
A parere di questo giudicante, le domande proposte nei confronti di non sono Controparte_1
fondate per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si ritiene che la causa possa essere decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti e che, pertanto, l'istanza di Ctu, formulata da parte attrice con riguardo al solo accertamento del quantum debeatur, debba essere respinta.
Nel merito, ha convenuto in giudizio (già , per Parte_1 Controparte_1 CP_9
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del lamentato grave inadempimento agli impegni di sostegno finanziario assunti nei suoi confronti, in forza di un accordo sottoscritto il 18 ottobre 2016, in attuazione di un Piano attestato di risanamento, ex art. 67
L.F.; inadempimento che, secondo parte attrice, avrebbe determinato l'impossibilità, per la Società, di proseguire l'attività aziendale, provocando la svalutazione dell'attivo patrimoniale e la sua, conseguente, messa in liquidazione.
E' circostanza pacifica ed è documentalmente provato (doc. 3 di parte attrice), che UB e in data 18 ottobre 2016, hanno stipulato un accordo (c.d. Accordo di CP_9 CP_9 rinegoziazione dell'indebitamento della prima nei confronti della seconda, esecutivo di Piano
Industriale e Finanziario, per il periodo 2016-2021, Attestato ex art 67, comma 3, lett. d) L. Fall.
13 (doc. 4 , volto al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad Controparte_1
assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
Per quanto qui di rilievo:
l'esposizione debitoria oggetto di rinegoziazione si riferisce ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato, tra le parti, in data 8 ottobre 2007 (doc. 9 di parte attrice) e modificato con atto del 1° dicembre 2010 (doc. 10 di parte attrice);
il Piano Attestato, cui ha fatto seguito l'Accordo sotto la voce “manovra finanziaria” CP_9
(pag. 68), ha previsto, per l'anno 2016, nuove erogazioni sul conto corrente ipotecario in oggetto, rispettivamente per euro 3,1 milioni ed euro 1,5 milioni, al fine di permettere a UB il completamento delle opere di urbanizzazione e dei costi a finire del Comparto B e le attività di riqualifica del Comparto E Scedep (doc. 4 cit.);
In particolare, con il c.d. Accordo la all'art. 6.4, si è impegnata ad effettuare CP_9 Pt_5
Nuove Erogazioni, a richiesta dell'odierna parte attrice, in attuazione della “rimodulazione, senza effetto novativo, dei rapporti tra UB e ” (v. punto K. iv), nei termini, di cui all'art. CP_9
6.4.1, che seguono (per quel che rileva nella presente causa):
1) al fine di consentire il completamento delle opere di urbanizzazione relative all'Area UB, il completamento del comparto B e la parziale riqualificazione del Comparto Scedep;
2) a condizione che non si verifichi alcun Effetto Pregiudizievole Sostanziale né alcun Evento
Rilevante;
3) a valere sull'Apertura di DI UB (assistite dalla garanzia dell'Ipoteca UB), per un massimo di euro 3.100.000,00, in relazione al comparto B, e di euro 1.500.000,00, per il Comparto
Scedep.
All'art. 6.8, le parti hanno precisato che le previsioni di cui all'art. 6 “…si limitano a derogare e/o integrare, senza alcun effetto novativo, alcune specifiche previsioni dell'Apertura di DI
UB (con particolare riguardo al tasso di interesse, alla capitalizzazione degli interessi, alle nuove erogazioni, al piano di ammortamento e all'ordine dei pagamenti), ferma restando la perdurante validità ed efficacia dell'Apertura di DI UB, come dell' Ipoteca UB”;
L'art 10 dell'Accordo infine, ha prescritto, a carico di UB, in sostituzione dei CP_9
corrispondenti obblighi informativi previsti nei contratti originari (ovvero congiuntamente nell'Accordo 2010, Accordo 2014, Apertura di credito UB, Atto di Ipoteca UB, Atto di
14 Ipoteca Forlanini e v. “Definizioni”, art. 1.2), gli obblighi informativi di seguito Persona_1
elencati (per quanto qui rileva):
art. 10.3 “Entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare, UB dovrà consegnare a una dettagliata relazione informativa dalla quale risulti: CP_9
(i) lo stato di avanzamento dello sviluppo dell'Area UB, con riguardo ai singoli comparti e, in particolare, alle opere di urbanizzazione, al Comparto B e al Comparto Scedep;
(ii) lo stato delle vendite delle unità immobiliari relative all'Area UB e all'Area Forlanini”;
(iii), (iv) e (v) lo stato di indebitamento verso fornitori, Erario e terzi diversi da CP_9
All'art. 10.7, UB si impegna a fornire a con la massima tempestività, informazioni: CP_9
(ii) relative alla verificazione di qualsiasi Evento Rilevante o Effetto Pregiudizievole Sostanziale;
(vi) ogni ulteriore ed eventuale informazione che possa risultare rilevante ai fini della corretta esecuzione del Piano 2016-2021, dell'Accordo e/o degli obblighi da questi ultimi discendenti.
L'Accordo all' art. 1.2, fornisce la definizione di “Effetto Pregiudizievole Sostanziale”, CP_9
come: “ogni effetto che, a giudizio di : CP_9
- (i) sia sostanzialmente pregiudizievole rispetto alla capacità di UB di fare fronte alle obbligazioni di pagamento ai sensi dei Documenti dell'Operazione;
- e/o (ii) pregiudichi la validità, la legittimità, o l'efficacia di un qualsiasi Documento dell'Operazione;
- e/o (iii) influisca in modo sostanzialmente pregiudizievole sulle condizioni economiche, finanziarie o sul patrimonio di UB”.
Secondo l'Accordo citato, invece, costituiscono “Evento Rilevante”, per quanto qui di rilievo:
- la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 (art. 12.3.1);
- “Qualsiasi terzo depositi istanza di apertura di una Procedura Concorsuale nei confronti di
UB fatta eccezione per i casi in cui: (i) tale istanza venga ritirata, abbandonata o rigettata entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della presentazione;
oppure (ii) entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data del deposito dell'istanza UB fornisca prova soddisfacente per CP_9 della natura pretestuosa e temeraria di tale istanza” (art. 12.5.2);
15 - “Qualsiasi degli eventi di cui all'art. 2484 del Codice Civile si verifichi in relazione a UB”
(art. 12.6);
“Il verificarsi di qualsiasi evento o serie di eventi che, a parere di , abbia o possa CP_9 ragionevolmente avere un Effetto Pregiudizievole Sostanziale” (art. 12.11).
Sempre secondo l'Accordo, il verificarsi di uno di tali “Eventi Rilevanti” ne comporta l'azionabilità, da parte di come clausola risolutiva espressa dell'Accordo medesimo, ai CP_9 sensi per gli effetti dell'art. 1456 c.c., come causa di recesso di senza corrispettivo o CP_9 come evento di decadenza di UB dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c. (art. 12.1).
E' documentalmente provato che, in data 12 aprile 2017, le parti hanno dato esecuzione all'
Accordo attraverso la stipulazione dell'“Addendum” del contratto di apertura di credito CP_9
in essere tra le stesse, il quale, senza avere alcun effetto novativo, ha, unicamente, apportato, a tale contratto, alcune modifiche previste nel suddetto accordo di risanamento ed ha prorogato al 30 giugno 2018 il termine per la richiesta delle nuove erogazioni (art. 2.1, doc. 36 di parte attrice).
E' circostanza pacifica ed è documentalmente provato:
che, in data 1°giugno 2018, UB ha chiesto a l'erogazione di una parte delle nuove CP_9
somme (euro 2.106.878,01 ed euro 1.474.340,65 per il Comparto Scedep), richiamando l'art.
6.4.1 dell'Accordo (doc. 15 di parte attrice);
che, con e-mail del 25 settembre 2018, esse sono state negate dalla BA, che, richiamando la modifica contrattuale del 12 aprile 2017 e l'intervenuta scadenza, in data 30 giugno 2018, del termini di disponibilità della nuova erogazione, ha lamentato la mancata trasmissione, da parte di
UB, nel suddetto termine, della documentazione contrattualmente prevista, concernente lo stato di avanzamento lavori (doc. 20 di parte attrice), come ribadito anche con e-mail dell'8 novembre
2018 (doc. 21 di parte attrice).
Secondo (v. pg. 8 comparsa di costituzione e risposta), la richiesta del 1° giugno Controparte_1
2018 faceva unicamente richiamo alla Relazione Informativa trimestrale, inviata il giorno prima, che, però, non conteneva, come invece avrebbe dovuto, secondo gli accordi, una dettagliata relazione circa lo stato di avanzamento lavori.
16 Secondo la convenuta, in particolare, UB avrebbe violato l'obbligo informativo imposto dall'art. 3 dell'atto modificativo del contratto di apertura di credito, dell'anno 2010, che, invece, secondo parte attrice sarebbe stato sostituito dal disposto dell'art. 10 dell'Accordo CP_9
L'e-mail del 1° giugno 2018, prodotta da parte attrice, in effetti, contiene il richiamo ad una pec del
30 maggio 2018 (doc. 14), con la quale UB aveva inoltrato, a controparte, “la relazione informativa così come previsto dall'art. 10” dell'Accordo CP_9
Si ritiene, tuttavia, che tale relazione non soddisfi i requisiti prescritti dagli accordi per la concessione delle nuove erogazioni.
