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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2902 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (c.f. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Della Mura ed elettivamente domiciliati come in atti,
ATTORE
contro con sede in Bolzano al C.so Italia 32, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. (p.iva ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Altieri P.IVA_1
e Benedetto Blasi ed elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare Pagina 1 esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 cpc l'attore chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore, che in accoglimento del ricorso dallo stesso presentato fosse dichiarata la procedibilità della domanda ed accertata la responsabilità della società convenuta
[...]
e quest'ultima fosse condannata al risarcimento di tutti i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente Avv. nella Parte_1 somma complessiva di € 26.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, il tutto con vittoria di spese.
Tale richiesta di danni era dovuta a seguito di una infondata denuncia penale di appropriazione indebita di un auto Citroen C4 Picasso a seguito di un contratto di noleggio che l'odierno ricorrente non aveva mai sottoscritto, dal momento che i suoi documenti erano stati clonati.
Inoltre richiedeva il risarcimento degli importi che lo stesso era stato costretto a sborsare per essere difeso in detto giudizio penale innanzi alla Procura della
Repubblica di Nocera Inferiore ed in quello dinanzi al Giudice di Pace di Nocera
Inferiore ove lo stesso era stato costretto ad agire per l'accertamento negativo del credito richiesto dalla a seguito della fattura emessa in virtù del contratto CP_1 di noleggio.
Tale denuncia penale, contenente notizie false e gravemente lesive della reputazione dell'odierno attore, hanno causato a quest'ultimo danni sia morali che psichici, patrimoniali e non, subiti dallo stesso da accertarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa, il tutto con vittoria di spese come meglio specificate nell'atto introduttivo di lite.
Si costituiva il giudizio la convenuta la quale impugnava e Controparte_1 contestava la domanda chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso e in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui al presente atto: In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande spiegate dall'Avv. nei confronti della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per Controparte_1
l'effetto, disporne l'integrale rigetto. Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, nonché con richiesta di condanna dell'Avv. , per i Parte_1 motivi di cui in narrativa, al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 96
[...]
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa”.
Pagina 2 Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., le parti precisavano le proprie domande.
Espletata l'attività istruttoria con il deposito di memorie, escusso i testi Tes_1
e nonchè l'avv. Guglielmo Guarracino, all'udienza
[...] Testimone_2 del 20.01.2025 venivano precisate le conclusioni ed assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda proposta dall'avv. è infondata e va rigettata. Parte_1
Il ricorrente nel proprio ricorso richiede il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti anche a causa della denuncia presentata dalla nei suoi confronti, per il reato di appropriazione indebita presso Controparte_1 la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.
In seguito alla presentazione della denuncia del 05.08.2014 si è aperto il procedimento N. 1605/2014 RGNR mod. 21, che si è concluso con il provvedimento di archiviazione reso dal dr. in data 21.08.2014. Per_1
Quanto alla domanda risarcitoria presentata dall'avv. per i Parte_1 danni derivati dalla denuncia querela sopra detta, sporta dalla Controparte_1 nei suoi confronti, va osservato che è principio consolidato secondo il quale la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr. Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n. 10033 del
2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).
Con particolare riferimento al caso di specie la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non comporta automaticamente in capo al danneggiato il diritto al risarcimento del danno, dovendo, perché possa ipotizzarsi l'esistenza del reato di calunnia, ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante, essendo appunto richiesta per la sussistenza dei presupposti del reato di calunnia la volontà dolosa dell'agente, il cui onere probatorio sussiste in capo al danneggiato, il quale deve fornire la prova non solo della materialità delle accuse ma anche della consapevolezza della loro falsità e infondatezza (cfr. Cass.
n. 9322/2015; Cass. 300/2012).
Appare opportuno, infatti, evidenziare che secondo quanto statuito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 10033 del 2004: “La denuncia di un reato perseguibile
Pagina 3 d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato”.
Si può quindi affermare, alla luce delle considerazioni e affermazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità, che perché sussista la responsabilità civile per danni a carico del denunciante di un reato perseguibile d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione o archiviazione, la denuncia o la querela devono potersi valutare come calunniose, solo se contenenti tutti gli elementi tipici della suddetta ipotesi di reato, che attribuiscano la commissione di un fatto reato a carico del denunciato e che il querelante sia consapevole della non veridicità di quanto affermato e sostenuto, in quanto, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.
La domanda risarcitoria avanzata dall' in ogni caso, costituendo un Parte_1 danno conseguenza, doveva essere specificamente allegata e provata attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti dall'ordinamento processuale, incluse le presunzioni, non potendo mai il suddetto danno essere considerato in re ipsa (cfr. Cass. Civ. 11269/18), prova non raggiunta nel caso di specie.
Con riferimento, invece, alla richiesta di danni patrimoniali subiti dall'attore gli stessi sono stati documentati previo deposito in atti delle fatture emesse rispettivamente dall'avv. Francesco Della Mura (incaricato dall'istante per contestare l'illegittima richiesta di pagamento da parte di del canone di CP_1 noleggio) e dall'avv. Guarracino Guglielmo (incaricato per la difesa penale).
