Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06154/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6154 del 2024, proposto da
LO NO e GA NT, rappresentati e difesi dall'avvocato Elia NO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Maria Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza del 21.08.2024 PG/2024/0718939 n.73361 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile U.O.D Genio Civile Napoli recante “ la sospensione immediata dei lavori ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- sulla base di una segnalazione proveniente da un terzo e inoltrata alla Sovrintendenza per il Comune di Napoli con prot. 18835 del 12 dicembre 2023 secondo la quale sarebbero stati in fase esecutiva lavori non comunicati presso la proprietà di parte ricorrente, agenti della Polizia municipale del Comune di Napoli procedevano il 28 febbraio 2024 al sopralluogo, accertando, per quanto emerso dagli versati in giudizio, che i lavori di distribuzione degli spazi interni si presentavano di non recente esecuzione, “ e verosimilmente non attribuiti agli attuali responsabili ”, decidendo, in qualità di polizia giudiziaria, di non procedere al sequestro, pur attestando, secondo quanto riportato nel verbale che è stato prodotto da parte ricorrente, difformità tra la conformazione dei luoghi come emersa in sede di sopralluogo e la documentazione rinvenibile, anche catastale;
- l’ordinanza di sospensione dei “lavori, presupposti come in corso di svolgimento al momento della sua adozione, e che è impugnata in questa sede, è stata adottata dall’amministrazione regionale però sulla base di separato verbale di sopralluogo svolto da agenti della “polizia municipale” del Comune di Napoli il successivo 5 giugno 2024 prot. 280048 (espressamente citato nell’ordinanza)
-l’amministrazione regionale che ha adottato l’ordinanza impugnata non ha prodotto gli atti del procedimento richiamati nel provvedimento lesivo, in violazione dell’art. 46 comma 2 c.p.a. (manca la produzione sia del verbale appena citato, sia della originaria segnalazione della sig.ra IO OS del 12 dicembre 2023, citata nell’ordinanza, depositata dalla parte ma non chiaramente leggibile);
Rilevato che, all’esito della cognizione devoluta alla fase di merito, debba confermarsi la valutazione già operata in sede cautelare, con accoglimento del secondo motivo di ricorso, poiché:
-l’ordinanza di sospensione dei lavori è fondata su una insufficiente istruttoria, essendo emerso che al momento della sua adozione i “lavori” erano già terminati;
-tale valutazione è confermata sia dal tenore letterale della stessa ordinanza che, da un lato, nelle premesse, si riferisce a lavori che sarebbero “stati eseguiti”; dall’altro, nella parte dispositiva, aggiunge all’ordine di sospensione “immediata dei lavori”, la formulazione ipotetica “qualora in atto”;
- l’inadeguata istruttoria è peraltro supportata anche dalla mancata specifica qualificazione giuridica dell’intervento edilizio di cui si ordina la sospensione, poiché, come noto, in relazione alle normative nazionale e regionale che disciplinano il rilascio dell’autorizzazione sismica (art. 83, 94-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; regolamento regionale n. 9 del 27 luglio 2020; DM 30 aprile 2020), tale articolata classificazione impone un doveroso onere motivazionale;
Considerato che, quanto alla prima censura con cui si deduce la nullità dell’ordinanza di sospensione per mancanza dell’oggetto, ossia dei lavori in corso, essa non può essere invece accolta, poiché le ipotesi di nullità dei provvedimenti amministrativi sono tassative e sono quelle enucleate dall'art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 o da specifiche disposizioni di legge, non rinvenienti nel caso di specie (cfr. ex multis T.R.G.A. Trentino-A. Adige Trento, Sez. Unica, 29/05/2024, n. 81; Cons. Stato, sez. VII, 17/01/2024, n. 539; ibidem sez. IV, 12/01/2023, n. 426; sez. II, 30.10.2020, n. 6648), controvertendosi sulla persistenza o meno dei lavori al momento dell’adozione dell’atto che sarebbe stato onere dell’Amministrazione documentare, in sede istruttoria.
Ritenuto che l’accoglimento del ricorso, fondato sul secondo motivo di ricorso, è peraltro acclarato ex art. 64 c.p.a. ultimo comma dalla mancata collaborazione processuale della Regione Campania, odierna resistente, la quale, nonostante l’accoglimento in fase cautelare dell’istanza di sospensione, ha omesso di produrre gli atti del procedimento, né ha depositato successive memorie difensive;
Ritenuto che pertanto il ricorso debba essere accolto e che le spese debbano porsi a carico della Regione in ossequio al principio della soccombenza, potendo invece compensarsi nei confronti del Comune di Napoli che, pur partecipando alla fase istruttoria mediante i suoi uffici, non ha partecipato a quella decisoria del procedimento di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore distrattario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO