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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. NI NT
D'OR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 91000842/2012 R.G., avente ad oggetto
“proprietà”, promossa da:
e , con il patrocinio degli Avv.ti Marcello Maria Parte_1 Parte_2
De LI e TO NT LI,
Attori e convenuti in via riconvenzionale contro
e , con il patrocinio dell'Avv. Simona Irene Valentino, Controparte_1 CP_2
Convenuti ed attori in via riconvenzionale nonché contro sito in Acquaviva delle Fonti alla via De Palma n. 11, in persona CP_3 dell'amministratore pro tempore, e , contumaci, Controparte_4
Convenuti
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 15.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue.
e hanno evocato in giudizio per l'udienza del Parte_1 Parte_2
15.3.2013 nonché i coniugi e deducendo CP_5 Controparte_1 CP_2 che:
- gli attori avevano acquistato, con atto a rogito del Notaio da Acquaviva Persona_1
Pag. 1 a 10 delle Fonti del 29.12.1973, un appartamento, ove tuttora risiedono, presso lo stabile condominiale sito in Acquaviva delle Fonti alla via F. De Palma n. 11;
- unitamente all'appartamento, i costruttori-venditori e Controparte_6 CP_5 avevano trasferito in loro favore anche la proprietà della “zona scoperta di
[...] scantinato per parcheggio auto” di ca. 12 mq., identificando tale posto auto nel terzo da destra per chi accede alla zona di manovra provenendo dalla rampa avente ingresso dalla via De Palma;
all'epoca del rogito notarile, il ridetto posto auto era stato denunziato all' in data 26.1.1973 al n°41 con scheda n°0645686; attualmente, invece, viene CP_7 identificato in Catasto alla Partita 4755, Foglio 46, Particella 3615, Sub. 13;
- successivamente, anche al fine di avere un migliore accesso al detto posto auto, gli attori con atto del 24.7.1997, avevano acquistato anche il posto auto sito alla sinistra rispetto a quello acquistato unitamente all'appartamento, ponendosi di spalle alla rampa di accesso dello spazio di manovra, ed attualmente identificato in Catasto alla Partita 4755, Foglio
46, Particella 3615, Sub. 14;
- a seguito di tale ulteriore acquisto, i due posti auto erano stati unificati e delimitati da un muro, di tal che se ne ricavò un unico vano, assoggettato a concessione edilizia in sanatoria;
- pertanto, gli attori sostenevano di essere da quasi 40 anni proprietari e possessori del detto box identificato dal sub. n. 13, e da 15 anni proprietari e possessori anche dell'attiguo box identificato dal sub. n. 14;
- i convenuti coniugi e avendo acquistato un CP_2 Controparte_1 appartamento presso lo stesso complesso condominiale sito in Acquaviva delle Fonti
(BA) alla Via F. Di Palma n. 11, avevano acquistato anch'essi un posto auto, e, precisamente, il secondo a partire dalla destra per chi accede alla zona di manovra dalla rampa con ingresso dalla via De Palma, attualmente identificato in Catasto con il sub. n.
12, da sempre utilizzandolo come posto auto e, per lo più, concedendolo in locazione unitamente al relativo appartamento;
- nel corso degli anni gli attori avevano constatato che alla scheda U.T.E. n°0645686, richiamata nel loro atto d'acquisto del 29.12.1973, corrispondevano i seguenti riferimenti catastali: Fg. 46, P.lla 3615, Sub. 16, e che l'intestataria di tale scheda catastale risultava essere un'altra condomina, la IG.ra constatando, poi, che il loro posto Persona_2 auto, identificato dal Sub. n. 13, sarebbe risultato “catastalmente” intestato ai coniugi
, mentre il box identificato dal sub. n. 12 (da sempre utilizzato dagli Persona_3 affittuari dei coniugi ) sarebbe risultato, sempre “catastalmente”, intestato Persona_3
Pag. 2 a 10 ai costruttori;
evidenziavano, al riguardo, che, indipendentemente Parte_3 dalla effettiva titolarità delle singole porzioni immobiliari, i costruttori – venditori, attraverso lo stesso OM. , avevano chiaramente commesso dei Parte_4 macroscopici errori nelle domande di accatastamento dei fabbricati venduti, le cui conseguenze sarebbero ingiustamente ricadute sugli acquirenti: ed invero, secondo le risultanze catastali, gli stessi attori sarebbero risultati titolari di un solo posto auto, pur avendone acquistati due;
rilevavano, dunque, che tale confusione nell'individuazione catastale dei singoli posti auto aveva indotto in errore i coniugi nel Persona_3 rivendicare, in sede di media-conciliazione, la titolarità del posto auto di cui al sub. 13, e che la IG.ra , venditrice dell'intero stabile condominiale di Via Di Palma CP_5
n. 11, tramite suo figlio, OM. , probabilmente approfittando della Parte_4 succitata erronea intestazione catastale, si sarebbe dichiarata proprietaria del posto auto attiguo a quello di proprietà del condomino IG. , vale a dire quello Parte_5 identificato in catasto al Sub. n. 12 e, di fatto, appartenente ai coniugi , Persona_3 offrendolo in vendita allo stesso IG. ; Parte_5
- rimasti vani gli inviti rivolti alla sig.ra ed agli altri soggetti interessati alla CP_5 vicenda, formalizzati anche con la raccomandata del 26.6.2012, affinché fossero posti in atto tutti i provvedimenti idonei ad attribuire i corretti riferimenti catastali alle porzioni immobiliari di proprietà dei deducenti, si rendeva inevitabile il ricorso all'Autorità
Giudiziaria.
