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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2498/2023
Udienza del 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2498/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del Commissario legale rappresentante P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Granato
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Menniti
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2498/2023
545/2023 (R.G. Lav. n. 1794/2023).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31/10/2023, il
[...] ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 545/2023 (emesso il 27/09/2023 nel proc. iscritto al R.G. Lav. n. 1794/2023), notificato in data 30/09/2023, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di €
61.939,61 (oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura monitoria) in favore di già suo dipendente, a titolo Controparte_1 di indennità di incentivo all'esodo.
1.1. A supporto dell'opposizione il ricorrente ha dedotto Parte_1 che, ancor prima del deposito del ricorso monitorio, erano stati corrisposti acconti per un ammontare complessivo pari ad €
24.500,00, così suddiviso:
- € 20.000,00 giusta mandato di pagamento n. 582 del
07/05/2023 e quietanza di pagamento del Servizio Tesoreria del
10/05/2021;
- € 1.500,00 giusta mandato di pagamento n. 1140 del
16/12/2022 e quietanza di pagamento del Servizio Tesoreria del
21/12/2022;
- € 3.000,00 giusta mandato di pagamento n. 225 del
27/03/2023 e quietanza di pagamento del Servizio Tesoreria del
27/03/2023.
1.2. L'opponente evidenzia, quindi, che a seguito dei suddetti pagamenti, residuerebbe la somma di € 37.439,61.
1.3. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare infondata, erronea nonché illegittima la pretesa creditoria del Dott. , con conseguente revoca e/o Controparte_1 declaratoria di nullità del decreto opposto.
2. Si è costituito l'opposto il quale ha Controparte_1
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2498/2023
espressamente ammesso e riconosciuto di aver ricevuto gli acconti sopra descritti per la somma complessiva di € 24.500,00.
2.1. Il resistente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che il Parte_1
è debitore nei propri confronti della somma capitale
[...] residua di € 37.439,61 a titolo di indennità di incentivo all'esodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma predetta;
- disporre la parziale compensazione delle spese del presente giudizio di opposizione e condannare l'opponente al pagamento della restante quota.
3. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta per quanto di ragione.
4. È infatti del tutto pacifico e incontroverso tra le parti che, già alla data del deposito del ricorso monitorio (01/08/2023), la somma effettivamente dovuta non era pari a quella ingiunta (€ 61.939,61) bensì alla minor somma di € 37.439,61, in ragione degli acconti già in precedenza corrisposti per un importo complessivo di € 24.500,00.
4.1. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato e, in parziale accoglimento della domanda avanzata con il ricorso monitorio, la parte ricorrente/opponente deve essere condannata al pagamento della somma (effettivamente dovuta) di € 37.439,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
4.2. Sul punto la Suprema Corte ha infatti chiarito che «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 2498/2023
fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente
(che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo» (Cass.,
Sez. Un., n. 7448/1993).
In senso conforme si è statuito che «L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta
d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma»(Cass. n.
5074/1999).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tuttavia, in ragione della sussistenza dei pagamenti già al momento del deposito del ricorso monitorio, si deve ritenere equo disporne la compensazione per la metà. Esse vengono quindi liquidate in dispositivo già compensate nella predetta misura.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione nei sensi e nei limiti
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 2498/2023
di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 545/2023;
- in parziale accoglimento della domanda avanzata da con il ricorso monitorio, condanna Controparte_1
l'opponente al Parte_1 pagamento della somma di € 37.439,61 in suo favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna l'opponente Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano, previa compensazione per Controparte_1 la metà, nella somma di € 3.700,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2498/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del Commissario legale rappresentante P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Granato
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Menniti
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2498/2023
545/2023 (R.G. Lav. n. 1794/2023).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31/10/2023, il
[...] ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 545/2023 (emesso il 27/09/2023 nel proc. iscritto al R.G. Lav. n. 1794/2023), notificato in data 30/09/2023, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di €
61.939,61 (oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura monitoria) in favore di già suo dipendente, a titolo Controparte_1 di indennità di incentivo all'esodo.
1.1. A supporto dell'opposizione il ricorrente ha dedotto Parte_1 che, ancor prima del deposito del ricorso monitorio, erano stati corrisposti acconti per un ammontare complessivo pari ad €
24.500,00, così suddiviso:
- € 20.000,00 giusta mandato di pagamento n. 582 del
07/05/2023 e quietanza di pagamento del Servizio Tesoreria del
10/05/2021;
- € 1.500,00 giusta mandato di pagamento n. 1140 del
16/12/2022 e quietanza di pagamento del Servizio Tesoreria del
21/12/2022;
- € 3.000,00 giusta mandato di pagamento n. 225 del
27/03/2023 e quietanza di pagamento del Servizio Tesoreria del
27/03/2023.
1.2. L'opponente evidenzia, quindi, che a seguito dei suddetti pagamenti, residuerebbe la somma di € 37.439,61.
1.3. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare infondata, erronea nonché illegittima la pretesa creditoria del Dott. , con conseguente revoca e/o Controparte_1 declaratoria di nullità del decreto opposto.
2. Si è costituito l'opposto il quale ha Controparte_1
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2498/2023
espressamente ammesso e riconosciuto di aver ricevuto gli acconti sopra descritti per la somma complessiva di € 24.500,00.
2.1. Il resistente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che il Parte_1
è debitore nei propri confronti della somma capitale
[...] residua di € 37.439,61 a titolo di indennità di incentivo all'esodo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma predetta;
- disporre la parziale compensazione delle spese del presente giudizio di opposizione e condannare l'opponente al pagamento della restante quota.
3. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta per quanto di ragione.
4. È infatti del tutto pacifico e incontroverso tra le parti che, già alla data del deposito del ricorso monitorio (01/08/2023), la somma effettivamente dovuta non era pari a quella ingiunta (€ 61.939,61) bensì alla minor somma di € 37.439,61, in ragione degli acconti già in precedenza corrisposti per un importo complessivo di € 24.500,00.
4.1. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato e, in parziale accoglimento della domanda avanzata con il ricorso monitorio, la parte ricorrente/opponente deve essere condannata al pagamento della somma (effettivamente dovuta) di € 37.439,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
4.2. Sul punto la Suprema Corte ha infatti chiarito che «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 2498/2023
fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente
(che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo» (Cass.,
Sez. Un., n. 7448/1993).
In senso conforme si è statuito che «L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta
d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma»(Cass. n.
5074/1999).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tuttavia, in ragione della sussistenza dei pagamenti già al momento del deposito del ricorso monitorio, si deve ritenere equo disporne la compensazione per la metà. Esse vengono quindi liquidate in dispositivo già compensate nella predetta misura.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione nei sensi e nei limiti
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 2498/2023
di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 545/2023;
- in parziale accoglimento della domanda avanzata da con il ricorso monitorio, condanna Controparte_1
l'opponente al Parte_1 pagamento della somma di € 37.439,61 in suo favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna l'opponente Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano, previa compensazione per Controparte_1 la metà, nella somma di € 3.700,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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