TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 1978/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1978 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CA (Na) alla Via A. Manzoni n. 53, presso lo studio dell'avv. Angela Pilato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'08.01.1964.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 16.08.2025 apponeva il proprio visto chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.02.2022, la sig.ra premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 09.05.1992, in CA (NA), Controparte_1 evidenziando che da tale unione erano nati tre figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Deduceva inoltre che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza nr. 3287/2019 emessa il
20.11.2019, pubblicata il 05.12.2019, aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che tra gli stessi non era intervenuta riconciliazione;
pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
All'udienza del 03.05.2023, il Presidente f.f., con provvedimento del 09.06.2023, sciolta la riserva e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, in assenza di ulteriori istanze, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza cartolare del 07.11.2023.
In tale data, il G.I. ordinava la rinotifica dell'ordinanza presidenziale al resistente, rinviando la causa all'udienza figurata dell'11.04.2024, allorquando, atteso il mancato deposito delle note per la trattazione scritta, veniva fissato, ai sensi degli artt. 309 e 181
c.p.c., nuovo termine per il deposito di note scritte al 24.06.2024.
All'udienza successiva, il G.I., onerava parte ricorrente di depositare l'ordinanza notificata esibita in udienza, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.11.2024.
Dopo un ulteriore rinvio per il mancato deposito della documentazione richiesta, il G.I., in data 24.07.2025, scioglieva la riserva e, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio concedendo a parte ricorrente termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
In data 16.08.2025 il P.M. apponeva il proprio visto chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo. pag. 2/4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, in via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. CP_1
il quale, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
[...]
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr. 3287/2019 del 20.11.2019, pubblicata in data 05.12.2019 e passata in giudicato (cfr. attestazione in atti del
16.01.2024).
Del pari risulta dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi successivi alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
(27.04.2018), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio nulla dispone atteso che alcuna istanza è stata formulata dalla ricorrente nonché dal resistente che restava contumace, e tenuto conto che non vi sono figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto quanto all'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata dalla ricorrente, stante l'ammissione della stessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , nato a [...] l'[...]. Controparte_1
pag. 3/4 b) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 09.05.1992 in CA (Na), tra
[...]
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Pt_1 Controparte_1
(Na) l'08.01.1964 (Atto n. 32, parte II, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno
1992);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di CA (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese non ripetibili;
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 1978/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1978 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CA (Na) alla Via A. Manzoni n. 53, presso lo studio dell'avv. Angela Pilato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'08.01.1964.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 16.08.2025 apponeva il proprio visto chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.02.2022, la sig.ra premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 09.05.1992, in CA (NA), Controparte_1 evidenziando che da tale unione erano nati tre figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Deduceva inoltre che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza nr. 3287/2019 emessa il
20.11.2019, pubblicata il 05.12.2019, aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che tra gli stessi non era intervenuta riconciliazione;
pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
All'udienza del 03.05.2023, il Presidente f.f., con provvedimento del 09.06.2023, sciolta la riserva e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, in assenza di ulteriori istanze, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza cartolare del 07.11.2023.
In tale data, il G.I. ordinava la rinotifica dell'ordinanza presidenziale al resistente, rinviando la causa all'udienza figurata dell'11.04.2024, allorquando, atteso il mancato deposito delle note per la trattazione scritta, veniva fissato, ai sensi degli artt. 309 e 181
c.p.c., nuovo termine per il deposito di note scritte al 24.06.2024.
All'udienza successiva, il G.I., onerava parte ricorrente di depositare l'ordinanza notificata esibita in udienza, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.11.2024.
Dopo un ulteriore rinvio per il mancato deposito della documentazione richiesta, il G.I., in data 24.07.2025, scioglieva la riserva e, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio concedendo a parte ricorrente termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
In data 16.08.2025 il P.M. apponeva il proprio visto chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo. pag. 2/4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, in via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. CP_1
il quale, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
[...]
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza nr. 3287/2019 del 20.11.2019, pubblicata in data 05.12.2019 e passata in giudicato (cfr. attestazione in atti del
16.01.2024).
Del pari risulta dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi successivi alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
(27.04.2018), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio nulla dispone atteso che alcuna istanza è stata formulata dalla ricorrente nonché dal resistente che restava contumace, e tenuto conto che non vi sono figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto quanto all'istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzata dalla ricorrente, stante l'ammissione della stessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , nato a [...] l'[...]. Controparte_1
pag. 3/4 b) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 09.05.1992 in CA (Na), tra
[...]
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Pt_1 Controparte_1
(Na) l'08.01.1964 (Atto n. 32, parte II, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno
1992);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di CA (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese non ripetibili;
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4