Si osserva, infatti, che per valutare gli obblighi informativi, facenti carico a UB al fine di ottenere le nuove erogazioni, sia necessario esaminare l'Addendum, atto pubblico stipulato tra le parti, in data 12 aprile 2017, per integrare e modificare l'originario contratto di conto corrente ipotecario, e dare, così, attuazione all'Accordo (art.
2.1 cit.). CP_9
In particolare, con il citato Addendum le parti hanno pattuito:
che “Tutte le disposizioni dell'Apertura di DI non interessate dalle integrazioni, dalle modifiche o dalle deroghe specificamente previste dal presente Accordo continueranno a spiegare la propria efficacia e a essere applicabili tra le parti” (art. 2.2);
l'impegno assunto da alle nuove erogazioni, su richiesta di UB, a condizione che CP_9
non si verifichi alcun Effetto Pregiudizievole Sostanziale né alcun Evento Rilevante, come definiti nell'Accordo di risanamento (Accordo . CP_9
Al contrario, l'Addendum, stipulato successivamente all'Accordo e per darvi attuazione, CP_9
non contiene alcun richiamo all'art. 10 dell'Accordo medesimo o, comunque, alcuna limitazione agli obblighi informativi imposti a UB dal contratto di apertura di credito vigente.
Si ritiene, pertanto, che l'art. 3 del suddetto contratto, così come introdotto dalla modifica del 2010, sia rimasto in vigore.
In base a tale clausola, l'Istituto di credito ha contratto l'impegno ad erogare a UB i propri finanziamenti “…ad insindacabile giudizio della in ragione dello stato di avanzamento dei Pt_5
predetti lavori di costruzione e previa acquisizione, a cura della e ad onere della Pt_5
, di documentazione, anche peritale, idonea a comprovare il grado di realizzazione delle Parte_8
opere e degli interventi finanziati e che gli stessi siano conformi al progetto e alle norme edilizie applicabili”.
17 Al contrario, nel caso di specie, la relazione trasmessa da UB, oltre a non osservare l'art. 3 citato, non contiene neppure la “dettagliata” informativa, concernente “lo stato di avanzamento dello sviluppo dell'Area UB, con riguardo ai singoli comparti e, in particolare, alle opere di urbanizzazione, al Comparto B e al Comparto Scedep…”, prescritta dall'art. 10, invocato da parte attrice.
Al contrario, essa contiene poche righe di informazioni scarne e generiche, come tali inidonee a consentire, alla BA, una valutazione, seria ed approfondita, in ordine al rispetto dei costi e delle tempistiche di realizzazione delle opere e degli interventi finanziati e, dunque, in merito alla
“ragionevolezza e fattibilità” del Piano industriale della Società e del conseguente, effettivo, persistere del merito creditizio della stessa, il cui venir meno, comportava, in base all'Accordo recepito dall'Addendum del contratto di apertura di credito, la liberazione della BA dal proprio impegno, per il verificarsi di un Evento Rilevante e di un Effetto Pregiudizievole Sostanziale.
Valutazione, quella sullo stato di avanzamento dell'opera, ancor più necessaria alla luce dell'allarmante discostamento dal Piano (che verrà esaminato nel prosieguo) dei dati contabili già in possesso della BA (v. Bilancio d'esercizio 2017 comunicato il 30 maggio 2018, doc. 14 cit. di parte attrice), per quanto riguarda perdite e Patrimonio Netto di UB;
salvo il rischio, per la stessa, in caso di nuova erogazione non meritevole, di incorrere in responsabilità per abusiva Pt_5
concessione del credito (v. Cass. n. 18610/2021).
Deve, poi, aggiungersi, come eccepito da parte convenuta, che, in data 14 maggio 2018, ovvero pochi giorni prima che UB chiedesse l'erogazione dei nuovi finanziamenti, lo CP_14
aveva depositato istanza di Fallimento della Società.
Dell' istanza, effettivamente, come sostenuto da parte attrice, UB ha dato informazione tempestiva alla BA, allegandola alla relazione ad essa trasmessa il 30 maggio 2018 (doc. 14 cit.) ed illustrandola come infondata.
Si osserva, tuttavia, che l' istanza di fallimento costituisce, di per sé, Evento Rilevante, ai sensi dell'art. 12.5.2 dell'Accordo, comportante le conseguenze di cui all'art. 12.1 e tale da liberare la
BA, per espressa pattuizione (art. 6.4.1), dall'impegno di erogare a Parte_9
essendo stata contrattualmente riservata alla BA la valutazione della natura, pretestuosa e temeraria, o meno, dell' istanza medesima (qualora UB abbia fornito “prova soddisfacente per
”). CP_9
18 Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, che, nel periodo in cui il nuovo finanziamento veniva richiesto da UB, non sussistessero le condizioni contrattualmente previste per la sua erogazione, per violazione dell'art. 3 del contratto di apertura di credito e per la sussistenza di un
Evento Rilevante ex art. 12.5.2.
Infine, si osserva quanto segue.
Come allegato da , UB non ha mai rispettato le previsioni del Piano Attestato. Controparte_1
Infatti, già nell'anno 2016, come risulta dal Bilancio d'esercizio 2017 (doc. 6), la Società ha registrato una perdita netta, pari ad euro 2.111.712,00, superiore di quasi quattro volte alla perdita dell'esercizio prevista nel Piano (euro 594.000,00, v. pag. 76 doc. n. 4), con un Patrimonio Netto di euro 3.317.084,00, anziché di euro 4.835.000,00 (pag. 76 doc. n. 4).
Nel 2017, UB ha registrato una perdita netta di euro 1.524.033,00 (doc. 6 cit.), ancora una volta superiore alla perdita dell'esercizio prevista nel Piano (euro 1.051.000,00, pag. 76 doc. 4), con un
Patrimonio Netto di euro 1.793.051,00, pari a meno della metà di quello previsto nel Piano, ovvero euro 3.784.000,00 (pag. 76 doc. n. 4).
Tale situazione, già a conoscenza della BA al momento della valutazione del merito creditizio di
UB per l'erogazione del nuovo finanziamento richiesto (giugno 2018) e, di per sé, campanello d'allarme di un grave discostamento dalla realizzazione dei risultati attesi dal Piano, risulta essere ulteriormente e gravemente peggiorata proprio nel corso dell'anno 2018.
Infatti, in data 20 febbraio 2019, il C.d.A. di UB ha dato atto: che la Società, alla luce di una perdita netta registrata nell'anno 2018, pari ad euro 4.737.971,00, ha subito, tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018, perdite non previste dal Piano, per la complessiva somma di euro
5.685.968,27 (doc. 25 di parte attrice).
Nel verbale, si è, altresì, dato atto che UB, nel suddetto anno 2018, ha registrato un Patrimonio
Netto negativo di euro 2.944.920,00, mentre il Piano aveva previsto un Patrimonio Netto positivo, pari ad euro 2.741.000,00 (pag. 76 doc. 4 cit.).
Secondo parte attrice, il verificarsi di perdite non previste dal Piano, nei limiti della complessiva somma sopra esposta, avrebbe comportato, senz'altro, l'obbligo, per la BA, di rinunciare ad una parte dei propri crediti, come previsto dall'art.
4.2.2 dell'Accordo, subordinatamente alla rinuncia a parte dei propri crediti da parte di alcuni soci di UB, in esecuzione dell' accordo specifico
19 (Accordo Soci), stipulato in data 14 ottobre 2016, parallelamente all'Accordo (doc. 13 di CP_9
parte attrice).
Conseguentemente, la sarebbe venuta meno al suddetto impegno: Pt_5
- in primo luogo, avendo, in data 28 giugno 2018, ceduto il proprio credito ad , che, nel CP_10
luglio 2019, ha comunicato alla Società la decadenza dal beneficio del termine, per mancata ricapitalizzazione della Società e mancata concessione delle nuove erogazioni, v. doc. 30);
- in secondo luogo, quando, perfezionate le rinunce dei soci, con l'ultima di (assoggettata a CP_13
procedura di liquidazione coatta amministrativa) del 30 gennaio 2020 (doc. 29), concessa una volta ottenuta, in data 27 dicembre 2019, l'autorizzazione del MISE (doc. 28), il successivo 7 febbraio
2020, essa ha comunicato il proprio definitivo diniego (doc. 33).
In proposito, tuttavia, si osserva quanto segue.
In effetti, l'Accordo ha contemplato che la subordinatamente alla rinuncia dei CP_9 Pt_5
soci, effettuasse rinunce parziali al proprio credito, fino all'importo massimo di euro 1.375.000,00, in caso di perdite non previste dal Piano, entro l'importo massimo di euro 5.500.000,00, (art. 4.2.2).
Tale obbligazione, tuttavia, va contestualizzata nell'ambito complessivo dell'Accordo ed in considerazione dello scopo da esso perseguito: l'attuazione del Piano e, dunque, il completamento delle opere oggetto dello stesso (del quale, nel giugno 2018, non era stata fornita alcuna prova documentale) con l'aiuto finanziario di laddove, la previsione di perdite patrimoniali CP_9
non contemplate dal Piano è presa in considerazione come ipotesi meramente eventuale e pur sempre nell'ottica ed in funzione della realizzazione del piano industriale.
E, infatti, le parziali rinunce della a propri crediti sono state subordinate, nell'Accordo Pt_5
non solo alle parziali corrispondenti rinunce dei soci di UB (art.
4.2.1. ii), ma anche CP_9
alla corretta esecuzione del Piano, da parte della Società, ed alla condizione che non si sia verificato alcun Effetto Pregiudizievole Sostanziale ed alcun Evento Rilevante (art.
4.2.1. i), tra i quali l'Accordo annovera “Qualsiasi degli eventi di cui all'articolo 2484 del codice civile…” (art 12.6),
e, dunque, la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale (art. 2484, comma 1, n. 4),
c.c., ipotesi pacificamente verificatasi nel caso concreto.
CP_1 Pertanto, si ritiene che nulla si possa rimproverare alla per avere ceduto il credito ad e Pt_5
per non avere dato esecuzione all'Accordo concluso con UB, dal momento:
20 - che, all'atto della cessione del credito (28 giugno 2018), era evidente, in particolare per la mancata documentazione dello stato di avanzamento lavori, che non sussistevano le condizioni per le nuove erogazioni chieste da UB, ormai prossimo a decadere definitivamente dalla facoltà di farne documentata richiesta (30 giugno 2018, secondo l'Addendum del 12 aprile 2017);
- che, senza la concessione delle suddette erogazioni, è venuto meno l'impegno della di dare Pt_5
esecuzione alle disposizioni di salvataggio, da ultimo invocate da UB, in quanto inscindibilmente collegate alle prime;
CP_1
- che ha comunicato a UB la decadenza dal beneficio del termine solo l'8 luglio 2019
(doc. 30 di parte attrice), ovvero dopo ben cinque mesi che l'Evento Rilevante, di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., si era manifestato, senza che tutti i soci di UB avessero ancora perfezionato le rinunce parziali ai propri crediti, per ricapitalizzare la Società (in particolare, , socio al CP_13
52%, v. doc. 13 cit.);
- che, dunque, la suddetta decadenza è stata correttamente dichiarata, ai sensi dell'art. 12.12.1(iii) dell'Accordo, in presenza di Eventi Rilevanti (ex art. 12), consistenti:
nella mancata capitalizzazione della Società da parte dei soci (art. 12.6), che ha “influito in modo sostanzialmente pregiudizievole sulle condizioni economiche, finanziarie e sul patrimonio di
UB e, in ogni caso, sulla capacità della società di far fronte alle obbligazioni di pagamento…”
(art. 12.11 Effetto Pregiudizievole Sostanziale);
nella legittima mancata concessione, da parte di delle nuove erogazioni necessarie per il CP_9
completamento delle opere (art. 6.4), che “impedisce la corretta e regolare esecuzione del piano di risanamento, incidendo anche tale circostanza in modo sostanzialmente pregiudizievole sulle condizioni economiche, finanziarie e sul patrimonio di UB e, in ogni caso, sulla capacità della società di far fronte alle obbligazioni di pagamento…” (art. 12.11 Effetto Pregiudizievole
Sostanziale).
Da ultimo, a sostegno di quanto sopra, si osserva che, al momento dell'ultima richiesta, ritardata di quasi un anno dall'accertamento della grave situazione patrimoniale deficitaria della Società per cause estranee alla BA (stante l'attesa dell'autorizzazione del MISE al socio di maggioranza,
, assoggettato a liquidazione coatta amministrativa), UB, come allegato dalla stessa CP_13
parte attrice, si trovava, ormai, in situazione di carenza di liquidità.
Alla luce di quanto sopra, le domande di parte attrice e dei terzi intervenuti devono essere integralmente rigettate.
21 Considerata la condotta processuale di parte attrice, che ha chiesto la sola condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali, le spese processuali, tra la stessa e gli intervenuti, vanno dichiarate integralmente compensate.
Le spese processuali seguono la soccombenza, per il resto, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
respinge le domande proposte da parte attrice e dai terzi intervenuti.
Condanna parte attrice ed i terzi intervenuti al pagamento delle spese processuali di parte convenuta, che liquida, quanto a parte attrice, in complessivi euro 81.577,00, e, quanto ai terzi chiamati, in complessivi euro 28.000,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti, per il resto.
Parma, 16/01/2025
Il Giudice Unico
dott. Antonella Ioffredi
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