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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ PP, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5278/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Comune di Poggio Nativo - Via Roma 15 02030 Poggio Nativo RI
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 38/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 779-2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del Comune di Poggio Nativo si riporta all'appello depositato.
Il difensore della Resistente_1 si riporta gli atti depositati.
Svolgimento del processo Resistente_1 Resistente_1 La ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Poggio Nativo per IMU 2017 (per l'importo complessivo di €. 513,00).
Con sentenza n. 38/2024 la CGT Rieti, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese, rilevando che: Resistente_1 appare fondato il secondo motivo del ricorso con il quale lamenta la mancata concessione della esenzione delle unità immobiliari, per l'imposizione IMU 2017, data la sua natura pertinenziale rispetto ad altri immobili;
Resistente_1 Nominativo_1 ha depositato una dichiarazione, a firma del Geom. , sullo stato dei locali, oggetto dell' odierno giudizio;
sul punto vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (ex multis nn. 6267/2023 e 122226/2023), secondo cui, ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale, costituendo parte integrante del fabbricato cui accede, perde autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità prevista dalla pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento;
l'ente ha prodotto documentazione che appare idonea a dimostrare che gli immobili sono adibiti allo svolgimento di attività, certamente eterogenee, ma tutte pertinenziali e funzionali all'attività di culto, comunque assolutamente incompatibile con un esercizio commerciale.
2 Nei confronti della predetta sentenza propone appello il Comune, il quale eccepisce che:
risulta evidente l'erroneità della sentenza, la quale ha illegittimamente ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili della Parrocchia quando, in realtà, nella fattispecie qui in esame detta esenzione non può essere riconosciuta;
l'immobile Fg. 12 part. 274 sub. 2 non rientrava tra quelli che potevano beneficiare dell'esenzione in quanto, nella realtà per l'anno 2017, era (ed è!) classificato A/4, come confermato dalle risultanze catastali prodotte in primo grado, e non, quindi, Resistente_1con la categoria catastale che oggi ritiene arbitrariamente sia da assegnare;
agli atti del Comune non esistono dichiarazioni IMU da parte di detto Ente religioso, con cui essa avrebbe dovuto indicare quali fossero i beni di sua proprietà non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'imposta IMU per l'anno 2017;
la mera asserzione da parte della Parrocchia che il bene indicato nell'avviso di accertamento 779/2022 fosse “pertinenza” (testualm. “Sono locali di Deposito e Casa Canonica, contigui alla HI HI” v. pag. 4 Ricorso Parrocchia) non assolve al rigoroso onere probatorio, incombente sul contribuente, circa la effettiva utilizzazione come tale di detto immobile;
tale quadro non muta neppure a voler considerare la relazione tecnica del Geom. Nominativo_1 poiché tale produzione non è, in ogni caso, idonea a superare le risultanze catastali e ciò, i) sia perché proveniente dal contribuente e per definizione non probante pro se;
ii) sia perchè è datata 2019;
la CGT Rieti motiva l'accoglimento del ricorso della Parrocchia, richiamando dei precedenti di legittimità, i quali confermano (anziché smentire!), la fondatezza del presente appello.
Si è costituita in giudizio la parte appellata che eccepisce:
decadenza in danno del Comune di Poggio Nativo per la tardiva notifica del Ricorso in appello avvenuta il 28.10.2024 al fine di impugnare la Sentenza di primo grado n. 38/2024 pubblicata in data 26.3.2024;
improcedibilità del Ricorso per difetto di rappresentanza e per carenza del relativo potere in capo al Sindaco del Comune di Poggio Nativo di conferire mandato Difensore_1all'Avv. d'impugnare la Sentenza 38/2024;
nullità insanabile del difetto di rappresentanza e nullità insanabile della Procura conferita dal Sindaco;
infondatezza nel merito dell'unico ed articolato motivo di appello;
secondo la contribuente il Comune, in particolare: non ha fornito prova alcuna nel giudizio di primo grado del proprio credito tributario;
non ha, ex art.115 cpc, in primo grado, contestato la documentazione prodotta dalla Parrocchia ed in particolare la Relazione Nominativo_1del Geom. del 23.1.2019, allegata quale documento 6 al Ricorso;
non ha
3 Nominativo_1mai contestato la Relazione del Geom. del 23.1.2019 attestante la natura pertinenziale dell'immobile de quo rispetto alla Casa HI esente da IMU;
inammissibilità dell'appello essendosi consolidata una res iudicata sull'illegittimità della richiesta dell'IMU relativa al 2017: ha efficacia vincolante nel presente giudizio la Sentenza n. 106/2020 della sezione prima della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti del 21.9.2020, depositata il 2.11.2020, passata in giudicato: la nullità per mancata sottoscrizione dell'avviso IMU 2017 dichiarata dalla Sentenza 106/2020 (doc.5 del Ricorso di primo grado), ha quindi assorbito (è irrilevante se l'assorbimento sia proprio o improprio) le altre domande di declaratoria d'illegittimità nel merito della richiesta IMU 2017;
infondatezza del proposto appello per il mancato recepimento da pare del Comune della natura pertinenziale alla HI HI dell'immobile oggetto dell'avviso di accertamento.
