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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7602 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B. R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 2236/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 11.9.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 15188/2020 e vertente tra
C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Lutrario.
- appellante –
e
F quale mandataria di CF CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cardarelli
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15188/2020 del 2.11.2020, in parziale accoglimento della opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 24967/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 3.11.2017 e per l'effetto ha condannato la al pagamento in favore di controparte del complessivo importo di Euro Parte_1
105.317,35 comprensivo di IVA per i titoli di cui al ricorso monitorio, oltre agli accessori di legge;
ha condannato la al pagamento delle spese di giudizio, che ha liquidato in Euro 7.795,00 oltre spese generali, Parte_1
Iva e CPA come per legge e spese di CTU.
Le vicende di causa possono così riassumersi: con atto di citazione notificato in data 13.12.2017, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 24967/2017 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 3.11.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva CP_1 somma di € 108.347,50, oltre alle spese di procedura, e chiedeva disporsene la revoca, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito;
si costituiva in giudizio in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria di che, nel contestare in Controparte_2 toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In corso di causa, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la correttezza della fatturazione emessa da acquisito l'elaborato peritale, venivano precisate Controparte_2 le conclusioni all'udienza del 19.6.2020 (svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 6,
D.L. n. 18/2020) e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la al pagamento in favore di della somma di Euro 105.317,35, sulla base Pt_1 CP_1 delle risultanze della Ctu espletata.
La ha proposto appello chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia della sentenza Parte_1 di primo grado, in via pregiudiziale, in rito, di accertare l'incompetenza dell'adito Tribunale di Roma;
nel merito, ha detotto un unico motivo di appello per omessa pronuncia, mancanza e/o contraddittorietà della motivazione;
omessa e/o erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, e ha formulato istanze istruttorie (rinnovazione della Ctu, prova per testi). si è costituita e ha richiesto in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensiva, in via istruttoria CP_1 la non ammissione dei mezzi di prova richiesti dall'appellante, e nel merito il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto;
in via subordinata ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di Pt_1
Euro 108.347,50 oltre interessi di mora, a scalare, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
Questa Corte, con ordinanza del 20.7.2021, ha rigettato l'istanza di sospensiva riservandosi di decidere sulla necessità di rinnovo della CTU e sulle richieste istruttorie avanzate dall'appellante unitamente al merito.
Il giudizio è stato riservato in decisione in data 11.9.2025, con i termini ex 190 cpc.
Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è infondato e va rigettato per quanto segue.
Pregiudizialmente , in rito, con riguardo alla eccezione di incompetenza, la Corte conferma la corretta valutazione espressa dal giudice di primo grado, che ha ritenuto detta eccezione inammissibile in quanto non formulata in relazione a tutti i possibili fori concorrenti. Infatti, la parte che solleva l'eccezione di incompetenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione , per consolidata giurisprudenza, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dalla legge (artt. 18, 19 e 20
c.p.c.), indicando specificamente il giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi. L'eccezione deve essere completa e non può omettere la contestazione di alcun criterio applicabile.In mancanza di detto presupposto, verificatasi la decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito non può nemmeno rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Questo principio subisce un'eccezione solo ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio (circostanza non avvenuta nel caso di specie) in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.
Nel caso di specie, inoltre, l'obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro determinata (o comunque determinabile) e liquida, e quindi, in base al combinato disposto di cui agli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., la competenza si radica innanzi al giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio e quindi presso il domicilio del creditore al momento della sua scadenza (Tribunale di Roma).
Come affermato dalla Cassazione (ordinanza n. 22343/2025), la liquidità dell'obbligazione pecuniaria - da accertarsi allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis - ricorre allorquando il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità, non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all'an o al quantum né l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 c.p.c. ;
Venendo all'esame del merito, la Corte rigetta l'unico motivo di appello formulato, con il quale l'appellante contesta il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, delle circostanze fattuali poste a fondamento della contestazione del credito, laddove in particolare ha dedotto: Pt_1
- di non aver usufruito di energia elettrica dal gennaio 2009, in quanto il contratto di fornitura aveva come scadenza naturale il 31 dicembre 2008;
- di aver cessato l'attività nel periodo contestato, producendo in atti il contratto di affitto di azienda con terza società;
- che detta società terza , a sua volta provvedeva a stipulare un nuovo contratto di Parte_2 fornitura;
- che comunque eventuali consumi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2009, erano da addebitarsi alla società affittuaria reale utilizzatrice del locale oggetto di fornitura di energia Parte_2 elettrice;
- di aver comunicato ad la cessazione della propria attività e la volontà di recedere, CP_1 producendo in atti le varie comunicazioni succedutesi nei primi mesi del 2009.