Pertanto, gli attori hanno chiesto di sentir: in via principale, accertare e dichiarare che gli attori, in forza dell'atto pubblico a rogito del Notaio da Acquaviva Persona_4 delle Fonti del 29.12.1973, Rep. 34317, Racc. 8959, avevano acquistato la proprietà, oltre che dell'appartamento ivi descritto, anche del posto auto ubicato al piano interrato dello stabile condominiale sito in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via F. De Palma n. 11, corrispondente al terzo posto auto da destra per chi accede alla zona di manovra provenendo dalla rampa avente ingresso dalla via De Palma, all'epoca del rogito notarile denunziato all' in data 26.1.1973 al n. 41 con scheda n°0645686 ed attualmente CP_7 identificato in Catasto alla Partita 4755, Foglio 46, Particella 3615, Sub. 13; in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, in loro favore, della proprietà del suddetto posto auto a seguito di intervenuta usucapione, avendo posseduto pacificamente, ininterrottamente, ed in via non clandestina, la detta unità immobiliare per oltre venti anni.
e si sono costituiti in giudizio il 22.2.2013, Controparte_1 CP_2
Pag. 3 a 10 contestando gli avversi assunti ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare la domanda di usucapione relativamente alla p.lla 3615 sub 13 del fg. 46 ed accertare e dichiarare che i coniugi e sono legittimi Controparte_1 CP_2 proprietari, giusta continuità di trascrizioni, del posto auto identificato in catasto urbano del Comune di Acquaviva delle Fonti al fg. 46 p.lla 3615 sub. 13; accertare e dichiarare che il predetto posto auto è detenuto senza titolo dai coniugi e Parte_1
e per l'effetto ordinarne l'immediato rilascio in favore degli attori;
Parte_2 accertare e dichiarare, altresì, che i coniugi e , con Parte_1 Parte_2 la realizzazione del vano in muratura –con il quale hanno accorpato i sub 13 e 14-, hanno anche occupato l'area di manovra condominiale;
per l'effetto ordinare l'immediato rilascio della area destinata a zona di manovra e/o le superfici CP_8 eventualmente eccedenti il proprio titolo di proprietà; accertare e dichiarare che i coniugi
, pertanto, sono stati lesi sia nel godimento dell'esclusivo diritto di Parte_6 proprietà del loro posto auto pertinenziale sia nel godimento del diritto di proprietà del bene comune-corridoio di manovra e per l'effetto condannare, i coniugi Pt_1
e al risarcimento del danno per la illegittima occupazione
[...] Parte_2 nella misura di € 25.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si accertasse l'esistenza di un errore nella indicazione catastale dei subalterni relativi ai posti auto, poiché i coniugi hanno da sempre posseduto solo ed esclusivamente il Persona_5 posto auto che oggi viene contraddistinto con il sub. 13, accertarsi l'intervenuta usucapione dello stesso, ferme le precedenti domande.
Vistoso non si è costituita in giudizio ed all'udienza del 4.4.2013 ne è stata CP_5 dichiarata la contumacia.
Assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ammessa, il giudizio
è stato interrotto all'udienza del 13.11.2019 per decesso della convenuta contumace
. CP_5
Il giudizio è stato riassunto con ricorso depositato dagli attori l'11.1.2020 e nessuno risulta essersi costituito quale avente causa di . CP_5
All'udienza del 9.10.2024, sul rilievo che in base alla C.T.U. il subalterno oggetto del contendere inglobasse una superficie condominiale, d'ufficio è stato integrato il contraddittorio nei confronti del sito in Acquaviva delle Fonti alla via De CP_3
Palma n. 11, che non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza depositata il 9.4.2025 è stata dichiarata la contumacia del
Pag. 4 a 10 e la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. CP_3 all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter
c.p.c., giusta decreto depositato il 23.9.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va osservato che, a seguito del decesso di , CP_5 il ricorso in riassunzione è stato notificato dagli attori a , ossia ad Parte_4 uno dei chiamati all'eredità della stessa, laddove gli altri avevano rinunciato all'eredità, come documentato dagli attori;
secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validatamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore della parte deceduta (cfr. Cass. 21227/2014); infatti, la parte che procede in riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità; ne consegue che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o, conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare, quale rinuncia, indegnità, premorienza (cfr. Cass. n. 8051/2017). Pertanto, il contraddittorio risulta integro e va dichiarata la contumacia di . Parte_4
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'integrazione officiosa del contraddittorio nei confronti del si è resa necessaria in astratto alla luce delle domande CP_3 riconvenzionali avanzate dai convenuti costituiti, avendo questi chiesto di statuire su superfici di proprietà comune.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
La C.T.U., disposta in corso di causa, a firma del geom. – depositata il CP_9
24.5.2016 ed integrata il 15.3.2016 a seguito dei richiesti chiarimenti, che si condivide in quanto condotta con perizia e priva di vizi logici – ha consentito di accertare che:
- nelle compravendite con le quali i coniugi e hanno Persona_6 Persona_3 acquistato dai costruttori i posti auto oggetto di controversia, detti Parte_3 posti auto sono identificati mediante le schede di dichiarazione di unità immobiliare ed i relativi numeri provvisori;
Pag. 5 a 10 - la compravendita del 24.12.1973 a rogito del notaio trasferisce ai coniugi Per_7
il posto auto avente scheda UTE n.0635678 n. 44; Persona_3
- nella planimetria catastale del subalterno 13 (che costituisce l'unità immobiliare oggetto di causa) si ritrova nello spazio riservato per le annotazioni d'ufficio, in basso a sinistra, il numero 44 della scheda UTE indicata nella compravendita innanzi detta;
questa Contr corrispondenza tra numero di scheda e subalterno consentirebbe di ritenere assegnato ai coniugi il subalterno 13; in merito ai confini si parla di Persona_3 proprietà a nord, spazio di manovra a sud;
mentre ad est ed a ovest “altra proprietà Per_8 dei venditori”, come si ritrova indicato nella planimetria catastale del subalterno 13;
- la successiva compravendita del 29.12.1973 a rogito del notaio trasferisce Persona_1 agli attori il posto auto identificato con scheda UTE n.0645686 n. 41; Persona_6 secondo il C.T.U., in tale atto risultano numerose anomalie: in particolare, il numero di scheda UTE riportato nell'atto citato presenta un errore materiale in quanto la sequenza di tutte le schede UTE dei posti auto in esame ha come base fissa i primi cinque numeri:
06356, pertanto risulta erroneamente trascritto il terzo numero “4” al posto di “3”; ciò premesso, la scheda UTE 06”3”5686 n. 41 corrisponde alla planimetria catastale del sub.
16 (per le medesime considerazioni formulate per la planimetria catastale del sub. 13) e nel dicembre 1973 risultava essere stato già trasferito dai costruttori Parte_3
a favore di con atto del 27.08.1973 a rogito del notaio in merito ai Persona_9 Per_7 confini indicati nell'atto del notaio , quanto venduto a Persona_1 Persona_6 risulta confinante a nord con proprietà ; il subalterno 16 di fatto confina a nord Per_8 con proprietà ; con proprietà a nord confinano i subalterni 11, 12, 13, 14, Pt_7 Per_8
15; con proprietà i subalterni 16 e 17, mentre il sub. 17 era stato già venduto con Pt_7 atto del notaio del 27.08.1973 a Per_7 Controparte_10
- il subalterno 13, alla data del rogito del notaio , risultava già da cinque giorni Persona_1 venduto ai coniugi con atto del 24.12.1973; Persona_3
- quindi, l'atto stipulato a favore di trasferisce il subalterno 13 poiché Persona_3 sussiste corrispondenza tra i dati catastali riportati ed i confini indicati;
mentre l'atto a rogito del notaio del 29.12.1973 non consente univocamente di identificare Persona_1 il posto auto trasferito;
nessun dato oltre il confine nord con proprietà riconduce Per_8 al subalterno 13 quanto venduto a , con la precisazione che tutti gli atti Persona_10 dei posti auto sono stati rogitati tra agosto e dicembre del 1973 e come confini est ed ovest riportano “altra proprietà dei venditori”, mentre a nord confinano con proprietà Per_8 oltre al sub 13, il sub 11, 12, 14, 15, come già riferito.
Pag. 6 a 10 Alla luce di tanto, è evidente che non può trovare accoglimento la domanda attorea avanzata in via principale relativamente alla mera declaratoria di acquisto da parte degli attori, unitamente all'appartamento, del posto auto identificato in catasto come subalterno
13, ciò essendo escluso dalla documentazione in atti.
Ciò posto, occorre ora passare all'esame della domanda attorea di usucapione avanzata in via subordinata.
Ai sensi degli artt. 1158 e 1163 c.c. i requisiti necessari ai fini dell'acquisto della proprietà di un immobile per intervenuta usucapione sono dati dal possesso ventennale continuo, pacifico e pubblico, che non rivesta i caratteri della violenza o clandestinità, la cui prova, ai sensi dell'art 2697 c.c., deve essere fornita da chi la invoca. In pratica, chi agisce per far accertare l'usucapione della proprietà, è tenuto a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, quindi, non solo il “corpus” (i.e. l'elemento oggettivo costituito dall'esercizio del possesso sulla res con i requisiti sopra indicati per il tempo indicato dalla legge), ma anche l'“animus rem sibi habendi” (i.e. l'elemento soggettivo costituito dalla convinzione di possedere quale titolare di un diritto reale), sicché la carenza di prova di uno solo di essi di per sé giustifica il rigetto della domanda (Cass.
14092/2010; n. 22667/2017).
Ciò premesso, va osservato che la domanda di usucapione formulata dagli attori risulta fondata per le seguenti ragioni, specificandosi che la prova testimoniale resa dai condomini anteriormente all'integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio non risulta inutilizzabile ex se, in quanto il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte (cfr. Cass.
n. 22030/2008, relativa all'ipotesi in cui il testimone era stato escusso precedentemente alla sopravvenuta assunzione della qualità di parte del processo per successione mortis causa alla parte originaria).
In particolare, i testimoni e indifferenti alle parti, Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 16.6.2014 hanno confermato, sia pure per periodi temporali circoscritti
(rispettivamente, dal 1981 al 1984, il primo, e dal 1992 al 1996, il secondo) che il posto auto di cui al sub. 13 era utilizzato dagli attori e che i convenuti Persona_3 possedevano il posto auto di cui al sub. 12 quale pertinenza del loro appartamento;
tanto hanno potuto riferire in quanto gli stessi testi erano conduttori dell'appartamento dei convenuti, e, dunque, utilizzavano il pertinenziale posto auto di cui al sub. 12.
Pag. 7 a 10 I testimoni e , condomini e residenti presso il Testimone_3 Testimone_4
Condominio di Via De Palma n. 11 da circa 40 anni rispetto al momento della loro escussione avvenuta all'udienza del 4.12.2014, hanno confermato che gli attori hanno utilizzato ininterrottamente il posto auto identificato con il sub. 13 sin dall'acquisto del loro appartamento nel 1973, laddove i coniugi hanno utilizzato il posto Persona_3 auto identificato con il sub. 12, quale pertinenza del loro appartamento, per lo più locandolo a terzi.
Tanto è stato ulteriormente confermato dai testimoni e Testimone_5
, escussi all'udienza del 26.2.2015: il primo ha riferito di aver Testimone_6 acquistato un appartamento nel condominio nel 2001 e che, dunque, da allora ha constatato che il posto auto di cui al sub. 13 fosse utilizzato dagli attori e che, invece, i convenuti utilizzavano il posto auto di cui al sub. 12, concedendolo in Persona_3 locazione a terzi, unitamente al loro appartamento;
il secondo ha riferito di essere stato conduttore dell'appartamento dei convenuti dal 2000 al 2005, utilizzando Persona_3 il pertinenziale posto auto di cui al sub. 12.
Dal canto loro, i testimoni indicati dai convenuti ( e Testimone_7 Testimone_8 CP_2
legati da rapporti di parentela con i predetti convenuti) hanno dichiarato di essere
[...] certi che il posto auto di cui al sub. 13 appartenesse ai convenuti e che fosse stato concesso in locazione in favore di terzi conduttori.
Tenuto conto del contrasto delle dichiarazioni testimoniali, va osservato che i testimoni indicati dagli attori risultano sicuramente più attendibili rispetto a quelli indicati dai convenuti, in quanto mentre questi ultimi risultano parenti dei convenuti, i primi sono indifferenti alle parti ed hanno offerto una versione piana e concordante dal punto di vista intrinseco e dal punto di vista estrinseco.
La versione dei testimoni indicati da parte attrice, conduce quindi a ritenere provato che:
- i coniugi hanno posseduto e posseggono il posto auto identificato Persona_6 con il sub. 13 sin da quando hanno acquistato il loro appartamento sito nel Condominio di via De Palma n. 11 nel dicembre 1973, e dunque da ben oltre il termine ventennale previsto dall'art. 1158 c.c., come confermato dai testimoni;
non risulta provato per il ventennio 1973-1993 alcun atto idoneo ad interrompere il possesso da parte degli attori;
- tale possesso è stato conseguito pacificamente dagli attori sin dall'acquisto dell'appartamento e risulta esser stato esercitato pubblicamente uti domini sino a modificarne la consistenza, con l'accorpamento all'ulteriore posto auto di cui al sub. 14; conferma di tanto deriva dalla circostanza che i convenuti hanno Persona_3
Pag. 8 a 10 utilizzato il posto auto di cui al sub. 12, concedendolo in locazione unitamente al loro appartamento, come riferito dai conduttori escussi;
a fronte di ciò, risulta inverosimile che i convenuti, benché risiedessero a Torino dal 1968, si siano accorti dell'asserita occupazione del sub. 13 solo nel 2005 a seguito della realizzazione dell'opera muraria, poiché durante i loro brevi viaggi avrebbero sempre rilevato che il loro posto auto era libero;
tra l'altro, dal 2005 non risulta avviata da parte degli odierni convenuti alcuna azione a tutela della proprietà o del possesso;
il che esclude l'eccepita clandestinità del possesso;
- pertanto, il posto auto sub. 13 risulta acquistato dagli attori per il decorso del termine ventennale di possesso pacifico, continuato e pubblico a decorrere dal 1973, laddove le contestazioni successive (in specie, quelle indicate dai convenuti nel 2005) non influiscono sul detto acquisto, da ritenersi maturato al 1993.
Alla luce di tanto, va accolta la domanda subordinata attorea, il che comporta il rigetto delle domande riconvenzionali, principali e subordinata, avanzate dai convenuti e l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
Va poi dichiarata inammissibile la richiesta degli attori volta ad ordinare al
Conservatore dei RR.II. ed al competente Ufficio catastale, rispettivamente, la trascrizione della presente sentenza e la relativa volturazione, atteso che la trascrizione del provvedimento giudiziale di accertamento dell'usucapione e la conseguente volturazione costituiscono un onere della parte interessata.
In ordine alla regolazione delle spese processuali, va osservato che:
- nei rapporti tra gli attori ed i convenuti costituiti, in considerazione dell'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza di questi ultimi ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4, in considerazione del valore indeterminato della controversia e della media difficoltà delle questioni affrontate;
con esclusione dell'aumento ex art. 4
c. 2, atteso che la difesa di più parti non ha comportato la disamina di distinte questioni);
- nei rapporti tra gli attori ed i convenuti contumaci, le spese vanno dichiarate irripetibili, non sussistendo ragioni di soccombenza nei reciproci rapporti.
- in virtù della soccombenza, le spese di C.T.U., liquidate con decreti depositati il
25.7.2016 ed il 23.3.2024, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico dei convenuti costituiti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra
Pag. 9 a 10 istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Parte_4
- in accoglimento della domanda subordinata attorea, dichiara che e Parte_1
hanno acquistato per usucapione la proprietà del posto auto ubicato Parte_2 al piano interrato dello stabile condominiale sito in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via
F. De Palma n. 11, corrispondente al terzo posto auto da destra per chi accede alla zona di manovra provenendo dalla rampa avente ingresso dalla via De Palma, all'epoca del rogito notarile denunziato all' n data 26.1.1973 al n. 41 con scheda n. 0645686 ed CP_7 attualmente identificato in Catasto alla Partita 4755, Foglio 46, Particella 3615, Sub. 13, con espressa esclusione dell'area condominiale occupata in via di fatto;
- rigetta la domanda attorea principale nonché le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti e con assorbimento di ogni ulteriore questione;
Controparte_1 CP_2
- dichiara inammissibile la richiesta volta ad ordinare al Conservatore dei RR.II. ed all'Ufficio catastale, rispettivamente, la trascrizione della presente sentenza e la volturazione;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_1 CP_2 processuali in favore di e liquidate in euro Parte_1 Parte_2
7.616,00 per compensi professionali ed in euro 522,87 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente ed integralmente a carico di Controparte_1
e in solido tra loro. CP_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15.10.2025
Il Giudice
NI NT D'OR
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. NI NT
D'OR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 91000842/2012 R.G., avente ad oggetto
“proprietà”, promossa da:
e , con il patrocinio degli Avv.ti Marcello Maria Parte_1 Parte_2
De LI e TO NT LI,
Attori e convenuti in via riconvenzionale contro
e , con il patrocinio dell'Avv. Simona Irene Valentino, Controparte_1 CP_2
Convenuti ed attori in via riconvenzionale nonché contro sito in Acquaviva delle Fonti alla via De Palma n. 11, in persona CP_3 dell'amministratore pro tempore, e , contumaci, Controparte_4
Convenuti
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 15.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue.
e hanno evocato in giudizio per l'udienza del Parte_1 Parte_2
15.3.2013 nonché i coniugi e deducendo CP_5 Controparte_1 CP_2 che:
- gli attori avevano acquistato, con atto a rogito del Notaio da Acquaviva Persona_1
Pag. 1 a 10 delle Fonti del 29.12.1973, un appartamento, ove tuttora risiedono, presso lo stabile condominiale sito in Acquaviva delle Fonti alla via F. De Palma n. 11;
- unitamente all'appartamento, i costruttori-venditori e Controparte_6 CP_5 avevano trasferito in loro favore anche la proprietà della “zona scoperta di
[...] scantinato per parcheggio auto” di ca. 12 mq., identificando tale posto auto nel terzo da destra per chi accede alla zona di manovra provenendo dalla rampa avente ingresso dalla via De Palma;
all'epoca del rogito notarile, il ridetto posto auto era stato denunziato all' in data 26.1.1973 al n°41 con scheda n°0645686; attualmente, invece, viene CP_7 identificato in Catasto alla Partita 4755, Foglio 46, Particella 3615, Sub. 13;
- successivamente, anche al fine di avere un migliore accesso al detto posto auto, gli attori con atto del 24.7.1997, avevano acquistato anche il posto auto sito alla sinistra rispetto a quello acquistato unitamente all'appartamento, ponendosi di spalle alla rampa di accesso dello spazio di manovra, ed attualmente identificato in Catasto alla Partita 4755, Foglio
46, Particella 3615, Sub. 14;
- a seguito di tale ulteriore acquisto, i due posti auto erano stati unificati e delimitati da un muro, di tal che se ne ricavò un unico vano, assoggettato a concessione edilizia in sanatoria;
- pertanto, gli attori sostenevano di essere da quasi 40 anni proprietari e possessori del detto box identificato dal sub. n. 13, e da 15 anni proprietari e possessori anche dell'attiguo box identificato dal sub. n. 14;
- i convenuti coniugi e avendo acquistato un CP_2 Controparte_1 appartamento presso lo stesso complesso condominiale sito in Acquaviva delle Fonti
(BA) alla Via F. Di Palma n. 11, avevano acquistato anch'essi un posto auto, e, precisamente, il secondo a partire dalla destra per chi accede alla zona di manovra dalla rampa con ingresso dalla via De Palma, attualmente identificato in Catasto con il sub. n.
12, da sempre utilizzandolo come posto auto e, per lo più, concedendolo in locazione unitamente al relativo appartamento;
- nel corso degli anni gli attori avevano constatato che alla scheda U.T.E. n°0645686, richiamata nel loro atto d'acquisto del 29.12.1973, corrispondevano i seguenti riferimenti catastali: Fg. 46, P.lla 3615, Sub. 16, e che l'intestataria di tale scheda catastale risultava essere un'altra condomina, la IG.ra constatando, poi, che il loro posto Persona_2 auto, identificato dal Sub. n. 13, sarebbe risultato “catastalmente” intestato ai coniugi
, mentre il box identificato dal sub. n. 12 (da sempre utilizzato dagli Persona_3 affittuari dei coniugi ) sarebbe risultato, sempre “catastalmente”, intestato Persona_3
Pag. 2 a 10 ai costruttori;
evidenziavano, al riguardo, che, indipendentemente Parte_3 dalla effettiva titolarità delle singole porzioni immobiliari, i costruttori – venditori, attraverso lo stesso OM. , avevano chiaramente commesso dei Parte_4 macroscopici errori nelle domande di accatastamento dei fabbricati venduti, le cui conseguenze sarebbero ingiustamente ricadute sugli acquirenti: ed invero, secondo le risultanze catastali, gli stessi attori sarebbero risultati titolari di un solo posto auto, pur avendone acquistati due;
rilevavano, dunque, che tale confusione nell'individuazione catastale dei singoli posti auto aveva indotto in errore i coniugi nel Persona_3 rivendicare, in sede di media-conciliazione, la titolarità del posto auto di cui al sub. 13, e che la IG.ra , venditrice dell'intero stabile condominiale di Via Di Palma CP_5
n. 11, tramite suo figlio, OM. , probabilmente approfittando della Parte_4 succitata erronea intestazione catastale, si sarebbe dichiarata proprietaria del posto auto attiguo a quello di proprietà del condomino IG. , vale a dire quello Parte_5 identificato in catasto al Sub. n. 12 e, di fatto, appartenente ai coniugi , Persona_3 offrendolo in vendita allo stesso IG. ; Parte_5
- rimasti vani gli inviti rivolti alla sig.ra ed agli altri soggetti interessati alla CP_5 vicenda, formalizzati anche con la raccomandata del 26.6.2012, affinché fossero posti in atto tutti i provvedimenti idonei ad attribuire i corretti riferimenti catastali alle porzioni immobiliari di proprietà dei deducenti, si rendeva inevitabile il ricorso all'Autorità
Giudiziaria.
Pertanto, gli attori hanno chiesto di sentir: in via principale, accertare e dichiarare che gli attori, in forza dell'atto pubblico a rogito del Notaio da Acquaviva Persona_4 delle Fonti del 29.12.1973, Rep. 34317, Racc. 8959, avevano acquistato la proprietà, oltre che dell'appartamento ivi descritto, anche del posto auto ubicato al piano interrato dello stabile condominiale sito in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via F. De Palma n. 11, corrispondente al terzo posto auto da destra per chi accede alla zona di manovra provenendo dalla rampa avente ingresso dalla via De Palma, all'epoca del rogito notarile denunziato all' in data 26.1.1973 al n. 41 con scheda n°0645686 ed attualmente CP_7 identificato in Catasto alla Partita 4755, Foglio 46, Particella 3615, Sub. 13; in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, in loro favore, della proprietà del suddetto posto auto a seguito di intervenuta usucapione, avendo posseduto pacificamente, ininterrottamente, ed in via non clandestina, la detta unità immobiliare per oltre venti anni.
e si sono costituiti in giudizio il 22.2.2013, Controparte_1 CP_2
Pag. 3 a 10 contestando gli avversi assunti ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare la domanda di usucapione relativamente alla p.lla 3615 sub 13 del fg. 46 ed accertare e dichiarare che i coniugi e sono legittimi Controparte_1 CP_2 proprietari, giusta continuità di trascrizioni, del posto auto identificato in catasto urbano del Comune di Acquaviva delle Fonti al fg. 46 p.lla 3615 sub. 13; accertare e dichiarare che il predetto posto auto è detenuto senza titolo dai coniugi e Parte_1
e per l'effetto ordinarne l'immediato rilascio in favore degli attori;
Parte_2 accertare e dichiarare, altresì, che i coniugi e , con Parte_1 Parte_2 la realizzazione del vano in muratura –con il quale hanno accorpato i sub 13 e 14-, hanno anche occupato l'area di manovra condominiale;
per l'effetto ordinare l'immediato rilascio della area destinata a zona di manovra e/o le superfici CP_8 eventualmente eccedenti il proprio titolo di proprietà; accertare e dichiarare che i coniugi
, pertanto, sono stati lesi sia nel godimento dell'esclusivo diritto di Parte_6 proprietà del loro posto auto pertinenziale sia nel godimento del diritto di proprietà del bene comune-corridoio di manovra e per l'effetto condannare, i coniugi Pt_1
e al risarcimento del danno per la illegittima occupazione
[...] Parte_2 nella misura di € 25.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si accertasse l'esistenza di un errore nella indicazione catastale dei subalterni relativi ai posti auto, poiché i coniugi hanno da sempre posseduto solo ed esclusivamente il Persona_5 posto auto che oggi viene contraddistinto con il sub. 13, accertarsi l'intervenuta usucapione dello stesso, ferme le precedenti domande.
Vistoso non si è costituita in giudizio ed all'udienza del 4.4.2013 ne è stata CP_5 dichiarata la contumacia.
Assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ammessa, il giudizio
è stato interrotto all'udienza del 13.11.2019 per decesso della convenuta contumace
. CP_5
Il giudizio è stato riassunto con ricorso depositato dagli attori l'11.1.2020 e nessuno risulta essersi costituito quale avente causa di . CP_5
All'udienza del 9.10.2024, sul rilievo che in base alla C.T.U. il subalterno oggetto del contendere inglobasse una superficie condominiale, d'ufficio è stato integrato il contraddittorio nei confronti del sito in Acquaviva delle Fonti alla via De CP_3
Palma n. 11, che non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza depositata il 9.4.2025 è stata dichiarata la contumacia del
Pag. 4 a 10 e la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. CP_3 all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter
c.p.c., giusta decreto depositato il 23.9.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va osservato che, a seguito del decesso di , CP_5 il ricorso in riassunzione è stato notificato dagli attori a , ossia ad Parte_4 uno dei chiamati all'eredità della stessa, laddove gli altri avevano rinunciato all'eredità, come documentato dagli attori;
secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validatamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore della parte deceduta (cfr. Cass. 21227/2014); infatti, la parte che procede in riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità; ne consegue che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o, conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare, quale rinuncia, indegnità, premorienza (cfr. Cass. n. 8051/2017). Pertanto, il contraddittorio risulta integro e va dichiarata la contumacia di . Parte_4
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'integrazione officiosa del contraddittorio nei confronti del si è resa necessaria in astratto alla luce delle domande CP_3 riconvenzionali avanzate dai convenuti costituiti, avendo questi chiesto di statuire su superfici di proprietà comune.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
La C.T.U., disposta in corso di causa, a firma del geom. – depositata il CP_9
24.5.2016 ed integrata il 15.3.2016 a seguito dei richiesti chiarimenti, che si condivide in quanto condotta con perizia e priva di vizi logici – ha consentito di accertare che:
- nelle compravendite con le quali i coniugi e hanno Persona_6 Persona_3 acquistato dai costruttori i posti auto oggetto di controversia, detti Parte_3 posti auto sono identificati mediante le schede di dichiarazione di unità immobiliare ed i relativi numeri provvisori;
Pag. 5 a 10 - la compravendita del 24.12.1973 a rogito del notaio trasferisce ai coniugi Per_7
il posto auto avente scheda UTE n.0635678 n. 44; Persona_3
- nella planimetria catastale del subalterno 13 (che costituisce l'unità immobiliare oggetto di causa) si ritrova nello spazio riservato per le annotazioni d'ufficio, in basso a sinistra, il numero 44 della scheda UTE indicata nella compravendita innanzi detta;
questa Contr corrispondenza tra numero di scheda e subalterno consentirebbe di ritenere assegnato ai coniugi il subalterno 13; in merito ai confini si parla di Persona_3 proprietà a nord, spazio di manovra a sud;
mentre ad est ed a ovest “altra proprietà Per_8 dei venditori”, come si ritrova indicato nella planimetria catastale del subalterno 13;
- la successiva compravendita del 29.12.1973 a rogito del notaio trasferisce Persona_1 agli attori il posto auto identificato con scheda UTE n.0645686 n. 41; Persona_6 secondo il C.T.U., in tale atto risultano numerose anomalie: in particolare, il numero di scheda UTE riportato nell'atto citato presenta un errore materiale in quanto la sequenza di tutte le schede UTE dei posti auto in esame ha come base fissa i primi cinque numeri:
06356, pertanto risulta erroneamente trascritto il terzo numero “4” al posto di “3”; ciò premesso, la scheda UTE 06”3”5686 n. 41 corrisponde alla planimetria catastale del sub.
16 (per le medesime considerazioni formulate per la planimetria catastale del sub. 13) e nel dicembre 1973 risultava essere stato già trasferito dai costruttori Parte_3
a favore di con atto del 27.08.1973 a rogito del notaio in merito ai Persona_9 Per_7 confini indicati nell'atto del notaio , quanto venduto a Persona_1 Persona_6 risulta confinante a nord con proprietà ; il subalterno 16 di fatto confina a nord Per_8 con proprietà ; con proprietà a nord confinano i subalterni 11, 12, 13, 14, Pt_7 Per_8
15; con proprietà i subalterni 16 e 17, mentre il sub. 17 era stato già venduto con Pt_7 atto del notaio del 27.08.1973 a Per_7 Controparte_10
- il subalterno 13, alla data del rogito del notaio , risultava già da cinque giorni Persona_1 venduto ai coniugi con atto del 24.12.1973; Persona_3
- quindi, l'atto stipulato a favore di trasferisce il subalterno 13 poiché Persona_3 sussiste corrispondenza tra i dati catastali riportati ed i confini indicati;
mentre l'atto a rogito del notaio del 29.12.1973 non consente univocamente di identificare Persona_1 il posto auto trasferito;
nessun dato oltre il confine nord con proprietà riconduce Per_8 al subalterno 13 quanto venduto a , con la precisazione che tutti gli atti Persona_10 dei posti auto sono stati rogitati tra agosto e dicembre del 1973 e come confini est ed ovest riportano “altra proprietà dei venditori”, mentre a nord confinano con proprietà Per_8 oltre al sub 13, il sub 11, 12, 14, 15, come già riferito.
Pag. 6 a 10 Alla luce di tanto, è evidente che non può trovare accoglimento la domanda attorea avanzata in via principale relativamente alla mera declaratoria di acquisto da parte degli attori, unitamente all'appartamento, del posto auto identificato in catasto come subalterno
13, ciò essendo escluso dalla documentazione in atti.
Ciò posto, occorre ora passare all'esame della domanda attorea di usucapione avanzata in via subordinata.
Ai sensi degli artt. 1158 e 1163 c.c. i requisiti necessari ai fini dell'acquisto della proprietà di un immobile per intervenuta usucapione sono dati dal possesso ventennale continuo, pacifico e pubblico, che non rivesta i caratteri della violenza o clandestinità, la cui prova, ai sensi dell'art 2697 c.c., deve essere fornita da chi la invoca. In pratica, chi agisce per far accertare l'usucapione della proprietà, è tenuto a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, quindi, non solo il “corpus” (i.e. l'elemento oggettivo costituito dall'esercizio del possesso sulla res con i requisiti sopra indicati per il tempo indicato dalla legge), ma anche l'“animus rem sibi habendi” (i.e. l'elemento soggettivo costituito dalla convinzione di possedere quale titolare di un diritto reale), sicché la carenza di prova di uno solo di essi di per sé giustifica il rigetto della domanda (Cass.
14092/2010; n. 22667/2017).
Ciò premesso, va osservato che la domanda di usucapione formulata dagli attori risulta fondata per le seguenti ragioni, specificandosi che la prova testimoniale resa dai condomini anteriormente all'integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio non risulta inutilizzabile ex se, in quanto il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte (cfr. Cass.
n. 22030/2008, relativa all'ipotesi in cui il testimone era stato escusso precedentemente alla sopravvenuta assunzione della qualità di parte del processo per successione mortis causa alla parte originaria).
In particolare, i testimoni e indifferenti alle parti, Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 16.6.2014 hanno confermato, sia pure per periodi temporali circoscritti
(rispettivamente, dal 1981 al 1984, il primo, e dal 1992 al 1996, il secondo) che il posto auto di cui al sub. 13 era utilizzato dagli attori e che i convenuti Persona_3 possedevano il posto auto di cui al sub. 12 quale pertinenza del loro appartamento;
tanto hanno potuto riferire in quanto gli stessi testi erano conduttori dell'appartamento dei convenuti, e, dunque, utilizzavano il pertinenziale posto auto di cui al sub. 12.
Pag. 7 a 10 I testimoni e , condomini e residenti presso il Testimone_3 Testimone_4
Condominio di Via De Palma n. 11 da circa 40 anni rispetto al momento della loro escussione avvenuta all'udienza del 4.12.2014, hanno confermato che gli attori hanno utilizzato ininterrottamente il posto auto identificato con il sub. 13 sin dall'acquisto del loro appartamento nel 1973, laddove i coniugi hanno utilizzato il posto Persona_3 auto identificato con il sub. 12, quale pertinenza del loro appartamento, per lo più locandolo a terzi.