Il Comune ha prodotto memoria con cui contesta le eccezioni formali della contribuente.
La parte appellata ha depositato memoria con la quale si evidenzia che questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione 15, ha rigettato altro Resistente_1appello (RG n. 5261/2024) proposto dal Comune di Poggio Nativo
contro
HI_2di Papa avente lo stesso oggetto del presente giudizio (impugnativa IMU 2017).
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato. Infondate appaiono ictu oculi le eccezioni sulla inammissibilità dell'appello, mentre ritiene la Corte che la sentenza di primo grado debba essere confermata per l'infondatezza nel merito dei motivi di appello. Questa Corte condivide l'assunto del giudice di primo grado (la cui esauriente motivazione è richiamata per ogni altro aspetto anche quale parte integrante della presente sentenza), in particolare nella parte in cui si rileva che la contribuente ha provato il diritto alla esenzione IMU per gli immobili accertati, specificamente sulla Nominativo_1base della Relazione del Geometra . In tale Relazione si attesta che gli immobili di cui all'accertamento contestato, HI_1intestati catastalmente alla Parrocchia di Assunta in Poggio Nativo, “sono Locali di deposito e Casa Colonica, contigui alla HI HI. La Casa Colonica è da qualche decennio disabitata, alla data odierna è in ristrutturazione in seguito al Sisma del 1997. In quanto tali dalla Categoria A/4 (abitazione di tipo popolare) dovrebbe essere cambiata in B/1”.
4 La suddetta Relazione appare decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia, così come ha ritenuto il giudice di primo grado, non tanto per la parte finale in cui si prospetta una modifica della classificazione catastale, ma per la parte in cui si attesta lo stato e destinazione degli immobili esistente anche nell'anno di imposta 2017. Ritiene infatti questa Corte che la attuale classificazione catastale non sia decisiva ai fini di valutare la spettanza dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d. lgs. 504/1997. Nominativo_1Il Comune afferma che la Relazione del Geom. appare ininfluente, per due ragioni: perché proveniente dal contribuente e per definizione non probante pro se; perchè è datata 2019. Con riguardo al primo aspetto va tenuto conto del fatto che, pur se redatta a favore della contribuente ed intestata “Ufficio Tecnico Diocesano”, la Relazione in oggetto proviene comunque da un professionista;
appare inoltre decisivo il fatto che il Nominativo_1Comune non ha contestato le affermazioni in fatto del Geom. , ovvero che si tratta di locali, di deposito e casa colonica contigui alla HI HI (ed aventi quindi natura pertinenziale), disabitati ed in ristrutturazione, ancora nel 2019, a seguito del sisma del 1997. Con riguardo alla circostanza che la Relazione sia datata 2019, questo non incide sulla sua rilevanza con riguardo all'anno di imposta 2017, in quanto è attestata una situazione dell'immobile che risale al 1997 e perdurante al 2019: nessun dubbio si pone quindi sul fatto che tale Relazione si riferisca alle condizioni dell'immobile di cui si tratta, anche in ordine all'anno 2017. La sentenza di primo grado deve essere confermata nel merito e ciò prescinde anche dall'ulteriore eccezione - espressa dalla contribuente e ritenuta accoglibile, in un diverso procedimento (n. 5261/2024), da parte di questa Sezione della CGT Lazio – relativa all'efficacia di giudicato della Sentenza n. 106/2020 della CTP di Rieti del 21.9.2020, depositata il 2.11.2020, che ha stabilito la nullità, per mancata sottoscrizione, dell'avviso IMU 2017, Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. Nel caso di specie, così come ritenuto dal giudice di primo grado, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni che inducono alla compensazione delle spese: il Comune ha
5 infatti proposto argomenti meritevoli di riflessione e, d'altro canto, anche nella applicazione giurisprudenziale, in tema di esenzione IMU per gli immobili appartenenti ad enti religiosi, si registrano oscillazioni di orientamenti: in particolare, poi, ben avrebbe fatto la contribuente a depositare una Relazione tecnica redatta da un professionista esterno e non da un Geometra dell'Ufficio Tecnico Diocesano.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello e compensa le spese. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
6
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ PP, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5278/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Comune di Poggio Nativo - Via Roma 15 02030 Poggio Nativo RI
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 38/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 779-2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del Comune di Poggio Nativo si riporta all'appello depositato.
