TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6726
TAR
Decreto cautelare 29 settembre 2025
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TAR
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990

    La motivazione per relationem è ammissibile se l'atto richiama sufficientemente i precedenti atti dai quali ha origine. La decisione ministeriale è stata adottata sulla base di una rigorosa valutazione tecnica, fondata sull’analisi della letteratura scientifica disponibile e sulle risultanze dei lavori della Sezione Dietetica e Nutrizione (SDN), i quali hanno unanimemente evidenziato l’assenza di dati sufficienti a giustificare la classificazione del prodotto come alimento a fini medici speciali (AFMS).

  • Rigettato
    Eccesso di potere per straripamento. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    L'esclusione del secondo prodotto dalla lista AFMS è la diretta, immediata e inevitabile conseguenza delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a non includere il primo prodotto nella lista AFMS. Le ragioni a sostegno dell'esclusione del secondo prodotto dalla lista AFMS risultano perfettamente sovrapponibili alle motivazioni poste a fondamento del diniego di inclusione del primo prodotto negli stessi elenchi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della normativa di settore. Difetto di istruttoria. Sussistenza dei presupposti per la classificazione come AFMS

    La classificazione di un alimento come medicinale o come integratore è rimessa alla valutazione tecnica caso per caso intrapresa in funzione delle caratteristiche e delle condizioni di utilizzo del prodotto. Non emergerebbero dati scientifici significativi in grado di avvalorare il butirrato tra i medicinali neanche tenuto conto del dosaggio somministrato. La commissione tecnica, pronunciandosi all’unanimità, basa essenzialmente le proprie argomentazioni sull’assenza di evidenze scientifiche e di letteratura medica che confermi o avvalori l’aspetto terapeutico dell’acido butirrico, tra l’altro somministrato per via orale, in quanto questo viene neutralizzato durante il passaggio lungo il canale alimentare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6726
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6726
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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