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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 3413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3413/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
CONDOMINO PARCO AURORA VIA BIAGIO CASTIELLO 34 - 80024 CARDITO in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.to Marco Mazza presso il cui studio in Cardito alla via Biagio Castiello
n. 28 risulta elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., (C.F./P.iva n. Controparte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv.to Antonio Camarca e dall'avv.to P.IVA_2
AN ON, presso il cui studio in Grumo Nevano alla via Francesco
Baracca n. 40 risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.10.2025 precisavano le proprie conclusioni e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Condominio Parco Aurora proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Napoli Nord con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore di , della Controparte_1
1 RG 3413/2023
somma pari a 45.780,31, oltre interessi oltre interessi legali nonché al pagamento delle spese di lite, chiedendone la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
2. Si costituiva l'odierna opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio le parti pervenivano ad un accordo transattivo in data
10.06.2024, con il quale transigevano la lite a fronte del pagamento, in 12 rate, da parte del Condominio della somma di euro 106.000,00 “a totale tacitazione del credito spettante all , corrispondente all'importo Controparte_1 concordato nel capitolato d'appalto” e dell'obbligo dell'appaltatore di eseguire le attività ricomprese nell'art.
3. Tale scrittura di transazione, depositata in data
1-4-2025 risulta sottoscritto dalle parti e dai procuratori costituiti.
4. Nelle more dell'adempimento dell'accordo transattivo, insorgeva tra le parti una controversia circa l'applicazione dell'Iva e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
5. In data 7.10.2025 il procuratore del Condominio depositava le proprie note, evidenziando che il pagamento da parte del “Codominio Parco Aurora Via
Biagio Castiello 34 80024 Cardito” dell'ammontare complessivo di euro
106.011,96 (centoseimilaundici/96) cui all'accordo transattivo raggiunto doveva considerarsi pienamente satisfattorio e liberatorio dell'obbligazione assunta essendo in capo alla “ ” l'obbligo di versamento allo Controparte_1
Stato l'Imposta su Valore Aggiunto, prelevando l'importo dalla somma incassata, previa emissione delle 12 (dodici) fatture commerciali corrispondenti alle rate. A conferma di quanto dedotto, depositava il 7-10-2025 copia del bonifici effettuati, la cui operazione non risulta contestata da parte opposta nella successiva nota scritta del 9-10-2025.
Concludeva, quindi, affinché venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
6. In data 9.10.2025 il procuratore dell'opposta depositava le proprie note nelle quali eccepiva l'inadempimento del Condominio all'accordo transattivo, non avendo provveduto al versamento dell'IVA e, stante la natura non novativa dell'accordo, insisteva per il rigetto dell'opposizione proposta dal Condominio
Parco Aurora avverso il decreto ingiuntivo n. 353/2023 nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
2 RG 3413/2023
7. Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti provveduto a transigere la controversia come emerge dall'accordo sottoscritto in data 10.06.2024, al quale ha fatto seguito il puntuale adempimento degli obblighi incombenti sul Condominio, contrariamente a quanto assume l'opposta.
Ed infatti, dall'analisi del tenore letterale dell'accordo allegato emerge che le parti abbiano incluso l'IVA nel corrispettivo definito in via transattiva.
In primo luogo, dall'art. 1 della transazione è dato evincersi che: “a) Il
Condominio Parco Aurora (c.f I p.i. sito in Cardito (NA) alla P.IVA_1
Via Biagio Castiello n. 34 in persona dell'Amm. p.t. Dott - Controparte_2
a totale tacitazione del credito spettante alla , Controparte_1 corrispondente all'importo concordato nel capitolato d'appalto, parzialmente azionato con i due Decreti Ingiuntivi di cui in premessa e salvo buon fine - accetta di pagare a saldo e stralcio a parte creditrice l'importo di € 106.000 omnicomprensivi di spese legali in 12 rate.”
