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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2869 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. TRAMONTANA MARIO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha proposto ricorso ex art. 442 c.p.c. avverso il Parte_1
provvedimento dell di revoca del reddito di cittadinanza e di CP_1
Pagina 1 di 3 richiesta di restituzione dell'importo di € 12.058,96, percepito tra maggio 2020 e aprile 2021. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della revoca, sostenendo di essere residente in Italia da almeno dieci anni, come richiesto dall'art. 2 co. 1 lett. a) d.l. 4/2019, come comprovato da certificazioni scolastiche dei figli e certificato storico di residenza.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che CP_1
la revoca è stata disposta dal Comune di Ragusa per mancanza del requisito di residenza decennale, e che l'Istituto non ha potere di verifica autonoma su tale requisito, essendo vincolato ai dati inseriti nella piattaforma GePI.
***
Il ricorso è infondato.
La documentazione prodotta dalla ricorrente non è idonea a dimostrare il possesso del requisito della residenza effettiva in Italia. In particolare, i certificati scolastici allegati si riferiscono esclusivamente ai figli della ricorrente e non contengono alcun elemento che attesti la presenza effettiva della madre sul territorio nazionale nel medesimo periodo. Né è stato dedotto (e ancor meno documentato) alcun elemento che colleghi la presenza dei figli a quella della madre (ad es. non è stato nemmeno allegato che i primi convivano con la seconda, che non può presumersi per il solo rapporto di filiazione).
È irrilevante la sentenza 31/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), d.l.
4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia “per almeno 10 anni”, anziché prevedere “per almeno 5 anni”. Infatti, il requisito doveva comunque sussistere “al momento della presentazione della domanda”
(art. 2 co. 1), e nel caso di specie la domanda risale al 9.4.2020 (cfr. informativa del Comune di Ragusa depositata il 26.5.2025) e la prima
Pagina 2 di 3 iscrizione all'anagrafe è del 20.10.2016, cosicché nemmeno il requisito quinquennale è rispettato.
Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 3000 oltre iva cpa rimborso spese CP_1
forfetario al 15%,
23/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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