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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Maria Teresa Latella PRESIDENTE
Dott. Ada Cappello GIUDICE REL.
Dott. Grazia C.Roca GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.3153/2022 r.g.
avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
( CF Parte_1 C.F._1
Con l'avv.Antonella Viola
PARTE ATTRICE contro
( CF. CP_1 C.F._2
con l'avv.Ennio Ercoli
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 27.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 Conclusioni per l'attrice DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data
10.03.2008 in Albania, trascritto presso i Registri Dello Stato Civile del Comune di Lodi (anno 2017 parte II – serie C – n. 133);
1. DICHIARARE nel superiore interesse del minore ed in sua tutela, il signor Persona_1
decaduto dalla responsabilità genitoriale in considerazione al CP_1 grave pregiudizio derivante alla serena crescita del figlio, dal permanere della citata responsabilità in capo al predetto;
2. DISPORRE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a somma di €300,00 a titolo di CP_1 contributo mensile per il mantenimento indiretto del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano. La somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà oggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
Istat;
3. Confermare per il resto, le condizioni di separazione In subordine:
1. DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data
10.03.2008 in Albania, trascritto presso i Registri Dello Stato Civile del Comune di Lodi (anno 2017 - parte II – serie C – n. 133);
2. DISPORRE l'affido “super esclusivo” alla madre, con collocamento presso la stessa. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla ricorrente in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. DISPORRE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a somma di € 300,00 a CP_1 titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
La somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
Istat;
4. Confermare per il resto, le condizioni di separazione.
Conclusioni per il convenuto : Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: a) dichiarare lo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti del matrimonio tra le parti contratto in data 10.03.2008 in Albania
e trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Lodi (anno 2017- parte II-serie C-n. 133); b) decidere secondo il proprio prudente apprezzamento e/o valutazione in ordine all'affido “super esclusivo” alla madre, con collocamento presso la stessa. In qual caso le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla ricorrente in via esclusiva, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Stabilire e riconoscere comunque il pagina 2 di 8 diritto del padre a quantomeno avere contatti col figlio sempre secondo il prudente apprezzamento del Tribunale alla luce della situazione in essere;
c) disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra n CP_1 assegno commisurato al proprio stato di disoccupazione a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto del figlio, oltre al 20% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. La somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.12.2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dal resistente , la decadenza dalla potestà genitoriale rispetto al figlio , disponendone l'affido superesclusivo Per_1
alla madre ed il collocamento presso di sé , con sospensione delle visite paterne ed obbligo del padre di contribuire al mantenimento del minore con un assegno di
300,00 euro mensili
Ha dato atto che i coniugi si sono separati giudizialmente con Sentenza del Tribunale di Lodi n. 418/2019, pubblicata il 24/04/2019 e che il matrimonio è stato - per tutta la sua durata – inciso dalla violenza fisica e psicologica cui la moglie è stata sottoposta dal marito: di fatto veniva obbligata dalla famiglia d'origine a legarsi a quello che successivamente sarebbe diventato il marito. Nel 2008 la coppia si sposava in Albania e nello stesso anno il signor si trasferiva in Italia per lavoro, mentre CP_1
la ricorrente continuava a vivere in Albania. Le difficoltà di coppia emergevano fin da subito, in particolar modo quando la signora dopo qualche mese, si CP_1
ricongiungeva al marito in Italia. La vita coniugale infatti è stata contraddistinta da continui litigi e disaccordi: il marito si mostrava assolutamente disinteressato a costruire una effettiva relazione matrimoniale con la ricorrente. La ricorrente è stata costretta dal marito ad abortire due volte prima dell'arrivo di;
tant'è che Per_1
quando nel 2010 rimaneva incinta decideva di non dire nulla al marito ed alla sua pagina 3 di 8 famiglia per paura di essere costretta ad abortire, portando avanti la gravidanza segretamente e chiedendo il sostegno dei servizi sociali.
Successivamente alla nascita tuttavia il marito si disinteressava di tutto anche con riguardo al figlio, e la ricorrente si trovava a doverlo crescere da sola. Infine il signor nel 2017 abbandonava il tetto coniugale disinvestendo, oltre che nei confronti CP_1
dei doveri coniugali, anche verso quelli genitoriali.
Si è costituito il marito il quale riconosceva determinate circostanze narrate dalla moglie seppur conseguenti a cause e motivazioni diverse. Dava atto che il matrimonio non era supportato da alcun affetto o sentimento sincero e quindi Pt_2
il sig. ha avuto un lavoro che gli consentiva di mantenere decorosamente la CP_1 famiglia (all'epoca faceva il muratore) la coppia è sopravvissuta ma quando, anche a causa di seri problemi fisici alla schiena conseguenti ad infortunio sul lavoro non ufficialmente dichiarato che lo hanno portato a doversi cercare altro tipo di lavoro meno usurante, il Sig. ha cominciato a guadagnare di meno od a incontrare CP_1
periodi di disoccupazione i problemi sono esplosi. Sono iniziati pesantissimi litigi ed incomprensioni che portavano il ad evitare la moglie stessa per evitare CP_1
appunto le liti, stante la presenza del figlio che già aveva i problemi suoi. Ciò giustifica le frequenti assenze ed anche la ricerca di lavoro in Germania ove grazie a conoscenti sperava di avere miglior fortuna, paese ove egli è rimasto circa due anni e da cui tornava a casa non frequentemente per via dei costi e per consegnare alla moglie il risparmiato.