È ben evidente, quindi, che la determinazione del corrispettivo è stata operata dalle parti in € 106.000,00, senza alcuna specificazione dell'IVA e ricomprendendo in tale importo anche quello delle spese legali sicché deve ritenersi che l'imposta sia ricompresa nel prezzo convenuto in quanto l'iva, com'è noto, è una componente del prezzo e non un elemento che si aggiunge a quest'ultimo. (cfr. Corte Di Giustizia Ce-Ue – Sentenza 07 novembre 2013,
n. C-249/12 e C-250/12) sicché, in assenza di qualsivoglia specificazione, deve ritenersi compresa nel contratto. (C. App. Roma, sent. n. 2606/2008) dovendo essere il prezzo determinato e determinabile.
Nel caso in esame, dalla volontà delle parti è ben evidente che il corrispettivo dovuto a titolo transattivo era comprensivo dell'Iva anche alla luce delle seguenti considerazioni.
Nel contratto originario, le parti, nella determinazione del prezzo, avevano avuto cura di precisare che “…al prezzo totale è da sommare l'IVA al 10% ovvero EURO 28.800,00…, pertanto il prezzo finale da corrispondere …è di
EURO….” (cfr. art. 5 contratto d'appalto), ciò mentre nell'accordo transattivo, integrativo del contratto originario, alcuna menzione aggiuntiva viene operata circa l'aggiunta al prezzo dell'imposta.
A ciò va poi aggiunto che l'espressione adoperata tra le parti “omnicomprensivi” non lascia ulteriori dubbi circa l'accordo delle parti di ricomprendere nella somma di euro 106.000,00 qualsiasi ulteriore onere derivante dalla insorta
3 RG 3413/2023
controversia, così come avvenuto per le spese legali sicché è ben evidente che, in conformità alla pronuncia richiamata dall'opposta, le parti hanno volutamente ricomprendere l'iva nel corrispettivo.
E del resto, anche nella proposta del 08.04.2024 (allegata all'accordo transattivo), l'appaltatore propone la transazione della controversia mediante il pagamento dell'“1) Importo concordato per l'estinzione delle procedure €
106.000 omnicomprensivi in 12 rate” .
L'espressione “omnicomprensivi in 12 rate”, anche in tal caso, non lascia dubbi circa la volontà di comporre la vicenda, a fronte del pagamento di tale importo, senza alcun ulteriore onere. (pec del 08.04.2024 allegata all'accordo transattivo).
8. Peraltro, il caso oggetto della pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 19108/2025 menzionata dall'opposta aveva ad oggetto una controversia insorta tra due soggetti professionisti.
Di contro, il condominio che stipula un contratto con un soggetto fornitore o con un professionista deve essere considerato alla stregua di un consumatore, con la conseguente applicazione di tutte le tutele previste a favore di quest'ultimo, non solo nei casi in cui il condominio sia privo di amministratore, ma anche quando il contratto venga sottoscritto non da un condomino, ma da un amministratore professionista (Cass. civ., sez. VI, 22/05/2015, n. 10679;
Cass. civ., sez. III, 12/01/2005, n. 452; Cass. civ., sez. III, 24/07/2001, n. 10086).
Da ciò consegue che trattandosi di un contratto concluso da un consumatore, ai sensi dell'art. 35 del Codice del Consumo le clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e, ai sensi del comma 2, “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore”.
Nel caso in esame, l'appaltatore è un professionista e il Condominio un consumatore sicché le clausole ambigue devono, in ogni caso, essere interpretate nel senso favorevole al consumatore.
E ciò senza considerare che la proposta transattiva è stata accettata dall'assemblea condominiale sulla scorta della proposta formulata dall'appaltatore, in data 08.04.2024, nella quale, a tacitazione della pretesa, veniva proposto l' “Importo concordato per l'estinzione delle procedure €
106.0000 onnicomprensivi in 12 rate” sicché anche sotto tale profilo, in applicazione dell'art. 35 comma 2 del codice del consumo e tenuto conto che la proposta è stata formulata unilateralmente dal professionista, deve ritenersi tale importo omnicomprensivo dell'iva.
4 RG 3413/2023
9. In definitiva, quindi, le parti hanno transatto la vicenda in oggetto e ciò comporta la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo.
Difatti, la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (
Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II, 28/05/2013, n. 13217;
Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n, 801).