Ebbene, in entrambi i casi le stesse non risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficienti a provare il danno subito.
Ed invero da nessun documento risulta la prova che l'avv. Guarracino sia stato difensore dell'avv. in qualche procedimento ed anche la richiesta di Parte_1 certificazione ex art. 335 c.p.p. presso le Procure competenti risulta stata effettuata addirittura da altro difensore, così come pure i compensi corrisposti all'avv. Della Mura oltre ad essere già in parte stati liquidati dal Giudice di Pace
Pagina 4 dr.ssa Lamberti nel giudizio definito con sentenza n. 5735/2017, attengono a prestazioni rese a favore del ricorrente ma per altre motivazioni (Essediesse – Autostrade per l'Italia) .
Pertanto si osserva che non è stata fornita nel corso del giudizio alcuna prova tangibile che attestasse che l'attore, in seguito ai fatti per cui è causa, avesse subito danni patrimoniali e non patrimoniali, né tantomeno gli stessi possono essere liquidati equitativamente, per essere entrambi sguarniti di prova ed in particolare, con riferimento al danno patrimoniale, si osserva che si può fare ricorso all'equità, ex art.1226 c.c., solo nella ipotesi di impossibilità oggettiva di provare il danno nel suo preciso ammontare o di fornire argomenti che legittimino tale presunta impossibilità, circostanze non emerse nel corso del giudizio.
Considerato che la parte, infatti, non ha offerto alcuna prova del pregiudizio economico lamentato nè delle lesioni psico-fisiche subite, né in tal senso, sarebbe stato sufficiente far ricorso all'ausilio di un consulente d'ufficio, giacchè in ogni caso sarebbe difettata la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto illecito dedotto in giudizio, va rimarcato che la domanda risarcitoria sia stata estesa ad ogni forma di danno e, quindi, anche alla lesione della reputazione, non avendo l'interessato fornito alcun criterio che possa orientare la valutazione di questo Giudice.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Altresì non può essere accolta la domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta , non sussistendone i presupposti per Controparte_1 il riconoscimento della responsabilità processuale aggravata dell'avv. Parte_1
.
[...]
Pagina 5 Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Il mancato accoglimento delle rispettive domande di risarcimento danni per il ricorrente e di responsabilità aggravata per il resistente giustificano la compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- a) rigetta la domanda attorea;
- b) rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc formulata dal convenuto;
Controparte_1
- c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 14/05/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2902 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (c.f. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Della Mura ed elettivamente domiciliati come in atti,
ATTORE
contro con sede in Bolzano al C.so Italia 32, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. (p.iva ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Altieri P.IVA_1
e Benedetto Blasi ed elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare Pagina 1 esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 cpc l'attore chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore, che in accoglimento del ricorso dallo stesso presentato fosse dichiarata la procedibilità della domanda ed accertata la responsabilità della società convenuta
[...]
e quest'ultima fosse condannata al risarcimento di tutti i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente Avv. nella Parte_1 somma complessiva di € 26.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, il tutto con vittoria di spese.
Tale richiesta di danni era dovuta a seguito di una infondata denuncia penale di appropriazione indebita di un auto Citroen C4 Picasso a seguito di un contratto di noleggio che l'odierno ricorrente non aveva mai sottoscritto, dal momento che i suoi documenti erano stati clonati.
Inoltre richiedeva il risarcimento degli importi che lo stesso era stato costretto a sborsare per essere difeso in detto giudizio penale innanzi alla Procura della
Repubblica di Nocera Inferiore ed in quello dinanzi al Giudice di Pace di Nocera
Inferiore ove lo stesso era stato costretto ad agire per l'accertamento negativo del credito richiesto dalla a seguito della fattura emessa in virtù del contratto CP_1 di noleggio.
Tale denuncia penale, contenente notizie false e gravemente lesive della reputazione dell'odierno attore, hanno causato a quest'ultimo danni sia morali che psichici, patrimoniali e non, subiti dallo stesso da accertarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa, il tutto con vittoria di spese come meglio specificate nell'atto introduttivo di lite.
Si costituiva il giudizio la convenuta la quale impugnava e Controparte_1 contestava la domanda chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso e in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui al presente atto: In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande spiegate dall'Avv. nei confronti della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per Controparte_1
l'effetto, disporne l'integrale rigetto. Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, nonché con richiesta di condanna dell'Avv. , per i Parte_1 motivi di cui in narrativa, al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 96
[...]
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa”.
Pagina 2 Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., le parti precisavano le proprie domande.
Espletata l'attività istruttoria con il deposito di memorie, escusso i testi Tes_1
e nonchè l'avv. Guglielmo Guarracino, all'udienza
[...] Testimone_2 del 20.01.2025 venivano precisate le conclusioni ed assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda proposta dall'avv. è infondata e va rigettata. Parte_1
Il ricorrente nel proprio ricorso richiede il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti anche a causa della denuncia presentata dalla nei suoi confronti, per il reato di appropriazione indebita presso Controparte_1 la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.
In seguito alla presentazione della denuncia del 05.08.2014 si è aperto il procedimento N. 1605/2014 RGNR mod. 21, che si è concluso con il provvedimento di archiviazione reso dal dr. in data 21.08.2014. Per_1
Quanto alla domanda risarcitoria presentata dall'avv. per i Parte_1 danni derivati dalla denuncia querela sopra detta, sporta dalla Controparte_1 nei suoi confronti, va osservato che è principio consolidato secondo il quale la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr. Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n. 10033 del
2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).
Con particolare riferimento al caso di specie la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non comporta automaticamente in capo al danneggiato il diritto al risarcimento del danno, dovendo, perché possa ipotizzarsi l'esistenza del reato di calunnia, ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante, essendo appunto richiesta per la sussistenza dei presupposti del reato di calunnia la volontà dolosa dell'agente, il cui onere probatorio sussiste in capo al danneggiato, il quale deve fornire la prova non solo della materialità delle accuse ma anche della consapevolezza della loro falsità e infondatezza (cfr. Cass.
n. 9322/2015; Cass. 300/2012).
Appare opportuno, infatti, evidenziare che secondo quanto statuito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 10033 del 2004: “La denuncia di un reato perseguibile
Pagina 3 d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato”.
Si può quindi affermare, alla luce delle considerazioni e affermazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità, che perché sussista la responsabilità civile per danni a carico del denunciante di un reato perseguibile d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione o archiviazione, la denuncia o la querela devono potersi valutare come calunniose, solo se contenenti tutti gli elementi tipici della suddetta ipotesi di reato, che attribuiscano la commissione di un fatto reato a carico del denunciato e che il querelante sia consapevole della non veridicità di quanto affermato e sostenuto, in quanto, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.
La domanda risarcitoria avanzata dall' in ogni caso, costituendo un Parte_1 danno conseguenza, doveva essere specificamente allegata e provata attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti dall'ordinamento processuale, incluse le presunzioni, non potendo mai il suddetto danno essere considerato in re ipsa (cfr. Cass. Civ. 11269/18), prova non raggiunta nel caso di specie.
Con riferimento, invece, alla richiesta di danni patrimoniali subiti dall'attore gli stessi sono stati documentati previo deposito in atti delle fatture emesse rispettivamente dall'avv. Francesco Della Mura (incaricato dall'istante per contestare l'illegittima richiesta di pagamento da parte di del canone di CP_1 noleggio) e dall'avv. Guarracino Guglielmo (incaricato per la difesa penale).
Ebbene, in entrambi i casi le stesse non risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficienti a provare il danno subito.
Ed invero da nessun documento risulta la prova che l'avv. Guarracino sia stato difensore dell'avv. in qualche procedimento ed anche la richiesta di Parte_1 certificazione ex art. 335 c.p.p. presso le Procure competenti risulta stata effettuata addirittura da altro difensore, così come pure i compensi corrisposti all'avv. Della Mura oltre ad essere già in parte stati liquidati dal Giudice di Pace
Pagina 4 dr.ssa Lamberti nel giudizio definito con sentenza n. 5735/2017, attengono a prestazioni rese a favore del ricorrente ma per altre motivazioni (Essediesse – Autostrade per l'Italia) .
Pertanto si osserva che non è stata fornita nel corso del giudizio alcuna prova tangibile che attestasse che l'attore, in seguito ai fatti per cui è causa, avesse subito danni patrimoniali e non patrimoniali, né tantomeno gli stessi possono essere liquidati equitativamente, per essere entrambi sguarniti di prova ed in particolare, con riferimento al danno patrimoniale, si osserva che si può fare ricorso all'equità, ex art.1226 c.c., solo nella ipotesi di impossibilità oggettiva di provare il danno nel suo preciso ammontare o di fornire argomenti che legittimino tale presunta impossibilità, circostanze non emerse nel corso del giudizio.
Considerato che la parte, infatti, non ha offerto alcuna prova del pregiudizio economico lamentato nè delle lesioni psico-fisiche subite, né in tal senso, sarebbe stato sufficiente far ricorso all'ausilio di un consulente d'ufficio, giacchè in ogni caso sarebbe difettata la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto illecito dedotto in giudizio, va rimarcato che la domanda risarcitoria sia stata estesa ad ogni forma di danno e, quindi, anche alla lesione della reputazione, non avendo l'interessato fornito alcun criterio che possa orientare la valutazione di questo Giudice.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Altresì non può essere accolta la domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta , non sussistendone i presupposti per Controparte_1 il riconoscimento della responsabilità processuale aggravata dell'avv. Parte_1
.
[...]
Pagina 5 Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Il mancato accoglimento delle rispettive domande di risarcimento danni per il ricorrente e di responsabilità aggravata per il resistente giustificano la compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- a) rigetta la domanda attorea;
- b) rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc formulata dal convenuto;
Controparte_1
- c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 14/05/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 6