Dunque secondo il convenuto quando per le ridette questioni economiche la sig.ra ha ottenuta una casa convenzionata grazie al Comune od Ente Assitenziale, la Pt_1
stessa ha deciso di troncare un matrimonio nato già senza zoppo ed ha letteralmente espulso dalla famiglia il convenuto che si è adattato a vivere un po' ospite di amici parenti e conoscenti. Attualmente il resistente vive in Inghilterra e di fatto dopo la sentenza di separazione la sig.ra avrebbe operato una chiara alienazione Pt_1
parentale grazie anche alla lontananza (Germania prima ed Inghilterra dopo) perché
pagina 4 di 8 non ricevendo il mantenimento stabilito dal tribunale non consentiva al padre alcuna frequentazione anche solo telefonica col figlio
Il avrebbe perciò smesso di cercarlo preferendo, per non pesare sul nucleo CP_1
familiare della sorella, vivere definitivamente in Inghilterra
Con riferimento alla richiesta di decadenza avanzata dalla moglie il convenuto ha poi affermato in atti che “.. la questione si pone come di principio che agli effetti pratici per il convenuto nulla cambierebbe. E' un dato di fatto che egli non vede il bimbo da anni - a nostro avviso non per disinteresse ma per costrizione e mancanza di mezzi economici atteso la distanza chilometrica tra i soggetti - ed ha smesso di cercarlo
(quando si trovava in Italia) perché gli veniva negato. Quando il figlio sarà maggiorenne o comunque uscirà dalla sfera di influenza della madre egli spera di poter recuperare un minimo di rapporto col predetto, se ve ne saranno le condizioni ed il figlio stesso sarà consenziente. Del resto se è riuscito a mantenere un rapporto col figlio di primo letto che pure era rimasto per anni in Albania colla prima moglie, non si comprende perché non lo si può credere capace di avere un pur minimo rapporto col secondo figlio. Valuterà il Tribunale se sussistono i gravi presupposti e le violazioni (che si devono intendere volontarie ovvero dolose e non necessitate) per far luogo alla revoca richiesta “
Dinanzi al Presidente per il tentativo di conciliazione è comparsa solo la moglie e quindi, confermati in via urgente i provvedimenti della separazione, la causa è stata rimessa in istruttoria.
Sentiti due testi e comparso personalmente il resistente all'udienza del 13.12.2023 la causa è stata quindi rimessa al collegio con termini ridotti per conclusionali e repliche
Il Pubblico Ministero concludeva come in epigrafe.
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.Sussiste in ogni caso la giurisdzione del giudice italiano ai sensi dei vigenti Regolamenti europeiLa domanda è stata proposta pagina 5 di 8 quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente oltre i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale.Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta delle parti.
Venendo alla regolamentazione del rapporto di filiazione la madre ha chiesto la decadenza del padre od in subordine l'affido superesclusivo .
Quanto alla pronuncia di decadenza va in primo luogo ritenuta quest'ultima domanda proponibile dinanzi al Tribunale ordinario quando ne sussista la vis actractiva in funzione di una domanda di separazione o divorzio contemporaneamente pendente ( cfr Cass 26.1.2015 n.1349, Tribunale Milano dec.15.5.2015).
Inoltre essa è fondata nel merito e sussistono sufficienti elementi che giustificano tale pronuncia, la quale presuppone totale disinteresse e scioglimento di ogni legame oltre che pregiudizio grave da parte del soggetto che si intende decaduto.
Ora dal materiale istruttorio emerge il totale disinteresse del padre per ogni esigenza del figlio ma anche la non volontà di riavvicinarsi al figlio.
Tale volontà oltre che circostanziata nelle relazioni dei servizi e nelle dichiarazioni dei testi e degli assistenti sociali è stata confermata dallo stesso resistente in udienza.
Va pronunciata dunque la decadenza del padre dalla potestà genitoriale, alla quale del resto il resistente non si è opposto, con conseguente residuo affido del minore esclusivamente in capo alla madre presso la quale va confermato il collocamento.
pagina 6 di 8 Allo stato nulla va disposto in ordine alle visite mancando la volontà del padre in tal senso
La pronuncia di decadenza poi non elide comunque i doveri discendenti dal rapporto di genitorialità in primis l'obbligo di mantenimento.
Si osserva in proposito che parte resistente ha chiesto la riduzione del mantenimento per il figlio sul presupposto del suo stato di sostanziale incapacità lavorativa dovuta ad in pregresso infortunio e di disoccupazione.
Tuttavia quanto al primo elemento la documentazione prodotta non è affatto idonea alla dimostrazione di quanto allegato, trattandosi di risalenti impegnative per visite mediche;
per il resto il resistente non ha dimostrato di essersi attivato per la ricerca di un'attività lavorativa, e d'altra parte una teste ha dichiarato che lo stesso svolge attività seppure irregolari ( del resto per il passatoi all'estero lo riconosce lo stesso convenuto). Allo stato inoltre egli non è gravato da spese di abitazione né risulta documentato alcunchè in proposito
Il mantenimento è dunque sicuramente dovuto ed inoltre, attesa la circostanza che il figlio grava interamente sulla madre, attese altresì le sue accresciute esigenze in relazione all'età, pare congruo confermare il pregresso disposto.
Infine le spese di lite possono essere per due terzi compensate attesa la parziale reciproca soccombenza e per la restante parte poste a carico del resistente si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria domanda od eccezione, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 10.03.2008 in Albania, trascritto presso i registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Lodi (anno 2017 – parte II – serie C – n. 133)
pagina 7 di 8 ordinando all'ufficiale di stato civile le annotazioni e trascrizioni di legge pronuncia la decadenza di dalla potestà genitoriale sul figlio CP_1 Per_1
con conseguente potestà esclusiva della madre dispone quanto al collocamento del minore ed alle visite come in parte motiva dichiara tenuto il resistente a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del Org_ figlio con rivalutazione oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1200,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Lodi il
27.2.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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