Rispetto ai punti evidenziati, risultano contestabili, come risulta dalle evidenze documentali in atti.
Emerge chiaramente che il contratto di affitto di azienda con la società terza è stato Parte_2 stipulato con decorrenza dal 9.3.2009, quindi ben oltre il 31.12.2008; emerge altresì dalle varie comunicazioni effettuate da nei confronti di che la comunicazione di recesso è stata Pt_1 CP_1 Part effettuata con dichiarazione datata 14.4.2009; inoltre, la società ha stipulato un nuovo contratto di fornitura la cui decorrenza non può essere anteriore al 31 maggio 2009 in quanto la titolarità del
POD è appartenuta al nel periodo 1 gennaio -31 maggio 2009 ed è necessariamente Parte_1 attribuibile ad un unico soggetto fornitore (nel caso di specie, . CP_1
A ciò si aggiungano le risultanze della Ctu di primo grado, che ha verificato, in relazione a tutte le fatture emesse da la sussistenza e l'ammontare del credito con una precisa verifica dei CP_1 consumi effettivi e degli interessi di mora, illustrando i criteri utilizzati e le risultanze delle certificazioni dei consumi.
In ragione della esaustività della Ctu, che ha puntualmente risposto anche alle osservazioni di con riferimento all'accertamento della vigenza del titolo contrattuale della fornitura nel Parte_1 periodo di riferimento, si è ritenuta da una parte inammissibile la richiesta di rinnovo della Ctu nel presente giudizio di secondo grado, e dall'altra pienamente utilizzabile ai fini del riesame nel merito la stessa Ctu espletata in primo grado, in quanto precisa, analitica, dettagliatamente argomentata in ogni punto e con riguardo ad ogni fattura emessa (con individuazione precisa anche delle somme non dovute da a titolo di interessi di mora) per cui non sussiste motivo di discostarsene. Pt_1
Il giudice di primo grado ha correttamente riportato le risultanze della ctu ed ha evidenziato che le contestazioni mosse da risultavano apparentemente generiche e non circostaziate, e Parte_1 omettevano ogni riferimento specifico e dettagliato rispetto alle fatture emesse, ai quantitativi di energia ritenuti abnormi e alla corrispondenza delle fatture ai reali consumi. Per contro, la società fornitrice ha provato con le certificazioni dei consumi l'effettiva sussistenza del proprio credito, CP_1 il cui ammontare è stato dettagliatamente illustrato e determinato nella CTU, che ha confermato le risultanze delle certificazioni già prodotte dalla società fornitrice di energia.
La parte appellante ha infine eccepito la tardiva emissione delle fatture emesse e precisamente: la fattura del 22.12.2010 (quanto ai consumi) e le fatture del 14.2.2012, 13.7.2012, 24.10.2012 e
18.12.2014 (quanto conguagli e interessi di mora). Parte appellante a tal proposito richiama l'art. 6 del D.p.r. n. 633/1072 il quale impone la fatturazione per le prestazioni di carattere periodico continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
Al riguardo occorre considerare che il credito relativo alla fornitura elettrica, derivante da fatture emesse fino al 2 marzo 2018 è soggetto al termine di prescrizione quinquiennale. Per i ritardi nella fatturazione è stato introdotto e disciplinato un indennizzo automatico per il ritardo a decorrere dal
2017 (Delibera Arera agosto 2016 n. 463/2016/R/com), data successiva alla emissione delle fatture oggetto del presente giudizio e che comunque non incide sull'accertamento dei consumi e sul termine di prescrizione.
Nel caso di specie il ritardo nella emissione delle fatture di chiusura non può aver inficiato la sussistenza e la consistenza del credito maturato e il conseguente obbligo di adempimento.
Da ultimo, in merito alle istanze istruttorie formulate da parte appellante, la Corte ribadisce la superfluità del rinnovo della Ctu, , apoditticamente contestata, mentre la prova per testi appare superflua, attesa la completezza delle acquisizioni documentali:
-al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante soccombente alle spese, come da dispositivo:
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante in persona del Legale Rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese, che liquida, in favore della parte appellata, in euro 8500,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.;
Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)