Tanto è stato ulteriormente confermato dai testimoni e Testimone_5
, escussi all'udienza del 26.2.2015: il primo ha riferito di aver Testimone_6 acquistato un appartamento nel condominio nel 2001 e che, dunque, da allora ha constatato che il posto auto di cui al sub. 13 fosse utilizzato dagli attori e che, invece, i convenuti utilizzavano il posto auto di cui al sub. 12, concedendolo in Persona_3 locazione a terzi, unitamente al loro appartamento;
il secondo ha riferito di essere stato conduttore dell'appartamento dei convenuti dal 2000 al 2005, utilizzando Persona_3 il pertinenziale posto auto di cui al sub. 12.
Dal canto loro, i testimoni indicati dai convenuti ( e Testimone_7 Testimone_8 CP_2
legati da rapporti di parentela con i predetti convenuti) hanno dichiarato di essere
[...] certi che il posto auto di cui al sub. 13 appartenesse ai convenuti e che fosse stato concesso in locazione in favore di terzi conduttori.
Tenuto conto del contrasto delle dichiarazioni testimoniali, va osservato che i testimoni indicati dagli attori risultano sicuramente più attendibili rispetto a quelli indicati dai convenuti, in quanto mentre questi ultimi risultano parenti dei convenuti, i primi sono indifferenti alle parti ed hanno offerto una versione piana e concordante dal punto di vista intrinseco e dal punto di vista estrinseco.
La versione dei testimoni indicati da parte attrice, conduce quindi a ritenere provato che:
- i coniugi hanno posseduto e posseggono il posto auto identificato Persona_6 con il sub. 13 sin da quando hanno acquistato il loro appartamento sito nel Condominio di via De Palma n. 11 nel dicembre 1973, e dunque da ben oltre il termine ventennale previsto dall'art. 1158 c.c., come confermato dai testimoni;
non risulta provato per il ventennio 1973-1993 alcun atto idoneo ad interrompere il possesso da parte degli attori;
- tale possesso è stato conseguito pacificamente dagli attori sin dall'acquisto dell'appartamento e risulta esser stato esercitato pubblicamente uti domini sino a modificarne la consistenza, con l'accorpamento all'ulteriore posto auto di cui al sub. 14; conferma di tanto deriva dalla circostanza che i convenuti hanno Persona_3
Pag. 8 a 10 utilizzato il posto auto di cui al sub. 12, concedendolo in locazione unitamente al loro appartamento, come riferito dai conduttori escussi;
a fronte di ciò, risulta inverosimile che i convenuti, benché risiedessero a Torino dal 1968, si siano accorti dell'asserita occupazione del sub. 13 solo nel 2005 a seguito della realizzazione dell'opera muraria, poiché durante i loro brevi viaggi avrebbero sempre rilevato che il loro posto auto era libero;
tra l'altro, dal 2005 non risulta avviata da parte degli odierni convenuti alcuna azione a tutela della proprietà o del possesso;
il che esclude l'eccepita clandestinità del possesso;
- pertanto, il posto auto sub. 13 risulta acquistato dagli attori per il decorso del termine ventennale di possesso pacifico, continuato e pubblico a decorrere dal 1973, laddove le contestazioni successive (in specie, quelle indicate dai convenuti nel 2005) non influiscono sul detto acquisto, da ritenersi maturato al 1993.
Alla luce di tanto, va accolta la domanda subordinata attorea, il che comporta il rigetto delle domande riconvenzionali, principali e subordinata, avanzate dai convenuti e l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
Va poi dichiarata inammissibile la richiesta degli attori volta ad ordinare al
Conservatore dei RR.II. ed al competente Ufficio catastale, rispettivamente, la trascrizione della presente sentenza e la relativa volturazione, atteso che la trascrizione del provvedimento giudiziale di accertamento dell'usucapione e la conseguente volturazione costituiscono un onere della parte interessata.
In ordine alla regolazione delle spese processuali, va osservato che:
- nei rapporti tra gli attori ed i convenuti costituiti, in considerazione dell'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza di questi ultimi ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4, in considerazione del valore indeterminato della controversia e della media difficoltà delle questioni affrontate;
con esclusione dell'aumento ex art. 4
c. 2, atteso che la difesa di più parti non ha comportato la disamina di distinte questioni);
- nei rapporti tra gli attori ed i convenuti contumaci, le spese vanno dichiarate irripetibili, non sussistendo ragioni di soccombenza nei reciproci rapporti.
- in virtù della soccombenza, le spese di C.T.U., liquidate con decreti depositati il
25.7.2016 ed il 23.3.2024, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico dei convenuti costituiti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra
Pag. 9 a 10 istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Parte_4
- in accoglimento della domanda subordinata attorea, dichiara che e Parte_1
hanno acquistato per usucapione la proprietà del posto auto ubicato Parte_2 al piano interrato dello stabile condominiale sito in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via
F. De Palma n. 11, corrispondente al terzo posto auto da destra per chi accede alla zona di manovra provenendo dalla rampa avente ingresso dalla via De Palma, all'epoca del rogito notarile denunziato all' n data 26.1.1973 al n. 41 con scheda n. 0645686 ed CP_7 attualmente identificato in Catasto alla Partita 4755, Foglio 46, Particella 3615, Sub. 13, con espressa esclusione dell'area condominiale occupata in via di fatto;
- rigetta la domanda attorea principale nonché le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti e con assorbimento di ogni ulteriore questione;
Controparte_1 CP_2
- dichiara inammissibile la richiesta volta ad ordinare al Conservatore dei RR.II. ed all'Ufficio catastale, rispettivamente, la trascrizione della presente sentenza e la volturazione;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_1 CP_2 processuali in favore di e liquidate in euro Parte_1 Parte_2
7.616,00 per compensi professionali ed in euro 522,87 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente ed integralmente a carico di Controparte_1
e in solido tra loro. CP_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15.10.2025
Il Giudice
NI NT D'OR
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