Il difensore della Resistente_1 si riporta gli atti depositati.
Svolgimento del processo Resistente_1 Resistente_1 La ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Poggio Nativo per IMU 2017 (per l'importo complessivo di €. 513,00).
Con sentenza n. 38/2024 la CGT Rieti, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese, rilevando che: Resistente_1 appare fondato il secondo motivo del ricorso con il quale lamenta la mancata concessione della esenzione delle unità immobiliari, per l'imposizione IMU 2017, data la sua natura pertinenziale rispetto ad altri immobili;
Resistente_1 Nominativo_1 ha depositato una dichiarazione, a firma del Geom. , sullo stato dei locali, oggetto dell' odierno giudizio;
sul punto vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (ex multis nn. 6267/2023 e 122226/2023), secondo cui, ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale, costituendo parte integrante del fabbricato cui accede, perde autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità prevista dalla pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento;
l'ente ha prodotto documentazione che appare idonea a dimostrare che gli immobili sono adibiti allo svolgimento di attività, certamente eterogenee, ma tutte pertinenziali e funzionali all'attività di culto, comunque assolutamente incompatibile con un esercizio commerciale.
2 Nei confronti della predetta sentenza propone appello il Comune, il quale eccepisce che:
risulta evidente l'erroneità della sentenza, la quale ha illegittimamente ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili della Parrocchia quando, in realtà, nella fattispecie qui in esame detta esenzione non può essere riconosciuta;
l'immobile Fg. 12 part. 274 sub. 2 non rientrava tra quelli che potevano beneficiare dell'esenzione in quanto, nella realtà per l'anno 2017, era (ed è!) classificato A/4, come confermato dalle risultanze catastali prodotte in primo grado, e non, quindi, Resistente_1con la categoria catastale che oggi ritiene arbitrariamente sia da assegnare;
agli atti del Comune non esistono dichiarazioni IMU da parte di detto Ente religioso, con cui essa avrebbe dovuto indicare quali fossero i beni di sua proprietà non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'imposta IMU per l'anno 2017;
la mera asserzione da parte della Parrocchia che il bene indicato nell'avviso di accertamento 779/2022 fosse “pertinenza” (testualm. “Sono locali di Deposito e Casa Canonica, contigui alla HI HI” v. pag. 4 Ricorso Parrocchia) non assolve al rigoroso onere probatorio, incombente sul contribuente, circa la effettiva utilizzazione come tale di detto immobile;
tale quadro non muta neppure a voler considerare la relazione tecnica del Geom. Nominativo_1 poiché tale produzione non è, in ogni caso, idonea a superare le risultanze catastali e ciò, i) sia perché proveniente dal contribuente e per definizione non probante pro se;
ii) sia perchè è datata 2019;
la CGT Rieti motiva l'accoglimento del ricorso della Parrocchia, richiamando dei precedenti di legittimità, i quali confermano (anziché smentire!), la fondatezza del presente appello.
Si è costituita in giudizio la parte appellata che eccepisce:
decadenza in danno del Comune di Poggio Nativo per la tardiva notifica del Ricorso in appello avvenuta il 28.10.2024 al fine di impugnare la Sentenza di primo grado n. 38/2024 pubblicata in data 26.3.2024;
improcedibilità del Ricorso per difetto di rappresentanza e per carenza del relativo potere in capo al Sindaco del Comune di Poggio Nativo di conferire mandato Difensore_1all'Avv. d'impugnare la Sentenza 38/2024;
nullità insanabile del difetto di rappresentanza e nullità insanabile della Procura conferita dal Sindaco;
infondatezza nel merito dell'unico ed articolato motivo di appello;
secondo la contribuente il Comune, in particolare: non ha fornito prova alcuna nel giudizio di primo grado del proprio credito tributario;
non ha, ex art.115 cpc, in primo grado, contestato la documentazione prodotta dalla Parrocchia ed in particolare la Relazione Nominativo_1del Geom. del 23.1.2019, allegata quale documento 6 al Ricorso;
non ha
3 Nominativo_1mai contestato la Relazione del Geom. del 23.1.2019 attestante la natura pertinenziale dell'immobile de quo rispetto alla Casa HI esente da IMU;
inammissibilità dell'appello essendosi consolidata una res iudicata sull'illegittimità della richiesta dell'IMU relativa al 2017: ha efficacia vincolante nel presente giudizio la Sentenza n. 106/2020 della sezione prima della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti del 21.9.2020, depositata il 2.11.2020, passata in giudicato: la nullità per mancata sottoscrizione dell'avviso IMU 2017 dichiarata dalla Sentenza 106/2020 (doc.5 del Ricorso di primo grado), ha quindi assorbito (è irrilevante se l'assorbimento sia proprio o improprio) le altre domande di declaratoria d'illegittimità nel merito della richiesta IMU 2017;
infondatezza del proposto appello per il mancato recepimento da pare del Comune della natura pertinenziale alla HI HI dell'immobile oggetto dell'avviso di accertamento.
Il Comune ha prodotto memoria con cui contesta le eccezioni formali della contribuente.
La parte appellata ha depositato memoria con la quale si evidenzia che questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione 15, ha rigettato altro Resistente_1appello (RG n. 5261/2024) proposto dal Comune di Poggio Nativo
contro
HI_2di Papa avente lo stesso oggetto del presente giudizio (impugnativa IMU 2017).
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato. Infondate appaiono ictu oculi le eccezioni sulla inammissibilità dell'appello, mentre ritiene la Corte che la sentenza di primo grado debba essere confermata per l'infondatezza nel merito dei motivi di appello. Questa Corte condivide l'assunto del giudice di primo grado (la cui esauriente motivazione è richiamata per ogni altro aspetto anche quale parte integrante della presente sentenza), in particolare nella parte in cui si rileva che la contribuente ha provato il diritto alla esenzione IMU per gli immobili accertati, specificamente sulla Nominativo_1base della Relazione del Geometra . In tale Relazione si attesta che gli immobili di cui all'accertamento contestato, HI_1intestati catastalmente alla Parrocchia di Assunta in Poggio Nativo, “sono Locali di deposito e Casa Colonica, contigui alla HI HI. La Casa Colonica è da qualche decennio disabitata, alla data odierna è in ristrutturazione in seguito al Sisma del 1997. In quanto tali dalla Categoria A/4 (abitazione di tipo popolare) dovrebbe essere cambiata in B/1”.
4 La suddetta Relazione appare decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia, così come ha ritenuto il giudice di primo grado, non tanto per la parte finale in cui si prospetta una modifica della classificazione catastale, ma per la parte in cui si attesta lo stato e destinazione degli immobili esistente anche nell'anno di imposta 2017. Ritiene infatti questa Corte che la attuale classificazione catastale non sia decisiva ai fini di valutare la spettanza dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d. lgs. 504/1997. Nominativo_1Il Comune afferma che la Relazione del Geom. appare ininfluente, per due ragioni: perché proveniente dal contribuente e per definizione non probante pro se; perchè è datata 2019. Con riguardo al primo aspetto va tenuto conto del fatto che, pur se redatta a favore della contribuente ed intestata “Ufficio Tecnico Diocesano”, la Relazione in oggetto proviene comunque da un professionista;
appare inoltre decisivo il fatto che il Nominativo_1Comune non ha contestato le affermazioni in fatto del Geom. , ovvero che si tratta di locali, di deposito e casa colonica contigui alla HI HI (ed aventi quindi natura pertinenziale), disabitati ed in ristrutturazione, ancora nel 2019, a seguito del sisma del 1997. Con riguardo alla circostanza che la Relazione sia datata 2019, questo non incide sulla sua rilevanza con riguardo all'anno di imposta 2017, in quanto è attestata una situazione dell'immobile che risale al 1997 e perdurante al 2019: nessun dubbio si pone quindi sul fatto che tale Relazione si riferisca alle condizioni dell'immobile di cui si tratta, anche in ordine all'anno 2017. La sentenza di primo grado deve essere confermata nel merito e ciò prescinde anche dall'ulteriore eccezione - espressa dalla contribuente e ritenuta accoglibile, in un diverso procedimento (n. 5261/2024), da parte di questa Sezione della CGT Lazio – relativa all'efficacia di giudicato della Sentenza n. 106/2020 della CTP di Rieti del 21.9.2020, depositata il 2.11.2020, che ha stabilito la nullità, per mancata sottoscrizione, dell'avviso IMU 2017, Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. Nel caso di specie, così come ritenuto dal giudice di primo grado, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni che inducono alla compensazione delle spese: il Comune ha
5 infatti proposto argomenti meritevoli di riflessione e, d'altro canto, anche nella applicazione giurisprudenziale, in tema di esenzione IMU per gli immobili appartenenti ad enti religiosi, si registrano oscillazioni di orientamenti: in particolare, poi, ben avrebbe fatto la contribuente a depositare una Relazione tecnica redatta da un professionista esterno e non da un Geometra dell'Ufficio Tecnico Diocesano.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello e compensa le spese. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
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