10. Pertanto, tenuto conto della transazione in atti, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 353/2023 del Tribunale di Napoli Nord, con compensazione delle spese di lite, così come concordato tra le parti nella transazione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso in data 26-1-2023;
b) spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3413/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
CONDOMINO PARCO AURORA VIA BIAGIO CASTIELLO 34 - 80024 CARDITO in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.to Marco Mazza presso il cui studio in Cardito alla via Biagio Castiello
n. 28 risulta elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., (C.F./P.iva n. Controparte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv.to Antonio Camarca e dall'avv.to P.IVA_2
AN ON, presso il cui studio in Grumo Nevano alla via Francesco
Baracca n. 40 risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.10.2025 precisavano le proprie conclusioni e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Condominio Parco Aurora proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Napoli Nord con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore di , della Controparte_1
1 RG 3413/2023
somma pari a 45.780,31, oltre interessi oltre interessi legali nonché al pagamento delle spese di lite, chiedendone la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
2. Si costituiva l'odierna opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio le parti pervenivano ad un accordo transattivo in data
10.06.2024, con il quale transigevano la lite a fronte del pagamento, in 12 rate, da parte del Condominio della somma di euro 106.000,00 “a totale tacitazione del credito spettante all , corrispondente all'importo Controparte_1 concordato nel capitolato d'appalto” e dell'obbligo dell'appaltatore di eseguire le attività ricomprese nell'art.
3. Tale scrittura di transazione, depositata in data
1-4-2025 risulta sottoscritto dalle parti e dai procuratori costituiti.
4. Nelle more dell'adempimento dell'accordo transattivo, insorgeva tra le parti una controversia circa l'applicazione dell'Iva e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
5. In data 7.10.2025 il procuratore del Condominio depositava le proprie note, evidenziando che il pagamento da parte del “Codominio Parco Aurora Via
Biagio Castiello 34 80024 Cardito” dell'ammontare complessivo di euro
106.011,96 (centoseimilaundici/96) cui all'accordo transattivo raggiunto doveva considerarsi pienamente satisfattorio e liberatorio dell'obbligazione assunta essendo in capo alla “ ” l'obbligo di versamento allo Controparte_1
Stato l'Imposta su Valore Aggiunto, prelevando l'importo dalla somma incassata, previa emissione delle 12 (dodici) fatture commerciali corrispondenti alle rate. A conferma di quanto dedotto, depositava il 7-10-2025 copia del bonifici effettuati, la cui operazione non risulta contestata da parte opposta nella successiva nota scritta del 9-10-2025.
Concludeva, quindi, affinché venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
6. In data 9.10.2025 il procuratore dell'opposta depositava le proprie note nelle quali eccepiva l'inadempimento del Condominio all'accordo transattivo, non avendo provveduto al versamento dell'IVA e, stante la natura non novativa dell'accordo, insisteva per il rigetto dell'opposizione proposta dal Condominio
Parco Aurora avverso il decreto ingiuntivo n. 353/2023 nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
2 RG 3413/2023
7. Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti provveduto a transigere la controversia come emerge dall'accordo sottoscritto in data 10.06.2024, al quale ha fatto seguito il puntuale adempimento degli obblighi incombenti sul Condominio, contrariamente a quanto assume l'opposta.
Ed infatti, dall'analisi del tenore letterale dell'accordo allegato emerge che le parti abbiano incluso l'IVA nel corrispettivo definito in via transattiva.
In primo luogo, dall'art. 1 della transazione è dato evincersi che: “a) Il
Condominio Parco Aurora (c.f I p.i. sito in Cardito (NA) alla P.IVA_1
Via Biagio Castiello n. 34 in persona dell'Amm. p.t. Dott - Controparte_2
a totale tacitazione del credito spettante alla , Controparte_1 corrispondente all'importo concordato nel capitolato d'appalto, parzialmente azionato con i due Decreti Ingiuntivi di cui in premessa e salvo buon fine - accetta di pagare a saldo e stralcio a parte creditrice l'importo di € 106.000 omnicomprensivi di spese legali in 12 rate.”
È ben evidente, quindi, che la determinazione del corrispettivo è stata operata dalle parti in € 106.000,00, senza alcuna specificazione dell'IVA e ricomprendendo in tale importo anche quello delle spese legali sicché deve ritenersi che l'imposta sia ricompresa nel prezzo convenuto in quanto l'iva, com'è noto, è una componente del prezzo e non un elemento che si aggiunge a quest'ultimo. (cfr. Corte Di Giustizia Ce-Ue – Sentenza 07 novembre 2013,
n. C-249/12 e C-250/12) sicché, in assenza di qualsivoglia specificazione, deve ritenersi compresa nel contratto. (C. App. Roma, sent. n. 2606/2008) dovendo essere il prezzo determinato e determinabile.
