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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/08/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1648/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa IA Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1648/2024 V.G promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
, nata Termoli il 18.11.1975 (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Pomponi Tomei
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 12.04.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.09.2002 in Mandela (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Mandela (RM), alla parte II, Serie A, N. 3, anno 2002 e che dall'unione sono nati i figli Persona_1
( , 27.02.2005) e (Tivoli, 06.12.2009), hanno dedotto che nel tempo Per_2 CP_1 la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 24.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2) La figlia minore IA sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento preminente presso la residenza della madre;
3) Il marito corrisponderà per il mantenimento delle figlie e IA la somma Per_1 mensile di euro 600,00 pari ad €. 300,00 a figlia oltre ISTAT come per legge e il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sè le figlie tenendo conto anche della volontà di quest'ultime: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21,30; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerle con sè un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30; durante le vacanze natalizie il padre terrà con se le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) La casa coniugale sita in Mandela alla Via San Cosimato n. 6 già proprietà esclusiva della moglie sig.a rimane assegnata alla stessa con quanto in essa già Parte_2 contenuto, in quanto il marito già allontanatosi da tempo dalla casa coniugale, ha già asportato tutti i propri beni.
6) I coniugi consentono sin d'ora alla iscrizione del nominativo della figlia minore
IA sui relativi passaporti.
7) I coniugi dichiarano di aver regolamentato le proprie questioni economiche e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati in data 22.09.2002 in Mandela (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Mandela (RM), alla parte II, Serie A, N. 3, anno
2002;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mandela (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
15-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa IA Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1648/2024 V.G promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
, nata Termoli il 18.11.1975 (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Pomponi Tomei
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 12.04.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.09.2002 in Mandela (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Mandela (RM), alla parte II, Serie A, N. 3, anno 2002 e che dall'unione sono nati i figli Persona_1
( , 27.02.2005) e (Tivoli, 06.12.2009), hanno dedotto che nel tempo Per_2 CP_1 la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 24.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2) La figlia minore IA sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento preminente presso la residenza della madre;
3) Il marito corrisponderà per il mantenimento delle figlie e IA la somma Per_1 mensile di euro 600,00 pari ad €. 300,00 a figlia oltre ISTAT come per legge e il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sè le figlie tenendo conto anche della volontà di quest'ultime: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21,30; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerle con sè un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,30; durante le vacanze natalizie il padre terrà con se le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) La casa coniugale sita in Mandela alla Via San Cosimato n. 6 già proprietà esclusiva della moglie sig.a rimane assegnata alla stessa con quanto in essa già Parte_2 contenuto, in quanto il marito già allontanatosi da tempo dalla casa coniugale, ha già asportato tutti i propri beni.
6) I coniugi consentono sin d'ora alla iscrizione del nominativo della figlia minore
IA sui relativi passaporti.
7) I coniugi dichiarano di aver regolamentato le proprie questioni economiche e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati in data 22.09.2002 in Mandela (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Mandela (RM), alla parte II, Serie A, N. 3, anno
2002;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mandela (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
15-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia