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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1661 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 15.1.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1661/2024 R.G.
Oggetto: reddito di cittadinanza, vertente
Tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCO PARRINELLO
- ricorrente -
e domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale l ha chiesto la restituzione di quanto percepito CP_1
dall'odierna ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza, per il seguente motivo:
“Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall essendo CP_1
l'unico componente del nucleo familiare.
L costituitosi nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
variamente argomentando. All'udienza odierna, quindi, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice decide la causa con il deposito della seguente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Premesso che, come previsto dal D.L. n. 4/2019 il Reddito di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Premesso, altresì, che tra i suddetti requisiti è richiesto che il nucleo familiare dell'istante abbia un valore ISEE inferiore a una certa soglia.
Considerato che l'ISEE è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e che per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici.
La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del Rdc è individuata dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013 […]a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”. L'articolo 3 del D.p.r. n. 159 del 2013 afferma che “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Dalla lettura piana delle norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici.
La disciplina in materia di anagrafe è contenuta nel D.p.r. n. 223 del 1989 che all'art. 12 obbliga i cittadini a comunicare all'Ufficiale di stato civile le nascite, le morti nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone e, inoltre, per quanto qui d'interesse, ai sensi del successivo articolo
13, tutti i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.
Occorre rilevare che l'Ufficiale di Stato Civile deve compiere un controllo sulle comunicazioni ricevute, svolgendo all'uopo un'istruttoria, anche avvalendosi per eventuali verifiche delle autorità competenti (di solito i regolamenti comunali attribuiscono la competenza alla Polizia Locale), volta alla verifica della veridicità di tali dichiarazioni, ed è per questo obbligato a inviare “comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
Va precisato che a seguito dell'intervento operato dall'art. 5 del D.L. 9 febbraio
2012, n. 5 in un'ottica di semplificazione amministrativa le verifiche possono essere successive all'iscrizione, infatti, l'Ufficiale anagrafico effettua le variazioni nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni e in caso lo stesso non provveda, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa, opera il silenzio assenso sulla richiesta presentata. In ogni caso gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
Inoltre, si deve considerare la natura delle informazioni anagrafiche, le quali sono contenute in registri pubblici e possono ex art. 46, D.p.r. n. 445/2000 essere sostituite da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato che, tuttavia, non può essere difforme dalle informazioni contenute in detti registri.
Premesso ciò, nel caso di specie, sotto il profilo della sussistenza dell'indebito deve rilevarsi che, in tema di indebito previdenziale-assistenziale, il beneficiario, ove chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo CP_2
ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione (Cass. Sez. L.
1228/11).
Ritiene questo giudicante che parte ricorrente non abbia assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, sì da escludere la sussistenza dell'indebito contestato.
Non vi è prova in atti che al momento della presentazione della domanda, il coniuge della ricorrente per quanto separato, avesse già effettivamente stabilito la propria residenza in luogo diverso da quello della stessa ricorrente come risultante dai documenti in atti e indicato nella DSU.
Né risultano dalla formulate istanze istruttorie idonee allo scopo. Parte_1
Sul punto invero, non rileva il certificato di stato di famiglia depositato dalla ricorrente medesima in quanto di gran lunga successivo alla data di presentazione della domanda de qua.
Né la ricorrente può dolersi della mancata ammissione della prova per testi essendo la stessa oltre che tardivamente formulata altresì inammissibile quanto al teste
(nipote della ricorrente, con potenziale interesse nel giudizio) nonché Testimone_1
con riferimento al figlio della ricorrente in quanto avrebbe dovuto rispondere su circostanze in parte riferite e dunque di indiretta conoscenza e in parte irrilevanti ai fini del decidere.
Senza dire che mancherebbe comunque il verbale della polizia locale attestante l'effettivo cambio di residenza da parte del coniuge separato (cfr. art. 2 cit.).
Non può dunque riconoscersi l'irripetibilità delle somme corrisposte in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale “….In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento…..”(ordinanza 13223/2020).
Nel caso di specie, infatti, è documentalmente provato che all'atto della presentazione della domanda, la ricorrente non ha fornito tutte le informazioni richieste, omettendo di indicare nell'attestazione ISEE i componenti del suo nucleo familiare e nel riquadro apposito, anche i dati dell'altro genitore non convivente ed i suoi redditi.
L al momento della ricezione della domanda da parte della ricorrente non CP_1
disponeva dunque di tutti i dati per verificare ed eventualmente escludere la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine dell'erogazione del reddito di cittadinanza, che, all'esito dei controlli effettuati, ha concesso, salvo poi sospenderne l'erogazione una volta accortasi dell'errore.
Non può trovare applicazione, nel caso di specie, il principio del legittimo affidamento dell'accipiens a seguito dell'accoglimento della domanda da parte dell CP_1
che la Corte considera indispensabile presupposto della ripetizione dell'indebito previdenziale/assistenziale.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Marsala, 17.01.2025
Il Giudice Monica D'Angelo