Nel caso in esame, dalla volontà delle parti è ben evidente che il corrispettivo dovuto a titolo transattivo era comprensivo dell'Iva anche alla luce delle seguenti considerazioni.
Nel contratto originario, le parti, nella determinazione del prezzo, avevano avuto cura di precisare che “…al prezzo totale è da sommare l'IVA al 10% ovvero EURO 28.800,00…, pertanto il prezzo finale da corrispondere …è di
EURO….” (cfr. art. 5 contratto d'appalto), ciò mentre nell'accordo transattivo, integrativo del contratto originario, alcuna menzione aggiuntiva viene operata circa l'aggiunta al prezzo dell'imposta.
A ciò va poi aggiunto che l'espressione adoperata tra le parti “omnicomprensivi” non lascia ulteriori dubbi circa l'accordo delle parti di ricomprendere nella somma di euro 106.000,00 qualsiasi ulteriore onere derivante dalla insorta
3 RG 3413/2023
controversia, così come avvenuto per le spese legali sicché è ben evidente che, in conformità alla pronuncia richiamata dall'opposta, le parti hanno volutamente ricomprendere l'iva nel corrispettivo.
E del resto, anche nella proposta del 08.04.2024 (allegata all'accordo transattivo), l'appaltatore propone la transazione della controversia mediante il pagamento dell'“1) Importo concordato per l'estinzione delle procedure €
106.000 omnicomprensivi in 12 rate” .
L'espressione “omnicomprensivi in 12 rate”, anche in tal caso, non lascia dubbi circa la volontà di comporre la vicenda, a fronte del pagamento di tale importo, senza alcun ulteriore onere. (pec del 08.04.2024 allegata all'accordo transattivo).
8. Peraltro, il caso oggetto della pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 19108/2025 menzionata dall'opposta aveva ad oggetto una controversia insorta tra due soggetti professionisti.
Di contro, il condominio che stipula un contratto con un soggetto fornitore o con un professionista deve essere considerato alla stregua di un consumatore, con la conseguente applicazione di tutte le tutele previste a favore di quest'ultimo, non solo nei casi in cui il condominio sia privo di amministratore, ma anche quando il contratto venga sottoscritto non da un condomino, ma da un amministratore professionista (Cass. civ., sez. VI, 22/05/2015, n. 10679;
Cass. civ., sez. III, 12/01/2005, n. 452; Cass. civ., sez. III, 24/07/2001, n. 10086).
Da ciò consegue che trattandosi di un contratto concluso da un consumatore, ai sensi dell'art. 35 del Codice del Consumo le clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e, ai sensi del comma 2, “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore”.
Nel caso in esame, l'appaltatore è un professionista e il Condominio un consumatore sicché le clausole ambigue devono, in ogni caso, essere interpretate nel senso favorevole al consumatore.
E ciò senza considerare che la proposta transattiva è stata accettata dall'assemblea condominiale sulla scorta della proposta formulata dall'appaltatore, in data 08.04.2024, nella quale, a tacitazione della pretesa, veniva proposto l' “Importo concordato per l'estinzione delle procedure €
106.0000 onnicomprensivi in 12 rate” sicché anche sotto tale profilo, in applicazione dell'art. 35 comma 2 del codice del consumo e tenuto conto che la proposta è stata formulata unilateralmente dal professionista, deve ritenersi tale importo omnicomprensivo dell'iva.
4 RG 3413/2023
9. In definitiva, quindi, le parti hanno transatto la vicenda in oggetto e ciò comporta la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo.
Difatti, la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (
Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II, 28/05/2013, n. 13217;
Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n, 801).
10. Pertanto, tenuto conto della transazione in atti, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 353/2023 del Tribunale di Napoli Nord, con compensazione delle spese di lite, così come concordato tra le parti nella transazione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso in data 26-1-2023;
b) spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 13 ottobre 2025
Il Giudice
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